Distintivo d'onore per feriti in servizio

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semaig
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Re: Distintivo d'onore per feriti in servizio

Messaggio da semaig »

utente05 ha scritto:
giuseppedemarco ha scritto:Caro collega... una volta presentata la domanda... verrai chiamato presso l'infermeria Presidiaria di appartenenza per essere sottoposto a visita medica. A grande linee si atterranno a quanto relazionato dalla commissione medico legale... anche se ... l'Infermeria summenzionata dopo averti visitato stilerà una sua relazione con a tergo il parere (positivo o negativo) per la concessione del distintivo d'onore. Un saluto

Ciao, scusa dovrei presentare la domanda per il distintivo d'onore, ma il mio comando compagnia dice che la domanda da inoltrare è cambiata, questo nel 2011 poi non mi hanno fatto sapere più na mazza.. mi date una mano.... Grazie
La norma di riferimento è il Codice Ordinamento Militare D Lgs 15-03-2010 n 66, dove all'art. 2269 è stato abrogato il Regio Decreto 28.9.1934 n° 1820. Esiste ancora tale riconoscimento ma bisogna studiare un libro per capire dove e come fare la domanda....


panorama
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Re: Distintivo d'onore per feriti in servizio

Messaggio da panorama »

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utente05
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Re: Distintivo d'onore per feriti in servizio

Messaggio da utente05 »

Quindi che facciamo? Se c'è qualcuno che ha presentato la domanda in questi ultimi anni ci puo dare ma mano? Grazie...
franruggi
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Re: Distintivo d'onore per feriti in servizio

Messaggio da franruggi »

Funziona così:
Domanda indirizzata all persomil III rep onorificenze ove chiedi di il beneficio in questione. Dopo verrai chiamato a visita presso l infermeria presudiaria che esprimerà obbligo il parere. Supponiamo positivo.La pratica andrà poi al comanflfi regione poi interregionale corredato da altri pareri e poi slla direzione di sanità militare. Se quest ultima emette parere negativo allora necessita il terzo parere che e' quello della direzione gen arma sanità. Se sarà positivo verrà reinviati al persomiles dove con moltissima calma emettono il decreto. Il mio se lo sono trattenuto sei mesi prima di inviarlo tramite gerarchico fino al mio comando.


Saluti
Francesco
christian71
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Re: Distintivo d'onore per feriti in servizio

Messaggio da christian71 »

Potrebbe interessare anche questo allegato:

Distintivo d'onore per feriti, mutilati e deceduti in servizio - Ruolo d'onore -
Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo all'estero - Medaglia ricordo di "Vittima del
terrorismo" - Nuove norme per la permanenza e il richiamo in servizio.

Riconoscimenti Onorifici.pdf
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franruggi
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Re: Distintivo d'onore per feriti in servizio

Messaggio da franruggi »

Saluti
Francesco
montegrotto
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Re: Distintivo d'onore per feriti in servizio

Messaggio da montegrotto »

christian71 ha scritto:Potrebbe interessare anche questo allegato:

Distintivo d'onore per feriti, mutilati e deceduti in servizio - Ruolo d'onore -
Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo all'estero - Medaglia ricordo di "Vittima del
terrorismo" - Nuove norme per la permanenza e il richiamo in servizio.

Riconoscimenti Onorifici.pdf
ciao christian
riusciresti a mandarmi per mail la modulistica della domanda per richiedere il tutto??
grazie
christian71
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Re: R: Distintivo d'onore per feriti in servizio

Messaggio da christian71 »

montegrotto ha scritto:
christian71 ha scritto:Potrebbe interessare anche questo allegato:

Distintivo d'onore per feriti, mutilati e deceduti in servizio - Ruolo d'onore -
Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo all'estero - Medaglia ricordo di "Vittima del
terrorismo" - Nuove norme per la permanenza e il richiamo in servizio.

Riconoscimenti Onorifici.pdf
ciao christian
riusciresti a mandarmi per mail la modulistica della domanda per richiedere il tutto??
grazie
Salve montegrotto, ti ho appena inviato una emali con degli allegati che spero possano esserti di aiuto...

Saluti
Christian
panorama
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Re: Distintivo d'onore per feriti in servizio

Messaggio da panorama »

Personale PolStato

Il Ministero dell'Interno perde l'Appello al CdS.
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diniego richiesta rilascio distintivo d'onore di ferito in servizio.

