Cumulo reddito da pensione e lo stipendio dopo il transito

Feed - POLIZIA DI STATO

Avatar utente
RAMBO
Consigliere
Consigliere
Messaggi: 789
Iscritto il: mer giu 29, 2011 11:54 am

Re: Privilegi nel passaggio ai ruoli civili.

Messaggio da RAMBO »

Come avevo intuito ha cambiato ministero di appartenenza, quindi è stato cancellato dai ruoli del ministero dell'interno che gli ha aveva dato diritto alla ppo ed ora può ricevere anche lo stipendio dal ministero dell'ambiente.

Ciao Rambo


" Chi ti ha insegnato che nulla si può cambiare, voleva solo un altro schiavo "
Italo

Re: Privilegi nel passaggio ai ruoli civili.

Messaggio da Italo »

Buongiorno,
scrivo per la prima su questo forum e ne approfitto per salutare tutti, vorrei esporvi la mia situazione per avere qualche consiglio, in particolare dal collega mackenny.
Dopo 12 anni di servizio nella P. di S. sono stato riformato per inidoneità in modo assoluto al servizio in Polizia e riconosciuto idoneo ai ruoli civili. Sono transitato quindi recentemente sempre nel Ministero dell'Interno come impiegato civile. Al momento sono in attesa che il Comitato si esprima sulla mia richiesta di causa di servizio, che la CMO ha valutato come 5° cat. tab. A. Nutro però dei seri dubbi al riguardo, perché tale patologia potrebbe non essere riconosciuta come dipendenza dal servizio.
Alla luce di quanto avete già detto, mi chiedevo se posso fare richiesta di pensione da cumulare all'attuale stipendio da civile?
La causa di servizio è la condizione imprescindibile per ottenere tale beneficio o posso procedere anche senza?
Può essere anche una semplice pensione ordinaria o deve per forza essere quella privilegiata?
Occorre che aspetto l'esito del Comitato?
Influisce sulla questione il fatto che non ho cambiato Ministero?

Ringrazio anticipatamente chiunque voglia e possa illuminarmi.
Un saluto a tutta la comunity.
Avatar utente
RAMBO
Consigliere
Consigliere
Messaggi: 789
Iscritto il: mer giu 29, 2011 11:54 am

Re: Privilegi nel passaggio ai ruoli civili.

Messaggio da RAMBO »

Il comma 3 dell’articolo 19 del decreto-legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008 ha ribadito che “restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758”, le quali – come è noto – stabiliscono che i trattamenti di pensione di cui beneficiano i
dipendenti pubblici non sono cumulabili con la retribuzione derivante da impieghi nell’ambito della Pubblica Amministrazione quando il nuovo servizio costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto di lavoro che ha dato luogo alla pensione.

Quindi il divieto è valido anche per la pensione ordinaria.
La pensione privilegiata viene erogata agli invalidi di servizio, è implicito che non può essere concessa per malattie non professionali.


E' possibile ricevere il trattamento pensionistico privilegiato per le infermità riconosciute dipendenti da
causa di servizio quando il passaggio "transito" è avvenuto con cessazione o cancellazione dai ruoli dell'amministrazione di appartenenza; tale pensione di privilegio è cumulabile con il trattamento di attività, a norma dell’articolo 139 del DPR n. 1092/1973.

Quindi basta cambiare ministero e chiedere la cancellazione dai ruoli di appartenenza.

Non sono in grado di comunicarti se la procedura è valida anche per la sola pensione ordinaria.

Se vuoi puoi comunicarmi esattamente quanti anni di servizio effettivo e utile hai fatto, e se volendo potevi già andare in pensione ordinaria per inabilità alla mansione.

Ciao Rambo
" Chi ti ha insegnato che nulla si può cambiare, voleva solo un altro schiavo "
Italo

Re: Cumulo reddito da pensione e lo stipendio dopo il transi

Messaggio da Italo »

Ciao Rambo,
grazie per la tua disponibilità e complimenti per la tua preparazione.
Io sono stato riformato con quasi 13 anni di servizio e la qualifica di Assistente di P.S., più altri due anni circa di riscatto. Credo che se avessi optato per la pensione avrei percepito un reddito di circa 700/800 euro al mese.

