Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54
Inviato: gio set 20, 2018 11:01 am
da jonnidread
Questa vicenda riguarda tutti quei Carabinieri e Finanzieri (andati in pensione negli ultimi anni o che vi andranno a breve) che alla data del 31.12.1995 avevano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni e che pertanto rientrano nel sistema pensionistico cosiddetto "misto" (ovvero retributivo per il periodo sino al 31.12.1995 e contributivo per il periodo successivo).
All'atto del pensionamento e del conseguente calcolo dell'ammontare, l'INPS (per quanto riguarda l'anzianità maturata sino al 31.12.1995 ricadente nel sistema retributivo) applica l'aliquota del 35% della base pensionabile, prevista dall'art 44 del DPR 1092 del 1973. In realtà, tale art. 44 si riferisce ai soli dipendenti pubblici "civili", mentre per i Militari, e segnatamente per i Carabinieri e Finanzieri, è prevista (dall'art. 54 del DPR) una aliquota ben maggiore, pari al 44%. Che tradotto in soldini, danno una differenza di circa € 300 al mese che l'INPS, indebitamente, toglie al Carabiniere e Finanziere pensionato (€ 300,00 al mese x 12 mesi x un'aspettativa di vita pensionistica di 20 anni, da come risultato all'incirca € 72.000,00).
Paradossalmente la Corte dei Conti, negli anni, si ostinava a dare ragione alla tesi dell'Inps. Tuttavia l'ostinazione dell'Avvocatura (di fronte a tale ingiustizia) sta iniziando a dare i suoi frutti. Infatti a gennaio 2018 la Corte dei Conti Sardegna, per la prima volta e rivedendo il proprio convincimento (con esplicita ammissione dell'errore), ci ha dato ragione, condannando l'INPS a ricalcolare la pensione sulla base della maggiore aliquota e versare tutti gli arretrati.
A quella Sarda ha poi fatto seguito la Corte Calabria. Infine, in data 22.05.2018, anche la Corte dei Conti Lombardia ha accolto il ricorso rivedendo il proprio negativo orientamento. Ci sono quindi tutti i presupposti per cui il nuovo, favorevole, orientamento sia accolto in tutta Italia.
Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54
Inviato: ven set 21, 2018 5:24 pm
da naturopata
Respinto sia moltiplicatore che art.54.
Sezione: EMILIA ROMAGNA
Esito: SENTENZA
Numero: 88
Anno: 2018
Materia: PENSIONI
Data pubblicazione: 03/05/2018
REPUBBLICA ITALIANA
la
Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale Regionale
per l'Emilia-Romagna
in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, in
persona del Consigliere del Consigliere dott. Massimo Chirieleison ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico iscritto al n. 44780/C del registro di segreteria,
presentato dal signor OMISSIS,nato a OMISSIS il OMISSIS (C.F.: OMISSIS),
residente in OMISSIS al viale OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv.
Massimo VITELLI del Foro di Teramo (c.f.: VTLMSM59L04L103S) con
domicilio eletto in 64100 Teramo alla v. Fonte Regina 23; contro l'INPS —
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in
Roma alla via Ciro il Grande n.21.
Udito nella pubblica udienza del 13 marzo 2018, con l’assistenza del
Segretario dott.ssa Maria Cassadonte, l’avv. Massimo Vitelli per il ricorrente e
l’avv. Mariateresa Nasso per l'INPS.
Fatto e diritto
1. Il ricorrente, già 1° M.llo dell’Esercito Italiano, in congedo assoluto dal
16/02/2014 per infermità, come da verbale della CMO di Padova del
17/02/2014, veniva attribuito trattamento pensionistico privilegiato di 8°
categoria Tabella “A”, elaborato con il sistema c.d. “misto”, attraverso la
determinazione n. FC012016859211 emessa dalla sede INPS ex INPDAP di
OMISSIS.
2. Il OMISSIS con istanza presentata all‘INPS, chiedeva la rideterminazione
della pensione con il beneficio di cui all’ art.3, c.7, D. LGS n.165/1997 e
l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 44%, ex art.54, T.U.
n.1092/1973.
3. Con determinazione negativa del 19/07/2017 telematica interlocutoria del
20/02/2017, l’Inps respingeva le richieste avanzate dal OMISSIS.
4. Il ricorrente impugna il predetto provvedimento, in quanto, a suo dire, il
trattamento di quiescenza spettante:
A) non avrebbe tenuto conto dell'incremento figurativo previsto dall'art.3, c.7,
D. LGS. n.165/1997, pur se a causa del suo stato di salute e a motivo del
quale era stato riformato dal servizio, non versava più nelle condizioni psicofisiche
per poter accedere nella posizione di ausiliaria.
