Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici

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panorama
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Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici

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da leggere i pensionati

L’Inps batte cassa ai Carabinieri

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avt8
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Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici

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panorama ha scritto:da leggere i pensionati

L’Inps batte cassa ai Carabinieri

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OCCORRE FARE RICOSO- PRENDETE SPUNTO DAL MIO RICORSO IDENTICO PER ERRORE DA PARTE DELLA SEDE-


Il Direttore Generale dell’Ex INPDAP, emanava la circolare n. 5 datata 6 dicembre 2005, la quale afferma che nel caso di indebito su pensione, da cui risulta evidente che vi sia stato errore da parte della sede, qualora il pensionato presenti ricorso al Comitato di Vigilanza oppure alla Corte dei Conti, di dover necessariamente sospendere le trattenute, e di assumere in autotutela tutte le determinazioni del caso, onde evitare contenziosi inutili e gravosi, nonchè di inviare la comunicazione a detti Organi richiedendo la cessazione della materia a contendere. Incombenti non verificatisi nel caso di specie tanto da costringere il Serra ad adìre codesta Ecc.ma Corte dei Conti.
Sussiste violazione ed erronea applicazione dell’Art.9 della Legge n. 428/1985 e della Legge n. 429/1986, in materia di procedura automatizzate, nonchè dell’Art. 206 del D.p.r. n. 1092/1973, in tema di irripetibilità dell’indebito sorto a seguito di revoca o modifica del provvedimento definitivo di pensioni in assenza di fatto doloso dell’interessato secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale.
Il provvedimento di pensione di detto assegno era definitivo e l’errore è sorto nella Sede ex INPDAP di Padova.
Infatti le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nel concedere gli adeguamenti agli accessori delle pensioni di guerra e quelle privilegiate di 1^ categoria, fa riferimento espressamente a quanto segue: “adeguamento automatico procedura automatizzata-Direzione Centrale del Sistema informativo. Che i primi due comma dell’Art.9 della legge 428/1985, cosi dispongono <La revisione dei pagamenti delle spese di competenza delle direzioni provinciali del tesoro disposti mediante procedura automatizzata dovrà essere espletata entro il termine di un’anno dalle relative lavorazioni. Le liquidazioni di cui al precedente comma hanno carattere provvisorio fino allo spirare del periodo previsto per la revisione”.
Nella ricostruzione operata, sia pur incidenter tantum, dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con la sentenza n.7/2011/QM, emerge che i trattamenti pensionistici liquidati con procedura automatizzate hanno per espressa definizione normativa carattere “provvisorio fino alla scadenza del termine di un anno dalla trasmissione da parte del competente centro di calcolo dei risultati della lavorazione e dei controlli automatici eseguiti, trasfusi in appositi tabulati che vanno riscontrati entro detto termine annuale “.
La norma è stata in seguito integrata dal D.p.r. 8 luglio 1986 nr.429, il quale all’Art.4, comma IV^, nel dettare le norme tecniche per la trasmissione dei dati necessari al pagamento delle pensioni ha, infatti, previsto che ”le Direzioni provinciali del tesoro accertano l’esattezza dei dati immessi nel sistema informatico. Esse verificano altresì i dati relativi alle partite di pensioni per le quali i centri hanno segnalato incongruenze logiche o errori e dispongono rettifiche e gli eventuali conguagli”.
Lo stesso D.p.r. all’Art. 5 ha previsto, inoltre, l’ipotesi in cui ove si tratti di modifiche comuni alla generalità delle partite di pensioni le liquidazioni devono essere disposte direttamente dai Centri elaborazioni dati, in tal caso in considerazione del gran numero delle pensioni interessate alle variazioni il riscontro (da effettuarsi entro lo stesso termine di un anno a norma dell’Art.9 delle legge 428/1985, cfr. in terminis, Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale del Veneto n.300/2012 ed ancora Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Marche n.27 del 27 febbraio 2012; Corte dei Conti, Sezione II^ Centrale d’Appello n. 588/2013 e Corte dei Conti, Sez. Liguria n.23/2013).
A seguito dell’introduzione dell’Art.5 del D.p.r. n. 429/1986, della regola sopra ricordata dalle stesse Sezioni Riunite secondo cui “resta comunque impregiudicata l’azione amministrativa per il recupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte ”mentre per quelli derivanti da variazioni individuali l’acquisizione di carattere di definitività dell’erogazione impedisce ogni attività di recupero “.
Nel caso di specie, non si e trattato di una lavorazione meccanografica relativa a variazione di carattere generale, ma di una lavorazione riguardante una specifica partita di pensione e pertanto soggetta alla disciplina dell’Art.9 della Legge n. 429/1985 che prevede, per l’appunto, l’effettuazione del controllo entro il termine di un’anno, trascorso il quale le liquidazioni diventano definitive senza alcuna possibilità di recupero.
Invero, come infatti è stato giustamente affermato dalla Corte dei Conti Sez. III^ n. 645443 del 25 gennaio 1991, gli errori commessi a causa dell’automazione delle procedure non debbono far carico, sempre a comunque ai titolari delle pensioni, a fronte del vantaggio di ricevere tempestivamente i pagamenti, tempestività che non può essere riguardante come un bene aggiuntivo dei pensionati, ma come assetto normale e doveroso dei servizi erogati dalla P.A. anche se di difficile realizzazione.
Dunque l’INPS, ex INPDAP, non soltanto ha revisionato i pagamenti oltre il termine annuale consentito, ma neppure ha tenuto nel debito conto che tali pagamenti sono stati frutti di errori propri della sede di Padova, commessi durante la lavorazione ed elaborazione meccanografica della pensione senza che ad essi avesse in alcun modo contribuito un comportamento doloso del ricorrente Serra Ciro, onde per cui il recupero dell’indebito già effettuato si appalesa illegittimo, a distanza di ben 3 anni.
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antoniomlg
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Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici

Messaggio da antoniomlg »

OCCORRE FARE RICOSO- PRENDETE SPUNTO DAL MIO RICORSO IDENTICO PER ERRORE DA PARTE DELLA SEDE-

Bravo e complimenti.

vedo che soldi chiamano soldi..........

ciao
gino59
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Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici

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antoniomlg ha scritto:OCCORRE FARE RICOSO- PRENDETE SPUNTO DAL MIO RICORSO IDENTICO PER ERRORE DA PARTE DELLA SEDE-

Bravo e complimenti.

vedo che soldi chiamano soldi..........

ciao
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....Diamo a Cesare quello che è di Cesare....."MITICO".......Congratulazioni...€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
panorama
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Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici

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Allievo Carabiniere in congedo - è titolare di trattamento privilegiato tabellare ordinario di 8^ categoria, concessogli dal Ministero della Difesa prima nella forma di assegno rinnovabile per anni quattro (dal 15 maggio 1981), poi nella forma di pensione a decorrere dal 15 maggio 1985 a vita.

Con istanza – diffida pervenuta alla Ragioneria Territoriale dello Stato il 21 ottobre 2011, il sunnominato - premesso “Che il sottoscritto presta attività lavorativa. Che lo stesso è titolare di pensione tabellare. Che l’Amministrazione non ha mai concesso la IIS e le 13me nella misura integrale su detto trattamento, neanche nella misura del minimo INPS…. Che con la presente espressamente si chiede il ripristino della IIS quantomeno nella misura del minimo INPS senza alcun limite di prescrizione (essendo la liquidazione dovuta d’ufficio ai sensi dell’art. 195 DPR 1092/73) salvi i maggiori diritti alla misura integrale che si avanzano come dalle successive, presenti considerazioni…” – chiedeva conclusivamente “la concessione ab origine della Indennità Integrativa Speciale e delle 13me mensilità nell’intera misura sul trattamento economico di pensione – PPO, in costanza di altro trattamento, anche se già liquidata integrata al minimo, oltre ad interessi e rivalutazione, e ciò anche se nella liquidazione della pensione ai fini della IIS sia coinvolto altro ente”.

ACCOLTO.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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EMILIA ROMAGNA SENTENZA 121 16/07/2014
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
EMILIA ROMAGNA SENTENZA 121 2014 PENSIONI 16/07/2014
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In nome del Popolo Italiano
la
Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale Regionale
per l'Emilia-Romagna
in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, in persona del Consigliere dott. Francesco Maria Pagliara
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio instaurato con il ricorso n. 43569/PM R.G. presentato da M. A., nato il Omissis, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Lippi e Simonetta Marchetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma via A. Baiamonti n. 4, contro la Ragioneria Territoriale dello Stato di Omissis del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso la nota n. Omissis in data 14 febbraio 2012;

Udite nella pubblica udienza del 21 maggio 2014, con l’assistenza del Segretario dott.ssa Maria Cassadonte, l’avv. Maura Goletto, su delega dell’avv. Andrea Lippi, per il ricorrente e la dott.ssa Marilena Stancampiano per la Ragioneria Territoriale dello Stato di Omissis;
Visti gli atti di causa;


Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente sig. M. A. – Allievo Carabiniere in congedo - è titolare di trattamento privilegiato tabellare ordinario di 8^ categoria (iscrizione n. Omissis), concessogli dal Ministero della Difesa prima nella forma di assegno rinnovabile per anni quattro (dal 15 maggio 1981), poi nella forma di pensione a decorrere dal 15 maggio 1985 a vita.

Con istanza – diffida pervenuta alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Omissis il 21 ottobre 2011, il sunnominato - premesso “Che il sottoscritto presta attività lavorativa. Che lo stesso è titolare di pensione tabellare iscr. n. Omissis. Che l’Amministrazione non ha mai concesso la IIS e le 13me nella misura integrale su detto trattamento, neanche nella misura del minimo INPS….Che con la presente espressamente si chiede il ripristino della IIS quantomeno nella misura del minimo INPS senza alcun limite di prescrizione (essendo la liquidazione dovuta d’ufficio ai sensi dell’art. 195 DPR 1092/73) salvi i maggiori diritti alla misura integrale che si avanzano come dalle successive, presenti considerazioni…” – chiedeva conclusivamente “la concessione ab origine della Indennità Integrativa Speciale e delle 13me mensilità nell’intera misura sul trattamento economico di pensione – PPO n. iscr. Omissis, in costanza di altro trattamento, anche se già liquidata integrata al minimo, oltre ad interessi e rivalutazione, e ciò anche se nella liquidazione della pensione ai fini della IIS sia coinvolto altro ente”.

Con la nota impugnata prot. Omissis in data 14 febbraio 2012, la suindicata Ragioneria Territoriale faceva presente al sig. M. A. che la normativa vigente non prevede l’erogazione per intero della indennità integrativa speciale, mentre contempla le disposizioni di cui agli artt. 17, primo comma, L. n. 43/78 e 15 D.L. n. 663/79, convertito nella L. 33/80 che sospende la I.I.S. sulle pensioni fatto salvo il minimo INPS”, e gli comunicava di aver provveduto a corrispondergli il “Minimo INPS” a decorrere dal 26 ottobre 2006 sulla rata di marzo 2012.

Nel proposto ricorso – depositato presso la Segreteria della Sezione il 20 dicembre 2012 -, dopo un riepilogo della vicenda in punto di fatto, si è contestata la liquidazione degli arretrati relativi al periodo dal 26 ottobre 2006 al 29 febbraio 2012, assumendosi che tale liquidazione (pari a € 25.421,58) non è satisfattiva degli interessi e dei diritti del ricorrente.

In particolare, in ordine alla corresponsione della i.i.s. nella misura intera, si è dedotto che a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 566/1989 e n. 204/1992, confermate dalla successiva ordinanza n. 438/98 della stessa Corte, non è più operante con effetto “ex tunc” il divieto di cumulo di cui agli artt. 99 d.P.R. n. 1092/1973 e 17 l. n. 843/1978 dell’indennità integrativa speciale con pensione e retribuzione corrisposta dallo Stato o ente pubblico o soggetto privato.

Si è fatto inoltre richiamo alla giurisprudenza della Corte dei Conti, che ha ribadito l’insussistenza di un divieto di cumulo ormai cancellato dall’ordinamento giuridico, nonché alle decisioni n. 516 e n. 517 del 2000 della Corte Costituzionale la quale, poi, con ordinanza n. 89 dell’8 marzo 2005, nel dichiarare la manifesta inammissibilità della sollevata q.l.c. dell’art. 99, comma 2, d.P.R. n. 1092/1973, ha statuito che quando una norma si presta a più interpretazioni di cui una conforme a Costituzione bisogna seguire quest’ultima e non sollevare questioni di costituzionalità.

Si è quindi sostenuto essere chiara la spettanza della i.i.s. nella misura integrale sul trattamento tabellare in godimento in costanza di opera retribuita.

