Decreto ingiuntivo per attività di lavoro straordinario.

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Decreto ingiuntivo per attività di lavoro straordinario.

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decreto ingiuntivo per attività di lavoro straordinario.

per notizia, di queste ne stanno altre.

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14/12/2012 201201207 Sentenza 1


N. 01207/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00867/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 867 del 2011, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;

contro
S. S., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Tallarico e Diego Venneri, con domicilio eletto presso il primo in Cosenza, via Medaglie D'Oro, 106;

per
opposizione al decreto ingiuntivo n 454/11 emesso dal TAR di Catanzaro


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di S. S.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2012 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, S. S., dipendente del Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco, esponeva di essere creditore, nei confronti dell’Amministrazione intimata per attività di lavoro straordinario, di complessivi euro 7.817,10, come dimostrato dalla documentazione prodotta in giudizio.

Con decreto ingiunto n. 454/2011, assunto da questo Tribunale, è stato ordinato al Ministero dell’Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza il pagamento, in favore di S. S., di euro 7.817,10, oltre interessi legali, oltre spese e competenze del procedimento, come ivi liquidate.

Con ricorso per opposizione, il Ministero dell’Interno, precisando che la somma di cui al decreto opposto era stata parzialmente pagata e precisamente corrisposta nelle misura di euro 2.578,28, ha chiesto la revoca e/o l’annullamento del decreto opposto.

Con memoria di costituzione e risposta, S. S. ha riconosciuto l’avvenuto parziale pagamento da parte dell’Amministrazione opponente ed ha insistito affinché il Tribunale, previa revoca del decreto opposto, condanni l’Amministrazione al pagamento della somma residua, compresi gli accessori, oltre al pagamento delle spese e competenze per il giudizio da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c
Alla Pubblica Udienza del 9 novembre 2012, il ricorso è passato in decisione.

Dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione opponente emerge che la stessa ha effettivamente corrisposto al creditore opposto parte della somma dovuta – nella misura di euro 2.578,28 - come, del resto, riconosciuto dallo stesso S. S. nella memoria di costituzione e risposta.

Pertanto, l’opposizione è in parte fondata e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo n. 454/2011 va revocato, considerato che, come affermato dalla giurisprudenza sia del giudice ordinario che amministrativo, qualora il giudice riconosca fondata, anche solo parzialmente, l’opposizione, deve comunque revocare "in toto" il decreto opposto e statuire in merito al pagamento di eventuali importi residui del credito, in quanto la relativa sentenza di condanna si sostituisce all’originario decreto ingiuntivo (Cass. Civ., sez. III, 25 maggio 2007, n. 12256; id, sez. II, 22 agosto 2006, n. 18265; TAR Calabria, Reggio Calabria, 8 novembre 2005, n. 1987; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 26 novembre 2004, n. 8288).

Il Ministero dell’Interno deve, pertanto, essere condannato al pagamento in favore di S. S. della somma residua di euro 5.238,82, oltre interessi nella misura legale.

Considerato che il creditore opposto ha precisato che l’Amministrazione opponente ha versato l’importo indicato successivamente sia all’emissione che alla notifica del decreto ingiuntivo e che l’Amministrazione non ha contestato tale circostanza, le spese del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti, sono poste a carico dell’Amministrazione opponente e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
così dispone:

-accoglie in parte il ricorso in opposizione, nei limiti e termini di cui in motivazione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;

-condanna il Ministero dell’Interno al pagamento in favore di S. S. della somma di euro 5.238,82, oltre interessi nella misura legale.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di causa che liquida complessivamente e forfettariamente in euro 1.500.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Anna Corrado, Referendario
Alessio Falferi, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/12/2012


panorama
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Re: Decreto ingiuntivo per attività di lavoro straordinario.

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Di questo genere ne sta un altro nello stesso giorno.
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- vigile del fuoco in servizio al Comando provinciale di Grosseto

1) - decreto ingiuntivo per il pagamento dell’importo indicato in epigrafe a titolo di indennità retributive maturate e non corrisposte nel periodo gennaio-ottobre 2012, distinte in € 6.625,65 per indennità di lavoro straordinario e festivo, € 357,46 per indennità oraria trasferte tipo missione e ulteriori € 108,00 per maggiorazione turno emergenza;

Tutto PAGATO.

