DISCIPLINA
DISCIPLINA
Volevo un parere circa una segnalazione pervenutami da un collega relativa ad un procedimento disciplinare instaurato nei sui confronti. Il collega mi riferisce di avere avuto una diatriba molto accesa con la propria consorte, di essere stato querelato da quest'ultima. A seguito della querela viene sentito a s.i.t un vicino di casa che nell'esposizione della deposizione cita comportamenti privati del militare che seppur non violano il codice penale ( lo ha stabilito il p.m.) sono a parere di qualcuno censurabili. L'organo che procede all'indagine segnala al comandante del militare il contenuto di queste s.i.t, e lo invita ad acquisirle per poi instaurare un procedimento disciplinare nei confronti di costui poichè si ritiene un comportamento non consono di un militare fuori dal servizio. Ora, se il p.m. asserisce che non vi siano elementi che possano costituire reato ( il GIP ovviamente dovrà confermare, e lo farà) possibile che un comando acquisisca i verbali di s.i.t e li utilizzi per contestazioni disciplinari? La cosa che mi ha meravigliato che costoro hanno acquisito tali atti con il nulla osta del p.m., che costui li abbia autorizzati. La storia non finisce qui, a seguito di richiesta di acquizione atti da parte del militare gli vengono dati anche i verbali di s.i.t del vicino senza che il vicino sia stato interpellato. Ma siamo ancora in democrazia?
- Diabolikus
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Re: DISCIPLINA
Messaggio da Diabolikus »
L'istruzione sugli atti del carteggio e la guida alle segnalazioni contemplano le segnalazioni di fatti e/o eventi in cui siano rimasti coinvolti i militari dell'Arma.
Il Reparto di appartenenza, ricevuta la segnalazione sui fatti (peraltro attinenti ad una denuncia-querela) deve avviare, per via gerarchica, il procedimento amministrativo volto ad esaminare la posione disciplinare del militare.
Nel caso in cui sia ancora in corso il procedimento penale ed a meno che non siano state rilevate, nei fatti verificatisi, delle "mancanze autonome", l'Amm.ne deve attendere l'esito di quest'ultimo (con avvenuta irrevocabilità).
Per "giurisprudenza consolidata", anche in caso di archiviazione/estinzione del reato e/o assoluzione, l'Amm.ne può esercitare comunque l'azione disciplinare, qualora il comportamento del militare, seppur non integrante fattispecie penale, sia comunque riconducibile a violazione di condotta (morale e socilae) afferente alla sfera privata, ai sensi del Codice dell'Ordinamento Militare e del relativo Testo Regolamentare (cfr. art.732 D.P.R. 90/2010 - TUROM).
Resta fermo il diritto del militare di porre in atto tutti i rimedi amministrativi ad eventuali sanzioni inflittegli (ricorso gerarchico - straordinario al Capo dello Stato - giurisdizionale al T.A.R.)
Ora analizziamo la questione relativa all'acquisizione degli atti di polizia giudiziaria ed al riguardo cito testualmente il contenuto dei seguenti articoli del c.p.p.:
Art. 329.
Obbligo del segreto.
1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
2. Quando e` necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero puo`, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.
3. Anche quando gli atti non sono piu` coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessita` per la prosecuzione delle indagini, puo` disporre con decreto motivato:
a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto puo` ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.
Art. 114.
Divieto di pubblicazione di atti e di immagini
1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.
2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero , se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E' sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni.
4. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.
5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.
6. E' vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione .
6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.
7. E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto
Dalla lettura del combinato disposto di cui sopra, si può evincere che qualora vi sia stato il nulla osta dell'A.G., sia l'Amm.ne e sia l'indagato possono avere accesso agli atti richiesti.
Ovviamente mio caro Cimapier, non è chiaro lo stato del procedimento penale nei confronti del collega e cioè non hai dato modo di conoscere se il P.M. ha effettuato richiesta di archiaviazione al G.I.P. e si siano quindi concluse le indagini preliminari ovvero se sia già iniziato il dibattimento o ancora se si sia proceduto a riti alternativi.
In relazione allo stato del procedimento, infatti, varia il divieto di pubblicazione e quindi anche di acquisizione.
Anche se non attinente al caso di specie, ci terei ad aggiungere che per quanto riguarda l'atto di denuncia-querela, esso, in quanto "notitia criminis", non costituisce atto di indagine bensì il presupposto di quest'ultima.
