DOPPIO CALCOLO PENSIONE

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Paco1960

DOPPIO CALCOLO PENSIONE

Messaggio da Paco1960 »

Buongiorno

volevo porre il seguente quesito giacchè ho difficoltà a risposte concrete nei vari uffici o da colleghi.

Premesso che chi aveva 18 anni al 31.12.95 è nel sistema retributivo fino al 2011.

Considerato che successivamente nel 2015 è intervenuta la norma che disponeva il doppio calcolo per i retributivi di cui sopra con applicazione dell'importo di pensione meno favorevole.

alla fine della giostra

dai calcoli viene fuori che il calcolo meno favorevole è quello
1. tutto reptributivo o

2. con contributivo da 2011 fino a termine servizio e collocomento pensione di vecchiaia con applicazione del moltiplicatore?

Domanda x esperti o comunque a coloro che sono andati in pensione con doppio calcolo e quindi verifica da documentazione.


lino
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Re: DOPPIO CALCOLO PENSIONE

Messaggio da lino »

Paco1960, se quest'ultima è la tua data di nascita,
ti conviene aspettare i 60 anni......
E goderti la giusta pensione.
Ma aspettiamo i veri esperti !!!!!
Per Aspera ad Astra!!!!
firefox
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Re: DOPPIO CALCOLO PENSIONE

Messaggio da firefox »

Paco1960 ha scritto: ven dic 13, 2019 2:27 pm Buongiorno

volevo porre il seguente quesito giacchè ho difficoltà a risposte concrete nei vari uffici o da colleghi.

Premesso che chi aveva 18 anni al 31.12.95 è nel sistema retributivo fino al 2011.

Considerato che successivamente nel 2015 è intervenuta la norma che disponeva il doppio calcolo per i retributivi di cui sopra con applicazione dell'importo di pensione meno favorevole.

alla fine della giostra

dai calcoli viene fuori che il calcolo meno favorevole è quello
1. tutto reptributivo o

2. con contributivo da 2011 fino a termine servizio e collocomento pensione di vecchiaia con applicazione del moltiplicatore?

Domanda x esperti o comunque a coloro che sono andati in pensione con doppio calcolo e quindi verifica da documentazione.
Quelli che ho visto io, il calcolo misto + moltiplicatore, era maggiore del tutto retributivo...su una PAL ci circa 30000 euro differenza di 700 euro anno

Cmq sia, è acclarato che anche gli ex retributivi se restano fino alla vecchiaia, anche con la pensione erogata derivante dal calcolo che da minore importo, ne hanno da guadagnare rispetto ad andare in pensione anticipata..
Gianfranco64
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Re: DOPPIO CALCOLO PENSIONE

Messaggio da Gianfranco64 »

17 marzo 2016
Pensioni: l’INPS spiega il meccanismo del “doppio calcolo”
Autore: DANIELE BONADDIO

L’INPS, con il Messaggio n. 1180/2016, illustra le procedure di prima liquidazione delle pensioni a decorrere dal 1° gennaio 2015, alla luce del c.d. “meccanismo di doppio calcolo” scaturito in conseguenza dell’art. 1, co. 707 della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015). Il disposto normativo, in particolare, si applica su tutte le pensioni liquidate o da liquidare, a decorrere dal 2 gennaio 2012, ai soggetti iscritti all’AGO ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e con contribuzione successiva al 31 dicembre 2011.

In pratica, per tali pensioni è stato disposto che venga effettuato dalla decorrenza originaria un secondo calcolo interamente retributivo, oltre a quello previsto dall’art 24, comma 2 della Legge 214/2011 (Manovra Salva-Italia) e che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, venga posto in pagamento l’importo meno favorevole dei due.
Pertanto, nel caso in cui il calcolo ai sensi del comma 707 risulti vincente dalla decorrenza della pensione, il relativo importo viene perequato anno per anno ed impostato dal 1° gennaio 2015.
Per i periodi precedenti resta, invece, in pagamento l’importo calcolato ai sensi della Legge n. 214/2011.

L’Istituto Previdenziale nel testo del Messaggio specifica che i modelli di liquidazione delle pensioni di tutte le gestioni riportano l’informazione del sistema di calcolo utilizzato.
Nel caso in cui la pensione sia stata calcolata senza l’applicazione della Legge n. 190/2014, viene riportata la dicitura: “La pensione è stata calcolata ai sensi della Legge 214/2011”.
Nel caso in cui la pensione sia stata calcolata con l’applicazione della Legge 190/2014 viene riportata la dicitura: “La pensione è stata calcolata in attuazione dell’art. 1, comma 707, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190”.

