Mi scusi Avvocato, volevo cortesemente chiedere un consiglio, siccome l'amministratore del condominio dove abito, con l'accordo di altri condomini, vorrebbe intraprendere una causa civile contro un confinante al nostro condominio.
Le chiedo:
1.Nel caso io non voglia partecipare a tale causa come devo procedere per manifestare il mio dissenso?
2.Se manifesto il mio dissenso a cosa vado incontro in caso il condominio perde la causa?
3.Ed in caso di vittoria del condominio?
4.Secondo lei mi conviene più partecipare alla causa od oppormi?
Cordiali saluti
Dissenso causa intrapresa dal condominio
Moderatore: Avv. Giovanni Carta
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Questo servizio è gratuito, quindi le domande che saranno rivolte all'Avv. Giovanni Carta verranno evase compatibilmente con i suoi impegni professionali. Nel caso desideri approfondire il rapporto professionale, potrai metterti in contatto con l'avvocato ai recapiti che leggerai in calce ad ogni sua risposta.
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- Avv. Giovanni Carta
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Re: Dissenso causa intrapresa dal condominio
Messaggio da Avv. Giovanni Carta »
Buon pomeriggio.
L'atto di dissenso deve essere esercitato entro il termine perentorio di trenta giorni, con decorrenza dal giorno in cui ha avuto notizia della decisione di intentare la lite. Dovrebbe fare per iscritto una comunicazione formale all'amministratore del condominio, non essendo sufficiente il semplice voto contrario espresso in assemblea.
Se la lite si conclude sfavorevolmente, il condomino dissenziente non è tenuto a partecipare al pagamento delle spese processuali a favore del difensore del condominio e a quelle (eventuali) da corrispondere alla controparte, nella misura liquidata dal giudice.
Il condomino dissenziente rimane pur sempre tenuto a corrispondere quanto attiene all'oggetto principale della domanda (oggetto che io, nella specie, ignoro; faccio l'esempio di partecipazione al risarcimento a cui il giudice ha condannato il suo condominio), nonché a contribuire nelle spese propedeutiche alla lite, quali, ad esempio, quelle per l'attività stragiudiziale dell'avvocato svolta prima della causa o quelle per il tentativo di mediazione.
Se la lite si conclude favorevolmente, anche il condominio dissenziente, qualora l'esito positivo della causa giovi anche a lui, è tenuto a concorrere nelle spese di giudizio che non sia stato possibile ripetere (ossia recuperare) dalla controparte soccombente.
Cordiali saluti
L'atto di dissenso deve essere esercitato entro il termine perentorio di trenta giorni, con decorrenza dal giorno in cui ha avuto notizia della decisione di intentare la lite. Dovrebbe fare per iscritto una comunicazione formale all'amministratore del condominio, non essendo sufficiente il semplice voto contrario espresso in assemblea.
Se la lite si conclude sfavorevolmente, il condomino dissenziente non è tenuto a partecipare al pagamento delle spese processuali a favore del difensore del condominio e a quelle (eventuali) da corrispondere alla controparte, nella misura liquidata dal giudice.
Il condomino dissenziente rimane pur sempre tenuto a corrispondere quanto attiene all'oggetto principale della domanda (oggetto che io, nella specie, ignoro; faccio l'esempio di partecipazione al risarcimento a cui il giudice ha condannato il suo condominio), nonché a contribuire nelle spese propedeutiche alla lite, quali, ad esempio, quelle per l'attività stragiudiziale dell'avvocato svolta prima della causa o quelle per il tentativo di mediazione.
Se la lite si conclude favorevolmente, anche il condominio dissenziente, qualora l'esito positivo della causa giovi anche a lui, è tenuto a concorrere nelle spese di giudizio che non sia stato possibile ripetere (ossia recuperare) dalla controparte soccombente.
Cordiali saluti
Re: Dissenso causa intrapresa dal condominio
Buonasera Avvocato. Mi scusi, ma cortesemente può fornirmi i seguenti chiarimenti:
1.se l'atto di dissenso deve essere esercitato entro il termine perentorio di trenta giorni, con decorrenza dal giorno in cui ha avuto notizia della decisione di intentare la lite, si riferisce al giorno in cui si ha avuto notizia che l'assemblea condominiale ha deciso di fare la causa o da quando si è deciso di dare l'incarico ad un legale per intraprendere un'attività stragiudiziale o per il tentativo di mediazione?
2.Per quanto ho capito il dissenziente, deve comunque partecipare alle spese di partecipazione al risarcimento a cui il giudice ha condannato il suo condominio, nonché a contribuire nelle spese propedeutiche alla lite, quali, ad esempio, quelle per l'attività stragiudiziale dell'avvocato svolta prima della causa o quelle per il tentativo di mediazione. Ma in caso di sconfitta del condominio, può essere proposta una richiesta di rivalsa da parte del dissenziente, nei confronti del condominio per quanto pagato?
3.In caso di vittoria del condominio, il dissenziente dovrà concorrere nelle spese di giudizio solo nel caso in cui non sia stato possibile recuperare tali spese dalla controparte soccombente, pertanto se la controparte soccombente adempie regolarmente a tale pagamento, il condominio non potrà chiedere alcunché al dissenziente?
1.se l'atto di dissenso deve essere esercitato entro il termine perentorio di trenta giorni, con decorrenza dal giorno in cui ha avuto notizia della decisione di intentare la lite, si riferisce al giorno in cui si ha avuto notizia che l'assemblea condominiale ha deciso di fare la causa o da quando si è deciso di dare l'incarico ad un legale per intraprendere un'attività stragiudiziale o per il tentativo di mediazione?
2.Per quanto ho capito il dissenziente, deve comunque partecipare alle spese di partecipazione al risarcimento a cui il giudice ha condannato il suo condominio, nonché a contribuire nelle spese propedeutiche alla lite, quali, ad esempio, quelle per l'attività stragiudiziale dell'avvocato svolta prima della causa o quelle per il tentativo di mediazione. Ma in caso di sconfitta del condominio, può essere proposta una richiesta di rivalsa da parte del dissenziente, nei confronti del condominio per quanto pagato?
3.In caso di vittoria del condominio, il dissenziente dovrà concorrere nelle spese di giudizio solo nel caso in cui non sia stato possibile recuperare tali spese dalla controparte soccombente, pertanto se la controparte soccombente adempie regolarmente a tale pagamento, il condominio non potrà chiedere alcunché al dissenziente?
- Avv. Giovanni Carta
- Professionista
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- Iscritto il: gio giu 22, 2017 12:54 pm
Re: Dissenso causa intrapresa dal condominio
Messaggio da Avv. Giovanni Carta »
Buongiorno.
1. da quando ha avuto notizia che il Condominio ha deciso di intentare la causa;
2. no;
3. sì.
Cordialità
1. da quando ha avuto notizia che il Condominio ha deciso di intentare la causa;
2. no;
3. sì.
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