[cfr. Consiglio di Stato , sezione IV, sentenza 10.08.2011 n° 4769].
Sperando di essere stato utile.
Diabolikus.
P.S.: Non ho capito cosa intendi per "famiglia ricostruita".
Il Reparto di appartenenza, ricevuta la segnalazione sui fatti (peraltro attinenti ad una denuncia-querela) deve avviare, per via gerarchica, il procedimento amministrativo volto ad esaminare la posione disciplinare del militare.
Nel caso in cui sia ancora in corso il procedimento penale ed a meno che non siano state rilevate, nei fatti verificatisi, delle "mancanze autonome", l'Amm.ne deve attendere l'esito di quest'ultimo (con avvenuta irrevocabilità).
Per "giurisprudenza consolidata", anche in caso di archiviazione/estinzione del reato e/o assoluzione, l'Amm.ne può esercitare comunque l'azione disciplinare, qualora il comportamento del militare, seppur non integrante fattispecie penale, sia comunque riconducibile a violazione di condotta (morale e socilae) afferente alla sfera privata, ai sensi del Codice dell'Ordinamento Militare e del relativo Testo Regolamentare (cfr. art.732 D.P.R. 90/2010 - TUROM).
Resta fermo il diritto del militare di porre in atto tutti i rimedi amministrativi ad eventuali sanzioni inflittegli (ricorso gerarchico - straordinario al Capo dello Stato - giurisdizionale al T.A.R.)
Ora analizziamo la questione relativa all'acquisizione degli atti di polizia giudiziaria ed al riguardo cito testualmente il contenuto dei seguenti articoli del c.p.p.:
Art. 329.
Obbligo del segreto.
1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
2. Quando e` necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero puo`, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.
3. Anche quando gli atti non sono piu` coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessita` per la prosecuzione delle indagini, puo` disporre con decreto motivato:
a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto puo` ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.
Art. 114.
Divieto di pubblicazione di atti e di immagini
1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.
2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero , se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E' sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni.
4. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.
5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.
6. E' vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione .
6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.
7. E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto
Dalla lettura del combinato disposto di cui sopra, si può evincere che qualora vi sia stato il nulla osta dell'A.G., sia l'Amm.ne e sia l'indagato possono avere accesso agli atti richiesti.
Ovviamente mio caro Cimapier, non è chiaro lo stato del procedimento penale nei confronti del collega e cioè non hai dato modo di conoscere se il P.M. ha effettuato richiesta di archiaviazione al G.I.P. e si siano quindi concluse le indagini preliminari ovvero se sia già iniziato il dibattimento o ancora se si sia proceduto a riti alternativi.
In relazione allo stato del procedimento, infatti, varia il divieto di pubblicazione e quindi anche di acquisizione.
Anche se non attinente al caso di specie, ci terei ad aggiungere che per quanto riguarda l'atto di denuncia-querela, esso, in quanto "notitia criminis", non costituisce atto di indagine bensì il presupposto di quest'ultima.
[cfr. Consiglio di Stato , sezione IV, sentenza 10.08.2011 n° 4769].
Sperando di essere stato utile.
Diabolikus.
P.S.: Non ho capito cosa intendi per "famiglia ricostruita".
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Re: DISCIPLINA
Caro e preparato collega Diabolikus, la cosa che mi è subito apparsa strana è stato il fatto che costui (comandante di compagnia), abbia acquisito atti di un procedimento penale in questo caso le s.i.t e lo abbia fatto in modo mirato. L'arcano è saltato fuori: il c.d civile è stato sentito a s.i.t. da un reparto superiore a quello dellla compagnia che si di dovrebbe occupare di investigazioni. Il capo di questo reparto ha rivelato il contenuto delle dichiarazioni invitando sempre il costui ad acquisirle. ( verrà denunciato per violazione del segreto etc. etc). Non so se concordi, ma pi pare di capire che legendo il nuovo ordinamento militare si dice: le sanzioni disciplinari di corpo devono essere irrogate esclusivamente per fatti la cui rilevanza disciplinare rimanga interna all'istituzione militare( e questo non mi pare sia il caso). Potremmo anche disquisire sulle condizioni procedibilità e l'applicazione della disciplina in ambito privato ma sappiamo che costoro fanno il brutto e cattivo tempo come e quando vogliono. Sempre nel citato ordinamento militare si dice:La funzione del comandante di corpo assume nell’ordinamento disciplinare vigente una importanza preminente, essendo tale organo il nodo attraverso il quale vengono a intersecarsi la disciplina di corpo e quella di stato.Da tale rilevante ruolo, consegue una serie di importanti compiti e attività.
