ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

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Farey
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da Farey »

firefox ha scritto: dom mar 01, 2020 2:07 pm Buona domenica a tutti, premesso che ho cercato tra l'elenco sentenze pubblicato ma non ho trovato nulla, chiedo:

- vi risultano ad oggi sentenze della CdC della Liguria positive, in merito all'applicazione art. 54 dpr 1092/73 in luogo dell'art. 44 solito dpr relativamente a chi aveva almeno 15 AA al 31/12/1995?
224 /2018 Sono quasi sicuro, ciao Farey


bizio1965
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da bizio1965 »

Buona sera a tutti. Solo per completezza di informazione volevo informarvi che l'Inps si è rivolta in appello riguardo alla Sent.n.203/2019 cdc Sardegna.
Dal sottoscritto vinta per quanto riguarda l'articolo 54 e persa per quanto riguarda l'art. 3. Non conosco i tempi necessari alla causa in appello, ho dato
delega al mio avv.to di procedere, abbiamo coinvolto un secondo avv.to a Roma. Vi terrò informati su quanto accadrà. Saluti Fabrizio Puddu.
Mareemare
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da Mareemare »

Ciao, anche io giorno 11 giugno ho perso per l'art. 3 e vinto per il 54.
L'appello dell'INPS dopo quanto tempo te lo hanno fatto?
Già hai notificato la sentenza all'INPS e prendi i soldi oppure li hanno sospesi?
naturopata
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da naturopata »

