Decreto nomina CMO

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vincio621
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Decreto nomina CMO

Messaggio da vincio621 »

Buonasera. Pongo un quesito in merito all'art.11 della Legge 416 del 1926 il quale tra l'altro recita: "La nomina dei componenti del Collegio medico-legale è fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa.
La mia domanda è questa. Sul verbale di riforma non si fa alcun cenno a tale legge ne, tantomeno, al decreto di nomina. Quindi vi chiedo é conditio sine qua non tale Decreto? Perché se così fosse la riforma e nulla giusto?
A tal proposito un collega anche lui riformato si è rivolto ad un avvocato di Bologna che ha confermato quanto sopra da me menzionato e gli ha proposto di fare ricorso al Tar all'esito della PEC inviata alla Cmo per sapere se la medesima era stata regolarmente composta.
L'avvocato ha riferito che in caso di vittoria( quasi sicura) la Gdf deve annullare la riforma e ricostruirlo la carriera con tutti i benefici del caso.
Cosa ne pensate?
Grazie


mauri64
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Re: Decreto nomina CMO

Messaggio da mauri64 »

Salve Vincio,
tramite m.p. (Messaggi privati), poni il quesito ad Aeronatica.

Saluti
vincio621
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Re: Decreto nomina CMO

Messaggio da vincio621 »

Grazie
aeronatica
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Re: Decreto nomina CMO

Messaggio da aeronatica »

Buon giorno a tutti.
Rispondo anche pubblicamente giacché ritengo la tematica possa essere di interesse generale.
"(...) Mi spiace le hanno dato indicazioni errate.
La normativa certo non è agevole ma ad oggi è ragionevolmente lineare.
La norma alla quale lei pone riferimento non è più in vigore dall'anno 2010.
La legge 11 marzo 1926, n. 416, infatti, è stata, in ultimo, interamente abrogata.
Dal 1926 ha subito numerose modifiche che di seguito le evidenzio:
A) La LEGGE 25 agosto 1940, n. 1394 (in G.U. 17/10/1940, n.244)
ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) la modifica dell'art. 11;
B) Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1965, n. 1485 (in G.U. 15/01/1966, n.11)
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 11;
ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell'art. 11;
C) La LEGGE 22 dicembre 1980, n. 913 (in G.U. 05/01/1981, n.3)
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 11;
D) il D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 con l'art. 20, comma 1, sub a) ha disposto l'abrogazione della legge 11 marzo 1926, n. 416, salvo gli articoli 11, 11-bis,12, 13 e 14, nonche' l'articolo 5 per la parte non richiamata dall'articolo 19 del medesimo D.P.R.;
E) Il DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (in SO n.84, relativo alla G.U. 08/05/2010, n.106) ha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Ad oggi quindi tale legge risulta avere cessato ogni effetto giuridico.
Con la promulgazione del Codice dell'Ordinamento Militare (C.O.M.), di cui alla lettera E) che precede, il funzionamento, compiti e nomine delle C.M.O è stato regolato diversamente.
Nello specifico l'art. 193, comma 3, del prefato Codice dispone quanto testualmente qui trascritto:
"(...) 3. La Commissione e' composta da tre ufficiali medici, di cui
almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle
assicurazioni. Assume le funzioni di presidente ((il direttore del
Dipartimento militare di medicina legale)) o l'ufficiale superiore
medico da lui delegato o, in loro assenza, l'ufficiale superiore
medico piu' elevato in grado o, a parita' di grado, con maggiore
anzianita' di servizio. (...)".
Nulla di più viene sancito dalla legge richiamata in merito alla designazione degli ufficiali medici in seno alla C.M.O..
Intervengono, medio tempore, nel quadro normativo della materia anche ulteriori provvedimenti di legge quali ad esempio il sopra citato D.P.R. n. 461/01 oppure il Decreto M.E.F. del 12 febbraio 2004 senza innovare o modificare dopo il C.O.M. le disposizioni da esso impartite.
Pertanto, ritengo che tale via di impugnazione sia infondata in diritto oltre che poco producente in fatto.
Come si vede, in effetti, la redazione dei verbali ad opera della CMO in tema di componenti del Collegio quasi nella totalità risponde ai requisiti indicati (salvo rari casi).
I rilievi e le eccezioni che invece spesso portano, per quanto di mia esperienza diretta, all'annullamento dei verbali promanati dalle CC.MM.OO. sia essi di riforma sia essi di T.N.I. o di idoneità devono essere fondati su profili di diritto che nulla attengono alle norme procedurali di nomina e composizione della C.M.O. perchè difficilmente la composizione del collegio è difforme dalla legge.
Ciò che invece vedo di consueto accadere in modo frequente è la violazione di precetti di legge e di norme correlate all'esecuzione della visita ed alla violazione dei diritti del visitando che irrimediabilmente conducono all'annullamento del verbale emesso ove il T.A.R. applichi correttamente la legge (a volte è anche necessario andare in appello avverso ordinanze e sentenze errate).
Per precisione, sarebbe utile evidenziare che ove fosse concretizzato il vizio posto nel quesito iniziale ci si troverebbe in un caso di nullità dell'atto e non in quello ipotizzato dell'annullabilità in sede giurisdizionale.
E' meglio non confondere i due profili.
Comunque, ritengo utile evidenziare come tutte le impugnazioni dei verbali C.M.O possono ed in alcuni casi devono essere effettuate contestando violazioni in ordine alla contraddittorietà, illogicità, falsa motivazione, errata istruttoria, eccesso di potere, sviamento (ove sussistenti) in relazione a tutto il procedimento esperito e non solo in relazione al singolo verbale (si pensi alla correlazione consecutiva di più verbali nello stesso evento morboso) con riferimento alle norme generali di tutela della salute e del diritto soggettivo la mantenimento del posto di lavoro........scrivo di interesse soggettivo e non del mero interesse legittimo.
Per quanto sopra, suggerisco di prestare la massima (ripeto massima) attenzione all'emissione di un verbale C.M.O. a proprio carico, in quanto lo stesso deve essere gravato in termini decadenziali a pena di acquiescenza definitiva sul suo contenuto e sugli atti successivi conseguenti (si pensi ad un verbale di riforma parziale o totale che ha effetti sul collocamento in congedo che in mancanza di opposizione al verbale resterà cristallizzato)
L'atto lesivo deve essere impugnato nei termini e la lesione è data dal verbale non dal decreto di congedo successivo che ne è solo un effetto conseguente.
Per quanto concerne, invece, i verbali delle C.M. di II istanza, quelli devono essere impugnati non in via amministrativa ma giurisdizionale dinanzi al T.A.R. competente.
Credo di aver divagato rispetto al tema principale e me ne scuso.
Concludo, pertanto che il profilo di eccezione sollevato nel quesito che riscontro non abbia fondamento in fatto e diritto in considerazione dell'evoluzione normativa evidenziata e di quanto a me noto. (...)"
Cordiali saluti a tutti i partecipanti.
vincio621
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Re: Decreto nomina CMO

