Dubbi su sforamento 730 gg.

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angri62
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Re: Dubbi su sforamento 730 gg.

Messaggio da angri62 »

===io ci provo chissà che servano più informazioni possibili.


Re: superamento 731 giorni al cmo

Messaggioda panorama » venerdì 4 luglio 2014, 17:51
- Occhio a quando fanno i conteggi, poiché i comandi "spesso" sbagliano.

- Possibilità di scomputare con i giorni di licenza ordinaria rimasta.
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“collocamento in aspettativa per infermità”;

1) - Con ricorso e successivi motivi aggiunti, ha contestato, da un lato, l’erroneo conteggio del dies a quo del collocamento in aspettativa;
- dall’altro, il fatto di avere l’Amministrazione calcolato 243 giorni di aspettativa fruiti nel quinquennio, includendovi giorni che non avrebbero potuto essere legittimamente considerati.

IL TAR di MILANO nell'accogliere il ricorso, scrive:

2) - E’ utile premettere che, ai sensi dell’art. 905 del codice militare (d.lgs. n. 66/2010): (leggere in sentenza i n. dall'1 al 7),

- ) - 8. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per infermità proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato per intero.

3) - Ai sensi dell’art. 912: “1. I periodi di aspettativa per infermità e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio, anche in caso di trasferimento dall'una all'altra aspettativa”.

4) - Ciò premesso, il ricorrente lamenta, in primo luogo, la mancata fruizione delle licenze spettanti prima del collocamento in aspettativa.

5) - Il motivo è fondato. L’art. 905 del codice dell’ordinamento militare impone al datore di lavoro pubblico di concedere, prima del collocamento in aspettativa per infermità, i periodi di licenza (senza distinzioni di sorta) non ancora fruiti. Il fondamento della disposizione è quello di consentire al militare la possibilità di scomputare, dal periodo di assenza dal servizio dovuta ad infermità, i periodi di licenza non ancora goduta, di modo che tali periodi non vengano rilevati ai fini del calcolo del periodo di comporto.

6) - (il ricorrente) In particolare, ha sostenuto che l’amministrazione avrebbe illegittimamente conteggiato anche i giorni in cui egli era rimasto semplicemente a disposizione degli organi sanitari militari senza alcun provvedimento di aspettativa.

7) - Orbene, ritiene il Collegio che tali periodi di tempo trascorsi, non in aspettativa, ma “a disposizione degli organi sanitari”, non avrebbero dovuto essere conteggiati nel calcolo dell’aspettativa fruita dal dipendente, trattandosi di meri rinvii disposti per l’espletamento delle visite mediche (T.A.R. Lazio, sez. I bis, sentenza 26 gennaio 2010, n. 930); tanto più in considerazione del fatto che l’istante, all’esito degli accertamenti, era stato dichiarato idoneo.

Il resto per completezza leggetelo qui sotto.
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03/07/2014 201401719 Sentenza 1


N. 01719/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03048/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3048 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Zaccaglino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, via Fontana, n. 18

contro
MINISTERO DELLA DIFESA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, n. 1

per l’annullamento:
- del provvedimento n. ../2012 datato 24 agosto 2012 promanato dal Comandante del Quartier Generale del Comando Operativo di Vertice Interforze ed avente ad oggetto “collocamento in aspettativa per infermità”; - del correlato e conseguente rapporto informativo n. .. datato 9 maggio 2012, quale documentazione caratteristica redatta per fine servizio del giudicando in conseguenza del collocamento in aspettativa; nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, conseguenti e susseguenti a quelli impugnati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2014 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I. Il ricorrente, dipendente dal Ministero della Difesa, in servizio permanente effettivo con il grado di OMISSIS con sede di servizio in OMISSIS, ha dedotto di essere stato collocato in aspettativa dal 22 dicembre 2011 al 20 agosto 2012. Con ricorso e successivi motivi aggiunti, ha contestato, da un lato, l’erroneo conteggio del dies a quo del collocamento in aspettativa; dall’altro, il fatto di avere l’Amministrazione calcolato 243 giorni di aspettativa fruiti nel quinquennio, includendovi giorni che non avrebbero potuto essere legittimamente considerati.

