Doppio calcolo per i retributivi

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mauri64
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Re: Doppio calcolo per i retributivi

Messaggio da mauri64 »

Ad integrazione di cui sopra,
le determine INPS con l'effettuazione del "Doppio calcolo", sono quelle che riportano la dicitura "Pensione calcolata ai sensi art.1, co. 707 della L. 23 dicembre 2014 n. 190".
Per intenderci, quelle allegate sopra dal buon firefox.


Gianfranco64
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Re: Doppio calcolo per i retributivi

Messaggio da Gianfranco64 »

purtroppo una delle determine risulta molto sfuocata.
in line di massima il doppio calcolo risulta corretto, in pratica non rientrando nell'art 54 comma 3, gli anni dal 1996 risultano calcolati al 1,80.
pertanto percependo il moltiplicatore e quindi un montante contributivo di 185000, la differenza con il doppio calcolo è risultata di circa 1000 euro all'anno.
Gianfranco64
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Re: Doppio calcolo per i retributivi

Messaggio da Gianfranco64 »

per Antonio115
anche se non hanno applicato il doppio calcolo, in qualsiasi caso, non avendo usufruito del moltiplicatore non ci saranno decurtazioni della pensione, i 7 anni e 5 mesi dal 2012 , calcolati a 1,80 darebbero il 13,50 circa in piu. tale percentuale applicata alla retribuzione media di oltre 4000 euro, maggiore della terza quota che è stata calcolata ovvero 3153, quindi nessuna decurtazione- :D
panorama
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Re: Doppio calcolo per i retributivi

Messaggio da panorama »

Non so se può interessarvi
.
Questa sentenza tratta il ricorso di un Luogotenente C.S. CC., transitato nel ruolo straordinario degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.

La CdC Veneto rigetta il ricorso.

- arruolamento il 18/09/78 ed è rimasto fino al 30/12/2017 nella categoria dei Sottufficiali dei Carabinieri, poi. è transitato nel ruolo straordinario degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri con decorrenza 31/12/2017.

- chiedeva le aliquote dell'art. 54 del DPR n. 1092/1973.

- È cessato dal servizio per limiti di età con il grado di Tenente il 13/11/2019 con un'anzianità complessiva di anni 47, mesi 11 e giorni 3. Alla data 31.12.1995 di cui all’art.1 co.12 e 13 L.335/1995, contava una anzianità contributiva di anni 22 mesi 4 e giorni 26.

- Con determinazione INPS del 5/11/2019 gli è stata conferita la pensione anticipata a decorrere dal 14/11/2019. All’esito del doppio calcolo previsto dall’ art. 1 c. 707 L. 190/2014, la pensione veniva calcolata con sistema interamente retributivo con importo annuo lordo di € 52.460,00. Con nota del 29/11/2019, l’Amministrazione comunicava l’avvenuto trattenimento in servizio del ricorrente e fissava la nuova data di cessazione al 12/1/2020. Pertanto, con determinazione omissis la pensione veniva riliquidata con un’anzianità complessiva di 48 anni 1 mese e 2 giorni con decorrenza 13/1/2021 ed importo annuo lordo di € 54.045,05.

N.B.: nella sentenza allegata, si citano le sentenze n. 55, 82 e 90/2022 della CdC Calabria nonché la n. 282/2022 CdC Sicilia.

Il giudice conclude così:

- In conclusione, questo Giudice ritiene che correttamente l’INPS abbia considerato – come avviene nel sistema interamente retributivo (entro la cui cornice deve essere calcolata la pensione del ricorrente, avendo egli maturato più di 18 anni di servizio utile al 31.12.1995) – la retribuzione pensionabile alla cessazione come base di calcolo per il trattamento pensionistico e abbia coerentemente applicato le aliquote di rendimento previste per gli ufficiali, dovendo tenersi conto, tra gli altri, del principio secondo cui rileva lo stato giuridico in possesso alla data del collocamento a riposo, come attribuito dalla legge al tempo vigente (C. conti, Sez. Giur. per la Lombardia, n. 147/2020).


Cmq. per completezza vi rimando alla lettura della sentenza allegata.

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P.S.: allego anche la sentenza della CdC Calabria n. 126/2022 il cui ricorrente è difeso sempre dallo stesso legale ma qui le cose cambiano, infatti si legge:

1) - Con nota in atti al 10 maggio 2022, parte attrice ha prodotto formale dichiarazione di rinunzia agli atti del ricorso con richiesta di estinzione del giudizio senza pronunzia sulle spese ex art.110 c.g.c., contenete in calce anche l’accettazione del legale costituito dell’Inps.

Per quanto sopra, il Giudice dichiara l’estinzione del giudizio.
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panorama
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Re: Doppio calcolo per i retributivi

Messaggio da panorama »

CdC Sez. 1^ d'Appello n. 408 in Rif. CdC Puglia n. 92/2021 rigetta l'Appello proposto dal ricorrente della PolStato in pensione col sistema retributivo.

1) - già appartenente alla Polizia di Stato e titolare di trattamento pensionistico liquidato con il sistema retributivo, ha interposto gravame avverso la sentenza in epigrafe, con la quale veniva rigettato il ricorso finalizzato ad ottenere, nel calcolo della quota A, l’attribuzione dell’indennità integrativa speciale calcolata sull’intero importo e maturata al 31/12/1992, al 31/12/1994 ed al 31/12/1995, così contestando il computo operato dall’Inps nei limiti dell’80% alla stregua di voce stipendiale.

Si legge che:

2) - Con il primo motivo di impugnazione, l’appellante lamenta la violazione per mancata, falsa ed errata applicazione dell’art. 99 del d.P.R. n. 1092/1973, dell’art. 13 del D. Lgs. n. 503/1992 in combinato disposto con l’art. 15 della L. n. 724/1994, dell’art. 1, commi 13 e 20 e dell’art. 2 della L. n. 335/1995

N.B.: per il tutto vi invito alla lettura della sentenza allegata.

P.S.: anche la n. 409 è identica e riguarda un altro collega della PolStato.
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Re: Doppio calcolo per i retributivi

Messaggio da NavySeals »

Grazie Panorama. Purtroppo molti colleghi adorano raccattare (come con il riordino del 2017) i gradi regalati pur di diventare Ufficiali, non sapendo che a livello di pensione ci andranno a rimettere.
Contenti loro, contenti tutti (che poi tenenti a 59 anni, gli sghignazzano dietro sia i "veri " ufficiali, che soprattutto i sottufficiali...)
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Re: Doppio calcolo per i retributivi

Messaggio da mauri64 »

Grazie Antonino,
di tenerci sempre aggiornati.
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