Dubbi su sforamento 730 gg.

Feed - CARABINIERI

spike91
Disponibile
Disponibile
Messaggi: 31
Iscritto il: gio lug 26, 2012 3:46 pm

Dubbi su sforamento 730 gg.

Messaggio da spike91 »

Chiedo scusa ma più passa il tempo più i dubbi e le complicanze aumentano.
Vi faccio una piccola cronostoria della mia vicenda
Anno 2012
- dal 09.09 al 23.09 licenza spec. per cure) gg. 15
- dal 26.09 al 31.12 licenza straor. gravi motivi) gg. 97
anno 2013
- dal 01.01 al 31.12 (licenza straord. gravi motivi) gg. 365
anno 2014
- dal 01.01 al 03.09 (licenza straord. gravi motivi gg. 246

In poche parole oltre ai 15 gg di licenza per cure del 2012 ho avuto nel quinquennio continuativi gg 708 tutti per malattia già riconosciuta causa di servizio.

Ora il 3 settembre mi sono presentato alla CMO e la commissione vedendo che il prossimo 25 settembre ho una visita di controllo decidono di farmi tornare il 26 , gli rappresento che con questo ulteriore periodo sforo i 730 gg. ma il presidente mi dice di non preoccuparmi che questi ulteriori giorni non contano in quanto è una ''sospensione del giudizio'' e quindi non mi rilasciano alcun decreto con il quale mi danno un giudizio con ulteriori giorni (che io posso accettare o no) ma solo la convocazione per il 26.

Secondo voi:
- è giusto/regolare quello che mi hanno detto;
- nel conteggio devo inserire i 15 gg. di licenza per cure (fruita nello stesso anno in cui è cominciata la
- malattia) ,
- i primi 45 giorni (bonus) prima di iniziare l'aspettativa si devono togliere dal conteggio finale o una volta
iniziata la malattia si conta dal primo giorno?
- Nei 708 giorni continuativi di malattia (Si CDS) ho avuto, sempre per lo stesso motivo, 7 ricoveri in
vari Ospedali per un totale di circa 80 giorni, questi si contano o vengono defalcati per il computo dei 730
gg.
Chiedo scusa se mi sono divulgato ma capirete che sino al 26 p.v. che mi ripresento alla CMO i dubbi e i pensieri sono tanti, non vorrei rischiare che l'Arma mi congedasse per colpa della titubanza della CMO che sta prendendo tempo.
Grazie a tutti SPIKE91


Avatar utente
angri62
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 5576
Iscritto il: lun apr 23, 2012 9:28 am

Re: Dubbi su sforamento 730 gg.

Messaggio da angri62 »

spike91 ha scritto:Chiedo scusa ma più passa il tempo più i dubbi e le complicanze aumentano.
Vi faccio una piccola cronostoria della mia vicenda
Anno 2012
- dal 09.09 al 23.09 licenza spec. per cure) gg. 15
- dal 26.09 al 31.12 licenza straor. gravi motivi) gg. 97
anno 2013
- dal 01.01 al 31.12 (licenza straord. gravi motivi) gg. 365
anno 2014
- dal 01.01 al 03.09 (licenza straord. gravi motivi gg. 246

In poche parole oltre ai 15 gg di licenza per cure del 2012 ho avuto nel quinquennio continuativi gg 708 tutti per malattia già riconosciuta causa di servizio.

Ora il 3 settembre mi sono presentato alla CMO e la commissione vedendo che il prossimo 25 settembre ho una visita di controllo decidono di farmi tornare il 26 , gli rappresento che con questo ulteriore periodo sforo i 730 gg. ma il presidente mi dice di non preoccuparmi che questi ulteriori giorni non contano in quanto è una ''sospensione del giudizio'' e quindi non mi rilasciano alcun decreto con il quale mi danno un giudizio con ulteriori giorni (che io posso accettare o no) ma solo la convocazione per il 26.

Secondo voi:
- è giusto/regolare quello che mi hanno detto;
- nel conteggio devo inserire i 15 gg. di licenza per cure (fruita nello stesso anno in cui è cominciata la
- malattia) ,
- i primi 45 giorni (bonus) prima di iniziare l'aspettativa si devono togliere dal conteggio finale o una volta
iniziata la malattia si conta dal primo giorno?
- Nei 708 giorni continuativi di malattia (Si CDS) ho avuto, sempre per lo stesso motivo, 7 ricoveri in
vari Ospedali per un totale di circa 80 giorni, questi si contano o vengono defalcati per il computo dei 730
gg.
Chiedo scusa se mi sono divulgato ma capirete che sino al 26 p.v. che mi ripresento alla CMO i dubbi e i pensieri sono tanti, non vorrei rischiare che l'Arma mi congedasse per colpa della titubanza della CMO che sta prendendo tempo.
Grazie a tutti SPIKE91
===non ci sono bonus.
devi togliere il congedo straordinario e i ricoveri ospedalieri.
i tempi di attesa sei cmq a disposizione della cmo. in linea teorica non dovrebbero fare cumulo, ma le amministrazioni li conteggiano nel computo dei giorni prestabiliti.
spike91
Disponibile
Disponibile
Messaggi: 31
Iscritto il: gio lug 26, 2012 3:46 pm

Re: Dubbi su sforamento 730 gg.

Messaggio da spike91 »

Grazie Angri quindi se non ho capito male devo togliere gli 80 giorni di ricovero mentre per il congedo straordinario sono i primi 45 giorni del 2012 esatto?
Avatar utente
Diabolikus
Affidabile
Affidabile
Messaggi: 273
Iscritto il: gio apr 12, 2012 8:31 am

Re: Dubbi su sforamento 730 gg.