I.1. Con decreto del 13 febbraio 2013 n. 255, il Presidente della Sezione ha ordinato al Comandante del Quartier Generale del Comando Operativo di Vertice Interforze di trasmettere alla Segreteria della Sezione entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza ovvero dalla sua notificazione a cura del ricorrente:
1) una relazione sui fatti di causa;
2) nonché copia dei documenti del fascicolo istruttorio, ove diversi da quelli prodotti in giudizio.

I.2. Con successiva ordinanza 24 febbraio 2014 n. 451, la Sezione: “Vista: la richiesta istruttoria formulata dal ricorrente nei motivi aggiunti depositati il 31 ottobre 2013, avente ad oggetto il deposito dei diversi atti e verbali sanitari delle CC.MM.00. sulla base dei quali è stato redatto conseguentemente il provvedimento di collocamento in aspettativa del ricorrente; Ritenuto: che tale richiesta, alla luce delle censure sollevate, appare rilevante ai fini del decidere”; ha disposto di acquisire tale documentazione.

I.3. Sul contraddittorio così istauratosi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all’odierna udienza del 7.5.2014. Di seguito le motivazioni rese nella forma redazionale semplificata di cui all’art. 74 c.p.a.

II. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

II.1. E’ utile premettere che, ai sensi dell’art. 905 del codice militare (d.lgs. n. 66/2010):
“1. L’aspettativa per infermità temporanea è disposta a domanda o d’autorità.

2. Prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.

3. Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari.

4. Se il militare è giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l’aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall’articolo 912.

5. Se allo scadere di detto periodo massimo il militare è ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, lo stesso cessa dal servizio permanente, ai sensi dell’ articolo 929.

6. Il militare in aspettativa per infermità, che ha maturato le condizioni per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento o che deve frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, se ne fa domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo è richiamato in servizio.

7. La cessazione dal servizio permanente si applica se il militare è giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima dello scadere del periodo massimo di aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, è giudicato non idoneo al servizio incondizionato, dopo che ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze eventualmente spettantigli.

8. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per infermità proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato per intero.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto non diversamente disposto dai provvedimenti di concertazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare”.
Ai sensi dell’art. 912: “1. I periodi di aspettativa per infermità e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio, anche in caso di trasferimento dall'una all'altra aspettativa”.

III. Ciò premesso, il ricorrente lamenta, in primo luogo, la mancata fruizione delle licenze spettanti prima del collocamento in aspettativa.

III.1. Il motivo è fondato. L’art. 905 del codice dell’ordinamento militare impone al datore di lavoro pubblico di concedere, prima del collocamento in aspettativa per infermità, i periodi di licenza (senza distinzioni di sorta) non ancora fruiti. Il fondamento della disposizione è quello di consentire al militare la possibilità di scomputare, dal periodo di assenza dal servizio dovuta ad infermità, i periodi di licenza non ancora goduta, di modo che tali periodi non vengano rilevati ai fini del calcolo del periodo di comporto.

III.2. Nel caso di specie, la disposizione non è stata rispettata. In data del 28 novembre 2011, il Comandante di Corpo aveva rilasciato licenza straordinaria di convalescenza di giorni 24 (quelli, cioè, che al ricorrente, detratti i 21 giorni di licenza straordinaria già fruiti nel corso dell’anno 2011, ancora residuavano, considerato che la normativa di settore fissa il limite massimo annuale di tale tipologia di licenza in 45 giorni). Il ricorrente, dunque, avrebbe dovuto essere posto in aspettativa dal 28 dicembre 2011 e non dal 22 dicembre 2011.