N.B.: (sono in tanti a non muoversi in questo modo).

Il resto leggetelo qui sotto.
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05/05/2014 201400729 Sentenza 1


N. 00729/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00540/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 540 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Sola, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;

contro
il Ministero dell'Interno in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale é domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per il pagamento
della somma di € 7.091,11 oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di indennità dovute per il periodo gennaio/ottobre 2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di opposizione proposto dal Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2014 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che:
- il ricorrente, vigile del fuoco in servizio al Comando provinciale di Grosseto, in data 10 aprile 2013 ha depositato ricorso per decreto ingiuntivo per il pagamento dell’importo indicato in epigrafe a titolo di indennità retributive maturate e non corrisposte nel periodo gennaio-ottobre 2012, distinte in € 6.625,65 per indennità di lavoro straordinario e festivo, € 357,46 per indennità oraria trasferte tipo missione e ulteriori € 108,00 per maggiorazione turno emergenza;

- l’istanza è stata accolta e con decreto 9 maggio 2013, n. 403, è stato ingiunto all’Amministrazione il pagamento della somma suddetta;

- il decreto è stato notificato il 6 novembre 2013 e l’Amministrazione ha proposto opposizione con ricorso notificato il 25 novembre 2013 e depositato il 13 dicembre 2013;

- nelle more della definizione del presente giudizio il credito vantato dal ricorrente è stato integralmente pagato per la quota capitale, come prova la documentazione versata in atti dalla difesa erariale e in particolare i cedolini stipendiali del ricorrente, mentre non risulta pagata la somma per gli interessi maturati;

Considerato che:

- il decreto risulta depositato il 9 maggio 2013 ed è stato notificato il 6 novembre 2013, oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, ed è quindi divenuto inefficace ai sensi dell’art. 644 c.p.c.;

- la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo comporta l'inefficacia del provvedimento, con la conseguenza di rimuovere l'intimazione al pagamento in esso contenuta e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale sicché, ove si costituisca il rapporto processuale ancorché su iniziativa della parte convenuta che eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cassazione civ. II, 16 gennaio 2013 n. 951);

Ritenuto pertanto:

- di accogliere il ricorso in opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto,
- di dichiarare cessata la materia del contendere relativamente alla quota capitale vantata dal ricorrente,
- di ordinare al Ministero intimato di corrispondere rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, sulle somme già versate al ricorrente a decorrere dalla maturazione dei singoli ratei;

Ritenuto inoltre di compensare le spese processuali in ragione dell’andamento della fase monitoria del presente giudizio;

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie l’opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto. Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere, nei sensi e limiti di cui in motivazione, e condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, nei limiti di cui all’art. 22, comma 36, della l. 724/1994, delle somme per rivalutazione monetaria e interessi legali sugli importi corrisposti a titolo di quota capitale, da computarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli ratei.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore
Pierpaolo Grauso, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 05/05/2014
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Re: Decreto ingiuntivo per attività di lavoro straordinario.

Messaggio da panorama »

Giusta pressi da seguire per il decreto ingiuntivo

Questa sentenza del Tar di Lecce chiarisce molte cose, altrimenti viene dichiarato inammissibile.

Leggete il tutto per comprendere al meglio.
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26/09/2014 201402439 Sentenza 1


N. 02439/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01109/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1109 del 2014, proposto da:
G. S., rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso OMISSIS in Lecce, via Col Costadura, 56;

contro
Ministero della Salute, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Lecce, via Rubichi;

per l'ottemperanza
formatosi sul decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Lecce. n. 62/13 D.I., n. 963/13 Reg. Cron., n. 74/13 Rep., depositato in Cancelleria il 17.1.2013, munito di formula esecutiva in data 31.1.2013, notificato in data 07.2.2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Viste le memorie difensive;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2014 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente ha agito dinanzi al Tribunale Amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo indicato in oggetto, non avendo il Ministero della Salute provveduto al pagamento spontaneo della somma dovuta.

