Disposizioni integrative e correttive al D. Legislativo n. 95/2017

Feed - POLIZIA DI STATO

Rispondi
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Disposizioni integrative e correttive al D. Legislativo n. 95/2017

Messaggio da panorama »

1) - DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2018, n. 126
Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».

2) - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1985, n. 782
Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE C, numero provv.: 201901435

Numero 01435/2019 e data 15/05/2019 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 9 maggio 2019


NUMERO AFFARE 00525/2019

OGGETTO:
Ministero dell'interno.


Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Modificazioni al Titolo IX del regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782”.

LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota del 28 marzo 2019, prot. n. 0006239 con la quale il Ministero dell’interno - Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Aurelio Speziale.


Premesso e considerato.

1. La base normativa e la richiesta di parere.

Il decreto legislativo del 5 ottobre 2018, n. 126, <Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»> ha operato una complessiva riforma della disciplina della promozione per merito straordinario in favore del personale della Polizia di Stato, mantenendola all’interno del d.P.R. n. 335 del 1982, “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”. L’aspetto rilevante di questa rivisitazione consiste nella possibilità di conferire la suddetta promozione per i meriti conseguiti non solo in attività di carattere “operativo”, ma anche con riferimento all’intero spettro dei compiti istituzionali di pertinenza dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

L’articolo 75-ter del d.P.R. inserito dal decreto legislativo n. 126 del 2018 ha stabilito che “Al fine di armonizzare a quanto previsto dal presente Capo la materia delle ricompense conferite al personale della Polizia di Stato, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 111 della legge 1° aprile 1981, n. 121, si provvede ad aggiornare la disciplina di cui al Titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782”.

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame è stato dunque adottato, in relazione al menzionato articolo 75-ter, nell’esercizio del potere regolamentare conferito dall’articolo 111 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il quale prevede che “Il regolamento di servizio dell’amministrazione della Pubblica Sicurezza è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, sentiti i sindacati di Polizia più rappresentativi sul piano nazionale”.

La richiesta di parere è corredata dalla relazione illustrativa e dalla analisi tecnico-normativa (ATN).

Quanto all’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), è stata attivata sul testo la procedura di cui all’articolo 7 del d.P.C.M. 15 febbraio 2017, n. 168, ai fini dell’esenzione, sulla quale è stato acquisito il “visto” del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La relazione tecnica che accompagna lo schema di decreto non reca la “bollinatura” della Ragioneria generale dello Stato. Il testo è peraltro accompagnato da una nota del 22 marzo 2019 in cui il Ministero dell’economia e delle finanze - Ufficio del coordinamento legislativo -acquisite le valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per i profili di competenza, esprime il formale concerto al prosieguo dell’iter di adozione del provvedimento.

Nella nota di trasmissione dello schema di decreto si fa riserva di inviare la documentazione concernente il “sentito” delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale, in corso di acquisizione. Con nota del 9 maggio 2019, prot. n. 0008999, il Ministero dell’interno – Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari – sciogliendo la riserva formulata, ha dato notizia che il Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato di aver “sentito” le indicate organizzazioni sindacali che avevano ricevuto il provvedimento il 27 marzo 2019.

2. Il contenuto dello schema di regolamento.

Lo schema di regolamento si compone di tre articoli.

All’articolo 1 il comma 1 interviene sul Capo I del Titolo IX del regolamento di servizio dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza (decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782), sostituendo, riscrivendoli, gli articoli da 66 a 75.

Il comma 2 aggiorna la rubrica del Capo I del Titolo IX del suddetto regolamento di servizio che, in ragione delle modificazioni apportate, riunisce la disciplina sostanziale concernente le tipologie di ricompense ed i requisiti per il conferimento con quella procedurale da seguire per il conferimento delle stesse.

L’articolo 2 reca la clausola di neutralità finanziaria, specificando che dall’attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ad essa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alla data della sua entrata in vigore.

L’articolo 3 contiene le disposizioni finali e transitorie.

3. La finalità dello schema di regolamento.

Lo schema di decreto in esame si colloca nell’ambito delle recenti disposizioni integrative e correttive in materia di riordino e di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia (d. lgs. n. 126 del 2018), che hanno previsto, per il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, anche un ampliamento dei presupposti sostanziali richiesti per il conferimento della “promozione per merito straordinario”. L’articolo 75-ter del d.P.R. n. 335 del 1982, anch’esso introdotto in sede di correttivo, ha peraltro previsto che si armonizzasse con tali nuovi criteri l’intera disciplina delle misure premiali. Si intende realizzare, come riferito dall’Amministrazione, un sistema volto a chiarire che, anche con riferimento alle misure premiali, sono suscettibili di assumere rilievo i meriti acquisiti lungo l’intero spettro dei compiti istituzionali demandati al personale della Polizia di Stato, con una opzione coerente con il ruolo che la Polizia assolve nel sistema dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza. Ed invero il tratto distintivo della Polizia di Stato risiede nel fatto che essa è l’unica forza di Polizia ad esprimere le autorità di p.s., cui è affidata la governance tecnico-operativa del complesso dei compiti di prevenzione e contrasto dei reati e dei fenomeni di illegalità. Ciò implica che il personale della Polizia di Stato è chiamato a svolgere attività complesse di primaria importanza anche su versanti diversi da quelli squisitamente operativi.
In linea generale, l’intervento normativo prospettato segue tre distinte direttrici.

Interviene sulle norme del regolamento sostituendo, riscrivendoli, gli articoli da 66 a 75 e specificando, in particolare, la nuova disciplina dei presupposti per la concessione delle diverse tipologie di misure premiali.

Aggiorna le norme procedimentali per la concessione delle ricompense rimettendo a due organi collegiali di nuova istituzione competenze diversificate nel procedimento di conferimento delle misure premiali.

Realizza infine una semplificazione normativa, riconducendo in un unico Capo (Capo I) l’intera disciplina sostanziale e procedimentale della materia aggiornandone la rubrica ed abrogando, dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, le previsioni del Capo II, oggi contenente le suddette disposizioni procedurali.