1) - Il Ministero dell’Interno aveva a suo tempo riconosciuto la causa di servizio e concesso in favore del ricorrente l’equo indennizzo previsto dalla tabella “B” nella misura minima.

2) - nonostante il parere favorevole espresso dall’Ufficio Sanitario Provinciale della Polizia di Stato, il Collegio medico legale individuato nell’ambito del Ministero della difesa – per legge competente - aveva per due volte ritenuto che l’infermità del ricorrente (“ferita d’arma da fuoco OMISSIS non penetrante organi interni”) non presentasse i requisiti necessari per la concessione del beneficio richiesto.

IL CONSIGLIO DI STATO precisa:

3) - Deve perciò concludersi che - salve specifiche motivazioni in questo caso del tutto mancanti - una ferita di media gravità per l’equo indennizzo - resta tale anche per il riconoscimento del distintivo di onore.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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26/09/2014 201404857 Sentenza Breve 3


N. 04857/2014REG.PROV.COLL.
N. 06173/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 6173 del 2014, proposto da:

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro
L. M., rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Mazzola, con domicilio eletto presso Emanuela Mazzola in Roma, via Tacito n. 50;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 01000/2014, resa tra le parti, concernente diniego richiesta rilascio distintivo d'onore di ferito in servizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di L. M.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2014 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti l’avvocato Mazzola e l’avvocato dello Stato Camassa;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. – Il Ministero dell’interno ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano n. 01000/2014 che ha accolto con il ricorso di L. M., Ispettore Superiore della Polizia di Stato, per l’annullamento del provvedimento con il quale lo stesso Ministero gli aveva negato per la seconda volta l’autorizzazione a fregiarsi dello speciale distintivo d’onore di “ferito in servizio” a seguito di un episodio in cui, intervenendo in data 8 giugno 1987 per sventare una rapina presso un centro commerciale, era stato ferito OMISSIS da un colpo di pistola esploso da un malvivente. Il Ministero dell’Interno aveva a suo tempo riconosciuto la causa di servizio e concesso in favore del ricorrente l’equo indennizzo previsto dalla tabella “B” nella misura minima della legge n. 111/1984, ma, nonostante il parere favorevole espresso dall’Ufficio Sanitario Provinciale della Polizia di Stato, il Collegio medico legale individuato nell’ambito del Ministero della difesa – per legge competente - aveva per due volte ritenuto che l’infermità del ricorrente (“ferita d’arma da fuoco OMISSIS non penetrante organi interni”) non presentasse i requisiti necessari per la concessione del beneficio richiesto.

2. – La sentenza del TAR, premesso che, con la sentenza n. 1325 del 2012, aveva già annullato, ai fini del riesame, un precedente provvedimento di diniego, accoglie il ricorso, affermando che la gravità della ferita e la sua dipendenza da causa di servizio sono già state riconosciute con la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità e il significativo grado di invalidità permanente (tra il 10% e il 15%) che ne è conseguito. Tali valutazioni appaiono incompatibili con le conclusioni del provvedimento impugnato, che ha negato il riconoscimento del distintivo di onore.

3. - Il Ministero resistente oppone alla sentenza la normativa applicabile ratione temporis:

- il RD n. 1820/1934 che all’art. 9 prevede uno speciale riconoscimento del distintivo di onore per chi ha riportato nell’ambito dei corpi militari e delle forze di polizia ferite per causa di servizio;

- il decreto ministeriale n. 393/1935, che all’art. 2 specifica le caratteristiche di tali ferite.

Sulla base della normativa la difesa erariale osserva che la ferita riportata dall’appellante, secondo il competente organo sanitario, non ha le caratteristiche di gravità richieste dalle norme; che il giudizio espresso dall’organo medico competente è adeguatamente motivato; e che la motivazione risulta immune da qualsiasi vizio di logicità, ragionevolezza o coerenza valutabile dal giudice. Infatti la concessione dell’equo indennizzo risponde ad una logica risarcitoria completamente diversa, rispetto a quella del rilascio del distintivo di onore, che tende a valorizzare nel tempo un’azione particolare significativa compiuta in servizio. Pertanto la concessione dell’equo indennizzo non costituisce alcun titolo per ottenere il distintivo di onore. Inoltre il Ministero appellante fa notare che l’equo indennizzo è comunque riferito ad una lesione della categoria B, che per definizione classifica lesioni di minore gravità.

4. - L’appellato si è costituito in giudizio depositando memoria che, con più ampia argomentazione e descrizione delle circostanze di fatto, interviene a sostegno delle conclusioni della sentenza impugnata.

