Dirigente militare in servizio negli uffici di diretta collaborazione del Ministro

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Dirigente militare in servizio negli uffici di diretta collaborazione del Ministro

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Parere non definitivo del CdS

Retribuzione accessoria applicabile al personale militare (dirigente) delle FF.AA./Arma dei Carabinieri prestante servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
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PARERE INTERLOCUTORIO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202201462

Numero 01462/2022 e data 13/09/2022 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 7 settembre 2022


NUMERO AFFARE 00967/2022

OGGETTO:
Ministero della difesa - Gabinetto del Ministro.


Richiesta di parere in tema di retribuzione accessoria applicabile al personale militare (dirigente) delle FF.AA./Arma dei Carabinieri prestante servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro;

LA SEZIONE
Vista la relazione, trasmessa con nota prot. n. M_D A3DFB29 REG 2022 0033306 del 23-6-2022, con la quale il Ministero della difesa- Gabinetto del Ministro ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Mele;


Premesso:

Con nota prot. n. M_D A3DFB29 REG 2022 0033306 del 23-6-2022 il Ministero della Difesa ha trasmesso a questo Consiglio di Stato relazione, controfirmata dal Ministro, contenente richiesta di parere in tema di retribuzione accessoria applicabile al personale militare (dirigente) delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri che presta servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, al fine di superare divergenze interpretative con il Ministero dell’economia e delle finanze, concernenti sia l’individuazione della norma applicabile per la determinazione di tale trattamento economico sia la relativa modalità di calcolo.

Premesso che fino al 2011 il suddetto trattamento era disciplinato esclusivamente dall’articolo 19 del DPR n. 90 del 2010 (TUOM), il quale, nel fissarlo in un importo non superiore alla misura massima del trattamento economico spettante per i predetti incarichi svolti dai dirigenti civili in servizio presso il Ministero, determinava un sostanziale allineamento tra i dirigenti militari e quelli civili della Difesa, evidenzia che la normativa era stata successivamente modificata con l’introduzione dell’articolo 23 ter del DL n. 201/2011, dell’articolo 4 del DPCM 23-3-2012 e con la circolare della Funzione Pubblica n. 8 del 3-8-2012.

A seguito di tali innovazioni normative –prosegue la relazione- erano state prospettate dal MEF, nel corso degli anni, diverse interpretazioni che avevano condizionato la predisposizione dei decreti interministeriali attributivi del trattamento economico in questione, determinando forti sperequazioni nella modalità di calcolo tra dirigenti militari e civili nonché tra gli stessi dirigenti militari, con effetti diversi in relazione ai vari periodi di riferimento.

In particolare:

- nell’anno 2012 (nota MEF del 7 maggio) era stata prevista l’attribuzione di un trattamento economico accessorio, calcolato ai sensi dell’articolo 23 ter del DL 201/2011, non superiore al 25% di quello attribuito dall’amministrazione di appartenenza per il 2011, ivi compreso il trattamento accessorio ed eventuali altri elementi accessori non goduti in relazione all’assunzione dell’incarico (per il personale militare, lo straordinario);

- nel 2017 (nota del 26 luglio) il MEF, discostandosi dalle predette modalità di calcolo, richiedeva il raffronto tra l’importo derivante dall’articolo 19, commi 4 e 6 del DPR n. 90/2010, quale norma di riferimento per la determinazione dei trattamenti economici del personale in argomento, ed il limite massimo derivante dall’applicazione dell’articolo 23 ter, comma 2, del DL 201/2011, da determinarsi in conformità a quanto disposto dall’articolo 4 del DPCM 23-3-2012 e dalla Circolare n. 8 del 3-8-2012; evidenziando che, a seguito dei rilievi in proposito formulati dal Ministero della Difesa, rappresentativi delle disparità di trattamento con i dirigenti civili e delle penalizzazioni che ne sarebbero derivate al personale militare, il MEF bollinava comunque il decreto interministeriale allora predisposto nella versione proposta dal Ministero della difesa;

- nel 2018, il MEF (nota del 23 maggio) indicava due distinte modalità di calcolo dell’emolumento in parola (a. il mantenimento del trattamento economico riconosciuto dall’amministrazione di appartenenza, oltre al riconoscimento, per l’incarico ricoperto, a titolo di retribuzione o di indennità, di un emolumento da corrispondere fino ad un massimo del 25% dell’ammontare complessivo del trattamento economico percepito; b. rinuncia al proprio trattamento economico, optando per quello previsto per la funzione di responsabile ricoperto, configurando il Responsabile come estraneo alla pubblica amministrazione ai fini della definizione del trattamento economico); a fronte di tali indicazioni, l’Ufficio legislativo del Ministero della Difesa, al fine di evitare il perdurarsi di sperequazioni, formulava richiesta di parere al Dipartimento della Funzione Pubblica, chiedendo di esprimersi sull’ambito di applicazione del citato articolo 23 ter , comma 2, del DL n. 201/2011 e, in particolare, sulla possibilità di esclusione, a legislazione vigente, dell’applicabilità di detta disciplina ai dirigenti militari, i quali ricoprono posti in organico loro espressamente riservati nell’ambito degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, rilevando, peraltro, che, pur con una informale adesione alla prospettazione ministeriale, il suddetto Dipartimento rimaneva silente (al riguardo, il richiedente Ministero assume essersi formato il silenzio-assenso ai sensi dell’articolo 17 bis della legge n. 241 del 1990);

