Cure termali

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Treset74
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Cure termali

Messaggio da Treset74 »

Ciao a tutti , visto che la mia segreteria non sa darmi una risposta.. la mia domanda è.. le cure termali le possono usufruire solo chi ha una causa di servizio oppure anche , chi come me gli é stata diagnosticata una artrosi alle anche in attesa della decisione della commissione di verifica ?
Grazie a tutto il forum


furore5
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Re: Cure termali

Messaggio da furore5 »

Occorre il parere vincolante e positivo del Comitato di Verifica, e quindi il decreto emesso dalla propria ammimistrazione, le cure termali possono essere fatte anche da chi ha una tabella B ma paga il ticket giornaliero, a differenza di chi ha la tabella 8A-7A per patologie specifica oppure per tutte le altre in quanto esente totale (dalla 6A alla 1A), chi ha la tabella A paga un piccolo contributo. I giorni max sono 15 che vengono decurtati dal congedo straordinario per malattia (45 gg).
Treset74
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Re: Cure termali

Messaggio da Treset74 »

Grazie per la risposta ma la domanda era ... posso mandare un certificato medico specificando che ho bisogno di un ciclo di cure termali(malattia ) ... senza avere una causa di servizio ?
eminenz

Re: Cure termali

Messaggio da eminenz »

L’articolo 22, c. 25, della legge 23 dicembre 1994, nr. 724, riformulando quanto previsto
nell’articolo 3 comma 42, della legge 24 dicembre 1993, nr. 537, abroga tutte le disposizioni,
anche speciali, che prevedono la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
essere collocati in congedo straordinario, oppure in aspettativa per infermità per attendere
alle cure termali. Pertanto, in ossequio al principio, contenuto nella legge nr. 537/1993, le
cure termali possono essere effettuate soltanto in regime di congedo ordinario, con la sola
rilevante eccezione degli invalidi per servizio cui, a norma dell’articolo 37, comma 2, del DPR
10 gennaio 1957, nr. 3 compete di diritto il congedo straordinario per attendere alle cure
richieste dal rispettivo stato di invalidità. Secondo orientamenti consolidati in materia,
appartengono alla categoria degli invalidi per servizio i dipendenti ai quali sia stata accertata,
con conseguente adozione del provvedimento di liquidazione dell’equo indennizzo,
un’infermità dipendente da causa di servizio che abbia determinato una menomazione
permanente dell’integrità fisica ascrivibile auna delle categorie previste dalla legge.
Non è possibile la reformatio in peius dell’equo indennizzo nella eventualità di un
riscontrato miglioramento nella menomazione.
Annualmente, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse
Umane, ribadisce le disposizioni inerenti alla concessione del congedo straordinario per
attendere alle cure fangoterapiche, idroponiche e inalatorie impartite nell’anno 1999 e
diramate con circolare nr. 333-A/9807.H.6.1, del 26 marzo 1999.
Devono altresì considerarsi invalidi per servizio, ai fini delle concessione del congedo
straordinario per l’effettuazione delle cure termali, i dipendenti della Polizia di Stato che
abbiano ottenuto la corresponsione dell’indennità “una tantum” di cui all’articolo 7 del DPR 25
ottobre 1981 nr. 738.
Con circolare nr. 333-A/9807.H.6.1, diffusa l’8 giugno 2004, il Dipartimento della pubblica
sicurezza nel diramare le disposizioni relative alle cure termali per l’anno 2004, ha ritenuto
opportuno precisare che l’articolo 13 del decreto – legge 463/1983, convertito dalla legge nr.
638/1983, al comma 4 recita “i congedi straordinari... concessi per fruire delle prestazioni
idrotermali, non possono superare il periodo di quindici giorni l’anno...”.
Il tenore della normativa in esame afferma l’Amministrazione è quello di non consentire
l’attribuzione, nel corso del medesimo anno solare oltre i limiti sopra precisati, di più periodi
di congedo straordinario al dipendente che abbia la necessità di effettuare cure di diverso
genere concernenti differenti stati morbosi.
Pertanto, conclude la nota “qualora l’interessato non abbia l’esigenza di chiedere i giorni di
viaggio per raggiungere la sede dello stabilimento termale e ritornare in sede, non sussistono
motivi ostativi alla concessione del congedo straordinario esclusivamente per effettuare il
ciclo di cure che, di norma, è stabilito in un minimo di dodici trattamenti termali”.
I dipendenti che abbiano ancora in pendenza la procedura per la concessione dell’equo
indennizzo, ma abbiano già ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
di patologie invalidanti giudicate ascrivibili auna delle categorie, potranno essere autorizzati a
fruire delle cure termali in regime di congedo straordinario.
Qualora la procedura si concluda con un provvedimento di diniego dell’equo indennizzo,
detta circostanza precluderà, ma solo per l’avvenire, la concessione di ulteriori periodi di
congedo straordinario.
Al tempo stesso non potranno essere effettuate in regime di congedo straordinario le cure
termali relative a infermità in relazione alle quali sia stato concesso l’equo indennizzo, ma
non siano ascrivibili ad alcuna categoria di pensione e, pertanto, non invalidanti, ovvero non
dipendenti da causa di servizio”.
Ulteriori chiarimenti sui presupposti che danno titolo alla fruizione delle cure termali in
regime di congedo straordinario risultano forniti con le circolari nr. 333-A/9808.I.D. del 10
marzo 1995 e 10 giugno 1995, nonché con la circolare nr. 333-A/9807.H.6.1 del 26 marzo
1999.
Massi66
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Re: Cure termali