5. - Il Collegio, chiamata la causa per l’esame dell’appello cautelare nella camera di consiglio del 28 agosto 2014, avendo avvisato le parti, ritiene sussistano i presupposti per decidere la causa direttamente nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a..

6. – L’appello dell’Amministrazione è infondato.

6.1. - Il Collegio conferma le conclusioni della sentenza del TAR individuando un vizio di illogicità e di coerenza nel provvedimento impugnato che emerge nel contrasto tra le decisioni assunte dal Collegio medico in tema di equo indennizzo e di riconoscimento di invalidità permanente e quella di diniego del riconoscimento del distintivo di onore di “ferito in servizio”.

6.2. - I due giudizi concernono entrambi esclusivamente la valutazione medica circa il grado di gravità delle lesioni e la loro dipendenza da causa di servizio. Le valutazioni mediche devono pertanto necessariamente allinearsi, anche se una è rivolta a fini risarcitori del danno subito e l’altra al riconoscimento del valore delle azioni compiute in servizio e delle conseguenze subite.

6.3. - La valutazione medica compiuta in sede di equo indennizzo consente di escludere che non si tratti di ferite non gravi o del tutto superficiali. Lo esclude in particolare il significativo grado di invalidità permanente riconosciuto pari al 10/15 per cento.

6.4. – E’ vero che nel caso dell’equo indennizzo le lesioni sono state riconosciute di categoria B e quindi di secondo grado rispetto a quelle di maggiore gravità; ma anche che il riconoscimento del distintivo di onore in questione non riguarda le lesioni più gravi riportate in servizio - che sono invece oggetto di altro tipo di riconoscimento di grado più elevato - ma quelle di gravità minore, nel senso che non concernono gli organi più importanti o non determinano le mutilazioni permanenti più gravi.

6.5. - Deve perciò concludersi che - salve specifiche motivazioni in questo caso del tutto mancanti - una ferita di media gravità per l’equo indennizzo - resta tale anche per il riconoscimento del distintivo di onore.

7. – L’appello dell’Amministrazione deve essere pertanto respinto e la sentenza del TAR confermata anche nelle sue motivazioni.

8. – In relazione all’oggetto della controversia conseguente alle valutazioni tecniche di Collegi medici, le spese per il presente grado del giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
respinge l’appello.

Spese compensate per il presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2014 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/09/2014
panorama
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Re: Distintivo d'onore per feriti in servizio

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Per i colleghi CC.
allego la Circ. del CGA n. 1129/17-2-1966 datata 02 settembre 2011 con allegato D.M. 6 novembre 1966 relativo alla materia.

vedi/leggi e scarica PDF se d'interesse personale.

inoltre a parte seguono:
- Mod. per le domande antecedenti al 9/10/2010;

- Mod. per domande successive.
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panorama
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Re: Distintivo d'onore per feriti in servizio

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- Mod. per le domande antecedenti al 9/10/2010;

- Mod. per domande successive al 9/10/2010.
-----------------------------------------------------------------

vedi/leggi e scarica PDF
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Re: Distintivo d'onore per feriti in servizio

Messaggio da panorama »

distintivo d’onore di ferito in servizio ( art. 864 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 ).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) - il riconoscimento della causa di servizio non comporta automaticamente il diritto di ottenere il distintivo, dovendo l’Amministrazione accertare anche che si tratti di ferite o lesioni “interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa e gli organi cavitari”.

2) - Nella specie, le competenti autorità sanitarie militari hanno concordemente ritenuto che l’infermità in questione non rivestisse, per gravità ed esiti, il carattere di cui alla sopracita normativa.

Ricorso straordinario al PDR respinto.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201501242 - Public 2015-04-27 -


Numero 01242/2015 e data 27/04/2015


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 17 dicembre 2014

NUMERO AFFARE 02270/2014

OGGETTO:
Ministero della Difesa, Direzione Generale Personale Militare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con istanza di sospensiva, dall’appuntato scelto CC -OMISSIS-, avverso la denegata concessione del distintivo d’onore di ferito in servizio di cui al f. n. -OMISSIS-.

LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
ritenuto quanto riferito dall’Amministrazione nella menzionata relazione;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, Consigliere Nicolò Pollari;

PREMESSO:

L’Appuntato Scelto CC -OMISSIS-, in servizio presso il Nucleo operativo e radiomobile del comando Compagnia Carabinieri di-OMISSIS-(LE), presentava domanda intesa ad ottenere la concessione del distintivo d’onore di ferito in servizio, trasmessa al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con f. n. -OMISSIS-, per la seguente infermità: “Trauma distorsivo ginocchio destro”.

La lesione era stata riconosciuta dipendente da causa di servizio con modello C n. -OMISSIS-, come da richiesta di trascrizione matricolare del Servizio Amministrativo della Legione Carabinieri di -OMISSIS-, ma non iscritta a categoria, e, conseguentemente, non riconosciuta ai fini dell’equo indennizzo.

Secondo quanto riferisce l’Amministrazione, nella propria relazione, i pareri gerarchici e sanitari espressi dai competenti Organi ai fini della concessione del distintivo d’onore di ferito in servizio sono stati negativi, in quanto la condotta serbata nell’evento traumatico “non risulta tale da motivare la concessione, né le lesioni riportate rivestono il carattere di gravità tale da comportare esiti permanenti, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D .M. 20 maggio 1935”.

Pertanto, la Direzione generale per il Personale Militare rigettava l’istanza del ricorrente con f. n. -OMISSIS-.

Avverso il predetto provvedimento, il ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

L’Appuntato Scelto CC -OMISSIS-, in buona sostanza, si limita sinteticamente a rievocare l’art. 864 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, rubricato “Distintivo d’onore per feriti in servizio”, chiedendo la sospensione dell’atto impugnato, senza muovere alcuna censura all’atto amministrativo surrichiamato o all’azione dell’amministrazione procedente, evocando soltanto la documentazione sanitaria allegata al gravame.

Il Ministero riferente eccepisce preliminarmente l’inammissibilità dell’istanza di sospensione dell’impugnato provvedimento, non avendo il ricorrente suffragato con alcuna prova il pregiudizio grave e irreparabile eventualmente derivantegli dall’applicazione dello stesso (periculum in mora), né il fumus boni iuris.

Nel merito, l’Amministrazione osserva che il ricorrente non supporta il gravame con alcun elemento sostanziale o innovativo, né espone alcuna osservazione, limitandosi a una mera e inargomentata richiesta di annullamento, previa sospensione, della definita istanza e alla produzione di documentazione sanitaria riferita allo stesso evento traumatico, sugli esiti del quale si erano già pronunciati i competenti Organi sanitari.

CONSIDERATO:

Il ricorso è infondato.

L’art. 864 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 recita testualmente. “I militari del Regio esercito…che abbiano riportato in servizio e per cause di servizio, ma non per fatti di guerra, ferite e lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa, gli organi cavitari, senza che per altro abbiano dato luogo alla concessione del distintivo d’onore per i mutilati di cui ai precedenti articoli, potranno essere autorizzati a fregiarsi di uno speciale distintivo conforme al modello che col presente decreto verrà depositato negli archivi di Stato”.

In retta applicazione della succitata normativa l’Amministrazione non ha riconosciuto che sussistessero le condizioni per la concessione del distintivo d’onore in questione.

Infatti, il riconoscimento della causa di servizio non comporta automaticamente il diritto di ottenere il distintivo, dovendo l’Amministrazione accertare anche che si tratti di ferite o lesioni “interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa e gli organi cavitari”.

Nella specie, le competenti autorità sanitarie militari hanno concordemente ritenuto che l’infermità in questione non rivestisse, per gravità ed esiti, il carattere di cui alla sopracita normativa.

Siffatto giudizio, espressione della discrezionalità tecnica di cui è depositario l’organo sanitario, non è suscettivo di essere inficiato dalle censure dedotte dall’interessato e deve, pertanto, ritenersi legittimo.
Per quanto sopra esposto si esprime l’avviso che il ricorso debba essere respinto.

P.Q.M.

la Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, in quanto infondato, con assorbimento della sospensiva.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Sergio Santoro




IL SEGRETARIO
Marisa Allega
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Re: Distintivo d'onore per feriti in servizio

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Re: Distintivo d'onore per feriti in servizio

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quanto sopra per i colleghi CC
sick
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Iscritto il: gio set 01, 2011 8:19 am

Re: Distintivo d'onore per feriti in servizio

Messaggio da sick »

Buongiorno a tutti, riguardo il Distintivo in oggetto, chiedo se c'è qualcuno che dopo averlo conseguito ha ottenuto benefici nella progressione di carriera?
Grazie.
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