Diniego istanza di cessazione dal servizio per procedimento penale

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Diniego istanza di cessazione dal servizio per procedimento penale

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Ricorso accolto nei sensi e nei limiti di cui alle motivazioni indicati in sentenza e, per l’effetto, è stato annullato il provvedimento impugnato.

1) - avendo maturato i requisiti per ottenere il trattamento pensionistico, in data 29 maggio 2017, ha presentato domanda di cessazione dal servizio.

2) - Il Ministero della Difesa, con provvedimento in data 26 marzo 2018, ha respinto l’istanza in applicazione dell’art. 933, comma 7, del d.lgs. n. 66 del 2010

Il TAR scrive:

3) - Ritiene il Collegio che sia invece fondato primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente deduce il difetto motivazionale dell’atto impugnato.

4) - Si deve invero osservare che, sebbene l’Amministrazione abbia il potere di non accogliere la domanda di cessazione dal servizio formulata dal personale militare, ciò non toglie che, in applicazione dei principi generali, la stessa Amministrazione debba adeguatamente illustrare le ragioni che la inducono a stabilire in tal senso, e ciò tanto più se si considera che trattasi di decisione che incide fortemente sugli interessi del destinatario del provvedimento al quale viene compressa la libertà di determinarsi riguardo a basilari scelte di vita quali sono quelle inerenti la decisione se proseguire o meno nell’attività lavorativa.

N.B.: leggete il tutto nell'allegato.
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