III.3. Sotto altro profilo, il ricorrente avrebbe avuto il diritto di fruire anche della rimanente licenza ordinaria. Secondo i conteggi effettuati dal ricorrente (non oggetto di specifica contestazione di controparte), restavano ancora 11 giorni di licenza ordinaria da fruire prima del collocamento in aspettativa.

IV. Con i motivi aggiunti, l’istante ha contestato, sotto altro aspetto, il computo dei giorni di aspettativa fruiti dallo stesso nel quinquennio. In particolare, ha sostenuto che l’amministrazione avrebbe illegittimamente conteggiato anche i giorni in cui egli era rimasto semplicemente a disposizione degli organi sanitari militari senza alcun provvedimento di aspettativa.

IV.1. La documentazione versata in atti (in data 27 marzo 2014) suffraga la censura appena esposta.

Risulta, infatti, che il ricorrente:

§ dal 22 marzo 2012 è stato rinviato a visita sino al 13 aprile 2012 (cfr. doc. prot. n. ……, 22 marzo 2012, C.M.O. di Roma);

§ dal 7 agosto 2012 è stato rinviato al giorno 17 agosto 2012, concludendosi l’accertamento sanitario il 21 agosto (cfr. verbale prot. n. …, 17 agosto 2012, C.M.O. di Milano; nonché prot. n. …., 21 agosto 2012, C.M.O. di Roma).

IV.2. Orbene, ritiene il Collegio che tali periodi di tempo trascorsi, non in aspettativa, ma “a disposizione degli organi sanitari”, non avrebbero dovuto essere conteggiati nel calcolo dell’aspettativa fruita dal dipendente, trattandosi di meri rinvii disposti per l’espletamento delle visite mediche (T.A.R. Lazio, sez. I bis, sentenza 26 gennaio 2010, n. 930); tanto più in considerazione del fatto che l’istante, all’esito degli accertamenti, era stato dichiarato idoneo.

V. Si osserva che sia il calcolo dei giorni di licenza ordinaria e straordinaria residui, sia il computo dei giorni di “messa a disposizione” degli organi sanitari, non sono stati specificatamente contestati da controparte né in memoria né oralmente in udienza; pertanto possono essere posti a fondamento della decisione (art. 64, II comma, c.p.a.).

VI. I provvedimenti in epigrafe devono, quindi, essere annullati. L’amministrazione è tenuta a rideterminarsi, tenendo conto dei rilievi formulati dal Tribunale. L’esame dei lamentati vizi procedimentali (II e III motivo del ricorso principale) può essere assorbito in ragione dall’accoglimento delle censure sostanziali.

VII. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sez. I), definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei termini di cui in motivazione;

- condanna l’Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.800,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Dario Simeoli, Primo Referendario, Estensore
Angelo Fanizza, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/07/2014


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Re: Dubbi su sforamento 730 gg.

Messaggio da Udin1962 »

Ogni tanto si nota qualche "fenomeno" sul forum. Penso sia sempre il solito.
Se i dubbi sono minimi non capisco perché fai domande!!!
Un saluto agli amici di vecchia data.
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Re: Dubbi su sforamento 730 gg.

Messaggio da Diabolikus »

Udin...sempre con il dovuto rispetto.....il sottoscritto 'fenomeno' no ha postato alcuna domanda, bensí solo fornito risposte. Se magari ti degni di leggere dall'inizio alla fine ti accorgi che il quesito di apertura lo ha posto Spike91, al quale non siamo stati sicuramente molto utili con questa banale caciara fatta di CREDO - PENSO - SECONDO ME - CIRCOLARI ED INTERVENTI ABROGATI E SENTENZE Incollate, incomprese e pergiunta NON ATTINENTI ALL'OGGETTO. Va beh.....sto veramente consumandk i tasti inutilmente. Buona notte.
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Re: Dubbi su sforamento 730 gg.