Riguardo, poi, alla i.i.s. nella misura del c.d. “minimo INPS”, si è esposto quanto segue:

- con la sentenza n. 566/1989 la Corte Costituzionale “abrogò” l’art. 99 del d.P.R. n. 1092/1973 secondo il quale era vietato il cumulo della i.i.s. su più trattamenti;

- con la sentenza n. 494/1993 la Corte Costituzionale specificò la spettanza della i.i.s. nella misura del c.d. minimo INPS sui duplici trattamenti pensionistici, “tanto che la RTS cominciò a liquidare d’ufficio la IIS nella misura anzidetta sulle pensioni tabellari anche a coloro che avevano la IIS su un altro trattamento”;

- “detta circostanza non è in contestazione tanto che la RTS – sollecitata dalla domanda del ricorrente - ha immediatamente liquidato le somme arretrate a titolo di IIS nella misura del minimo INPS”;

- “la mancata liquidazione nei tempi costituisce un mero differimento da parte dell’Amministrazione, la quale non ha nemmeno la ‘teorica’ possibilità di negare (il cd. ‘animus’ negativo) – senza un substrato legislativo e/o provvedimentale di riferimento – la spettanza di un diritto stabilito positivamente dalla legge”;

- “la mancata liquidazione della IIS da parte dell’Amministrazione si è posta solo in termini ‘dilatori’, dovendosi escludere per definizione il necessario ‘animus negandi’ (per espressa previsione dell’art. 195 d.P.R. n. 1093/1972) atto a far decorrere il termine di prescrizione stesso”;

- non può essere eccepita la prescrizione di un diritto quando il debitore (nel caso la RTS) abbia espressamente proceduto al riconoscimento del diritto stesso effettuandone la formale ricognizione ai sensi dell’art. 1988 c.c. e del successivo art. 2944 c.c., ove si dispone testualmente che “la prescrizione è pure interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”;

- nel caso concreto il debitore, ovvero l’Amministrazione, avendo effettuato l’esplicito riconoscimento del diritto vantato dal ricorrente (con il materiale pagamento degli arretrati e con la nota impugnata), non poteva, di conseguenza, accampare alcuna prescrizione;

- ciò anche in considerazione che, nel presente caso, l’Amministrazione non ha concesso la IIS per “mero errore unilaterale di fatto” in violazione dell’art. 195 d.P.R. n. 1092/1973, ove si prevede espressamente che la IIS debba essere concessa d’ufficio;

- non essendovi contestazione sul diritto vantato dal ricorrente (alla IIS nella misura del minimo dell’INPS), “di certo non poteva iniziare a decorrere il termine di prescrizione”;

- “detto principio è consolidato nell’ordinamento ed è paragonabile, a puro titolo esemplificativo, alla mera ‘tolleranza’ del proprietario di un bene nella detenzione altrui, la quale non è assolutamente idonea a far decorrere il termine per usucapire”;

- la vicenda in esame è assolutamente speculare, nel senso che “la tolleranza del ricorrente nell’attesa dei tempi dell’Amministrazione, la quale non aveva la possibilità di negare il diritto alla IIS nella misura integrale sull’unico trattamento in godimento, è assolutamente inidonea a far decorrere il termine di prescrizione”;

- “l’errore commesso dall’Amministrazione non può certo farsi ricadere sull’ignaro ed inconsapevole ricorrente che era del tutto in buona fede”;

- anche a tutto voler concedere, ritenendo applicabile alla fattispecie la prescrizione, “il ricorrente – a mezzo del pagamento degli arretrati da parte della Ragioneria – ha ottenuto una repetitio indebiti disciplinata dall’art. 2033 c.c. il quale prevede che ‘chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato’”, poiché sono dimostrati: “sia l’inesistenza del titolo giuridico secondo il quale la stessa ha trattenuto indebitamente somme a titolo di IIS sulla pensione tabellare del ricorrente e, quindi, il pagamento non dovuto”, “sia il materiale trattenimento delle stesse”;

- di conseguenza, “la prescrizione per tale diritto a ripetere l’indebito sarebbe tutt’al più quella ordinaria decennale, e non quinquennio come vorrebbe l’Amministrazione”.

Da ultimo, si è addotta la mancata liquidazione degli interessi legali sulle somme arretrate liquidate chiedendone il riconoscimento giudiziale ai sensi dell’art. 1224 e ss. del codice civile “oltreché, fin da ora, dalla data di materiale soddisfo degli interessi stessi, sulle somme così come spettanti, si chiede vengano concessi gli interessi legali e la rivalutazione sulla scorta della sent. delle SS.RR. della Corte dei Conti n. 8/2007/QM”.

Si è chiesto, pertanto, che questa Corte voglia: 1) previo occorrendo annullamento della nota impugnata e degli atti conseguenziali e antecedenti ad esso presupposti o connessi, “dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione della indennità integrativa speciale, delle 13me mensilità in misura intera o quantomeno nella misura del minimo dell’INPS senza alcun limite di prescrizione sul trattamento di pensione tabellare in costanza di opera retribuita, dalla data di decorrenza del rapporto stesso oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all’effettivo soddisfo”; 2) comunque e indipendentemente dalla domanda principale, “dichiarare la spettanza di interessi e rivalutazione sulla somma di € 25.421,58 liquidata solo in data 5.3.2012 e spettante a titolo di arretrati di IIS integrata al minimo per il periodo dal 26.10.2006 in poi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1219, 1222, 1224, 1280, 1282, 1283, 1284 c.c. nonché dell’art. 429 c.p.c., e sul solco tracciato dalla sentenza SS.RR. della Corte dei Conti 10/2002/QM”.

In ogni caso con vittoria di spese.

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Omissis si è costituita in giudizio con atto depositato il 23 gennaio 2013, nel quale, “riservandosi successivamente di meglio motivare le proprie conclusioni”, ha chiesto il rigetto del ricorso e, in subordine, ha eccepito l’intervenuta prescrizione quinquennale.

In data 9 maggio 2014 l’avv. Andrea Lippi, nell’interesse del ricorrente, ha depositato note conclusive nelle quali, premesso che il sig. M. A. ha prestato e tuttora presta attività lavorativa alle dipendenze di privati, e per tale motivo la Ragioneria dello Stato di Omissis non gli ha concesso la IIS e le 13me nella misura integrale sulla pensione tabellare in godimento, si è insistito nell’accoglimento del ricorso con dichiarazione del diritto del ricorrente medesimo: 1) alla IIS e alle 13me mensilità in misura integrale sul trattamento di pensione tabellare in costanza di opera retribuita, oltre interessi e rivalutazione; 2) agli interessi legali e alla rivalutazione anche sulle somme già liquidate in data 5 marzo 2012 a titolo di arretrati quale minimo INPS.

Il 12 maggio 2014 la Ragioneria Territoriale dello Stato di Omissis ha presentato memoria nella quale, premesso in fatto di aver ottemperato alla richiesta, da parte del ricorrente, di corresponsione del “minimo INPS” e degli arretrati a decorrere dal 26 ottobre 2010 sulla rata di marzo 2012, in punto di diritto, sulla base di un’articolata ricostruzione del quadro normativo della materia in controversia, e richiamate le declaratorie di incostituzionalità pronunciate dalla Corte Costituzionale, si è sostenuto che l’interpretazione sistematica e la coerenza dell’ordinamento inducono a ritenere ancora esistente un generale divieto di cumulo di “due indennità integrative speciali”.

A tale riguardo, si è dedotto che il principio generale del divieto in questione è stato riconosciuto dallo stesso Giudice delle leggi oltre che nella sentenza n. 172 del 22 aprile 1991, ove si precisa nel dispositivo che resta “vietato il cumulo delle indennità integrative speciali”, anche nella sentenza n. 494 del 31 dicembre 1993 che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 1092 del 1973, nella parte in cui non prevede che nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti.

A conforto è stata riportata la decisione di massima n. 39-40/QM/1997 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, ove si afferma che “successivamente alla pubblicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 566 Costituzionale n. 566/89 e n. 204/92, deve ritenersi ancora vigente, nell’ordinamento giuridico, il divieto di cumulo di due indennità integrative speciali nei confronti di soggetti che percepiscano trattamenti pensionistici (o assimilati) – le cui controversie ricadano nell’ambito della giurisdizione della Corte dei Conti – e che, contemporaneamente, prestino opera retribuita presso terzi (sia pubblici che privati)”, e “peraltro, nelle ipotesi di specie, qualora, per effetto della sospensione dell’indennità integrativa speciale sulla pensione – in contemporaneo godimento di indennità integrativa speciale sulla retribuzione – l’ammontare della pensione risulti inferiore al così detto ‘trattamento minimo della pensione INPS’ tale pensione deve essere integrata al minimo stesso”.

E’ stato inoltre evidenziato come le considerazioni più volte esposte dalle stesse Sezioni Riunite (con le sentenze nn. 100/C/94, 39-40/QM/1997, 14/QM/2003 e 2/QM/2006) non possano che essere logicamente interpretate nel senso che “il cumulo della doppia i.i.s. rimane vietato finché il legislatore non avrà stabilito il tetto minimo al di sotto del quale tale divieto non è più operante”, perché diversamente non avrebbe alcun senso l’inciso “pur restando vietato il divieto di cumulo delle indennità integrative speciali”, apparendo altresì evidente come il Giudice delle leggi, nell'introdurre detto inciso, abbia tenuto conto dell’art. 81 della Costituzione, demandando al Legislatore il compito di stabilire il tetto minimo, nonché di predisporre l’occorre copertura finanziaria.

Sul punto, è stata citata la sentenza della Corte Costituzionale n. 74/2008, la quale ha ribadito che il divieto di cumulo di doppia i.i.s. è tuttora presente nell’ordinamento giuridico, non essendo mai stato abolito, ma solo attenuato dalla sentenza costituzionale n. 493/1993, e si è richiamato, altresì, l’orientamento espresso dalle Sezioni Giurisdizionali Centrali d’Appello della Corte dei Conti in tema di cumulo delle indennità integrative speciali in caso di concorso di più trattamenti pensionistici (citate: Sez. III, sent. n. 163 del 12 maggio 2008; Sez. I, sent. n. 236 del 28 maggio 2008; Sez. II, sent. n. 252 del 25 luglio 2008).

Conclusivamente, si è chiesto il rigetto del ricorso eccependosi in subordine, in caso di suo accoglimento, la prescrizione quinquennale delle somme spettanti per il quinquennio antecedente la data di notifica dell’atto introduttivo del giudizio; si è chiesto, inoltre, di limitare l’eventuale riconoscimento dei crediti indennitari ai soli interessi legali, con diniego della rivalutazione monetaria in quanto incompatibile con la natura risarcitoria della pensione tabellare, giusto il principio affermato dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con sentenza n. 525/A/87 (citate anche Sezione III Centrale d’Appello, sent. n. 200/2002/A; Sezione II Centrale d’Appello, sent. n. 182/2003/A; Sezione I Centrale d’Appello, sent. n. 186/2007/A), evidenziandosi da ultimo “la natura giuridica della IIS, che è un assegno accessorio e che per legge non si eroga d’ufficio ma dietro domanda”.

All’odierna udienza pubblica l’avv. Maura Goletto, per il ricorrente su delega dell’avv. Andrea Lippi, si è rimessa alle note conclusive ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso, mentre la dott.ssa Marilena Stancampiano, per la Ragioneria Territoriale dello Stato di Omissis, esclusa la possibilità di conciliazione della lite ai sensi dell’art. 420 c.p.c., nel riportarsi alla memoria depositata ha confermato le già rassegnate conclusioni.

La causa è quindi passata in decisione, con conseguente lettura del dispositivo e fissazione del termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell’ultima parte dell’art. 429, comma 1, secondo capoverso, c.p.c., come sostituito dall’art. 53 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

Considerato in

DIRITTO

1) La prima questione sottoposta all’esame della Corte concerne l’attribuibilità, in favore del ricorrente, della indennità integrativa speciale in misura intera – anziché nella minore misura necessaria ad ottenere l’integrazione al trattamento minimo INPS – sulla pensione privilegiata ordinaria tabellare percepita in concomitanza di prestazione lavorativa dipendente.

Al riguardo occorre ricordare che l'art. 99, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, stabiliva che la corresponsione dell'indennità integrativa speciale “è sospesa nei confronti del titolare di pensione o di assegno che presti opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, anche se svolgono attività lucrativa”.

Successivamente, l'art. 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 aveva ampliato tale principio, vietando la cumulabilità dell'indennità integrativa speciale con la retribuzione “percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi”, dovendosi comunque fare salvo “l’importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti”.

Era poi sopravvenuta la disposizione dell'art. 15 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 (conv. nella l. 29 febbraio 1980, n. 33), stabilendo che, “nei confronti dei pensionati con rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data del 31 dicembre 1978, aventi diritto all'indennità integrativa speciale, il divieto di cumulo di cui al primo comma della l. 21 dicembre 1978, n. 843, si applica limitatamente agli incrementi dell'indennità stessa accertati dall'1 gennaio 1979 in poi”.

La Corte Costituzionale, con la nota sentenza n. 566 del 1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del sopracitato art. 99, quinto comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 statuendo che “la diminuzione del trattamento pensionistico complessivo può essere giustificata e compatibile col principio stabilito dall'art. 36, primo comma, della Costituzione soltanto se sia correlata ad una retribuzione della nuova attività lavorativa che ne giustifichi la misura”, e pertanto “non sono legittime norme che, come quella impugnata, implicano una sostanziale decurtazione del complessivo trattamento pensionistico, senza stabilire il limite minimo dell'emolumento dell'attività esplicata, oltre il quale tale decurtazione diventa operante”.

Alla luce del suddetto principio, con successiva sentenza n. 204 del 1992 la stessa Corte ha giudicato costituzionalmente illegittimi l'art. 17, primo comma, della l. 21 dicembre 1978, n. 843 e l'art. 15 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 “nella parte in cui non determinano la misura della retribuzione oltre la quale diventano operanti l'esclusione e il congelamento dell'indennità integrativa speciale” nei confronti dei pensionati che prestino opera retribuita presso terzi, precisando che “tale determinazione (e quella della relativa decorrenza) spetta al legislatore e deve esplicarsi in modo da salvaguardare il precetto dell'art. 36, primo comma, della Costituzione”.

Sono noti i diversi orientamenti che, a seguito delle suindicate declaratorie di incostituzionalità, si sono delineati nella giurisprudenza della Corte dei Conti in ordine alla permanenza del divieto di cumulo di plurime indennità integrative speciali su pensione e retribuzione.

Si è comunque ormai consolidato un generale, pacifico indirizzo – espresso sia dalla giurisprudenza di appello che dalla giurisprudenza di primo grado, e qui condiviso -, secondo il quale nell’ordinamento pensionistico, per effetto della giurisprudenza costituzionale intervenuta in materia, ed in assenza di un intervento del Legislatore – non competendo al giudice il compito di individuare il criterio per stabilire il limite di reddito oltre il quale non è consentito il cumulo - non è più sussistente il “blocco” dell’indennità integrativa speciale in caso di cumulo tra pensione e retribuzione, e pertanto il titolare di pensione ha diritto a percepire l’i.i.s. nella misura piena spettante – anziché per la minor parte eventualmente necessaria ad integrare la pensione in godimento al c.d. “minimo Inps” – per il periodo concorrente con la prestazione di attività lavorativa retribuita.