Messaggio da vincio621 »

Grazie per la puntuale risposta. Non capisco pero',a questo punto, perché il Tar Lecce ha accolto il ricorso del quale riporto I RIFERIMENTI :N. 01222/2018REG.PROV.COLL. TAR LECCE
N. 01134/2017 REG.RIC.
N. 00127/2018 REG.RIC.
tra le altre richieste, accoglie proprio quella relativa alla mancanza del decreto di nomina di un ufficiale CC dopo che l'interessato ha effettuato accesso agli atti ed ha verificato tale mancanza, annullando il verbale di riforma.
aeronatica
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Re: Decreto nomina CMO

Messaggio da aeronatica »

Buona sera a tutti.
Ritengo sia giusto, affrontando un argomento conoscerlo nella sua pienezza, pertanto credo utile per meglio capire pubblicare integralmente i provvedimenti della G.A..
In relazione a ciò ciascuno potrà formulare le proprie considerazioni.
La Sentenza emessa è la seguente.

Pubblicato il 26/07/2018
N. 01222/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01134/2017 REG.RIC.

N. 00127/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1134 del 2017, integrato da motivi aggiunti, e sul ricorso numero di registro generale 127 del 2018, entrambi proposti da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela Lo Martire, domiciliata ex lege presso la Segreteria del TAR;
contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici in Lecce, Via Rubichi, risulta per legge domiciliato;
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio.



per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1134 del 2017:

del provvedimento di inidoneità al servizio contenuto nel verbale BL/S n. J11700181 dell'11/5/2017 della C.M.O di seconda istanza di Roma, del verbale BL/B n. 71 del 23/01/2017 e del modello GL n. prot. 0808 del 15/09/2016 a firma del Tenente di Vascello Maria Carolina Albanese;

del provvedimento denominato “verbale di inchiesta interna n. 01 in data 25.7.2017” comunicato in data 27 settembre 2017 nonché della nota 2.11.2017 con la quale si ritiene di precisare che lo stesso verbale sarebbe “erroneamente denominato verbale di inchiesta interna” ma, in verità, rappresenterebbe un atto collegiale con cui la stessa C.M.O ha accertato l'effettiva mancanza del documento sanitario richiesto (consulenza cardiologica del 7.11.2016 effettuata presso il Reparto di Cardiologia del C.O.M.);

di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorchè incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico patrimoniale del ricorrente.


quanto al ricorso n. 127 del 2018:

del Decreto n. 2305/N, posizione n. 664123/B del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, II Reparto – 7^ Divisione – 1^Sezione, a firma del Direttore della Divisione, in data 30.10.2017, notificato il 09/11/2017, con cui l'infermità sofferta dal ricorrente è stata riconosciuta NON dipendente da causa di servizio ed è stata respinta per mancanza dei presupposti di legge l'istanza presentata dal ricorrente, in data 9/9/2016, volta ad ottenere la concessione dell'equo indennizzo;

degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi, tra cui in particolare il parere n. 903142017, in data 14/6/2017, del Comitato di verifica per le cause di servizio, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Posizione n. 664123 B 7, reso nell'adunanza n. 557/2017 in data 11/9/2017;

nonché del verbale BL/B n. 71 datato 23.1.2017 in cui la commissione Medica Ospedaliera di Taranto ha giudicato il ricorrente con riferimento al riconoscimento della causa di servizio senza che per questa valutazione gli sia mai stato comunicato l'avvio del procedimento né apposita convocazione a visita medico legale,

nonché per l’annullamento del relativo giudizio..


Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti delle cause;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2018 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori avv. C. Lo Martire per il ricorrente e avv. dello Stato A. Roberti per l’amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

-OMISSIS- -OMISSIS-, 2° capo cat. SSAL/EAD della Marina Militare, in servizio presso la Compagnia di Brindisi, il 19 marzo 2016 veniva sottoposto a ricovero presso l’Ospedale Perrino di Brindisi, dal quale veniva dimesso in data 26 marzo 2016 con la diagnosi di “sindrome coronarica acuta (SCA) con impianto di n. 2 stent” (nel referto del 26 marzo 2016 – All. 7: “Diagnosi: SCA. PCI E DES su CX distale in asse con MO in biforcazione con ramo PL e PCI e DES su IVA prossimale”).

In seguito a tale episodio, l’Infermeria Presidiaria di Brindisi lo riconosceva “temporaneamente non idoneo al servizio”, dapprima per novanta giorni (Verbale n. 525 del 3 maggio 2016), poi per ulteriori quarantacinque giorni (Verbale n. 979 in data 1 agosto 2016), infine (Verbale 1141 del 15 settembre 2016) veniva riconosciuto “temporaneamente non idoneo al servizio – In attesa di convocazione presso la 2° CMO di Taranto”.

Nel frattempo, in data 9 settembre 2016, il -OMISSIS- chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie diagnosticate dall’Ospedale Perrino ai sensi del D.P.R. 461/2001 e, per conseguenza, il pagamento dell’equo indennizzo.

In data 19 settembre 2016 veniva notificato al -OMISSIS- l’invito del Presidente della CMO di Taranto (Ufficiale sanitario Mesto) a presentarsi in data 7 novembre 2016 “accompagnato, se vuole, da un Medico di fiducia”; e che: “il Procedimento sarà svolto dalla Sezione Legge 335. Idoneità al servizio. Provvedimenti di stato di questo Dipartimento, il responsabile del procedimento Amm. è lo scrivente C.F. (san) Umberto Mesto. Oggetto della convocazione: <<Invito a visita – Comunicazione avvio procedimento amministrativo e convocazione a visita medica>>”.