REPVBBLICA ITALIANA 73/2020
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
composta dai magistrati:
Agostino CHIAPPINIELLO Presidente
Enrico TORRI Consigliere relatore
Fernanda FRAIOLI Consigliere
Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere
Donatella SCANDURRA Consigliere
ha pronunciato
SENTENZA
nel giudizio pensionistico d’appello iscritto al n. 54496 del Registro di Segreteria, proposto dall’INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Caliulo, Lidia Carcavallo, Antonella Patteri e Sergio Preden, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29
CONTRO
P. G., rappresentato e difeso dall'avv. Santo Delfino, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Villa San Giovanni (Reggio Calabria) via Zanotti Bianco n. 33
PER L'ANNULLAMENTO
della sentenza n. xx/xxxx emessa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Calabria della, depositata in data xx xxxxxx xxxx.
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Visti gli atti e i documenti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza dell’11 giugno 2020, su delega, l’avv. Giuseppina Giannico per l’INPS e l’avv. Andrea Lippi per l’appellato.
FATTO
Il signor P. G., ex maresciallo aiutante della Guardia di Finanza e titolare di trattamento di inabilità, ha adito la Sezione regionale calabrese della Corte dei conti chiedendo, tra l’altro, la declaratoria del suo diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione sulla quota calcolata col sistema retributivo dell'aliquota del 44% di cui all'art. 54 del DPR n. 1092/1973; ha fatto presente di aver maturato alla data del 31 dicembre 1995 un'anzianità pari a 6 anni e 2 mesi e che l'Istituto ha calcolato la pensione applicando la disposizione contenuta nell'art. 44 del DPR n. 1092/1973 attribuendo le aliquote previste per il personale civile.
Con la sentenza in epigrafe la Corte territoriale ha accolto il ricorso per quanto attiene al riconoscimento del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione sulla quota calcolata col sistema retributivo dell'aliquota di cui all'art. 54 comma 1 del DPR n. 1092/1973, con gli accessori di legge.
Con il presente gravame l’INPS deduce l’illegittimità della sentenza per i motivi che seguono.
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 54 del DPR n. 109212973. L’appellato, al 31 dicembre 1995 (data entro la quale si esaurisce il calcolo così detto retributivo per le pensioni definite col sistema misto) aveva maturato un'anzianità pari a 6 anni e 2 mesi, come documentato dal provvedimento di liquidazione della pensione. L’art. 54 del dpr n. 1092/1973
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non può in ogni caso trovare applicazione nella fattispecie in quanto volto a disciplinare le posizioni degli assicurati che alla data del 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità compresa fra i quindici ed i venti anni. Poiché l’interessato poteva vantare a quel momento un'anzianità inferiore ai quindici anni, la disposizione invocata è del tutto inconferente. La Sezione regionale si è limitata ad affermare che l'art. 54 comma 1 del DPR n. 1092/1973 si applica a tutti i militari che cessano dal servizio con un'anzianità superiore ai quindici anni; in tal modo ha però erroneamente ritenuto che detta disposizione rechi la disciplina per il calcolo dell'intero trattamento pensionistico, senza considerare che, al cospetto di un assicurato che pacificamente è assoggettato al sistema di calcolo c.d misto, la norma in esame, a tutto concedere, pur nella non condivisibile interpretazione offerta dalla Corte, può spiegare efficacia fino al 31 dicembre 1995, posto che dal 1° gennaio 1996 trova spazio il calcolo col sistema contributivo di cui alla legge n. 335/1995. L’efficacia dell'art. 54 del DPR n. 1092/1973 limitata al 31 dicembre 1992 o al 31 dicembre 1995 non si ricava dal testo della norma in esame, ma dal fatto che con la legge n. 335/1995 a far tempo dal 1° gennaio 1996 è stato introdotto il sistema di calcolo pensionistico contributivo che incide anche sui soggetti che, come l’appellato, a quella data vantavano un'anzianità lavorativa inferiore ai diciotto anni. In sostanza, dal 1°gennaio 1996 non hanno più alcuna rilevanza le aliquote previste dal DPR n. 1092/1973; se pertanto al 31 dicembre 1995 l'assicurato vantava un'anzianità pari a 6 anni e due mesi, non si può calcolare la quota retributiva muovendo dall'aliquota del 44% prevista per i soggetti che possono accedere alla pensione con un'anzianità non inferiore a quindici anni.
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Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 54, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092 e dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 535.
Ove la Corte ritenesse di non accogliere il primo motivo di gravame, si deduce quanto segue.
Si osserva, preliminarmente, che l'Istituto è a conoscenza del precedente di questa Corte secondo cui l’aliquota del 44%, prevista dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, trova applicazione anche nell'operazione di calcolo della quota retributiva di una pensione attratta al sistema misto, ossia una interpretazione dell'art. 54 nel senso che l'aliquota del 44% vada applicata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, possiedano un'anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni. La questione controversa è se la disposizione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, nella parte in cui prevede che «La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile [...}», trovi applicazione solo nell'ipotesi di liquidazione della pensione retributiva sulla base di una complessiva anzianità di servizio compresa fra i 15 ed i 20 anni, ovvero se essa possa essere invocata anche nella liquidazione della quota retributiva di una pensione mista ex art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995.