B) l'aliquota di rendimento relativa alla quota retributiva pro rata era stata
calcolata, alla data del 31/12/1995, nella misura globale del 37,85% (per anni
16 e mesi 7 di servizio utile) e non del 44%, come disposto dall'art. 54, c.1,
T.U. n.1092/1973.
5. Con memoria di costituzione del 26 febbraio 2018, l’INPS ha comunicato
che a seguito di espressa rinuncia al transito nelle aree funzionali del
personale civile del Ministero della Difesa, firmata in data 17.02.2014, come
da comunicazione del 12.03.2014 del Comando Brigata Aeromobile Friuli, la
Sede Provinciale INPS di OMISSIS attribuiva la pensione ordinaria di inabilità
di importo annuo lordo di € 27.983,26 a decorrere dal 17.02.2014,
successivamente riliquidata dalla Sede di OMISSIS in € 30.781,59, derivante
dal riconoscimento della pensione di privilegio. Con riferimento al coefficiente
di rendimento utilizzato per il calcolo della pensione al 31/12/1995, pari al
37,85%, l’INPS riferisce che lo stesso è stato quantificato nella esatta misura
in quanto tale sistema, previsto dall'art. 54 del DPR 1092/73, è stato,
modificato sia dal D.Lgs. 503/92, con l'introduzione delle 2 quote di pensione,
che dalla Legge 335/95, con l'introduzione del sistema di calcolo contributivo
dal 1996, per gli iscritti con una contribuzione inferiore a 18 anni al
31/12/1995.
6. Il ricorrente chiede l'accertamento del diritto all'aumento deI montante
contributivo maturato di importo pari a cinque volte la base imponibile
dell'ultimo anno di servizio, moltiplicato per l'aliquota di computo della
pensione, previsto dall'articolo 3, comma 7, deI decreto legislativo numero
165 del 1997, nonché l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 44%, ex
art.54, T.U. n.1092/1973.
7. Prima di passare al merito della causa, questo giudice delle pensioni,
ritiene richiamare brevemente le fonti normative che disciplinano l'istituto della
c.d. Ausiliaria.
L’art. 3 del DLgs n. 165/1997, in attuazione della delega conferita ai sensi
dell’art. 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 662/96 (legge finanziaria
1997), introduce rilevanti modifiche alla normativa riguardante la posizione di
ausiliaria, sotto il profilo delle modalità di accesso, dei limiti di permanenza e
dell’importo dell’indennità.
L'art. 3, comma 7 del D.Lgs. n. 165/1997 prevede che nei confronti del
personale militare delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del
Corpo della Guardia di Finanza, nonché del personale delle Forze di Polizia
ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco "escluso
dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per
raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e
per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per
accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di
pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla
legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è
determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile
dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della
pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il
predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa
opzione dell'interessato".
L’ausiliaria, giova ricordare, è la posizione giuridica in cui viene collocato, al
termine del servizio effettivo, il personale appartenente alle forze armate,
all’Arma dei Carabinieri e al Corpo delle Guardie di finanza, giudicato idoneo
a seguito di accertamento sanitario.
Ai soggetti collocati in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento
pensionistico, un’indennità pari all’80% della differenza tra la pensione
percepita e la retribuzione spettante al pari grado in servizio. Al termine del
periodo di ausiliaria, la cui durata era di 8 anni, viene liquidato un nuovo
trattamento pensionistico, comprensivo anche del suddetto periodo, sulla
base della retribuzione pensionabile al momento della cessazione dal servizio
permanente, maggiorata degli aumenti maturati nel periodo di ausiliaria e
dell’indennità di ausiliaria stessa.
Con il Dlgs 165/97, questo istituto ha subito una profonda modifica.
Innanzitutto, il collocamento in ausiliaria può avvenire soltanto a seguito di
cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età (art. 3, comma 1). Viene,
pertanto, eliminata in via definitiva la possibilità di accedere all’ausiliaria nel
caso di pensionamento anticipato.
Per quanto concerne il periodo massimo di permanenza in ausiliaria, si è
passati, pertanto, da 8 a 5 anni (art. 3, comma 2), mediante una graduale
riduzione di un anno ogni tre (art. 7 comma 2).
In sintesi, la disposizione in esame prevede, nei casi di cessazione dal
servizio ex art. 992, comma 1, del D. Lgs n. 66 del 2010, in un sistema di
calcolo della pensione liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo,
un meccanismo di incremento della base pensionabile per Ie seguenti
categorie di personale: "per il personale di cui all'art. 1 escluso
dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria".
