Avvocato buonasera,
vorrei chiedere un parere sulla possibilità che il mio ultimo comandante di stazione, sono un App.Sc QS dell'Arma in congedo dal 02.10.2020, mi abbia diffamato redigendo l'ultima scheda valutativa a mio carico, smentito dal 1 revisore che non ha concordato. Io naturalmente mi sento diffamato, anche perchè è il secondo abbassamento consecutivo dopo che lo stesso comandante mi aveva assegnato il giudizio di eccellente. Il tutto mi fa pensare ad un disegno ben preciso.
Da precisare che lo stesso sottufficiale aveva paventato la possibilità di adire le vie legali nei miei confronti nella risposta ad un istanza di accesso agli atti da me presentata, diventando quindi a mio parere incompatibile a redigere la scheda.
Tutta la scala gerarchica era al corrente di tutto, ed il sottoscritto non da se sia stato fatto qualcosa, compreso Comando Generale Arma e Ministero della Difesa, ai quali ho inviato il tutto.
Allego la scheda valutativa nr 50 e la risposta del c.te di stazione.
Ringraziando porgo cordiali saluti.
Roberto Musto
Diffamazione note caratteristiche
Moderatori: Admin, Avv. Giovanni Giorgetti
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Diffamazione note caratteristiche
Messaggio da cardinale2707 »
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
- Avv. Giovanni Giorgetti
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- Messaggi: 83
- Iscritto il: mar set 29, 2020 4:33 pm
Re: Diffamazione note caratteristiche
Messaggio da Avv. Giovanni Giorgetti »
Buonasera,
L'articolo 595 co.1 c.p. prevede che "Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro".
Presupposti essenziali ai fini della configurabilità del suddetto reato sono:
1) l'assenza dell'offeso, consistente nell'impossibilità che la persona offesa percepisca direttamente l'addebito diffamatorio;
2) l'offesa alla reputazione, intendendosi la possibilità che l'uso di parole diffamatorie possano ledere la reputazione dell'offeso.
Fermo quanto sopra, la questione da lei illustrata, seppur spiacevole, a mio avviso non può configurare una condotta diffamatoria.
Detto ciò, avverso il verbale allegato lei ha comunque diritto a proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni dalla presa visione della scheda (quindi dal 13 ottobre scorso), al fine di chiederne l'annullamento, ad esempio per i seguenti motivi:
- violazione dell'articolo 1 co. 1 e e 2 co. 2 del DPR 213/2002 regolamento sui documenti caratteristici e dei principi di obiettività, imparzialità, equità con cui debbono essere espressi il giudizio sul servizio, il rendimento e le capacità degli ufficiali;
- Eccesso di potere per abnormità e illogicità del giudizio finale;
- Sviamento di potere.
Tra i vari motivi di impugnazione delle schede di valutazione, segnalo infine che la giurisprudenza ha annoverato anche "l'esistenza di inimicizia tra superiore e subordinato, sfociata in atti di mobbing da dimostrare in maniera adeguata, in riferimento a fatti specifici e a elementi di prova circostanziati" (Cons. St., IV, 6 novembre 2007, n. 5736).
Cordiali saluti
Giovanni Giorgetti
L'articolo 595 co.1 c.p. prevede che "Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro".
Presupposti essenziali ai fini della configurabilità del suddetto reato sono:
1) l'assenza dell'offeso, consistente nell'impossibilità che la persona offesa percepisca direttamente l'addebito diffamatorio;
2) l'offesa alla reputazione, intendendosi la possibilità che l'uso di parole diffamatorie possano ledere la reputazione dell'offeso.
Fermo quanto sopra, la questione da lei illustrata, seppur spiacevole, a mio avviso non può configurare una condotta diffamatoria.
Detto ciò, avverso il verbale allegato lei ha comunque diritto a proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni dalla presa visione della scheda (quindi dal 13 ottobre scorso), al fine di chiederne l'annullamento, ad esempio per i seguenti motivi:
- violazione dell'articolo 1 co. 1 e e 2 co. 2 del DPR 213/2002 regolamento sui documenti caratteristici e dei principi di obiettività, imparzialità, equità con cui debbono essere espressi il giudizio sul servizio, il rendimento e le capacità degli ufficiali;
- Eccesso di potere per abnormità e illogicità del giudizio finale;
- Sviamento di potere.
Tra i vari motivi di impugnazione delle schede di valutazione, segnalo infine che la giurisprudenza ha annoverato anche "l'esistenza di inimicizia tra superiore e subordinato, sfociata in atti di mobbing da dimostrare in maniera adeguata, in riferimento a fatti specifici e a elementi di prova circostanziati" (Cons. St., IV, 6 novembre 2007, n. 5736).
Cordiali saluti
Giovanni Giorgetti
Avv. Giovanni Giorgetti
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Tel. 379/1616164
Tel 055/217989
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