Quindi se ho capito bene, ho poco o nulla da fare?! Essendo rimasto sempre all'interno dello stesso Ministero, anche se con un profilo professionale del tutto differente!
L'unica cosa, forse, è attendere l'esito del Comitato e se riconoscerà la causa di servizio chiedere la p.p.o, giusto?

Un ultima domanda: grazie alla richiesta di causa di servizio, inoltrata entro il 12° mese, mi è stato lasciato lo stipendio intero al 100% per tutto il tempo, 18 mesi di aspettativa e 18 mesi necessari per il transito. Se non mi venisse riconosciuta la dipendenza dal servizio, il 50% di stipendio percepito in più glielo devo ridare? L'Amministrazione ha un termine entro cui richiedermi indietro quei soldi?

Grazie ancora per il tuo tempo e la tua disponibilità.

Italo
Alex2010
Riferimento
Riferimento
Messaggi: 336
Iscritto il: lun nov 22, 2010 3:56 pm

Re: Cumulo reddito da pensione e lo stipendio dopo il transi

Messaggio da Alex2010 »

Italo ha scritto:Ciao Rambo,
grazie per la tua disponibilità e complimenti per la tua preparazione.
Io sono stato riformato con quasi 13 anni di servizio e la qualifica di Assistente di P.S., più altri due anni circa di riscatto. Credo che se avessi optato per la pensione avrei percepito un reddito di circa 700/800 euro al mese.
Sei ottimista.
Grazie al sistema contributivo puro le 700/800 euro sono scese di un buon 100/200 euro :( :(
Italo ha scritto: Un ultima domanda: grazie alla richiesta di causa di servizio, inoltrata entro il 12° mese, mi è stato lasciato lo stipendio intero al 100% per tutto il tempo, 18 mesi di aspettativa e 18 mesi necessari per il transito. Se non mi venisse riconosciuta la dipendenza dal servizio, il 50% di stipendio percepito in più glielo devo ridare? L'Amministrazione ha un termine entro cui richiedermi indietro quei soldi?
Italo
Se la risposta ti viene fornita entro 24 mesi dalla tua domanda dovrai restituire le somme percepite e non dovute (quindi speriamo che al ministero se la prendano comoda) :wink: :wink:
Per il pagamento se la cifra è molto alta mi sembra che si possa rateizzare, in quanto per legge non possono toglierti dallo stipendio più di una certa percentuale (scusami se non sono stato preciso ma non ricordo con esattezza la legge e la percentuale in relazione a quanto detto e quindi più di questo non so dirti) :( :(
Italo

Re: Cumulo reddito da pensione e lo stipendio dopo il transi

Messaggio da Italo »

Ciao Rambo,
grazie ancora per i tuoi preziosi consigli.

Italo
Avatar utente
RAMBO
Consigliere
Consigliere
Messaggi: 789
Iscritto il: mer giu 29, 2011 11:54 am

Re: Cumulo reddito da pensione e lo stipendio dopo il transi

Messaggio da RAMBO »

Ti ha rispo alex,secondo me in modo sbagliato.Vorrei sapere dove sta scritto che se il comitato si esprime negatovamente dopo 24 mesi non si devono restituire le somme,forse si confonde con i parzialmente idonei.L'amministrazione puo' recuperare queste somme anche dopo anni.
Volevo possibilmente sapere se avevi raggiunto i quindici anni di servizio utile per accedere alla pensione di inabilita' alla mansione,e in che modo visto che il riscatto dei periodi un anno ogni cinque, nel sistema misto e retributivo si riscattano a pagamento ai fini del tfr
" Chi ti ha insegnato che nulla si può cambiare, voleva solo un altro schiavo "
Alex2010
Riferimento
Riferimento
Messaggi: 336
Iscritto il: lun nov 22, 2010 3:56 pm

Re: Cumulo reddito da pensione e lo stipendio dopo il transi

Messaggio da Alex2010 »

RAMBO ha scritto:Ti ha rispo alex,secondo me in modo sbagliato.Vorrei sapere dove sta scritto che se il comitato si esprime negatovamente dopo 24 mesi non si devono restituire le somme,forse si confonde con i parzialmente idonei.L'amministrazione puo' recuperare queste somme anche dopo anni.
Rambo non ti arrabbiare con me....se ho sbagliato...non l'ho fatto intenzionalmente..... :roll: :roll:
Io ero proprio convinto che fosse così. Invece cercando un pò meglio mi sembra di capire che hai ragione tu, il discorso è valido solo per i parzialmente idonei.