Tale indirizzo giurisprudenziale, del resto, si colloca sulla linea interpretativa segnata dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n. 14/2003/QM, ove si afferma che “in effetti, un divieto di cumulo non esiste più in forma generalizzata essendo venuto meno - in virtù di sentenze di mero annullamento - per l'ipotesi del pensionato che presti opera retribuita ed essendo confermato con salvaguardia del minimo I.N.P.S. nei riguardi del soggetto che percepisca due pensioni”.

Per tutto quanto sopra esposto, ed in assenza di un espresso intervento legislativo nella materia de qua, deve quindi ritenersi consentito il cumulo di una doppia indennità integrativa speciale in misura intera, afferente l'una a trattamento pensionistico e l'altra a trattamento stipendiale o di attività, con la precisazione che tale assunto vale anche nel caso in cui il trattamento pensionistico sia costituito, come nella fattispecie in esame, da una pensione “militare tabellare”, prevista dall’art. 67, ultimo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973.

Dalla affermata cumulabilità della indennità integrativa speciale su trattamento pensionistico con quella spettante su altro trattamento discende, per identiche argomentazioni, la cumulabilità della 13^ mensilità prevista dall’art. 94 del citato d.P.R. n. 1092 del 1973.

Sul punto la giurisprudenza è più che consolidata, ed è sufficiente riportarsi a quanto affermato dalle Sezioni Riunite nella sentenza n. 25/98/QM del 28 dicembre 1998, laddove si deduce che successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 1992 “è venuto meno il divieto fissato dall’art. 97, primo comma, del T.U. n. 1092/1973 di corresponsione della tredicesima mensilità ai soggetti che percepiscano trattamenti pensionistici (o assimilati) a carico dello Stato e che prestino contemporaneamente opera retribuita alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico” e si afferma conclusivamente che “non sussistendo alcuna norma di divieto di cumulo tra più assegni per tredicesima mensilità, questa spetta in ogni caso al pensionato”.

In conclusione, per tutto quanto sopra esposto si deve riconoscere il diritto del ricorrente all’attribuzione in misura intera dell’indennità integrativa speciale e della tredicesima mensilità sulla pensione privilegiata ordinaria tabellare (iscrizione n. Omissis) percepita in concomitanza di prestazione lavorativa subordinata; salvo, ovviamente, quanto al ricorrente medesimo già corrisposto allo stesso titolo sulla predetta pensione e salvi, altresì, gli effetti della intervenuta prescrizione – ai sensi dell’art. 2 del r.d.l. 19 gennaio 1939 n. 295, come modificato dall’art. 2, comma 4, della legge 7 agosto 1985 n. 428 (cfr. Corte dei Conti – Sezione I centrale d’appello, 15 aprile 2008 n. 169; Sezione II centrale d’appello, 21 maggio 2003 n. 207/A; Sezione III centrale d’appello, 12 febbraio 2003 n. 62/A) – dei ratei maturati anteriormente al quinquennio antecedente la data - del 21 ottobre 2011, come risulta dal relativo avviso di ricevimento – nella quale è pervenuta all’Amministrazione l’istanza-diffida menzionata in narrativa, primo atto interruttivo del termine prescrizionale.

2) Riguardo, poi, alla questione della prescrizione quinquennale applicata dall’Amministrazione sugli arretrati erogati a titolo di “minimo INPS”, nel reiterare il richiamo all’appena citato disposto normativo (art. 2 r.d.l. n. 295/1939, come modificato dall’art. 2, comma 4, l. n. 428/1985) vale, altresì, ricordare la regola generale dettata dall’art. 2935 c.c., per la quale “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.

Ebbene, per incontroversa giurisprudenza l’art. 2935 c.c si riferisce alla possibilità legale di far valere il diritto, dunque agli impedimenti di ordine giuridico, nel senso che condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio.

La regola dianzi evocata, peraltro ribadita dall’art. 2, comma 2, del r.d.l. n. 295/1939 (come modificato dall’art. 2, comma 4, l. n. 428/1985), trova pacifica applicazione a tutti i crediti patrimoniali (di lavoro o di pensione) spettanti ai dipendenti o pensionati dello Stato allorquando, detti crediti, derivino direttamente da norme di legge o di regolamento, indipendentemente dalle modalità di liquidazione o di pagamento – d’ufficio o a domanda – delle rate o assegni, con la conseguenza che il termine prescrizionale degli stessi inizia a decorrere dal momento in cui essi sorgono, come affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia.

Ciò in piena coerenza con quanto specificamente disposto dal quarto comma dello stesso art. 2 r.d.l. n. 295/1939, per il quale “la prescrizione decorre dal giorno della scadenza della rata o assegno dovuti quando il diritto alla rata od assegno sorga direttamente da disposizioni di legge o di regolamento, anche se l’Amministrazione debba provvedere d’ufficio alla liquidazione e al pagamento”.

Ne discende che nella fattispecie in esame, poiché il primo atto interruttivo del termine prescrizionale (quinquennale) risulta essere costituito dall’istanza-diffida datata 7 ottobre 2011, con la quale l’interessato ha chiesto la concessione ab origine della i.i.s. e 13^ mensilità nell’intera misura sulla pensione tabellare, tutti i ratei dei richiesti emolumenti, ivi compresi quelli corrispondenti al c.d. minimo INPS, venuti a maturazione nel periodo anteriore al quinquennio precedente il pervenimento di detta istanza alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Omissis, avvenuto il 21 ottobre 2011, devono ritenersi comunque interamente prescritti, con la conseguenziale preclusione di ogni ulteriore esame delle relative pretese.

D’altra parte, non serve richiamare, a contrario, gli articoli 1988 e 2944 del codice civile, in quanto la suddetta Ragioneria Territoriale dello Stato, nell’operare l’attribuzione a favore del sig. M. A. del c.d. minimo INPS, ha conteggiato il termine prescrizionale e limitato, conseguentemente, il pagamento dei relativi arretrati come meglio specificato in narrativa, per cui nelle disposte liquidazioni non è contenuto, né è ravvisabile, alcun riconoscimento (né esplicito né implicito) dell’intero diritto vantato dal ricorrente, che valga comunque a far ritenere non applicabile la prescrizione quinquennale dei ratei maturati precedentemente alla data del 21 ottobre 2010.

Né può trovare applicazione, ai fini del termine decennale di prescrizione invocato in subordine, l’istituto della “repetitio indebiti” di cui all’art. 2033 c.c., che presuppone in ogni caso un “pagamento”, ovvero l’esecuzione, mancante nella specie, di una prestazione derivante da un vincolo obbligatorio, che risulti a posteriori non dovuta.

3) Relativamente ai pretesi accessori, sulle somme conseguenti all’attribuzione, in virtù e nei limiti dell’odierna pronuncia, dell’indennità integrativa speciale e della tredicesima mensilità in misura intera sulla pensione privilegiata ordinaria tabellare (iscrizione n. Omissis) va riconosciuto al ricorrente il diritto al “maggior importo” tra interessi e rivalutazione ex art. 429, comma 3, cod. proc. civ., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell’indice ISTAT ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ. rilevati anno per anno; tale importo va calcolato a decorrere da ogni singola scadenza debitoria e sino all’effettivo soddisfo (v. Sezioni Riunite, sentenza n. 6/2008/QM).

Quanto alle somme arretrate già pagate al ricorrente medesimo a seguito del riconoscimento del c.d. minimo INPS, va osservato, alla luce dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, che sulle somme erogate in ritardo per emolumenti pensionistici devono essere corrisposti gli interessi legali, dato che questi ultimi costituiscono accessori del diritto principale non dissociabili da esso (cfr. Sezioni Riunite: decisioni n. 4/QM del 27 gennaio 1998, n. 84/C del 24 marzo 1990, n. 80/C del 17 marzo 1989, n. 525/A del 27 gennaio 1987).

Trattasi degli interessi di natura corrispettiva previsti dalla disposizione di carattere generale di cui all’art. 1282, comma 1, del codice civile, che il legislatore riconosce al creditore per la normale produttività del denaro ed in funzione equilibratrice del vantaggio che deriva al debitore dal tardivo pagamento, indipendentemente dalla ragione del ritardo, essendo del tutto svincolati da ogni presupposto di colpa dell’Amministrazione liquidatrice e unicamente legati al fatto obiettivo del mancato pagamento, alle singole scadenze, delle somme effettivamente spettanti all’interessato.

Per ciò che concerne, poi, la rivalutazione monetaria, essa va corrisposta limitatamente all’importo eventualmente eccedente quanto dovuto a titolo di interessi.

Anche sulle somme arretrate in questione va, dunque, riconosciuto il diritto del ricorrente alla corresponsione del “maggior importo” tra interessi legali e rivalutazione monetaria; tale importo deve calcolarsi dalla maturazione dei singoli ratei fino all’intervenuto pagamento delle somme anzidette.

Riguardo, infine, alla richiesta degli interessi anatocistici di cui all’art. 1283 del codice civile, va osservato che la più recente giurisprudenza della Corte dei Conti si è orientata nel senso che in ipotesi di ritardato pagamento di crediti pensionistici, sui relativi interessi, spettanti ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 429, comma 3, c.p.c. e 5, comma 2, l. n. 205 del 2000, competono gli interessi legali ex art. 1283 c.c. per il quale, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi (cfr. Corte dei Conti – Sezione giur. reg. Lombardia, 12 luglio 2007 n. 409; Sez. giur. reg. Toscana, 23 aprile 2007 n. 384; Sez. I centrale d’appello, 17 marzo 2006 n. 74; Sez. giur. reg. Piemonte, 31 gennaio 2004, n. 24).

Tale indirizzo ha peraltro trovato avallo da parte delle Sezioni Riunite della stessa Corte dei Conti con la sentenza n 8/2007/QM, ove si afferma che “in caso di riconoscimento del diritto alla liquidazione degli emolumenti accessori sugli arretrati pensionistici tardivamente corrisposti, spettano all’avente diritto, sugli interessi legali già maturati, per periodi superiori a sei mesi, solo gli ulteriori interessi legali ai sensi dell’art. 1283 del codice civile, a decorrere dalla eventuale proposizione della specifica domanda giudiziale, con esclusione di ogni forma di rivalutazione monetaria”.

Alla luce della citata pronuncia delle Sezioni Riunite, e ricorrendo inoltre nella fattispecie in esame i presupposti di cui all’art. 1283 c.c., sull’importo degli interessi legali dovuti al ricorrente – con riguardo sia alle somme arretrate già liquidate dall’Amministrazione che a quelle conseguenti alla presente pronuncia - vanno quindi corrisposti gli interessi anatocistici, a decorrere dalla data di deposito presso la Segreteria della Sezione dell’odierno ricorso, nel quale la relativa specifica domanda giudiziale è formulata, sino al soddisfo, mentre deve escludersi la rivalutazione dell’importo stesso.

Complessivamente, al ricorrente vanno pertanto attribuiti, con i criteri e le modalità di computo di cui sopra: a) il “maggior importo” tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme conseguenti al riconoscimento – nei limiti e nei termini dianzi precisati – del diritto all’attribuzione in misura intera dell’indennità integrativa speciale e della tredicesima mensilità sulla pensione privilegiata ordinaria tabellare (iscrizione n. Omissis) percepita in concomitanza di prestazione lavorativa dipendente; b) il “maggior importo” tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme arretrate già liquidategli sulla pensione medesima a seguito del riconoscimento del c.d. minimo INPS per il periodo dal 26 ottobre 2006 al 29 febbraio 2012; c) gli ulteriori interessi legali ex art. 1283 del codice civile sugli importi maturati a titolo di interessi relativamente alle somme di cui alle precedenti lettere a) e b), con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso fino all’effettivo pagamento.

4) Nei sensi ed entro i limiti delle considerazioni che precedono il ricorso de quo deve, pertanto, giudicarsi fondato e meritevole di accoglimento. Gli specifici profili della controversia e l’esito complessivo della stessa consentono di disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese legali. Non vi è luogo, invece, a provvedere sulle spese di giustizia, avuto riguardo al principio di gratuità operante nei giudizi pensionistici (ex multis, Corte dei Conti - Sezione III centrale d’appello, sentenze n. 137 del 15 febbraio 2013 e n. 89 del 5 febbraio 2013).

P.Q.M.
la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
Accoglie

il ricorso in epigrafe nei sensi ed entro i limiti di cui in motivazione, e per l’effetto:

- riconosce il diritto del ricorrente all’attribuzione in misura intera dell’indennità integrativa speciale e della 13^ mensilità sul trattamento privilegiato ordinario tabellare iscrizione n. Omissis percepito in concomitanza di prestazione lavorativa dipendente, salvo quanto già corrisposto allo stesso titolo sul predetto trattamento e salvi, altresì, gli effetti della intervenuta prescrizione dei ratei maturati anteriormente al quinquennio antecedente la data di pervenimento all’Amministrazione dell’istanza-diffida in narrativa;

- riconosce, inoltre, il diritto agli accessori, da calcolarsi nei modi indicati in motivazione, sia sulle somme liquidate al ricorrente medesimo, con decorrenza 26 ottobre 2006, a titolo di arretrati sul trattamento privilegiato ordinario tabellare sopraindicato, sia sulle somme accordate in forza della odierna pronuncia.

Spese legali compensate. Nulla per le spese di giustizia.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196,
DISPONE
Che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bologna il 21 maggio 2014
Il giudice
f.to digitalmente
f.to Cons. Francesco Maria Pagliara

Depositata in Segreteria il giorno 16 luglio 2014

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Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici

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Interessante sentenza della Corte dei Conti, leggete e rileggete
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1) - riconoscimento del proprio diritto alla liquidazione della pensione con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011 e non fino al 31 dicembre 1995

2) - Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri , è cessato dal servizio il 04/05/2012.

3) - Con la determinazione impugnata (del 06/08/2012, emessa dall’INPS, Gestione Dipendenti Pubblici di Sassari) gli è stata conferita la pensione ordinaria diretta di inabilità calcolata con il sistema misto.

