Decreto Presidente Consiglio Ministri 6 agosto 2008

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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giovi
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Iscritto il: mar dic 16, 2008 4:25 pm

Decreto Presidente Consiglio Ministri 6 agosto 2008

Messaggio da giovi »

Le Amministrazioni possono assumere personale a tempo indeterminato secondo la talella ecc...
Chiedo : Queste assunzioni ai sensi dei commi 523 e 536 delle Legge 27.dicembre 2006 n. 296 con quali modalità vengono fatte ? Da dove devono provenire ? dalle forze armate... da quali graduatorie? forse dagli " idonei" delle varie forze di polizia ?
Ci illumini per favore.. nessuno sa niente
Grazie per la risposta.-


AVVOCATO

Re: Decreto Presidente Consiglio Ministri 6 agosto 2008

Messaggio da AVVOCATO »

La risposta la possiamo rinvenire agevolmente all'art.35, comma 4^ del Dlgs 165/2001, che chiosa chiaramente quali è che siano i prescritti requisiti, entro i quali la Pubblica Amministrazione può e deve operare, che riporto, integralmente, qui di seguito, atteso che la stessa norma si correla con la legge 27.12.06 nr.296.-
Articolo 35
Reclutamento del personale
1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalita' richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilita' della invalidita' con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e assicurino economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'avvio delle procedure e' subordinato alla previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicita', sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.
Va da se che nel contesto delle opportunità/possibilità, la P.A. assumerà, tenendo in debito conto e indicando espressamente, nel bando di concorso, quali è che siano le condizioni minime ed accessorie per essere assunti; per cui se, per es., il candidato concorrente, ascrive a suo favore elementi qualitativi (ad es. età, titoli di studio, se sposato, figli, precedenti esperienze lavorative, etc.) avrà, rispetto ad altri candidati, che magari non hanno tutti i requisiti, maggiori chances di essere assunto.- E' chiaro che tra uno studente ed un soggetto che ha prestato servizio in Polizia, Carabinieri, la P.A. preferirà il 2^.-
Spero di "avere sgombrato" il campo da nuvole dell'incertezza.-
Cordialità
Giovanni Magrì
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