CURE TERMALI

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MAUZA
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Re: CURE TERMALI

Messaggio da MAUZA »

GRAZIE MILLE ROBERTO CIAO.


panorama
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Re: CURE TERMALI

Messaggio da panorama »

Se può interessare a qualche collega, questo è il parere del Consiglio di Stato che ha riguardato un poliziotto.

08/01/2010 200901758 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 04/11/2009

Numero 00023/2010 e data 08/01/2010 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 4 novembre 2009

NUMERO AFFARE 01758/2009
OGGETTO:
Ministero dell’interno;
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da dall'assistente capo della Polizia di Stato G… A….. avverso il diniego di fruire di cure termali in regime di congedo straordinario.
LA SEZIONE
VISTA la relazione trasmessa con nota OMISSIS del 9 aprile 2009, pervenuta il 13 maggio successivo, con la quale il Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza – ha chiesto il parere sul ricorso straordinario in oggetto;
ESAMINATI gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Mario Luigi Torsello;

PREMESSO e CONSIDERATO:
Riferisce l’Amministrazione che l'assistente capo della Polizia di Stato G….. A…… ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il decreto del Capo della Polizia datato 1° ottobre 2007 con cui è stato respinto il ricorso gerarchico contro il provvedimento del Compartimento Polfer di OMISSIS, di diniego della fruizione di cure termali in regime di congedo straordinario.
Nel 1993 il ricorrente ha subito un grave incidente automobilistico in servizio, a seguito del quale la C.M.O. di OMISSIS, in data 18 novembre 1994, lo ha giudicato "inidoneo permanentemente al servizio d'istituto in modo parziale, per infermità dipendente da causa di servizio, ascrivibile alla 7^ categoria".
Conseguentemente il Ministero dell’interno, con decreto del 16 dicembre 1994, ha dichiarato l'istante utilizzabile solo per i servizi interni.
In data 6 novembre 2004 il ricorrente ha presentato istanza per poter fruire di un ciclo di cure termali in regime di congedo straordinario.
Il 2 marzo 2007 il Compartimento di Polizia Ferroviaria di OMISSIS ha respinto l'istanza con la seguente motivazione: "Quest'Ufficio, in assenza di provvedimento di liquidazione dell'equo indennizzo, ha chiesto chiarimenti al Ministero dell'Interno-Ufficio Ordinamento, il quale, con nota OMISSIS del 7 novembre 2006, ha chiarito che l'assistente G……. non può essere destinatario del congedo straordinario per cure termali poiché, a suo tempo, lo stesso non ha inoltrato la richiesta per ottenere il beneficio dell'equo indennizzo".
Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico, respinto in data 1° ottobre 2007 ed oggetto del presente gravame.
Il gravame è fondato.
Il d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, (Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) all’art. 60, prevede che “Il congedo straordinario per il personale della Polizia di Stato è disciplinato dall'art. 37 del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, secondo il rinvio contenuto negli ordinamenti dei singoli ruoli.”.
A sua volta l’art. 37, appena citato, al comma 2, dispone che “Il congedo straordinario compete di diritto ….o, qualora trattisi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità….”.
Come risulta per tabulas, la disposizione citata nessun rilievo attribuisce alla concessione dell’equo indennizzo.
E ciò appare del tutto giustificato in quanto, mentre la concessione dell’equo indennizzo assolve alla funzione di garantire al pubblico dipendente una prestazione economica per i casi di inabilità permanente parziale, il congedo straordinario per cure termali risponde alla diversa esigenza di ricorrere alla crenoterapia, generalmente ritenuta strumento efficace di intervento – pur se nel quadro di un più ampio piano di cure e con funzione complementare rispetto ad altri mezzi terapeutici – su una serie di situazioni morbose, con funzione preventiva, di cura specialistica e riabilitativa (Corte cost., 18 dicembre 1987, n. 559).
Vale peraltro la pena di rilevare che, se pure si facesse riferimento alla normativa di cui alla legge n. 24 dicembre 1993, n. 537, gli esiti interpretativi non cambierebbero.
E’ vero, difatti, che l’art. 3, comma 42, di tale legge – come modificato dall’art. 22, l. 23 dicembre 1994, n. 724 – dispone l’abrogazione di tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di essere collocati in congedo straordinario oppure in aspettativa per infermità per attendere alle cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche.
Ma tale previsione – nell’incipit della disposizione – è accompagnata dalla espressa salvezza del “secondo comma dell'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”.
Tale è, appunto la disposizione che – come sopra detto - in questa sede viene in rilievo.
Il provvedimento impugnato – unicamente fondato sulla circostanza che l’interessato non ha presentato la domanda per ottenere l'equo indennizzo – è pertanto illegittimo e il ricorso deve essere accolto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mario Luigi Torsello Giuseppe Severini




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panorama
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Re: CURE TERMALI

Messaggio da panorama »

Visto che di questo periodo tanti Carabinieri "PRESUMO IO" hanno domande da fare, allora ho pensato di precisare quanto segue:
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La pubbl. C-14 a pag. 29-30 per noi Carabinieri in servizio, ad oggi prevede:

LICENZA PER CURE TERMALI

a. Il beneficio:

(1) viene concesso agli invalidi di guerra o per servizio, che debbano attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità (nota 94) presso apprestamenti civili (in caso, invece, di cure effettuate presso lo Stabilimento Balneo-Termale Militare, in regime assimilato al ricovero, la licenza è concessa “per gravi motivi”, con identica disciplina);

(2) compete nella misura massima di 15 giorni (nota 95), da commisurare alle effettive esigenze terapeutiche;