4. Il contenuto dei singoli articoli.

L’articolo 1, comma 1, sostituisce, riscrivendoli, gli articoli da 66 a 75 del d.P.R. n. 782 del 1985.

Più in dettaglio, la disciplina dei presupposti per la concessione delle diverse tipologie di misure premiali è contenuta nei “nuovi” articoli dal 66 al 69.

Tali previsioni, perseguendo altresì una maggiore chiarezza attraverso un riordino formale dei vigenti articoli, si ispirano, come riferisce l’Amministrazione, alla rivista configurazione normativa della promozione per merito straordinario; la scelta compiuta si focalizza in maniera più marcata sull’oggettivo merito mostrato dal singolo dipendente, non più necessariamente afferente ad “operazioni di servizio” ex se di particolare importanza, quanto piuttosto agli “straordinari servizi (resi) all’Amministrazione della Pubblica Sicurezza”.

Muovendo da questi presupposti, il “nuovo” articolo 66 del d.P.R. n. 782/1985, enumera le ricompense che possono essere attribuite al personale della Polizia di Stato (comma 1) e prevede che al medesimo personale possano essere attribuiti i distintivi di onore e di specialità previsti da apposito decreto del Ministro dell’interno (comma 2).

Viene, inoltre, disciplinata l’annotazione matricolare delle ricompense e onorificenze tributate (comma 3), rinviando alle pertinenti normative in vigore quanto alla regolamentazione dell’uso delle medaglie e dei nastrini (comma 4).

La disposizione, in un’ottica di semplificazione normativa, riunisce in un unico contesto e senza apportare variazioni, le previsioni oggi recate da diverse disposizioni del d.P.R. n. 782/1985.

Un’analoga operazione di semplificazione normativa è stata effettuata dal “nuovo” articolo 67 del cennato decreto presidenziale.

La norma, infatti, riprendendo i vigenti articoli 67 e 69, elenca le onorificenze, le ricompense al valor militare, al valor civile ed al merito civile, nonché i riconoscimenti per anzianità e per merito di servizio di cui possono essere insigniti gli appartenenti alla Polizia di Stato.

Il “nuovo” articolo 68 enuclea, innanzitutto, le ricompense che possono essere tributate per meriti straordinari (comma 1) e per lodevole comportamento (comma 2), ripetendo il dettato del vigente articolo 70 del d.P.R. n. 782/1985.

La disposizione, inoltre, ribadisce, al comma 3, i princìpi già dettati dall’attuale articolo 72 del d.P.R. n.782/1985, secondo cui le ricompense non sono cumulabili tra loro e sono conferite per meriti straordinari o eccezionali da valutarsi in rapporto alla qualifica di appartenenza del personale interessato.

Il comma 4, invece, ingloba le previsioni, attualmente racchiuse nell’articolo 75 del d.P.R. n. 782/1985, relativamente alla possibilità di conferire le ricompense per meriti straordinari e per lodevole comportamento al personale appartenente ai gruppi sportivi “Fiamme Oro”, anche per risultati di particolare rilievo conseguiti in occasione della partecipazione a manifestazioni sportive.

Il “nuovo” articolo 69 stabilisce i presupposti per il conferimento delle diverse tipologie di ricompense.

Nel dettaglio, il comma 1 si limita a ribadire che la promozione per merito straordinario alla qualifica superiore è concessa in base ai presupposti direttamente stabiliti dalle norme di rango primario contenute negli articoli dal 71 al 75-bis del d.P.R. n. 335/1982.

I commi 2 e 3 “allineano” - in ossequio al criterio direttivo di armonizzazione dettato dall’articolo 75-ter del richiamato d.P.R. n. 335/1982 - i presupposti per la concessione dell’encomio solenne, dell’encomio e della lode ai nuovi parametri stabiliti per la promozione per merito straordinario introdotti dalla novella recata dal decreto legislativo n. 126/2018.

In questo senso è previsto che le due misure premiali siano conferite per i risultati, di diverso livello, conseguiti nel generale spettro delle attività istituzionali di pertinenza dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Resta invariata la clausola, già oggi recata dal d.P.R. n. 782/1985, secondo cui devono essere stati resi rilevanti (nel caso dell’encomio solenne) o importanti (nel caso dell’encomio) servizi all’Amministrazione.

I commi 4, 5 e 6 del “nuovo” articolo 69 definiscono i presupposti per la concessione della lode, del premio in denaro e del compiacimento in termini che riproducono i criteri stabiliti attualmente dall’articolo 74, commi 3, 4 e 5.

Con i “nuovi” articoli dal 70 al 75 viene poi regolamentato il procedimento per la concessione delle diverse misure premiali, secondo le linee di indirizzo sopra descritte.

In particolare, come indicato nella relazione illustrativa, gli articoli 70, 71, 72 e 73 regolano la procedura per la concessione delle diverse misure premiali confermando, con alcuni adeguamenti, le previsioni oggi contenute nei vigenti articoli dal 75-bis al 75-quinquies del d.P.R. n. 782/1985.

In particolare, il “nuovo” articolo 70 disciplina l’atto di impulso del procedimento di conferimento delle misure premiali, che consiste in una proposta avanzata dai soggetti individuati come competenti dalle previsioni di cui ai commi da 1 a 6.

A parte il comma 1 - che richiama i princìpi di competenza sanciti dall’articolo 75, terzo comma, del d.P.R. n. 335/1982 relativamente alla promozione per merito straordinario - i commi dal 2 al 6 si limitano a confermare i criteri già oggi previsti dall’attuale articolo 75-bis del d.P.R. n. 782/1985.

L’unico elemento di novità è contenuto nel comma 7 che attribuisce al Questore della Provincia di Roma la competenza a formulare la proposta per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari o speciali, dell’encomio e della lode per fatti avvenuti all’estero, sulla base del rapporto del Dirigente dell’Ufficio o Reparto presso il quale il personale presta servizio. L’Amministrazione riferisce che la norma positivizza la prassi seguita oggi in assenza di più specifiche indicazioni normative.