Messaggio da Massi66 »

Treset74 ha scritto: mar apr 02, 2019 9:42 pm Grazie per la risposta ma la domanda era ... posso mandare un certificato medico specificando che ho bisogno di un ciclo di cure termali(malattia ) ... senza avere una causa di servizio ?
Certo lo puoi fare , inviando in allegato al certificato medico , una nota dove dichiari che per la visita fiscale , dalle ore ,,,, alle ore ,,,, sei reperibile presso il centr o termale di ......

E allegaci anche il certificato del tuo medico in bianco , dove dice che te hai bisogno di un periodo di cure termali , e per questo necessiti di giorni ..... e se hai congedo straordinario ti devono scalare quello , diversamente le fai in aspettativa . A noi si fa così .
Treset74
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Re: Cure termali

Messaggio da Treset74 »

Grazie a tutti !
eminenz

Re: Cure termali

Messaggio da eminenz »

Massi66 ha scritto: mer apr 03, 2019 6:30 pm
Treset74 ha scritto: mar apr 02, 2019 9:42 pm Grazie per la risposta ma la domanda era ... posso mandare un certificato medico specificando che ho bisogno di un ciclo di cure termali(malattia ) ... senza avere una causa di servizio ?
Certo lo puoi fare , inviando in allegato al certificato medico , una nota dove dichiari che per la visita fiscale , dalle ore ,,,, alle ore ,,,, sei reperibile presso il centr o termale di ......

E allegaci anche il certificato del tuo medico in bianco , dove dice che te hai bisogno di un periodo di cure termali , e per questo necessiti di giorni ..... e se hai congedo straordinario ti devono scalare quello , diversamente le fai in aspettativa . A noi si fa così .
io credo invece di no, anche se alcune amministrazioni autorizzano tale forzatura alla norma.
in assenza di causa di servizio che abbia dato luogo ad equo indennizzo le cure termali possono essere effettuate soltanto con il congedo ordinario.
la norma è chiara :
" L’articolo 22, c. 25, della legge 23 dicembre 1994, nr. 724, riformulando quanto previsto
nell’articolo 3 comma 42, della legge 24 dicembre 1993, nr. 537, abroga tutte le disposizioni,
anche speciali, che prevedono la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
essere collocati in congedo straordinario, oppure in aspettativa per infermità per attendere
alle cure termali. Pertanto, in ossequio al principio, contenuto nella legge nr. 537/1993, le
cure termali possono essere effettuate soltanto in regime di congedo ordinario...."
zena
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Re: Cure termali

Messaggio da zena »

mi aggancio a questa discussione per una domanda sul mio caso.
ho una causa di servizio riconosciuta con tabella B per deformazione a cuneo di una vertebra, distorsione rachide, ecc.
da quello che leggo avrei diritto ai 15 gg di c. straordinario per le cure termali.
l'unica particolarità del mio caso è che l'equo indennizzo mi è stato rifiutato per intempestività della domanda (effettuata dopo 7 mesi dall'evento).
senza darmi del cogl..ne, anche se lo merito, vi prego di aiutarmi a capire se ho diritto lo stesso alle cure.
per informazione ho anche una causa di servizio riconosciuta ma N.C. per rottura meniscale ginocchio, attualmente in attesa di giudizio di aggravamento o interdipendenza per insorta condropatia II/III grado.
ringrazio in anticipo.

saluti
mefisto71
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Re: Cure termali

Messaggio da mefisto71 »

Per conoscenza diretta di casi analoghi al tuo, ti dico che le Questure si stanno uniformando verso l'orientamento consolidato da alcuni anni, di negare le cure termali a chi non ha percepito equo indennizzo poiché la domanda di causa servizio risultava intempestiva, ovvero prodotta oltre i canonici 6 mesi. Sicuramente l'Amministrazione interpreta a modo proprio e restrittivo la norma, perché non mi sembra che il DPR 461/01 si esprima così. Tra l'altro conosco colleghi che per più di 10 anni hanno fruito Delle cure pur con causa servizio intempestiva, ora agli stessi viene negata.
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