ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

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renato4166
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da renato4166 »

lino ha scritto:
renato4166 ha scritto:Eccola la Sentenza 224 Liguria.
Saluti Renato
Grazie renato4166, perdonami sei mica con il gruppo per il ricorso di Giovale??
No, vado a fine anno e mi sto preparando le sentenze.
Ciao


Gep1agosto
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da Gep1agosto »

Forza! Sono collega molto prossimo al congedo. Ero riuscito a leggere la sentenza ma ora non la ritrovo. Acc@#
Ciccioquinci

Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da Ciccioquinci »

Buongiorno, sperando di fare cosa gradita allego la personale sentenza favorevole per l'art. 3., la nr. 200/2018.
Saluti
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talamone
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da talamone »

Se possibile..fatemi poi sapere sul forum chi sta promuovendo iniziative su art.54 in Toscana. Dal 1.9.18 sono in congedo.. e procedero tramite un legale comune ed in gamba, con diffida ad inps.. e poi vediamo. Per adesso ho visto le 2 sentenze favorevoli c.conti toscana. Grazie.
naturopata
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da naturopata »

Questa la prima Sentenza di un TAR che accoglie il moltiplicatore, tra l'altro. Valutate bene dove ricorrere, soprattutto chi risiede in regioni in cui la Corte dei Conti si è espressa negativamente anche con un solo giudice.



Pubblicato il 04/07/2018
N. 00814/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00580/2017 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 580 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Roggia, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via S. Agostino n. 12;


contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato pressi i suoi uffici, in Torino, via Arsenale, 21;
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Ruta, Patrizia Sanguineti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Patrizia Sanguineti in Torino, via dell'Arcivescovado n. 9;


per l'accertamento e la declaratoria di illegittimità

del silenzio serbato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sull'istanza presentata dal ricorrente in data 28.12.2016 di ricostruzione giuridico-economico-previdenziale a seguito del giudicato di cui alla sentenza della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Piemonte del -OMISSIS-, che ha riconosciuto dipendente da causa di servizio l'infermità per cui il ricorrente è stato collocato in congedo assoluto,

nonché per il conseguente ordine al Ministero dell'Economia e delle Finanze di provvedere in merito alla predetta istanza di ricostruzione giuridico-economico-previdenziale e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, fissando il relativo termine e nominando fin d'ora, in caso di inosservanza, il Commissario ad acta affinchè provveda in via sostitutiva;

ed anche per la condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento delle somme tutte dovute a titolo di risarcimento del danno da ritardo e/o di indennizzo ex art. 2 bis della L. 7.8.1990 m. 241 e ss.mm.ii.;

per l'accertamento e la declaratoria della fondatezza della predetta istanza di ricostruzione giuridico-economico-previdenziale della carriera, e pertanto del diritto all'equo indennizzo, all'incremento dell'anzianità di servizio, all'incremento del trattamento di fine di rapporto e della pensione privilegiata, anche in relazione alla promozione al grado superiore di -OMISSIS-,

e conseguentemente per la condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'I.N.P.S. (quest'ultimo in quanto soggetto tenuto all'erogazione del trattamento previdenziale) a corrispondere le somme tutte spettanti in ragione della ricostruzione giuridico-economico-previdenziale sotto i profili dianzi indicati, nonché ogni altro beneficio derivante dalla dipendenza dell'infermità da causa di servizio, in una con interessi legali e rivalutazione monetaria; e quant'altro dovuto ai sensi di legge.




Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Inps;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2018 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Il presente ricorso si inserisce nell’ambito delle azioni proposte dal ricorrente, -OMISSIS- della -OMISSIS-, in servizio dal’1.10.1979 fino al 26.4.2004, quando veniva collocato in congedo assoluto, al fine di ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di varie invalidità.

L’evoluzione dei fatti è stata ricostruita nella sentenza n. 1242 del 21.11.2017, che si riporta in parte, ai fini di una compiuta comprensione delle questioni in esame.

“Espone il ricorrente di aver presentato, per ragioni di salute, in data 21.10.2002, istanza di trasferimento interno al Corpo di appartenenza, al fine di essere impiegato in incarichi non operativi.