In data 7 novembre 2016 veniva redatto “Verbale modello BL/S – n. 1243 del 7.11.2016”, nel quale si dava atto che in data 7 novembre 2016 era stata eseguita (“accertamenti clinici e strumentali agli atti di questo D.M.M.L.”) “Visita Cardiologica eseguita c/o il C.O.M. Taranto dal Ten. Col. CC Arcangelo Pignatelli”, giudizio diagnostico: “Cardiopatia ischemica in pz con pregressa SCA+PCI su IVA prossimale e Cx distale, in buon compenso cardiovascolare, con funzionalità VS conservata ed assenza di segni di ischemia residua inducibile”, Giudizio medico legale: “Temporaneamente non idoneo al servizio a decorrere dalla data di scadenza del precedente provvedimento medico-legale concesso, fino al 22 gennaio 2017”. Si dava inoltre atto che era in corso l’accertamento della causa di servizio, e che alla visita non era presente il medico di fiducia. La Commissione era così composta: Francesco Nostro, Pietro Scalone, Umberto Mesto (Presidente).

All’esito veniva redatto dal Presidente CMO provvedimento Prot. P n. 9597 del 7.11.2016, contestualmente notificato al -OMISSIS-, con il quale si dava atto che con il Verbale Mod. BL/S n. 1243 del 7 novembre 2016 esso era stato giudicato: “non idoneo temporaneamente al servizio d’istituto fino al 22 gennaio 2017 […] Dovrà presentarsi alle ore 8,00 del 23 gennaio 2017. La presente è valida come invito.”.

In data 23 gennaio 2017 veniva formato il “Verbale modello BL/B-N 71 datato 23 gennaio 2017” della CMO distaccata di Taranto, con il quale si dava atto che su richiesta del Comando Compagnia di Brindisi modello GL prot. 0808 del 15 settembre 2016, oltre che in virtù di lettera prot. 0907 del 28 settembre 2016 della Compagnia di Brindisi, la Commissione si era riunita per eseguire gli accertamenti sanitari finalizzati ad accertare: (a) l’idoneità al servizio ex art. 15 comma 1 D.P.R. 461/01; (b) il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Riepilogati gli accertamenti clinici e strumentali (tra i quali la visita cardiologica del 7.11.2016), veniva emesso il seguente giudizio diagnostico: “Cardiopatia ischemica in paziente con pregressa SCA+PCI su IVA prossimale e Cx distale, in buon compenso cardiovascolare, con funzionalità VS conservata ed assenza di segni di ischemia residua inducibile”. Ai fini dell’idoneità al servizio si stabiliva che il -OMISSIS- era: “permanentemente non idoneo al servizio m.m. incondizionato. Idoneo alla riserva. Idoneo all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi della L. 266/99. Controindicati lavori che comportino intensi stress psico-fisici”.

Ai fini della causa di servizio, la patologia veniva ascritta in Tabella alla Cat. A/5.

Con comunicazione Prot. n. 0516 del 23 gennaio 2017, contestualmente notificata al -OMISSIS-, sottoscritta dal Presidente Umberto Mesto, si rendeva edotto il ricorrente che esso, con Verbale Mod. BL/S n. 71 del 23 gennaio 2017, era stato giudicato: “Permanentemente non idoneo al servizio m.m. incondizionato. Idoneo alla riserva. Idoneo all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi L. 266/99. Controindicati lavori che comportino intensi stress psico-fisici.”

Con nota Prot. 6/516 del 23 gennaio 2017 veniva trasmesso verbale di visita medica collegiale.

In data 25 gennaio 2017 il -OMISSIS- proponeva, ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 461/2001, ricorso avverso il giudizio della CMO, chiedendo di essere dichiarato “idoneo al servizio m.m. incondizionato”.

Con nota Pro. J11700181 del 30 marzo 2017 il -OMISSIS- veniva convocato a visita presso la Commissione medica interforze di seconda istanza per il giorno 13 aprile 2017, al Policlinico Militare “Celio” di Roma.

Il 13 aprile 2017 il -OMISSIS- veniva sottoposto a visita cardiologica specialistica con il Ten. Col. Me. Antonio Saponaro – Specialista in cardiologia. Le conclusioni erano le seguenti: “Cardiopatia ischemica in attuale buon compenso emodinamico. Pregressa sindrome coronarica acuta tipo senza sopraslivellamento del tratto ST trattata con angioplastica ed impianto di sten medicato su arteria circonflessa e arteria discendente anteriore. Buon controllo dei fattori di rischio cardiovascolare.”

L’accertamento della Commissione Medica Interforze di 2^ istanza di Roma si concludeva con il Verbale modello BL/S-N. J11700181 datato 11 maggio 2017. Si dava atto che all’accertamento era stato presente il medico di fiducia Alfredo D’Epiro, “il quale ritiene che le condizioni di salute del dipendente siano tali da consentirgli di prestare il servizio nella Marina Militare.”. La CMO di seconda istanza emetteva la seguente valutazione finale: “Giudizio diagnostico – 1) Cardiopatia ischemica in pregressa sindrome coronarica acuta trattata con angioplastica ed impianto di stent medicato su arteria circonflessa e arteria discendente anteriore prossimale … è giudicato: 1) non idoneo permanentemente al servizio ….”. Detto verbale veniva notificato al -OMISSIS- in data 13 giugno 2017. Congiuntamente, gli veniva notificato provvedimento della Compagnia di Brindisi avente ad oggetto: “Comunicazione dell’avvio del procedimento di dispensa dal servizio permanente a seguito del giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato”, con il quale il Comandante Natale Martorana, in virtù del verbale di cui sopra, comunicava al -OMISSIS- che esso era dispensato dal servizio permanente ai sensi dell’art. 929 comma 1 lettera a) D. Lgs. 66/2010.

Soggiungeva il provvedimento che: “il formale decreto dirigenziale di cessazione dal servizio permanente con contestuale collocamento in congedo assoluto sarà emanato dalla competente divisione …”.