Messaggio da Diabolikus »

[quote="spike91"]Chiedo scusa ma più passa il tempo più i dubbi e le complicanze aumentano.
Vi faccio una piccola cronostoria della mia vicenda
Anno 2012
- dal 09.09 al 23.09 licenza spec. per cure) gg. 15
- dal 26.09 al 31.12 licenza straor. gravi motivi) gg. 97
anno 2013
- dal 01.01 al 31.12 (licenza straord. gravi motivi) gg. 365
anno 2014
- dal 01.01 al 03.09 (licenza straord. gravi motivi gg. 246

In poche parole oltre ai 15 gg di licenza per cure del 2012 ho avuto nel quinquennio continuativi gg 708 tutti per malattia già riconosciuta causa di servizio.

_____________________
Gradirei informare che nel computo dei 45 giorni di lic. str. spettanti per l'anno solare, oltre alle cure termali ed alle assenze per malattia, ricadono anche:
- lic. per imminente pericolo di vita e/o morte di un congiunto;
- lic. per esami;
- lic. per aggiorn. scientifico;
- congedo parentale senza decurtazione delle somme;
- licenza matrimoniale.

al superamento del 45 giorno di lic. str. per motivi di carattere sanitario, il militare viene collocato in aspettativa per infermità ed è da quest'ultima che si comincia a contare il numero di giorni fino al raggiungimento del limite massimo di giorni 730 ovvero di 731 qualora l'aspettativa ricada anche nel giorno 29 feb. di un anno bisestile.

Premesso quanto sopra e nel caso in cui tu non abbia fruito anche di qualcuna delle licenze citate, sulla base dei periodi da TE indicati, ti esplico quanto segue:
- dal 9/09/2012 al 23/09/2012, giorni 15 di lic. str. comp. nei 45;
- dal 26/09/2012 al 25 ott. 2012, giorni 30 di lic. str. comp. 45;
FINE DEI 45 GIORNI
- dal 26 ott. 2012 al 2 sett. 2014, giorni 677 di aspettativa per infermità (computabili su un totale di giorni 730).

Quindi, se come hai detto TU, l'intero periodo di giorni 677 è stato interamente determinato da una patologia ricnosciuta dip. da causa di servizio, allora da quel totale (677) dovranno essere sottrati eventuali periodi di ricovero e/o di disposizione presso le strutture sanitarie civili e/o militari.

In particolare vengono detratti i periodi intercorrenti tra la scedenza di una malattia concessa dalla CMO e la data di successiva convocazione.

Mi dispiace dissentire su quanto riferito a Te presso la CMO, ma devo dirti che se ti trovi nella posizione di temporane inidoneità al s.m.i. e la CMO ti tiene "appeso" per accertamenti prima di concederti un ulteriore periodo di malattia, sei sempre e comunque da considerare assente per infermità e quindi, nel tuo caso, in aspettativa per infermità.

Ovviamente, come già detto, trattandosi di una patologia SI dip. da c.s. (come da Te riportato) questi periodi a disposizione non ricadranno nel computo (diversamente da quanto sarebbe avvenuto se non fosse stata dipendente da causa di servizio).
[cfr. art.49 co.2 del D.P.R. 395/95)

In conclusione, nel tuo caso, non è possibile sapere quando raggiungerai il limite massimo di aspettativa poichè, è necessario prima procedere a scorporare i periodi di disposizione (da te non indicati) già trascorsi nel totale di giorni 677 e poi continuare allo stesso modo a decorrere dal 3 sett. 2014, ad ogni provvedimento che ti concederà la CMO (sempre che la patologia determinante sia sempre quella dip. da c.s.).

Un consiglio: Controlla bene tutti i tuoi verbali della CMO, per verificare la patologia prevalente/determinante la temporanea inidoneità e fai anche uno squillo all'Uff. Personale del tuo Comando di Corpo, affinchè ti diano maggiori chiarimenti sui dettagli sopra esplicati che, forse, potrebbero esserti sfuggiti.

Sperando di aver contribuito e di essere stato abbastanza chiaro.

Saluti.

Diabolikus.
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
gino59
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 10407
Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm

Re: Dubbi su sforamento 730 gg.

Messaggio da gino59 »

Diabolikus ha scritto:
spike91 ha scritto:Chiedo scusa ma più passa il tempo più i dubbi e le complicanze aumentano.
Vi faccio una piccola cronostoria della mia vicenda
Anno 2012
- dal 09.09 al 23.09 licenza spec. per cure) gg. 15
- dal 26.09 al 31.12 licenza straor. gravi motivi) gg. 97
anno 2013
- dal 01.01 al 31.12 (licenza straord. gravi motivi) gg. 365
anno 2014
- dal 01.01 al 03.09 (licenza straord. gravi motivi gg. 246

In poche parole oltre ai 15 gg di licenza per cure del 2012 ho avuto nel quinquennio continuativi gg 708 tutti per malattia già riconosciuta causa di servizio.

_____________________
Gradirei informare che nel computo dei 45 giorni di lic. str. spettanti per l'anno solare, oltre alle cure termali ed alle assenze per malattia, ricadono anche:
- lic. per imminente pericolo di vita e/o morte di un congiunto;
- lic. per esami;
- lic. per aggiorn. scientifico;
- congedo parentale senza decurtazione delle somme;
- licenza matrimoniale.

al superamento del 45 giorno di lic. str. per motivi di carattere sanitario, il militare viene collocato in aspettativa per infermità ed è da quest'ultima che si comincia a contare il numero di giorni fino al raggiungimento del limite massimo di giorni 730 ovvero di 731 qualora l'aspettativa ricada anche nel giorno 29 feb. di un anno bisestile.