Contestualmente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ed il relativo equo indennizzo per l’infermità “OD da -OMISSIS-composto di grado elevato ed in OS da postumi di -OMISSIS-ed -OMISSIS-di grado elevato. Le condizioni visive sopra descritte comportano -OMISSIS- più accentuata per l’uso di videoterminali”.

Nella seduta del 28.2.2003, la Commissione Medica Ospedaliera di Torino (C.M.O.), pur riscontrando la -OMISSIS- ed il deficit visivo, dichiarava il ricorrente idoneo al servizio -OMISSIS- incondizionato nella -OMISSIS- e l’infermità non dipendente da causa di servizio.

A seguito di ricorso, veniva sottoposto ad esame da parte della Commissione Medica di II istanza di Padova, la quale accertava per la prima volta uno stato -OMISSIS-reattivo, insorto a seguito del fatto che, pur avendo lealmente denunciato un disturbo che rendeva l’uso dell’arma in dotazione pericoloso, il deducente era stato dichiarato incondizionatamente idoneo al servizio.

Seguivano una serie di visite mediche, finché la C.M.O., con verbale del 26.4.2004, giudicava il ricorrente permanentemente ed assolutamente inidoneo al servizio nella -OMISSIS- e da collocare in congedo assoluto, in quanto affetto da “disturbo -OMISSIS-persistente, nonostante la terapia -OMISSIS-”.

Conseguentemente, con determina del 21.6.2004 il ricorrente cessava dal servizio permanente per infermità e veniva collocato in congedo assoluto a decorrere dal 26.4.2004 con diritto agli assegni interi, non cumulabili con quelli di quiescenza, per un periodo di tre mesi dalla data anzidetta e fino al 25.7.2004 ai sensi dell’art. 29 della L. 31.7.1954 n. 599.

Tuttavia l’infermità da ‘Disturbo -OMISSIS-reattivo’ veniva ritenuta non dipendente da causa di servizio, dal Comitato di verifica per le cause di servizio, nell’adunanza n. 222/2006 del 14.11.2006, sulla base del giudizio della CMO nella seduta n. 40257 del 5.5.2006.

Il diniego veniva gravato avanti questo Tribunale, che, con sentenza 3.4.2014 n. 566 accoglieva il ricorso ed annullava tutti i predetti provvedimenti impugnati, ritenendone l’illegittimità per difetto di istruttoria, di motivazione e di illogicità manifesta.

Il ricorrente chiedeva l’esecuzione della sentenza e la ricostruzione della posizione economico-previdenziale, sia sotto il profilo del diritto all’equo indennizzo, sia sotto il profilo del trattamento di pensione privilegiata, con tutti i benefici di legge spettanti, arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria dal maturato al saldo, e quant’altro dovuto ai sensi di legge, a far tempo quantomeno dal 3.3.2003.

Con la determinazione dirigenziale del 27.1.2015 n. 3551 n. pos. 99851 il Ministero dell’Economia e delle Finanze nuovamente riteneva l’infermità “disturbo -OMISSIS-reattivo” non dipendente da causa di servizio in ragione del parere in tal senso espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del 18.12.2014.

Con nota del 9.3.2015 prot. 0068011/15 l’Amministrazione dichiarava che non poteva darsi corso alla pratica di Pensione Privilegiata Ordinaria, non essendo l’infermità (causa della permanente inidoneità) stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dal Comitato di Verifica per le cause di servizio”.

Il ricorrente presentava in data 24.4.2015 ricorso alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Piemonte, chiedendo:

- l’annullamento della determinazione dirigenziale 27.1.2015 n. 3551 del MEF – -OMISSIS- di diniego della dipendenza da causa di servizio dell’infermità del “disturbo -OMISSIS-reattivo” e del conseguente provvedimento di diniego della pensione privilegiata ordinaria;

- l’accertamento della dipendenza dell’infermità “disturbo -OMISSIS-reattivo” e “disturbo -OMISSIS-reattivo persistente” da causa di servizio e del conseguente diritto al trattamento previdenziale privilegiato ed alla ricostruzione giuridico-economico;

- la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’I.N.P.S., per quanto di rispettiva competenza, al pagamento del trattamento pensionistico privilegiato, in una con arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria dal maturato al saldo, nonché delle somme tutte spettanti in ragione della ricostruzione giuridico economico - previdenziale e di ogni altro beneficio derivante dalla dipendenza delle infermità in parola da causa di servizio.