Ed infatti mi sembra che Nico nel thread sotto confermi quanto dice Rambo:
http://forum.grnet.it/polizia-penitenzi ... t6441.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Avatar utente
RAMBO
Consigliere
Consigliere
Messaggi: 789
Iscritto il: mer giu 29, 2011 11:54 am

Re: Cumulo reddito da pensione e lo stipendio dopo il transi

Messaggio da RAMBO »

Per alex, tutti possiamo sbagliare, l'importante e' aver chiarito la situazione a Italo.

Per Italo,
sei sicuro che avevi quindici anni di contributi?Perche' nel sistema retributivo ed in quello misto gli anni uno ogni cinque,si riscattano a pagamento solo ai fini del tfr, mentre ai fini previdenziali vengono aggiunti automaticamente.Forze sono stati aggiunti anche a te in modo automatico?
Ciao Rambo
" Chi ti ha insegnato che nulla si può cambiare, voleva solo un altro schiavo "
maurizio24
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 125
Iscritto il: ven feb 25, 2011 11:47 pm

Re: Privilegi nel passaggio ai ruoli civili.

Messaggio da maurizio24 »

RAMBO ha scritto:Come avevo intuito ha cambiato ministero di appartenenza, quindi è stato cancellato dai ruoli del ministero dell'interno che gli ha aveva dato diritto alla ppo ed ora può ricevere anche lo stipendio dal ministero dell'ambiente.

Ciao Rambo
Buongiorno a tutti. In merito al cumulo ho chiamato l ufficio pensioni di privileggio del Ministero degli Interni e il collega mi ha assicurato che il cumulo puó esserci anche se si é assunti nello stesso Ministero. Mi riferiva inoltre che conosceva personalmente due colleghi della P.S. transitati nel ruolo civile del Ministero degli Interno e percepiscono la pensione di privileggio e lo stipendio.
maurizio24
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 125
Iscritto il: ven feb 25, 2011 11:47 pm

Re: Cumulo reddito da pensione e lo stipendio dopo il transi

Messaggio da maurizio24 »

Il numero di tel. dell ufficio pensioni privilegio di Roma ( Ministero Interni ) é 0646547145. Potrebbe servire a qualcuno, buona giornata.
maurizio24
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 125
Iscritto il: ven feb 25, 2011 11:47 pm

Re: Cumulo reddito da pensione e lo stipendio dopo il transi

Messaggio da maurizio24 »

gazzellascorte ha scritto:quindi quanto prendi tra pensione e stipendio grazie
Io sono stato riformato il 17 c.m. e devo ancora fare domanda per il transito. Stavo aspettando qualche notizia certa in merito, ma di certo in italia non c é nulla. A breve presteró la dfomanda prima che passino i 30 giorni.
maurizio24
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 125
Iscritto il: ven feb 25, 2011 11:47 pm

Re: Cumulo reddito da pensione e lo stipendio dopo il transi

Messaggio da maurizio24 »


La fonte per il diritto al cumulo della pensione privilegiata con il reddito di un rapporto di servizio è l'articolo 139 del TU approvato con il DPR n. 1092/1973, da te citato, il quale dispone che “La pensione privilegiata (….) sono cumulabili con un trattamento di attività (….) derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione (….)”.
So che alcuni uffici ritengono che il cumulo si può applicare soltanto se si cambia Ministero ma credo che questa tesi sia sconfessata dall’ultimo comma del citato articolo 139. Comunque, l’articolo 139 fa riferimento a un rapporto di servizio diverso e non distingue se il diverso rapporto di servizio può avvenire nello stesso Ministero o debba avvenire in altro Ministero.
Trattandosi di diverso rapporto di servizio non può farsi riferimento alla continuità del rapporto di lavoro o alla derivazione dal precedente rapporto di lavoro.
Puoi rivolgerti ai Sindacati della categoria per avere il sostegno necessario o a un Patronato per una eventuale vertenza se si rendesse necessariauongiorno. Questa é la risposta di un espero in pensioni di un sindacato
maurizio24
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 125
Iscritto il: ven feb 25, 2011 11:47 pm