Avverso i suddetti provvedimenti -OMISSIS- -OMISSIS- proponeva ricorso (N. R.G. 1134/2017) affidato ai seguenti motivi: 1) “Violazione di legge, eccesso di potere sotto vari profili ed in particolare per illogicità e ingiustizia manifesta, violazione e falsa applicazione del DPR 461/2001, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e 6 L. 241/90 e dell’art. 97 della Costituzione – difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli art. 194 e 198 d.lgs.15.3.2010 n.66 dell’art. 5 5 l.11.3.1926 n. 416 dell’art. 3 della l. 241/90 e dell’art. 97 Cost. difetto di motivazione e difetto di istruttoria, erronea valutazione e travisamento dei fatti.”; 2) “Nullità del verbale BL/B n.71 datato 23.01.2017. Violazione e falsa applicazione degli artt.68, 71, 129 e 139 del DPR 10 gennaio 1957, n.3; degli artt.1, 7 e 9 del DPR 24 aprile 1982, n.339. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità, indeterminatezza. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 97, 4 e 32 Cost.”; 3) “Nullità dipendente anche dalla irregolare composizione della Commissione visto che, così come è risultato dall’accesso agli atti effettuato dal ricorrente, soltanto il Presidente (Mesto) e il Ten. Col. Pietro Scalone erano legittimamente nominati mentre privo di nomina risulta il C.C. Francesco Nostro.”; 4) “Nullità verbale modello BL/S n. J11700181 datato 11.05.2017.Violazione e falsa applicazione dell’art.3, comma 1, della l.n.241\90. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità e contraddittorietà. Difetto di istruttoria e di motivazione, erronea valutazione e travisamento dei fatti”; 5) “Violazione dell’art. 929 del D. Lgs 19.03.2010 n. 66.Violazione di legge in merito alla decorrenza della cessazione del servizio permanente ed il relativo collocamento in congedo assoluto del ricorrente, datato 23.01.2017, nonché di tutti gli atti ed i verbali allo stesso preordinati, connessi e conseguenziali”; 6) “Violazione e falsa applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 e degli artt. 4 comma 5 della legge 68/99 art. 884 comma 2 lettera I del Codice dell’Ordinamento Militare e art. 19 DPR 461/2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l.n.241/90 e dell’art. 97, 4 e 32 Cost.”. Il ricorso era assistito da istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.


Con atto depositato il 28 settembre 2017 si costituiva in giudizio il Ministero, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, e comunque la reiezione dello stesso.


In relazione all’istanza cautelare, all’esito della Camera di Consiglio del 10 ottobre 2017, veniva emessa ordinanza Reg. Prov. Cau. n. 505/2017 del 12 ottobre 2017 con la quale, stante l’incertezza sugli accadimenti svoltisi dinanzi alla CMO di prima istanza (in particolare: essa attestava che era in atti il referto della visita cardiologica specialistica espletata presso l’Ospedale Militare di Taranto, ma invece il referto era assente), si chiedeva una relazione istruttoria al Ministero della Difesa, sospendendo il provvedimento impugnato fino alla nuova camera di consiglio, fissata per il 15.11.2017.


L’Amministrazione resistente depositava la relazione e la documentazione ad essa allegata il 9 novembre 2017. Sul punto relativo alla visita cardiologica del 7 novembre, essa confermava che il referto non era stato rinvenuto, ma asseriva che detta circostanza non avrebbe inficiato la validità dei verbali della C.M.O., dovendosi ritenere sufficiente la parte conclusiva del referto, che era riportata nel verbale.


La Camera di Consiglio veniva differita al 14 febbraio 2018, con sospensione medio tempore del provvedimento impugnato.


Nel frattempo, in data 3 gennaio 2018 erano notificati motivi aggiunti avverso il verbale di inchiesta interna del 25 luglio 2017 e la nota del 2 novembre 2017. In sostanza, il verbale/atto collegiale attestava che: “il documento non trovato non rappresenta elemento fondamentale e imprescindibile alla formulazione del giudizio diagnostico e del conseguente provvedimento medico – legale”. I motivi aggiunti erano affidati alla seguente censura: 1) “Violazione di legge, eccesso di potere sotto vari profili ed in particolare per illogicità e ingiustizia manifesta, violazione e falsa applicazione del DPR 461/2001, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e 6 L. 241/90 e dell’art. 97 della Costituzione – difetto di motivazione, violazione e/o falsa applicazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità amministrativa. Violazione e falsa applicazione degli art.li 194 e 198 d.lgs.15.3.2010 n.66 dell’art. 5 5 l.11.3.1926 n. 416 dell’art. 3 della l. 241/90 e dell’art. 97 Cost. difetto di motivazione e difetto di istruttoria, erronea valutazione e travisamento dei fatti.”


All’esito della camera di consiglio del 14 febbraio 2018, veniva emessa Ordinanza n. 86/2018 Reg. Prov. Cau. del 15 febbraio 2018, con la quale si stabiliva che: “Rilevato che, in rapporto alla notevole rilevanza della decisione assunta dall’amministrazione militare nei riguardi del ricorrente, appare preponderante l’interesse ad una rivalutazione della posizione del militare sulla base di una verifica esauriente del suo stato di salute, con ogni opportuno mezzo; rilevato che nelle more dei controlli da effettuare debba sospendersi l’efficacia dei provvedimenti impugnati per il pregiudizio derivante dall’esecuzione degli stessi … sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti” fissando l’udienza pubblica per la trattazione del merito, alla cui definizione veniva rinviata la statuizione sulle spese, al 26 aprile 2018.


Nel frattempo, per quanto concerne l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte, il Comitato per la Verificazione delle Cause di Servizio presso il Ministero Economia e Finanze, con Verbale emesso all’esito dell’adunanza n. 557 del 11 settembre 2017, rendeva parere negativo sulla riconducibilità a causa di servizio. In particolare “l’infermità cardiopatia ischemica in paziente con pregressa SCA + PCI su IVA prossima e CX distale, in buon compenso cardiovascolare, con funzionalità VS conservata e assenza di segni di ischemia residua inducibili non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di patologia riconducibile a insufficiente irrorazione del miocardio per riduzione del flusso ematico coronarico, a sua volta derivante da restringimento o subocclusione del lume vasale per fatti ateromatosi dell’intima della parete arteriosa. Poiché l’ateromatosi vasale può derivare da fattori multipli costituzionali o acquisiti su base individuale, la forma in questione non può attribuirsi al servizio prestato benché impegnativo, anche perché in esso non risultano sussistenti specifiche situazioni tali da rivestire un ruolo di causa o di concausa efficiente e determinante. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”.

Conseguentemente, il Decreto n. 23057N del 30 ottobre 2017 del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – 7^ Divisione – 1^ Sezione sanciva che le infermità del -OMISSIS- erano riconosciute “NON dipendenti da causa di servizio”, oltre al rigetto dell’istanza di equo indennizzo ad essa correlata.