La Sezione regionale ha ritenuto che la ridetta aliquota è destinata ad applicarsi pure nella seconda delle due ipotesi sopra enunciate. Tale assunto non può essere condiviso, poiché non conforme con il tenore della normativa di riferimento ed incompatibile con l'interpretazione sistematica di essa. Al riguardo si osserva che la fattispecie è disciplinata non solo dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, ma anche dall'art. 1 della legge n. 335/1995. É infatti
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pacifico in causa che la pensione di cui si discute è un trattamento da liquidare con il sistema c.d. misto tipizzato proprio dalla ripetuta legge n. 335/1995. L'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995 prevede che, nei confronti dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 abbiano un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, la pensione è determinata «dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo». La controversia riguarda le modalità di calcolo della prima delle due quote, ossia quella retributiva. Il thema decidendum impone allora di valutare se la ridetta quota di pensione possa o meno essere determinata con l'applicazione della aliquota di rendimento unitaria prevista dall'art. 54, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973. La particolarità di tale aliquota è quella di prevedere non già un valore percentuale riferito ad ogni singolo anno di servizio, ma piuttosto un valore percentuale unitario riferito ad un periodo pluriennale di servizio. Più in particolare, secondo la disciplina del menzionato art. 54, nella "forbice" compresa fra i 15 ed i 20 anni di servizio viene riconosciuto, sempre e comunque, il 44% della base pensionabile. Ad avviso dell'INPS, tale peculiare caratteristica dell'aliquota in discorso la rende incompatibile con le nuove modalità di calcolo per quote previste dalla legge n. 335/1995. Con il primo comma dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 il Legislatore ha inteso offrire un eccezionale beneficio al militare che abbia maturato la minima
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anzianità utile per la pensione (15 anni nell'ipotesi di cessazione dal servizio permanente effettivo per cause diverse dalla domanda, decadenza o perdita del grado; cfr. art. 52, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 1092/1973), assicurandogli un trattamento pensionistico parametrato a quello che avrebbe ottenuto solo dopo 20 anni di servizio. La disposizione in argomento prevede una sorta di bonus destinato ad incrementare il trattamento dei pensionati titolari della minima anzianità di servizio, e non può mai essere invocata per pensioni liquidate sulla base di un'anzianità di servizio maggiore dei 20 anni, come è nel caso di specie. La eccezionale previsione di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 è del tutto incompatibile con il sistema di calcolo "per quote" di una pensione liquidata nel regime misto sulla base di oltre 20 anni di servizio. In questo frangente, difatti, l'utilizzo del meccanismo di equiparazione dell'aliquota fra i quindici ed i venti anni darebbe vita ad effetti palesemente distorsivi, consistenti nell'attribuire un notevolissimo vantaggio pensionistico a lavoratori che, per avere maturato oltre venti anni di servizio, all'evidenza non rientrano nella platea di coloro i quali - secondo la lettera e lo spirito della norma - meritano il riconoscimento di tale speciale miglioramento.
L'interpretazione sostenuta dall'Istituto, secondo la quale la più volte ripetuta aliquota unitaria di cui all'art. 54 dei D.P.R. n. 1092/19732 non può trovare impiego nella liquidazione della quota retributiva di una pensione mista, non solo è perfettamente compatibile con la lettera e con la ratio della complessiva normativa di riferimento, ma è pure l'unica costituzionalmente coerente. Deve dunque affermarsi che la parte retributiva della pensione deve essere determinata applicando non già l'aliquota unitaria globale, bensì l'aliquota di
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accrescimento specificamente tarata sulla reale anzianità di servizio alla quale deve essere commisurata la medesima quota della pensione. Del resto è lo stesso art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995 che, nel prevedere che la quota retributiva sia «corrispondente» alle «anzianità acquisite» anteriormente al 31 dicembre 1995, impone di parametrare tale quota ad un'anzianità reale, e non a quella meramente fittizia scaturente dall'applicazione della eccezionale previsione dei «15 vale 20» di cui al primo comma dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. In conclusione, il calcolo della quota retributiva di una pensione liquidata sulla base di oltre 20 anni di servizio è inconciliabile con l'eccezionale aliquota globale del 44%, di talché la ridetta quota non può che essere calcolata mediante l'applicazione di una scala di accrescimento annuale che consenta l'esatta valorizzazione della reale anzianità di servizio maturata al 31 dicembre 1995.
Né la percentuale annuale può essere determinata muovendo da un'aliquota di favore prevista espressamente per i militari che cessano dal servizio con anzianità compresa tra i quindici ed i venti anni e che equipara l'anzianità di quindici anni a quella di venti anni, opzione normativa plausibile per gli assicurati che cessano dal servizio e accedono al trattamento pensionistico, ma non per coloro che continuano a lavorare maturando un'anzianità superiore ai venti anni.
Per le suesposte considerazioni, l'Istituto nazionale della Previdenza Sociale chiede l'accoglimento del gravame e l'annullamento della sentenza impugnata. Con le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali.
Con due memorie difensive l’appellato ha chiesto il rigetto dell’appello e la conferma della decisione in epigrafe.
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Nell’odierna pubblica udienza, su delega, l’avv. Giuseppina Giannico per l’INPS e l’avv. Andrea Lippi per l’appellato hanno concluso come in atti.
DIRITTO
L’appello è infondato.
