Doveri attinenti alla dipendenza gerarchica art. 715 DPR 90/2010

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Doveri attinenti alla dipendenza gerarchica art. 715 DPR 90/2010

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Ricorso accolto

1) - L’Amministrazione ha irrogato al ricorrente la -OMISSIS- -OMISSIS- del -OMISSIS-” contestandogli che in data 28 marzo 2018 l’Avvocato Cristina Lo Schiavo, in suo nome e per suo conto, aveva inviato tramite PEC un’istanza direttamente al Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Messina, così contravvenendo ai doveri attinenti alla dipendenza gerarchica del militare da essa rappresentato e con la conseguente violazione dell’art. 715 ..

2) - Il ricorrente ha precisato al Collegio che lo stesso aveva dato ampio mandato al proprio legale di rappresentarlo e difenderlo in ogni ordine e grado di giudizio, in fase giudiziale e stragiudiziale, per ottenere, a seguito dell’esonero dalla specializzazione ......, l’assegnazione al G.I.C.O.

Il Tar di CT. chiarisce:

3) - Il ricorso appare manifestamente fondato per le seguenti, assorbenti ragioni:
A) Omissis
B ) nel caso in esame non viene in rilievo una relazione di servizio o una relazione -OMISSIS-;
C ) l’istanza di cui trattasi, invero, costituisce una semplice richiesta di assegnazione al G.I.C.O. a seguito dell’esonero dalla specializzazione ……... (consistendo, quindi, in una domanda relativa alla gestione del rapporto di impiego).

Cmq. leggete qui sotto.
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Pubblicato il 08/04/2019

N. 00749/2019 REG. PROV. COLL.
N. 00263/2019 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 263 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Lo Schiavo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero dell'Economia, Direzione Generale per il Personale Militare, Guardia di Finanza Comando Provinciale Messina, Guardia di Finanza Gruppo di Messina, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento
della nota n. OMISSIS in data 3 dicembre 2018 del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Messina, con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente e della determinazione -OMISSIS- n. OMISSIS/2018 in data 27 luglio 2018 del Comandante del Gruppo Guardia di Finanza di Messina, con la quale è stata -OMISSIS- la -OMISSIS- del -OMISSIS-”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2019 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, il ricorrente, Appuntato della Guardia di Finanza, ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe.

L’Amministrazione ha irrogato al ricorrente la -OMISSIS- -OMISSIS- del -OMISSIS-” contestandogli che in data 28 marzo 2018 l’Avvocato Cristina Lo Schiavo, in suo nome e per suo conto, aveva inviato tramite PEC un’istanza direttamente al Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Messina, così contravvenendo ai doveri attinenti alla dipendenza gerarchica del militare da essa rappresentato e con la conseguente violazione dell’art. 715, secondo comma, del d.p.r. n. 90/2010 (secondo cui “nelle relazioni di servizio e disciplinari il militare è tenuto a osservare la via gerarchica”).

Il ricorrente ha precisato al Collegio che lo stesso aveva dato ampio mandato al proprio legale di rappresentarlo e difenderlo in ogni ordine e grado di giudizio, in fase giudiziale e stragiudiziale, per ottenere, a seguito dell’esonero dalla specializzazione …..., l’assegnazione al G.I.C.O. Rilevata la violazione dell’art. 715, secondo comma, del d.p.r. n. 90/2010 (“nelle relazioni di servizio e disciplinari il militare è tenuto a osservare la via gerarchica”).

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue:
a) l’istanza del ricorrente presenta natura di semplice atto amministrativo e non rientra nelle relazioni di servizio, non essendo, quindi, sottoposta alla previsione di cui all’’art. 715, secondo comma, del d.p.r. n. 90/2010;
b) in ogni caso l’istanza di cui si tratta non è stata inviata all’Amministrazione dall’interessato, ma dal suo legale;
c) l’art. 1388 c.c., menzionato dall’Amministrazione, si riferisce al contratto e non agli atti di natura amministrativa;
d) l’Amministrazione ha istruito il procedimento amministrativo senza acquisire la testimonianza del legale del ricorrente;
e) è intercorso un lasso di tempo di tre mesi fra la presunta infrazione -OMISSIS- e la contestazione degli addebiti;
f) il Comandante Provinciale non ha indicato le ragioni per le quali ha deciso di delegare la potestà sanzionatoria all’autorità gerarchica immediatamente inferiore;
g) l’autorità demandata alla decisione del ricorso gerarchico avverso la -OMISSIS- impugnata è stata lo stesso Comandante di Corpo che ha rilevato l’infrazione e che avrebbe dovuto iniziare autonomamente il procedimento -OMISSIS- ex art.1398 del decreto legislativo n. 66/2010;
h) il rigetto del ricorso gerarchico non è stato adeguatamente motivato;
i) l’Amministrazione ha sostanzialmente negato al ricorrente il proprio diritto di difesa.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio al fine di resistere al ricorso proposto dall’interessato.

Nell’odierna camera di consiglio, sentiti i difensori delle parti, come indicato in verbale, anche in merito alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso appare manifestamente fondato, di talché può esser definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima sua notificazione, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio, risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.

Il ricorso appare manifestamente fondato per le seguenti, assorbenti ragioni: a) l’art. 715, secondo comma, del d.p.r. n. 90/2010 afferma che “nelle relazioni di servizio e disciplinari il militare è tenuto a osservare la via gerarchica”; b) nel caso in esame non viene in rilievo una relazione di servizio o una relazione -OMISSIS-; c) l’istanza di cui trattasi, invero, costituisce una semplice richiesta di assegnazione al G.I.C.O. a seguito dell’esonero dalla specializzazione ……... (consistendo, quindi, in una domanda relativa alla gestione del rapporto di impiego).

Gli atti impugnati devono, quindi, essere annullati.

Le spese di lite dovrebbero seguire la soccombenza, ma esse, tenuto conto della prolissità del ricorso introduttivo e della conseguente violazione del principio di sinteticità di cui all’art. 3, secondo comma, c.p.a., vengono, invece, compensate ai sensi dell’art. 26, primo comma, c.p.a..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie e, per l’effetto, annulla ii provvedimenti impugnati; 2) compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Giuseppa Leggio, Consigliere
Diego Spampinato, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Daniele Burzichelli





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


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