Diffida.

Avvocato Civilista
Feed - L'Avv. Giovanni Carta risponde

Moderatore: Avv. Giovanni Carta

Regole del forum
Questo servizio è gratuito, quindi le domande che saranno rivolte all'Avv. Giovanni Carta verranno evase compatibilmente con i suoi impegni professionali. Nel caso desideri approfondire il rapporto professionale, potrai metterti in contatto con l'avvocato ai recapiti che leggerai in calce ad ogni sua risposta.
Rispondi
samurai
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 171
Iscritto il: mer mar 07, 2012 4:12 pm

Diffida.

Messaggio da samurai »

In merito alla diffida di rimozione di alcuni bidoni da un'area privata, cortesemente volevo sapere se possono esserci gli estremi di una querela (art. 633 c.p. invasione di terreni e/o richiesta di risarcimento danni) da parte della controparte, in quanto alcuni bidoni condominiali (raccoglitori dei rifiuti) sono stati posizionati, sull'area di proprietà di terzi, non da chi ha ricevuto la diffida, ma da altri condomini (anche questi destinatari della stessa diffida).
Preciso che una prima diffida era stata ricevuta dell'amministratore del condominio, il quale non potendo effettuare un'assemblea ha interpellato, di persona, solo alcuni condomini e solo questi ultimi hanno deciso di non provvedere alla rimozione dei bidoni.
Mentre altri condomini non erano presenti e non hanno potuto esprimere il loro dissenso.
Gli stessi condomini, dopo l'arrivo della seconda diffida, hanno provveduto immediatamente alla rimozione dei bidoni.
In conclusione, possono essere ritenuti responsabili di illeciti civili e/o penali, solo i condomini che inizialmente hanno posizionato i bidoni su di un'area privata e gli stessi condomini che, dopo la prima diffida ricevuta dall'amministratore, hanno preso la decisione (espressa solo verbalmente all'amministratore) di non provvedere alla rimozione dei bidoni o si può configurare qualche responsabilità anche nei confronti degli altri condomini?
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.


Avatar utente
Avv. Giovanni Carta
Professionista
Professionista
Messaggi: 248
Iscritto il: gio giu 22, 2017 12:54 pm

Re: Diffida.

Messaggio da Avv. Giovanni Carta »

Buon pomeriggio.
Dal punto di vista penale, occorrerebbe verificare se effettivamente sussistano i presupposti di cui all'art. 633 c.p., dovendosi appurare, per il singolo occupante, la finalità di occupare il terreno altrui o comunque di trarne profitto e la consapevolezza dell'altruità del terreno occupato (dolo specifico). Oltretutto il reato, se gli occupanti sono meno di 5, sarebbe perseguibile solo a querela, che andrebbe sporta entro 3 mesi dalla conoscenza del fatto.
Dal punto di vista civilistico, il titolare del terreno occupato avrebbe l'onere di provare in ogni caso il danno patito.
Cordialità
GC
samurai
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 171
Iscritto il: mer mar 07, 2012 4:12 pm

Re: Diffida.

Messaggio da samurai »

Avvocato nel ringraziarla per la sua risposta, cortesemente volevo solo un chiarimento: siccome sia la decisione di posizionare i bidoni che quella di non rimuoverli é stata presa solo da alcuni condomini ( al di fuori di un'assemblea condominiale) per quanto riguarda gli altri condomini, che non hanno partecipato alle predette decisioni , a carico di questi ultimi potrebbero essere contestate eventuali responsabilità di illeciti penali e/civili?
Cordiali saluti.
Avatar utente
Avv. Giovanni Carta
Professionista
Professionista
Messaggi: 248
Iscritto il: gio giu 22, 2017 12:54 pm

Re: Diffida.

Messaggio da Avv. Giovanni Carta »

Se ignoravano che i bidoni fossero stati posti in un terreno altrui, in linea di massima escludere la responsabilità sia penale che civile.
Cordiali saluti
Rispondi