ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

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bionsal
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da bionsal »

Si esatto.
Grazie mille (anche se ti ringrazio in ritardo).


COPREN
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da COPREN »

La ringrazio per le informazioni utili e le faccio i miei piu' sentiti auguri di buone feste.

http://www.auricolari.pro
Stap

Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da Stap »

Buongiorno a tutti.
Oggi l’avvocato Parisi ha segnato un punto a favore dei ricorrenti art.54. Ricorso accolto favorevolmente dalla Corte dei Conti di Ancona.
Gabriele63
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da Gabriele63 »

Salve Stap!
Potresti pubblicare la sentenza?
Dovrebbe essere la prima della Regione Marche.
Buona serata.
Stap

Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da Stap »

Nell’udienza del 12.02.2019 sono stati accolti 5 ricorsi relativi all’art.54. La sentenza sarà emessa entro 30 giorni e quando ne avrò una copia sarà mia cura pubblicarla. Un grande avvocato Parisi ha spiegato al giudice le ragioni del ricorso. Adesso aspettiamo il quasi certo ricorso in appello da parte dell’Inps. Saluti a tutti.
Highlander
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da Highlander »

Ffpp militari o civili?
naturopata
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da naturopata »

Allego qui la Sentenza d'appello che, probabilmente, mette una pietra tombale sul moltiplicatore per i riformati, non riconoscendolo.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
paolo tess
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da paolo tess »

Salve,
sono titolare di una pensio e privilegiata tabellare di prima.
ho una entrata di circa 1.300 Euro.
Da quello che ho dedotto, l'entrata dovrebbe essere sui 2.00 Euro.
Ho in atto un ricorso alla Corte dei Conti di TS.
DEsidererei sapere se il mio ragionamento sia corretto,
avendo letto il D.P.R. 140/78.
In attesa di Vs. risconto,
Distinti Saluti
falco7
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da falco7 »

naturopata ha scritto: ven feb 15, 2019 9:31 am Allego qui la Sentenza d'appello che, probabilmente, mette una pietra tombale sul moltiplicatore per i riformati, non riconoscendolo.
Buongiorno a tutti, ho letto con attenzione la sentenza, e, partendo dal concetto che sicuramente è una sentenza politica, la norma in questione art 3 c7 del Dlgs 165/1997, la Corte la interpreta nel senso che o in ausiliaria o moltiplicatore, il tutto a richiesta dell'interessato.
ECCO LA NORMA, mai abrogata
"""""Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione e' liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi e' determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.""""""""

Il nodo principale dalla norma è quella e posta """""""""omississ------ e [/b]per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria------ omissis

Infatti se il Legislatore avesse voluto dare il moltiplicatore solo a che in ausiliaria non forre potuto andare lo avrebbe specificatamente normato.
Quindi a che spetta il beneficio ?? AL PERSONALE CHE NON ABBIA POTUTO USUFRUIRE DELL'AUSILIARIA E/ANCHE/PERFINO/ADDIRITTURA/ PER DI PIU ecc.., A TUTTO QUEL PERSONALE CHE NON SIA IN POSSESSO DEI REQUISITI ecc..

Concludendo, il Legislatore se avesse voluto essere più chiaro avrebbe normato molto diversamente, a mio modesto parere ci sono tanti soldi in ballo e bisogna arginare questa diga che sta per rompersi.

Infatti lo scrivente sta per presentare ben 4 ricorsi che sono: La perequazione; Adeguamento contributivo dal 2015 anno di sblocco, anche quello mai normato ma lasciato in un limbo oscuro; art 3 c 7 ; art 54.

scusando se a volte sono un po prolisso ma era per definire bene la norma.

grazie a tutti e gradite risposte

Falco7
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da naturopata »

L'udienza camerale delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti sul moltiplicatore si terrà il 10 aprile 2019.
panorama
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da panorama »

Sent. per art. 3.

Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE TOSCANA Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 126 Pubblicazione 25/03/2019
-------------------------------------------------------------------------------

Sentenza
n. 126 /2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
in composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott. Pia Manni, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OMISSIS

(sez. II app. 7.2.2019 n. 29; sez. I app. 18.2.2019 n. 31).


N.B.: La CdS Toscana nella sentenza per rigettare il ricorso, cita le 2 sentenze di Appello negative sopra indicate.
panorama
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da panorama »

Quanto sopra, discussa il 19 febbraio 2019 e pubblicata il 25/03/2019
panorama
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da panorama »

Sent. per art. 3

Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE VENETO Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 34 Pubblicazione 15/03/2019
----------------------------------------------------------

N. 34/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
in composizione monocratica nella persona del Consigliere Marta Tonolo, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

OMISSIS

(CdC. Sez. II Giurisd Centr. App. sent. n. 29/2019).
(CdC. Sez. I Giurisd Centr. App. sent. n. 31/2019).