(3) assorbe il riposo settimanale (e la fruizione del riposo in giorno feriale non lavorativo) anticipatamente programmato a cavallo del periodo;

(4) in particolare, qualora un ciclo terapeutico bisettimanale inizi di lunedì (nota 96) 84ter, viene concesso nella misura di 15 giorni decorrenti dalla domenica precedente; a tal fine, i riposi delle tre settimane interessate devono essere programmati di domenica, risultando pertanto assorbiti dalla licenza;
-----------------------------------------------------------------------------
b. Per poter fruire della licenza:
(1) la malattia del militare deve essere riconosciuta dipendente da causa di servizio;
(2) è necessario che l’infermità sia compresa tra quelle che traggono beneficio dalle cure termali (nota 97);
(3) il ciclo di cure per il quale viene chiesto il beneficio deve essere prescritto dal medico curante dell'interessato.
------------------------------------------------------------------------------
c. Tra il periodo di fruizione della licenza per cure termali e quello della licenza ordinaria deve intercorrere un intervallo di almeno 15 giorni (nota 98).
Tale arco temporale deve trascorrere anche quando il primo beneficio venga fruito dopo il secondo. In tal caso, fermo restando l’onere per il militare di prevedere, in sede di richiesta dei benefici, un intervallo di
15 giorni tra la fine della licenza ordinaria e l’inizio di quella straordinaria, qualora insorgano motivi di carattere eccezionale, che implicano un inizio anticipato delle cure medesime, ovvero ne venga documentata l’indilazionabilità, può essere autorizzata la fruizione della relativa licenza straordinaria, a prescindere dal periodo di intervallo minimo trascorso.
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d. Il militare che intenda fruire della licenza dovrà presentare domanda al Comando di Corpo di appartenenza, utilizzando l'apposito modulo ed allegando tutta la documentazione prevista (nota 99).

e. La licenza è concessa esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative. Pertanto il militare che abbia rappresentato la necessità di beneficiare di un ciclo di cure termali ha l'obbligo, ottenuta la licenza, di sottoporvisi. Al rientro dalla licenza, lo stesso dovrà documentare l'effettivo
svolgimento del ciclo di cure, producendo copia del certificato dello Stabilimento termale attestante il tipo e numero delle cure effettuate.

f. L'eventuale impossibilità di fruire del ciclo di cure per il quale è stata concessa la licenza, compresa l'eventuale inidoneità ad effettuare la cura certificata dal medico delle terme in occasione della visita iniziale del ciclo termale, determina il venir meno delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio e, pertanto, comporta la decadenza del beneficio con obbligo di immediato rientro del militare al Reparto.
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NOTE

Nota: 94 Articolo 37, comma 2, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Nota: 95 Articolo 13, comma 4, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con legge 638/1983.

Nota: 96 Il beneficio può decorrere anche da un giorno diverso (circolare n. 33/35-1-2003, in data 04
novembre 2005 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - SM – Ufficio Legislazione).

Nota: 97 Decreto ministeriale 15 dicembre 1994.

Nota: 98 Articolo 13, comma 5, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con legge 638/1983.

Nota: 99 Circolare n. 33/45-5-2003 in data 16 gennaio 2007 del Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri - SM - Ufficio Legislazione.
panorama
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Re: CURE TERMALI

Messaggio da panorama »

Licenza straordinaria per cure termali

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66
Codice dell'ordinamento militare.
art. 1506, comma 1 lett. a)

In relazione all'articolo di cui sopra, si partecipa che la D.G.P.M. ha precisato che, anche al personale affetto da infermità NON riconosciuta come dipendente da causa di servizio può essere concessa, per un periodo non superiore a 15 gg. l'anno, una Licenza per prestazioni idrotermali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative e su motivata prescrizione di un MEDICO SPECIALISTA della A.S.L.

N.B.: in relazione a quanto sopra, il C.do Gen. Arma CC. ha già apportato le conseguenti modifiche alla pubb. C-14 (Cap. IV para 6) pag. 29/30. Inoltre, in area Leonardo è già disponibile unitamente alla Circolare datata 27 marzo 2015 e agli allegati, anche, il VADEMECUM, riepilogativo della nuova procedura per la richiesta e la concessione del beneficio.
claudio100

Re: CURE TERMALI

Messaggio da claudio100 »

Domanda per chi potrà rispondere.

Istanza di ammissione alle cure termali per patologia non riconosciuta causa di servizio, documentazione completa e corretta, prescrizione medico curante e referto specialista, patologia rientrante tra quelle per le quali si puo' avere beneficio...

L'Ufficiale Medico può esprimere un parere negativo? Il Comandante di Reparto può rifiutare la concessione delle cure termali?

Grazie in anticio
Alfiere
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Re: CURE TERMALI

Messaggio da Alfiere »

No.
ciaopigi

Re: CURE TERMALI

Messaggio da ciaopigi »

Sì, per vari motivi. Impegnativa non rilasciata dallo specialista, specialista non ASL, discrepanza fra le diagnosi dei vari medici, omessa presentazione di documentazione medica richiesta, ecc.
panorama
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Re: CURE TERMALI

Messaggio da panorama »

per i colleghi CC.
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Allego lettera del CGA CC. n. 33/124-2-2003 datata 27 marzo 2015 con relativo VEDEMECUM

1) - nella lettera vds. punto n. 2 che parla delle infermità non riconosciute;

2) - nel Vademecum vedi punto n. 2 lett. a) seconda alinea;
- punto 3 lett. b e c;
- punto 5 nel suo intero argomento.


vedi
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