delucitazioni
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Messaggio da pip »
Ciao giuseppefrezza, noi non ci conosciamo purtroppo ci accomuna la sfortuna che abbiamo avuto nella vita di tutti i giorni e professionale. Come te sono anch'io un CC e faccio servizio alla stazione, ma per non allungarmi troppo nella discussione ti chiedo gentilmente un'informazione circa la domanda di pensione di inabilità che come hai scritto sul presente forum. Secondo te conviene farla o altrimenti mi vorresti indicare qual'è la procedura da seguire nel caso? Ti ringrazio infinitamente della gentilezza e ti porgo i miei distinti saluti.
Re: delucitazioni
===========================================================pip ha scritto:Ciao giuseppefrezza, noi non ci conosciamo purtroppo ci accomuna la sfortuna che abbiamo avuto nella vita di tutti i giorni e professionale. Come te sono anch'io un CC e faccio servizio alla stazione, ma per non allungarmi troppo nella discussione ti chiedo gentilmente un'informazione circa la domanda di pensione di inabilità che come hai scritto sul presente forum. Secondo te conviene farla o altrimenti mi vorresti indicare qual'è la procedura da seguire nel caso? Ti ringrazio infinitamente della gentilezza e ti porgo i miei distinti saluti.
Art.2 comma 12 legge 335/95.-
12. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le
altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di
previdenza, cessati dal servizio per infermita' non dipendenti da
causa di servizio per le quali gli interessati si trovino
nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi
attivita' lavorativa, la pensione e' calcolata in misura pari a
quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di
eta' previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potra'
essere computata un'anzianita' utile ai fini del trattamento di
pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non
potra' superare l'80 per cento della base pensionabile, ne' quello
spettante nel caso che l'inabilita' sia dipendente da causa di
servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui
al presente comma e' richiesto il possesso dei requisiti di
contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di
inabilita' di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del
lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalita'
applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i
principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata
dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato
di inabilita' operano le competenze previste dalle vigenti
disposizioni in materia di inabilita' dipendente da causa di
servizio.
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