destituzione
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Buongiorno, volevo un consiglio , poliziotto penitenziario destituito per una condanna dopo patteggiamento per 18 mesi per appropriazione indebita.
a seguito di indagini interne sono stato ripreso che prendevo dal magazzino dei bagnoschiuma e dentifrici, per evitare lungagini, dietro consiglio dell'avvocato ho patteggiato fatto sta che sono stato sospeso e poi destituito, ora non mi resta che far ricorso al tar.
foglio matricolare perfetto sempre con il massimo 30 e 30+2, ma non è servito alla commissione , il direttorio aveva proposto una pena minore.
secondo vs esperienze che probabilità ho di essere rinserito???
grazie a tutti
a seguito di indagini interne sono stato ripreso che prendevo dal magazzino dei bagnoschiuma e dentifrici, per evitare lungagini, dietro consiglio dell'avvocato ho patteggiato fatto sta che sono stato sospeso e poi destituito, ora non mi resta che far ricorso al tar.
foglio matricolare perfetto sempre con il massimo 30 e 30+2, ma non è servito alla commissione , il direttorio aveva proposto una pena minore.
secondo vs esperienze che probabilità ho di essere rinserito???
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Re: destituzione
Messaggio da naturopata »
Dal punto di vista giurisprudenziale, se la commissione esprime un dato parere che viene modificato dall'autorità che, di fatto, irroga la sanzione, ci sono orientamenti discordanti, ma ci sono diverse sentenze che accolgono il ricorso sul presupposto che non ci si può discostare dalla sanzione proposta dalla commissione. Inoltre c'è la proporzionalità della sanzione in relazione al fatto contestato, ma, senza entrare troppo nel merito, qui trattasi di oggetti di modico valore e neanche di necessita, quindi è più un'aggravante che un attenuante. Dico poi che da come hai esposto i fatti ci sarebbero stati gli estremi del furto e non appropriazione indebita (poi magari le cose sono un po' più particolari), ma oramai cambia poco.ftizy ha scritto:Buongiorno, volevo un consiglio , poliziotto penitenziario destituito per una condanna dopo patteggiamento per 18 mesi per appropriazione indebita.
a seguito di indagini interne sono stato ripreso che prendevo dal magazzino dei bagnoschiuma e dentifrici, per evitare lungagini, dietro consiglio dell'avvocato ho patteggiato fatto sta che sono stato sospeso e poi destituito, ora non mi resta che far ricorso al tar.
foglio matricolare perfetto sempre con il massimo 30 e 30+2, ma non è servito alla commissione , il direttorio aveva proposto una pena minore.
secondo vs esperienze che probabilità ho di essere rinserito???
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Re: destituzione
buongiorno, ho abbreviato un pò il tutto , il punto è destituzione per un unico errore commesso in 25 anni di carriera, non ho trafficato con detenuti o altro , è mai possibile una decisione così ? possibile che non ci siano i presupposti per un reintegro?
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Re: destituzione
Messaggio da naturopata »
Come ho già accennato, l'unica possibilità che avrebbe anche buone possibilità di riuscita se ben argomentata e sostenuta giurisprudenzialmente è quella della discordanza tra proposta di punizione (ad esempio sospensione) e sanzione di fatto erogata dall'autorità ultima, ovvero destituzione. Sul fatto dell'unico errore, non è dimostrabile e non fa fede, soprattutto se affermato da chi ha patteggiato (che è un' ammissione di colpa), ti si potrebbe opporre che magari è stata l'unica volta che sei stato sorpreso. Poi, per la carità, ci sono i legali, di solito questi ricorsi si provano comunque e quasi sempre si perdono già in primo grado, qualcuno supera il primo scoglio, ma poi cade al consiglio di Stato, pochissimi la spuntano, ma solo perché la destituzione è davvero super sproporzionata o solo per la decorrenza dei termini di inizio e/o conclusione del procedimento.ftizy ha scritto:buongiorno, ho abbreviato un pò il tutto , il punto è destituzione per un unico errore commesso in 25 anni di carriera, non ho trafficato con detenuti o altro , è mai possibile una decisione così ? possibile che non ci siano i presupposti per un reintegro?
Re: destituzione
===questi beni sono in deposito di ditte esterne e non sotto custodia del personale, pertanto come dice NATUROPATA si tratta di furto, visto la pochezza del valore sottratto con un buon avvocato potevi dimostrare ben altre alternative al patteggiamento.
un mio consiglio è comunque tentare il ricorso al tar - 60 giorni.
un mio consiglio è comunque tentare il ricorso al tar - 60 giorni.