Premesso quanto sopra e nel caso in cui tu non abbia fruito anche di qualcuna delle licenze citate, sulla base dei periodi da TE indicati, ti esplico quanto segue:
- dal 9/09/2012 al 23/09/2012, giorni 15 di lic. str. comp. nei 45;
- dal 26/09/2012 al 25 ott. 2012, giorni 30 di lic. str. comp. 45;
FINE DEI 45 GIORNI
- dal 26 ott. 2012 al 2 sett. 2014, giorni 677 di aspettativa per infermità (computabili su un totale di giorni 730).

Quindi, se come hai detto TU, l'intero periodo di giorni 677 è stato interamente determinato da una patologia ricnosciuta dip. da causa di servizio, allora da quel totale (677) dovranno essere sottrati eventuali periodi di ricovero e/o di disposizione presso le strutture sanitarie civili e/o militari.

In particolare vengono detratti i periodi intercorrenti tra la scedenza di una malattia concessa dalla CMO e la data di successiva convocazione.

Mi dispiace dissentire su quanto riferito a Te presso la CMO, ma devo dirti che se ti trovi nella posizione di temporane inidoneità al s.m.i. e la CMO ti tiene "appeso" per accertamenti prima di concederti un ulteriore periodo di malattia, sei sempre e comunque da considerare assente per infermità e quindi, nel tuo caso, in aspettativa per infermità.

Ovviamente, come già detto, trattandosi di una patologia SI dip. da c.s. (come da Te riportato) questi periodi a disposizione non ricadranno nel computo (diversamente da quanto sarebbe avvenuto se non fosse stata dipendente da causa di servizio).
[cfr. art.49 co.2 del D.P.R. 395/95)

In conclusione, nel tuo caso, non è possibile sapere quando raggiungerai il limite massimo di aspettativa poichè, è necessario prima procedere a scorporare i periodi di disposizione (da te non indicati) già trascorsi nel totale di giorni 677 e poi continuare allo stesso modo a decorrere dal 3 sett. 2014, ad ogni provvedimento che ti concederà la CMO (sempre che la patologia determinante sia sempre quella dip. da c.s.).

Un consiglio: Controlla bene tutti i tuoi verbali della CMO, per verificare la patologia prevalente/determinante la temporanea inidoneità e fai anche uno squillo all'Uff. Personale del tuo Comando di Corpo, affinchè ti diano maggiori chiarimenti sui dettagli sopra esplicati che, forse, potrebbero esserti sfuggiti.

Sperando di aver contribuito e di essere stato abbastanza chiaro.

Saluti.

Diabolikus.
============================================

.....Grandeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.......P.S. Ogni tanto ti fai congratulare...!!!
Avatar utente
angri62
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 5576
Iscritto il: lun apr 23, 2012 9:28 am

Re: Dubbi su sforamento 730 gg.

Messaggio da angri62 »

Diabolikus ha scritto:
spike91 ha scritto:Chiedo scusa ma più passa il tempo più i dubbi e le complicanze aumentano.
Vi faccio una piccola cronostoria della mia vicenda
Anno 2012
- dal 09.09 al 23.09 licenza spec. per cure) gg. 15
- dal 26.09 al 31.12 licenza straor. gravi motivi) gg. 97
anno 2013
- dal 01.01 al 31.12 (licenza straord. gravi motivi) gg. 365
anno 2014
- dal 01.01 al 03.09 (licenza straord. gravi motivi gg. 246

In poche parole oltre ai 15 gg di licenza per cure del 2012 ho avuto nel quinquennio continuativi gg 708 tutti per malattia già riconosciuta causa di servizio.

_____________________
Gradirei informare che nel computo dei 45 giorni di lic. str. spettanti per l'anno solare, oltre alle cure termali ed alle assenze per malattia, ricadono anche:
- lic. per imminente pericolo di vita e/o morte di un congiunto;
- lic. per esami;
- lic. per aggiorn. scientifico;
- congedo parentale senza decurtazione delle somme;
- licenza matrimoniale.

al superamento del 45 giorno di lic. str. per motivi di carattere sanitario, il militare viene collocato in aspettativa per infermità ed è da quest'ultima che si comincia a contare il numero di giorni fino al raggiungimento del limite massimo di giorni 730 ovvero di 731 qualora l'aspettativa ricada anche nel giorno 29 feb. di un anno bisestile.

Premesso quanto sopra e nel caso in cui tu non abbia fruito anche di qualcuna delle licenze citate, sulla base dei periodi da TE indicati, ti esplico quanto segue:
- dal 9/09/2012 al 23/09/2012, giorni 15 di lic. str. comp. nei 45;
- dal 26/09/2012 al 25 ott. 2012, giorni 30 di lic. str. comp. 45;
FINE DEI 45 GIORNI
- dal 26 ott. 2012 al 2 sett. 2014, giorni 677 di aspettativa per infermità (computabili su un totale di giorni 730).

Quindi, se come hai detto TU, l'intero periodo di giorni 677 è stato interamente determinato da una patologia ricnosciuta dip. da causa di servizio, allora da quel totale (677) dovranno essere sottrati eventuali periodi di ricovero e/o di disposizione presso le strutture sanitarie civili e/o militari.

In particolare vengono detratti i periodi intercorrenti tra la scedenza di una malattia concessa dalla CMO e la data di successiva convocazione.

Mi dispiace dissentire su quanto riferito a Te presso la CMO, ma devo dirti che se ti trovi nella posizione di temporane inidoneità al s.m.i. e la CMO ti tiene "appeso" per accertamenti prima di concederti un ulteriore periodo di malattia, sei sempre e comunque da considerare assente per infermità e quindi, nel tuo caso, in aspettativa per infermità.

