DIFFIDA INPS ART.54 - DOVE SBAGLIAMO?????
DIFFIDA INPS ART.54 - DOVE SBAGLIAMO?????
Buongiorno a tutti , Vi spiego brevemente cosa ci accade per sapere se ciò è accaduto anche ad altri che hanno inviato la diffida all'INPS.....
Premetto, la diffida io e altri colleghi l'abbiamo inviata tramite l'applicazione Ricorsi online presente all'interno del sito INPS.
questo il testo del ricorso (ometto dati personali)
OGGETTO: richiesta di ricalcolo della pensione ex art.54 del DPR n.1092/1973 e rimborso degli arretrati maturati.
Il sottoscritto........., nato a ......, residente.................., nella sua qualità di militare appartenente all'Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio effettivo con il grado di Appuntato Scelto in data 31.03.2017 e in quiescenza dal 01.04.2017, titolare di pensione n........... erogata dalla sede INPS di BRESCIA;
ATTESO CHE
con provvedimento di liquidazione mod. S.M.5007 n. ........................... e atto n. BS...................... del 22.01.2019, che allega in copia, sono state attribuite le aliquote pensionabili previste dall'art. dall'art 44 del TU 1092/1973 per il personale civile anziché quelle di cui all'art 54 comma 1 del TU 1092/1973 per il personale militare al quale lo scrivente appartiene in quanto, al 31 dicembre 1995, aveva un'anzianità di contributiva di anni 17 e mesi 06.
CONSIDERATO CHE
• il diritto al ricalcolo della pensione è stato, di recente, riconosciuto da diverse pronunce di primo grado dai Giudici della Corte dei Conti per la Sardegna, con sentenza n. 2/2018 e n. 12/2018 della Corte dei Conti per la Calabria, n. 130 e 191 del 2018 della Corte dei Conti per la Lombardia e n. 224/2018 della Corte dei Conti per la Liguria e, recentemente, anche in secondo grado, dalla Corte Conti, Sez. I, con sentenza n. 422/2018);
• tali decisioni hanno evidenziato che il diritto al ricalcolo della pensione spetta a tutti i militari che alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato un'anzianità di almeno 15 anni di servizio utile e non più di 20 anni (e soggetti al sistema di calcolo pensionistico cd. “misto” retributivo/contributivo);
• codesto Istituto ha proceduto invece al calcolo della propria pensione applicando erroneamente la meno favorevole aliquota del 35%, prevista per il solo personale civile dello Stato dall'art. 44 del DPR n. 1092 del 1973, anziché procedere, come correttamente statuito dalle anzidette pronunce della Corte dei Conti, al corretto calcolo secondo quanto previsto dall'art. 54 del medesimo DPR, secondo il quale “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile”.
• al sottoscritto dev'essere riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione dell'aliquota di rendimento di cui al citato art. 54 sulla parte calcolata con il sistema retributivo (e, dunque, sulla quota di pensione corrispondente alla anzianità acquisita anteriormente al 31 dicembre 1995), nonché al recupero di tutte le somme non corrisposte (arretrati), oltre a rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi;
• Ciò premesso e rilevato,
INTIMA E DIFFIDA
Codesto Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, a provvedere, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, alla rideterminazione/riliquidazione del trattamento pensionistico nei termini sopra indicati, oltre naturalmente alla corresponsione di tutti gli arretrati dovuti, con rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno della maturazione all'effettivo soddisfo.
Ove a ciò l'Istituto intimato non dovesse provvedere, mi vedrò costretto ad adire le competenti sedi giurisdizionali per la tutela ed il riconoscimento dei diritti quali sopra evidenziati.
La presente vale a tutti gli effetti di legge, ivi compreso quello interruttivo della prescrizione e della costituzione in mora.