A fondamento della domanda proposta, ha allegato l’attestazione di mancata opposizione avverso il decreto rilasciata dalla cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Lecce, ma non ha, invece, prodotto la dichiarazione di esecutorietà del decreto ex art. 647 cpc rilasciata dal giudice, atteso che anche l’atto del 5 settembre a firma del giudice di pace Franco Giustizieri non contiene la dichiarazione di esecutorietà del decreto ex art. 647 cpc, ma la mera attestazione di non proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo, essendosi il giudice limitato ad accertare presso la cancelleria che non pendessero opposizioni avverso il decreto ingiuntivo, senza invece verificare altresì la correttezza della notifica del decreto alla parte ingiunta.

Sulla base di quanto esposto il ricorso va dichiarato inammissibile.

Invero, la più recente giurisprudenza è concorde nel ritenere che il ricorso per ottemperanza sia esperibile non solo per dare esecuzione alle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ma anche in relazione alle pronunce di condanna al pagamento di somme di denaro adottate mediante il procedimento monitorio ex artt. 633 ss cpc, potendosi il decreto ingiuntivo divenuto definitivo assimilare alla sentenza passata in giudicato, nonostante il tenore letterale dell’art. 2909 c.c., in quanto tale provvedimento ha nella sostanza contenuto identico a quello della sentenza di condanna per essere il procedimento monitorio, pur caratterizzato da una prima fase sommaria (quella del rilascio del decreto fondata sulla prospettazione unilaterale dei fatti da parte del ricorrente), strutturato in modo da consentire il successivo pieno contraddittorio, attraverso lo strumento dell’opposizione al decreto che determina l’instaurazione di un ordinario giudizio contenzioso.

In altri termini, la disciplina legislativa del procedimento monitorio è in grado di tutelare pienamente il debitore al quale, attraverso la possibilità di proporre opposizione, vengono estese tutte le garanzie del contraddittorio prima che il provvedimento diventi definitivo, con la conseguenza che non si ravvisano ostacoli al riconoscimento anche al decreto ingiuntivo dell’idoneità ad assumere, una volta definitivo (all’esito del giudizio di opposizione, ovvero per rinuncia volontaria allo stesso da parte dell’ingiunto), la natura di giudicato sostanziale, coincidente con quella sancita dall’art. 2909 c.c. (Cass. Civ. n. 11360/2010; n. 18791/ 2009).

Una volta affermata l’idoneità del decreto ingiuntivo ad acquisire la forza del giudicato, occorre stabilire quando ciò avvenga.

Infatti, se è pacifico che il decreto ingiuntivo diventi definitivo una volta concluso il giudizio di opposizione eventualmente instaurato dall’ingiunto, è invece più problematico stabilire cosa accada in caso di mancata opposizione da parte del debitore, occorrendo in questa ipotesi determinare se per il passaggio in giudicato del decreto sia sufficiente attendere l’inutile decorso del termine stabilito dalla legge senza che l’opposizione sia stata proposta, ovvero sia necessario in ogni caso che il decreto sia stato dichiarato esecutivo dal giudice ex art. 647 c.p.c.

Stante la diversità degli orientamenti espressi al riguardo dalla giurisprudenza, si sono recentemente pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 1650 del 2014) le quali hanno affermato che il decreto ingiuntivo non dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., non ha efficacia di giudicato formale e sostanziale per il mero fatto di non essere stato opposto nei termini massimi di legge (17 luglio 2012, n. 12205; Cass., 13 marzo 2009, n. 6198; Cass. 26 marzo 2004, n. 6085).

Invero, hanno affermato le Sezioni Unite - mentre per la prova del passaggio in giudicato formale e sostanziale della sentenza è sufficiente la produzione in giudizio di copia della sentenza corredata dalla certificazione del cancelliere di passaggio in cosa giudicata per mancata proposizione, nei termini di legge, di appello, ricorso per cassazione o istanza di revocazione ordinaria per i motivi di cui all’art. 395 codice, n. 4 e 5 (Cass., 29 agosto 2013, n. 19883; 8 maggio 2009, n. 10623; 9 luglio 2004, n. 12770) - nell’ambito del procedimento monitorio, il codice di rito contempla la dichiarazione di esecutività ai sensi dell’art. 647 c.p.c. che attribuisce al giudice il compito di verificare che l’ingiunto sia venuto a conoscenza del decreto attraverso una corretta notifica dello stesso e non abbia proposto opposizione o non si sia costituito nei termini di legge.

Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, “il decreto di esecutorietà si distingue dalla mera attestazione di cancelleria, cui non può certamente reputarsi equivalente, sia sotto il profilo dell’organo emanante, sia sotto quello del contenuto del controllo, limitato il primo al fatto storico della mancata opposizione decorso il termine perentorio ed il secondo esteso all’accertamento della regolarità della notificazione (art. 643 c.p.c.). Orbene, il punto è stabilire a quale condizione sia subordinato il dispiegarsi degli effetti “sostanziali” del giudicato monitorio, ossia quando possa dirsi compiuto il giudicato “formale”. […].

Si deve cioè stabilire se il giudicato si formi al momento del decorso dei termini per proporre opposizione al decreto ingiuntivo quando questa non sia stata proposta, ovvero al momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, dichiari esecutivo il decreto ingiuntivo. La seconda soluzione si impone per due connesse ragioni. In primo luogo, al momento dello scadere dei termini per l’impugnazione non vi è stato alcun controllo giurisdizionale sulla notificazione e sulla sua idoneità a provocare un contraddittorio eventuale e posticipato sulla domanda proposta con il decreto ingiuntivo. Tale controllo, invece, rappresenta un momento irrinunciabile a garanzia del diritto di difesa dell’intimato ed ha natura analoga all’imprescindibile controllo che nel giudizio a cognizione ordinaria il giudice deve necessariamente effettuare prima di dichiarare la contumacia del convenuto (artt. 164, 183 e 291 c.p.c.).

Senza tale controllo sarebbe “fuori sistema” parlare di giudicato anche solo formale e vi è spazio, come si preciserà più avanti, solo per un giudicato interno, i cui presupposti, però, sono oggetto di verifica da parte del giudice nell’ambito del processo. In secondo luogo, l’art. 647 c.p.c. prevede che, nel caso in cui non sia stata fatta opposizione nel termine, “il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza del decreto”. L’eventuale rinnovazione della notificazione consente perciò all’ingiunto di proporre, nei termini decorrenti dalla nuova notificazione, opposizione che va qualificata come ordinaria, ai sensi dell’art. 645 c.p.c., e non già tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c.; il che conferma che alla scadenza dei termini per proporre opposizione non si forma la cosa giudicata formale e che questa si forma solo dopo il controllo del giudice sulla notificazione. Coerentemente, l’art. 656 c.p.c. prevede che non il decreto non opposto, ma “il decreto d’ingiunzione, divenuto esecutivo a norma dell’art. 647, può impugnarsi per revocazione nei casi indicati nell’art. 395, nn. 1, 2, 5 e 6″; sono esperibili, perciò, come emerge chiaramente dal confronto con l’art. 324 c.p.c., mezzi straordinari previsti per l’impugnazione contro i provvedimenti passati in cosa giudicata, ai quali mezzi si aggiunge, per espressa previsione dello stesso art. 656, la revocazione per contrasto con precedente giudicato (art. 395, n. 5) nonchè, per l’espressa previsione dell’art. 650 c.p.c., l’opposizione tardiva (sul fatto che l’efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto e munito di esecutorietà ex art. 647 non viene meno di per sè a seguito dell’opposizione tardivamente proposta, cfr. Cass., sez. un., 16 novembre 1998, n. 11549 e Cass. 6 ottobre 2005, n. 19429). E’ il caso di rilevare, sul piano sistematico, che la mancata definizione del procedimento d’ingiunzione con il decreto ex art. 647 c.p.c. non rende ovviamente irrilevante il fatto che il decreto ingiuntivo non sia stato opposto nei termini.