Tale inciso riguarda il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile
non destinatario dell'ausiliaria; ovvero, “per il personale militare che non sia in
possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere in ausiliaria "
nonché: "per il personale delle forze di polizia ad ordinamento militare (Arma
dei Carabinieri, Guardia di Finanza)" in alternativa al collocamento in
ausiliaria previa opzione dell'interessato.
Il collocamento in ausiliaria disciplinato dal Capo VII - Sezione III — articoli
886 e 992 e seguenti approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66
(C.O.M), avviene:
- Esclusivamente a seguito di cessazione per raggiungimento del limite di età
previsto per il grado e il ruolo di appartenenza.
- A domanda, a condizione di aver prestato non meno di 40 anni di servizio
effettivo, ai sensi degli articoli 7, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile
1997, n.165, come modificato dall'art. 2, comma 3 dell'art. 2229 C.O.M. Tale
collocamento in ausiliaria è " equiparato a tutti gli effetti a quello per il
raggiungimento del limite di età".
In tutti i casi sopra delineati, la cessazione dal servizio e il collocamento in
ausiliaria avviene sempre che il militare sia in possesso dei requisiti di
idoneità al servizio e cioè dei "requisiti psico-fisici", richiamati dall'art. 3,
comma 7 della norma in esame "per accedere o permanere in ausiliaria" e
non anche a coloro che sono esclusi dall'ausiliaria in quanto dispensati dal
servizio per inidoneità assoluta e permanente, come nel caso in esame.
Infine l’art. 1, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 94/2017, nel sostituire il
comma 2, dell’art. 992 del C.O.M. ha stabilito che: “il personale militare
permane in ausiliaria per un periodo di cinque anni”. Pertanto, la durata
dell’ausiliaria e della correlata indennità di cui all’art. 1870 del C.O.M. è stata
generalizzata in cinque anni.
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 recante: “Disposizioni in materia di riordino
dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’articolo
1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244” e il
D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 concernente “Disposizioni in materia di
revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1,
lettera a) secondo periodo, della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, hanno introdotto alcune
modifiche all’istituto dell’Ausiliaria, estendendo alle Forze armate
l’applicabilità dell’istituto del “moltiplicatore”, già previsto per le Forze di polizia
ad ordinamento militare, in alternativa al collocamento in ausiliaria.
Infatti, il personale militare che è collocato nella posizione dell’ausiliaria a
decorrere dal 7 luglio 2017 ed il cui trattamento pensionistico è liquidato in
tutto o in parte con il sistema contributivo (compreso il personale che, per
effetto dell’art. 24, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è confluito in siffatto
regime previdenziale, con riferimento alle anzianità contributive maturate a
decorrere dall’1 gennaio 2012, pur provenendo dal sistema retributivo) può
optare, in alternativa al collocamento in ausiliaria stesso, per l’incremento del
montante individuale contributivo, calcolato nei termini previsti dal citato art. 3,
comma 7, del D.Lgs. n. 165/1997.
Ne consegue che i requisiti necessari per usufruire del diritto di opzione sono
gli stessi richiesti per il collocamento nella posizione dell’ausiliaria.
Nulla è innovato circa il personale militare che al raggiungimento dei limiti di
età non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere in
ausiliaria al quale continuerà ad applicarsi l’istituto dell’incremento figurativo
di cui al citato art. 3, comma 7 del D.Lgs. n. 165/1997.
8. Il ricorrente, a sostegno della propria tesi, richiama alcune pronunce della
Corte dei Conti della Regione Abruzzo che, in un caso del tutto analogo a
quello del ricorrente, ha riconosciuto anche “al ex militare cessato
anticipatamente dal servizio per infermità, il beneficio di cui all’art. 3, comma
7, del D.Lgs n. 165/1997”.
Questo giudice, tuttavia, ritiene di non condividere quanto affermato
dall’isolata giurisprudenza richiamata dal ricorrente, ostando il chiaro e
consolidato quadro normativo di riferimento relativo al collocamento in
ausiliaria che può avvenire soltanto a seguito di cessazione dal servizio per
raggiunti limiti di età e sempre che il militare sia in possesso dei requisiti di
idoneità al servizio e cioè dei "requisiti psico-fisici", richiamati dall'art. 3,
comma 7 della norma in esame "per accedere o permanere in ausiliaria".