La Corte dei Conti con sentenza n. -OMISSIS-dichiarava il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di ricostruzione giuridico-economica della carriera del ricorrente, ma riconosceva il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata, di categoria 8^, Tabella A, a far tempo dalla domanda, oltre ad arretrati maggiorati di accessori come per legge.

Con istanza del 28.12.2016 il ricorrente chiedeva al Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla -OMISSIS- e all’I.N.P.S. di adottare, per quanto di rispettiva competenza, i provvedimenti necessari a dare completa esecuzione al predetto giudicato, disponendo in ordine alla ricostruzione giuridico, economica e previdenziale, al fine di ottenere l’incremento di 1 anno di anzianità; la corresponsione dell’equo indennizzo; il trattamento previdenziale di pensione privilegiata di categoria 8^; ogni altro beneficio di legge, oltre arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria.

Con decreto del 25.1.2017 n. 327 veniva riconosciuta la pensione privilegiata di 8^ categoria, liquidata nell’incremento di 1/10 della pensione di riposo accertata al 25.4.2004; nello stesso decreto il ricorrente è qualificato con il grado di -OMISSIS-.

Tuttavia, poiché sull’espressa istanza di ricostruzione giuridico-economico-previdenziale del 28.12.2016, l’Amministrazione ha provveduto soltanto in parte, il ricorrente ha notificato il presente ricorso, avverso il silenzio.

Il ricorrente lamenta l’illegittimità del silenzio-inadempimento e la violazione dell’art 1 L. 241/90, chiedendo anche il risarcimento del danno, ovvero l’indennizzo ex art 2 bis L. 241/90. Insiste altresì sulla fondatezza della pretesa e quindi nell’accoglimento della domanda di riconoscimento dell’attribuzione dei benefici previsti dalla legge.

Si sono costituiti in giudizio l’Inps, che ha dichiarato di non aver alcuna competenza rispetto alle richieste avanzate dal ricorrente e ha eccepito la prescrizione quinquennale con riguardo all’indennità di buonuscita, nonché il Ministero che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con memoria depositata in data 10.10.2017 il ricorrente ha fatto presente che dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, risulta essere stata adottata la determinazione dirigenziale n. 3049 del 22.8.2017, con la quale, in esecuzione del giudicato della sentenza della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, n. -OMISSIS-, l’infermità “Disturbo -OMISSIS-reattivo” è stata giudicata dipendente da causa di servizio.

L’Amministrazione ha poi respinto la domanda di equo indennizzo presentata in data 22.9.2004 in quanto intempestiva.

Alla camera di consiglio del 25 ottobre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione”.

Con sentenza n. 1242/2017 il Collegio, preso atto che il Ministero aveva dato esecuzione alla sentenza della Corte dei Conti, dichiarando la dipendenza dal servizio dell’infermità e aveva poi respinto la domanda di equo indennizzo presentata in data 22.9.2004 in quanto intempestiva, ha dichiarato il ricorso in parte improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.

Ha invece ritenuto che permanesse l’interesse rispetto alla domanda di ricostruzione giuridico-economica e, di riflesso, alla rideterminazione del trattamento di pensione privilegiata di cui al decreto del 25.1.2017.

E’ stato quindi ordinato all’Amministrazione di produrre una dettagliata relazione, ricostruendo la posizione giuridica ed economica del ricorrente e riportando tutti i provvedimenti di inquadramento del ricorrente.

Dopo la discussione in camera di consiglio del 20 dicembre 2017, a cui ha partecipato la difesa di parte ricorrente, è pervenuta una relazione del Reparto -OMISSIS-, della -OMISSIS-, redatta in ottemperanza all’ordine disposto con la sentenza sopra indicata.