Re: Cumulo reddito da pensione e lo stipendio dopo il transi

Messaggio da maurizio24 »

Questa é la risposta, on linea, data mi da un esperto in pensioni di un sindacato
maurizio24
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 125
Iscritto il: ven feb 25, 2011 11:47 pm

Re: Cumulo reddito da pensione e lo stipendio dopo il transi

Messaggio da maurizio24 »

Un caro collega mi ha girato una sentenza in merito al post.
Tutto OK

SEZIONEESITONUMEROANNOMATERIAPUBBLICAZIONECAMPANIA SENTENZA9312014PENSIONI30/07/2014


                           SENTENZA 931/2014
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte dei conti
sezione giurisdizionale per la Campania
Giudice Unico delle Pensioni
Dott. Massimo Balestieri
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso del Sig. N. S.,  iscritto  al n. 62538 del registro di segreteria contro il Ministero della Difesa.
Visto l’atto introduttivo del giudizio.
Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.
Udito all’udienza del 16/07/2014, con l’assistenza del segretario Sig. Pasquale Corbo, l’Avv. Carlo Grasso per il ricorrente.
 Letto il dispositivo al termine della camera di consiglio.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Grasso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli, alla via A. Depretis n.62, ha rappresentato di essere titolare di pensione privilegiata con Decreto n. 283/2004 e di essere transitato nel ruolo civile del medesimo Ministero della Difesa, che, poi, ha annullato il suddetto provvedimento con successivo Decreto n. 1204, notificato nel mese di agosto 2006. Ha rilevato la legittimità del cumulo tra il trattamento pensionistico privilegiato e l’attività lavorativa e ha concluso chiedendo la concessione del suddetto trattamento privilegiato oltre oneri accessori e, in subordine, di riconoscere il diritto al trattamento privilegiato allorquando venga a cessare il rapporto di lavoro con il Ministero della Difesa.
Con memoria difensiva il Ministero della Difesa ha rappresentato che ai sensi degli articoli 133 e 139 del D.p.r. n. 1092 /1973 non è ammesso il cumulo tra la pensione privilegiata l’attività lavorativa, in quanto entrambe le prestazioni derivano dal medesimo rapporto di lavoro; il ricorrente è, infatti, transitato nel ruolo civile del Ministero della Difesa proprio per l’infermità che ha determinato la non idoneità al servizio militare. Ha concluso per il rigetto del ricorso e in subordine ha eccepito la prescrizione quinquennale.
Con successiva memoria il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, richiamando la recente sentenza n. 475/2014 della sezione Campania e allegando copia del contratto individuale di lavoro.
All’udienza del 16/07/2014 l’Avv. Grasso si è riportato alla documentazione in atti.
DIRITTO
La questione in esame verte sulla possibilità o meno di cumulare il trattamento pensionistico di privilegio con l’attività lavorativa svolta presso la medesima amministrazione, in virtù del transito nei ruoli civili.
Al riguardo occorre soffermarsi sul quadro normativo di riferimento.
L’ art . 133 del D.p.r. n. 1092 /1973 così recita:
“Il cumulo dei trattamenti di cui al primo comma dell' art . 130 non è ammesso nei casi in cui il nuovo rapporto costituisce derivazione, continuazione o rinnovo di quello precedente che ha dato luogo alla pensione.
Il divieto di cui sopra opera nei casi di:
a) riammissione in servizio di personale civile;
b) richiamo alle armi di personale militare provvisto di pensione per il precedente servizio militare;
c) nomina all'impiego civile di sottufficiale o graduato, in applicazione delle particolari disposizioni concernenti riserva di posti in favore di detti militari;
d) nomina conseguita mediante concorso riservato esclusivamente a soggetti che hanno già prestato servizio ovvero a tali soggetti insieme con appartenenti a particolari categorie di professionisti;
e) conferimento di incarichi di insegnamento in scuole o istituti dello stesso grado di quelli presso cui è stato prestato il servizio precedente in qualità di incaricato;
f) nomina senza concorso a posto statale o presso gli enti di cui all' art . 130, conseguita in derivazione o in continuazione o, comunque, in costanza di un precedente rapporto d'impiego rispettivamente con lo Stato o con gli enti stessi.