N.B.: La CdC Veneto nella sentenza per rigettare il ricorso, cita le 2 sentenze di Appello negative sopra indicate.

Ricorso discusso il 12 marzo 2019 e pubblicato il 15/03/2019.
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Antonio_1961
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da Antonio_1961 »

Sezione: SEZIONE GIURISDIZIONALE TOSCANA
Esito: SENTENZA
Numero: 143
Anno: 2019
Materia: PENSIONISTICA
Data pubblicazione: 08/04/2019
Codice ecli: ECLI:IT:CONT:2019:143SGSEZ
Sentenza
n.143/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
in composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott. Pia Manni, in funzione
di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 61237 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso
depositato il 21.12.2018 e proposto dal Sig.:
QUATTROCIOCCHI Giancarlo, nato a Frosinone il 19.4.1965, residente in Orbetello (GR),
c.f. QTTGCR65D19D810K, elettivamente domiciliato in Firenze, via Nino Bixio 2, presso
l’avv. Virginia Calussi e rappresentato e difeso dall’avv. Marco Picchi, per delega allegata
al ricorso
contro
INPS, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Firenze, viale
Belfiore 28/a presso gli Avv.ti Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, che lo
rappresentano e difendono in forza di procura generale alle liti del Presidente protempore
dell’Istituto
per
il riconoscimento del diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione in godimento con
l’aliquota di rendimento del 44% della base pensionabile in applicazione dell’art. 54,
comma 1, DPR 1092/1973 a decorrere dal 15.1.2018.
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi alla pubblica udienza del 19.3.2019, celebrata con l’assistenza del Segretario
Armando Greco, l’avv. Angela Scaglione per delega dell’avv. Marco Picchi per il
ricorrente, l’avv. Antonella Francesca Paola Micheli per l’INPS.
Ritenuto in
FATTO
Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze del Comando Generale Arma dei Carabinieri dal
1.2.1083 al 14.1.2018 con qualifica, alla cessazione del rapporto, di Brigadiere capo VI
bis.
Con provvedimento di liquidazione n. GR012017883823 del 10.1.2018 l’INPS di Grosseto
ha conferito al ricorrente la pensione ordinaria diretta di vecchiaia liquidata con il
sistema misto a decorrere dal 15.1.2018, calcolando l’importo della pensione applicando
le aliquote di cui all’art. 44 DPR 1092/1973 previste per il personale civile, pari al 35%
della base pensionabile, anziché l’aliquota stabilita per il personale militare dall’art. 54
DPR 1092/1973 del 44%, già al compimento del quindicesimo anno di servizio e fino al
Pagina 1 di 4
ventesimo.
Il sig. Quattrociocchi in data 8.2.2018 ha proposto ricorso amministrativo all’INPS per
ottenere il ricalcolo della pensione in applicazione dell’art. 54, comma 1, TU 1092/1973.
L’INPS ha risposto negativamente.
Con il ricorso in epigrafe il sig. Giancarlo Quattrociocchi ha chiesto di accertare il diritto
al ricalcolo e alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento applicando
l’aliquota di rendimento del 44 per cento della base pensionabile di cui all’art. 54 DPR
1092/1973 a decorrere dal 15.1.2018 e di condannare l’INPS alla suddetta riliquidazione,
oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
L’INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 1.3.2019 chiedendo il
rigetto del ricorso per infondatezza dello stesso.
Espone l’INPS che, in seguito alla cessazione dal servizio, l’ente ha conferito al sig.
Giancarlo Quattrociocchi la pensione ordinaria diretta di vecchiaia liquidata con il
sistema misto a decorrere dal 15.1.2018 con determinazione n. GRO12017883823.
Secondo L’INPS l’art. 54, comma I, DPR 1092/73 ha la finalità di salvaguardare coloro
che sono cessati con un’anzianità inferiore a 20 anni di servizio, e non può, quindi,
riguardare il ricorrente che è cessato dal servizio con un’anzianità utile ai fini
pensionistici superiore a venti anni per cui la sua pensione è stata calcolata
ricomprendendo tutti i servizi prestati, con incremento dell’ammontare secondo la
normativa vigente. La ratio della norma è infatti quella di tutelare coloro che, per motivi
indipendenti dalla loro volontà, non abbiano potuto maturare un’anzianità superiore ai 20
anni. L’anzianità di servizio alla data del 31.12.1995, secondo l’INPS, non è rilevante in
quanto la predetta data è solo il momento di cesura tra diversi sistemi di calcolo della
pensione e non il momento cui far riferimento per il calcolo dell’anzianità.
Alla pubblica udienza del 19.3.2019 le parti hanno insistito per l’accoglimento delle
conclusioni in atti.
Ritenuto in
DIRITTO
La questione oggetto del presente ricorso è già stata più volte esaminata da questa
Sezione, dal cui orientamento non vi è motivo di discostarsi (sez. Toscana, 19.10.2018 n.
261; 19.10.2018 n. 260; 25.9. 2018 n. 228).
Dalla documentazione prodotta risulta che il ricorrente gode di pensione ordinaria diretta