Con ordinanza n. 24 del 4.1.2018, preso atto che la relazione depositata, nel fornire i chiarimenti richiesti, ha rappresentato le ragioni di ritenuta infondatezza delle pretese del ricorrente, cioè il riconoscimento dell’incremento di un anno di anzianità, il riconoscimento dell’80% della base pensionabile e l’attribuzione della qualifica di -OMISSIS-, il Collegio ha disposto la conversione del rito, fissando a tal fine l’udienza pubblica del 18 aprile 2018; alla medesima udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.

DIRITTO

1) Il ricorrente chiede la ricostruzione giuridico-economico-previdenziale della carriera ed in particolare il riconoscimento dell’incremento di un anno di anzianità, il riconoscimento dell’80% della base pensionabile e l’attribuzione della qualifica di -OMISSIS-. Con i motivi aggiunti censura la determinazione dirigenziale n. 3049 del 22.8.2017 nella parte in cui ha respinto per tardività la domanda di equo indennizzo per l’infermità “disturbo -OMISSIS-reattivo” riconosciuta dipendente da causa di servizio.

2) Il ricorso va accolto, nei termini di seguito precisati.

2.1 E’ prioritario l’esame dei motivi aggiunti, avverso la determinazione dirigenziale n. 3049 del 22.8.2017 che ha rigettato, per tardività, la domanda di equo indennizzo, sostenendo che la domanda “sarebbe stata presentata oltre il termine di 6 mesi previsto dall’art. 2 del DPR n. 461 del 29/10/2001: infatti risulta agli atti che l’interessato è venuto a conoscenza dell’infermità il 03.03.2003 (data di conoscibilità rilevata dalla C.M.O. con il citato verbale), mentre ha presentato domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e la contestuale richiesta di liquidazione di equo indennizzo in data 22.09.2004”.

L’eccezione di tardività è infondata, in quanto non vi è prova dell’avvenuta notifica del verbale.

Trova quindi applicazione l’art. 2, comma 6, del D.P.R. 29.10.2001 n. 461, che fa decorrere il termine di sei mesi per la presentazione della domanda di equo indennizzo dalla data di notifica o dalla comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità.

Nella fattispecie, tale riconoscimento è avvenuto con la sentenza della Corte dei Conti n. -OMISSIS-, per cui la domanda è stata presentata nei termini e non poteva che essere accolta.

L’accoglimento della domanda di equo indennizzo e quindi il riconoscimento del diritto del ricorrente all’equo indennizzo, comporta il riconoscimento di tutti gli altri benefici, giuridici ed economici, conseguenti al collocamento in congedo assoluto per infermità dipendente da causa di servizio, come si vedrà in proseguo.

2.2 Rispetto alla domanda di ricostruzione giuridico-economico-previdenziale della carriera, vanno esaminate distintamente le singole voci.

La richiesta di incremento di un anno di anzianità parte dal presupposto che il ricorrente è stato giudicato dalla C.M.O. di Torino non idoneo permanentemente ed assolutamente al servizio per il “disturbo -OMISSIS-persistente” e quindi posto in congedo assoluto con il grado di -OMISSIS- -OMISSIS-, “atteso che sarebbe stato impossibile un suo ulteriore trattenimento in servizio, a qualsiasi titolo, ivi compresa l’aspettativa”.

Il ricorrente lamenta il fatto di essere stato collocato in congedo assoluto nonostante avesse fruito dell’aspettativa per malattia per soli 392 giorni, collocamento che è avvenuto nelle more del procedimento di accertamento della dipendenza da causa di servizio della -OMISSIS-, conclusosi negativamente in data 15.9.2006.

Ritiene invece che avrebbe dovuto essere trattenuto in servizio fino alla scadenza del periodo massimo di aspettativa, in tal modo avrebbe potuto fruire dei benefici economici contrattuali decorrenti dall’1.1.2005, oltre a maturare un anno in più di anzianità di servizio.

La richiesta è infondata.

La dispensa dal servizio è stata disposta a seguito del riconoscimento del carattere permanente e non reversibile dell’infermità, provvedimento che viene adottato anche prima che sia trascorso il periodo massimo di congedo straordinario, per cui la pretesa di essere collocato in servizio solo dopo il decorso del periodo massimo di aspettativa per malattia è infondata.

