diabete mellito tipo 2- sentenza, per conoscenza

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sharda
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diabete mellito tipo 2- sentenza, per conoscenza

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Per tutti gli interessati da questa patologia, una sentenza che apre un precedente.

Riconosciuto dipendente per cause di servizio il diabete mellito di tipo 2.

Il Giudice unico delle pensioni della sezione giurisdizionale dell'Emilia Romagna ritiene che l' infermità "occlusioni venose

retiniche bilaterali in diabete mellito di tipo 2" vada considerata dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla VI

ctg. tab. A.

Pubblichiamo il testo della sentenza.


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SENTENZA N.7 del 8 gennaio 2008



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la regione Emilia Romagna


Il Giudice Unico per le pensioni
ha pronunciato la seguente


SENTENZA



Nel giudizio instaurato con ricorso n. 11267/C presentato dal sig. N. R., rappresentato e difeso dall' avv. to Giorgio Fregni

e nel suo studio elettivamente domiciliato in Modena, , avverso la nota del Ministero di Grazia e Giustizia-Dipartimento dell'

amministrazione Penitenziaria n.166316/056942 del 5.6.1997 ed il verbale n. 474/AB del 5.12.1995 della C.M.O. di 2° istanza di

Firenze;

UDITO all'udienza pubblica del 12.7.2007 il Giudice dott.ssa Elena Lorenzini ;

VISTI il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la

legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205, ed in particolare gli artt. 5 e 9;

VISTO il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;

Ritenuto in FATTO e considerato in DIRITTO

Con la nota impugnata il Ministero ha comunicato al ricorrente che la C.M.O. di 2° istanza di Firenze, con l' altresì

impugnato verbale n. ..., ha giudicato non dipendente da causa di servizio l' infermità riscontrata.

Alla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell' infermità "trombosi vena retinica inferiore destra"

e per la concessione dell' equo indennizzo, il ricorrente fu sottoposto a visita il 2.4.1979 presso la C.M.O. di Bologna la

quale, pose a diagnosi " trombosi vena retinica inferiore destra", giudicando l' infermità dipendente da causa di servizio ma

non ascrivibile a nessuna categoria ai fini dell' equo indennizzo.

Successivamente, a seguito di aggravamento, il ricorrente fu nuovamente sottoposto a visita medica, prima presso la C.M.O. di

Piacenza, con verbale del 9.6.1995, e poi della C.M.O. di 2° istanza, con verbale del 5.12.1995, le quali hanno giudicato l'

infermità "occlusioni venose retiniche bilaterali in diabete mellito di tipo 2" non dipendente da causa di servizio, essendo

tale infermità di natura endogeno-costituzionale.

Con ordinanza n. 0255/05/C questo Giudice ha disposto supplemento istruttorio, al fine di acquisire il motivato parere del

Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa sul quesito se possa considerarsi dipendente o interdipendente da

causa di servizio l' infermità " occlusioni venose retiniche bilaterali in diabete mellito tipo 2" riscontrata alla visita del

9.6.1995 dalla C.M.O. di Piacenza .

Il Collego Medico Legale presso il Ministero della Difesa, nella seduta del 26.10.2006, ha espresso il parere che l' infermità

"occlusioni venose retiniche bilaterali" non potesse rappresentare causa o concausa dell' induzione e/o sviluppo della

malattia , ne' potesse essere ritenuta interdipendente con le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Questo Giudice rileva che il citato parere del C.M.L. non ha fornito alcuna giustificazione della negata interdipendenza delle

occlusioni retiniche con l' infermità "trombosi vena retinica" da cui il ricorrente era stato giudicato affetto alla visita

della C.M.O. di Bologna del 2.10.1979, considerata dipendente da causa di servizio a quella data, in quanto egli era risultato

sottoposto a gravosi disagi fisici ambientali e soprattutto all' azione nociva di fattori perfrigeranti ed a condizioni

climatiche ed atmosferiche avverse.