.........., 01 Marzo 2019
firma.....__________________________________
al ricorso ho poi allegato il mio Mod.S.M.5007 da cui si evince che alla data del 31.12.19965 avevo 17 anni e 06 mesi, carta d'identità e codice fiscale.....
oggi mi è pervenuta questa risposta sulla mia casella di posta certificata:
"Comunicazione RicorsiOnLine [Ricorso n° .......... - Ricorrente.................. Si annulla la presente trasmissione in quanto per la validità del ricorso lo stesso deve essere intestato all'organo centrale competente a decidere: Comitato di Vigilanza per le prest. prev.li dei dip. civili e militari dello Stato e loro superstiti. Si invita ad effettuare nuova corretta trasmissione. Saluti. Si rende noto che la ricevuta con numero di protocollo informatico INPS................ deve essere considerata nulla a tutti gli effetti.
agli altri colleghi invece, anche loro hanno inserito il ricorso online, gli è arrivata questa risposta da INPS Chieti:
Comunicazione RicorsiOnLine [ Ricorso n° ............... - Ricorrente ............... ]
Si rinvia per trasmissione non valida poiché trattasi di istanza che
non può essere qualificata come ricorso ai sensi della vigente normativa e del
Regolamento dei ricorsi approvato con Determinazione Presidenziale Inps n.
195/2013.
Si precisa che, ai fini di una disamina, l'istanza in argomento è stata
trasmessa all'Ufficio competente per materia (LPS - Polo Nazionale Pensioni
Previdenza Credito Arma Carabinieri - Resp. D'Orazio Agnese).
Distinti saluti..
Si rende noto che la ricevuta con numero di protocollo informatico
INPS................ deve essere considerata nulla a tutti gli effetti.
Qualcuno sa darmi spiegazioni?
Abbiamo presentato ricorso online per avere immediatamente un numero di protocollo di riferimento....
grazie per i consigli
Gianni
Premetto, la diffida io e altri colleghi l'abbiamo inviata tramite l'applicazione Ricorsi online presente all'interno del sito INPS.
questo il testo del ricorso (ometto dati personali)
OGGETTO: richiesta di ricalcolo della pensione ex art.54 del DPR n.1092/1973 e rimborso degli arretrati maturati.
Il sottoscritto........., nato a ......, residente.................., nella sua qualità di militare appartenente all'Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio effettivo con il grado di Appuntato Scelto in data 31.03.2017 e in quiescenza dal 01.04.2017, titolare di pensione n........... erogata dalla sede INPS di BRESCIA;
ATTESO CHE
con provvedimento di liquidazione mod. S.M.5007 n. ........................... e atto n. BS...................... del 22.01.2019, che allega in copia, sono state attribuite le aliquote pensionabili previste dall'art. dall'art 44 del TU 1092/1973 per il personale civile anziché quelle di cui all'art 54 comma 1 del TU 1092/1973 per il personale militare al quale lo scrivente appartiene in quanto, al 31 dicembre 1995, aveva un'anzianità di contributiva di anni 17 e mesi 06.
CONSIDERATO CHE
• il diritto al ricalcolo della pensione è stato, di recente, riconosciuto da diverse pronunce di primo grado dai Giudici della Corte dei Conti per la Sardegna, con sentenza n. 2/2018 e n. 12/2018 della Corte dei Conti per la Calabria, n. 130 e 191 del 2018 della Corte dei Conti per la Lombardia e n. 224/2018 della Corte dei Conti per la Liguria e, recentemente, anche in secondo grado, dalla Corte Conti, Sez. I, con sentenza n. 422/2018);
• tali decisioni hanno evidenziato che il diritto al ricalcolo della pensione spetta a tutti i militari che alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato un'anzianità di almeno 15 anni di servizio utile e non più di 20 anni (e soggetti al sistema di calcolo pensionistico cd. “misto” retributivo/contributivo);
• codesto Istituto ha proceduto invece al calcolo della propria pensione applicando erroneamente la meno favorevole aliquota del 35%, prevista per il solo personale civile dello Stato dall'art. 44 del DPR n. 1092 del 1973, anziché procedere, come correttamente statuito dalle anzidette pronunce della Corte dei Conti, al corretto calcolo secondo quanto previsto dall'art. 54 del medesimo DPR, secondo il quale “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile”.