- nel corso del 2021, a seguito di interlocuzioni con il MEF, era stata condivisa la necessità di provvedere alla rideterminazione degli emolumenti accessori al personale militare in questione secondo la modalità di computo della componente accessoria propria del servizio (straordinario); era stato, quindi, redatto, quale “atto pilota”, un decreto interministeriale che teneva conto dello “storico delle prestazioni lavorative rese in eccedenza al normale orario di servizio”, regolarmente bollinato dal MEF;

- nel 2022, peraltro, a seguito della predisposizione di ulteriori decreti interministeriali elaborati in conformità al predetto “atto pilota”, il MEF (in particolare, la RGS con note del 26 e 27 aprile), li restituiva al Ministero della difesa, evidenziando come, nella determinazione dei trattamenti economici in argomento, fossero state considerate competenze accessorie (straordinario) non computabili alla luce della normativa di riferimento e, in particolare, della Circolare n. 8; in tal modo, si mettevano nuovamente in dubbio le modalità di calcolo fino a quel momento concordate e seguite.

Sulla base della suddetta rappresentazione in fatto, il Ministero della difesa rimarca che il MEF/RGS, a partire dal 2012, ha indicato le modalità di determinazione del trattamento economico da corrispondere al personale militare dirigente assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro modificando spesso il proprio orientamento, “incidendo costantemente e negativamente, senza alcuna motivazione di natura logico-sistematica, con effetti sperequativi sulle retribuzioni dei militari, i quali attualmente percepiscono corrispettivi inferiori/differenti rispetto alle corrispondenti figure civili e/o tra loro, a parità di grado, anzianità e funzioni, nonché inferiori rispetto a quanto percepito presso la precedente e/o altre unità organizzative della Difesa”; tanto, nonostante il personale militare “occupi a pieno titolo, e non in posizione di aspettativa o di comando o di fuori ruolo o similare, posizioni organiche ad esso ordinariamente riservate nell’ambito dell’istituzione cui appartiene, conservando appieno il peculiare status che lo caratterizza e le connesse responsabilità (a titolo di esempio…..quelle gerarchiche in materia di disciplina militare…)”.

Il Ministero richiedente evidenzia, dunque, nella propria relazione:

- che, per tale personale militare, l’articolo 19 del DPR n. 90 del 2010 prevede uno specifico “emolumento accessorio” (attualmente, per prassi amministrativa, sostitutivo di altri emolumenti spettanti, quali il compenso per lavoro straordinario) strutturalmente ed armonicamente correlato al trattamento economico connesso con il peculiare status/incarico, onde non sembra potersi ipotizzare il “cumulo di retribuzioni” o incarichi (essendo l’unico ricoperto) che la Circolare della funzione Pubblica n. 8 del 2012 indica quale presupposto di applicabilità dell’articolo 23 ter, comma 2, del DL n. 201/2011;

- che un cumulo di retribuzioni è chiaramente escluso dal citato articolo 19, il quale non prevede l’attribuzione di alcuna remunerazione aggiuntiva, ma semplicemente di un emolumento accessorio;

- che, nel corso degli anni, si sono susseguite due distinte modalità di computo del limite massimo entro la quale deve essere contenuta la “remunerazione aggiuntiva” in questione (25% del trattamento economico riconosciuto dall’amministrazione di appartenenza/origine): a) a partire dal 2012 e fino al 2021, si è posta, quale base di calcolo in ambito Difesa, il trattamento economico complessivo percepito dall’interessato nell’anno precedente a quello di assunzione dell’incarico (trattamento fisso, continuativo ed accessorio), con il crearsi di disallineamenti inaccettabili e sperequazioni tra i diversi soggetti interessati; b) proprio per ridurre tali effetti negativi, a decorrere dal 2021, nella predisposizione degli ultimi decreti interministeriali, è stato proposto, quale parametro di calcolo, il trattamento economico fisso e continuativo riconosciuto all’atto del trasferimento presso gli uffici di diretta collaborazione e, per la componente accessoria, il compenso per lavoro straordinario ora retribuibile, pari a 765 ore annue; tuttavia, tale ultima modalità, benchè partecipata agli organi del MEF, è stata da questi parzialmente respinta, in quanto “per la determinazione dei trattamenti economici in argomento sono state considerate competenze accessorie non computabili (straordinario) alla luce della disciplina di riferimento in materia e in particolare di quella recata dalla citata Circolare”;