La giurisprudenza maggioritaria di questa Corte ha affermato – in relazione ai militari andati in pensione con il c.d. sistema misto (art. 1, comma 12, legge n. 335/1995) ed aventi, alla data del 31.12.1995, un servizio utile inferiore ai 18 anni – la sussistenza del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento (pari al 44%) di cui all’art. 54, comma 1, del D.P.R. n. 1092/1973 (cfr. Sez. II n. 394/2019).
La suddetta disposizione prevede: “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile.”.
L’art. 1, comma 12, lett. a), della legge n. 335/95, nel disciplinare le modalità di calcolo della quota retributiva per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, ha fatto in sostanza riferimento, quanto “alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995”, al “sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data”, con l’effetto che le norme di tale “sistema retributivo” restano differenziate per i civili (nei cui confronti trova applicazione l’aliquota del 35% sulla base pensionabile per i primi quindici anni di servizio effettivo, ex art. 44 d.P.R. n. 1092/73), e per i militari (nei cui confronti trova applicazione l’aliquota del 44% sulla base pensionabile per i primi quindici anni di servizio utile, ex art. 54 d.P.R. n.
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1092/73); inoltre, per i civili tale aliquota è aumentata dell’1,80% per ogni ulteriore anno di servizio utile sino al 18 anno (ex art. 44 d.P.R. n. 1092/73), mentre per i militari la medesima aliquota stessa rimarrà invariata al 44%, ai fini della misura della pensione c.d. retributiva, nel periodo di tempo che va dai quindici ai venti anni di servizio utile (ex art. 54 d.P.R. n. 1092/73).
Quanto al perimetro del beneficio, ovvero se l’art. 54 d.P.R. n. 1092/73 trovi applicazione per i soli militari che alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato più di 15 e meno di 18 anni di servizio utile, ovvero debba essere applicato a tutti militari titolari di trattamento pensionistico calcolato con il c.d. sistema misto, prescindendosi dal numero di anni di servizio utile maturati al 31 dicembre 1995 (nel caso di specie il ricorrente, alla predetta data, aveva maturato un’anzianità pari ad anni 6 e mesi 2, come dichiarato dall’INPS) – la soluzione interpretativa più corretta è quella di applicare pro quota (nei limiti, cioè, del 2,93% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile) la più favorevole aliquota di cui all’art. 54 d.P.R. n. 1092/73 anche ai militari che alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato meno di quindici anni di servizio utile. (Sezione Seconda centrale d’appello, sent. n. 308 del 2019).
Invero, il richiamo di cui all’art. 1, co. 12, lett. a, della legge n. 335/95 alle disposizioni del c.d. sistema retributivo (artt. 44 e 54 d.P.R. n. 1092/73), consente all’interprete di assicurare in ogni caso una quota di pensione disciplinata con il più favorevole sistema retributivo a tutti indistintamente i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, a prescindere dall’effettiva anzianità contributiva del lavoratore.
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Ne consegue, l’irrilevanza nella specie del riferimento temporale ai quindici anni di servizio utile contenuto nell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1094/73 (“La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile”), che trova spiegazione unicamente in relazione al precedente art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 1094/73, secondo cui “L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.”. In sostanza, il d.P.R. 1092/1973 non poteva disciplinare la fattispecie all’esame, la cui peculiarità scaturisce dall’art. 1, comma 12, della l. 335/1995, che aggancia la quota retributiva all’anzianità maturata al 31.12.1995, qualunque essa sia; la normativa del 1973, prevedeva infatti solo l’aliquota di rendimento al raggiungimento del quindicesimo anno d’anzianità (che era, all’epoca, il minimo pensionabile), stabilendo il 35% per i civili e il 44% per i militari.
In sostanza, il riferimento ai quindici anni di servizio utile contenuto nell’art. 54 trova giustificazione nel fatto che all’epoca questo era il minimo pensionabile. Mentre il richiamo di cui all’art. 1, co. 12, lett. a), legge n. 335/95, alle disposizioni del sistema retributivo (artt. 44 e 54 d.P.R. n. 1092/73), deve intendersi riferito esclusivamente alle diverse aliquote (rispettivamente del 35% e del 44%) applicabili alla base pensionabile del personale civile e militare, senza alcuna incidenza del limite temporale dei quindici anni, considerato che nel sistema misto il diritto alla liquidazione di una quota di pensione con il sistema retributivo spetta a tutti i lavoratori “che
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alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni”.
Ne deriva che nei confronti del ricorrente può trovare applicazione, nei limiti dell’effettiva anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre del 1995, l’aliquota di rendimento del 44%, prevista per i militari dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/73, siccome statuito nella sentenza impugnata (cfr. pag.6).
Il ricorso è dunque infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e pertanto l’appellante è tenuto alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte appellata, liquidate come da dispositivo, ai sensi dell'art. 31 del codice della giustizia contabile.
P.Q.M.
la Sezione Prima giurisdizionale centrale d’appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l’appellante INPS a rifondere alla parte appellata le spese di costituzione e difesa, liquidate in € 1.500,00, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 giugno 2020.
ESTENSORE IL PRESIDENTE
(F.to Cons. Enrico Torri) (F.to Pres. Agostino Chiappiniello)
Depositata il 17 giugno 2020
Il Dirigente
F.to Sebastiano Alvise Rota
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da istillnotaffound »