Re: destituzione
al dila delle esperienze che ognuno possa raccontare e portare dei casi personalmente penso che la sanzione irrorata sia spropositata, la posta in gioco è alta, il ricorso al tar va fatto, ma metti in conto che qualunque sia il giudizio del tar la parola fine la metterà solo il consiglio di stato, se il tar ti riammetterà in servizio il ministero farà ricorso al consiglio di stato, contrariamente se ti darà torto comunque dovrai fare ricorso al consiglio di stato, unica cosa che ti posso dire di non aver paura di questi gradi di giudizio secondo me ce la puoi fare in bocca al lupo e tienici informatiftizy ha scritto:Buongiorno, volevo un consiglio , poliziotto penitenziario destituito per una condanna dopo patteggiamento per 18 mesi per appropriazione indebita.
a seguito di indagini interne sono stato ripreso che prendevo dal magazzino dei bagnoschiuma e dentifrici, per evitare lungagini, dietro consiglio dell'avvocato ho patteggiato fatto sta che sono stato sospeso e poi destituito, ora non mi resta che far ricorso al tar.
foglio matricolare perfetto sempre con il massimo 30 e 30+2, ma non è servito alla commissione , il direttorio aveva proposto una pena minore.
secondo vs esperienze che probabilità ho di essere rinserito???
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Re: destituzione
buongiorno, fatto ricorso al tar con richiesta della sospensiva.
il tar ha dato parere negativo e condannato alle spese processuali.
si dovrebbe comunque discutere il ricorso, ma il mio avvocato dice che non avendo approvato la sospensiva i tempi si allungano e che quindi per ridurli conviene fare subito ricorso successivo.
ha dato parere negativo per la pena inflitta che viene meno al giramento prestato, sneza entrare in merito della sproporzionalita' della sanzione.
cosa mi consigliate????
il tar ha dato parere negativo e condannato alle spese processuali.
si dovrebbe comunque discutere il ricorso, ma il mio avvocato dice che non avendo approvato la sospensiva i tempi si allungano e che quindi per ridurli conviene fare subito ricorso successivo.
ha dato parere negativo per la pena inflitta che viene meno al giramento prestato, sneza entrare in merito della sproporzionalita' della sanzione.
cosa mi consigliate????
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Re: destituzione
Messaggio da naturopata »
Quello che ti ho consigliato già prima, lascia perdere. In questi casi dovresti appellare entro 60 gg con sospensiva al Consiglio di Stato, perché il TAR anche se vai a sentenza non cambierà mai quello già deciso e ti darà altre spese. Nondimeno anche il Consiglio di Stato ti dirà di no e probabilmente ti darà altre spese. Quindi ad ora hai pagato, l'avvocato e pagherai l'amministrazione per il I°, soldi che potevi risparmiare e io mi fermerei qui. Questi ricorsi, per quanto importanti, sono inutili.ftizy ha scritto: ↑lun nov 26, 2018 3:21 pm buongiorno, fatto ricorso al tar con richiesta della sospensiva.
il tar ha dato parere negativo e condannato alle spese processuali.
si dovrebbe comunque discutere il ricorso, ma il mio avvocato dice che non avendo approvato la sospensiva i tempi si allungano e che quindi per ridurli conviene fare subito ricorso successivo.
ha dato parere negativo per la pena inflitta che viene meno al giramento prestato, sneza entrare in merito della sproporzionalita' della sanzione.
cosa mi consigliate????
Re: destituzione
il tar non ci ha accolto la sospensiva con due parole, viene meno al giuramento prestato, ma l'ordinamento penitenziario non stabilisce che bisogna tener conto del fatto e non della sanzione legale?GERRY54 ha scritto: ↑dom set 02, 2018 12:20 pmal dila delle esperienze che ognuno possa raccontare e portare dei casi personalmente penso che la sanzione irrorata sia spropositata, la posta in gioco è alta, il ricorso al tar va fatto, ma metti in conto che qualunque sia il giudizio del tar la parola fine la metterà solo il consiglio di stato, se il tar ti riammetterà in servizio il ministero farà ricorso al consiglio di stato, contrariamente se ti darà torto comunque dovrai fare ricorso al consiglio di stato, unica cosa che ti posso dire di non aver paura di questi gradi di giudizio secondo me ce la puoi fare in bocca al lupo e tienici informatiftizy ha scritto:Buongiorno, volevo un consiglio , poliziotto penitenziario destituito per una condanna dopo patteggiamento per 18 mesi per appropriazione indebita.
a seguito di indagini interne sono stato ripreso che prendevo dal magazzino dei bagnoschiuma e dentifrici, per evitare lungagini, dietro consiglio dell'avvocato ho patteggiato fatto sta che sono stato sospeso e poi destituito, ora non mi resta che far ricorso al tar.