Avverso i suddetti provvedimenti il -OMISSIS- proponeva il ricorso n. 127/2018, affidato ai seguenti motivi: 1) “Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 21 septies L. 241/90”; 2) “Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 10 bis L. 241/90”; 3) “Violazione di legge, eccesso di potere sotto vari profili ed in particolare per illogicità e ingiustizia manifesta, violazione e falsa applicazione del DPR 461/2001, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e 6 11 L. 241/90, violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del DLGS 81/2008, violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 del Codice Civile e dell’art.lo 41 e 97 della Costituzione – difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli art.li 192, 193 e 198 d.lgs. 15.3.2010 n. 66 dell’art.lo 5 5 l.11.3.1926 n. 416 dell’art.lo 3 della l. 241/90 e dell’art.lo 97 Cost. difetto di motivazione e difetto di istruttoria, erronea valutazione e travisamento dei fatti”; 4) “Nullità del verbale BL/B n.71 datato 23.01.2017. Violazione e falsa applicazione degli artt.68, 71, 129 e 139 del DPR 10 gennaio 1957, n.3; degli artt.1, 7 e 9 del DPR 24 aprile 1982, n.339. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità, indeterminatezza. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 97, 4 e 32 Cost.”; 5) “Nullità dipendente anche dalla irregolare composizione della Commissione visto che, così come è risultato dall’accesso agli atti effettuato dal ricorrente, soltanto il Presidente (Mesto) e il Ten. Col. Pietro Scalone erano legittimamente nominati mentre privo di nomina risulta il C.C. Francesco Nostro.”; 6) “Nullità dipendente anche dalla irregolare ascrizione a tabella/categoria della “menomazione dell’integrità fisica, psichica o sensoriale ed ascrivibilità”; 7) “Nullità Decreto n 2305/2017 del 30.10.2017 della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva e del parere del Comitato di Verifica per le Cause di servizio n. 90314/2017 del 11.09.2017verbale modello BL/S n. J11700181 datato 11.05.2017. Violazione e falsa applicazione dell’art.3, comma 1, dell’art. 11 della l.n.241\90, violazione e falsa applicazione dell’art 28 del DLGS 81/2008, violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 del Codice Civile Art. 41 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità e contraddittorietà. Difetto di istruttoria e di motivazione, erronea valutazione e travisamento dei fatti.”; 8) “Violazione e falsa applicazione dell’art.3, comma 1, dell’art. 11 della l.n.241\90, violazione e falsa applicazione dell’art 28 del DLGS 81/2008, violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 del Codice Civile Art. 41 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità e contraddittorietà. Difetto di istruttoria e di motivazione, erronea valutazione e travisamento dei fatti.”.

Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio con atto depositato il 5 febbraio 2018, chiedendo la reiezione del ricorso.

All’udienza camerale del 14 marzo 2018 la parte ricorrente rinunciava all’istanza cautelare proposta in ricorso. La causa veniva rinviata per la trattazione del merito all’udienza pubblica del 26 aprile 2018.

In data 20 febbraio 2018 la parte ricorrente depositava istanza di riunione dei due ricorsi qui in esame.

All’udienza pubblica del 27 giugno 2018 entrambi i ricorsi venivano trattenuti in decisione.

DIRITTO

1) I ricorsi n. R.G. 1134/2017 e n. R.G. 127/2018 risultano tra loro connessi, in quanto i provvedimenti gravati hanno entrambi fondamento nel Verbale della visita medica della Commissione Medica Ospedaliera di prima istanza n. 71 del 23 gennaio 2017, e nel precedente verbale di visita n. 1243 del 7 novembre 2016. Si tratta inoltre di controversie pendenti tra le medesime parti.

Se ne dispone pertanto la riunione ai sensi dell’art. 70 c.p.a..


2) Tra le censure proposte dalla parte ricorrente, risultano avere carattere logicamente assorbente quelle afferenti al verbale della visita della Commissione Medica Ospedaliera di prima istanza tenutasi il 23 gennaio 2017, oltre che dell’ulteriore verbale di visita del 7 novembre 2016. Tali provvedimenti sono infatti posti a fondamento tanto della declaratoria di inidoneità al servizio, impugnata con il ricorso 1134/2017, che dell’esclusione della dipendenza da causa di servizio, oggetto del ricorso 127/2018. Per tali ragioni, si procede in via prioritaria allo scrutinio di dette doglianze.


3) In via ulteriormente introduttiva, occorre precisare che la diagnosi enucleata dalla Commissione Medica Ospedaliera e la relativa ascrizione a Tabella ai sensi del D.P.R. 461/2001, unitamente al giudizio di inidoneità al servizio da essa formulato, costituiscono espressione di discrezionalità tecnica. Pertanto, il verbale nel quale tali valutazioni sono contenute potrà essere assoggettato al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo entro limiti ristretti. In particolare, il verbale potrà essere oggetto di annullamento solo ove si riscontri in esso la presenza, oltre che della violazione di legge e dell’incompetenza (TAR Lazio, Roma, II, 30 dicembre 2016 n. 12890), di vizi logici macroscopici, quali: “irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale” (TAR Napoli Sez. VI, 28/11/2017 n. 5629; cfr: TAR Parma, Sez. I, 16/10/2017 n. 313).

Le doglianze proposte da parte ricorrente andranno pertanto indagate entro tali confini.


4) Con il primo motivo di ricorso rivolto avverso i verbali n. 1243/2016 e n. 71/2017, parte ricorrente deduceva la violazione di legge con riferimento all’art. 198 D. Lgs. n. 66/2010 in quanto, tanto il 7 novembre 2016 che il 23 gennaio 2017, il -OMISSIS- non sarebbe stato effettivamente sottoposto a visita medica da parte della Commissione Medica Ospedaliera.

Il motivo non può trovare accoglimento, e ciò sulla base della decisiva considerazione per la quale l’avvenuta visita è attestata nel verbale, che è atto pubblico e che, pertanto, fa prova fino a querela di falso di quanto il pubblico ufficiale che lo redige, nell’esercizio delle proprie funzioni, afferma essere avvenuto in sua presenza. Le risultanze fattuali del verbale potranno essere censurate solo con querela di falso. In difetto dell’instaurazione di siffatto giudizio, la veridicità del verbale, nei termini sopra indicati, non può essere revocata in dubbio dal Giudice Amministrativo: “Il verbale redatto dal pubblico ufficiale costituisce atto pubblico che fa prova piena, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ai sensi dell'art. 2700 c. c.; è quindi riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, anche quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva, pur se involontari o dovuti a cause accidentali.” (TAR Piemonte, Torino, I, 4 febbraio 2015). Ad oggi, detto giudizio, disciplinato dagli artt. 221 e ss. c.p.c.. non risulta instaurato.