Pertanto, appare assolutamente non verosimile che il lungo perdurare delle avverse condizioni in cui il ricorrente ha prestato

la propria attivita' di servizio dal 1979 al successivo riscontro medico, avvenuto con la visita della C.M.O. di Piacenza il

9.6.1995, possa essere considerato del tutto ininfluente sull' aggravamento delle infermità oculari.

Conclusivamente, quindi, questo Giudice ritiene che l' infermità "occlusioni venose retiniche bilaterali in diabete mellito di

tipo 2" vada considerata dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla VI ctg. tab. A.

Il ricorso, pertanto, si manifesta fondato e se ne dispone l' accoglimento e per gli effetti si dichiara il diritto del

ricorrente dalla data del primo giorno del mese successivo alla domanda a trattamento vitalizio di VI ctg. Tab. A.

Sulle somme arretrate andranno corrisposti interessi e rivalutazione, trattandosi di somme accessorie automaticamente connesse

alla sussistenza del diritto principale, e nei limiti delle vigenti disposizioni.

Più precisamente, espressamente oggi l'art. 5 della legge n. 205/2000 richiama l'applicabilità in materia pensionistica

dell'art. 429 comma 3 c.p.c., per cui esso trova applicazione per tutti i giudizi pensionistici avanti alla Corte dei Conti

pendenti alla data del 10.8.2000, data di entrata in vigore della legge 205/2000. Tuttavia tale norma era ritenuta applicabile

ancor prima della entrata in vigore di quella disciplina, dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte, per cui interessi e

rivalutazione spettano anche sulle somme maturate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 205/2000 (da

ultimo cfr sentenza SSRR n. 10/QM/2002).

Quanto al cumulo tra gli interessi e la rivalutazione, occorre osservare il disposto dell'art. 16/6 della l. n. 412/91, così

come interpretato in via autentica dall'art. 44/6 della l. 23.12.1998 n. 448, e come applicato dalla costante giurisprudenza

di questa Corte e della Corte di Cassazione (cfr. Cass. nn.7221, 8264 e 8616 del 1991). Tale disposizione limita la

cumulabilità della pretesa al pagamento della rivalutazione con la richiesta di interessi sulle stesse somme, per cui

l'importo dovuto a titolo di interessi deve essere portato in detrazione dalle somme spettanti a titolo di rivalutazione (ove

queste ultime siano superiori) o, in altri termini, al creditore spetta il "maggior importo" tra interessi e rivalutazione;

tale calcolo andrà effettuato tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell'indice ISTAT ex art. 150 disp. att.

c.p.c. rilevati anno per anno, da applicare agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze a far data dal momento

della maturazione del diritto pensionistico.

Spese compensate.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l' Emilia-Romagna - giudice unico per le pensioni -, definitivamente

pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, come in motivazione.

Accessori come in motivazione.
Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Bologna al termine dell'udienza del 12 luglio 2007.

IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI
f.to Elena Lorenzini

Depositata in Segreteria il 08/01/2008

Il Direttore di Segreteria
f.to dr.ssa Valeria Sama

saluti gianpaolo


panorama
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Re: diabete mellito tipo 2- sentenza, per conoscenza

Messaggio da panorama »

Parere del Consiglo di Stato ha seguito del ricorso straordinario al PDR su negata causa di servizio per: "Diabete mellito tipo II in trattamento insulinico, non complicato".

l'interessato deduce contraddittorietà tra quanto risulta dal verbale del C.V.C.S. del 26 giugno 2009 ed il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della sindrome ansioso-depressiva.

Il CdS rileva:

1)- Il verbale del C.V.C.S. del 26 giugno 2009 basa il giudizio di non dipendenza da causa di servizio dell’infermità ““Diabete mellito tipo II in trattamento insulinico, non complicato” sul fatto che questa tipologia di diabete mellito sarebbe originata dall’eccesso nell’assunzione di carboidrati.

