Differenza tra documento di identità e documento di riconoscimento

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Differenza tra documento di identità e documento di riconoscimento

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Qui sotto il testo.

Tesserino Professionale? E’ un documento di riconoscimento – Voltaggio 26.02.2021

Il tesserino di iscrizione all’Albo è un valido documento di riconoscimento

a cura del Cons. Avv. Paolo Votaggio

A seguito della segnalazione di un Collega al quale un Ufficio Postale, in sede di notifica in proprio, ha rifiutato il riconoscimento mediante il tesserino di iscrizione all’Albo del nostro Consiglio, il Presidente ha delegato il sottoscritto ad approfondire la questione per riferirne al Consiglio.

Va premessa la differenza tra documento di identità e documento di riconoscimento così specificata all’articolo 1 comma 1 lettera c) e d) del DPR 445/2000 (T.U. documentazione amministrativa):

c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l’identificazione personale del titolare;

d) DOCUMENTO D’IDENTITÀ la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall’amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare.

Le differenze e la loro equipollenza sono illustrate dall’art. 35 del D.P.R. 445/2000:

Comma 1: In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2.

Comma 2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato”.

La questione è stata chiarita dalla nota del Ministero dell’ Interno (prot. n. 34440/2006/Area II) rilasciata in risposta ad un quesito posto dalla Prefettura di Varese in merito alla tessera di giornalista (ma che esprime indirizzi generali validi anche per altre categorie):

Si fa riferimento al quesito formulato dalla S.V. in ordine alla validità della propria tessera di appartenenza all’Ordine dei giornalisti quale documento di riconoscimento. Si fa presente che, in merito all’argomento in questione, è stato chiesto il parere del Ministero dell’Interno che, con nota datata 7 novembre 2006, ha rilevato che, ai sensi dell’art. 1, lett. c) del D.P.R. n. 445/2000, “il documento di riconoscimento è ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato…da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l’identificazione personale del titolare”.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che la tessera di appartenenza all’Ordine dei giornalisti soddisfi tali requisiti e possa essere quindi considerata documento di riconoscimento ai sensi del citato art. 1 lett. c) del D.P.R. n. 445/2000.

Diversamente, riguardo alla possibilità di utilizzare tale tessera quale documento d’identità di cui all’art. 1 lett. d) del D.P.R. n. 445/2000, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare, si fa presente che l’art. 35 comma 2 dello stesso D.P.R. individua tra i documenti equipollenti alla carta di identità “…le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato”. Pertanto, poiché l’Ordine dei giornalisti rientra nella categoria della pubblica amministrazione, ma non dell’ amministrazione dello Stato, la tessera rilasciata dal citato ordine non può essere utilizzata quale documento di identità, ma solo come documento di riconoscimento”.

In conclusione, eccettuati i casi in cui la P.S. voglia accertare l’identità personale di un soggetto, la carta di identità può essere sempre validamente sostituita da un documento di riconoscimento equipollente.

Nell’adunanza del 18 febbraio, il Consiglio, in adesione al parere del sottoscritto, ha deliberato di inviare alla Direzione di Poste Italiane una nota nella quale verrà richiesto di dare specifiche istruzioni agli Uffici Postali affinché si adeguino alla normativa senza opporre agli Avvocati rifiuti da ritenersi illegittimi e lesivi della dignità dell’Avvocato.

Invitiamo pertanto le Colleghe e i Colleghi a segnalare al Consiglio eventuali inosservanze della normativa indicata.

Pubblicazione a cura del Dipartimento Comunicazione del COA ROMA

Fonte: Andrea Pontecorvo

ecco il link

https://www.ordineavvocatiroma.it/tesse ... 6-02-2021/


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