Elenco Riepilogativo Sentenze art. 54 SEZIONI CENTRALI (se qualcuno riscontrasse qualche sentenza mancante è pregato di segnalarla, grazie)

PRIMA SEZIONE

422/2018
30/2020
48/2020
[64/2020 NEGATIVA]
73/2020 (6 anni e 2 mesi al 31.12.1995 - --->confuta la 64)

SECONDA SEZIONE

61/2019 (arruolamento 01.10.1986 : NO art. 44 comma 2 per militari)
197/2019
205/2019
208/2019
308/2019 (14 anni e 6 mesi al 31.12.1995)
310/2019 (13 anni e 2 mesi al 31.12.1995)
369/2019
370/2019 (-->confuta la 175/2019 della Terza Sezione)
394/2019
395/2019
19/2020
21/2020
57/2020
68/2020
69/2020
70/2020
71/2020
72/2020

TERZA SEZIONE

[175/2019 NEGATIVA]
228/2019 (--->confuta la 175/2019)
266/2019
267/2019
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da panorama »

Anno 2020 si aggiungono alla 1^ Sezione d’Appello altre sentenze in rif. art. 54:

n. 71; 73; 76; 85; 88; 89; 91 e 92.
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da firefox »

Buon giorno, NON so se questa sentenza allegata era già stata pubblicata, ma posto ugualmente...

Approfitto per togliermi un dubbio, nonostante da tempo seguo la tematica:

- è scontato che la somma degli anni ante 1995 ricomprende anche quelli ricongiunti ai sensi della legge 29/79 oppure vi sono dubbi di interpretazione anche qua?
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da panorama »

non quì, ma è' stata già pubblicata da me nella rispettiva sezione + nel calcolo pensione 81/83.
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da Gabriele63 »

firefox ha scritto: mer lug 01, 2020 8:44 am Buon giorno, NON so se questa sentenza allegata era già stata pubblicata, ma posto ugualmente...

Approfitto per togliermi un dubbio, nonostante da tempo seguo la tematica:

- è scontato che la somma degli anni ante 1995 ricomprende anche quelli ricongiunti ai sensi della legge 29/79 oppure vi sono dubbi di interpretazione anche qua?
W

Si, è scontato!!

Il periodo ante 95, ai fini dell'applicazione dell'articolo 54, comprende, se del caso anche il lavoro civile ricongiunto.
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da enzo1964 »

Sentenza prima sezione centrale rigettato appello inps la 154\2020,inps condannata alle spese legali, sottufficiali Marina Militare + 15 anni.
Oggi finalmente si è chiuso per me questa lunga avventura
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da istillnotaffound »

@enzo1964
Riusciresti ad allegare la tua sentenza qui (rimuovendo eventuali dati sensibili)? Grazie
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da panorama »

Anche se l'allega integralmente non fa niente, tanto essendo sua non deve chiedere il consenso a nessuno, perché non c'è da nascondere nulla, anzi, è un piacere dover leggere il proprio nome e cognome, almeno io la penso così.
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da enzo1964 »

istillnotaffound ha scritto: dom lug 05, 2020 11:16 am @enzo1964
Riusciresti ad allegare la tua sentenza qui (rimuovendo eventuali dati sensibili)? Grazie
Ciao devo modificare il pdf e poi lo posso postare perché ne siamo 6 colleghi nella sentenza
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da istillnotaffound »

@enzo1964
te ne saremmo grati. Grazie
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