Peraltro, incidentalmente si osserva che la visita medica può anche consistere unicamente in valutazioni sanitarie poste in essere sulla base delle risultanze di esami clinici ai quali il paziente veniva sottoposto. Ciò accade nei casi in cui l’esito degli esami strumentali risulti di per sé esaustivo della diagnosi da formulare. L’assenza di un esame obiettivo del paziente non implica pertanto, necessariamente, l’omissione della visita.

Il motivo non può dunque essere accolto.


5) Ulteriore censura consisteva nella rilevata violazione della Circolare del Ministero dell’Interno 11.10.1996 n. 333A/9807 AC, in virtù della quale la convocazione a visita medica deve indicare le finalità della visita stessa. Detta indicazione sarebbe stata omessa nei confronti del -OMISSIS- il quale, il 23 gennaio 2018, convocato per la valutazione dell’idoneità al servizio, veniva sottoposto a visita anche per la causa di servizio, senza ricevere alcun preventivo avviso in tal senso.

Il motivo non può trovare accoglimento. Come noto, la circolare è un provvedimento amministrativo che contiene istruzioni operative rivolte alla p.a.. Qualora la p.a. ne disattenda il contenuto, il vizio che può (sia pure non necessariamente) derivarne è quello dell’eccesso di potere. Non sussiste tuttavia quella illogicità manifesta che, come precisato al punto 2, consente l’annullamento degli atti di discrezionalità tecnica per eccesso di potere.

Anche tale motivo deve pertanto essere respinto.


6) Risulta parimenti infondata la censura con la quale si deduceva l’illegittimità del verbale del 23 gennaio 2017 in quanto redatto con l’uso del modello BL/B invece che di quello BL/S. L’utilizzo del diverso modello di verbale, invero, non ha portato a omettere contenuti o valutazioni necessarie. Si tratta dunque di una mera irregolarità, non idonea a ledere in alcun modo gli interessi del ricorrente e non atta a inficiare, di per sé sola, la legittimità dell’atto.

Detto motivo deve pertanto essere rigettato.



7) Con altro motivo di ricorso, si adduceva l’illegittimità dei verbali in relazione all’irregolare composizione della Commissione Medica Ospedaliera di prima istanza, sia in occasione della visita del 7 novembre 2016, che di quella tenutasi il 23 gennaio 2017. Come documentato da parte ricorrente, infatti, uno dei componenti non era contemplato nel provvedimento di nomina prodotto dalla p.a. a seguito dell’accesso richiesto dal -OMISSIS-.

In particolare, il difetto di nomina sussisteva con riferimento all’Ufficiale C.C. San. Francesco Nostro, che sottoscriveva, nell’asserita qualità di membro della Commissione, sia il verbale del 7 novembre 2016, che quello del 23 gennaio 2017. In effetti, dalla documentazione in atti non risulta la nomina dell’Uff. Nostro, né la p.a. contestava la circostanza o depositava un diverso provvedimento di investitura del Dr. Nostro.

Dato atto del difetto di nomina, occorre stabilire se esso possa tradursi in una ipotesi di illegittimità degli atti adottati dall’organo collegiale.

La Commissione Medica Ospedaliera di prima istanza, come si evince dall’art. 198 comma 4 D. Lgs. n. 66/2010, è un collegio virtuale, che adotta, cioè, le proprie decisioni all’unanimità o a maggioranza dei componenti (“Dal verbale risultano … i motivi di dissenso del componente eventualmente dissenziente” art. 198 comma 4 cit.). Secondo l’opinione tradizionale, nei collegi virtuali la rilevanza o meno del voto espresso dal membro privo di nomina, e la convertibilità di tale fattispecie in vizio dell’atto, andrebbe valutata alla stregua del criterio della cd. “prova di resistenza”. In applicazione di tale criterio, occorrerebbe pertanto stabilire se la decisione della Commissione sarebbe risultata invariata in assenza del voto favorevole espresso dal componente privo di nomina. Il Collegio ritiene tuttavia di disattendere tale impostazione e di aderire alla tesi, più attuale e meno formalistica, secondo la quale il difetto di nomina, anche nei collegi virtuali, determina sempre la sussistenza di un vizio del provvedimento adottato, ove la decisione sia preceduta da una discussione tra i componenti o abbia comunque potuto essere influenzata dal membro non regolarmente nominato. Nel caso di specie, l’assetto normativo che disciplina il funzionamento della C.M.O. depone nel senso di un necessario previo confronto tra i membri della Commissione. La Commissione Media Ospedaliera infatti, ai sensi dell’art. 193 comma 3 D. Ls.66/2010, richiede la preferibile presenza di almeno uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Inoltre, ai sensi del comma 5 bis del medesimo articolo 193 è possibile integrare la commissione con un ufficiale proveniente dal corpo di appartenenza dell’esaminato e, ai sensi dell’art. 198 comma 2, in caso di particolare complessità dell’accertamento, con un medico specialista con voto solo consultivo. Le dette disposizioni sono significative dell’intenzione del legislatore di addivenire all’espressione di una valutazione complessiva portatrice della visione di diverse professionalità specialistiche e di diverse provenienze militari. Affinché tali visioni siano condotte a sintesi nell’espressione di un giudizio complessivo, non può prescindersi da un previo confronto tra i componenti. In tal senso risultano peraltro ancora più significative le disposizioni recate dall’art. 198 comma 4 D. Lgs. 66/2010. In virtù di quest’ultima disposizione, infatti: a) la Commissione effettua la visita anche attraverso uno solo dei propri membri, ma il verbale deve poi essere redatto dall’organo collegiale ed essere sottoscritto da tutti i componenti: dal che si evince che l’eventuale unico membro al quale è demandato l’accertamento dovrà riferire il relativo esito agli altri componenti, aprendosi in tal modo una discussione e un confronto tra essi cui seguirà la formazione del verbale unitario; b) il verbale deve evidenziare “i motivi di dissenso del componente eventualmente dissenziente”: anche da ciò si evidenzia il necessario previo confronto tra le posizioni, anche ipoteticamente divergenti, dei componenti. Il sintesi: il legislatore presuppone che la determinazione finale della commissione sia preceduta da un confronto tra le diverse formazioni mediche e esperienze militari delle quali sono portatori i vari componenti e, certamente, dalla relazione del membro che abbia effettuato in via esclusiva la visita ai sensi dell’art. 198 comma 4 D. Lgs. 66/2010.