Ovviamente, come già detto, trattandosi di una patologia SI dip. da c.s. (come da Te riportato) questi periodi a disposizione non ricadranno nel computo (diversamente da quanto sarebbe avvenuto se non fosse stata dipendente da causa di servizio).
[cfr. art.49 co.2 del D.P.R. 395/95)

In conclusione, nel tuo caso, non è possibile sapere quando raggiungerai il limite massimo di aspettativa poichè, è necessario prima procedere a scorporare i periodi di disposizione (da te non indicati) già trascorsi nel totale di giorni 677 e poi continuare allo stesso modo a decorrere dal 3 sett. 2014, ad ogni provvedimento che ti concederà la CMO (sempre che la patologia determinante sia sempre quella dip. da c.s.).

Un consiglio: Controlla bene tutti i tuoi verbali della CMO, per verificare la patologia prevalente/determinante la temporanea inidoneità e fai anche uno squillo all'Uff. Personale del tuo Comando di Corpo, affinchè ti diano maggiori chiarimenti sui dettagli sopra esplicati che, forse, potrebbero esserti sfuggiti.

Sperando di aver contribuito e di essere stato abbastanza chiaro.

Saluti.

Diabolikus.

===penso che sia indifferente il fatto che dipenda o meno da cds con il computo della malattia, anche altri tipi di aspettativa fanno cumulo. la cds determina i vantaggi pecuniari e la non restituzione delle somme-quello che andrebbe conteggiato nel cumulo sono i giorni concessi dalla cmo con verbale e gli altri periodi di malattia eccedenti i 45 giorni di straordinaria.
saluti
spike91
Disponibile
Disponibile
Messaggi: 31
Iscritto il: gio lug 26, 2012 3:46 pm

Re: Dubbi su sforamento 730 gg.

Messaggio da spike91 »

Grazie mille a tutti appena ho notizie vi faccio sapere
Avatar utente
Diabolikus
Affidabile
Affidabile
Messaggi: 273
Iscritto il: gio apr 12, 2012 8:31 am

Re: Dubbi su sforamento 730 gg.

Messaggio da Diabolikus »

Per il sig. Angry: Io non ho scritto ciò che PENSO o CREDO ma ciò che è previsto dalle norme e dalle circolari ministeriali di vasta gamma che disciplinano la materia oggetto del contendere. Fermo restando che non ho ben ompreso la tua risposta, posso concorxare soltanto on il concetto da te espresso che, nel caso di dip. Da c.s., non si procede al recupero delle somme qualora venga o superati i 12 mesi continuativi di asp. Ovvero frazionati nel tempo senza che sia intercorso periodo di ser izio attivo superiore a tre mesi ( cfr. Art. 26 legge 187/76). Per il resto confermo integralmente il mio intervento e sfido chiunque a provare il contrario.

per l'amico Gino: grazie, coke sempre, per la tua immancabile stima. Ogni tanto mi faccio vivo e cerco di contribuire. Un abbraccio.
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Avatar utente
Diabolikus
Affidabile
Affidabile
Messaggi: 273
Iscritto il: gio apr 12, 2012 8:31 am

Re: Dubbi su sforamento 730 gg.

Messaggio da Diabolikus »

Scusate gli errori ortografici. Colpa della tastiera del mio Sgs 3 e delle mie dita un pò grosse. :-D
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Avatar utente
angri62
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 5576
Iscritto il: lun apr 23, 2012 9:28 am

Re: Dubbi su sforamento 730 gg.

Messaggio da angri62 »

Diabolikus ha scritto:Per il sig. Angry: Io non ho scritto ciò che PENSO o CREDO ma ciò che è previsto dalle norme e dalle circolari ministeriali di vasta gamma che disciplinano la materia oggetto del contendere. Fermo restando che non ho ben ompreso la tua risposta, posso concorxare soltanto on il concetto da te espresso che, nel caso di dip. Da c.s., non si procede al recupero delle somme qualora venga o superati i 12 mesi continuativi di asp. Ovvero frazionati nel tempo senza che sia intercorso periodo di ser izio attivo superiore a tre mesi ( cfr. Art. 26 legge 187/76). Per il resto confermo integralmente il mio intervento e sfido chiunque a provare il contrario.

per l'amico Gino: grazie, coke sempre, per la tua immancabile stima. Ogni tanto mi faccio vivo e cerco di contribuire. Un abbraccio.
caro diabolikus
io mi chiamo angri62 (no angry) che è altra cosa.
penso o credo in contesto amichevole non significa che scrivo tanto per consumare i tasti.
poi non c'entrano niente i tre mesi cin il resto del discorso.
se pensi che il mio intervento abbia offeso la tua intelligenza ti chiedo scusa. non mi permetterò pià di replicare ai tuoi post-
saluti
Avatar utente
Diabolikus
Affidabile
Affidabile
Messaggi: 273
Iscritto il: gio apr 12, 2012 8:31 am

Re: Dubbi su sforamento 730 gg.

Messaggio da Diabolikus »

Con tutto il rispetto e ben lungi dal sentirmi offeso in intelligenza, ritengo che scrivere concetti non suffragati dalla norma e dal diritto equivalga non solo a consumare i tasti (dei quali ognuno può farne ciò he vuole purchè propri) ma anche ad indurre in errore colui che ha postato un quesito. Personalmente, quando non condivido un intervento sono solito cofutarlo mediante leggi e regolamenti. Detto ciò ti auguro una buona serata sig. Angri (non arrabbiato) 62 e chiedo umilmente venia se, involontariamente ho storpiato il tuo nick. Passo e chiudo.
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Avatar utente
Udin1962
Riferimento
Riferimento
Messaggi: 310
Iscritto il: mer mar 14, 2012 2:55 pm

Re: Dubbi su sforamento 730 gg.