2)- Poiché il ricorrente fa presente che l’assunzione in eccesso di carboidrati da parte sua sarebbe stata dovuta all’obesità in lui insorta in seguito alla sindrome ansioso-depressiva, già riconosciuta dipendente da causa di servizio, non sembra che quest’ultimo organo abbia doverosamente accertato se nel ricorrente si siano manifestati episodi di obesità corporea e, soprattutto, se tali episodi potessero essere fati risalire alla sindrome ansioso-depressiva, a suo tempo riconosciuta dipendente da causa di servizio, e se l’obesità potesse aver provocato quell’eccesso di assunzione di carboidrati che il C.V.C.S. ritiene essere all’origine del diabete mellito di tipo II.

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Numero 00615/2012 e data 14/02/2012

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 14 dicembre 2011

NUMERO AFFARE 02142/2010

OGGETTO:
Ministero della giustizia dipartimento amministrazione penitenziaria.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. OMISSIS avverso il diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità da lui sofferta.

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 0104898-10 del 16 aprile 2010, pervenuta in Segreteria il 30 successivo, con la quale il Ministero della Giustizia (Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria) chiede il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;

PREMESSO
Il sig. OMISSIS, contabile area 2-F3 dell’Amministrazione penitenziaria, in data 28 luglio 2006 ha avanzato istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità: “Diabete mellito tipo II in trattamento insulinico, non complicato”. Veniva, quindi, inviato in data 4 ottobre 2007, a visita medico collegiale presso la competente C.M.O. di Perugia, che con verbale n. …. lo riteneva affetto dalla infermità sopra menzionata, riconoscendo una menomazione all’integrità fisica ascrivibile alla Tabella A-5^ ctg.
L’Amministrazione, con relazione favorevole del 29 settembre 2008, inoltrava la pratica al Comitato di verifica per le cause di servizio, che nella seduta n. …/2009 del 26 giugno 2009, con parere n. …../2008, deliberava che l’infermità: “Diabete mellito tipo II in trattamento insulinico, non complicato” NON può riconoscersi dipendente da fatti di servizio. Sulla base di tale parere l’Amministrazione formalizzava l’atto del 6 ottobre 2009 n. 2525, impugnato con il presente ricorso.
Avverso il provvedimento in questione, notificato il 27 ottobre 2009, il OMISSIS proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato in data 20 febbraio 2010, deducendo contraddittorietà tra quanto risulta dal verbale del C.V.C.S. del 26 giugno 2009 ed il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della sindrome ansioso-depressiva da lui sofferta con verbale del 30 marzo 1995.
Con la relazione citata in epigrafe l’Amministrazione si esprime per l’infondatezza del ricorso.

CONSIDERATO
Il ricorso appare fondato sotto il profilo del difetto di istruttorio rilevabile nel parere de C.V.C.S.
Il verbale del C.V.C.S. del 26 giugno 2009 basa il giudizio di non dipendenza da causa di servizio dell’infermità ““Diabete mellito tipo II in trattamento insulinico, non complicato” sul fatto che questa tipologia di diabete mellito sarebbe originata dall’eccesso nell’assunzione di carboidrati.
Poiché il ricorrente fa presente che l’assunzione in eccesso di carboidrati da parte sua sarebbe stata dovuta all’obesità in lui insorta in seguito alla sindrome ansioso-depressiva, già riconosciuta dipendente da causa di servizio, non sembra che quest’ultimo organo abbia doverosamente accertato se nel ricorrente si siano manifestati episodi di obesità corporea e, soprattutto, se tali episodi potessero essere fati risalire alla sindrome ansioso-depressiva, a suo tempo riconosciuta dipendente da causa di servizio, e se l’obesità potesse aver provocato quell’eccesso di assunzione di carboidrati che il C.V.C.S. ritiene essere all’origine del diabete mellito di tipo II. Né l’Amministrazione ha ritenuto di doversi avvalere della facoltà prevista dall’art. 14 d.P.R. n. 461 del 2001, chiedendo un nuovo e più approfondito esame a C.V.C.S.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Damiano Nocilla Alessandro Pajno




IL SEGRETARIO
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