Va ugualmente respinta la richiesta di maggiorazione del 18% dell’ultimo stipendio, ai sensi dell’art 16 L. 177/1976, prevista per indennità specifiche ed esclusa per tutte le altre indennità, se la legge non prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile.

2.2 Il ricorrente chiede il beneficio di cui all’art 3 comma 7 d. lgs. n. 165/97, consistente nell’aumento del contributo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione (c.d. moltiplicatore del montante contributivo).

Tale diritto è stato esteso al personale -OMISSIS- in congedo che ha avuto il riconoscimento in servizio di un’infermità da esso dipendente.

La disposizione richiamata prevede che “per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale -OMISSIS- che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione”.

Il Legislatore ha quindi riconosciuto la spettanza dell’incremento del montante contributivo al personale escluso dall’ausiliaria e “al personale -OMISSIS- che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria”, categoria quest’ultima alla quale è riconducibile il ricorrente dichiarato permanentemente non idoneo ai servizi d’istituto e dunque impossibilitato all’esercizio dell’opzione al collocamento in ausiliaria.

Ricorrendone quindi i presupposti, la domanda deve essere accolta.

2.4 Va altresì accolta la domanda di riconoscimento dell’80% della base imponibile: al momento del collocamento in congedo assoluto, cioè in data 26.4.2004, il ricorrente possedeva il grado di -OMISSIS- -OMISSIS- ed aveva maturato un’anzianità di servizio -OMISSIS- effettivo di 25 anni, per cui avrebbe avuto titolo alla pensione, ai sensi dell’art. 28, lett. a, della L. 599/1954.

La pensione di riposo è stata calcolata in €. 24.794,07 annui, pari al 68,47% della base pensionabile, mentre la pensione privilegiata è stata calcolata in €. 27.275,68, aumentando cioè di 1/10 la pensione ordinaria, ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. n. 1092/1973.

Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità che ha determinato il congedo assoluto del ricorrente avrebbe dovuto comportare l’applicazione del requisito contributivo massimo e pertanto il riconoscimento dell’80% della base pensionabile.

2.5 Ugualmente meritevole di accoglimento la domanda di attribuzione della qualifica di -OMISSIS-, in quanto ai sensi dell’art 4 comma 9 D.L. n. 45 del 31.1.2008 convertito in L. 13.3.2008 n.8, il congedo doveva essere disposto con il grado superiore di -OMISSIS- (anziché di -OMISSIS- -OMISSIS-).

Nel decreto di liquidazione viene indicata solo nominalmente la qualifica di -OMISSIS-, mentre nel decreto di collocamento in congedo assoluto viene ancora riportato il grado di -OMISSIS- -OMISSIS-. Ne consegue che va riconosciuta la qualifica superiore, con ogni conseguenza sul piano economico e giuridico.

2.6 Viene altresì chiesto il risarcimento dei danni da ritardo e/o l’indennizzo ex art 2 bis L. 241/90, per il ritardo con cui l’Amministrazione ha provveduto a riscontrare la domanda del ricorrente, perseverando nell’inadempimento rispetto alla richiesta di ricostruzione giuridico-economica.

A titolo di risarcimento il ricorrente chiede gli interessi legali calcolati sul trattamento economico previdenziale spettante in ragione della ricostruzione giuridico-economico-previdenziale dal collocamento in congedo assoluto fino al momento del pagamento, oltre alla rivalutazione monetaria.

La domanda è fondata.

Sugli arretrati spettanti per effetto dell'accoglimento del ricorso competono al ricorrente gli accessori, ovvero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, la seconda per la sola parte eventualmente eccedente l'importo dei primi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e sino al pagamento degli arretrati stessi.

3) Il ricorso va quindi in parte accolto e in parte respinto.

Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.