I successivi commi dall’8 all’11 definiscono invece le modalità secondo le quali devono essere formulate le proposte di conferimento delle misure premiali, confermando i princìpi già oggi enunciati dall’articolo 75-bis del d.P.R. n. 782/1985.

Il “nuovo” articolo 71 disciplina, invece, la procedura per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali (promozione alla qualifica superiore, encomio solenne), in coerenza con la scelta di introdurre un elemento di collegialità, quale meccanismo atto a garantire un equilibrato esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione.

Il comma 1 stabilisce che la proposta di conferimento della promozione alla qualifica superiore per merito straordinario è sottoposta al “Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali”, organo collegiale di nuova istituzione.

Viene, inoltre, previsto che il Consiglio, una volta esaminatala, trasmetta la proposta al Consiglio di amministrazione del Ministero dell’interno ed alla competente Commissione per il personale non direttivo della Polizia di Stato, previsti dagli articoli 68 e 69 del d.P.R. n. 335/1982 ai fini dell’adozione del provvedimento definitivo.

Il comma 2 stabilisce che un’analoga procedura sia seguita anche per le proposte di encomio solenne.

Il comma 3 disciplina l’ipotesi in cui il Consiglio, rilevando che la proposta di conferimento avanzata riguardi fatti non meritevoli di una promozione per merito straordinario, possa deliberare direttamente il conferimento della misura premiale per lodevole comportamento.

Il comma 4 prevede, in armonia con quanto stabilito dal “nuovo” articolo 66, comma 3, che le ricompense per meriti straordinari sono conferite con attestato del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza.

Il “nuovo” articolo 72 regola le procedure per il conferimento dell’encomio e della lode.

La disposizione prevede che le proposte per le ricompense siano deliberate dal “Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento”, il quale, quando ritenga che i comportamenti serbati dal dipendente siano meritevoli di ricompense di più elevato livello provvede a trasmettere gli atti al “Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali”, attivando in tal modo la prescritta procedura.

Nei casi in cui i fatti per i quali è avanzata la proposta non siano meritevoli di ricompense per lodevole comportamento, la proposta è trasmessa al Questore competente per la valutazione della possibilità di attribuire il premio in denaro (comma 2).

Il comma 3 stabilisce che il “Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento” delibera direttamente il conferimento della lode.

In simmetria con quanto previsto dal “nuovo” articolo 71, il comma 4 prevede, in armonia con quanto previsto dal “nuovo” articolo 66, comma 3, che le ricompense per meriti straordinari sono conferiti con attestato del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza.

Il “nuovo” articolo 73 regola la procedura per il conferimento del premio in danaro e del compiacimento.

La disciplina introdotta riproduce quella attualmente prevista dall’articolo 75-quinquies del d.P.R. n. 782/1985.

Il “nuovo” articolo 74 disciplina l’istituzione del “Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali” (comma 1) precisando che esso esprime un parere obbligatorio sulle proposte di promozione per merito straordinario e delibera sulla concessione dell’encomio solenne.

In particolare, il comma 2 definisce la composizione dell’organo collegiale. Viene previsto che esso è presieduto dal Vice Direttore generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie, che ha anche il potere di convocazione del collegio. È prevista anche la figura di un supplente del Presidente individuato tra i Prefetti od i Dirigenti generali di Pubblica Sicurezza.

Quanto alla platea dei componenti, viene stabilito che quattro membri siano espressi dall’Amministrazione, individuati annualmente dal Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza tra i Prefetti o i Dirigenti generali di Pubblica Sicurezza in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’interno. Altri quattro membri sono, invece, designati di volta in volta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. L’individuazione di questi ultimi membri avviene secondo criteri di rappresentanza e di rotazione stabiliti ogni due anni dalla Amministrazione.

È, inoltre, ammessa la possibilità di nominare supplenti dei membri titolari, purché nel rispetto dei criteri sopra delineati.

Il comma 2 chiarisce che per la partecipazione alle sedute del Consiglio non viene corrisposto alcun compenso o emolumento.

Il comma 3 disciplina la regolare formazione del quorum ai fini della valida costituzione del collegio, prevedendo anche che lo stesso delibera a maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

Il comma 4 regola lo svolgimento delle funzioni di segretario, affidate ad un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a Vice Questore in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. È, inoltre, previsto che le attività istruttoria siano svolte dall’apposito Ufficio per le ricompense della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Il comma 5 stabilisce che il Consiglio esercita una funzione consultiva sull’intitolazione delle caserme e degli uffici della Polizia di Stato.

Il “nuovo” articolo 75 prevede l’istituzione del “Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento” precisando, al comma 1, che il collegio delibera sulla concessione dell’encomio e della lode e, al comma 2, che l’incarico di componente è gratuito, definendo nel contempo la compagine del Consiglio secondo uno schema simmetrico a quello delineato dal “nuovo” articolo 74.

È infatti stabilito che il collegio è presieduto da un Direttore centrale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza o da un supplente con qualifica di Prefetto o Dirigente generale di Pubblica Sicurezza. Al Presidente è attribuito anche il potere di convocazione del collegio.

Viene, inoltre, stabilito che il collegio si compone di quattro componenti espressi dall’Amministrazione, individuati annualmente dal Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza.

È previsto che uno di tali componenti sia scelto tra i Dirigenti generali di Pubblica Sicurezza o i Dirigenti superiori in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e gli altri tra i Dirigenti di Uffici con funzioni finali della Polizia di Stato - la cui definizione si rinviene nell’articolo 2, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 208/2001 - con qualifica non inferiore a primo Dirigente della Polizia di Stato.

Altri quattro membri sono, invece, designati di volta in volta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

L’individuazione di questi ultimi membri avviene secondo criteri di rappresentanza e di rotazione stabiliti ogni due anni dall’Amministrazione.