“Doppio calcolo” – Il meccanismo del “doppio calcolo” deriva dalla Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014), la quale all’art. 1, co. 707 stabilisce che “in ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti” prima della Manovra Salva-Italia (art. 24, co. 2 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011), che ha esteso il sistema contributivo anche ai lavoratori che il 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di contributi e fino ad allora si vedevano calcolare la pensione sulla base delle regole del vecchio sistema retributivo.

Tale estensione, però, ha portato con sé una complicazione di non poco conto alla quale l’attuale Governo ha dovuto porre rimedio: ossia la possibilità per chi aveva continuato a lavorare anche dopo aver raggiunto l’età pensionabile di cumulare i benefici del sistema di calcolo retributivo (fino a tutto il 2011) con il monte di contributi maturato tra gennaio 2012 e l’effettivo pensionamento.
Ciò ha portato l’INPS a dover corrispondere assegni pensionistici più sostanziosi rispetto a quanto sarebbero stati con le regole precedenti.

Per ovviare a tale problema, l’INPS ha messo in atto un particolare meccanismo di “doppio calcolo”, che si sostanzia nel seguente modo:

1. innanzitutto, si ricalcola la pensione applicando i criteri vigenti a partire dal 1° gennaio 2012, vale a dire calcolo retributivo secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2011 per le anzianità contributive maturate a tale data e calcolo contributivo per le anzianità maturate a partire dal 1° gennaio 2012;
2. l’importo così ottenuto verrà confrontato con le regole attuali, che prevede un calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dall’assicurato.

Dal raffronto così operato, verrà messo in liquidazione l’importo minore.

Inoltre, l’INPS fa sapere che procederà “al recupero delle somme indebitamente corrisposte” a decorrere dal 1° gennaio 2015.

I risparmi ottenuti dalla decurtazione affluiranno in un apposito fondo gestito dall’INPS, finalizzato a garantire l’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti che dovranno essere individuate con DPCM.

Campo di applicazione - Ma chi sono i soggetti che vedranno probabilmente decurtarsi l’assegno pensionistico?

Ebbene, si tratta di tutti i lavoratori iscritti all’Ago ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il “sistema contributivo”.

Restano, invece, fuori dal campo di applicazione le pensioni ordinarie d’ inabilità, per le quali non potrà essere computata un’anzianità contributiva superiore a 40 anni (art. 2, co. 3, lett. a) della L. n. 222/1984.

Scelta dell’importo - Ai fini dell’individuazione dell’importo di pensione da porre in pagamento a partire dal 1° gennaio 2015, l’INPS si avvale di due calcoli, scegliendo quello che risulta minore alla data di decorrenza della pensione.

Ma vediamo nel dettaglio come avviene il calcolo ai sensi della Legge 214/2011 (Manovra Salva-Italia) ovvero ai sensi dell’art. 1, comma 707 Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).

Nel primo caso, viene effettuato il calcolo in base alla normativa in vigore dal 1° gennaio 2012, e quindi:

• sistema retributivo per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2011, entro i limiti dei 40 anni: Quota A per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992; Quota B per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011.
• sistema contributivo, per l’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2012 in poi.

Nel secondo caso invece, la pensione è calcolata interamente con il sistema retributivo senza effettuare il taglio ai 40 anni di contribuzione, e quindi:

• Quota A per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992;
• Quota B per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 fino alla decorrenza della pensione

Quindi per rassicurare i colleghi giova segnalare che il doppio calcolo viene effettuato solo per i retributivi, ai quali è stato tolto il tetto dell’ 80% del coefficiente di anzianità.
Pertanto il coefficiente non viene piu calcolato al 2011 ma fino al giorno del pensionamento.
In sintesi poiché nel montante contributivo si prende il 33% successivamente moltiplicato per il coefficiente relativo agli anni in cui si va in pensione, nella parte retributiva si prende il coefficiente di anzianità moltiplicato per l’ultima retribuzione .
Se negli anni dal 2012 alla pensione si prende una contribuzione altissima , tale da determinare un importo pensionistico superiore a quella determinata con un totale calcolo retributivo, si percepisce quella di importo minore.
Da alcuni controlli dei ricalcoli effettuati, si determina una PAL minore solo nel caso di superamento di almeno 800 euro di accessorie al mese , e per tutto il periodo contributivo, non solo con retribuzioni occasionali.
Ripeto inoltre che il moltiplicatore non è previsto per i retributivi, i riscontrati aumenti del montante contributivo sono determinati solo dall’applicazione delle rivalutazioni annuali previste .
firefox
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Re: DOPPIO CALCOLO PENSIONE

Messaggio da firefox »