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non hanno tenuto conto della spoporzionalità della sanzione applicata ' che mi consigli?
ci sono dei precedenti a cui far riferimento?
grazie
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Re: destituzione
Messaggio da naturopata »
Pubblicato il 22/02/2019
N. 00938/2019 REG.PROV.CAU.
N. 00477/2019REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso di registro generale numero 477 del 2019, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sede di Firenze, Sezione Prima, n. 709/2018, resa tra le parti, concernente la domanda di annullamento della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2019 il consigliere Daniela Di Carlo e uditi per le parti l’avvocato Francesco La Gattuta e l'avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri.
Considerato che, nei limiti della cognizione tipica della fase cautelare, non appaiono allo stato suscettibili di favorevole apprezzamento le prospettazioni della parte appellante e che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, appaiono invece preminenti e meritevoli di tutela le ragioni dell’Amministrazione di appartenenza alla conservazione dell’atto impugnato;
Valuterà il Presidente del Tar la delicatezza delle questioni sollevate dall’interessato ai fini della fissazione dell’udienza per la definizione del primo grado del giudizio, attesa l’opportunità di approfondire nella idonea sede di merito l’aspetto concernente la proporzionalità della sanzione disciplinare irrogata, avuto riguardo allo stato di servizio, all’illecito commesso, alle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate e ai benefici accordati dalla sentenza penale di condanna.
Ritenuto di dovere compensare le spese di lite della presente fase cautelare in ragione dei motivi della decisione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge la domanda cautelare proposta nell’appello numero 477/2019.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona dell’appellante.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2019, con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Oberdan Forlenza, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore
Roberto Caponigro, Consigliere
Giuseppa Carluccio, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Daniela Di Carlo Luigi Maruotti
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
N. 00938/2019 REG.PROV.CAU.
N. 00477/2019REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso di registro generale numero 477 del 2019, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sede di Firenze, Sezione Prima, n. 709/2018, resa tra le parti, concernente la domanda di annullamento della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2019 il consigliere Daniela Di Carlo e uditi per le parti l’avvocato Francesco La Gattuta e l'avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri.
Considerato che, nei limiti della cognizione tipica della fase cautelare, non appaiono allo stato suscettibili di favorevole apprezzamento le prospettazioni della parte appellante e che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, appaiono invece preminenti e meritevoli di tutela le ragioni dell’Amministrazione di appartenenza alla conservazione dell’atto impugnato;
Valuterà il Presidente del Tar la delicatezza delle questioni sollevate dall’interessato ai fini della fissazione dell’udienza per la definizione del primo grado del giudizio, attesa l’opportunità di approfondire nella idonea sede di merito l’aspetto concernente la proporzionalità della sanzione disciplinare irrogata, avuto riguardo allo stato di servizio, all’illecito commesso, alle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate e ai benefici accordati dalla sentenza penale di condanna.
Ritenuto di dovere compensare le spese di lite della presente fase cautelare in ragione dei motivi della decisione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge la domanda cautelare proposta nell’appello numero 477/2019.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona dell’appellante.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2019, con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Oberdan Forlenza, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore
Roberto Caponigro, Consigliere
Giuseppa Carluccio, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Daniela Di Carlo Luigi Maruotti
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Re: destituzione
Messaggio da naturopata »
Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 17 dicembre 2018, n. 7093.
La massima estrapolata:
In tema di sanzioni disciplinari a carico di appartenenti alla polizia di Stato, il capo è competente a verificare in autotutela la legittimità di ogni fase del procedimento, compresa la deliberazione della commissione disciplinare, fermo restando che la predetta autorità non può invece intervenire (se non a favore dell’incolpato) sul merito della sanzione proposta dall’organo consultivo.
[/b]
La massima estrapolata:
In tema di sanzioni disciplinari a carico di appartenenti alla polizia di Stato, il capo è competente a verificare in autotutela la legittimità di ogni fase del procedimento, compresa la deliberazione della commissione disciplinare, fermo restando che la predetta autorità non può invece intervenire (se non a favore dell’incolpato) sul merito della sanzione proposta dall’organo consultivo.