È inoltre ammessa la possibilità di nominare supplenti dei membri titolari, purché nel rispetto dei criteri sopra delineati.

Il comma 3 stabilisce le regole per la regolare formazione del quorum ai fini della valida costituzione del collegio e prevede anche che lo stesso collegio delibera a maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

Il comma 4 disciplina lo svolgimento delle funzioni di segretario, affidate ad un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a Vice Questore in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. È inoltre previsto che le attività istruttorie siano svolte dall’apposito Ufficio per le ricompense della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

L’articolo 1, comma 2, del provvedimento aggiorna la rubrica del Capo I, Titolo IX, del d.P.R. n. 782/1985.

Tale aggiornamento si rende necessario in considerazione del fatto che, per effetto delle novelle apportate, il predetto Capo I viene a riunire la disciplina sostanziale e procedurale per il conferimento delle ricompense.

L’articolo 2 del provvedimento reca la clausola di neutralità finanziaria.

L’articolo 3 prevede, al comma 1, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, vengono abrogate le disposizioni del Capo II del Titolo IX del d.P.R. n. 782/1985.

Il comma 2 precisa, infine, che le disposizioni del provvedimento si applicano anche ai procedimenti per il conferimento di ricompense ancora in itinere, intendendo evitare che si determini una situazione di disparità di trattamento derivante dalla modifica dei presupposti per la concessione delle misure premiali introdotta dal provvedimento.

5. Considerazioni sui singoli articoli.

In relazione agli articoli dello schema di decreto in esame si formulano le seguenti osservazioni.

Il “nuovo” articolo 68, al comma 3, indica in modo sintetico i presupposti per l’attribuzione delle ricompense di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 68. Atteso che i presupposti per l’attribuzione di tali ricompense sono regolati dal “nuovo” articolo 69, si suggerisce di valutare la possibilità di sostituire il comma 3 dell’articolo 68 prevedendo che le ricompense di cui ai commi 1 e 2 sono conferite, senza possibilità di cumulo, ricorrendo i predetti presupposti indicati nell’articolo 69.

Con riferimento al “nuovo” articolo 70, si valuti l’opportunità di uniformare le espressioni utilizzate per indicare il soggetto che formula la proposta per il conferimento, rispettivamente, dell’encomio solenne (comma 2 “è formulata dal Questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti”) e dell’encomio e della lode (comma 3“sono formulate dal Questore della provincia in cui presta servizio il personale interessato”).

Nel “nuovo” articolo 72 potrebbe essere disciplinata l’ipotesi in cui i fatti segnalati per la lode rientrino, ad avviso del Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento, nella ipotesi di encomio.

Con riferimento ai commi 3 dei “nuovi” articoli 74 e 75 si valuti la sostituzione delle parole “con il concorso” con le seguenti “con la presenza”.


P.Q.M.

nei termini esposti è il parere favorevole, con osservazioni, della Sezione.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Aurelio Speziale Claudio Zucchelli




IL SEGRETARIO
Maurizio De Paolis


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Disposizioni integrative e correttive al D. Legislativo n. 95/2017

Messaggio da panorama »

sempre in merito alla Polizia,
------------------------------------

PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE C, numero provv.: 201902190
Numero 02190/2019 e data 29/07/2019 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 25 luglio 2019

NUMERO AFFARE 01032/2019

OGGETTO:
Ministero dell'interno.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente <Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante “Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell’articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78”>.

LA SEZIONE
Vista la nota del Ministero dell’interno - Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari - del 28 giugno 2019, prot. n. 0012860, con la quale è stato chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Aurelio Speziale.

Premesso e considerato.

Considerazioni di carattere generale.

Lo schema di decreto in esame introduce modifiche al d.P.R. n. 208/2001, collocandosi nell'ambito di un più ampio progetto di revisione dell'organizzazione e delle relative dotazioni organiche delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Le attività di studio ed approfondimento finalizzate alla definizione del progetto, secondo quanto riferisce l’Amministrazione, si sono svolte parallelamente alla progressiva concretizzazione della revisione dei ruoli della Polizia di Stato, realizzata - in attuazione della delega di cui all'art. 8, comma 1), lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 - dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, integrato e modificato per effetto del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126.

Con riguardo a tali disposizioni, l'art. 3, comma 4, lett. b), del decreto legislativo n. 95/2017, prevede che - con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - le disposizioni del d.P.R. n. 208/2001 siano modificate, con particolare riferimento alla revisione delle funzioni degli appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, disciplinate dall'art. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, anche in attuazione dell'art. 18, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 2016, n. 177.

La revisione dei ruoli prevista dal decreto legislativo n. 95/2017 ha individuato una carriera unitaria dei funzionari di polizia con sviluppo dirigenziale, che supera di fatto la precedente suddivisione in ruoli (dei commissari e dei dirigenti) al proprio interno. Il cd. "riordino" ha, inoltre, sancito la natura dirigenziale della qualifica di vice questore aggiunto e della neo-istituita qualifica di vice questore, oltre che delle corrispondenti qualifiche dei funzionari tecnici e dei medici. In funzione di tale riassetto, con particolare riferimento alla carriera dei funzionari, i decreti legislativi n. 95/2017 e n. 126/2018 hanno modificato la Tabella A, allegata al d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, nonché la Tabella A, allegata al d.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, per i tecnici e la Tabella A, allegata al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338, per i medici.

L'intervento regolatorio dà, quindi, attuazione alle indicate disposizioni, incidendo sulla struttura organizzativa delle questure e provvedendo, altresì, a ridisegnare l'articolazione delle funzioni di supporto tecnico-logistico a livello territoriale.

Il procedimento.

Lo schema di regolamento in esame è accompagnato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica. Quest’ultima è stata positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze.

Lo schema è altresì accompagnato dalla analisi tecnico-normativa.

Quanto all’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) è stata trasmessa la dichiarazione circa la sussistenza delle cause di esclusione, sulla quale è stato acquisito il “visto” del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri.