4) - Il ricorrente lamenta che l’INPS avrebbe errato nel calcolare la pensione per la parte liquidata con il sistema retributivo, in quanto egli sostiene di aver maturato, al 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva di diciotto anni, il che determinerebbe, in suo favore, l’applicazione del disposto di cui all’art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995.

5) - Talché il trattamento di quiescenza avrebbe dovuto essere calcolato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011 e non sino al 31 dicembre 1995, come fatto dall’amministrazione.

6) - Tenuto conto della intervenuta disposizione di cui all’art. 24, comma 2 del d.l. n. 201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. n. 214/2011, ove si considerasse fondata la tesi del ricorrente, ne conseguirebbe che il suo trattamento di quiescenza dovrebbe effettivamente essere calcolato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011. Nel provvedimento impugnato, invece, la pensione è stata calcolata con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per la restante parte.

7) - il ricorso è accolto e, per l’effetto, è dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo con riferimento all’anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1° gennaio 2012.

Ricorso ACCOLTO

N.B.: leggete il tutto qui sotto. Quindi qualcuno potrebbe fare RICORSO.
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SARDEGNA SENTENZA 93 22/05/2014


SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SARDEGNA SENTENZA 93 2014 PENSIONI 22/05/2014


Sent. n.93/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
pronuncia la seguente

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23069 del registro di Segreteria, proposto da
S. L., nato a ….. il 15 marzo 1963, residente in ……., via OMISSIS

RICORRENTE

contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Gestione dipendenti pubblici, sede provinciale di Sassari, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro DOA e Mariantonietta PIRAS

RESISTENTE

Udita, nella pubblica udienza del 06/05/2014, l’avvocato Mariantonietta PIRAS per l’INPS, che ha confermato le conclusioni di parte. Non comparso il ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO

Il sig. L…, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri in pensione, ha proposto ricorso a questa Sezione contro l’INPS, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla liquidazione della pensione con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011 e non fino al 31 dicembre 1995, come invece ha ritenuto l’amministrazione.

L’INPS si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 06/05/2014, con la quale gli avvocati difensori Alessandro DOA e Mariantonietta PIRAS hanno chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese e competenze di legge.

La causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza, per le motivazioni di seguito esposte in

DIRITTO

Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri , è cessato dal servizio il 04/05/2012. Con la determinazione impugnata (n. SS012012654283 del 06/08/2012, emessa dall’INPS, Gestione Dipendenti Pubblici di Sassari) gli è stata conferita la pensione ordinaria diretta di inabilità calcolata con il sistema misto.

Il ricorrente lamenta che l’INPS avrebbe errato nel calcolare la pensione per la parte liquidata con il sistema retributivo, in quanto egli sostiene di aver maturato, al 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva di diciotto anni, il che determinerebbe, in suo favore, l’applicazione del disposto di cui all’art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995. Talché il trattamento di quiescenza avrebbe dovuto essere calcolato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011 e non sino al 31 dicembre 1995, come fatto dall’amministrazione.

L’INPS, con nota del 10/01/2013, ha replicato che l’anzianità contributiva di cui alla citata disposizione dovrebbe essere calcolata senza operare alcun arrotondamento, il che determinerebbe l’infondatezza della pretesa del ricorrente (alla data in questione l’interessato possedeva un’anzianità contributiva di 17 anni, 11 mesi e 19 giorni).

Tale tesi è stata ribadita dalla difesa dell’Istituto previdenziale nella comparsa di costituzione in giudizio.

La disposizione invocata dal ricorrente (art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995) stabilisce che “per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo”. Tenuto conto della intervenuta disposizione di cui all’art. 24, comma 2 del d.l. n. 201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. n. 214/2011, ove si considerasse fondata la tesi del ricorrente, ne conseguirebbe che il suo trattamento di quiescenza dovrebbe effettivamente essere calcolato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011. Nel provvedimento impugnato, invece, la pensione è stata calcolata con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per la restante parte.

A questo riguardo, il ricorrente sostiene, a differenza dell’INPS, che il calcolo dell’anzianità contributiva debba essere effettuato arrotondando l’anzianità maturata. Egli ritiene applicabile in proposito la disposizione di cui all’art. 40, comma 2 del d.P.R. n. 1092 /1973 (che prevedeva l’arrotondamento ad anno intero della frazione superiore a sei mesi), ma osserva che, anche se si volesse applicare l’art. 59, comma 1 lett. b) della l. n. 449/1997, l’esito sarebbe lo stesso.

Ad avviso della Sezione, va intanto precisato che il possesso del requisito contributivo richiesto dalla citata disposizione della legge n. 335/1995 deve essere verificato alla luce della normativa vigente non alla data ivi indicata del 31 dicembre 1995, bensì nel momento in cui il lavoratore è collocato a riposo, salvo diversa ed espressa previsione di legge, che nel caso di specie non sussiste.

Ciò implica intanto che, nella fattispecie, non possa comunque applicarsi la disposizione di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 1092/1973, in quanto implicitamente abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dall’art. 59, comma 1, lett. b) della l. n. 449/1997, il quale ha previsto che “per la determinazione dell’anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto”.

Proprio a tale ultima disposizione va fatto riferimento per la determinazione dell’anzianità contributiva posseduta dal ricorrente alla data del 31 dicembre 1995, posto che l’esito di tale calcolo è sicuramente rilevante “ai fini […] della misura della prestazione”.

Nel momento di entrata in vigore della norma si è posto un problema interpretativo. L’intento del legislatore è stato chiaramente quello di evitare, come invece avveniva nel regime precedente, alcun arrotondamento dell’anzianità contributiva basato sulle frazioni di anno.

Tuttavia, la norma non ha disposto alcunché circa le frazioni di mese.

Al riguardo, l’INPDAP, con circolare n. 14 del 16 marzo 1998 ha chiarito (v. punto 6) che “dal tenore letterale della norma in esame si evince che per "frazioni di anno" debbano intendersi esclusivamente i mesi. Pertanto, per i trattamenti pensionistici [con riguardo, tra gli altri, agli iscritti alla gestione separata per i dipendenti dello Stato] decorrenti dal 2 gennaio 1998, siano essi di vecchiaia, anzianità, o inabilità, si applicano le disposizioni in materia di arrotondamenti così come previsti dall'art. 3 della legge 274/91”.

La norma citata, riguardante le pensioni degli iscritti alle (allora esistenti) Casse pensioni degli istituti di previdenza, prevede che “il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore”.

L’orientamento assunto dall’INPDAP appare condivisibile, considerando, per un verso, che il legislatore non ha mai esteso ai dipendenti pubblici il sistema di calcolo dell’anzianità contributiva vigente per i lavoratori del settore privato, in cui il periodo di base a detti fini è costituito dalla settimana coperta da contribuzione obbligatoria, e, per altro verso, che, in difetto di norma direttamente disciplinante la fattispecie, è giustificato il ricorso all’analogia, facendo applicazione di una norma dettata per un regime previdenziale (quello degli iscritti alle ex Casse pensioni) diverso da quello dei dipendenti dello Stato, ma comunque a quest’ultimo più assimilabile rispetto a quello vigente per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria.

Va soggiunto che sia l’INPDAP che poi l’INPS hanno costantemente seguito l’indicazione data con la citata circolare del 1998, tant’è che anche nel provvedimento impugnato il servizio considerato per il calcolo della pensione al 31 dicembre 1995 è stato arrotondato a 18 anni.

In conclusione, la Sezione ritiene che, anche ai fini che interessano, il calcolo dell’anzianità contributiva del ricorrente alla data del 31 dicembre 1995 debba essere operato in conformità alle indicazioni date con la circolare dell’INPDAP sopra richiamata e, pertanto, tale anzianità debba essere determinata, per arrotondamento, in anni diciotto (considerato, come si è già detto, che il complessivo servizio utile maturato dal ricorrente al 31 dicembre 1995 ammontava ad anni 17, mesi 11 e giorni 19).

Ne consegue la fondatezza del gravame e quindi l’accertamento del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo con riferimento all’anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1° gennaio 2012.

Sulle maggiori somme dovute per effetto della presente sentenza spettano al pensionato gli accessori di legge, da calcolare secondo le indicazioni date dalle SSRR di questa Corte con la sentenza n. 10/2002/QM, con la precisazione che la decorrenza degli accessori in questione deve essere fissata alla data del provvedimento impugnato (siccome adottato entro il termine regolamentare fissato per la definizione del procedimento) e, per i ratei successivi, dalla data di ciascuno di essi.

Non è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio, non essendo il ricorrente assistito da difensore.

PER QUESTI MOTIVI

il ricorso di S. L. è accolto e, per l’effetto, è dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo con riferimento all’anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1° gennaio 2012.

Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data del provvedimento impugnato, per i ratei precedenti, e dalla scadenza di ciascun rateo, per quelli successivi, in entrambi i casi sino al pagamento.

Nulla per le spese.
Per il deposito della sentenza è fissato il termine di trenta giorni dalla data dell’udienza.
Così deciso in Cagliari, nell’udienza del 6 maggio 2014.

Il Giudice unico
f.to Antonio Marco CANU


Depositata in Segreteria il 22 maggio 2014.

Il Dirigente
f.to Paolo Carrus
avt8
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Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici

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panorama ha scritto:da leggere i pensionati

L’Inps batte cassa ai Carabinieri

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E corretto l'operato dell'Inps,con la quale chiede indietro i soldi per la indennità integrativa speciale-
Tale indennità ,fino alla fine del 1993, veniva pagata sulla pensione con assegno assestante separato-
Successivamente tale indennintà integrativa e stata conglobata sullo stipendio, e quindi anche sulla pensione-
I colleghi come dice l'INPS,per errore del sistema oltre ad aver corrisposto nella pensione l'indennitò integrativa speciale inglobata- e stata pagata a parte con assegno a se con la voce di indennità integrativa speciale-per cui e stata percepita per due volte la stessa indennità -
Questo lo so perchè nel 2002, sulla mia pensione l'indennità integrativa speciale,era inglobata nella poensione- Nel 2002, per effetto di una sentenza ho conseguito la pensione con decorrenza 1992, e la indennita integrativa viene pagata a parte-
Certo che le somme che devono versare sono tante, perchè l'indennità integrativa speciale ammonta sulla pensione a 767 euro mensili lordi- calcolato per gli anni percepita - il salasso e assicurato-
Ed l'eventuale ricorso avrà esito negativo- In quanto non vi e la buona fede, come dice l'inps,perchè sul cedolino compare a parte la voce indennità integrativa speciale,mentre nel decreto pensionistico risulta inglobata la IIS, e non risulta tale voce-
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Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici

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L'INPS fa appello alla PRIMA SEZIONE CENTRALE della Corte dei Conti e lo perde.
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1) - Con l’impugnata sentenza sono state dichiarate irripetibili le somme trattenute al pensionato appellato, ex sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, pari a euro 5.576,57, con obbligo di restituzione della sorte capitale e spese compensate.

2) - La materia del contendere riguarda un indebito pensionistico scaturito dal conguaglio tra trattamento pensionistico provvisorio e definitivo, nel periodo intertemporale compreso fra il 31 marzo 1996 e il 22 ottobre 2010.

3) - La comunicazione dell’indebito al pensionato avveniva in data 2 marzo 2011, da parte dell’INPDAP – sede di TORINO.

(mediamente, indicati in tre anni dalle SS.RR.) Rif.: - (Sent. n.2/QM/2012) (sentenza n. 7/2011/QM)

4) - Nel caso all’esame e da quanto emerge agli atti di causa si ritiene che bene abbia fatto il giudice unico di prime cure ad accogliere il ricorso del pensionato, ex Carabiniere , sig. A.. Cataldo, dopo aver vagliato, nel merito, sia, dal lato dell’amministrazione, la presenza del vano trascorrere di un lasso di tempo assai significativo (15 anni) senza che l’amministrazione medesima si fosse avveduta di propri errori, nella liquidazione del trattamento pensionistico, evidentemente, convinta della correttezza del proprio operato e, sia, dal lato del pensionato, l’affidamento in perfetta buona fede.

Leggete il resto qui sotto.
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PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 1094 22/09/2014
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 1094 2014 PENSIONI 22/09/2014


Sent. n.1094/2014 A

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello

Composta dai sig.ri Magistrati
dott.ssa Piera Maggi Presidente
dott. Nicola Leone Consigliere
dott.ssa Rita Loreto Consigliere
dott.ssa Emma Rosati Consigliere relatore
dott.ssa Giuseppa Maneggio Consigliere
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nel giudizio pensionistico d’appello iscritto al n. 44257 del registro di Segreteria, proposto dall’INPS, quale successore ex lege dell’INPDAP, ai sensi dell’art.21, comma 1 del DL 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. n.214 del 22 dicembre 2012, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria MORRONE, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, n.29, AVVERSO la sentenza n.85/2012, depositata il 16 maggio 2012, del Giudice unico presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione PIEMONTE contro il signor A.. Cataldo, residente a TORINO, Via …..

Uditi, nella pubblica udienza dell’8 luglio 2014, il relatore Consigliere dott.ssa Emma ROSATI nonchè l’avv. Piera MESSINA, su delega dell’avv. M. MORRONE, per l’INPS; non rappresentata parte appellata.

Visti tutti gli atti introduttivi, le memorie e gli altri atti e documenti di causa;

Ritenuto in FATTO

Con l’impugnata sentenza sono state dichiarate irripetibili le somme trattenute al pensionato appellato, sig. C. A., ex sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, pari a euro 5.576,57, con obbligo di restituzione della sorte capitale e spese compensate.

La materia del contendere riguarda un indebito pensionistico scaturito dal conguaglio tra trattamento pensionistico provvisorio e definitivo, nel periodo intertemporale compreso fra il 31 marzo 1996 e il 22 ottobre 2010. La comunicazione dell’indebito al pensionato avveniva in data 2 marzo 2011, da parte dell’INPDAP – sede di TORINO.

