Diserzione aggravata

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Diserzione aggravata

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Ricorso Straordinario perso

1) - perdita del grado e cessazione dal sevizio permanente

2) - formava tre certificati medici recanti timbro e firma apparenti del Dr. OMISSIS attestanti patologie che impedivano il rientro in servizio dell’istante

3) - falsità materiale commesso da privato in certificato amministrativo ex art. 482 c.p.

4) - è stato assistito, in qualità di difensore, da un ufficiale superiore d’ufficio (non avendo neanche provveduto a nominarne uno di fiducia)

Leggete il tutto qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201900427 - Public 2019-02-14 -

Numero 00427/2019 e data 12/02/2019 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 6 febbraio 2019


NUMERO AFFARE 01602/2017

OGGETTO:
Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal Caporale Maggiore C.. C.., nato il OMISSIS a OMISSIS, residente a OMISSIS, contro il Ministero della Difesa per l'annullamento del decreto prot. 0002860 MDGMIL prot. n. 00621185 del 24 ottobre 2016, notificatogli il 7 novembre 2016, di perdita del grado e cessazione dal sevizio permanente.

LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n.. 0429371 del 20 luglio 2017 la quale il Ministero della difesa - – Direzione generale del personale militare - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;
visto il ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 7 marzo 2017 (data di spedizione);
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Saverio Capolupo.


Premesso:

Il Caporale maggiore C.. in data 17 maggio 2011 e 23 maggio 2011 formava tre certificati medici recanti timbro e firma apparenti del Dr. OMISSIS attestanti patologie che impedivano il rientro in servizio dell’istante.

Rinviato a giudizio, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. …./15 del 20 aprile 2015, condannava l’imputato alla pena di mesi 9 di reclusione, oltre al pagamento elle spese processuali, per il reato di falsità materiale commesso da privato in certificato amministrativo ex art. 482 c.p. con esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena “avendo l’imputato già usufruito in relazione al precedente penale da cui risulta gravato”.

Il Comandante logistico dell’Esercito, in data 17 marzo 2016, disponeva un’inchiesta formale al termine della quale il graduato C.. veniva deferito, in data 28 giugno 2016, innanzi alla commissione di disciplina.

A conclusione del procedimento, la citata commissione giudicava l’incolpato “non meritevole di conservare il grado”.

Seguiva l’emanazione del provvedimento impugnato con il quale è stata decretata la perdita del grado per rimozione e conseguente cessazione dal servizio permanente.

Il ricorrente con l’odierno gravame impugna il provvedimenti, deducendone la illegittimità, per:
- erronea ed incompleta valutazione dei fatti oggetto dell’incolpazione;
- omessa e carente motivazione;
- violazione del diritto di difesa.

Il Ministero riferente ritiene il ricorso infondato.

Considerato:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancata valutazione della favorevole decisione del Tribunale militare di Roma che, avendo esaminato “gli stessi fatti portati all’attenzione del Giudice penale”, non ha ritenuto sussistenti gli estremi per giungere a condannare il signor C...

Con la sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il ricorrente è stato condannato per il reato di falsità materiale commesso da privato in certificato amministrativo di cui all’art. 482 c.p.

Tali fatti, come emerge chiaramente dall’oggetto della contestazione, hanno originato l’avvio dell’inchiesta formale.

Di contro, dal contenuto della sentenza n. 4 dell’8 febbraio 2017 del Tribunale militare l’imputazione ascritta al ricorrente riguardava “la diserzione aggravata di cui gli artt. 47, n. 2 e 2148 c.p.m.p.” per non esservi presentato in servizio in differenti periodi senza giustificato motivo e senza aver mai ricevuto l’autorizzazione.

La Sezione evidenzia che le condotte oggetto di giudizio dei due Tribunali (ordinario e militare) attengono a comportamenti del tutto differenti, completamente autonomi, posti in essere in tempi diversi e senza alcun collegamento, diretto o indiretto.

La censura, pertanto, è priva di pregio.

2. Con il secondo motivo l’istante evidenzia “una carenza nel corredo motivazionale degli atti censurati. Difatti la mancata considerazione di una circostanza rilevante ai fini della corretta ricostruzione della vicenda esaminata in sede disciplinare…costituisce un aspetto in grado di minare alla base la motivazione…”.

La doglianza è infondata.

Nel ribadire la mancanza di qualsiasi collegamento tra i due procedimenti e che la sentenza del Tribunale Militare dell’8 febbraio 2017 è successiva all’adozione del provvedimento impugnato (datato 24 ottobre 2016), la Sezione evidenzia che il decreto oggetto dell’odierna censura indica compiutamente le motivazioni che hanno portato alla rimozione.

Invero, richiama:
- la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- gli atti dell’inchiesta formale disposta il 17 marzo 2016;
- la relazione finale dell’ufficiale inquirente;
- il giudizio espresso dalla commissione di disciplina con verbale 4 agosto 2016;
- le giustificazioni addotte per iscritto dal graduato e dal difensore;
- il rendimento in servizio ed il quadro disciplinare del graduato, con particolare riferimento alla pregressa sospensione disciplinare dal servizio per mesi due;
- la condotta del graduato ritenuta incompatibile con il grado rivestito.

E’ di tutta evidenza che il ricorrente ha potuto acquisire tutti gli elementi necessari per esercitare compiutamente i diritti difensivi come dimostra anche il contenuto del ricorso.

Appare, pertanto, del tutto pretestuosa l’asserita mancata considerazione della motivazione di assoluzione desumibile dalla sentenza del tribunale Militare di Roma.

3. Con il terzo motivo il caporal Maggiore C.. ritiene che, a causa del suo stato di salute, non ha potuto esercitare “in maniera corretta il suo diritto di difesa, producendo una serie di prove e deduzioni in grado di modificare il giudizio espresso dalla Commissione di disciplina poi recepito dal decreto oggetto di impugnazione in via principale”.

Dagli atti risulta che il ricorrente nel corso del procedimento disciplinare si è presentato all’ufficiale inquirente, ha partecipato alla seduta della commissione di disciplina, ha visionato tutta la documentazione acquisita agli atti del procedimento disciplinare, ha esercito compiutamente il contraddittorio ed è stato assistito, in qualità di difensore, da un ufficiale superiore d’ufficio (non avendo neanche provveduto a nominarne uno di fiducia), ha presentato memorie difensive durante l’inchiesta formale, ha rinunciato espressamente a presentare altre memorie “davanti al Giurì disciplinare”.

Per le motivazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

L’esame della richiesta di sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto impugnato resta assorbito.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Saverio Capolupo Mario Luigi Torsello




IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa


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