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REPUBBLICA ITALIANA. 154/2020
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
composta dai seguenti magistrati:
Agostino CHIAPPINIELLO Presidente
Enrico TORRI Consigliere
Fernanda FRAIOLI Consigliere
Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere
Donatella SCANDURRA Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico, iscritto al n. 54531/PM del registro di segreteria,
proposto dall'INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE (codice fiscale 80078750587), con sede a Roma, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e
disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppina Giannico (codice fiscale
GNNGPP70B67D883T; posta elettronica certificata:
avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice
fiscale PTTNNIL0E49D665K; posta elettronica certificata:
avv.antonellapatteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (codice fiscale
PRDSRG72LI6H50IO; posta elettronica certificata:
avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e Luigi Caliulo (codice fiscale
CLLLGU54B09H703F; posta elettronica certificata:
avv.luigi.caliulo@postacert.inps.gov.it), come da procura speciale in calce
all’atto di appello e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via
Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax n.
0695066536)
nei confronti di xxxxxxxxxx
rappresentati e difesi dall'avv. Xxxx che indica per le comunicazioni e tutte le con
domicilio eletto presso il suo studio in, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione in giudizio
avverso
la sentenza n. 898/2018 della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei
conti per la Puglia, depositata il 27 dicembre 2018, notificata il 24 gennaio
2019;
VISTO l’atto di appello;
VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, all’udienza dell’11 giugno 2020, il relatore cons. Donatella Scandurra,
l’avv. Giuseppina Giannico per l’Inps e l’avv. Xxxxx per gli appellati.
Ritenuto in
FATTO
Con sentenza n. 898/2018, depositata il 21 dicembre 2018, la Sezione
giurisdizionale regionale per la Puglia accoglieva parzialmente il ricorso in
primo grado proposto dagli odierni appellati, tutti ex sottoufficiali della Marina
Militare, collocati a riposo tra il 2012 e il 2017, riconoscendo loro il diritto al
ricalcolo, alla riliquidazione e al pagamento del trattamento pensionistico con
attribuzione dell'aliquota di rendimento del 44 per cento, di cui all’art. 54 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, oltre
interessi e rivalutazione monetaria sulle somme arretrate, in luogo
dell’aliquota, meno favorevole, riconosciuta loro dall’ente previdenziale, pari xxx
Con atto, depositato l’8 aprile 2019, l’Inps presentava appello, facendo
presente che tutti gli appellati erano titolari di trattamento pensionistico
liquidato con il sistema di calcolo cd. misto e con un’anzianità contributiva alla
data del 31.12.1995 inferiore ai 18 anni

(superiore ai 15 anni MIO INSERIMENTO)