Con atto d’appello, depositato il 9 ottobre 2012, l’INPS si è gravato avverso l’epigrafata sentenza, deducendo in diritto: Violazione e falsa applicazione degli articoli 162 e 206 DPR n.1092/1973 e dell’art.2033 c.c.; Violazione e falsa applicazione delle norme in materia di riparto di giurisdizione con riferimento alla domanda di rivalsa e integrazione del contraddittorio; Conclusivamente, l’Ente previdenziale ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, ritenendo corretta e dovuta l’azione restitutoria intrapresa dall’INPS, nei confronti dell’odierno appellato. In subordine, ha chiesto l’annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice, nella parte in cui ha denegato l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero DIFESA al fine della richiesta di rivalsa, perchè – previa integrazione del contraddittorio – si condanni direttamente l’Ente datore di lavoro del pensionato (Ministero DIFESA).

Nel corso dell’odierna udienza pubblica, l’avv. Piera MESSINA, per l’INPS, ha richiamato l’atto di appello scritto, riportandosi ad esso e ne ha chiesto l’accoglimento.

Considerato in DIRITTO

L’appello all’esame non è meritevole di accoglimento.

Questo Collegio, infatti, ritiene condivisibili e fa proprie le argomentazioni di diritto svolte recentemente dalle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti, in sede di questione di massima (Sent. n.2/QM/2012), le quali si sono espresse, nella materia che ci occupa, nel senso di ribadire – anzitutto - quanto già avevano affermato nella sentenza n. 7/2011/QM, per cui lo spirare dei termini regolamentari di settore, per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’amministrazione del diritto–dovere di procedere, in sede di conguaglio (nel passaggio dal trattamento pensionistico provvisorio a quello definitivo) al recupero delle somme, eventualmente erogate indebitamente, a titolo di trattamento provvisorio, ma che si debba avere particolare attenzione, nel rapporto pubblica amministrazione-cittadino pensionato, non solo alla situazione giuridica di ‘potere’ della PA, ma anche a quella contrapposta situazione giuridica, in capo al pensionato, di ‘legittimo affidamento’ (fondato sull’assenza di dolo e sulla buona fede del percettore, oltre che sul trascorrere vano di un notevole lasso di tempo, senza che il provvedimento definitivo venga adottato), che merita puntuale ed adeguata tutela.

In considerazione di ciò deve ritenersi che il diritto–dovere dell’amministrazione di procedere, in sede di conguaglio fra trattamento di pensione provvisoria e trattamento di pensione definitiva, al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio, anche dopo la scadenza dei termini regolamentari di settore (mediamente, indicati in tre anni dalle SS.RR.) per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo, può (e deve) essere ritenuto recessivo rispetto alla situazione di ‘legittimo affidamento’ del cittadino-pensionato, consolidatasi attraverso un lungo decorso del tempo e quindi comportante una ragionevole persuasione di avere titolo a quel trattamento pensionistico, a causa della sua stabilità e ripetizione uguale, in un notevole lasso di tempo.

Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato si era espressa precedentemente sui principi discendenti dal decorrere vano dei tempi per l’emanazione del provvedimento amministrativo definitivo e l’affidamento in buona fede del privato cittadino, sottolineando come, in sintesi, il tempo sia funzione dell’affidamento, inteso quale situazione giuridica protetta dal protrarsi di esso, oltre ogni ragionevole limite d’incertezza. (Cfr., Cons. di Stato, sez.V, sent. n.1224 del 28 febbraio 2002 nonché, precedentemente, Cons. di Stato, ad. Plenaria, dec. n.20 del 12 dicembre 1992).

Giova ricordare altresì che il principio del legittimo affidamento ha trovato una applicazione molto estesa, anche nell’ambito della giurisprudenza europea, quale principio generale comune a tutti gli stati membri, che assume una valenza tale, da spiegare i propri effetti anche negli ordinamenti interni, nazionali. A conferma di questo, anche nell’ordinamento italiano si può ricordare come la Corte di Cassazione ha, recentemente, affermato la sussistenza del principio “nemo venire contra factum proprium”, che determina, appunto, anche nell’ambito dell’ordinamento nazionale, la rilevanza del principio del ‘legittimo affidamento’ quale espressione delle clausole generali di correttezza e buona fede, che comprenderebbe in esso – come hanno sottolineato le stesse Sezioni Riunite – l’inerzia nell’esercizio del proprio diritto, tale da ingenerare un legittimo affidamento nella controparte (cfr. Cassazione n. 9924/2009).

Proprio alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza europea, nel nostro ordinamento italiano, in forza del rinvio ad essi operato dall’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, il legittimo affidamento è stato ‘normativizzato’ e deve ritenersi sussistente “allorché l’individuo si trovi in una situazione dalla quale risulti che l’Amministrazione gli ha dato aspettative fondate” (Corte giust. Eu., 19 maggio 1983, C 289/81), “che trova il suo fondamento nell’ambito del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche soggettive”.(Cfr., in terminis, Corte giust., 19 settembre 2000, C 177/99, 181/99, Ampafrance and Sanofi ; Corte giust., 18 gennaio 2001, C 83/99, Commission/Spain, citate in SS.RR., n.2/QM/2012).

Tanto premesso, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Riunite di questa Corte, il principio normativo di affidamento consta di tre elementi costitutivi, e precisamente:

a) il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque con riferimento al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche;

b) la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione (così, ad esempio, non sarà ravvisabile alcun affidamento nella ipotesi in cui il rateo della pensione provvisoria sia addirittura maggiore rispetto al rateo dello stipendio che l’interessato percepiva in servizio);

c) le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo, sì che possa escludersi che l’amministrazione fosse già in possesso, ab origine, degli elementi necessari alla determinazione del trattamento pensionistico.

Ciò significa che l’affidamento del percettore in buona fede che può legittimare, nel ricorso anche delle altre circostanze, l’irripetibilità dell’indebito da parte dell’amministrazione, non si configura, in capo al pensionato, in maniera “automatica” e “presuntiva” alla scadenza del termine procedimentale previsto dalla legge n. 241 del 1990 e dai regolamenti attuativi di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo, ma si configura con il protrarsi del tempo, sulla base di una serie di elementi, oggettivi e soggettivi, fra cui “anche” la scadenza del predetto termine procedimentale per l’adozione del provvedimento definitivo di pensione previsto dalla legge o dai regolamenti di attuazione.

Nel caso all’esame e da quanto emerge agli atti di causa si ritiene che bene abbia fatto il giudice unico di prime cure ad accogliere il ricorso del pensionato, ex Carabiniere , sig. A.. Cataldo, dopo aver vagliato, nel merito, sia, dal lato dell’amministrazione, la presenza del vano trascorrere di un lasso di tempo assai significativo (15 anni) senza che l’amministrazione medesima si fosse avveduta di propri errori, nella liquidazione del trattamento pensionistico, evidentemente, convinta della correttezza del proprio operato e, sia, dal lato del pensionato, l’affidamento in perfetta buona fede.

Un riesame nel merito della dedotta questione è precluso a questo giudice d’appello delle pensioni, mentre, va dato atto - sotto un profilo di puro diritto - che il giudice unico di prime cure abbia raggiunto il suo convincimento, attraverso ragionamenti giuridicamente ineccepibili, privi di censura ed abbia esaustivamente motivato tutte le questioni controverse.

L’appello dell’INPS, perciò, va rigettato.

E’ appena il caso di osservare che sulla domanda subordinata concernente l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero DIFESA, in relazione ad una condanna diretta del medesimo Dicastero, a titolo di ‘rivalsa’, non v’è luogo a provvedere in questo giudizio d’appello, trattandosi di azione che esula dalla materia del contendere di questo giudizio d’appello medesimo, precisandosi – altresì - che nessuna ipotesi di litisconsorzio necessario, ex art. 102 cpc, è ravvisabile in ambito amministrativo-contabile, anche perché diversità di petitum e di causa petendi caratterizzano – nel caso all’esame - l’eventuale ‘azione finalizzata alla rivalsa’ da quella di ‘ripetizione dell’indebito’ – qui all’esame; la possibilità di rivalsa nei confronti del Ministero della DIFESA è comunque sempre possibile – impregiudicata rimanendo la giurisdizione di questa Corte dei conti, che non è qui in discussione - riguardando autonomamente le due parti pubbliche (INPS e MINISTERO DIFESA) e potrà essere, eventualmente, validamente esperita in separato giudizio.

Reputa il Collegio che le spese legali del presente grado di giudizio debbano essere compensate tra le parti, atteso il complesso iter interpretativo, che ha caratterizzato la materia in esame.

Nulla per le spese di giustizia.

P. Q. M.

la Corte dei conti - Sezione I giurisdizionale centrale di appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette

RIGETTA

l’appello dell’INPS, e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza in ordine alla irripetibilità delle somme indebite e conferma il conseguente obbligo di restituzione da parte dell’INPS di quanto trattenuto cautelativamente o comunque già recuperato, senza che sia dovuta sulla somma in restituzione alcuna somma ulteriore, accessoria.

Spese legali compensate.
Nulla per le spese di giustizia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 8 luglio 2014.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(f.to dott.ssa Emma ROSATI) (f.to dott.ssa Piera MAGGI)



Depositata in Segreteria

il 22/09/2014

IL DIRIGENTE
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Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici

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per notizia, la Corte dei Conti per la Toscana, con la seguente sentenza "negativa" ma nello stesso momento sulla tempestività specifica, quanto segue:
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TOSCANA SENTENZA 191 27/10/2014
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA SENTENZA 191 2014 PENSIONI 27/10/2014

Omissis

1) Il OMISSIS censurava l’illegittimità del provvedimento di diniego, visti gli artt. 3, comma 2, del r.d. 1024 del 1928, secondo cui l’autorità militare avrebbe dovuto attivare d’ufficio il procedimento per l’accertamento dell’infermità in questione e l’art. 33 del R.D.L. 1938 n. 680, ed osservava che la giurisprudenza aveva statuito che, ai fini della decorrenza del termine, occorreva considerare non la mera conoscenza della infermità genericamente intesa bensì la consapevolezza della gravità della malattia contratta e della dipendenza di essa dalla causa di servizio, e corroborava le proprie richieste con perizia medica legale........

2) - Osserva l’autorità giudicante che il ricorso è infondato e va rigettato con tutte le conseguenze di legge.

3) - La giurisprudenza, cfr. per tutte, Sez. II Centr. 7 aprile 2003 n. 147, ha avuto modo di affermare che non vi è decadenza tutte le volte che l’obbligo di instaurare il procedimento di riconoscimento della causa di servizio faccia carico all’Amministrazione, e cioè quando questa avrebbe dovuto avviare d’ufficio tale procedimento;
-) - ovverossia, a norma dell’art. 3 del regolamento approvato con R.D. 15 aprile 1928 n. 1024, quando all’amministrazione “risulti che un proprio dipendente abbia riportato ferite o lesioni per certa o presunta ragione di servizio, od abbia contratto infermità nell’esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause morbifiche (non escluse le endemiche, contagiose ed epidemico – infettive)”.
-) - Negli altri casi grava sull’interessato l’onere di provocare a domanda il procedimento di riconoscimento della causa di servizio (cfr. il termine decadenziale dell’art. 9 D.lgt. 1 maggio 1916 n. 497, confermato dall’art. 169 del d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092, con il termine di cinque anni dalla cessazione dal servizio, entro il quale chiunque ritenga di aver contratto una infermità a causa di servizio deve chiederne la constatazione;
-) - quest’ultima poi consiste in un duplice giudizio: diagnostico, circa la sussistenza della malattia, e medico – legale circa la sua dipendenza da causa di servizio;
-)- in termini anche SS.RR.4/QM/2003, Sez. II Centr. 22 settembre 2011 n. 432 e Sez. III Centr. 2 aprile 2014 n. 172.

4) - Nella specie l’evento lesivo è del 14 dicembre 1963, il ricorrente è cessato dal servizio il 2 agosto 1988 e la domanda è stata presentata il 10 marzo 1998.
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Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici

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N.B.: leggete bene qui sotto.
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1) - la Sezione giurisdizionale per la regione Puglia ha accolto il ricorso del sig. OMISSIS, già sostituto commissario della Polizia di Stato presso il Compartimento Polfer OMISSIS, e gli ha riconosciuto la corresponsione dei benefici economici di cui alla legge 539/1950 dalla data di presentazione della domanda, anziché dalla data del verbale di accertamento dell’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, come erroneamente disposto dall’amministrazione degli Interni.

2) - Con l’unico motivo d’appello, l’Avvocatura ha rinnovato l’eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ragione del fatto che la richiesta posta a fondamento del ricorso del 12.12.2007 in primo grado consisteva nella richiesta di arretrati stipendiali connessi all’attività di servizio e quindi di competenza del giudice amministrativo.

3) - In secondo luogo, l’Avvocatura ha specificato che al sig. OMISSIS, collocato in quiescenza in data 15.01.2007 erano già stati valutati i benefici derivanti dall’applicazione della legge n. 539 del 1950.

LA CORTE DEI CONTI 2^ Sez. centrale D'APPELLO precisa:

4) - tenuto conto che il riconoscimento dei benefici di cui trattasi è stato richiesto dal OMISSIS in costanza di servizio (1999) e non in data successiva alla cessazione dal servizio – avvenuta in data 15.01.2007 -, e ai soli fini del conseguimento dei ratei arretrati dell’emolumento, domanda che non appartiene, quindi, per le ragioni sopra indicate, alla cognizione della Corte dei conti.

CONCLUDE CON:

5) - accoglie l’appello iscritto al n. 48372 del Registro di Segreteria, proposto dal Ministero dell’interno in persona del ministro p.t., e per l’effetto, in riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Puglia n. 490 del 16.06.2014, dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda concernente i ratei arretrati dell’emolumento stipendiale previsto dall’articolo 1 della legge n. 539/1950.

Cmq., consiglio sempre di leggere il tutto, qui sotto.
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SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 62 16/02/2015
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 62 2015 PENSIONI 16/02/2015

62/2015


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
IIª SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati
dott. Stefano Imperiali, Presidente
dott.ssa Angela Silveri, Consigliere
dott. Luigi Cirillo, Consigliere
dott.ssa Daniela Acanfora, Consigliere
dott. Marco Smiroldo, Consigliere relatore
riunita in Camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 48372 del Registro di Segreteria, proposto dal Ministero dell’interno in persona del ministro p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso cui è domiciliato in via dei Portoghesi, n. 12 Roma, contro Sig.re OMISSIS rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Codognotto presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Stimigliano 5, per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Puglia n. 490 del 16.06.2014, notificata il 24.07.2014.