Messaggio da Udin1962 »

Il mio intervento è dovuto unicamente al fatto che in questa materia, siccome ci sono passato, credo di saperne abbastanza. Invitavo a leggere i miei post solamente per poter dare, magari, qualche aiuto come sempre ho fatto.
Ma siccome l'umiltà è un pregio di pochi, continuate pure con i FORSE, MI SEMBRA, CREDO ecc. Notte. Non vorrei annoiarti oltre e magari mi chiedi i danni per aver consumato la tastiera....
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Re: Dubbi su sforamento 730 gg.

Messaggio da Diabolikus »

Un'altra cosa Angri: le sentenze del Tar venvono sovente appellate dall'Amm.ne presso il Consiglio di Stato e solo con la pronuncia di quest'ultimo supremo consesso vengono definitivamente recepite con tanto di intereventi correttivi ed abrogazioni su circolari e pubblicazioni. Alla data attuale, come da disposizioni Ministeriali (ente al quale siamo funzionalmente subordinati) nonchè secondo le disp. Del Com Gen., i perikdi di ricovero e/o disp. C/o la Cmo non vengono computati soltanto nel caso in cui la aptolovia sia dip. Da c.s. (art. 49 co. 2 dpr 393/95). Nel caso in cui si tratti di Modello C non sará computabile tutto il periodo di assenza fino a guarigione clinica (art 49 co.3 citato dpr). La remota possi ilitá di non computare i periodi di disposizione potrebbe conwiderarsi soltanto qulaora l'organo medico legale emetta un giudizio con decorrenza retroattiva come ha "consigliato' Persomil con l' ultima circolare del 17 gen. 2014 che ti invito nuovamente a consultare. Pertanto, in assenza di tali precisazioni e qualora il giudizio della cmo sia emesso con decorrenza dalla data dell'accertamento, tutti i periodi a disposizione sono da computare, tranne il caso della Si dip. Da c.s. sentenze come quella che hai postato ne no visto tante altre ma nessuna finora recepita dal supremo Comando.
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Re: Dubbi su sforamento 730 gg.

Messaggio da Diabolikus »

Aggiungo un ulteriore precisazione in merito alla sentenza che hai riportato: l'art.905 del dlgs 66/2010 stabilisce che prima del collocamento in aspettativa devono essere concesse le licenze spettanti e rimanenti ma è sottinteso che la concessione deve avvenire se il militare ne fa richiesta e comunque sempre che non abbia superato i 45 gg. Di lic. Str., superati i quali bisogna procedere al collocamento in asp. D'ufficio (cfr. Dpr 255 e 254 del 99 - dpr 3/57 e dpr 395/95). La recente circolare ministeriale del.17 gen. 2014 ha infatti ridisciplinato le modalitá di presentazione delle istanze per fruire della licenza ( ordinaria - speciale) stabilendo che debba o essere presentate durante l'assenza per infermitá che non abbia giá superato i 45 gg. E che la licenza richiesta decorre dalla data di presentazione della domanda, con l'ovvia conseguenza che non verranno computati i giorni festivi. Aggiungo che molti hanno interpretato tale disposizione con la possibilitá di convertire in lic. Ord. O spec. Periodi di malattia trascorsi e giá fruiti, cosa tassativamente impossibile. Questa complessa materia, disciplinata da molteplici norme e circolari spesso in contrasto tra loro ed oggetto di periodiche rivisitazioni, vie e spesso interpretata in modo diverso da Taf diffefenti. E con ciò concludo.
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Re: Dubbi su sforamento 730 gg.

Messaggio da gino59 »

Udin1962 ha scritto:Ogni tanto si nota qualche "fenomeno" sul forum. Penso sia sempre il solito.
Se i dubbi sono minimi non capisco perché fai domande!!!
Un saluto agli amici di vecchia data.
============================================
N.B. Un po di acqua sul fuoco:-


Udin1962 la tua esperienza in questa problematica è stata materialmente reale, ma ti assicuro che Diabolikus oltre ad essere puntuale e preciso è molto preparato in materia e di questo puoi starne certo.