Lo respinge per il resto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:



Domenico Giordano, Presidente

Silvana Bini, Consigliere, Estensore

Roberta Ravasio, Consigliere







L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Silvana Bini Domenico Giordano






IL SEGRETARIO




In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da domenico69 »

Buonasera, segnalo la sentenza n. 171/2018 del 18.07.18 C.d.C. Calabria che avrebbe accolto il moltiplicatore.
N.B. Detta sentenza è stata indicata come tale in altro gruppo dal ricorrente, ma non è stata da me verificata, in quanto lo stesso non l'ha pubblicata.
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da vinche1964 »

domenico69 ha scritto:Buonasera, segnalo la sentenza n. 171/2018 del 18.07.18 C.d.C. Calabria che avrebbe accolto il moltiplicatore.
N.B. Detta sentenza è stata indicata come tale in altro gruppo dal ricorrente, ma non è stata da me verificata, in quanto lo stesso non l'ha pubblicata.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Il giudice unico delle pensioni
Cons. Ida Contino
Ha emesso la seguente
SENTENZA n. 171/2018
Nel giudizio in materia di pensioni militari, iscritto al n. 21678 del registro di segreteria ,
proposto da M. T. (C.F. Omissis) , nato a Omissis il omissis , rappresentato e difeso
dall’avv. Daniela Biondi del foro di Paola ed elettivamente domiciliato presso il suo
studio in Fuscaldo alla via San Michele piano T, avverso Inps ( Istituto Nazionale
Previdenza Sociale — Gestione ex INPDAP - in persona del legale rappresentante p.t.
Fatto
1) Con atto introduttivo del presente giudizio, il sig.T. ha adito questa Corte dei conti per
ottenere la declaratoria del proprio diritto all’aumento figurativo del montante contributivo di
cui all'art. 3, comma 7, D.Lgs n. 165/1997, con conseguente riliquidazione della propria
pensione n. 17740496.
2) Il ricorrente premette di essersi arruolato nel corpo dei Carabinieri in data 31.1.1983; di
essere stato dispensato dal servizio con un’anzianità di 34 anni e 6 mesi per inidoneità
fisica in data 24.7.2017; di aver chiesto, con lettera del 9.11.2017 il riconoscimento dei
benefici figurativi di cui all’art. 3, comma 7 del d.lgs 165/1997; di aver ricevuto una
comunicazione di rigetto dell’istanza; di aver presentato domanda in autotutela nonché
diffida ad adempiere all’Ente previdenziale.
3) A sostegno della propria istanza assume che tale preclusione avrebbe dovuto essere
"compensata" dalla liquidazione dell'incremento figurativo in ossequio a quanto
stabilito dall'art. 3, comma 7, del d. lgs. n. 165/1997. Richiama al riguardo pronunce
giurisprudenziali anche di questa Sezione giurisdizionale.
4)Con memoria del 4.5.2018, si è costituito l’Inps ex gestione Inpdap opponendo
un’interpretazione della norma che esclude i benefici ai militari che non abbiano
raggiunto i limiti d’età. L’ente previdenziale conclude chiedendo il rigetto della
domanda in quanto infondata.
DIRITTO
5) Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
In proposito si richiamano le condivise argomentazioni esposte nelle sentenze n. 350/2017,
n.53/2018, n. 46/2018 di questa Sezione giurisdizionale, ma anche quelle formulate nelle
sentenze n. 156/2017, 162/2017, 15/2018, 16/2018 della Regione Sardegna; n. 27/2017
della Sezione Abruzzo; n. 53/2017 e 28/2018 della Sezione Molise; n. 94/2018 della Sezione
Lazio ecc.
In primo luogo si evidenzia che il ricorrente è cessato dal servizio per sopravvenuta
inidoneità psico-fisica, prima del raggiungimento del limite d’età.
Proprio per tale ragione non ha potuto accedere all’istituto dell’ausiliaria.
L’art. 992 del c.o.m. ( d.lgs 66/2010), infatti, stabilisce che “Il collocamento in ausiliaria del
personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per
raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell’
articolo 909, comma 4”.
Ebbene, l’art. 3, comma 7 stabilisce altresì che “Per il personale di cui all'articolo 1 escluso
dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei
limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia
in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria,
il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui
alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con
l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio
moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia
ad ordinamento militare e per il personale delle Forze armate il predetto incremento opera
in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato “.
Il legislatore, pertanto, ha previsto un incremento del montante individuale dei contributi per
due categorie di pensionati: per il personale che, pur cessato dal servizio per il
raggiungimento dei limiti di età sia stato escluso dall’applicazione dell’ausiliaria; e per il
personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o
permanere in ausiliaria.
A parere di questo giudicante, il ricorrente rientra in questa seconda categoria.
Invero, non si disconosce l’orientamento opposto che esclude l’applicazione dei benefici ai
militari cessati dal servizio per inidoneità psico-fisica senza aver raggiunto il limite d’età.
Al riguardo viene ribadito che il comma 7 non può riguardare dipendenti del tutto esclusi
dall’istituto dell’ausiliaria, per non avere raggiunto i limiti di età ma solo coloro che, pur
avendovi - sotto tale profilo - diritto, non hanno potuto accedervi, come nell’ipotesi
disciplinata all’art.996 (“Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per
raggiunto limite di età, è stato collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi
dell'ausiliaria….”) o permanervi, come nell’ipotesi di cui al citato art.995, comma 4 (“Ilmilitare
in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo
anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari.”).
Ebbene detta interpretazione non è condivisa proprio in ragione del tenore letterale della
disposizione in esame.
Si ritiene infatti che ove il legislatore avesse voluto destinare i benefici di cui al comma 7
solo a coloro che pur avendo diritto all’ausiliaria ne fossero stati esclusi per inidoneità fisica,
si sarebbe potuto limitare al primo periodo senza aggiungere l’ulteriore locuzione “e per il
personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o
permanere in ausiliaria”.
6) Tanto premesso deve essere dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi attribuire i
benefici di cui all’art. 3 comma 7 del d.lgs 195/1997.
Sugli arretrati spettanti per effetto dell’accoglimento del ricorso competono al ricorrente gli
accessori, ovvero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, la seconda per la sola parte
eventualmente eccedente l’importo dei primi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di
ciascun rateo di pensione e sino al pagamento degli arretrati stessi a favore del ricorrente.
Attesa la complessità della controversia, nonché il contrasto giurisprudenziale che
caratterizza la materia, si compensano le spese del giudizio
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, definitivamente
pronunciando
ACCOGLIE
Il ricorso in epigrafe. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 18 luglio 2018
Il Giudice
f.to Ida Contino
Depositata in segreteria il 18/07/2018
Il responsabile delle segreterie pensioni
f.to Dott.ssa Francesca Deni
romagnolo63
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da romagnolo63 »