• al sottoscritto dev'essere riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione dell'aliquota di rendimento di cui al citato art. 54 sulla parte calcolata con il sistema retributivo (e, dunque, sulla quota di pensione corrispondente alla anzianità acquisita anteriormente al 31 dicembre 1995), nonché al recupero di tutte le somme non corrisposte (arretrati), oltre a rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi;
• Ciò premesso e rilevato,
INTIMA E DIFFIDA
Codesto Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, a provvedere, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, alla rideterminazione/riliquidazione del trattamento pensionistico nei termini sopra indicati, oltre naturalmente alla corresponsione di tutti gli arretrati dovuti, con rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno della maturazione all'effettivo soddisfo.
Ove a ciò l'Istituto intimato non dovesse provvedere, mi vedrò costretto ad adire le competenti sedi giurisdizionali per la tutela ed il riconoscimento dei diritti quali sopra evidenziati.
La presente vale a tutti gli effetti di legge, ivi compreso quello interruttivo della prescrizione e della costituzione in mora.
.........., 01 Marzo 2019
firma.....__________________________________
al ricorso ho poi allegato il mio Mod.S.M.5007 da cui si evince che alla data del 31.12.19965 avevo 17 anni e 06 mesi, carta d'identità e codice fiscale.....
oggi mi è pervenuta questa risposta sulla mia casella di posta certificata:
"Comunicazione RicorsiOnLine [Ricorso n° .......... - Ricorrente.................. Si annulla la presente trasmissione in quanto per la validità del ricorso lo stesso deve essere intestato all'organo centrale competente a decidere: Comitato di Vigilanza per le prest. prev.li dei dip. civili e militari dello Stato e loro superstiti. Si invita ad effettuare nuova corretta trasmissione. Saluti. Si rende noto che la ricevuta con numero di protocollo informatico INPS................ deve essere considerata nulla a tutti gli effetti.
agli altri colleghi invece, anche loro hanno inserito il ricorso online, gli è arrivata questa risposta da INPS Chieti:
Comunicazione RicorsiOnLine [ Ricorso n° ............... - Ricorrente ............... ]
Si rinvia per trasmissione non valida poiché trattasi di istanza che
non può essere qualificata come ricorso ai sensi della vigente normativa e del
Regolamento dei ricorsi approvato con Determinazione Presidenziale Inps n.
195/2013.
Si precisa che, ai fini di una disamina, l'istanza in argomento è stata
trasmessa all'Ufficio competente per materia (LPS - Polo Nazionale Pensioni
Previdenza Credito Arma Carabinieri - Resp. D'Orazio Agnese).
Distinti saluti..
Si rende noto che la ricevuta con numero di protocollo informatico
INPS................ deve essere considerata nulla a tutti gli effetti.
Qualcuno sa darmi spiegazioni?
Abbiamo presentato ricorso online per avere immediatamente un numero di protocollo di riferimento....
grazie per i consigli
Gianni
Re: DIFFIDA INPS ART.54 - DOVE SBAGLIAMO?????
Le istanze vanno indirizzate all'amministrazione di provenienza che, disponendo di tutta la documentazione matricolare del soggetto, può certificare l'eventuale ricalcolo e riliquidazione. l'INPS è solo un organo pagatore. Di recente ho richiesto al CNA Carabinieri di Chieti, l'aggiornamento della mia posizione pensionistica alla luce delle recenti leggi di riordino e rinnovo del contratto. Trascorsi alcuni mesi il CNA ha svolto i conteggi del caso, ed ha inviato il modello PAO4 aggiornato all'INPS competente per territorio, per la riliquidazione e per conoscenza allo scrivente. Sono quindi in attesa. Ho utilizzato la PEC personale per la trasmissione della richiesta ed in PEC mi è stato risposto. Il CNA di Chieti è per quanto mi riguarda un formidabile Istituto. Saluti a tutti e spero di essere stato esaustivo. 

Re: DIFFIDA INPS ART.54 - DOVE SBAGLIAMO?????
Grazie Costauno per la tua cortese risposta, anche io mi sono rivolto al cna di Chieti per l'aggiornamento del nuovo contratto e per altre questioni...
