Costituzione della posizione assicurativa e servizio di aero

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Costituzione della posizione assicurativa e servizio di aero

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La Corte dei Conti - Terza Sez. d'Appello, rigetta il ricorso del ricorrente.
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1) - aveva respinto la domanda diretta al riconoscimento, ai fini della costituzione della posizione assicurativa ex art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973, della maggiorazione prevista dall'art. 20 dello stesso d.P.R. per servizio di aeronavigazione.
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TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 301 04/07/2016
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 301 2016 RESPONSABILITA 04/07/2016


Sent. 301/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

Composta dai seguenti magistrati:
Enzo Rotolo Presidente
Giuseppa Maneggio Consigliere
Elena Tomassini Consigliere rel.
Giovanni Comite Consigliere
Giuseppe Di Benedetto Consigliere

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sull'appello iscritto al n. 45988 del registro di Segreteria, proposto dal sig. Marzaroli D., rappresentato e difeso dagli Avvocati Alessandra Polonio del Foro di Padova e Alberto Maria Papadia del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Catanzaro n. 9, in virtù di procura in calce al ricorso in appello,

contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S. - in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata dal Direttore generale delle Entrate dell'INPS, dagli Avvocati Antonino Sgroi, Lelio Maritato, Giuseppe Matano, Ester Maria Vita Sciplino, Carla d'Aloisio e Emanuele De Rose ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'INPS in Roma, via Cesare Beccaria n. 29,

avverso
la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l'Emilia Romagna n.274 del 2012.

Visti il ricorso, tutti gli atti e i documenti di causa;
Uditi, all'udienza del 10 giugno 2016, con l'assistenza della Segretaria Signora Gerarda Calabrese, il relatore Consigliere Elena Tomassini e gli Avv. Alberto Maria Papadia per l’appellante, Lidia Carcavallo, per delega scritta dell’avv. Antonino Sgroi, per l’INPS, e il dott. Michele Grisolia per il Ministero della Difesa.

FATTO

Con ricorso in appello ritualmente notificato il sig. Marzaroli D. impugnava la decisione indicata in epigrafe, che aveva respinto la domanda diretta al riconoscimento, ai fini della costituzione della posizione assicurativa ex art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973, della maggiorazione prevista dall'art. 20 dello stesso d.P.R. per servizio di aeronavigazione.

Dopo aver ripercorso il giudizio di primo grado, lamentava il ricorrente la violazione e falsa applicazione degli artt. 124, I comma, 20, e 40 del d.P.R. n. 1092 del 1973, dell'art. 2 della legge n. 29 del 1979 e la carenza di motivazione, poiché la decisione impugnata si era supinamente adeguata alle decisioni n. 8/2011/Q.M. e 11/2011/QM delle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti, con motivazioni tautologiche ed apodittiche; infatti, l'art. 124 del T.U. non faceva riferimento al servizio effettivo, per cui quello ricongiungibile era il servizio utile, comprensivo degli aumenti per indennità di aeronavigazione.

L'interpretazione restrittiva seguita dalla decisione di primo grado era, quindi, del tutto irragionevole, non essendovi motivi per differenziare le mansioni lavorative prestate dal militare cessato dal servizio senza diritto a pensione e quelle del militare cessato con diritto a pensione.

Sul punto si richiamavano giurisprudenza favorevole della Sezione giurisdizionale per il Lazio, nonché le decisioni della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione, per le quali esisteva un vero e proprio diritto del lavoratore all'integrità della posizione assicurativa.

Inoltre, il Giudice di primo grado non aveva motivato sulla differenza tra il caso all'esame e quello preso in considerazione dalla decisione delle Sezioni Riunite n. 8/2011/Q.M. e cioè che l'art. unico della legge n. 322 del 1958 era stato abrogato dalla successiva legge n. 29 del 1979.

La sentenza impugnata era, inoltre, censurabile per non aver dato conto della disparità di trattamento per contrasto con l'art. 38 della Costituzione.

Infatti, la posizione del lavoratore cessato dal servizio senza aver conseguito il diritto a pensione era identica a quello che aveva raggiunto i requisiti, e pertanto l'adesione all'interpretazione del giudice di prime cure ledeva, altresì, l'art. 3 della Costituzione, essendovi, tra le due situazioni, la sola differenza dell'erogazione da parte dell'INPS della pensione e non da parte dello Stato.

Ulteriore motivo di disparità di trattamento era la considerazione che gli iscritti al Fondo Volo, di cui all'art. 3, comma 3, del d. lgs. n. 164 del 1997, in virtù della natura usurante del lavoro, potevano richiedere la pensione di anzianità con la riduzione di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino a un massimo di cinque anni, e in costanza di 20 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo.