Visti tutti gli atti ed i documenti di causa.
Uditi nella camera di consiglio del giorno 05.02.2015 il relatore, consigliere Marco Smiroldo, l’avv. Codognotto per l’appellato, assente l’appellante.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza n. 490 del 16.06.2014, la Sezione giurisdizionale per la regione Puglia ha accolto il ricorso del sig. OMISSIS, già sostituto commissario della Polizia di Stato presso il Compartimento Polfer OMISSIS, e gli ha riconosciuto la corresponsione dei benefici economici di cui alla legge 539/1950 dalla data di presentazione della domanda, anziché dalla data del verbale di accertamento dell’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, come erroneamente disposto dall’amministrazione degli Interni.

2.- Con ricorso in appello notificato in data 07.11.2014, depositato in data 21.11.2014, il Ministero dell’interno ha impugnato la predetta decisione chiedendone, previa sospensione, la riforma.

Con l’unico motivo d’appello, l’Avvocatura ha rinnovato l’eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ragione del fatto che la richiesta posta a fondamento del ricorso del 12.12.2007 in primo grado consisteva nella richiesta di arretrati stipendiali connessi all’attività di servizio e quindi di competenza del giudice amministrativo.

In secondo luogo, l’Avvocatura ha specificato che al sig. OMISSIS, collocato in quiescenza in data 15.01.2007 erano già stati valutati i benefici derivanti dall’applicazione della legge n. 539 del 1950.

L’Avvocatura ha quindi concluso chiedendo l’annullamento, previa sospensione, della sentenza impugnata e per l’effetto che venga dichiarato il rigetto del ricorso proposto dal sig. OMISSIS.

3.- Con memoria depositata in data 12.01.2015, si è costituito il sig. OMISSIS chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma dell’impugnata sentenza.

Al riguardo, la difesa, dopo aver ricostruito la vicenda che aveva condotto il sig. OMISSIS ad ottenere – su domanda presentata il 25.01.1999 – il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità ascrivibili alla 8^ cat. Tab. A minima, e quindi i benefici prevista dalla legge n. 539 del 1950, ossia l’aumento dello stipendio pari al 1,25% del trattamento economico stipendiale in godimento, qualificato quest’ultimo come emolumento economico previdenziale ex lege 539 del 1950, ha affermato la piena giurisdizione della Corte dei conti, e la correttezza della decorrenza dei predetti benefici dal momento della domanda come statuito dal giudice di prime cure.

Ha quindi chiesto il rigetto dell’appello e la conferma dell’impugnata sentenza con condanna al pagamento dell’emolumento previdenziale de quo dal giorno della domanda, 01.02.1999 ossia il primo giorno del mese successivo alla domanda di sottoposizione alla visita medica, al mese di giugno 2006, oltre accessori.

5.- Alla camera di consiglio del 05.02.2015, udita la relazione del Consigliere Smiroldo, l’avv. Codognotto ha concluso per l’infondatezza dell’istanza cautelare e, nel merito, si è riportato alle conclusioni formulate nella comparsa di risposta.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- In applicazione dell’art. 9 della legge n. 205 del 2000, si procede alla decisione “in forma semplificata” del giudizio poiché il gravame risulta manifestamente fondato.

2.- Per una migliore comprensione della questione dedotta in giudizio, è necessario richiamare le norme concernenti il beneficio richiesto e ricostruirne l’interpretazione giurisprudenziale.

L’articolo 1 della legge n. 539/1950 prevede che "I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati e invalidi di guerra si applicano anche ai mutilati e invalidi per servizio ".

Si tratta delle provvidenze previste dall’art.117 del regio decreto n. 3458/1928 a mente del quale "Agli ufficiali in servizio permanente ed a quelli delle categorie in congedo è concessa, agli effetti della determinazione dello stipendio:
-a) l'abbreviazione di due anni, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguito ricompense al valor militare per fatto di guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due, giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70;
-b) l'abbreviazione di un anno, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguita la croce di guerra o abbiano riportato ferite in guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie, giusta la tabella indicata alla precedente lettera a), e alla terza categoria giusta l'art. 101 del testo unico predetto. In applicazione del presente articolo non può essere concessa che una sola delle abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in più di una delle cennate condizioni. Le ricompense al valore militare e la croce di guerra di cui alle precedenti lettere a) e b) valgono agli effetti del presente articolo anche quando la relativa pubblicazione sul Bollettino ufficiale sia posteriore al 1° aprile 1922”. L’art. 120 dello stesso regio decreto stabilisce che " agli effetti della determinazione degli stipendi e delle paghe giornaliere pei sottufficiali (compresi quelli richiamati dal congedo), si applicano le disposizioni contenute nei precedenti artt. 115, 116, 117 e 118".

L'articolo 3 della legge n. 539/1950 dispone che "Agli effetti della presente legge si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137".

Il beneficio in questione si traduceva sino al 31 dicembre 1986, in un’abbreviazione del tempo necessario alla maturazione del successivo aumento stipendiale. Con l'abolizione del meccanismo di progressione economica fondato sulle classi e sugli scatti biennali, sostituito con la retribuzione individuale di anzianità, si è posto il problema del permanere della possibilità di applicare il beneficio al nuovo sistema retributivo .

Il Consiglio di Stato, consultato al riguardo, ha ritenuto che l'attribuzione del beneficio in questione si concretizzi nell’attribuzione di una somma pari al 2,50% del valore iniziale della retribuzione del livello posseduto dall’invalido con infermità ascritta alle prime sei categorie, o nella concessione di una somma pari all’1,25% agli invalidi ascritti alle ultime due categorie.

Alla stregua della suesposta normativa, il ricorrente, odierno appellato, aveva chiesto in costanza di servizio, ossia al 25.01.1999 che il Ministero dell’interno gli corrispondesse i ratei arretrati dell’emolumento in parola dal giorno della domanda al giugno 2006, oltre accessori.

Secondo l’orientamento costantemente espresso dal giudice regolatore della giurisdizione, e fatto proprio da questa Sezione (v. da ultimo, Sez. II, sent. n. 166 del 2014) la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni attiene – a norma degli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214 del 1934 - al contenuto dei provvedimenti che concedono, rifiutano o riducono la pensione, ledendo il diritto dell’ex dipendente in ordine all’an ed al quantum di essa, ed ha quindi per oggetto ogni questione relativa agli elementi formativi del diritto alla pensione e alle condizioni che determinano il diritto stesso in relazione all’ammontare e alla durata dell’assegno pensionistico , ancorchè la decisione implichi un’indagine sul contenuto degli atti amministrativi attributivi dell’assegno, non influendo tale indagine sul pregresso rapporto di lavoro ma solo sul trattamento pensionistico ; con la conseguenza che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti allorchè non si controverta sulla legittimità di provvedimenti che incidono sul rapporto di servizio , ma soltanto della determinazione della pensione in applicazione di benefici economici che andrebbero concessi ai soli fini pensionistici (cfr. Cass. SS.UU. n. 12722 del 2005 e n. 12 del 2007 e giurisprudenza ivi richiamata).

Ciò non si è verificato nel caso di specie, tenuto conto che il riconoscimento dei benefici di cui trattasi è stato richiesto dal OMISSIS in costanza di servizio (1999) e non in data successiva alla cessazione dal servizio – avvenuta in data 15.01.2007 -, e ai soli fini del conseguimento dei ratei arretrati dell’emolumento, domanda che non appartiene, quindi, per le ragioni sopra indicate, alla cognizione della Corte dei conti.

Le ragioni che fondano la declaratoria di difetto di giurisdizione giustificano la condanna dell’appellato alle spese di euro 1.000,00 in favore dell’appellante costituito.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI - II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

definitivamente pronunciando, accoglie l’appello iscritto al n. 48372 del Registro di Segreteria, proposto dal Ministero dell’interno in persona del ministro p.t., e per l’effetto, in riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Puglia n. 490 del 16.06.2014, dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda concernente i ratei arretrati dell’emolumento stipendiale previsto dall’articolo 1 della legge n. 539/1950.

Condanna dell’appellato al pagamento delle spese, pari a euro 1.000,00, in favore dell’appellante costituito.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 05.02.2015.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Cons. Marco Smiroldo Pres. Stefano Imperiali
F.to Marco Smiroldo F.to Stefano Imperiali

Depositato in Segreteria il 16/02/2015

Il Dirigente
Dott.ssa Daniela D’Amaro
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panorama
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Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici

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1) - Passando al merito, la fattispecie in esame concerne la legittimità o meno del recupero effettuato dall'INPDAP nei confronti di un pensionato che, per circa sedici anni, si è visto corrispondere maggiori somme a titolo di trattamento pensionistico provvisorio.

2) - La successiva rideterminazione del dovuto ha dato luogo – a seguito del conguaglio effettuato – ad un credito erariale di € 35.290,55 per somme indebitamente percepite dall’interessato.

La Corte dei Conti d'APPELLO precisa altresì:

3) - va osservato che l’interessato, che non ha in alcun modo contribuito all'insorgenza del credito erariale, aveva fatto legittimo affidamento sul trattamento pensionistico nella misura percepita dal 1994 al 2010, anche perché la stessa misura dell’ indebito era tale da non avere potuto obiettivamente destare, nel percipiente, sospetti di errori.

4) - Infine, non può non essere evidenziato il comportamento dell’amministrazione, che perviene alla definizione della pensione definitiva dopo un periodo inaccettabilmente lungo, oltre ogni ragionevole limite e senza alcuna giustificazione.

l'INPS perde l'Appello.
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PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 280 21/04/2015
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 280 2015 PENSIONI 21/04/2015


280/2015/A

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

Composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Piera MAGGI Presidente
Dott. Nicola LEONE Consigliere
Dott.ssa Rita LORETO Consigliere relatore
Dott.ssa Emma ROSATI Consigliere
Dott.ssa Giuseppa MANEGGIO Consigliere
Ha pronunziato la seguente

SENTENZA
Nel giudizio pensionistico di appello in materia di pensioni militari, iscritto al n. 45817 del Registro di Segreteria, proposto dall’ INPS – Gestione ex INPDAP, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Morrone, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29;

avverso la sentenza n. 58/2013 depositata in data 20.02.2013, della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Toscana;

e nei confronti di C. G., nato a Milano ....., rappresentato e difeso dall’Avv. Vittorio Canepa ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Salaria n. 292, presso lo studio dell’Avv. Arnaldo Tutti;

Visti gli atti e documenti della causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 18 novembre 2015, il Consigliere relatore dott.ssa Rita Loreto, l’Avv. Flavia Incletolli, in delega, per l’INPS, e l’Avv. Canepa per la parte appellata;

Ritenuto in

FATTO

L’odierno appellato, già dipendente del Ministero della Difesa, è cessato dal servizio dal 7 marzo 1994, è stato collocato in ausiliaria dal 7 marzo 1994 al 31 dicembre 2000 ed in riserva a decorrere dal 1.01.2001 e sino al 31.12.2003.

Il sig. C.. ha dunque percepito dal periodo di collocamento in quiescenza pensione provvisoria ordinaria; con D.M. n. 1874 del 22.11.2007 l’Amministrazione stabiliva il trattamento di pensione privilegiata definitivo. In sede di conguaglio l’ex INPDAP comunicava al pensionato di avere accertato un indebito di euro 35.290,55 per maggiori importi percepiti nel periodo dal 7.03.1994 al 30.04.2010 da recuperarsi mediante trattenute mensili.

L’interessato impugnava il citato provvedimento e con sentenza n. 58 del 20.02.2013 il Giudice Unico delle Pensioni ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto del ricorrente alla irripetibilità delle maggiori somme indebitamente erogategli, con restituzione delle somme già trattenute in sede di recupero erariale ma senza accessori.

Il primo giudice respingeva invece la domanda di rivalsa dell’INPDAP ritenendo sul punto il difetto di giurisdizione della Corte.

Ha proposto appello l’INPS, in qualità di successore ex lege dell’INPDAP, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 162 e 206 del DPR n. 1092 del 1973 e dell’art. 2033 c.c..

Ritiene l’Istituto appellante di non condividere il capo della sentenza in cui è stata statuita l’irripetibilità delle somme corrisposte in eccesso, non potendo rilevare, nel caso di specie, l’affidamento di controparte e l’elemento soggettivo della buonafede. Peraltro, la disposta irripetibilità si pone in contrasto con il principio generale di autotutela delle Pubbliche Amministrazioni e di corretta gestione del pubblico denaro. L’appellante invoca, nella fattispecie, l’applicazione dell’art. 2033 del c.c. e ritiene definitivamente superata la tesi seguita dalle Sezioni Riunite con decisione n. 7/QM/2007, richiamata dalla sentenza impugnata, secondo cui il mero decorso del tempo fissato per l’adozione del provvedimento definitivo consolida la fattispecie.

Ha chiesto pertanto di voler annullare l’impugnata sentenza, ritenendo corretta e dovuta l’azione restitutoria intrapresa dall’INPDAP, con conseguente diritto dell’Istituto a ripetere tutte le somme indebitamente percepite dal pensionato.

In via subordinata, l’INPS ha chiesto l’annullamento della decisione per violazione e falsa applicazione delle norme in materia di riparto di giurisdizione con riferimento al mancato accoglimento della domanda di rivalsa spiegata nei confronti dell’Ente datore di lavoro e, per l’effetto, condannare il suddetto Ente a rifondere all’INPS quanto da questo versato a titolo di indebito maturato sulla pensione di parte appellata.

Con memoria depositata il 1° ottobre 2014 si è costituito il M.M. C. G., con il patrocinio dell’Avv. Vittorio Canepa, il quale ha eccepito in primo luogo l’inammissibilità dell’appello dell’INPS per tardività, in quanto proposto oltre il termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado.