Ma per la diffida relativa all'art.54 ho sempre letto che andava indirizzata all'INPS e NON al nostro CNA....
Si diceva posta raccomandata con ricevuta di ritorno, Noi abbiamo pensato di trasmetterla online per avere subito un numero di protocollo di riferimento.....
Chiedo ai colleghi che già hanno inviato la diffida e che già hanno sostenuto il ricorso davanti ai giudici, come avete proceduto??????
grazie
Ma per la diffida relativa all'art.54 ho sempre letto che andava indirizzata all'INPS e NON al nostro CNA....
Si diceva posta raccomandata con ricevuta di ritorno, Noi abbiamo pensato di trasmetterla online per avere subito un numero di protocollo di riferimento.....
Chiedo ai colleghi che già hanno inviato la diffida e che già hanno sostenuto il ricorso davanti ai giudici, come avete proceduto??????
grazie
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Re: DIFFIDA INPS ART.54 - DOVE SBAGLIAMO?????
Messaggio da naturopata »
Il ricorso prevede l'impugnazione di un atto e va fatto entro 30gg dalla notifica dell'atto e al Comitato di Vigilanza (se andate a vedere sull'atto c'è scritto). Quindi i termini dell'atto originario sarebbero scaduti. In tal caso io farei un'istanza di riesame in autotutela con raccomandata a/r o con pec. In caso di risposta (certamente negativa) o silenzio (dopo 90 giorni) o qualsiasi altra scusa d'incompetenza, si potrà ricorrere alla Corte dei Conti e non si perde tempo.
Re: DIFFIDA INPS ART.54 - DOVE SBAGLIAMO?????
Grazie Naturopata, quindi consigli di inoltrare la diffida con pec comunque all'INPS (sede INPS che ci ha rilasciato il modello S.M.5007?) e non al nostro CNA.....
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Re: DIFFIDA INPS ART.54 - DOVE SBAGLIAMO?????
Messaggio da naturopata »
Alla sede INPS che ha emesso il decreto di pensione se la partita di pensione è ancora lì, altrimenti alla sede che gestisce l'attuale partita pensionistica (in caso di trasferimento di residenza e partita pensionistica).
Re: DIFFIDA INPS ART.54 - DOVE SBAGLIAMO?????
se il ricorso amm/vo viene inviato ad un organo della p.a. incompetente, le varie normative, impongono, nell'ambito della trasparenza e del buon andamento della stessa p.a. di inoltrarlo a quello competente, informandone il ricorrente. bene ha fatto l'Inps di chieti, male hanno fatto l'altra sede, e non mi esprimo riguardo la sciatteria usata da quest'ultima. ad ogni modo chi ha ricevuto una risposta con l'invito a riproporlo, può farlo entro i 30 gg. dalla medesima risposta, dando atto nel ricorso dello sbaglio precedente e allegando la risposta dell'Inps.
In alternativa seguire l'iter suggerito da naturopata. infine mese più mese meno, c'è comunque da aspettare per il soddisfo.
In alternativa seguire l'iter suggerito da naturopata. infine mese più mese meno, c'è comunque da aspettare per il soddisfo.
Re: DIFFIDA INPS ART.54 - DOVE SBAGLIAMO?????
La materia è comunque controversa, in ogni caso è anche vero che per materia, i ricorsi potranno essere indirizzati ai Comitati di Vigilanza sedi centrali presso INPS...
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Re: DIFFIDA INPS ART.54 - DOVE SBAGLIAMO?????
la sede INPS destinataria e incompetente a decidere sul ricorso, deve inoltrarlo al Comitato......, organo competente a decidere, trattandosi peraltro di organo appartenente alla stessa amm/ne; ciò ai sensi dello stesso art. 2, comma 3, del DPR 1971.
Re: DIFFIDA INPS ART.54 - DOVE SBAGLIAMO?????
Su mia richiesta on line di notizie circa il ricorso presentato... Oggi mi perveniva e-mail che diceva che il mio ricorso e in fase di istruttoria mi sembra una risposta diversa da quelle postate in questo forum
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