Messaggio da Udin1962 »

Diabolikus, se vai a leggere i miei post trovi tutto quello che cerchi. Saluti
Avatar utente
angri62
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 5576
Iscritto il: lun apr 23, 2012 9:28 am

Re: Dubbi su sforamento 730 gg.

Messaggio da angri62 »

===giusto per non confondere nessuno con le mie uscite.

IL MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
II REPARTO,



in data 26/10/2000 ha diramato la circolare n°DGPM/II/SEGR./806/Circ. in materia di collocamento in aspettativa per motivi sanitari dei militari

TESTO DELLA CIRCOLARE

Oggetto: Disposizioni in materia di collocamento in aspettativa per motivi
sanitari. Applicazione dell’art. 12, comma 5, del D.P.R. 13.3.1999, n°
255, e dell’art. 56, comma 6, del D.P.R. 16.3.1999, n° 254.

Riferimenti normativi:

- Legge 10.04.1954, n° 113;

- Legge 31.07.1954, n° 599;

- Legge 05.05.1976, n° 187;

- Legge 24.12.1993, n° 537;

- Legge 23.12.1994, n° 724;

- Legge 08.08.1996, n° 427, di conversione di legge del D.L. 29.06.1996, n° 341
(art. 3, 2° comma);

- D.P.R. 31.07.1995, n° 394;

- D.P.R. 31.07.1995, n° 395;

- D.LGS.12.05.1995, n° 195;

- D.LGS.12.05.1995, n° 196;

- D.LGS.12.05.1995, n° 198;

- Norme unificate per la concessione delle licenze per i militari delle FF.AA.



1. PREMESSA

A seguito dell’entrata in vigore dei DD.PP.RR. nn. 254 e 255, entrambi datati
16.03.1999, i provvedimenti di collocamento in aspettativa del personale delle
FF.AA., che non comportino riduzione o sospensione del trattamento stipendiale,
sono emanati dal Comandante di Corpo.

La normativa in esame, in pratica, demanda agli Enti periferici la gestione del
collocamento in aspettativa solo per i seguenti periodi di assenza dal servizio:



A) per infermità NON dipendenti da causa di servizio:

1) sino a 12 mesi continuativi;

2) tutti i periodi di aspettativa frazionati nel tempo, qualora tra un periodo e l’altro intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi;

3) tutti i periodi di aspettativa, che sommati non superano i 12 mesi, qualora fra i detti periodi intercorra un periodo di servizio attivo uguale o inferiore a tre mesi;



B) per infermità SI dipendente da causa di servizio:

1) sino a 24 mesi (1).

I richiamati provvedimenti non comportano una variazione del trattamento
stipendiale e, pertanto, non devono essere sottoposti al visto dell’Organo di controllo.

La presente circolare si propone di fornire un utile ausilio nell’applicazione della normativa che disciplina la materia al fine di assicurare una corretta gestione della stessa e l’uniformità delle procedure da adottare da parte di tutti i Comandi / Enti / Reparti, delle Forze Armate.

Di seguito sono riportate, in modo analitico, tutte le varie fasi della procedura riguardante il personale militare che, superato il tetto massimo dei 45 giorni di licenza straordinaria, continua a trovarsi in uno stato di inidoneità al servizio per convalescenza, infermità o ricovero in luogo di cura e, pertanto, deve essere collocato in aspettativa.

Nota.

(1) superato detto termine il personale deve essere posto in congedo a cura della Direzione Generale del
Personale Militare.

2. COMPUTO DELL’ASPETTATIVA

L’aspettativa è conteggiata in giorni calendariali, per un totale massimo, nel

quinquennio (ndr. 5 anni) , di 730 giorni, esclusi i giorni di licenza previsti dalla

vigente normativa. Nel caso che l’aspettativa sia fruita in un periodo complessivo
del giorno 29 febbraio di un anno bisestile, il totale massimo dei giorni di

aspettativa fruibile nel quinquennio deve essere maggiorato di un giorno.

Si precisa che in tale periodo devono essere conteggiati anche eventuali periodi di
aspettativa concessa per motivi privati. Per effettuare il calcolo dei giorni di
aspettativa sofferti in un quinquennio si deve partire dal primo giorno dell’ultimo
periodo sofferto dall’interessato in detta posizione, andando a ritroso per cinque
anni da quest’ultima data; pertanto, i giorni eccedenti i 5 anni devono essere

considerati ai fini del computo dei 730 giorni.



3. RICOVERO IN LUOGO DI CURA

I periodi di ricovero in luogo di cura devono essere computati sia per il
raggiungimento del limite massimo dei 45 giorni di licenza straordinaria sia ai
fini del collocamento in aspettativa.

Tanto premesso, i commi 2 e 3 degli artt. 14 e 16 dei DD.PP.RR. nn. 394/95
e 395/95 dispongono, rispettivamente, che il periodo di ricovero in luogo di
cura dovuto a ferite o lesioni riportate per causa di servizio non è computato

ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa e che, fino a
completa guarigione clinica, i periodi di assenza del militare dovuti a ferite o
lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità
assoluta, non vanno considerati ai fini del compimento del periodo massimo di
aspettativa.

Si richiama l’attenzione sul fatto che tali assenze rientrano comunque nel
conteggio dei 45 giorni di licenza straordinaria. Pertanto, soltanto i giorni che
superano il tetto massimo dei 45 giorni non dovranno essere computati nel
periodo massimo di aspettativa.

Al riguardo, si precisa che la posizione di stato del personale militare interessato
deve essere definita collocando il medesimo in aspettativa d’ufficio per il periodo
eccedente il richiamato tetto massimo di 45 giorni. Cio’ a prescindere dalla
circostanza che tale periodo di assenza dal servizio, per la natura della patologia cui
si riferisce, non sia computabile ai fini del compimento del periodo massimo di
aspettativa fruibile in un quinquennio.



4. COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER INFERMITA’ A DOMANDA O
D’UFFICIO – FRUIZIONE DELLA LICENZA ORDINARIA

Sono collocati in aspettativa per infermità gli Ufficiali, i Sottufficiali e i Volontari
di Truppa in servizio permanente (s.p.), ai sensi delle leggi n° 113/54, n° 599/54 e
n° 404/90 e dei DD.LL. n° 195/95 e n° 196/95.

Il collocamento in aspettativa puo’ essere disposto a domanda o d’ufficio.

A) A DOMANDA

I periodi di licenza di convalescenza concessi a seguito di giudizi degli Organi
Medico Legali possono essere tramutati in periodi di aspettativa, a domanda degli
interessati, durante la fruizione della licenza medesima. Al fine di consentire
un’adeguata azione di controllo, in relazione ai conseguenti riflessi giuridico-

amministrativi, tale istanza dovrà essere presentata al Comando di appartenenza

entro il termine massimo di 10 giorno dall’inizio del periodo di inidoneità.

I periodi di assenza dal servizio dovuti a infermità o malattie di breve durata,
attestate da certificazione del medico curante, possono essere commutate in
aspettativa, a richiesta del militare, solo ed esclusivamente nel caso di assenze o

malattie superiori a 7 giorni lavorativi continuativi. L’istanza deve essere
presentata ai Comando di appartenenza entro e non oltre 10 giorni dal rientro in
servizio.



B) D’UFFICIO

Il militare assente dal servizio per infermità, al superamento del 45° giorno di
licenza straordinaria, fruita a qualsiasi titolo, viene collocato in aspettativa d’ufficio
dal Comando di appartenenza.



C) FRUIZIONE DELLA LICENZA ORDINARIA

Il suddetto personale puo’ inoltre chiedere di fruire, dopo il 1° mese di licenza straordinaria di convalescenza, della licenza ordinaria non ancora goduta nell’anno, producendo apposita istanza al Comando di appartenenza. Tale richiesta deve essere, comunque, prodotta prima dello scadere del 45° giorno della licenza straordinaria.



5. COMPETENZE DEGLI ORGANI MEDICO LEGALI (OO.MM.LL.)

Occorre premettere che i competenti OO.MM.LL. avranno cura di trasmettere, nel
piu’ breve tempo possibile, la documentazione relativa ai provvedimenti medico-

legali adottati nei confronti degli interessati agli Enti di appartenenza dei

medesimi. L’esigenza dell’invio in tempi rapidi della citata documentazione discende

dalla necessità che gli Enti comunichino tempestivamente alla Direzione Generale

del Personale Militare (D.G.P.M.) gli eventi medico-legali che possono determinare
problematiche in relazione all’avanzamento del personale interessato. Gli
OO.MM.LL. avranno, altresi’, cura di emettere provvedimenti conseguenziali fra di
loro in modo da coprire tutto il periodo di assenza per malattia del militare. E’
opportuno ribadire che nei detti provvedimenti dovrà, inoltre, essere specificato se
l’infermità sofferta sia “SI/NO dipendente da causa di servizio” e, in caso
affermativo, indicato se ricorrono le condizioni per l’applicazione dei commi 2 e 3
dell’art. 14 del D.P.R. n° 394/95, ovvero dell’art. 16 del D.P.R. n° 395/95. Dovrà
altresi’ essere indicata con chiarezza la posizione del congedo (riserva o congedo

assoluto) in cui deve essere collocato il personale giudicato permanentemente non
idoneo al servizio militare incondizionato.

Nel caso in cui venga riscontrato il concorso di piu’ infermità alla idoneità, alcune SI
dipendenti da causa di servizio ed altre NO dipendenti, dovrà essere specificata

quale è l’infermità prevalente.

Resta inteso chi i giudizi di permanente inabilità al servizio dovranno essere
immediatamente fatti pervenire, per tutti i militari, a questa D.G.P.M. (4^ Divisione
per gli Ufficiali, 5^ Divisione per i Sottufficiali e 6^ Divisione per i Volontari di
Truppa in s.p.) anticipandone la trasmissione via fax (4^ Divisione n. 06/47353765;
5^ Divisione n. 06/4885740; 6^ Divisione n. 06/4746098).

Le predette comunicazioni – avendo per oggetto dati ultrasensibili – dovranno
essere effettuate tenendo presente quanto previsto dalla legge 31.12.1996, n. 675.



6. PROCEDURE DA ADOTTARE DA PARTE DEI COMANDI / ENTI

Di seguito si riporta la procedura da adottare dal momento in cui il militare è
assente dal servizio per infermità:

a) acquisizione in tempi brevi della documentazione medica, sia le certificazioni rilasciate dagli organi sanitari pubblici o privati sia quella originata dagli OO.MM.LL.. Per la certificazione rilasciata da questi ultimi, accertarsi che i provvedimenti emessi siano completi del giudizio relativo alla dipendenza o meno da causa di servizio e siano consequenziali tra di loro in modo da coprire tutto il periodo di assenza sino al giorno dell’idoneità;

b) verifica dei giorni di licenza straordinaria fruita nell’anno in corso. Nell’ipotesi che il militare abbia fruito di tale licenza durante l’anno e che non abbia superato il tetto dei 45 giorni previsti, l’assenza dovrà essere considerata come licenza straordinaria fino al raggiungimento del tetto massimo;

c) predisposizione ed emissione da parte del Comandante di Corpo del provvedimento di aspettativa per infermità. Il provvedimento deve essere comunicato tempestivamente al personale interessato, curando che l’avvenuta notifica risulti certa e documentata;

d) trascrizione a matricola dei periodi di assenza dal servizio per infermità dei militari da effettuare secondo le disposizioni in vigore per ciascuna Forza Armata. In particolare, i Comandi / Enti della Marina Militare, per il personale collocato in aspettativa, dovranno darne comunicazione scritta a PERSOMIL – V Reparto – 15^ Divisione, affinche’ copia della suddetta comunicazione sia inserita nella Raccolta dei Documenti Personali Valutativi (RDPV) degli interessati. Per l’Aeronautica Militare la comunicazione dovrà essere data a PERSOMIL, V Reparto, 16^ Divisione (Roma Palazzo Aeronautica per gli Ufficiali; Bagni di Tivoli per i Sottufficiali e i Volontari di Truppa in s.p..