Infine, alla luce dell'armonizzazione del sistema pensionistico , di cui all’art. 21, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, era del tutto irrazionale discriminare i servizi resi a seconda che la pensione fosse erogata dall'INPS ovvero dall'INPDAP, sia per l'incorporazione di detto Istituto nel primo, sia perché non vi era più differenza tra i regime retributivo e quello contributivo.

Chiedeva pertanto il ricorrente l'accoglimento “parziale” dell'appello, con il riconoscimento del diritto al computo del periodo di servizio prestato presso il Ministero della Difesa secondo le maggiorazioni previste dall'art. 20 del d.P.R. n. 1092 del 1973 in sede di costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS e di ricongiunzione, e, in via subordinata, di rimettere nuovamente la questione alle Sezioni Riunite; in via ulteriormente gradata, si sollevava questione di incostituzionalità dell'art. 124, I comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Con la memoria conclusiva l'appellante, oltre a insistere nei motivi già diffusamente articolati, formulava istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267, III comma, TFUE, per contrasto dell'art. 124 con il principio di non discriminazione di cui all'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, con l'art. 10 del TFUE, con gli artt. 2 e 6 della direttiva n. 2000/78/CE del 27.11.2000.

Infatti, a parità di condizioni di lavoro e di durata del suo svolgimento, e con identità di datore di lavoro, il ricorrente avrebbe conseguito il trattamento pensionistico ad un'età più avanzata rispetto al lavoratore rimasto alle dipendenze del Ministero della Difesa.

Quest'ultimo ente si costituiva chiedendo la conferma della decisione impugnata, atteso che la normativa di riferimento riguardava il “servizio prestato” effettivamente coperto da contribuzione, con esclusione degli aumenti di favore, tra cui il terzo del volo e della navigazione, il quinto dell'impiego operativo o del servizio prestato con percezione dell'indennità d'istituto, le campagne di guerra, il servizio di confine. Anche l'art. 52, comma 3, del T.U. collegava il diritto al trattamento pensionistico , in caso di cessazione a domanda, al compimento dei 20 anni di servizio effettivo costituito dalla “somma dei servizi e dei periodi computabili in quiescenza ai sensi dell'art. 40”.

Gli aumenti di favore, sebbene rilevanti ai fini della misura della pensione e dell'indennità una tantum, non si potevano trasferire presso l'Assicurazione generale obbligatoria né avere alcun effetto sul periodo a base della costituzione della posizione assicurativa.

Opinando diversamente, infatti, il computo degli aumenti di servizio avrebbe comportato una doppia valutazione della stessa situazione ai fini della liquidazione dell'una tantum e per far sorgere il diritto a pensione nell'A.G.O.

Né vi era alcuna disparità di trattamento tra i militari in servizio permanente o continuativo e i militari volontari in ferma di cui all'art. 128 del d.P.R. n. 1092 del 1973 – abrogato e sostituito dall'art. 1861, II comma, del d. lgs. n. 66 del 2010 (“Codice dell'ordinamento militare”) - per i quali viene valorizzato il solo effettivo periodo di servizio prestato.

D'altro canto, la disposizione di cui all'art. 124, II comma, era incompatibile con la tesi del ricorrente, poiché qualora la posizione assicurativa dovesse essere costituita sulla base del servizio utile e non effettivo, l'importo dei contributi da versare all'INPS sarebbe stato inferiore all'indennità una tantum.

Rilevava infine il Ministero resistente che le maggiorazioni del servizio ai fini pensionistici sono a carico dell'Erario quale riconoscimento per una categoria di personale soggetta a particolari disagi, cosicché la decisione di rinunciare all'appartenenza a tale organizzazione giustificava il venir meno di tale favor.

Pertanto, nel richiamare la giurisprudenza della Corte dei conti, I, II e III sezione giurisdizionale di Appello, e quelle delle Sezioni riunite intervenute nella materia (n. 8/2011/Q.M. e 11/2011/Q.M.) si insisteva per il rigetto del ricorso con conseguente conferma delle sentenze di primo grado e vittoria di spese e competenze di lite, quantificate, forfettariamente, in € 1.000,00.

L'INPS si costituiva con una memoria generica, giusta procura generale notarile in atti, chiedendo la reiezione dell'appello.

All'udienza del 10 giugno 2016 l’Avv. Alberto Maria Papadia insisteva per l’accoglimento dell’appello, mentre l’Avv. Carcavallo, per l’INPS, e il dott. Grisolia per il Ministero per la sua reiezione, entrambi con vittoria di spese. Indi, la causa era quindi rimessa in decisione.