Qualora, infatti, l’intimato dovesse proporre opposizione, e non ricorressero i presupposti per una opposizione tardiva, il giudizio di opposizione, che si configura come uno sviluppo della fase monitoria, dovrebbe chiudersi, previa ancora una volta l’imprescindibile verifica della regolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, con il rilievo d’ufficio del giudicato interno, formatosi nell’ambito dell’unitario procedimento in corso (Cass. 6 giugno 2006, n. 13252; Cass. 26 marzo 1991, n. 3258; Cass. 3 aprile 1990, n. 2707). Il giudicato formale e sostanziale, tuttavia, si formerebbe solo con la sentenza che dichiara l’inammissibilità della opposizione, come è reso evidente dal fatto che ove il giudice dell’opposizione erroneamente non rilevasse il giudicato interno ed accogliesse l’opposizione, la sentenza, se non impugnata, sarebbe idonea a passare in cosa giudicata (Cass. 20 settembre 1971, n. 2627). In conclusione, la funzione devoluta al giudice dall’art. 647 c.p.c. è molto diversa da quella della verifica affidata al cancelliere dall’art. 124 disp. att. c.p.c. sulla mancata proposizione di una impugnazione ordinaria nei termini di legge e dall’art. 153 disp. att. c.p.c. sulla verifica che “la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto”. Se ne differenzia, infatti, per il compimento di una attività giurisdizionale avente ad oggetto la verifica del contraddittorio, che, come già detto, nel processo a cognizione ordinaria ha luogo come primo atto del giudice e nel processo d’ingiunzione, ove non sia stata proposta opposizione, ha luogo come ultimo atto del giudice. La conoscenza del decreto da parte dell’ingiunto non rappresenta perciò una condicio juris che può essere accertata al di fuori del processo d’ingiunzione, ma costituisce l’oggetto di una verifica giurisdizionale che si pone all’interno del procedimento di ingiunzione e che conclude l’attività in esso riservata al giudice in caso di mancata opposizione”.

Pertanto, alla luce dei principi giurisprudenziale appena esposti, il decreto ingiuntivo, ancorché non tempestivamente opposto e benché provvisoriamente esecutivo, se non munito di decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., non può ritenersi passato in cosa giudicata formale e sostanziale.

Nel caso in esame, quindi, essendosi il ricorrente limitato a produrre la mera attestazione di non proposta opposizione (del cancelliere prima e del giudice di pace in seguito), ma non anche il decreto del giudice ex art. 647 cpc, il ricorso per ottemperanza non può che essere dichiarato inammissibile per mancato passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.

La complessità delle ragioni sottese alla decisione giustifica, tuttavia, l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima:
- dichiara il ricorso inammissibile;

- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Jessica Bonetto, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/09/2014
sheoll
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Re: Decreto ingiuntivo per attività di lavoro straordinario.

Messaggio da sheoll »

Ma di tutti questi ricorsi non ho capito una cosa: erano ricorsi per mancati pagamenti "palesi" ossia, ad esempio, il collega aveva prestato servizio in un giorno festivo ma poi non gli era stata pagata la festività, o sono mancati pagamenti riferiti a tutte quelle circostanze più "ambigue" che attualmente vedono diversi comandi dare differenti interpretazioni circa le disposizioni ministeriali, come ad esempio le ore di guida per raggiungere il distaccamento in cui si effettua la sostituzione?
Perchè in questo secondo caso sarebbe interessante avere maggiori dettagli circa quei procedimenti che hanno visto soccombente l'amministrazione in modo da poter esercitare sempre di più i nostri diritti anche in altre parti d'Italia dove i comandanti interpretano a loro piacimento le disposizioni ministeriali solo per risparmiare sulle nostre spalle....
firefox
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Re: Decreto ingiuntivo per attività di lavoro straordinario.

Messaggio da firefox »

sheoll ha scritto:Ma di tutti questi ricorsi non ho capito una cosa: erano ricorsi per mancati pagamenti "palesi" ossia, ad esempio, il collega aveva prestato servizio in un giorno festivo ma poi non gli era stata pagata la festività, o sono mancati pagamenti riferiti a tutte quelle circostanze più "ambigue" che attualmente vedono diversi comandi dare differenti interpretazioni circa le disposizioni ministeriali, come ad esempio le ore di guida per raggiungere il distaccamento in cui si effettua la sostituzione?
Perchè in questo secondo caso sarebbe interessante avere maggiori dettagli circa quei procedimenti che hanno visto soccombente l'amministrazione in modo da poter esercitare sempre di più i nostri diritti anche in altre parti d'Italia dove i comandanti interpretano a loro piacimento le disposizioni ministeriali solo per risparmiare sulle nostre spalle....
NULLA centra i tuo riferimento - qua sintetizzando, trattasi di straordinario fatto, autorizzato e certificato e poi pagato a babbo morto!
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