Nel merito l’Inps censurava la violazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/73 e
dell'art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sostenendo che il
menzionato art. 54 troverebbe esclusiva applicazione nell’ipotesi in cui
l’interessato sia cessato dal servizio permanente con un’anzianità di servizio
compresa fra i 15 ed i 20 anni. A sostegno della propria posizione richiamava
il tenore letterale dell’art. 54 che prevederebbe un eccezionale beneficio al
militare che abbia maturato la minima anzianità utile per la pensione (15 anni
nell'ipotesi di cessazione dal servizio permanente effettivo per cause diverse
dalla domanda, decadenza o perdita del grado), assicurandogli un trattamento
pensionistico parametrato a quello che avrebbe ottenuto solo dopo 20 anni di
servizio. Ulteriori argomenti di ordine esegetico – la norma sarebbe chiarissima
nella sua parte dispositiva - e sistematico, con riferimento, in particolare, al
sopravvenuto disposto, di cui all’art. 1, comma 12, delle legge n. 335/95, che,
nel prevedere che la quota retributiva sia “corrispondente” alle “anzianità
acquisite” anteriormente al 31 dicembre 1995, imporrebbe di parametrare tale
quota ad un'anzianità reale, e non certo a quella meramente fittizia scaturente
dall'applicazione della eccezionale previsione del “15 vale 20”, di cui al primo
comma dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. In conclusione, l’Istituto chiedeva
la riforma della sentenza di primo grado, anche se conforme a precedente di
questa Sezione (la sent. n. 422/2018).
Si costituivano in giudizio gli odierni appellati in data 27 gennaio 2020,
chiedendo che il gravame venisse respinto per violazione e/o falsa applicazione
dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/73, sostanzialmente reiterando le argomentazioni
logico-giuridiche vittoriosamente prospettate in prime cure e poste a
fondamento della successiva e copiosa giurisprudenza d’appello.
Con ulteriore memoria difensiva, parte appellata confermava la piena ed
irrevocabile disponibilità all’introito della causa in decisione, formulando le
seguenti conclusioni: rigettare l'appello in quanto infondato e, per l'effetto,
confermare integralmente la sentenza di primo grado; con vittoria di spese.
All’odierna udienza le parti si sono riportate alle conclusioni in atti.
Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
La questione sottoposta all'attenzione della Corte verte sull'applicazione
dell'art. 54, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 1092/73, a mente del quale: “La pensione
spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di
venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile …. La
percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio
utile oltre il ventesimo”.
Nei casi di specie, il trattamento pensionistico, riconosciuto agli odierni
appellati, rientra nel sistema di calcolo pensionistico c.d. misto, in base al quale
il trattamento di pensione è la risultante della sommatoria tra:
✓ la c.d. “parte retributiva” ovvero il riconoscimento (dalla data di
arruolamento fino al 31.12.1995) della maturazione di un’aliquota da
moltiplicare per ogni anno di servizio prestato, la cui risultante viene ad
essere applicata sull'ultima retribuzione percepita (la c.d. quota "A")
mentre quanto maturato dal 01.01.1993 al 31.12.1995 viene ad essere
applicato sulla media delle retribuzioni percepite dal 1993 con
riferimento alla media degli ultimi dieci anni (la c.d. quota "B");
✓ la c.d. “parte contributiva” ovvero il riconoscimento, dalla data del
01.01.1996 e sino al congedo, della maturazione di un montante
contributivo, calcolato in base ai contributi versati, il quale, sottoposto
ad un coefficiente variabile ogni tre anni, viene a generare l'importo
pensionistico della c.d. quota "C"; la somma delle tre quote
("A"+"B"+"C") viene a determinare l'importo che l'interessato arriva a
percepire come trattamento pensionistico.
Nei casi in esame, l’Istituto, nel calcolare il trattamento pensionistico, ha
disatteso quanto previsto dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092/73, applicando, per il
calcolo del relativo trattamento pensionistico, non la prevista aliquota del 44
per cento, bensì la minore aliquota prevista per il personale civile, di cui all'art.
44 del medesimo d.P.R. n. 1092/73, a mente del quale “La pensione spettante
al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al
35 per cento della base pensionabile”.
Secondo l’Inps, la disciplina di cui all’art. 54 sarebbe qualificabile come
speciale e l’aliquota del 44 per cento si applicherebbe soltanto a coloro che
siano cessati dal servizio con un’anzianità contributiva compresa tra i quindici
e i venti anni; questo assetto risulterebbe aderente al dato letterale e coerente
con la natura speciale della disposizione, che, attribuendo un beneficio ad una
limitata categoria di soggetti (quelli cessati con un’anzianità compresa tra 15 e
20 anni), non sarebbe applicabile oltre i casi espressamente previsti, cioè a