- diversamente da quanto ritenuto dal MEF e, “tenuto conto della peculiarità del trattamento economico dovuto alla dirigenza militare e diversamente da quanto indicato nella suddetta Circolare della Funzione pubblica (ma non anche dall’articolo 23 ter, comma 2, del decreto legge n. 201 del 2011 e nemmeno dal discendente DPCM 23 marzo 2012), qualora si intenda proseguire nell’applicazione della disciplina in argomento, si rileva indispensabile includere nel calcolo il compenso per lavoro straordinario, elemento accessorio della retribuzione propria dei dirigenti militari”.

Il Ministero della Difesa, pertanto, chiede a questo Consiglio di Stato di “perimetrare…l’esatto ambito di applicazione dell’articolo 23 ter, comma 2, del DL 201 del 2011”; più nel dettaglio, di “voler accertare se, a legislazione invariata, la disposizione di cui al citato articolo 23 ter, comma 2, sia effettivamente applicabile ai dirigenti militari che prestano servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa (quale amministrazione cui appartengono e dai cui direttamente dipendono) e che ricoprono posti in organico ad essi espressamente riservati a mente dell’articolo 17, commi 2 e 3, del DPR 15 marzo 2010, n. 90”.

Chiede ancora, nel caso in cui il Consiglio di Stato, conformemente a quanto ritenuto da esso Ministero, ritenga non applicabile al personale in questione l’articolo 23 ter, comma 2, del richiamato DL per assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi, di conoscere se “l’emolumento accessorio per i dirigenti militari in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione della Difesa, come già avviene per quelli civili (per i quali nulla è cambiato con l’avvento dell’articolo 23 ter), tornerebbe a essere calcolato solo sulla base dell’articolo 19 del TUOM con le modalità seguite fino al 2011”.

Considerato:

L’affare non è maturo per l’espressione del parere, occorrendo all’uopo disporre incombenti istruttori.

Come chiaramente emerge dalla narrativa in fatto sopra riportata e dai contenuti della relazione qui trasmessa dal Ministero della difesa, la questione sollevata con la richiesta di parere in esame, attinente alla retribuzione accessoria applicabile al personale militare dirigente che presta servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e, in particolare, all’individuazione della norma applicabile ed alle modalità di calcolo della stessa, origina dalle diverse posizioni in proposito assunte (al fine della adozione dei relativi decreti interministeriali) dal Ministero della difesa e dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Quest’ultimo, infatti, non ha condiviso le soluzioni in proposito prospettate dal Dicastero della difesa.

Rileva, inoltre, il Collegio che la esposta divergenza interpretativa è ulteriormente acuita dalla condotta del Dipartimento della Funzione Pubblica, il quale, interessato dall’Ufficio legislativo del Ministero della difesa in ordine alla possibilità di esclusione, a legislazione vigente, dell’applicazione dell’articolo 23 ter, comma 2, del DL n. 201/2011 ai dirigenti militari che ricoprono posti in organico loro espressamente riservati nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, non ha mai fornito riscontro alla richiesta di parere all’uopo formulata.

Ritiene, dunque, la Sezione che, in tale contesto, sia necessario, ai fini della espressione del parere, acquisire il dettagliato e motivato avviso del Ministero dell’economia e delle finanze e del Dipartimento della Funzione Pubblica su tutte le questioni fattuali e giuridiche relative al quesito proposto, con particolare riferimento alla applicabilità, al personale militare dirigente del Ministero della difesa che sia assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, dell’articolo 23 ter, comma 2, del DL n. 201 del 2011 nonchè alle modalità di calcolo da utilizzare nella determinazione del trattamento economico da corrispondere allo stesso, tenendo conto delle specifiche componenti del trattamento economico del suddetto personale e della relativa natura.

Il Ministero dell’economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione Pubblica provvederanno, pertanto, con ogni consentita urgenza, a predisporre apposita relazione, la quale, in uno ad ogni documentazione ritenuta utile a suffragare le conclusioni raggiunte, verrà trasmessa alla Sezione, ai fini dell’espressione del parere definitivo sul quesito proposto.

Nelle more dell’espletamento degli adempimenti istruttori di cui innanzi, è sospesa l’espressione del parere.

P.Q.M.

La Sezione sospende l’espressione del parere e dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Francesco Mele Vincenzo Neri




IL SEGRETARIO
Maria Grazia Salamone


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