"Se negli anni dal 2012 alla pensione si prende una contribuzione altissima , tale da determinare un importo pensionistico superiore a quella determinata con un totale calcolo retributivo, si percepisce quella di importo minore.
Da alcuni controlli dei ricalcoli effettuati, si determina una PAL minore solo nel caso di superamento di almeno 800 euro di accessorie al mese , e per tutto il periodo contributivo, non solo con retribuzioni occasionali.
Ripeto inoltre che il moltiplicatore non è previsto per i retributivi, i riscontrati aumenti del montante contributivo sono determinati solo dall’applicazione delle rivalutazioni annuali previste "

NON è affatto così....affermazioni errate e NON supportate da nessun riscontro oggettivo

La parte contributiva, calcolata dal 2012 in poi, è superiore alla parte retributiva - sempre per quegli anni di riferimento - NON per il fatto di una contribuzione altissima di accessorie o quant'altro ma perchè nel "doppio calcolo" entra in gioco il moltiplicatore, senza se e senza ma.
Gianfranco64
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Re: DOPPIO CALCOLO PENSIONE

Messaggio da Gianfranco64 »

@ Firefox

Mi è spiaciuto leggere l’affermazione di Firefox “NON è affatto così....affermazioni errate e NON supportate da nessun riscontro oggettivo”,
Collega e frequentatore del forum di cui ho apprezzato i numerosi interventi, tra cui la chiarissima esposizione del doppio calcolo con i due Pa04.
Io ho esposto solo la norma in vigore, lasciando ad ogni interessato la possibilità di effettuare il proprio calcolo.
Se non ricordo male il collega del ricalcolo è andato in pensione il 01.04.2019, con un’ultima retribuzione di circa 33000 euro ed una retribuzione media di circa 38000 euro, pertanto 5000 euro di media di accessorie. ( se puo aiutare a capire meglio le accessorie, a me è stata calcolata un’ultima retribuzione di 37400 ed una retribuzione media di 35900).
Pertanto il collega sia pur con una retribuzione bassa sicuramente ha avuto alte accessorie.
Questione del moltiplicatore, senza alcuna polemica invito a verificare la somma degli oneri pensionistici indicati nell’ultima pagina del Cud., dal 2012 al 2019, considerando che tali importi sono soggetti a rivalutazione tabellare, escluso il penultimo anno e l’anno di pensionamento.
Pertanto il solo moltiplicatore di un ipotetico 13000 sarebbe di euro 13000 x5 65000 euro di aumento del montante contributivo.
Come specificato nella norma, il moltiplicatore viene applicato agli ultimi 360 giorni, pertanto per il calcolo del collega bisognerà rilevare i dati dal Cud del 2018, selezionando gli ultimi 9 mesi , ed il cud del 2019 relativo ai primi tre mesi, fornito dall’amministrazione di appartenenza nel futuro marzo 2020.
Il dato allarmante e fastidioso , e che l’aumento del coefficiente retributivo viene moltiplicato per l’ultima retribuzione e la media, che salvo ricalcoli del contratto o altro non dovrebbero subire variazioni, mentre un aumento del montante contributivo comporterebbe un aumento della PAL originaria, aumentando l’importo del taglio effettuato con il ricalcolo.
Pur apprezzando la celerità della tua amministrazione, mi chiedo come possa aver effettuato il ricalcolo senza avere il Cud dell’anno 2019, al fine di determinare l’imponibile degli ultimi 360 giorni.
Premetto che è immutata la stima nei tuoi confronti e che attendo di leggere ulteriori post sui vari argomenti.
Sarebbe cosa gradita se riuscissi a verificare altri importi di montante contributivo e pubblicarne gli esiti.
firefox
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Re: DOPPIO CALCOLO PENSIONE

Messaggio da firefox »

@ Gianfranco 64, mi scuso se sono stato brusco, sicuramente NON offensivo e preciso che per la parte normativa nulla da eccepire (così è) ma al netto di tutti i discorsi io ho solo puntualizzato, e ribadisco, che nel "doppio calcolo" se il pensionamento è di vecchiaia, viene considerato anche il moltiplicatore, cosa che mi pare la tua analisi escludeva....tutto qua :wink:
firefox
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Re: DOPPIO CALCOLO PENSIONE

Messaggio da firefox »

Come si evince da questo "quadro II" riferito al calcolo retributivo + contributivo (con quota C) precisando che la decorrenza della pensione è 01/04/2019 e che il montante contributivo medio degli ultimi anni del collega NON ha superato le 12.000 euro, il moltiplicatore è stato considerato, ECCOME, per arrivare ad un montante contributivo di oltre 132.000 euro, altrimenti, SENZA, NON avrebbe superato i 70.000 euro

Il calcolo dell'oste è semplice.....si divide il montante contributivo di cui sopra 132.700 euro per 11 anni in luogo dei 6 effettivi lavorati, così da aggiungere, sempre a spanne, il valore del moltiplicatore, ed ecco che si ritrovano i circa 12.00 euro di montante contributivo annuo mediamente accantonato...
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