Nel merito, ha insistito per l’infondatezza dell’appello avversario perché ritenuto in contrasto con la pacifica giurisprudenza di queste Sezioni di appello, intesa a privilegiare l’irripetibilità dell’ indebito ogni volta che, come nella specie, sia ravvisabile il legittimo affidamento del pensionato.

All’odierna pubblica udienza, udito il relatore, il difensore dell’Ente previdenziale, Avv. Flavia Incletolli, ha escluso la tardività della notifica ed ha confermato quanto dedotto nell’atto di appello. L’Avv. Canepa ha citato dei precedenti giurisprudenziali favorevoli ed ha insistito per l’inammissibilità dell’appello.

DIRITTO

1.Il Collegio ritiene di dover preliminarmente esaminare in via preliminare l’eccezione di tardività della notifica dell’atto di appello, sollevata dalla difesa dell’appellato.

L’eccezione è infondata. Osserva infatti il Collegio che, in primo luogo, non vi è la prova in atti che la notifica sia stata disposta ad istanza della parte; inoltre la sentenza non è stata notificata ex art. 170 c.p.c. al procuratore costituito, e manca la data di avvenuta ricevuta dell’atto notificato a mezzo posta.

Deve quindi convenirsi che tale notifica è avvenuta ai soli fini esecutivi e, pertanto, non è idonea a far decorrere il termine breve per appellare. L’appello dell’INPS pertanto è tempestivo.

2. Sempre in via preliminare va esaminata la questione sollevata dall’INPS in ordine alla sussistenza della giurisdizione di questa Corte sull’azione di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione.

La motivazione adottata dal primo giudice, infatti, ha rigettato la domanda di rivalsa nella considerazione che l’Amministrazione costituisca un unicum e che la questione avrebbe, quindi, mero carattere organizzatorio interno, peraltro attinente ad un rapporto obbligatorio distinto da quello pensionistico ed avente titolo e presupposti diversi.

La motivazione, così come descritta, non esclude, peraltro, la giurisdizione, ma, semmai, nega, condivisibilmente, che, per il giudizio di rivalsa, in ragione della diversità di petitum e causa petendi, sussista un litisconsorzio necessario con l’Amministrazione nel giudizio sulla ripetibilità nei confronti del pensionato e che sia, quindi, necessaria la contestualità, ma ciò non si ritiene sufficiente a negare la giurisdizione sulla diversa azione di cui si tratta atteso che siffatti giudizi di riparto degli oneri sono stati attribuiti, dalla giurisprudenza costante della Cassazione, a questa Corte (ex multis Cass. Sez. U, Sentenza n. 23731 del 16/11/2007; Sez. U, Sentenza n. 920 del 21/12/1999; Sez. U, Sentenza n. 920 del 21/12/1999; Sez. U, Sentenza n. 28818 del 27/12/2011).

Peraltro, nella considerazione che l'amministrazione interessata non è stata parte del presente giudizio neppure in primo grado e che quindi non si è costituito nei suoi confronti alcun rapporto processuale, questo Collegio ritiene di non dover accogliere l'istanza di restituzione degli atti al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio, potendosi comunque dirimere la vicenda in eventuale altro giudizio che l'istituto previdenziale vorrà intentare.

Va quindi respinta la richiesta di integrazione del contraddittorio dell'Istituto nei confronti del Ministero della Difesa.

3. Passando al merito, la fattispecie in esame concerne la legittimità o meno del recupero effettuato dall'INPDAP nei confronti di un pensionato che, per circa sedici anni, si è visto corrispondere maggiori somme a titolo di trattamento pensionistico provvisorio. La successiva rideterminazione del dovuto ha dato luogo – a seguito del conguaglio effettuato – ad un credito erariale di € 35.290,55 per somme indebitamente percepite dall’interessato.

Al riguardo appare opportuno sottolineare che sul citato argomento si sono pronunciate di recente le Sezioni Riunite di questa Corte (sentenza n. 2/QM/2012) affermando il seguente principio di diritto: “lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’Amministrazione del diritto-dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell’ indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall’interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque al termine di tre anni ricavabili da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’Amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo”.

Sostanzialmente, quindi, le Sezioni Riunite hanno inteso dare soluzione alla problematica in questione attraverso il richiamo ad una serie di elementi, tutti rilevanti e tutti relativi al principio del legittimo affidamento, valutando i quali il giudice può orientare il proprio convincimento ritenendone o meno la decisività con riferimento alla fattispecie di causa.

Le Sezioni Riunite hanno ritenuto, infatti, che il legittimo affidamento del percettore in buona fede dell’ indebito “matura e si consolida con il protrarsi del tempo, ed è opponibile dall’interessato, a seconda delle singole fattispecie, sia in sede amministrativa che giudiziaria”. Tale legittimo affidamento, caratterizzato dalla buona fede, va individuato attraverso una serie di elementi oggettivi e soggettivi:

a) --il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque con riferimento al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche;

b) --la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione (così, ad esempio, non sarà ravvisabile alcun affidamento nella ipotesi in cui il rateo della pensione provvisoria sia addirittura maggiore rispetto al rateo dello stipendio che l’interessato percepiva in servizio);

c) --le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’Amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo, sì che possa escludersi che l’Amministrazione fosse già in possesso, ab origine, degli elementi necessari alla determinazione del trattamento pensionistico ”.

Riguardata la fattispecie alla luce dei menzionati principi, che questa Sezione non può non condividere, va osservato che l’interessato, che non ha in alcun modo contribuito all'insorgenza del credito erariale, aveva fatto legittimo affidamento sul trattamento pensionistico nella misura percepita dal 1994 al 2010, anche perché la stessa misura dell’ indebito era tale da non avere potuto obiettivamente destare, nel percipiente, sospetti di errori. Infine, non può non essere evidenziato il comportamento dell’amministrazione, che perviene alla definizione della pensione definitiva dopo un periodo inaccettabilmente lungo, oltre ogni ragionevole limite e senza alcuna giustificazione.

Per le suesposte considerazioni, ed alla luce della riportata giurisprudenza, può tranquillamente essere affermata, nel caso di specie, l’illegittimità dell'azione di recupero esercitata dall’INPS– ferma restando, occorre ribadire, la legittimità e doverosità della correzione apportata al trattamento pensionistico e non senza considerare che la valutazione del legittimo affidamento del pensionato costituisce questione di fatto già decisa in primo grado.

Da quanto premesso consegue l’obbligo di restituzione all'interessato degli importi medio tempore recuperati dall'Amministrazione, senza maggiorazione per interessi.

Non è luogo, infine, a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall’art. 10 della 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità (v., ex multis, Corte dei conti, Sezione I app., 18 novembre 2009, n. 642).

Le spese legali, invece, vanno compensate tra le parti, stante il complesso iter interpretativo che ha caratterizzato la materia in esame.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello - definitivamente pronunciando,
- RIGETTA l’appello in epigrafe, proposto dall’INPS – Gestione ex INPDAP avverso la sentenza n. 58/2013 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Toscana, depositata il giorno 20.02.2013.

Spese legali compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.11.2014.

IL RELATORE IL PRESIDENTE
f.to Rita LORETO f.to Piera MAGGI


Depositata in Segreteria il 21 APR. 2015


IL DIRIGENTE
f.to Massimo Biagi
melo

Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici

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Prima di tutto grazie,molto utile per tutti chissà...................Panorama sei un grande!!
panorama
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Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici

Messaggio da panorama »

Ricorso PERSO.
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1) - accertamento del proprio diritto al computo del periodo di servizio prestato presso il Ministero della Difesa dal 10.09.1985 al 13.09.2001, con le maggiorazioni previste dall’art. 20 del DPR n. 1092/1973, in sede di costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS e di ricongiunzione, con tutte le conseguenze di legge.

2) - Rappresentava il ricorrente di aver prestato servizio presso l’Aereonautica militare in qualità di Ufficiale pilota, con percezione dell’indennità di volo e di essersi congedato con il grado di Tenente Colonnello;
- ) - non avendo egli maturato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio , gli era stata costituita la posizione assicurativa presso l’INPS ai sensi dell’art. 124 del DPR n. 1092/1973, ma senza le maggiorazioni previste dall’art. 20 del citato DPR, di cui chiedeva appunto il calcolo.

3) - Ha quindi richiamato la sentenza n. 8/2011/QM, con la quale le Sezioni riunite di questa Corte dei conti hanno risolto il contrasto interpretativo insorto al riguardo,

4) - L'art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 stabilisce: (OMISSIS leggere direttamente in sentenza)

4.1.) - Per l’identificazione del “ servizio prestato” cui si richiama la disposizione appena citata, occorre riferirsi alla fondamentale distinzione tra “ servizio effettivo e servizio utile” posta dall’art. 40 del d.P.R. n. 1092 del 1973: (OMISSIS leggere direttamente in sentenza)

LA CORTE DEI CONTI 1^ Sez. d'APPELLO precisa:

5) - Orbene, ai fini della costituzione della posizione assicurativa il “ servizio prestato” non può non essere che il servizio realmente prestato, quindi il “ servizio effettivo”. Il “ servizio utile” - che per definizione è, almeno in parte, servizio non “prestato” - può essere pertanto utilizzato ai fini della liquidazione dell’indennità una tantum che in applicazione degli artt. 42 e 52 del d.P.R. n. 1092 del 1973 viene attribuita al “personale cui non spetti la pensione”: non anche, appunto, ai fini della costituzione della posizione assicurativa.

Il resto leggetelo qui sotto.
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PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 287 22/04/2015
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 287 2015 PENSIONI 22/04/2015


287/2015/A

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Piera MAGGI Presidente
Dott. Nicola LEONE Consigliere
Dott.ssa Rita LORETO Consigliere relatore
Dott. Piergiorgio DELLA VENTURA Consigliere
Dott.ssa Giuseppa MANEGGIO Consigliere
Ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

sull’appello, in materia di pensioni militari, iscritto al n. 47358 del registro di segreteria, proposto da M. G., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandra Polonio e Alberto Maria Papadia, presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, Via Catanzaro 9;

avverso la sentenza n. 576/2013, depositata il 22/07/2013, della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio;

e nei confronti del Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Gen.le dello Stato

e dell’INPS, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonino Sgroi;
VISTI gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 14 aprile 2015, il consigliere relatore dott.ssa. Rita Loreto, l’avv. Alberto Maria Papadia per la parte appellante, l’Avv. Maria Talamo per il Ministero della Difesa, nonché l’Avv. Ester Sciplino, su delega dell’avv. Antonino Sgroi per l’INPS,

F A T T O

Con ricorso alla Sezione giurisdizionale per la regione Lazio di questa Corte dei conti l’odierno appellante invocava l’accertamento del proprio diritto al computo del periodo di servizio prestato presso il Ministero della Difesa dal 10.09.1985 al 13.09.2001, con le maggiorazioni previste dall’art. 20 del DPR n. 1092/1973, in sede di costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS e di ricongiunzione, con tutte le conseguenze di legge. Rappresentava il ricorrente di aver prestato servizio presso l’Aereonautica militare in qualità di Ufficiale pilota, con percezione dell’indennità di volo e di essersi congedato con il grado di Tenente Colonnello; non avendo egli maturato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio , gli era stata costituita la posizione assicurativa presso l’INPS ai sensi dell’art. 124 del DPR n. 1092/1973, ma senza le maggiorazioni previste dall’art. 20 del citato DPR, di cui chiedeva appunto il calcolo.

Con la sentenza in epigrafe l’adìta Sezione territoriale respingeva il ricorso.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il signor M.., deducendo in sostanza carenza di motivazione e violazione della L. n. 322/1958, degli artt. 124, 1° comma, 20 e 40 del D.P.R. n. 1092/1973, e dell’art. 2 della L. n. 29/1979.

Ha sostenuto l’appellante che le norme su richiamate, nell’individuare il periodo da considerare, non hanno fatto riferimento al servizio prestato effettivamente, ma, con formula più ampia, hanno inteso riferirsi al c.d. servizio utile, cioè al complessivo servizio che assume rilevanza in sede pensionistica, con esclusione dei soli periodi non computabili.

Ha quindi richiamato la sentenza n. 8/2011/QM, con la quale le Sezioni riunite di questa Corte dei conti hanno risolto il contrasto interpretativo insorto al riguardo, fissando il principio di diritto conforme alla posizione assunta dall’amministrazione. L’appellante ha manifestato il proprio dissenso rispetto a tale pronuncia, che si porrebbe in contrasto con l’evolversi del quadro normativo in materia.

L’appellante ha altresì rilevato che il primo giudice non ha tenuto adeguatamente conto dei motivi di disparità di trattamento e di contrasto con l’art. 38 Cost. sollevati in primo grado e del contrasto con l’art. 3 Cost., non essendovi ragione alcuna per discriminare i servizi resi solo perché l’erogazione della pensione avviene a carico dell’INPS e non dello Stato.

Ha chiesto pertanto che venga dichiarato il proprio diritto al computo del periodo di servizio prestato secondo le maggiorazioni di cui all’art. 20 del DPR n. 1092/1973, in sede di costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS.

In subordine, di eventualmente dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 124, 1° comma, del DPR n. 1092/1973 per contrasto con gli artt. 3 e 38, commi II e IV, della Costituzione.

L’INPS si è costituito in giudizio, deducendo la piena correttezza della prima sentenza e chiedendo quindi il rigetto del gravame, con la conferma della decisione impugnata.

Anche il Ministero della Difesa, costituitosi con memoria in data 2 aprile 2015, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Parte appellante ha prodotto recente memoria conclusionale, nella quale ha diffusamente ribadito le argomentazioni contenute nell’atto di gravame ed ha chiesto il rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E.

All'odierna udienza dibattimentale, udito il relatore, l’avv. Papadia si è riportato alle memorie prodotte e ha insistito per l’accoglimento dell’appello; l’Avv. Talamo e l’Avv. Sciplino hanno chiesto il rigetto del gravame con condanna alle spese.