coloro collocati in pensione con anzianità complessive più elevate di 20 anni;
inoltre, sempre secondo la prospettazione dell’Istituto previdenziale, la
disposizione, introdotta allorché vigeva il sistema retributivo puro, avrebbe
avuto una funzione perequativa per quei militari che, per motivi indipendenti
dalla propria volontà, fossero stati costretti ad abbandonare il servizio senza
aver raggiunto i vent’anni di servizio.
Tale soluzione interpretativa non può essere condivisa.
In senso favorevole all’applicabilità dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 al
personale militare non avente, alla data del 31 dicembre 1995, un’anzianità
contributiva di almeno 18 anni, depone ora il consolidato orientamento delle
sezioni centrali d’appello, espresso in plurime occasioni (sez. I appello
422/2018, 30/2020, 65/2020, 91/2020 e 92/2020; sez. II appello 61/2019,
197/2019, 205/2019, 208/2019, 308/2019 e 310/2019; sez. III appello
228/2017, 266/2019 e 267/2019).
Va innanzitutto evidenziato che l’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, essendo
inserito nel Capo I (rubricato “Personale civile”), del Titolo III (relativo al
“Trattamento di quiescenza normale”), è destinato ad operare esclusivamente
nei confronti del personale civile.
Nei confronti del personale militare, invece, opera la speciale disciplina
contenuta nel successivo Capo II (intitolato “Personale militare”) all’interno
del quale è contenuto, per l’appunto, l’art. 54.
Ritiene il Collegio che la disciplina di cui l’articolo 54 (della cui vigenza non
è dato dubitare stante anche il richiamo contenuto nell'art. 1867, comma 2, del
D.Lgs. n. 66/2010 - Codice Militare), non sia affatto connotata dal carattere
della specialità, in quanto l’art. 54 definisce i criteri di calcolo della pensione
normale per tutti i militari, prescindendo dalle cause di cessazione dal servizio
ed è applicabile, indistintamente, a tutto il personale militare e a tutti coloro
che abbiano maturato la minima anzianità di servizio di 15 anni per accedere
alla pensione, stabilita dal precedente art. 52, comma 1, del d.P.R. n.
1092/1973.
E’ da ritenersi, quindi, maggiormente aderente ad un corretto criterio
ermeneutico, letterale e sistematico, un’interpretazione dell'articolo 54, nel
senso che l'aliquota del 44 per cento, prevista dal primo comma, va applicata a
coloro che, alla data del 31 dicembre 1995 possiedono un'anzianità contributiva
compresa tra i 15 ed i 20 anni. Il secondo comma che prevede che spetti al
militare l'aliquota dell’1,80 per cento per ogni anno di servizio oltre il
ventesimo e disciplina, pertanto, l'ipotesi in cui il soggetto cessi dal servizio
con anzianità maggiore di 20 anni, chiarisce, infatti, che la disposizione del
comma 1 non può considerarsi limitata a coloro che cessino con un massimo
di 20 anni di servizio.
Le argomentazioni svolte dall’Istituto Previdenziale non consentono di
superare l’indirizzo giurisprudenziale che si va affermando in sede di appello
sul tema.
Deve infatti escludersi che la disciplina di cui all’art. 54 sia qualificabile come
speciale, in quanto contribuisce a definire gli ordinari criteri di calcolo della
pensione per la generalità dei militari. A ciò consegue che è improprio far
riferimento a rigidità applicative tipiche della disciplina che fa eccezione a regole generali.
Inoltre, non è corretto l’impianto argomentativo dell’Inps, secondo cui
l’aliquota del 44 per cento, sarebbe la risultante della somma di due
componenti: il 35 per cento, derivante dall’applicazione dell’aliquota annua del
2,33 per cento fino a 15 anni, ed il 9 per cento, derivante dall’applicazione
dell’aliquota al 1,8 per cento per i successivi 5 anni. Cosicché, dopo il
ventesimo anno l'aliquota continuerebbe ad essere quella dell’1,8 per cento sino
al conseguimento dell'80 per cento, aliquota massima conseguibile.
In definitiva, ritiene il Collegio che la soluzione interpretativa accolta dal
giudice territoriale con la sentenza qui impugnata sia corretta e che la sentenza
di primo grado vada confermata.
L'appello dell’Inps va, pertanto, rigettato.
Sono fatti salvi gli effetti dell'eccepita prescrizione quinquennale sui ratei
pregressi. Per quanto riguarda, in particolare, ilxxxx la pensione decorre
dal xxxxed è stata liquidata con provvedimento del xxxx: nei cinque
anni successivi non risultano atti interruttivi in quanto la prima richiesta risulta
avanzata all'lNPS in data 09.02.2018. Di conseguenza per l’appellato xxxxx
devono ritenersi prescritte le differenze dei ratei pensionistici
maturate anteriormente al xxx.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,
Rigetta nei termini indicati in motivazione l’appello dell’INPS e, per l’effetto,
conferma, la sentenza impugnata Liquida le spese in favore degli appellati in complessivi 1.500,00 euro
(millecinquecento/00) a carico dell’Inps.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio dell’11 giugno 2020.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Donatella Scandurra)
IL PRESIDENTE
(Agostino Chiappiniello)
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