Ci troviamo pertanto in uno di quei casi nei quali l’incidenza della presenza di un membro illegittimo non può essere misurata sulla base del solo apporto numerico nell’espressione del voto, come vorrebbe la teoria della prova di resistenza. Il contributo alla valutazione finale non può essere sterilizzato semplicemente escludendo il voto del membro irregolare, avendo esso potuto influire in modo ben più pregnante sulla formazione del convincimento degli altri membri in sede di confronto. Ad esempio: esso potrebbe avere espletato la visita in via esclusiva e il voto degli altri membri potrebbe essere fondato sulla di lui relazione; oppure potrebbe essere specialista nella materia oggetto dell’accertamento, dunque il di lui parere potrebbe essere ritenuto maggiormente autorevole dagli altri componenti, che ad esso potrebbero essersi conformati.

La partecipazione del membro illegittimamente presente inficia, per quanto precede, tutti gli atti adottati dalla Commissione medica di cui all’art. 193 D. Lgs. 66/2010 qui gravati.

In virtù di tutto quanto precede, il motivo di ricorso viene accolto, con conseguente annullamento dei due verbali adottati dalla Commissione Medica in composizione non regolare.


8) Risulta altresì fondata la censura di travisamento dei fatti, e/o illogicità manifesta, nei termini che di seguito si andranno a precisare.


Ai suddetti fini risultano rilevanti le vicende legate agli accertamenti clinici ai quali il -OMISSIS- veniva sottoposto in occasione della visita medica collegiale tenutasi in data 7 novembre 2016. In tale frangente, il ricorrente veniva sottoposto a visita cardiologica eseguita presso il C.O.M. Taranto dal Tenente Colonnello dei Carabinieri Angelo Pignatelli. Di ciò si dava atto espressamente nel modello BL/S n. 1243 del 7 novembre 2016, nel quale si dichiarava altresì che la visita cardiologica de qua faceva parte degli “accertamenti clinici e strumentali interni ed esterni agli atti” del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari Palese – C.M.O. distaccata di Taranto. Nel medesimo verbale veniva enucleata la seguente diagnosi, fondata sugli accertamenti obiettivi e strumentali elencati dal medesimo atto, tra i quali, appunto la visita cardiologica suddetta: “Cardiopatia ischemica in pz con pregressa SCA + PCI con IVA prossimale e Cx distale, in buon compenso cardiovascolare, con funzionalità VS conservata ed assenza di segni di ischemia residua inducibile”. Il giudizio formulato era di temporanea inidoneità al servizio del ricorrente, con contestuale riconvocazione a visita per il 23 gennaio 2017.


All’esito della successiva visita del 23 gennaio 2017, veniva redatto Verbale n. 71 Modello BL/B, con il quale, ancora una volta sulla base della visita cardiologica del 7 novembre 2016, espressamente citata tra gli “accertamenti clinici e strumentali” posti a fondamento del giudizio, veniva confermata la diagnosi contenuta nel modello BL/S del 7 novembre 2016. In virtù di tale diagnosi venivano formulate due valutazioni: sotto il profilo della causa di servizio, la patologia veniva ascritta a Tabella nella Categoria A/5; per quanto concerne invece l’idoneità al servizio, si esprimeva parere di inidoneità permanente del -OMISSIS-.

L’atto (Verbale n. 71 del 23 gennaio 2017) dal quale scaturisce l’esito negativo, per il ricorrente, sia del procedimento per la valutazione di idoneità al servizio, sia di quello per la dipendenza da causa di servizio, è fondato sulla visita cardiologica del 7 novembre 2016.

Il referto della suddetta visita non è tuttavia stato rinvenuto dall’amministrazione militare, sollecitata alla relativa produzione in sede di proposizione, da parte del ricorrente, di istanza di accesso. Risulta infatti dal carteggio, in atti, intercorso tra il ricorrente e la Commissione medica ospedaliera distaccata di Taranto che, con foglio n. 6/II/5828 del 12 giugno 2017, in risposta a richiesta di accesso da parte del -OMISSIS-, la Commissione dava atto del mancato rinvenimento del certificato di visita cardiologica indicato nel verbale n. 1243 del 7 novembre 2016. Infatti, in risposta all’istanza di accesso del -OMISSIS- del 12 luglio 2017, con la quale il ricorrente chiedeva, al punto 4: “l’atto di nomina di eventuale Commissione d’inchiesta a seguito del mancato rinvenimento del certificato di visita cardiologica indicato nl verbale n. 1243 in data 7.11.2016, comunicato con foglio n. 6/II/5828 in data 12.6.2017”, la Commissione rispondeva, con nota Prot. 6/7013 del 19 luglio 2017, che: “per quanto attiene allo smarrimento del foglio di consulenza specialistica, è stata espletata da parte del sottoscritto e del personale appartenente alla 2° sezione di questa C.M.O., una accurata indagine/verifica diretta senza esito positivo”.

E’ dunque provato che la consulenza cardiologica, particolarmente rilevante con riferimento al un paziente affetto da cardiopatia, risultava smarrita e non reperibile.

Come sostenuto nell’atto introduttivo della causa R.G. n. 1134/2017 alla pagina 6, alla nota del 12 giugno 2017, di risposta all’istanza di accesso volta ad acquisire le risultanze della visita del 7 novembre 2016, il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari comunicava che veniva contestualmente allegato: “estratto dell’effettiva esecuzione della visita in questione”. La circostanza non è contestata, dunque si ritiene provata ai sensi dell’art. 64 comma 2 c.p.a..

L’estratto prodotto dalla p.a., come affermato dal medesimo ricorso ancora a pagina 6, fa rilevare che “il ricorrente sarebbe stato sottoposto a visita specialistica generale ed elettrocardiogramma il 7.11.2016 alle ore 12,22 con la seguente diagnosi <<cardiopatia ipertensiva>>”. Anche detta circostanza non è specificamente contestata dalla parte resistente, pertanto può essere posta a fondamento della decisione ai sensi dell’art. 64 comma 2 c.p.a..