È stata altresì trasmessa la documentazione concernente il “sentito” delle Organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Il provvedimento è stato approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 maggio 2019.

Il contenuto degli articoli.

Lo schema di regolamento si compone di tre articoli così rubricati: Articolo 1 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208), Articolo 2 (Clausola di neutralità finanziaria), Articolo 3 (Disposizioni transitorie e finali).

L'art. 1 si compone di un comma unico articolato in più lettere, dalla a) alla h). Esso modifica gli artt. 2, comma 1, lettera a), n. 2 e n. 3, lettera b), n. 3 e n. 5, e ne abroga il comma 2-bis; 3, commi 2, 3, 4, 5 e 7 e ne abroga il comma 6; sostituisce gli artt. 6 e 7; modifica l'art. 10, comma 5, del d.P.R. n. 208/2001. Introduce, altresì, il nuovo art. 3-bis - dedicato all'”Ordinamento delle questure di sedi di particolare rilevanza” scorporando dall'art. 3 la relativa disciplina - e gli artt. 7-bis e 7-ter.

La lettera a), n. 1 e n. 2, modifica la denominazione dei commissariati di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), n. 2 e n. 3, al fine di garantirne il coordinamento con le nuove previsioni della Tabella A, allegata al d.P.R. n. 335/82.

La lettera a), n. 3, introduce espressamente gli uffici di coordinamento sanitario ed i Centri Sanitari Polifunzionali nell'ambito delle strutture sanitarie elencate dall'art. 2, comma 1, lettera b), n. 3.

La lettera a), n. 4, per quanto concerne il comma 1, lettera b), n. 5, del medesimo articolo 2, invece, propone modifiche inerenti alla ridenominazione delle attuali "zone telecomunicazioni" in "centri per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione", valutata dall’amministrazione come maggiormente aderente al tenore delle funzioni in concreto svolte, che già attualmente comprendono, data la rapida evoluzione del settore di riferimento, compiti in materia di reti di telecomunicazioni e di supporto informatico (hardware e software) per le esigenze della Polizia di Stato. La nuova denominazione include, quindi, sia l'informatica sia le telecomunicazioni, rafforzando il concetto di supporto logistico integrato tra le materie dell'ICT, "Information and Communications Technology", unione di TLC (Telecomunicazioni) e IT (Information Technology). Vi è, altresì, da considerare che tali articolazioni, a seguito della rivisitazione dell'asset centrale, acquisiranno nuove competenze connesse all'ambito dell'IT.

Viene, inoltre, prevista l'istituzione dei nuovi "Centri infrastrutture".

La lettera a), n. 5, abroga il comma 2-bis, in considerazione della riorganizzazione delle funzioni di supporto tecnico-logistico svolte sul territorio dalle articolazioni dipendenti dalla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.

La lettera b), n. 1, sostituisce il comma 2 dell'art. 3, prevedendo un'elencazione nominativa delle articolazioni interne delle questure, dalla lettera a) alla lettera i), volta a realizzare, secondo quanto riferisce l’Amministrazione, una struttura più agile e funzionale, garantendo a ciascun ufficio, nel rispetto della mission istituzionale affidatagli, piena autonomia sotto il profilo operativo e funzionale. Infatti, l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico viene reso indipendente rispetto all'Ufficio di gabinetto, attesa la specifica vocazione operativa e le funzioni ad esso attribuite.

La Squadra Mobile e la DIGOS vengono estrapolate dall'ambito della divisione anticrimine, costituendo "servizi di polizia giudiziaria" ai sensi dell'art. 56 c.p.p. e dell'art. 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, rispetto ai quali - come evidenziato dall'esperienza maturata nel corso degli anni - appare inopportuna la dipendenza da una diversa articolazione interna. L'archivio viene poi ricondotto nell'ambito degli uffici di cui alla lettera h). L'ufficio immigrazione, a sua volta, viene reso autonomo rispetto alla "divisione di polizia amministrativa e sociale", trattandosi di articolazioni caratterizzate da profonde differenze sul piano dell'organizzazione, delle attività e delle funzioni di rispettiva competenza. La struttura organizzativa delle questure viene, quindi, ridelineata al fine di consentire che - attraverso la successiva individuazione dei posti di funzione dirigenziali con decreto del Ministro dell'interno - i livelli di preposizione alle articolazioni esistenti possano essere ridefiniti coerentemente con le previsioni introdotte dai decreti legislativi n. 95/2017 e n. 126/2018, che hanno sostituito la Tabella A, allegata al d.P.R. n. 335/82 ed analiticamente definito le funzioni di competenza di ciascuna qualifica dirigenziale, in essa previste. L'intervento regolatorio garantisce i margini di flessibilità organizzativa necessari a consentire l'adeguamento dei livelli di preposizione alle singole articolazioni interne delle questure alle nuove e ridotte dotazioni organiche, individuate dalla predetta Tabella A, per le qualifiche di primo dirigente (dalle attuali 709 unità a 628, a decorrere dal 1° gennaio 2027) e di vice questore/vice questore aggiunto (dalle attuali 1595 unità a 1295, a decorrere dal 1° gennaio 2027).

Coerentemente con il nuovo livello di preposizione dirigenziale differenziato, le due divisioni di cui all'art. 3, comma 2, vengono ridenominate "uffici". In tal modo, peraltro, al fine di garantire maggiore uniformità anche sotto il profilo strettamente nominalistico, il termine "divisione" sarà in futuro utilizzato solo per individuare, a livello centrale, articolazioni interne alle quali, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, è preposto un primo dirigente della Polizia di Stato. Infine, la divisione (in futuro "ufficio") polizia amministrativa e sociale viene ridenominata in "polizia amministrativa e di sicurezza", in considerazione dell'esigenza di distinguere il "segmento" deputato a garantire l'osservanza dei limiti e dei divieti imposti a determinate attività per la prevenzione di turbamenti dell'ordine e della sicurezza pubblica da quello dedicato alla "polizia amministrativa", preposto alla tutela di altri interessi pubblici, espungendo il riferimento alle funzioni di "polizia sociale", nel tempo progressivamente dismesse ed acquisite da altre articolazioni ed enti.