di vecchiaia liquidata con il sistema misto a decorrere dal 15.1.2018. In casi analoghi la
giurisprudenza ha affermato: “…la pensione del ricorrente è stata liquidata con il c.d.
sistema misto (retributivo/contributivo), poiché l’interessato, alla data del 31 dicembre
1995 (art. 1, comma 13 legge n. 335/1995), non possedeva un’anzianità contributiva di
almeno diciotto anni. Conseguentemente il suo sistema di quiescenza è stato liquidato
secondo il sistema delle quote di cui al precedente comma 12 della disposizione citata, il
quale prevede che ‘per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che
alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a
diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31
dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo
il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle
ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo’.
La questione dell’aliquota di rendimento applicabile si pone, come è evidente,
esclusivamente per la quota A, ovverosia quella calcolata con il sistema retributivo.
Pagina 2 di 4
Giusta il disposto della norma, al suddetto fine va fatta applicazione della normativa
vigente alla data del 31 dicembre 2015” (sez. Sardegna, 4.1.2018 n. 2).
L’INPS concorda con tale premessa, ma dissente dalle argomentazioni di quella
giurisprudenza, al cui orientamento questo Giudice aderisce, che ritiene applicabile
l’aliquota di rendimento del 44% anche per i militari che hanno maturato un periodo di
servizio superiore a 20 anni. Ha affermato, infatti, la giurisprudenza, anche con
riferimento alla posizione dell’INPS:” …l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, vigente alla data
del 31 dicembre 1995, prevede che ‘la pensione spettante al militare che abbia maturato
almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della
base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo
(comma 1). La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di
servizio utile oltre il ventesimo (comma 2)’.
Come detto la difesa dell’INPS obietta che la norma non potrebbe trovare applicazione nel
caso del ricorrente per due ragioni.
In primo luogo, si sostiene, l’aliquota del 44% si applicherebbe soltanto a coloro che siano
cessati dal servizio con un’anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di
servizio.
In secondo luogo essa troverebbe applicazione unicamente per coloro la cui pensione sia
calcolata unicamente con il sistema retributivo.
Tuttavia, entrambe le affermazioni non trovano riscontro nella normativa.
Per quanto concerne la prima, la lettera del primo comma dell’art. 54, su cui
sostanzialmente si basa l’interpretazione data dall’INPS, deve invece intendersi nel senso
che l’aliquota ivi indicata vada applicata a coloro che possiedano un’anzianità contributiva
compresa tra i quindici e i venti anni, mentre il successivo comma chiarisce che la
disposizione del comma 1 non può intendersi limitata a coloro che cessino con un
massimo di venti anni di servizio (come opinato dall’INPS), atteso che esso prevede che
spetti al militare l’aliquota dell’1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo. Come
correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, la disposizione non avrebbe senso
qualora si accedesse alla tesi dell’amministrazione.
La seconda affermazione, che presumibilmente costituisce un corollario della prima,
neppure può essere condivisa, non trovando peraltro nessun riferimento in alcuna
norma” (sez. Sardegna, 4.1.2018 n. 2; sez. Calabria, 20.4.2018 n. 43; (sez. Toscana,
19.10.2018 n. 261; 19.10.2018 n. 260; 25.9. 2018 n. 228).
Tali principi appaiono pienamente condivisibili in quanto i più aderenti al senso letterale
della disposizione in esame, quale risultante dal combinato disposto dei commi 1 e II
della stessa.
Il ricorso deve, quindi essere accolto, con il conseguente riconoscimento del diritto del
ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione, sulla quota
calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento del 44% di cui all’art. 54
DPR 1092/1973, dalla data di decorrenza della pensione e con interessi legali sugli
arretrati e rivalutazione, quest’ultima nella misura eventualmente eccedente quanto
dovuto per gli interessi, calcolati dal giorno della maturazione del diritto e fino al
pagamento.
Vista la non univocità interpretativa della questione si dispone la compensazione delle
spese di lite.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione
monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso
Pagina 3 di 4
proposto dal sig. Giancarlo Quattrociocchi, respinta ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 19.3.2019.
IL GIUDICE
f.to dott. Pia Manni
Depositato in Segreteria il 08/04/2019
p.Il Direttore della Segreteria
f.to Chiara Berardengo
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Antonio_1961
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

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xxx
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