1)Monitoraggio dei procedimenti penali e acquisizione di documentazione penale.
L’attività di monitoraggio dei procedimenti penali a carico dei propri dipendenti costituisce diretta incombenza dei comandanti di corpo (fatte salve le specifiche disposizioni interne di ciascuna forza armata, che, in ragione della peculiarità dell’istituzione, possono attribuire tale incombenza a una superiore autorità militare appartenente alla medesima linea gerarchica).
Tale compito risponde a diverse esigenze prioritarie dell’amministrazione, in ambito cautelare, di avanzamento e disciplinare. Ne consegue che ogniqualvolta il comandante di corpo abbia contezza del fatto che un proprio dipendente sia sottoposto a indagini penali - per aver lui stesso segnalato l’ipotesi di reato all’autorità giudiziaria ovvero perché ne sia stato informato dalle autorità procedenti o dallo stesso interessato - dovrà apprestare mezzi idonei a seguire gli sviluppi del procedimento. Inoltre il regolamento dice anche quali sono le tipologie di documenti da acquisire:
provvedimenti restrittivi della libertà personale e degli eventuali successivi atti di revoca o annullamento;–
richiesta di rinvio a giudizio ovvero di tutte le forme di esercizio dell’azione penale (decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal pubblico ministero nel rito monocratico, richiesta di giudizio immediato, richiesta di decreto penale di condanna, richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 447, primo comma del codice di procedura penale, citazione a giudizio della polizia giudiziaria nel rito davanti al giudice di pace o decreto di convocazione delle parti nel medesimo rito), emessa dal pubblico ministero e dell’informativa che lo stesso pubblico ministero invia all’amministrazione, ai sensi dell’articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale;
decreto che dispone il giudizio o della sentenza di non luogo a procedere;
sentenze penali emesse nei vari gradi
Per cui dobbiamo dedurre, che il costui non aveva titolo ad acquisire documentazione che riguardava il procedimento penale ma era incombenza demandanta al comandante di corpo.
Sto aiutando questo collega ad affrontare la battaglia e spero gli dia una lezione a questi burocrati ignoranti.
Un caro abbraccio
1)Monitoraggio dei procedimenti penali e acquisizione di documentazione penale.
L’attività di monitoraggio dei procedimenti penali a carico dei propri dipendenti costituisce diretta incombenza dei comandanti di corpo (fatte salve le specifiche disposizioni interne di ciascuna forza armata, che, in ragione della peculiarità dell’istituzione, possono attribuire tale incombenza a una superiore autorità militare appartenente alla medesima linea gerarchica).
Tale compito risponde a diverse esigenze prioritarie dell’amministrazione, in ambito cautelare, di avanzamento e disciplinare. Ne consegue che ogniqualvolta il comandante di corpo abbia contezza del fatto che un proprio dipendente sia sottoposto a indagini penali - per aver lui stesso segnalato l’ipotesi di reato all’autorità giudiziaria ovvero perché ne sia stato informato dalle autorità procedenti o dallo stesso interessato - dovrà apprestare mezzi idonei a seguire gli sviluppi del procedimento. Inoltre il regolamento dice anche quali sono le tipologie di documenti da acquisire:
provvedimenti restrittivi della libertà personale e degli eventuali successivi atti di revoca o annullamento;–
richiesta di rinvio a giudizio ovvero di tutte le forme di esercizio dell’azione penale (decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal pubblico ministero nel rito monocratico, richiesta di giudizio immediato, richiesta di decreto penale di condanna, richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 447, primo comma del codice di procedura penale, citazione a giudizio della polizia giudiziaria nel rito davanti al giudice di pace o decreto di convocazione delle parti nel medesimo rito), emessa dal pubblico ministero e dell’informativa che lo stesso pubblico ministero invia all’amministrazione, ai sensi dell’articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale;
decreto che dispone il giudizio o della sentenza di non luogo a procedere;
sentenze penali emesse nei vari gradi
Per cui dobbiamo dedurre, che il costui non aveva titolo ad acquisire documentazione che riguardava il procedimento penale ma era incombenza demandanta al comandante di corpo.
Sto aiutando questo collega ad affrontare la battaglia e spero gli dia una lezione a questi burocrati ignoranti.
Un caro abbraccio
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