In conclusione, l’Amministrazione chiarisce che il progetto di riorganizzazione e la mappatura delle criticità dei singoli contesti territoriali si prefigge l'obiettivo di calibrare il livello di preposizione e gli eventuali ulteriori incarichi dirigenziali per ciascun ufficio sulla base del riferimento oggettivo alle effettive esigenze ed ai carichi di lavoro rilevati.

La lettera b), n. 2, sostituisce il comma 3 dell'art. 3. La nuova disposizione, nel confermare che alle questure sono preposti, con funzioni di questore, dirigenti superiori della Polizia di Stato e, con funzioni di vicario, primi dirigenti della Polizia di Stato, individua, però, un livello di preposizione in ogni caso dirigenziale, benché modulabile sulla base delle effettive esigenze operative e funzionali dei singoli contesti per l'ufficio di gabinetto, l'ufficio polizia anticrimine e l'ufficio polizia amministrativa e di sicurezza, coerentemente con la nuova struttura organizzativa delineata dal comma 2. Viene in tal modo superata la scelta precedente che prevedeva un sistema rigido, con tre articolazioni interne cui doveva in ogni caso essere preposto un primo dirigente della Polizia di Stato. Tuttavia, in considerazione della particolare natura delle funzioni svolte, diretta espressione delle prerogative e delle attribuzioni dell'Autorità provinciale cd. tecnica di Pubblica Sicurezza, per le tre articolazioni in esame viene comunque previsto, come indicato, un livello di preposizione dirigenziale differenziabile.

La lettera b), n. 3, sostituisce il comma 4 dell'art. 3 ed introduce alcune attribuzioni proprie del dirigente assegnato per l'espletamento delle funzioni vicarie, che si aggiungono alle funzioni al medesimo già attribuite in virtù di specifiche disposizioni normative o comunque delegabili da parte del questore. Ciò al fine di valorizzare ulteriormente il ruolo svolto dal vicario del questore, cui viene riservata un'area di competenze diretta ad assicurare il regolare e produttivo funzionamento della struttura nel suo complesso, con particolare riferimento alle attività di supporto alla funzione. Attraverso tale previsione, peraltro, viene definita anche sul piano delle funzioni la scelta organizzativa con la quale sono state configurate due "linee" distinte, una operativa - in linea gerarchica direttamente riferita al questore, attraverso la descritta struttura di tipo "orizzontale" - ed una dedicata alla gestione delle risorse umane e strumentali e delle attività di supporto.

La lettera b), n. 4, sostituisce il comma 5, introducendo una disposizione attraverso la quale si precisa che con decreto del Ministro dell'interno si provvederà sia a stabilire la qualifica (in ogni caso dirigenziale) da preporre ai tre uffici di cui al precedente art. 3, comma 3, lettera b) (ossia, ufficio di gabinetto, ufficio polizia anticrimine ed ufficio polizia amministrativa e di sicurezza) sia ad individuare i posti di funzione dirigenziali nell'ambito degli uffici in cui si articolano le questure, in considerazione delle esigenze operative e funzionali e delle criticità dei contesti territoriali di riferimento. Nel complesso, dunque, le modifiche apportate dall’intervento regolatorio definiscono, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, una struttura organizzativa tale da garantire la necessaria flessibilità rispetto alle caratteristiche ed ai carichi di lavoro dei singoli territori. Inoltre, viene configurato un modello compatibile con la necessità di individuare, attraverso un successivo decreto del Ministro dell'interno, i nuovi posti di funzione per le qualifiche dirigenziali di vice questore aggiunto e di vice questore (come previsto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 334/2000) e di ridurre, altresì, i posti di funzione da primo dirigente, coerentemente con le caratteristiche operative e funzionali dei territori, nel rispetto delle dotazioni organiche previste dalla citata Tabella A, allegata al d.P.R. n. 335/82.

La lettera b), n. 5, abroga l'attuale comma 6, giacché alle questure di sedi di particolare rilevanza viene dedicato l'autonomo art. 3-bis.

La successiva lettera b), n. 6, reca modifiche di carattere meramente lessicale al testo del comma 7, necessarie in considerazione dell'introduzione del nuovo comma 5 e del successivo art. 3-bis.

La lettera c) introduce l'art. 3-bis, dedicato all'”Ordinamento delle questure di sedi di particolare rilevanza". In particolare, il comma 1 della nuova disposizione prevede che le questure delle quattordici città metropolitane di cui alla Tabella A allegata allo schema di decreto e le ulteriori otto questure dei capoluoghi di provincia o di regione di cui alla Tabella B, anch’essa allegata, individuate in considerazione delle specifiche criticità dei contesti, sono questure di sedi di particolare rilevanza. Per la Tabella A, si specifica che le città in essa indicate sono le dieci città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria) e Roma capitale, di cui all'articolo 1, comma 101, della medesima legge, nonché le ulteriori quattro città metropolitane, istituite ai sensi del secondo periodo del comma 5 del citato articolo 1, rispettivamente, dalla Regione Sardegna con legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Cagliari) e dalla Regione Sicilia con legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 (Palermo, Catania e Messina).

Ai sensi del comma 2, la sola Tabella B potrà essere modificata con decreto del Ministro dell'interno, a fronte di eventuali future evoluzioni del quadro esigenziale.

La formulazione proposta tiene, dunque, conto del nuovo impianto delineato - per effetto delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 95/2017 - dall'art. 2 del decreto legislativo n. 334/2000, con particolare riferimento alle previsioni di cui al comma 3, lett. a), e della necessità di garantire margini di flessibilità nell'eventuale futura rivisitazione del novero delle questure di particolare rilevanza, in chiave evolutiva, sulla base di possibili variazioni delle esigenze operative e funzionali.