DIRITTO

La questione sottoposta alla cognizione del Collegio ha formato oggetto di pronuncia delle SS.RR. di questa Corte che, con le decisioni n. 8QM/2011 e n. 11QM/2011, hanno definito le seguenti questioni di massima:

a) Se, ai fini della costituzione della posizione assicurativa, di cui all’art. 124, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, l’espressione periodo di servizio prestato, ivi contenuta, debba intendersi come servizio effettivo ovvero come servizio utile” (dec. n. 8/QM/2011),

b) Se all’ufficiale cessato dal servizio permanente effettivo per dimissioni volontarie, senza aver maturato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico normale, debba essere riconosciuto il diritto, ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps, all’aumento del quinto (previsto dall’ultimo comma dell’art. 3 della legge 27 maggio 1977, n. 284) del periodo di servizio prestato con percezione dell’indennità di istituto” (dec. n. 11/QM/2011).

Questo Collegio ritiene di dover aderire alle condivisibili e convincenti argomentazioni sviluppate dall'Organo di nomofilachia il quale, nelle citate decisioni, ha rilevato che:

1) il legislatore, con l’articolo unico della legge n. 322 del 2.4.1958, abrogato solo dal già citato art. 12, comma 12 undecies, del d.l. n. 78 del 2010 convertito nella legge n. 122 del 2010 (“In favore dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all’esclusione da detta assicurazione, dev’essere provveduto, quando viene a cessare il rapporto di lavoro che aveva dato luogo alla iscrizione alle suddette forme o trattamenti di previdenza senza il diritto a pensione, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nella assicurazione obbligatoria per l’invalidità, le vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L’importo di tali contributi è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell’eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all’avente diritto”), laddove fa riferimento al “periodo di iscrizione” presso “forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti”, non ha previsto alcuna maggiorazione per particolari servizi;

2) l’art. 124 d.P.R. n. 1092 del 1973 dev’essere interpretato coerentemente a tale criterio e, in mancanza di espressa previsione, non può ritenersi che la dizione “servizio utile” si riferisca al servizio comprensivo delle maggiorazioni di cui al precedente punto 1);

3) nel sistema delineato dal D.P.R. n. 1092 del 1973, il servizio utile non può configurarsi come un servizio rilevante a tutti gli effetti pensionistici in sostituzione di quello effettivo; ai fini della costituzione della posizione assicurativa prevista dall'art. 124, quindi, in mancanza di un qualsiasi richiamo alle maggiorazioni previste per specifici servizi, l'espressione periodo di servizio prestato deve intendersi come servizio effettivo (e non come servizio utile);

4) tale interpretazione non contrasta né con la previsione di cui all'art. 128 del D.P.R. n. 1092 citato (costituzione della posizione assicurativa favore del personale militare volontario) né con l'art. 1861, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2010 laddove le disposizioni in parola aggiungono all'espressione "periodo di servizio prestato" l'aggettivo “effettivo”; il D.P.R. in questione va riferito, infatti, al servizio realmente, in concreto, effettivamente prestato, senza alcuna maggiorazione in ragione della particolare gravosità di alcuni servizi.

2. Le considerazioni delle Sezioni Riunite, pur riassuntivamente riportate, inducono il Collegio a ritenere che gli aumenti di favore non possano essere valorizzati ai fini della costituzione della posizione (quale ricongiunzione dei servizi) assicurativa presso l'Inps e che, in particolare, la maggiorazione riconosciuta dagli artt. 2 e 17 della legge 5 maggio 1976 n. 187, in applicazione dell'art. 124 del D.P.R. n. 1092 del 1973, non possa partecipare alla costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps, ma sia valutabile soltanto ai fini della liquidazione dell'indennità una tantum prevista dallo stesso art. 124 cit.

3. La tesi dell'Organo di nomofilachia è stato poi seguita costantemente da queste Sezioni di appello (II Sezione n. 406, 2011; Sez. III nn., 778/2011, ex pluribus) e di primo grado (sentenze Sezione giur. Lombardia n. 302/2012; Emilia Romagna nn. 50 e 103/2012; Sez. Veneto n. 293/2012; Sez. Friuli Venezia Giulia n. 255/2011 e molte altre, rispetto alle quali le decisioni della Sezione territoriale per il Lazio citate dal ricorrente sono del tutto isolate). Pertanto, non sussiste alcun contrasto orizzontale tra decisioni di appello che legittimerebbe un'eventuale e nuova rimessione alle Sezioni Riunite, come richiesto da parte ricorrente, dovendosi, al contrario, il Giudice adito attenersi al dictum delle SS.RR. a mente dell'art. 1, comma 7, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni in legge n. 19 del 1994, come modificato dall'art. 42, comma 2, della legge 18 giugno 2009 n. 69, nell'interpretazione di cui alla sentenza delle Sezioni Riunite n. 8/2010/Q.M. del 13 ottobre 2010, che comunque circoscrive al vaglio del giudice di appello la “non condivisione del principio di diritto” enunciato dalle Sezioni Riunite.