Il ricorrente OMISSIS, già M.llo dell'Esercito Italiano, non è destinatario del
diritto all'incremento figurativo di cui all'art. 3, comma 7, D. Lgs. n. 165/1997,
dal momento che risulta essere stato dispensato dal servizio per fisica
inabilità (collocato in congedo per infermità) dal 16/02/2014 e da tale data
risulta essere titolare di pensione diretta di inabilità.
9. Passando all’esame della seconda questione proposta dal ricorrente, ossia
sull’applicazione dell'aliquota di rendimento sulla quota retributiva della
pensione nella misura del 44%, ex art.54, T.U. n.1092/1973, valgono le
precisazioni che seguono.
Anche in questo caso, questo giudice delle pensioni ritiene brevemente
riassumere l’evoluzione del quadro normativo che disciplina la materia, per
effetto di una serie di interventi normativi stratificati nel tempo.
Come noto a seguito delle intervenute riforme pensionistiche, in primis della
legge n. 335/1995, che ha introdotto il sistema di calcolo contributivo, ogni
lavoratore risulta destinatario di un diverso sistema di calcolo della pensione
in base alla anzianità contributiva dallo stesso posseduta al 31/12/1995.
In particolare:
- a chi ha almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 continua ad
applicarsi il «sistema retributivo» a tutto il 31/12/2011, con applicazione della
quota contributiva per le anzianità maturate dal 01/01/2012;
- a chi ha meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 si applica
invece un «sistema dì calcolo misto»: retributivo per le anzianità di servizio
maturate fino al 31/12/2011 e contributivo per le anzianità maturate
successivamente;
- infine, a coloro che hanno cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995, o
per coloro che optino per tale sistema, si applica il sistema di calcolo
interamente contributivo, laddove non operano le aliquote di rendimento
pensionistico.
Ciò posto, nel caso della pensione con sistema retributivo/misto 2012,
l'aliquota di rendimento viene applicata a tutto il 31/12/2011, individuata sulla
base della anzianità contributiva totale esistente a tale data.
Nel sistema misto (meno di 18 anni di contribuzione al 31/12/1995), l'aliquota
di rendimento viene applicata a tutto il 31/12/1995, individuata sulla base
della anzianità contributiva complessiva maturata a tale data.
In particolare, l'articolo 54 sopra citato prevede l'aliquota minima del 44% per
gli iscritti the abbiano maturato una anzianità contributiva minima di 15 anni e
non superiore a venti complessivamente.
Per il personale destinatario del sistema di calcolo misto, dal 01/01/1996 non
troveranno più applicazione le aliquote pensionistiche nella misura intera.
Qualora intervenisse la cessazione dal servizio con diritto a pensione con una
anzianità di servizio inferiore ai 18 anni, la corretta aliquota pensionistica da
applicare sarà ridotta proporzionalmente al servizio effettivamente prestato.
10. Per i motivi esposti il ricorso va rigettato.
10.1. Il ricorrente, non è destinatario del diritto all'incremento figurativo di cui
all'art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 165/1997, in quanto collocato in congedo per
infermità, nè risulta destinatario della facoltà di opzione per l'incremento di
montante, in alternativa al collocamento in ausiliaria, dal momento che è
escluso dal collocamento in tale situazione essendo cessato per dispensa.
10.2. Il corretto coefficiente di rendimento utilizzato per il calcolo della
pensione al 31/12/1995, è pari al 37,85%, per anni 16 e mesi 7 di servizio
utile, essendo stato quantificato, così come precisato in sede amministrativa,
nell’esatta misura in quanto il sistema, previsto dall'art. 54 del DPR 1092/73,
risulta essere stato modificato sia dal D.Lgs. 503/92, con l'introduzione delle 2
quote di pensione, sia dalla Legge 335/95, con l'introduzione del sistema di
calcolo contributivo dal 1996, per gli iscritti con una contribuzione inferiore a
18 anni al 31/12/1995.
11. In considerazione di quanto sopra esposto, il ricorso de quo deve,
pertanto, essere rigettato. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle
spese legali, attesa la novità delle questioni trattate.
Non vi è luogo, invece, a provvedere sulle spese di giustizia, avuto riguardo al
principio di gratuità operante nei giudizi pensionistici.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per l’Emilia-Romagna,
Giudice Unico delle Pensioni, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od
eccezione, definitivamente pronunciando,
Respinge il ricorso.
Nulla per le spese di giustizia.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196,
DISPONE
Che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di
detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante
causa e degli aventi causa.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bologna il 13 marzo 2018.
Il giudice
(Massimo Chirieleison)
f.to Massimo Chirieleison
Depositata in Segreteria il giorno 03/05/2018
Il Direttore di Segreteria
f.to dott.ssa Lucia Caldarelli