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Re: destituzione
Sono un ass.te pol pen in data18 dicembre 2017 sono colto da misura cautelare. subito annullato dal tribunale riesame per assenza gravi indizi di colpevolezza. Provvedimento confermato dalla cassazione.. Chiuse le indagini il pm richiede rinvio a giudizio... Giunto dinnanzi al giudice udienza preliminare con l'avvocato concordiamo richiesta di rito abbreviato...(allo stato degli atti) ha qualcuno gli è successo la stessa cosa.... Se mi fate sapere qualcosa in merito.. Grazie
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Re: destituzione
Messaggio da naturopata »
Mi sembra doveroso, per chi è in situazioni analoghe riportare la sentenza su quanto richiesto dall'ex collega che ha aperto il post. Mi sembra che venga ricalcato quanto da me preventivato, anche se l'unica cosa che doveva fare l'avvocato, ovvero contestare la differente sanzione proposta dalla commissione rispetto a quella irrogata è stata del tutto non considerata. Altri 2000 euro di spesa.
Pubblicato il 24/10/2019
N. 01401/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01347/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1347 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze nel cui ufficio in via degli Arazzieri, 4 è ex lege domiciliato.
per l'annullamento
del decreto Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, -OMISSIS-del 2/07/2018, notificato al ricorrente in data 11/07/18, con il quale il Capo del Dipartimento, decretava a carico del Sig. -OMISSIS-, Assistente Capo del Corpo della Polizia Penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di Firenze Sollicciano, la sanzione disciplinare della destituzione con decorrenza 6/07/2017, data di notifica del decreto di sospensione obbligatoria dal servizio, datato 26/06/17.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2019 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Sig. -OMISSIS-, già agente di polizia penitenziaria con la qualifica di Assistente capo, impugna il decreto con il quale il Ministero di grazia e giustizia lo ha destituito dal servizio a seguito di procedimento disciplinare scaturito da sentenza di condanna per essersi con reiterate condotte impossessato di prodotti per l’igiene personale e generi alimentari sottraendoli con mezzi fraudolenti alla loro destinazione al servizio di custodia dei detenuti.
Il-OMISSIS- sostiene che l’Amministrazione non avrebbe valutato un serie di circostanze favorevoli, come la concessione delle attenuanti generiche, la sospensione condizionale delle pena, l’ottimo stato di servizio, la sussistenza di gravi preoccupazioni familiari, che avrebbero potuto condurre alla applicazione di una sanzione più mite e afferma inoltre che sarebbe stato violato il principio di proporzionalità in quanto la sanzione espulsiva costituirebbe una misura eccessiva alla luce della tenuità dei fatti contestati e della non rieterazione delle condotte.
Il ricorso è infondato.
La destituzione è stata irrigata perché le condotte accertate in sede penali integrano gli estremi della violazione del giuramento.
In proposito la Sezione già in altri precedenti ha aderito all’indirizzo secondo cui nel caso sia contestata la violazione del giuramento non rileva la maggiore o minore gravità insita in un determinato comportamento, quanto la sua oggettiva incompatibilità con la divisa portata da chi lo ha commesso (T.A.R. Roma, sez. I, 01/02/2018, n.1243; Cons. Stato, IV, 2415/2009).
Il che non significa sottrarre l’applicazione di tale grave misura sanzionatoria al sindacato del g.a. sotto il profilo dell’eccesso di potere.
Il Giudice può, infatti, verificare se alla luce di un criterio sociale e delle comuni massime di esperienza un determinato comportamento possa essere astrattamente ascritto a quelli idonei a determinare una insanabile contrasto con le regole basilari che ci si aspetta debba osservare chi vuole appartenere alle forze dell’ordine ed escludere, quindi, in casi abnormi, che una mancanza minima e occasionale possa determinare quella oggettiva incompatibilità che porta alla destituzione. Ma una volta esclusa la abnormità della valutazione operata dalla p.a. non è dato più discutere di graduazione della sanzione in quanto la violazione del giuramento se sussistente non consente a chi se ne è reso responsabile di continuare a portare la divisa, qualunque siano le attenuanti che possano ipoteticamente essere portate a suo favore.
Nella specie l’Amministrazione ha ritenuto che le appropriazioni di cui si è macchiato il funzionario e le modalità con cui le stesse sono state perpetrate (ingresso fraudolento nei magazzini, occultamento di generi alimentari negli indumenti) denotino una assoluta carenza delle qualità morali necessarie per poter adempiere con onore ai doveri della divisa, aggravata dalla mancata percezione della riprovevolezza dei comportamenti reiteratamente tenuti.
In questo quadro lo scarso valore patrimoniale dei beni sottratti non attenua in alcun modo l’allontanamento dagli standard comportamentali minimi che ci si attende da coloro che svolgono funzioni di polizia.
Né tali effetti può sortire lo stato di servizio asseritamente buono il quale, peraltro, non vale a dimostrare il carattere del tutto occasionale deli illeciti commessi, concretatisi in una serie di condotte analoghe ripetutesi nel tempo.