4.Vanno poi disattese anche le questioni circa l'asserito contrasto del complesso normativo, così come interpretato, con l'art. 3 e l'art. 38 della Costituzione.

Sotto il primo profilo, il ricorrente lamenta la disparità di trattamento rispetto al dipendente del Ministero della Difesa, per il quale vi sarebbe la valorizzazione massima del servizio svolto con l'aumento per l'indennità di aeronavigazione, rispetto a quello che – come nella specie – cessato senza diritto a pensione, ha effettuato il ricongiungimento dei servizi svolti presso l'INPS. Il ricorrente sottolinea che tale disparità di trattamento è ancora più evidente alla luce della convergenza e armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo e della soppressione dell'INPDAP confluito nell'INPS.

La relativa questione, benchè rilevante, non è “non manifestamente infondata”. La disparità di trattamento presuppone situazioni sovrapponibili, mentre, nella specie, è evidente la differenza tra la condizione del dipendente del Ministero della Difesa che ha conseguito il diritto a pensione rispetto a quello dimissionario per accedere ad altro impiego (privato) sulla base di una valutazione di convenienza, e al quale, sulla base della valutazione del servizio prestato con la supervalutazione è stata già erogata l'indennità una tantum; del tutto differente è, inoltre, il regime pensionistico di riferimento, anche se attualmente erogato dallo stesso INPS, però in gestioni diverse e con norme di riferimento differenti. Del resto, la giurisprudenza di questa Corte, sopra citata, con motivazione che qui si condivide, ha ritenuto non lesiva del diritto di eguaglianza la scelta di sottoporre soggetti collocati a riposo in regimi previdenziali diversi a una disciplina differenziata.

Questo Giudice non ravvisa, poi, il contrasto dell'art. 124 – nell'interpretazione ormai consolidata - con l'art. 38 della Costituzione, perchè la Corte costituzionale ha sempre ribadito che, ferme la proporzionalità e l'adeguatezza della pensione rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato e alle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia, spetta alla discrezionalità del legislatore determinarne le modalità di attuazione (sentenze nn. 531/2002, 457/1998, 173/1986).

Né in questa sede, peraltro, è stata dedotta la rilevanza di tale contrasto, poiché non è stato documentato che la pensione erogabile al ricorrente sia, in concreto, in contrasto con tali principi di proporzionalità e adeguatezza.

5. Infine, l'appellante, nella memoria conclusionale, fa istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) che prevede che le giurisdizioni nazionali di ultima istanza, le cui decisioni non possono essere oggetto di ricorso, hanno l'obbligo di adire la Corte di Giustizia per la richiesta di un rinvio pregiudiziale per chiarire la portata di una norma di diritto della U.E., salvo nel caso in cui esista una giurisprudenza della Corte in materia o nel caso in cui l'interpretazione della norma di diritto dell' U.E. sia evidente.

Dato l'obbligo previsto in astratto per il giudice di ultima istanza, circostanza che ricorre nella specie, è ininfluente, pertanto, che l'istanza sia stata formulata soltanto con la memoria conclusionale e non con l'atto di appello. Peraltro, pur essendo ammissibile, l'istanza non può essere accolta, mancandone i presupposti.

Come esposto innanzi, infatti, perché il giudice nazionale possa disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia occorrono un presupposto positivo e due negativi.

Il primo concerne l'interpretazione di una norma comunitaria e non di diritto interno, poiché quest'ultima spetta in via esclusiva al giudice nazionale. Occorre, poi, che non sussista una giurisprudenza già consolidata della Corte di Giustizia ovvero un'interpretazione evidente della norma di diritto dell'U.E.

Di conseguenza, in fattispecie non vi è nessun presupposto alla base del richiesto rinvio, poiché l'interpretazione della norma interna è di spettanza del giudice nazionale, che ha già escluso le paventate disparità di trattamento e discriminazione in base alla Costituzione nazionale. Pertanto anche tale richiesta deve essere respinta.

Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, l'appellante dovrà rifondere le spese di costituzione e difesa del Ministero della Difesa e dell'INPS in questo grado, quantificate in via forfettaria in € 500,00 ciascuno.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, respinge l'appello.

Nulla per le spese di giustizia. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio in favore delle amministrazioni resistenti, quantificate in € 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del giorno 10 giugno 2016.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(F.to Elena Tomassini) (F.to Enzo Rotolo)


Depositata in Segreteria il 4 Luglio 2016

Il Dirigente
F.to Dott. Massimo Biagi


G. 45988 – Sent. 301/2016


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