Nei casi in cui il precedente rapporto abbia dato titolo alla liquidazione di un trattamento di pensione, il trattamento stesso è sospeso.
Al termine del nuovo servizio spetta il trattamento di quiescenza secondo il disposto del quarto comma dell' art . 131”.
L’ art . 130, comma 1, dispone:  “È ammesso il cumulo, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, di una pensione normale diretta o di un assegno equivalente con un trattamento di attività quando detti trattamenti derivino da servizi resi alle dipendenze di amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, di regioni, di province, di comuni o di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenze, di enti parastatali, di enti o istituzioni di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonché di aziende annesse o direttamente dipendenti dalle regioni, dalle province, dai comuni o dagli altri enti suindicati”.
L’ art . 139 così recita: “La pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile sono cumulabili con un trattamento di attività ovvero con altro trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione o all'assegno anzidetti.
Qualora l'interessato chieda la riunione o la ricongiunzione dei servizi, si applicano le norme di cui al titolo VII.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per i sottufficiali e i graduati che abbiano conseguito, con o senza soluzione di continuità, la nomina ad impiego civile di cui all' art . 133, lettera c)”.
Dal suddetto quadro normativo emerge che la problematica del cumulo tra pensione ordinaria ed attività lavorativa è risolta dal combinato disposto degli articoli 130 e 133, nel senso che non è ammesso il cumulo se tra i due rapporti sussiste derivazione, continuazione o rinnovo.
L’ art . 139 , invece, si occupa del medesimo tema per le pensioni privilegiate e prevede la possibilità del cumulo qualora il trattamento privilegiato e la retribuzione derivino da un rapporto di servizio diverso.
Nel caso in esame dalla lettura del contratto individuale di lavoro emerge la diversità del servizio svolto dal ricorrente come impiegato civile rispetto a quello che ha dato origine al trattamento pensionistico privilegiato.
Pertanto il ricorso è accolto, con conseguenziale riconoscimento a favore del ricorrente del cumulo tra il trattamento pensionistico privilegiato, come già concesso dall’amministrazione con il decreto n. 283/2004 e la retribuzione derivante dall’attività lavorativa presso la medesima amministrazione (in termini analoghi Corte conti, sezione Campania, n.475/2014).
E’ respinta l’eccezione di prescrizione, in quanto il ricorrente ha dichiarato che il decreto n. 1204/2004 è stato notificato nel mese di agosto 2006 e l’amministrazione non ha mosso alcuna specifica contestazione su detta tempistica; il ricorso è stato notificato all’amministrazione il 26/03/2010 e il  decreto  n. 1204/2004 reca il timbro del Dipartimento della Ragioneria – Ufficio centrale del bilancio del  10/12/2004.
Sulle somme arretrate dovute a titolo di sorte capitale spettano, secondo i principi espressi nelle sentenze n.10/2002/QM e n.6/2008/QM, delle Sezioni Riunite di questo Istituto, interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi degli artt. 429, 3° comma, c.p.c., e 150 delle relative disposizioni di attuazione, solo sui ratei scaduti dopo la data di entrata in vigore della legge n.205/2000 (ossia dal 10 agosto 2000), emolumenti da calcolarsi dalla scadenza di ogni singolo rateo e sino al pagamento della sorte capitale e da liquidarsi cumulativamente, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (c.d. principio del cumulo parziale). Per i ratei maturati prima del 10 agosto 2000, andranno corrisposti al ricorrente i soli interessi legali.
Sussistono apprezzabili motivi per la compensazione delle spese tenuto conto della complessità della questione.
P.Q.M.
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica di Giudice Unico delle Pensioni, accoglie il ricorso, con gli oneri accessori come in motivazione. Spese compensate.
Fissa in giorni 60, ai sensi dell’ art . 429 c.p.c., il termine per il deposito della sentenza.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16 luglio 2014.
 
Il Giudice
Massimo Balestieri
 
 
Depositato in segreteria il 30 luglio 2014         Il Direttore
(Dott. Carmine De Michele)
Rispondi