Dalla documentazione prodotta dal Centro Ospedaliero Militare di Taranto all’esito dell’accesso richiesto dal -OMISSIS- in data 7 luglio 2017, consistente nell’estratto del registro visitatori del giorno 7 novembre 2016, in atti, risulta che -OMISSIS- -OMISSIS- nella data interessata entrava all’ospedale alle ore 8,21 e ne usciva alle ore 11,10. Da tali atti, emerge la palese contraddittorietà tra i documenti citati o allegati dalle parti. Sussiste, in particolare, il dubbio che l’estratto della visita cardiologica consegnato al ricorrente in risposta all’accesso, non sia riferibile alla visita effettuata il 7 novembre 2016 sul -OMISSIS-. Ciò, in primis, in quanto la visita oggetto dell’estratto si svolgeva alle ore 12,22, allorquando il ricorrente, da più di un’ora, era fuori dalla struttura ospedaliera. Inoltre, essa riporta una diagnosi (cardiopatia ipertensiva), differente da quella recata in tutti i precedenti e successivi accertamenti svolti nei confronti del -OMISSIS- (cardiopatia ischemica, come sopra meglio connotata). Ove l’estratto non sia riferito al -OMISSIS-, dovrebbe concludersi che la C.M.O. poneva a fondamento della propria valutazione sul ricorrente un esame clinico effettuato su altro soggetto. Ove l’estratto, invece, riguardi effettivamente il -OMISSIS-, occorrerebbe rilevare come la diagnosi indicata nel verbale n. 1243/2016 e nel verbale n. 71/2017 sia diversa da quella recata dalla visita cardiologica, senza che i provvedimenti in esame motivino in alcun modo sul punto. In ogni caso, comunque rilevabile il vizio dell’eccesso di potere nelle figure sintomatiche del travisamento di fatti e dell’illogicità manifesta del provvedimento, censurabili anche negli atti connotati da discrezionalità tecnica.

Sussistono pertanto, nel caso di specie, quei vizi macroscopici che impongono l’annullamento dei verbali n. 1243 del 7 novembre 2016 e n. 71 del 23 gennaio 2017.

Ponendosi detti verbali a fondamento sia del giudizio di inidoneità al servizio che di quello di non ascrivibilità a causa di servizio ex D.P.R. 461/2001, sono, in via consequenziale, da annullare tutti i successici provvedimenti adottati dalla p.a. sulla scorta di detti verbali.

Con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.


9) Si dichiarano assorbite le altre censure proposte nei ricorsi, in quanto esse in parte si appuntano su atti procedimentali successivi e conseguenti a quelli annullati, in parte propongono motivi assorbiti da quelli sopra indicati.


10) Le spese dei giudizi seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione degli stessi, li accoglie per le ragioni indicate in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con gli stessi impugnati.

Condanna il Ministero della Difesa alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese processuali, quantificate in €. 5.000,00 (Cinquemila/00) oltre accessori di legge, e alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D. Lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Ettore Manca, Consigliere

Katiuscia Papi, Referendario, Estensore



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Katiuscia Papi Eleonora Di Santo





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
aeronatica
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Re: Decreto nomina CMO

Messaggio da aeronatica »

Buona sera a tutti.
Letto il provvedimento di accoglimento del gravame proposto mi sembra di poter evidenziare che l'accoglimento medesimo si fondi sull'accertamento di violazioni che nulla hanno a che vedere con la legge n. 416/26 (pur anche citata nelle eccezioni formulate assieme ad altre).
Mi pare di comprendere che:

"(...) La partecipazione del membro illegittimamente presente inficia, per quanto precede, tutti gli atti adottati dalla Commissione medica di cui all’art. 193 D. Lgs. 66/2010 qui gravati.

In virtù di tutto quanto precede, il motivo di ricorso viene accolto, con conseguente annullamento dei due verbali adottati dalla Commissione Medica in composizione non regolare. (...)"

Come evidenziato appare certo evidente che l'accoglimento si fondi sul difetto di nomina del componente del collegio medico che risultava essere, però, membro esterno e non in violazione esplicita della legge n 416/26 ma, piuttosto degli artt. 192, 193 e 198 del C.O.M..

Oltre a ciò, di poi, interviene il fatto evidenziato nella causa di non aver più rinvenuto in atti il referto di visita asseritamente posto a fondamento del provvedimento emesso.

Detto vizio è slegato dalle previsioni della legge n. 416/26 e di fatto - in nessuna parte della sentenza - viene riferito che in violazione della legge n. 416/26 il ricorso debba essere accolto.

Come avevo già palesato in precedenza è certo fondata l'eccezione di illegittimità dell'operato di un membro del collegio non legittimamente nominato ma non per violazione della legge abrogata, bensì, per l'effetto di violazione di altri precetti di legge.

Spero ciò sia chiaro onde evitare impugnazioni infondate, restando invece sempre corretta e logica l'impugnazione dell'operato del membro esterno alla commissione illegittimamente non correttamente nominato.

Detto ciò porgo un cordiale saluto a tutti i lettori.
aeronatica
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Re: Decreto nomina CMO

Messaggio da aeronatica »

Buona sera a tutti.
Letto il provvedimento di accoglimento del gravame proposto mi sembra di poter evidenziare che l'accoglimento medesimo si fondi sull'accertamento di violazioni che nulla hanno a che vedere con la legge n. 416/26 (pur anche citata nelle eccezioni formulate assieme ad altre).
Mi pare di comprendere che:

"(...) La partecipazione del membro illegittimamente presente inficia, per quanto precede, tutti gli atti adottati dalla Commissione medica di cui all’art. 193 D. Lgs. 66/2010 qui gravati.

In virtù di tutto quanto precede, il motivo di ricorso viene accolto, con conseguente annullamento dei due verbali adottati dalla Commissione Medica in composizione non regolare. (...)"

Come evidenziato appare certo evidente che l'accoglimento si fondi sul difetto di nomina del componente del collegio medico che risultava essere, però, membro esterno e non in violazione esplicita della legge n 416/26 ma, piuttosto degli artt. 192, 193 e 198 del C.O.M..

Oltre a ciò, di poi, interviene il fatto evidenziato nella causa di non aver più rinvenuto in atti il referto di visita asseritamente posto a fondamento del provvedimento emesso.

Detto vizio è slegato dalle previsioni della legge n. 416/26 e di fatto - in nessuna parte della sentenza - viene riferito che in violazione della legge n. 416/26 il ricorso debba essere accolto.

Come avevo già palesato in precedenza è certo fondata l'eccezione di illegittimità dell'operato di un membro del collegio non legittimamente nominato ma non per violazione della legge abrogata, bensì, per l'effetto di violazione di altri precetti di legge.

Spero ciò sia chiaro onde evitare impugnazioni infondate, restando invece sempre corretta e logica l'impugnazione dell'operato del membro esterno alla commissione illegittimamente non correttamente nominato.

Detto ciò porgo un cordiale saluto a tutti i lettori.
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