e) comunicazione immediata a questa D.G.P.M. (4^ Divisione per gli Ufficiali, 5^ Divisione per i Sottufficiali e 6^ Divisione per i Volontari di Truppa in. S.p.) del collocamento in aspettativa o dell’assenza per infermità dal servizio del personale interessato, nel caso in cui lo stesso sia incluso nelle aliquote d’avanzamento, per dare necessariamente corso all’esclusione o all’eventuale sospensione dall’avanzamento medesimo;

f) comunicazione immediata a questa D.G.P.M. della cessazione dal servizio per infermità del personale interessato nonche’ trasmissione, a mezzo fax, del provvedimento medico-legale di riforma entro e non oltre il giorno successivo alla ricezione dello stesso e, comunque, entro e non oltre il 10° giorno dalla sua emissione;

Tanto allo scopo di consentire a questa D.G.P.M. la predisposizione del provvedimento di stato relativo al collocamento in congedo entro il termine massimo di 15 giorni previsti dal D.P.R. n° 1032/73 ed evitare il pagamento degli eventuali interessi moratori conseguenziali al ritardato pagamento delle indennità di buonuscita;

g) invio dell’interessato a visita medica – nel caso in cui lo stesso non riacquisti l’idoneità al servizio militare – in prossimità dello scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio. Nel contempo, il Comando di Corpo dovrà acquisire dall’Organo Medico Legale (O.M.L.) competente, la documentazione relativa alla posizione del congedo (riserva o congedo assoluto) un cui il medesimo dovrà essere collocato qualora non venga emesso nei suoi confronti un giudizio di idoneità al servizio militare incondizionato;

h) dispensa dal servizio del militare, dal giorno successivo al superamento dei 730 giorni (cioè a decorrere dal 731° giorno), inviando a questa D.G.P.M., per la formalizzazione del relativo decreto, tutta la documentazione relativa al periodo di assenza entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla ricezione dell’ultimo provvedimento medico-legale;

i) invio alla D.G.P.M. delle istanze di collocamento in aspettativa per motivi privati, allegando alle medesime uno statino riepilogativo dell’aspettativa a qualsiasi titolo fruita dagli interessati nel quinquennio o, se del caso, dichiarazione che gli stessi non hanno fruito di aspettativa. La suddetta documentazione dovrà essere autenticata dal Comandante di Corpo.



7. ASSENZE DAL SERVIZIO OLTRE I 12 MESI

Qualora l’inidoneità – per infermità NON dipendente da causa di servizio - si
protragga per un periodo superiore ai 365 giorni, con la conseguente riduzione o
sospensione del trattamento stipendiale, il Comando / Ente dovrà:

a) controllare, nel tempo, la posizione del personale interessato sino all’emissione del
giudizio di idoneità o di permanente inidoneità al servizio militare incondizionato,
avendo cura di informare il citato personale del totale dei giorni di aspettativa
fruiti e che, allo scadere del periodo massimo fruibile nel quinquennio (il cui
computo deve essere effettuato tenendo presente quanto stabilito al precedente
punto 2), dovrà essere collocato in congedo. La comunicazione del totale dei giorni
di aspettativa fruiti deve essere effettuata almeno 60 giorni prima dello scadere
del citato limiti;

b) acquisire dal competente organo sanitario tutti i provvedimenti di inidoneità
temporanea e quello di idoneità del personale interessato al rientro in servizio;

c) curare la trasmissione a questa D.G.P.M., entro il termine massimo di 10 giorni
dalla emissione del provvedimento di idoneità al servizio, dei seguenti atti:

- il citato provvedimento di idoneità al servizio;

- la documentazione sanitaria relativa al periodo in riferimento (in originale o in copia autentica);

- uno statino riepilogativo che riporti tutti i periodi di aspettativa concessi nel quinquennio, indicando anche la data a decorrere dalla quale la D.G.P.M. dovrà provvedere a collocare in aspettativa l’interessato per l’ulteriore periodo;

d) inviare, altresì, copia del foglio matricolare dell’interessato (per il solo personale
dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri) aggiornato e completo.

Nel caso di giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato il Comando / Ente dovrà:

a) dispensare dal servizio il personale interessato, curando l’immediata comunicazione a questa D.G.P.M. della cessazione dal servizio medesimo nonche’ la trasmissione del provvedimento medico legale di riforma entro e non oltre il giorno successivo alla ricezione dello stesso e, comunque, entro e non oltre il 10° giorno dalla sua emissione;

b) acquisire dal competente organo sanitario tutti i provvedimenti di inidoneità temporanea;

c) curare la trasmissione a questa D.G.P.M., entro il termine massimo di 10 giorni dalla emissione del provvedimento di permanente inidoneità al servizio, dei seguenti atti:

- la documentazione sanitaria relativa al periodo in riferimento (in originale o in copia autenticata);

- uno statino riepilogativo che riporti tutti i periodi di aspettativa concessi nel

quinquennio, indicando anche la data a decorrere dalla quale la D.G.P.M. dovrà provvedere a collocare in aspettativa l’interessato per l’ulteriore periodo e la data di cessazione dal servizio;

d) inviare, altresi’, copia del foglio matricolare dell’interessato (per il solo
personale dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri) aggiornato e completo).