buongiorno a tutti sono appena andato in pensione 01072018 ed iscritto a questo forum
Vorrei sapere se ci sono altri colleghi in Romagna che aderiscono ricorso art 54 grazie
naturopata
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da naturopata »

INTERROGAZIONE SEN. D'ARIENZO SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DELLO STATO CHE AL 31 DIC 1995 AVEVA MATURATO ALMENO 15 ANNI DI SERVIZIO (MA MENO DI 18 ANNI), IN ESITO ALLA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI DELLA SARDEGNA 2/2018.



Interrogazione a risposta in Commissione

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Al Ministro della Difesa

per sapere, premesso che:

la legge n° 335/1995 ha fatto salva, in regime transitorio, a favore dei dipendenti che avevano maturato alla data del 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva di oltre diciotto anni, la liquidazione della pensione “secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo” mentre

per i dipendenti che, alla medesima data, avevano un’anzianità inferiore, il trattamento pensionistico è stato riconosciuto con il cd. sistema misto (retributivo/contributivo);

l’art.54 del D.P.R. n.1092/1973 "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato", prevedeva l’applicabilità dell'aliquota del 44% per il calcolo della quota di pensione retributiva spettante al personale militare che avesse maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile;

la norma indicata, pertanto, coinvolge il personale militare collocato in quiescenza o che lo sarà che, al 31.12.1995, aveva maturato almeno 15, ma meno di 18 anni di servizio utile, soggetto, quindi, al sistema c.d. misto;