D I R I T T O

1. L’odierno gravame non è meritevole di accoglimento.

L'art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 stabilisce: "qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio , si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nella assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato".

Per l’identificazione del “ servizio prestato” cui si richiama la disposizione appena citata, occorre riferirsi alla fondamentale distinzione tra “ servizio effettivo e servizio utile” posta dall’art. 40 del d.P.R. n. 1092 del 1973: “la somma dei servizi e periodi computabili in quiescenza, considerati senza tener conto degli aumenti del precedente capo III, costituisce il servizio effettivo; con l’aggiunta di tali aumenti, costituisce il servizio utile”. E questi “aumenti nel computo dei servizi” del capo III sono previsti per le campagne di guerra, i servizi di navigazione e su costa, di volo, di confine, in reparti di correzione o stabilimenti militari di pena, in residenze disagiate da parte del personale dell’Amministrazione degli affari esteri, in istituti d’istruzione all’estero, in lavori insalubri etc. Si tratta, in sostanza, di servizi considerati dal legislatore più onerosi dell’ordinario e pertanto meritevoli di una maggiore considerazione ai fini pensionistici.

2. Orbene, ai fini della costituzione della posizione assicurativa il “ servizio prestato” non può non essere che il servizio realmente prestato, quindi il “ servizio effettivo”. Il “ servizio utile” - che per definizione è, almeno in parte, servizio non “prestato” - può essere pertanto utilizzato ai fini della liquidazione dell’indennità una tantum che in applicazione degli artt. 42 e 52 del d.P.R. n. 1092 del 1973 viene attribuita al “personale cui non spetti la pensione”: non anche, appunto, ai fini della costituzione della posizione assicurativa.

Tale posizione, accolta in misura largamente maggioritaria dalla giurisprudenza di questa Corte dei conti (cfr., ex multis, Sezione I app., 5.4.2009, n. 235; Sezione II app., 31.1.2011, n. 58 e 8.3.2011, n. 136), è stata da ultimo autorevolmente (e definitivamente) confermata dalle Sezioni riunite, con la recente sentenza 27.5.2011, n. 8/QM, la quale ha fissato il principio di diritto secondo cui “Ai fini della costituzione della posizione assicurativa prevista dall’art. 124, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, l’espressione< periodo di servizio prestato>, ivi contenuta, deve intendersi come< servizio effettivo> e non come < servizio utile>”.

I principi su detti sono pienamente applicabili alla fattispecie in esame, contrariamente a quanto opinato dall’appellante, con insussistenza degli stessi presupposti per una nuova remissione alle SS.RR., data anche la chiarezza del principio da esse affermato.

Peraltro, nell’ordinamento INPS non esiste alcun principio di valorizzazione di periodi figurativi come quelli vantati dal ricorrente; non vi è quindi alcuna disparità di trattamento, né lesione del principio di adeguatezza del trattamento pensionistico ex art. 38 Cost., che possa far ritenere a questo Giudice rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dianzi prospettata.

Anche la richiesta di rinvio pregiudiziale non può accogliersi, poiché il giudice di ultima istanza non ha obbligo di rinvio pregiudiziale allorquando il quesito non sia rilevante nel giudizio ovvero possa essere facilmente risolto in via interpretativa dello stesso giudice nazionale, come nel caso di specie.

In definitiva, l'appello in esame deve essere respinto e va per conseguenza confermata la sentenza impugnata.

3. In ragione della soccombenza, l’appellante è tenuto a rifondere all’INPS ed al Ministero della Difesa le spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00 (MILLE/00) per l’INPS ed in euro 500,00 (CINQUECENTO/00) per il Ministero della Difesa.

Non è luogo, infine, a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall’art. 10 della 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità: v., ex multis, Corte dei conti, Sezione I app., 18 novembre 2009, n. 642, 23 novembre 2009, n. 648; Sezione III app., 1 ottobre 2007, n. 272.

P. Q. M.

La Corte dei conti – Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza,

- RIGETTA l'appello proposto da M. G. avverso la sentenza in epigrafe.

- CONDANNA l’appellante medesimo al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 1.000,00 (MILLE/00) in favore dell’INPS e di euro 500,00 (CINQUECENTO/00) in favore del Ministero della Difesa.

Nulla per le spese di giustizia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.04.2015.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Rita LORETO f.to Piera MAGGI

Depositata in Segreteria il 22 APR. 2015


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Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici

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1) - La sig.ra C. S. ha proposto ricorso lamentando che l’INPS, gestione ex Inpdap, non le corrisponde, né le ha mai corrisposto, la tredicesima mensilità sulla pensione erogatale quale vedova del Brigadiere CC. S. S., caduto in servizio, a ragione del fatto che ella presta attività lavorativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Corte dei Conti precisa:

2) - Di tanto l’INPS non si cura, limitandosi ad affermare che ritiene legittima l’applicazione di detta norma e richiamando, impropriamente, pretese iniziative del Legislatore non adottate.

3) - Affermazione di un obbligo che, oltre ad essere giuridicamente non corretta, appare extravagante ove non riferita, unicamente, al costante e granitico indirizzo di questa Corte – che l’INPS ritiene di dover ignorare – alla luce del quale la tredicesima mensilità sul trattamento di pensione va corrisposta per intero, qualunque sia il livello della retribuzione corrisposta in costanza di attività lavorativa, non essendo intervenuto il Legislatore a fissare un “tetto” retributivo.

4) - E’ ampiamente noto alla difesa INPS che le pronunce di accoglimento, anche additive, della Corte Costituzionale, hanno effetto retroattivo con il solo naturale limite nella intangibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici ormai esauriti cosicché, dal momento della pubblicazione della decisione della Consulta in Gazzetta Ufficiale, la norma non può più trovare applicazione nel senso indicato in decisione.

Ricorso ACCOLTO.

Per completezza dell'argomento, leggete il tutto qui sotto.
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LAZIO SENTENZA 96 05/02/2015
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LAZIO SENTENZA 96 2015 PENSIONI 05/02/2015


Sent. 96/2015


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
dott. Luigi IMPECIATI
nella pubblica udienza del 26 gennaio 2015, con l’assistenza del segretario d’udienza sig. Roberto DESIDERI,
esaminati gli atti ed i documenti di causa,
uditi gli avv. Nicoletta Fazioli, su delega dell’avv. Catoni, per la parte ricorrente e l’avv. Giuseppe Cipriani per l’INPS resistente,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 073628/PM del registro di Segreteria promosso dalla sig.ra C. S., rappresentata e difesa dall’avv. Anna CATONI, elettivamente domiciliata, con il difensore, presso lo studio dell’avv. Giovanni Sacchetti in Roma, via Frangipane n. 13

AVVERSO

La mancata corresponsione di tredicesima mensilità su pensione di privilegio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig.ra C. S. ha proposto ricorso lamentando che l’INPS, gestione ex Inpdap, non le corrisponde, né le ha mai corrisposto, la tredicesima mensilità sulla pensione erogatale quale vedova del Brigadiere CC. S. S., caduto in servizio, a ragione del fatto che ella presta attività lavorativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Un’istanza, inoltrata in data 5 novembre 2012, con la quale, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 232/92, chiedeva la corresponsione - dalla data del 1° luglio 2002, momento dell’insorgenza del diritto – della citata mensilità, aveva trovato negativo riscontro perché, asseritamente, non inclusa tra i benefici previsti per gli aventi diritto delle “ Vittime del dovere ”.

Osserva, la difesa della ricorrente, come la negazione del diritto contrasti sia con la citata decisione della Corte Costituzionale - che ha, con sentenza additiva, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 97, comma 1 del T.U. n. 1092/73 – sia di questa Corte in materia di ammissibilità di cumulo di percezione di indennità integrative speciali che di tredicesime mensilità su trattamenti di pensione in costanza di attività lavorativa dipendente.

Chiede, pertanto, il riconoscimento del diritto patrimoniale negato, con arretrati e accessori di legge.

Si è costituito l’INPS, con memoria del 14 gennaio 2015, contestando la pretesa attrice, della quale chiede il rigetto.

Ricordati i fatti, l’INPS espone che alla sig.ra C. S. è stata corrisposta la pensione a cura del Comando Generale dell’Arma, in compartecipazione con i figli all’epoca minorenni e, a seguito del trasferimento della partita pensionistica all’INPS e della dichiarazione di attività della ricorrente, non le è stata più erogata la tredicesima mensilità e recuperato quanto indebitamente già versato.

Oltre al rigetto del ricorso, l’INPS chiede che, in caso di accoglimento, non vengano riconosciuti interessi legali e, cumulativamente, la rivalutazione monetaria e, in ogni caso, eccepisce la prescrizione quinquennale dei ratei.

All’odierna udienza l’avv. Fazioli, per la ricorrente, ha contestato la memoria avversaria ricordando la pronuncia della Corte Costituzionale in merito all’art. 97 del T.U. n. 1092/73 e obiettando che la prescrizione non sarebbe maturata in quanto decennale. Ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

L’avv. Cipriani, per l’INPS, nel richiamare le argomentazioni esposte nella memoria depositata, ha insistito per il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sig.ra C. S. ha proposto ricorso a questa Corte lamentando l’illegittimità della mancata corresponsione, sul proprio trattamento pensionistico, della tredicesima mensilità in relazione al fatto che ella presta attività lavorativa presso la Presidenza del Consiglio.

Invero tale motivazione è stata esplicitata nella memoria difensiva dell’INPS che, però, nella nota di riscontro all’istanza della ricorrente aveva indicato solo che la tredicesima mensilità non sarebbe stata prevista tra i benefici annessi alla pensione concessa alle “ vittime del dovere ”.

A parte l’erroneità di questo richiamo, evidente alla sola lettura dell’art. 1 della legge n. 437/8 – che fa riferimento alle pensioni privilegiate, modulandone l’importo in maniera più favorevole – vi è da dire che l’INPS, gestione ex Inpdap, ha ritenuto (confermandolo in udienza) di dover applicare la disposizione di cui all’art. 97, comma 2, del d.P.R. n. 1092/73, malgrado la sentenza della Corte Costituzionale n. 232/92 con la quale si è dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma di cui al primo comma dello stesso articolo e che, della disposizione di cui al secondo comma, costituisce presupposto logico e giuridico.

Di tanto l’INPS non si cura, limitandosi ad affermare che ritiene legittima l’applicazione di detta norma e richiamando, impropriamente, pretese iniziative del Legislatore non adottate.

Affermazione di un obbligo che, oltre ad essere giuridicamente non corretta, appare extravagante ove non riferita, unicamente, al costante e granitico indirizzo di questa Corte – che l’INPS ritiene di dover ignorare – alla luce del quale la tredicesima mensilità sul trattamento di pensione va corrisposta per intero, qualunque sia il livello della retribuzione corrisposta in costanza di attività lavorativa, non essendo intervenuto il Legislatore a fissare un “tetto” retributivo.

E’ ampiamente noto alla difesa INPS che le pronunce di accoglimento, anche additive, della Corte Costituzionale, hanno effetto retroattivo con il solo naturale limite nella intangibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici ormai esauriti cosicché, dal momento della pubblicazione della decisione della Consulta in Gazzetta Ufficiale, la norma non può più trovare applicazione nel senso indicato in decisione.

Questo è un effetto legale delle pronunce della Corte Costituzionale che non lascia spazi a dispute di sorta.

Ora, se la Corte Costituzionale, con la sentenza richiamata, ha riconosciuto l’illegittimità dell’art. 97, primo comma, del d.P.R. n. 1092/73, nella parte in cui non determina la misura della retribuzione, oltre la quale non compete la tredicesima mensilità, ad avviso di questo Giudice, e della costante giurisprudenza in materia, non vi è modo di aggirare il significato della stessa regola secondo le modifiche recate per effetto della medesima pronuncia.

Alla luce di quanto precede, pertanto, il ricorso va accolto con il consequenziale riconoscimento del diritto della sig.ra C. S. a percepire la tredicesima mensilità nell’intero importo mensile.

Va peraltro accolta l’eccezione di prescrizione quinquennale (e non decennale) posta da parte resistente perché in materia di ratei di pensioni di pubblici dipendenti trova applicazione la speciale norma sulla prescrizione quinquennale dei ratei (art. 2 R.D.L. 295/1939) per cui il dies a quo della liquidazione dei ratei va individuato nel quinquennio anteriore alla data di spedizione dell’istanza del 5.11.2012.

Ne consegue che dal riconoscimento del diritto come sopra specificato discende la spettanza, in applicazione dell’art. 429, comma 3, c.p.c. (giusta interpretazione delle Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza n. 10/2002/QM depositata il 18 ottobre 2002), degli interessi nella misura di legge e della rivalutazione monetaria - in base agli indici ISTAT di cui all’art. 150 disp. att. c.p.c. nella misura in cui l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi – da liquidarsi dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo.

Alla soccombenza dell’INPS consegue la condanna dell’Istituto al pagamento delle spese di difesa, in favore del ricorrente che, in mancanza di notula, possono equitativamente stabilirsi in €. 750,00 (euro settecentocinquanta/00), oltre IVA e CPA.

P.Q.M.

Il Giudice Unico delle Pensioni della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE PARZIALMENTE

il ricorso n. 073628/PC del registro di Segreteria proposto dalla sig.ra C. S. e, per l’effetto, riconosce il suo diritto a percepire, sulla pensione di privilegio in godimento, la tredicesima mensilità in misura intera.

Al ricorrente spettano anche i ratei arretrati nel termine del quinquennio antecedente la nota del 5/9 novembre 2012, muniti degli accessori di legge secondo i criteri di cui alla sentenza n. 10/QM/2002, come meglio indicato in parte motiva.

Condanna l’INPS a pagare al ricorrente, per spese di difesa, la somma di €. 750,00, (euro settecentocinquanta/00) oltre IVA e CPA.

Così deciso in Roma nell’udienza del 26 gennaio 2015 , nella quale è stata data lettura del dispositivo.

IL GIUDICE
F.to dott. Luigi IMPECIATI


Depositata in Segreteria il 05/02/2015

Per IL DIRIGENTE
F.to Domenica Laganà
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