La valutazione della incompatibilità della condanna riportata con i doveri del giuramento risulta, quindi, essere tutt’altro che abnorme ciò valendo a giustificare la disposta interruzione del rapporto di servizio.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 2.000 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Manfredo Atzeni, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaello Gisondi Manfredo Atzeni
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 24/10/2019
N. 01401/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01347/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1347 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze nel cui ufficio in via degli Arazzieri, 4 è ex lege domiciliato.
per l'annullamento
del decreto Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, -OMISSIS-del 2/07/2018, notificato al ricorrente in data 11/07/18, con il quale il Capo del Dipartimento, decretava a carico del Sig. -OMISSIS-, Assistente Capo del Corpo della Polizia Penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di Firenze Sollicciano, la sanzione disciplinare della destituzione con decorrenza 6/07/2017, data di notifica del decreto di sospensione obbligatoria dal servizio, datato 26/06/17.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2019 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Sig. -OMISSIS-, già agente di polizia penitenziaria con la qualifica di Assistente capo, impugna il decreto con il quale il Ministero di grazia e giustizia lo ha destituito dal servizio a seguito di procedimento disciplinare scaturito da sentenza di condanna per essersi con reiterate condotte impossessato di prodotti per l’igiene personale e generi alimentari sottraendoli con mezzi fraudolenti alla loro destinazione al servizio di custodia dei detenuti.
Il-OMISSIS- sostiene che l’Amministrazione non avrebbe valutato un serie di circostanze favorevoli, come la concessione delle attenuanti generiche, la sospensione condizionale delle pena, l’ottimo stato di servizio, la sussistenza di gravi preoccupazioni familiari, che avrebbero potuto condurre alla applicazione di una sanzione più mite e afferma inoltre che sarebbe stato violato il principio di proporzionalità in quanto la sanzione espulsiva costituirebbe una misura eccessiva alla luce della tenuità dei fatti contestati e della non rieterazione delle condotte.
Il ricorso è infondato.
La destituzione è stata irrigata perché le condotte accertate in sede penali integrano gli estremi della violazione del giuramento.
In proposito la Sezione già in altri precedenti ha aderito all’indirizzo secondo cui nel caso sia contestata la violazione del giuramento non rileva la maggiore o minore gravità insita in un determinato comportamento, quanto la sua oggettiva incompatibilità con la divisa portata da chi lo ha commesso (T.A.R. Roma, sez. I, 01/02/2018, n.1243; Cons. Stato, IV, 2415/2009).
Il che non significa sottrarre l’applicazione di tale grave misura sanzionatoria al sindacato del g.a. sotto il profilo dell’eccesso di potere.
Il Giudice può, infatti, verificare se alla luce di un criterio sociale e delle comuni massime di esperienza un determinato comportamento possa essere astrattamente ascritto a quelli idonei a determinare una insanabile contrasto con le regole basilari che ci si aspetta debba osservare chi vuole appartenere alle forze dell’ordine ed escludere, quindi, in casi abnormi, che una mancanza minima e occasionale possa determinare quella oggettiva incompatibilità che porta alla destituzione. Ma una volta esclusa la abnormità della valutazione operata dalla p.a. non è dato più discutere di graduazione della sanzione in quanto la violazione del giuramento se sussistente non consente a chi se ne è reso responsabile di continuare a portare la divisa, qualunque siano le attenuanti che possano ipoteticamente essere portate a suo favore.
Nella specie l’Amministrazione ha ritenuto che le appropriazioni di cui si è macchiato il funzionario e le modalità con cui le stesse sono state perpetrate (ingresso fraudolento nei magazzini, occultamento di generi alimentari negli indumenti) denotino una assoluta carenza delle qualità morali necessarie per poter adempiere con onore ai doveri della divisa, aggravata dalla mancata percezione della riprovevolezza dei comportamenti reiteratamente tenuti.
In questo quadro lo scarso valore patrimoniale dei beni sottratti non attenua in alcun modo l’allontanamento dagli standard comportamentali minimi che ci si attende da coloro che svolgono funzioni di polizia.
Né tali effetti può sortire lo stato di servizio asseritamente buono il quale, peraltro, non vale a dimostrare il carattere del tutto occasionale deli illeciti commessi, concretatisi in una serie di condotte analoghe ripetutesi nel tempo.
La valutazione della incompatibilità della condanna riportata con i doveri del giuramento risulta, quindi, essere tutt’altro che abnorme ciò valendo a giustificare la disposta interruzione del rapporto di servizio.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 2.000 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Manfredo Atzeni, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaello Gisondi Manfredo Atzeni
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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