Il comma 3 stabilisce che a tali questure sono preposti dirigenti generali di pubblica sicurezza con funzioni di questore, nell'ambito della relativa dotazione organica di 32 unità, individuata dalla Tabella A, allegata al d.P.R. n. 335/1982. La consistenza numerica della qualifica di dirigente generale è stata di recente incrementata di cinque unità (passando dalle precedenti 27 alle attuali 32) per effetto delle previsioni del decreto legislativo n. 126/2018, che - come indicato nella “Relazione illustrativa” di accompagnamento allo stesso - nel richiamare il recupero del contingente di cinque posizioni da dirigente generale di pubblica sicurezza in posizione di "fuori ruolo" (di cui all'art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410), fa espresso riferimento all'opportunità di disporre di ulteriori figure apicali da preporre alle questure di sedi di particolare rilevanza. Il numero delle questure in questione viene, quindi, innalzato dalle attuali venti a ventidue.

Il comma 4, infine, stabilisce le modalità per la determinazione dell'ordinamento differenziato che si applica alle questure delle sedi di particolare rilevanza, rinviando ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale, nell'ambito della dotazione organica di ciascuna qualifica, fermo restando in ogni caso il livello di preposizione dirigenziale ai tre uffici di cui all'art. 3, comma 3, lettera b).

La lettera d) sostituisce l'art. 6, in considerazione della prevista riorganizzazione delle funzioni di supporto tecnico-logistico a livello territoriale. In particolare, è prevista la soppressione degli attuali Servizi Tecnico-Logistici e Patrimoniali, le cui residue competenze sono destinate ad essere attratte da parte dei nuovi Centri Infrastrutture.

Il nuovo assetto organizzativo, nel garantire simmetrica corrispondenza tra le articolazioni periferiche ed i Servizi istituiti nell'ambito della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale, appare destinato a produrre una serie di positive ricadute sul sistema nel suo complesso.

Nella relazione illustrativa viene chiarito che all'attuazione del progetto di riorganizzazione di questo settore, che riveste importanza strategica per il buon funzionamento degli uffici a livello territoriale, farà da corollario la rivisitazione dei posti di funzione dirigenziali, nel rispetto delle dotazioni organiche previste, anche in considerazione delle citate nuove qualifiche individuate dal cd. riordino delle carriere.

La lettera e) sostituisce l'art. 7 con l'obiettivo di definire correttamente le funzioni di coordinamento sanitario e la titolarità delle medesime. Tali funzioni, infatti, benché ricondotte dall'articolo in esame ai Centri Sanitari Polifunzionali, sono invece assicurate sul territorio da dirigenti superiori medici alle dirette dipendenze della Direzione Centrale di Sanità. Le competenze attribuite ai predetti Centri Sanitari Polifunzionali - tra cui non figura il coordinamento sanitario - sono, invece, attualmente disciplinate da fonte diversa e, in particolare, dall'art. 2, commi 8 e 9, del d.m. 9 dicembre 1994. Il progetto mira, inoltre, a realizzare una più articolata struttura organizzativa con competenza interregionale per il soddisfacimento delle funzioni di coordinamento sanitario, oggi svolte a livello territoriale da un solo dirigente superiore medico (cui nelle sedi di Torino, Catania e Napoli si aggiunge anche un primo dirigente medico), attraverso la creazione di uffici di coordinamento sanitario - nelle sedi e con la competenza territoriale precisate dalla allegata Tabella C - la cui sistemazione logistica sarà assicurata dagli uffici sanitari provinciali, in luogo dei Servizi Tecnico Logistici e Patrimoniali, avviati alla soppressione. Tale opzione organizzativa, peraltro, consentirà di recuperare i primi dirigenti medici che affiancano i coordinatori sanitari nelle tre sedi da ultimo indicate e permetterà, altresì, di disporre che la sostituzione dei coordinatori medesimi, in caso di assenza, sia effettuata dai primi dirigenti medici preposti agli uffici sanitari provinciali nei sette capoluoghi in cui hanno sede gli uffici di coordinamento sanitario.

La lettera f) introduce l'art. 7-bis, dedicato ai Centri Sanitari Polifunzionali, che svolgono, in sintesi, funzioni di accertamento clinico-strumentale e specialistico, volte all'accertamento dell'idoneità al servizio, oltre che di analisi strumentale per la valutazione della salubrità dei luoghi di lavoro ed attività diagnostica specialistica finalizzata alla promozione della salute del personale e di utenti esterni in convenzione. Tali articolazioni, oggi esistenti nelle tre sedi di Milano, Napoli e Palermo, sono dirette da primi dirigenti medici e dipendono dal Servizio Centrale Operativo di Sanità, incardinato all'interno della Direzione Centrale di Sanità. La riorganizzazione ne prevede, invece, la dipendenza dagli uffici di coordinamento sanitario competenti per territorio, giacché rientranti nelle competenze di gestione e pianificazione delle risorse umane e strumentali di questi ultimi.

La lettera g) inserisce l'art. 7-ter, attraverso il quale, con specifico riferimento agli uffici destinati a svolgere funzioni di supporto tecnico-logistico sul territorio, agli uffici di coordinamento sanitario ed ai Centri Sanitari Polifunzionali, si rinvia alle previsioni di cui agli artt. 8 e 9 del d.P.R., che dispongono l'adozione, rispettivamente, di un decreto del Ministro dell'interno per l'individuazione dei posti di funzione dirigenziali e di un decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza per quanto, invece, attiene alla costituzione, all'ordinamento ed alla complessiva organizzazione delle strutture.

La lettera h), infine, interviene sull'art. 10, comma 5, per assicurare il coordinamento di tale disposizione con il nuovo art. 3-bis (nel quale è confluita la disciplina sino ad oggi recata dall'art. 3, comma 5) e con le nuove dotazioni organiche della qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, di cui alla Tabella A, allegata al d.P.R. n. 335/82, come modificata dai d.lgs. n. 95/2017 e n. 126/2018.