Per Gino 59: Vedi perchè sparisco per lungo tempo ???? Mi fanno scrivere inutilmente.


P.S. Diabolikus, sai quanto mi tocca sottolineare o ribattere anche con patronati per il tramite di colleghi....? Chi me lo fa fare a dannarmi/arrabbiare per niente e per giunta virtualmente...?
ma sono sempre qui...!!! Buona notte a tutti
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Re: Dubbi su sforamento 730 gg.

Messaggio da angri62 »

Diabolikus ha scritto:Aggiungo un ulteriore precisazione in merito alla sentenza che hai riportato: l'art.905 del dlgs 66/2010 stabilisce che prima del collocamento in aspettativa devono essere concesse le licenze spettanti e rimanenti ma è sottinteso che la concessione deve avvenire se il militare ne fa richiesta e comunque sempre che non abbia superato i 45 gg. Di lic. Str., superati i quali bisogna procedere al collocamento in asp. D'ufficio (cfr. Dpr 255 e 254 del 99 - dpr 3/57 e dpr 395/95). La recente circolare ministeriale del.17 gen. 2014 ha infatti ridisciplinato le modalitá di presentazione delle istanze per fruire della licenza ( ordinaria - speciale) stabilendo che debba o essere presentate durante l'assenza per infermitá che non abbia giá superato i 45 gg. E che la licenza richiesta decorre dalla data di presentazione della domanda, con l'ovvia conseguenza che non verranno computati i giorni festivi. Aggiungo che molti hanno interpretato tale disposizione con la possibilitá di convertire in lic. Ord. O spec. Periodi di malattia trascorsi e giá fruiti, cosa tassativamente impossibile. Questa complessa materia, disciplinata da molteplici norme e circolari spesso in contrasto tra loro ed oggetto di periodiche rivisitazioni, vie e spesso interpretata in modo diverso da Taf diffefenti. E con ciò concludo.
===solo una piccola cosa.
il mio intervento in questa materia voleva essere l'espressione di un opinione fattami dopo aver letto tantissimo (anche l'ultima che hai citato), non volevo essere ne correttivo ne offensivo nei confronti di nessuno e neanche pensavo di suscitare nessun tipo di avversione;


(Per il sig. Angry: Io non ho scritto ciò che PENSO o CREDO ma ciò che è previsto dalle norme e dalle circolari ministeriali di vasta gamma che disciplinano la materia oggetto del contendere. Fermo restando che non ho ben ompreso la tua risposta, posso concorxare soltanto on il concetto da te espresso che, nel caso di dip. Da c.s., non si procede al recupero delle somme qualora venga o superati i 12 mesi continuativi di asp. Ovvero frazionati nel tempo senza che sia intercorso periodo di ser izio attivo superiore a tre mesi ( cfr. Art. 26 legge 187/76). Per il resto confermo integralmente il mio intervento e sfido chiunque a provare il contrario.

per l'amico Gino: grazie, coke sempre, per la tua immancabile stima. Ogni tanto mi faccio vivo e cerco di contribuire. Un abbraccio.)

Avevo solo dato due piccolissime indicazioni senza addentrarmi oltre le mie conoscenze.

===non ci sono bonus.
devi togliere il congedo straordinario e i ricoveri ospedalieri.
i tempi di attesa sei cmq a disposizione della cmo. in linea teorica non dovrebbero fare cumulo, ma le amministrazioni li conteggiano nel computo dei giorni prestabiliti.


===penso che sia indifferente il fatto che dipenda o meno da cds con il computo della malattia, anche altri tipi di aspettativa fanno cumulo. la cds determina i vantaggi pecuniari e la non restituzione delle somme-quello che andrebbe conteggiato nel cumulo sono i giorni concessi dalla cmo con verbale e gli altri periodi di malattia eccedenti i 45 giorni di straordinaria.