l’art.44 dello stesso D.P.R. stabilisce, per il calcolo della pensione spettante “al personale civile con l’anzianità di quindici anni di servizio effettivo”, l’applicazione dell'aliquota del 35% per il calcolo della quota di pensione retributiva spettante per chi avesse maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile;

le varie riforme pensionistiche non hanno modificato o abrogato il D.P.R. n.1092/1973 "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato";

l’I.N.P.D.A.P., fino al 31.12.2011, quando è confluita in I.N.P.S., nel fornire istruzioni operative alle proprie strutture territoriali precisava che: “Il computo dell’aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall’art.54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”;

l’I.N.P.S., invece, in sede di riconoscimento del trattamento pensionistico agli interessati ritiene che la quota di pensione retributiva spettante al personale militare vada calcolata come per il personale civile e cioè applicando l’aliquota del 35% e non quella del 44%;

in particolare, l’Istituto previdenziale ritiene che l’art.54 sarebbe riferibile alla sola fattispecie di cessazione dal servizio con “almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile” e non anche a quella di prosecuzione del servizio, dopo aver maturato quell’anzianità, ovvero non si applicherebbe al personale che abbia invece proseguito il servizio oltre il 20° anno;

la Corte dei conti della Regione Sardegna con la sentenza n.2/2018, ha ritenuto erronea l’interpretazione applicata dall’I.N.P.S. in quanto essa porta a privare di significato l’art.54, il quale, se al primo comma prevede che “l’aliquota ivi indicata vada applicata a coloro che possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni”, nel comma successivo aggiunge anche che “la percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

nel dettaglio, la Corte ha approfondito la lettura combinata dei primi due commi dell’art.54 pervenendo, così, alla conclusione che “la disposizione del comma 1 non può intendersi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio, atteso che esso (art.54, al secondo comma) prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1.80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo” e, dunque, “la disposizione non avrebbe senso qualora si accedesse alla tesi dell’amministrazione”;

la Corte dei Conti Sardegna ha anche rilevato che l’art.1, comma 12, della legge 31.12.1995, n.335 stabilisce che la “quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 deve essere calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data” (la disciplina anteriormente vigente per il personale militare era ed è quella di cui agli artt.52-63 del D.P.R. n.1092/1973;

anche la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia con la sentenza 446/2018 ha accolto un'analoga richiesta presentata da un appartenente all'Arma dei Carabinieri;

l'interpretazione dell'I.N.P.S. sta creando disorientamento ed in qualche caso un vero e proprio danno ai militari interessati;

se il Ministro sia a conoscenza della problematica,

quali azioni intende avviare ed in particolare se non ritenga opportuno impartire direttive chiarificatorie all'Istituto di Previdenza sulla base delle decisioni assunte dalle citate Sezioni Giurisdizionali. Ciò al fine di favorire la positiva e generale soluzione del contesto senza lasciarlo ai singoli beneficiari attraverso l'interessamento delle diverse Sezioni giurisdizionali del medesimo Organo giurisdizionale contabile evitando, così, anche il paradosso che in regioni differenti, a parità di requisiti dei ricorrenti, vengano prese decisioni differenti.

Sen. Vincenzo D'Arienzo
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da Ruggiero basso »

Giovale ha scritto:Grazie mille molto utile, io con altri 6 colleghi di Genova stiamo facendo ambedue i ricorsi la prima udienza si terrà l'11 Luglio, vi aggiorno sugli esiti.

Buon lavoro a tutti
Purtroppo, ad un collega della finanza hanno rigettato corte dei conti Abruzzo! La mia sarà discussa ad ottobre speriamo bene.
Importante sapere quelli che hanno vinto hanno preso il dovuto?

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bigjoe64
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da bigjoe64 »

Sentenza della CDC Reggio Calabria sull'art. 54
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da naturopata »

Allego alcune fra le ultime sentenze sul moltiplicatore e di regioni diverse (quelle identiche non le allego perché inutili). Qui due della Lombardia negative con due giudici diversi e quella della basilicata positiva.
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da naturopata »

Ecco quella della basilicata e anche dell'emilia romagna positiva.
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da naturopata »

Friuli e veneto negative.
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da naturopata »

Toscana e molise positive.
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