L'art. 2 reca la clausola di neutralità finanziaria.

L'art. 3 contiene le disposizioni transitorie e finali. In particolare, al fine di garantire continuità nella copertura normativa, si prevede che la struttura organizzativa delle articolazioni periferiche resti disciplinata dalle disposizioni del d.P.R. n. 208/2001 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle more dell'adozione dei decreti attuativi a firma del Ministro dell'interno e del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza (ciascuno nell'ambito di rispettiva competenza) di cui all'art. 3, comma 5 e comma 7, all'art. 3-bis, comma 4, ed all'art. 7-ter . Inoltre, si stabilisce la sostituzione della Tabella A, menzionata dall'abrogato art. 2, comma 2-bis, con le nuove Tabelle A, B e C.

Considerazioni sui singoli articoli.

Con riferimento ai singoli articoli, si formulano nei successivi punti le seguenti considerazioni.

1. All’articolo 1, comma 1, lett. b), n. 1), che sostituisce il comma 2 dell’art. 3 del d.P.R. n. 208 del 2001, si sottolinea l’opportunità di inserire in relazione agli uffici in cui sono ordinate le questure, una indicazione, ancorché in forma sintetica, delle funzioni svolte da tali uffici. Ciò ai fini di una migliore comprensione del testo ed in analogia con quanto attualmente previsto.

2. All’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2), che sostituisce il comma 3 dell’art. 3 del d.P.R. n. 208 del 2001, alla lettera b) del nuovo comma 3, alla luce della necessità di coordinare questa disposizione con quella recata dal successivo numero 4, che sostituisce il comma 5, le parole “funzionari con qualifica da vice questore aggiunto a primo dirigente della Polizia di Stato per la preposizione” sono sostituite dalle seguenti “preferibilmente primi dirigenti della Polizia di Stato ovvero funzionari con la qualifica di vice questore o vice questore aggiunto della Polizia di Stato per la preposizione”.

3. All’articolo 1, comma 1, lettera c), che inserisce dopo l’articolo 3 del d.P.R. n. 208 del 2001, l’articolo 3-bis (Ordinamento delle questure di sedi di particolare rilevanza) aggiungere, al comma 2 di detto articolo 3-bis, al fine di conferire rilievo agli indicatori idonei a consentire la rilevazione di elementi relativi sia al contesto che a variabili specifiche delle attività di Polizia, dopo le parole “non può in ogni caso essere superiore ad otto” le seguenti “previo rilevamento dei dati ed avvalendosi, ove ritenuto opportuno, dell’ISTAT”.

4. All’articolo 1, comma 1, lettera d), che sostituisce l’articolo 6 (Uffici per il supporto tecnico-logistico sul territorio) del d.P.R. n. 208 del 2001, al comma 2 del nuovo articolo 6, al fine di definire con inequivoca precisione le funzioni svolte dagli uffici indicati al comma 1 del medesimo articolo 6, sostituire le parole “concorrono al monitoraggio e all’individuazione del fabbisogno” con le seguenti “forniscono alla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza i dati per il monitoraggio e l’individuazione del fabbisogno” modificando, conseguentemente, la restante parte della disposizione.

5. All’articolo 1, comma 1, lettera e), che sostituisce l’articolo 7 (Uffici di coordinamento sanitario) del d.P.R. n. 208 del 2001, in conformità a quanto previsto nelle altre disposizioni dello schema di regolamento, aggiungere, al comma 2 del nuovo articolo 7, dopo le parole “Polizia di Stato” le seguenti “, nell’ambito della relativa dotazione organica”.

6. All’articolo 1, comma 1, lettera f), che inserisce l’articolo 7-bis (Centri Sanitari Polifunzionali) nel d.P.R. n. 208 del 2001, al fine di meglio chiarire che lo schema di decreto non determina un incremento del numero di tali Centri, aggiungere al comma 1 di detto articolo 7-bis dopo le parole “competenti per territorio” le seguenti “ove essi hanno sede”.

7. All’articolo 1, comma 1, lettera g), che inserisce nel d.P.R. n. 208 del 2001, dopo l’articolo 7-bis, l’articolo 7-ter (Costituzione ed ordinamento degli Uffici per il supporto tecnico-logistico sul territorio, degli Uffici di coordinamento sanitario e dei Centri Sanitari Polifunzionali), attesa la necessità di precisare il contenuto di tale disposizione in relazione ai vigenti articoli 8 e 9 del medesimo d.P.R., sostituire al comma 1 di detto articolo 7-ter le parole “con le modalità di cui agli articoli 8 e 9” con le seguenti “con i decreti di cui agli articoli 8 e 9 adottati secondo le rispettive competenze”.

8. All’articolo 1, comma 1, lett. h), posto che la disposizione che si intende modificare ha già dispiegato i suoi effetti, sostituire tale lettera con la seguente: “h) l’articolo 10 è soppresso”.

Si suggerisce, in conclusione, all’Amministrazione, sotto il profilo della tecnica redazionale dell’intero schema, di operare una complessiva verifica del testo secondo le indicazioni della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92 (“Guida alla redazione dei testi normativi”) (ad esempio: le sigle, come DIGOS, devono essere esplicitate) anche al fine dell’eliminazione dei refusi (ad esempio: nel preambolo, con riferimento al decimo visto, sostituire le parole ”legge n. 1988, n. 400,” con le seguenti “legge 23 agosto 1988, n. 400,”; all’articolo 1, comma 1, lett. a), n. 4, dopo le parole “centri infrastrutture”, sostituire il “.” con la “,”).

P.Q.M.

esprime parere favorevole con:

a) la seguente osservazione: valuti l’Amministrazione l’opportunità di apportare allo schema di decreto le modifiche di cui al punto 1 indicato in motivazione;

b) le seguenti condizioni: allo schema di decreto siano apportate le modifiche e le integrazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 indicati in motivazione.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Aurelio Speziale Claudio Zucchelli




IL SEGRETARIO
Cinzia Giglio
Rispondi