Una buona giornata
panorama
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Re: Dubbi su sforamento 730 gg.

Messaggio da panorama »

Ricorso ACCOLTO
-----------------------------------
1) - è stato comunicato al ricorrente che con decreto dirigenziale del 19 luglio 2013 era stata disposta la cessazione dal servizio permanente e contestuale collocamento in congedo - categoria riserva - per superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile;

2) - decreto dirigenziale del 19 luglio 2013 con il quale è stata disposta la cessazione dal servizio e il consequenziale congedo dal ricorrente;

3) - il Maresciallo è stato portato a conoscenza del decreto dirigenziale del 19 luglio 2013, con il quale è stata disposta” nei confronti del nominato in oggetto la cessazione dal servizio permanente e il contestuale collocamento in congedo, categoria della riserva a decorrere dal 26 giugno 2013, ai sensi dell’articolo 929, comma 1 lettera b, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66.

IL TAR di Lecce, chiarisce:

4) - L’ipotesi di cui alla lettera b della norma sopra richiamata presuppone, pertanto, che il militare il quale abbia già usufruito del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea non abbia riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo detto.

5) - Il chiaro tenore letterale della norma, in questa parte dell’enunciato prescrittivo, presuppone ancora che il militare sia, però, sottoposto ad accertamenti sanitari diretti alla compiuta verifica della rinnovata condizione di idoneità semplice al servizio, in vista di un collocamento in congedo nella riserva piuttosto che in una posizione di congedo assoluto o di transito nei ruoli civili della stessa amministrazione.

6) - La finalità della norma è del resto quella di consentire ancora un potenziale residuo impiego del militare cessato dal servizio permanente effettivo il quale, pur avendo perso i requisiti di idoneità specifici (che devono essere assicurati in costanza di servizio) può essere collocato nella riserva, ossia in un contingente speciale della forza armata chiamato ad operare in condizioni particolari, ex art. 888 del codice di ordinamento militare.

7) - Ciò vuol dire che la cessazione dal servizio permanente e il collocamento in congedo nell’aliquota della riserva non sono frutto di automatismo.

8) - Ha dunque errato, l’amministrazione resistente, nel disporre la cessazione dal servizio permanente del ricorrente e il suo collocamento in congedo nel contingente di riserva in difetto di preventivo accertamento sanitario circa il permanere, in una data misura, dell’idoneità al servizio del ricorrente.

Leggete il resto x completezza qui sotto.

N.B.: ( molto sicuramente il M.D. farà ricorso in appello al CdS chiedendo anche la sospensiva della sentenza. Cmq. vedremo ).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16/10/2014 201402552 Sentenza 2


N. 02552/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02089/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2089 del 2013, proposto da:
M. L., rappresentato e difeso dagli avv. Riccardo Pellegrino, Massimiliano Musio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimiliano Musio in Lecce, via Reggimento Fanteria, 9;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;

per l'annullamento
- della comunicazione prot. n. 0004397 del 26 luglio 2013, con la quale è stato comunicato al ricorrente che con decreto dirigenziale del 19 luglio 2013 era stata disposta la cessazione dal servizio permanente e contestuale collocamento in congedo - categoria riserva - per superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile;

- del decreto dirigenziale del 19 luglio 2013 con il quale è stata disposta la cessazione dal servizio e il consequenziale congedo dal ricorrente;

- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in particolare:

- del provvedimento n. 3 del 26 giugno 2013 del Direttore del Comando Logistico Sud - Centro rifornimenti commissariato - con il quale è stato disposto il collocamento in aspettativa per infermità per la durata di gg. 5 dal 21 giugno 2013 al 25 giugno 2013;

