Buongiorno Avvocato. Cortesemente volevo chiederle come tutelarsi in merito ad un disconoscimento di un sinistro stradale. Una persona (con la testimonianza di due suoi familiari) ha denunciato alla propria assicurazione di aver subito un danno al suo veicolo da parte di un altro veicolo condotto da un mio parente. Il quale, era in compagnia di un suo familiare, ed entrambi i miei familiari negano che vi sia stato un contatto tra i due veicoli. I miei familiari hanno regolarmente informato l'assicurazione e dichiarato il disconoscimento del sinistro, restando in attesa della perizia da parte della compagnia assicurativa della controparte. Quindi le chiedo:
1.nel caso in cui il perito confermi che che non vi sia stato contattato tra i due veicoli, i miei familiari possono presentare una denuncia ai sensi dell' art. 642 c.p. o la possono presentare solo le compagnie assicurative?
2.per l'art. 642 vi sono dei termini per presentare la denuncia?
3.Nel caso in cui non venga effettuata la perizia e la controparte venga risarcita come possono tutelarsi i miei familiari?
Cordiali saluti
Disconoscimento sinistro stradale
Moderatore: Avv. Giovanni Carta
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Questo servizio è gratuito, quindi le domande che saranno rivolte all'Avv. Giovanni Carta verranno evase compatibilmente con i suoi impegni professionali. Nel caso desideri approfondire il rapporto professionale, potrai metterti in contatto con l'avvocato ai recapiti che leggerai in calce ad ogni sua risposta.
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- Avv. Giovanni Carta
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- Messaggi: 251
- Iscritto il: gio giu 22, 2017 12:54 pm
Re: Disconoscimento sinistro stradale
Messaggio da Avv. Giovanni Carta »
Buongiorno.
La querela, da sporgere entro 3 mesi dal fatto (o dalla scoperta del fatto), in relazione alla fattispecie di cui all'art. 642 c.p. compete solo alla compagnia assicuratrice.
Tutt'al più si potrebbe valutare se, nel caso concreto, ricorrano altre fattispecie penalmente rilevanti che i suoi parenti possano invocare.
In ogni caso i suoi parenti dovrebbero diffidare la propria compagni dal provvedere al risarcimento di qualsivoglia danno e dovrebbero fornire alla stessa le testimonianze per escludere che vi sia stato alcun contatto.
Cordiali saluti
La querela, da sporgere entro 3 mesi dal fatto (o dalla scoperta del fatto), in relazione alla fattispecie di cui all'art. 642 c.p. compete solo alla compagnia assicuratrice.
Tutt'al più si potrebbe valutare se, nel caso concreto, ricorrano altre fattispecie penalmente rilevanti che i suoi parenti possano invocare.
In ogni caso i suoi parenti dovrebbero diffidare la propria compagni dal provvedere al risarcimento di qualsivoglia danno e dovrebbero fornire alla stessa le testimonianze per escludere che vi sia stato alcun contatto.
Cordiali saluti
Re: Disconoscimento sinistro stradale
Mi scusi Avvocato se torno sull'argomento: avendo fatto una richiesta di accesso atti alla compagnia assicurativa della controparte, mi è stata fornita risposta con alcuni documenti ( foto e perizia) ma non mi è stata trasmessa la dichiarazione e/o la ricostruzione della presunta dinamica del sinistro stradale. Infatti risulta che agli atti della compagnia assicurativa vi è il modello di constatazione amichevole a firma singola compilato dal proprietario dell'altro veicolo. Siccome ho fatto una nuova richiesta di tale documentazione, cortesemente volevo sapere se la Compagnia assicurativa é obbligata ad inviarmi quanto sopra indicato? Cosa posso fare se la Compagnia assicurativa della controparte non provvede ad inviarmi quanto richiesto?
Cordiali saluti.
Cordiali saluti.
- Avv. Giovanni Carta
- Professionista
- Messaggi: 251
- Iscritto il: gio giu 22, 2017 12:54 pm
Re: Disconoscimento sinistro stradale
Messaggio da Avv. Giovanni Carta »
Buongiorno.
Le Compagnie assicurative sono tenute, ai sensi dell'art. 146 del Codice delle assicurazioni private, a fornire a tutti i soggetti coinvolti in un sinistro stradale i documenti ad esso attinenti.
Il diritto di accesso, tuttavia, può essere limitato qualora il sinistro presenti delle anomalie (ipotesi di truffa, ecc.), ed è soggetto a vincoli e limitazioni temporali che, nel caso che mi sottopone, meriterebbero maggiore approfondimento.
In caso di diniego non motivato da parte della Compagnia nei cui confronti è stata rivolta l'istanza di accesso agli atti può essere presentato un reclamo all'IVASS per l'adozione di tutti i provvedimenti del caso.
Cordiali saluti.
GC
Le Compagnie assicurative sono tenute, ai sensi dell'art. 146 del Codice delle assicurazioni private, a fornire a tutti i soggetti coinvolti in un sinistro stradale i documenti ad esso attinenti.
Il diritto di accesso, tuttavia, può essere limitato qualora il sinistro presenti delle anomalie (ipotesi di truffa, ecc.), ed è soggetto a vincoli e limitazioni temporali che, nel caso che mi sottopone, meriterebbero maggiore approfondimento.
In caso di diniego non motivato da parte della Compagnia nei cui confronti è stata rivolta l'istanza di accesso agli atti può essere presentato un reclamo all'IVASS per l'adozione di tutti i provvedimenti del caso.
Cordiali saluti.
GC
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