ALLEGATO 1

Esempio:

L’Aiutante SEMPRONIO nell’arco di un quinquennio cominciato il 15.02.1995 ha fruito di vari periodi di aspettativa. Pertanto tale quinquennio dovrebbe presumibilmente scadere il 14.02.2000



1° periodo di aspettativa gg. 45 dal 15.02.1995 al 31.03.1995

2° periodo di aspettativa gg. 102 dal 12.08.1995 al 21.11.1995

3° periodo di aspettativa gg. 110 dal 16.09.1997 al 04.01.1998

4 periodo di aspettativa gg. 150 dal 11.04.1998 al 09.09.1998

5 periodo di aspettativa gg. 262 dal 14.04.1999 al 31.12.1999


TOTALE giorni 669



Nell’anno 2000 lo stesso fruisce vari periodi di licenza straordinaria:



- licenza straord. per G.M. di Famiglia gg. 10 dal 20.01.2000 al 29.01.2000

- licenza straord. per cure termali gg. 15 dal 01.02.2000 al 15.02.2000

- ricoveri ospedalieri gg. 7 dal 15.03.2000 al 21.03.2000

TOTALE giorni 32



L’Aiutante SEMPRONIO il giorno 21.03.2000 viene dimesso dall’ospedale militare sulla base di un provvedimento di temporanea inidoneità di giorni 120. Pertanto al militare, prima del collocamento in aspettativa, deve essere conteggiata la parte rimanente dei 45 giorni di licenza straordinaria, spettategli nell’anno 2000 (gg. 13 dal 22.03.2000).



- licenza straord. convalescenza gg. 13 dal 22.03.2000 al 03.04.2000

- aspettativa per infermità gg. 107 dal 04.04.2000 al 19.07.2000



MODALITA’ DI CALCOLO DELL’ASPETTATIVA FRUITA NEL QUINQUENNIO

Dopo aver concesso la licenza di convalescenza spettante all’Aiutante, bisogna provvedere al collocamento in aspettativa dello stesso a partire dal giorno 04.04.2000 e conteggiare l’ammontare dell’aspettativa fruita nel quinquennio. Per fare cio’ si torna indietro di 5 anni sino al 05.04.1995. Pertanto il totale dell’aspettativa fruita dal militare nel quinquennio risulta essere di giorni 624 (si sommano giorni 262 del 5° periodo di aspettativa, gg. 150 del 4° periodo di aspettativa, gg. 110 del 3° periodo e gg. 102 del 2° periodo, mentre i 45 giorni del 1° periodo non risultano computabili nel quinquennio), dopodiche’ dal giorno 04.04.2000 si contano i giorni che rimangono per raggiungere la somma di 730 (vale a dire gg. 106). A questo punto si puo’ notare che il periodo di aspettativa in cui collocare il militare (cioe’ gg. 107) è superiore al periodo che lo stesso puo’ fruire (solo gg. 106, dal 04.04.2000 al 18.07.2000). Pertanto, il quinquennio risulta essere di un totale di gg. 731 per cui l’Aiutante SEMPRONIO con il periodo eccedente (gg. 01 dal 19.07.2000) ha superato il periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio (scadente il 18.07.2000). In questa ipotesi l’Aiutante SEMPRONIO essendo alla data del 19.07.2000 ancora non idoneo al servizio dovrà essere collocato, sotto la stessa data, in congedo per aver superato i 730 giorni di aspettativa fruibili in un quinquennio.
Avatar utente
angri62
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 5576
Iscritto il: lun apr 23, 2012 9:28 am

Re: Dubbi su sforamento 730 gg.

Messaggio da angri62 »

====per giusta informazione
http://www.sindacatosupu.it/wp-content/ ... lattia.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Avatar utente
Diabolikus
Affidabile
Affidabile
Messaggi: 273
Iscritto il: gio apr 12, 2012 8:31 am

Re: Dubbi su sforamento 730 gg.

Messaggio da Diabolikus »

Udin, con tutto il rispetto, non ho capito il senso del tuo intervento e di certo non ho bisogno di consulatare i tuoi post per colmare i miei pochi dubbi.

caro Angri: noto con soddisfazione che sei rimasto un pò arretrato considerato che hai postato la vecchia circolare di persomil del 2000 (che hai solo incollato e letto a malapena a mio avviso) e che é stata abrogata dall'ultima datata 17 gen. 2014 reperibile sul sito di Persomil ( dove potrai consultarla se ne hai voglia). Inoltre hai postato un intervento dell' Uff. Legislazione del 2008 anch'esso superato da un interevento di persomil del 2010 (diramato dal Com Gen.) che ha chiarito che il diritto alla licenza ordinaria si matura durante l'aspettativa, anche se potratta per tutto l'anno solare, senza perciò procedere alla decurtazione della licenza (cfr. DPR 393/95 - PENSA DA QUANTO ERA NOTO QUESTO ASPETTO - dal 95 - E NONOSTANTE TUTTO NELLA NOSTRA AMM.NE HANNO DECURTATO FERIE FINO AL 2010). Caro collega...... ma cosa stai appiccicando su questo forum ? Non pensi sia il caso di aggiornarti un pò ? Non appena accendo il pc fisso ti posto anche i riferimenti che ho citato (ti ricordo che sto scrivendo da uno smartphone).

Per Gino 59: Vedi perchè sparisco per lungo tempo ???? Mi fanno scrivere inutilmente.
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Rispondi