- di ogni provvedimento di collocamento in aspettativa per infermità assunto dall'Amministrazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2014 il dott. Carlo Dibello e uditi i difensori avv. M. Musio per il ricorrente e, nei preliminari, avv. dello Stato S. Libertini;

Con comunicazione del 26 luglio 2013 del Ministero della Difesa, il Maresciallo L. M. è stato portato a conoscenza del decreto dirigenziale del 19 luglio 2013, con il quale è stata disposta” nei confronti del nominato in oggetto la cessazione dal servizio permanente e il contestuale collocamento in congedo, categoria della riserva a decorrere dal 26 giugno 2013, ai sensi dell’articolo 929, comma 1 lettera b, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66.

Il provvedimento è stato adottato dall’amministrazione militare dopo il collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio del L.., per la durata di 5 giorni dal 21 giugno 2013 al 25 giugno 2013, ai sensi dell’art. 15 della legge 31 luglio 1954 n.599.

Di entrambi i provvedimenti il Maresciallo L.. contesta la legittimità deducendo la violazione degli articoli 905, 929 e 930 del codice di ordinamento militare, nonché l’eccesso di potere.

Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio ed ha chiesto che venga pronunciata l’inammissibilità, o l’infondatezza del ricorso.

La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 12 giugno 2014.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Il Collegio osserva che, secondo quanto previsto dall’articolo 929, comma 1, lettera b del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, la cessazione dal servizio permanente ed il collocamento in congedo di militare sono provvedimenti in rapporto di stretta presupposizione tra di loro, i quali sono disposti quando il medesimo “ non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea”.

L’ipotesi di cui alla lettera b della norma sopra richiamata presuppone, pertanto, che il militare il quale abbia già usufruito del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea non abbia riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo detto.

Il chiaro tenore letterale della norma, in questa parte dell’enunciato prescrittivo, presuppone ancora che il militare sia, però, sottoposto ad accertamenti sanitari diretti alla compiuta verifica della rinnovata condizione di idoneità semplice al servizio, in vista di un collocamento in congedo nella riserva piuttosto che in una posizione di congedo assoluto o di transito nei ruoli civili della stessa amministrazione.

La finalità della norma è del resto quella di consentire ancora un potenziale residuo impiego del militare cessato dal servizio permanente effettivo il quale, pur avendo perso i requisiti di idoneità specifici (che devono essere assicurati in costanza di servizio) può essere collocato nella riserva, ossia in un contingente speciale della forza armata chiamato ad operare in condizioni particolari, ex art. 888 del codice di ordinamento militare.

Ciò vuol dire che la cessazione dal servizio permanente e il collocamento in congedo nell’aliquota della riserva non sono frutto di automatismo.

Detti provvedimenti non rappresentano, in altri termini, la conseguenza ineludibile del superamento del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea del militare ma richiedono l’effettuazione, da parte dei competenti organismi sanitari dell’amministrazione militare, degli opportuni accertamenti sanitari.

In questo senso milita, del resto, la nota della amministrazione del ricorrente in atti con la quale, a distanza di alcuni mesi dall’adozione dei provvedimenti contestati, si rappresenta che “ l’inps ha comunicato per le vie brevi che non risulta pervenuto il verbale di non idoneità alla data del superamento di citati 730 giorni” e che ” in assenza del verbale non possibile concedere un trattamento pensionistico da infermità anche se l’interessato è cessato dal servizio per il superamento del limite massimo di aspettativa nel quinquennio”.

Ha dunque errato, l’amministrazione resistente, nel disporre la cessazione dal servizio permanente del ricorrente e il suo collocamento in congedo nel contingente di riserva in difetto di preventivo accertamento sanitario circa il permanere, in una data misura, dell’idoneità al servizio del ricorrente.

I provvedimenti devono pertanto essere annullati.

In questo senso il ricorso è accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.


P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l‘effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Ministero della Difesa alla rifusione delle spese processuali che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/10/2014
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