Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici

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Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici

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Per importante notizia.

Corte Conti Toscana su divieto cumulo doppia IIS e PP. Accolto.

Ecco i motivi del perché:

1) - Dalla lettura delle citate pronunce, unitamente alle ordinanze n.438/1998 e n.517/2000 e della sentenza n.516 del 2000, sempre della Consulta, relative ad ipotesi analoghe, si evince che è rimessa al legislatore l’individuazione del limite al di sopra del quale diventa operante il divieto di cumulo, salvaguardando così il disposto dell’art. 36 della Costituzione (Corte dei conti, Sez. Giurisd. Sicilia 27.10.2009 n. 2552).

2) - Allo stato, l’auspicato intervento normativo non si è verificato e, pertanto, le sopra citate disposizioni legislative non sono in grado di incidere negativamente sulla sfera giuridica dei pensionati, essendo venuto meno il divieto di cumulo e/o congelamento dell’indennità integrativa speciale nei confronti di pensionati in rapporto di lavoro con lo Stato o altri enti pubblici ovvero con i privati.

3) - Pertanto, in assenza di un espresso intervento legislativo nella materia de qua, deve quindi ritenersi consentito, concordando con la giurisprudenza costantemente orientata di questa Corte ( ex multis, Sez. Giurisd. Campania 14.4.2012 n.444 e 10.4.2012 n.442; Sez. Giurisd. Lazio 16.4.2012 n.409 e 17.2.2012 n.204), il cumulo di una doppia indennità integrativa speciale in misura intera, afferente l'una a trattamento pensionistico, e l'altra a un trattamento stipendiale.

4) - Alla luce di tali considerazioni, pertanto, anche con riferimento alla domanda di liquidazione della tredicesima mensilità, in difetto di un intervento legislativo che preveda espressamente il divieto della corresponsione della tredicesima mensilità nei confronti del pensionato che presti opera retribuita, deve ritenersi consentito, senza alcuna limitazione reddituale, il cumulo di una doppia tredicesima mensilità afferente l'una ad un trattamento pensionistico ed altra ad un trattamento di attività.

Il resto potete leggerlo direttamente nella sentenza qui sotto esposta.

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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA Sentenza 347 2012 Pensioni 04-07-2012


SENTENZA N. 347/2012


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
IL GIUDICE UNICO
Nella persona della dr.ssa Paola Briguori, nella pubblica udienza del 21 giugno 2012 ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul giudizio introdotto con i ricorsi iscritti al n. 58787PM del registro di segreteria, proposto da B. U., al n. 58788PM del registro di segreteria, proposto da M. D., al n. 58861PM del registro di segreteria, proposto da A. G., come in atti generalizzati, rappresentati e difesi dall’avv. Stefano Ceni ed elettivamente domiciliati nello studio di questi, sito in Firenze alla via dei Servi n.12

CONTRO
DIREZIONE TERRITORIALE DELL’ECONOMIA e DELLE FINANZE LIVORNO, AREZZO e LUCCA
(Ragioneria territoriale dello Stato Livorno, Arezzo, Lucca)

per
il riconoscimento e l’accertamento del diritto alla concessione della indennità integrativa speciale e della tredicesima mensilità in misura intera sul trattamento pensionistico tabellare in costanza di prestazione lavorativa.

Visto l'art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205;
Udito, per i ricorrenti,l’avv. Stefano Ceni;
Udite, per l’Amministrazione, la dr.ssa Antonietta Bucci ( Ragioneria Arezzo) e la dr.ssa Antonella De Santis ( Ragioneria Lucca);
Esaminati gli atti e i documenti di causa.
Ritenuto in

FATTO
1. Con il ricorso odierno B. U., titolare di trattamento pensionistico privilegiato liquidato a decorrere dal 15.2.1976 n.04056883, M. D., titolare di trattamento pensionistico privilegiato liquidato a decorrere dall’1.4.1980, A. G., titolare di trattamento pensionistico dall’1.3.1993 liquidato con DM 253/2010, dopo aver inoltrato istanza amministrativa che non aveva esito positivo, chiedevano a questo Giudice la liquidazione su detto trattamento della IIS in misura intera e della tredicesima mensilità per il periodo in costanza di attività lavorativa.

In particolare, riferivano di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della PA e di non aver mai percepito tali emolumenti in misura intera.

2. La Ragioneria Territoriale dello Stato di Livorno si costituiva nei confronti di B. con memoria in data 28.3.2012, nella quale concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, eccependo la prescrizione dei ratei pensionistici ai sensi dell’art. 2948 c.c.

Precisava che tali emolumenti erano stati regolarmente liquidati sulla pensione del ricorrente fino a tutto il 31.10.1995.

Per quanto riguarda il periodo dall’1.11.1995, l’Amministrazione confermava, invece, di non aver più corrisposto IIS e tredicesima in applicazione della giurisprudenza consolidata in materia ( C. Cost. n.566/89, 204/92, n.327/92 e 232/92).

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Arezzo si costituiva nei confronti di M. con memoria in data 11.6.2012, nella quale concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, eccependo la prescrizione quinquennale alla data di presentazione della domanda giudiziale. Precisava che M. aveva percepito la IIS in misura ridotta sulla pensione dal 10.10.1987, da quando cioè era stato assunto in servizio presso il Comando Provinciale VV.FF, sino all’1.7.2011, data di cessazione dal servizio. Nulla diceva in merito alla richiesta di liquidazione della tredicesima.

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Lucca si costituiva nei confronti di A. con memoria in data 7.6.2012, nella quale concludeva negli stessi termini di cui sopra, evidenziando che la pensione al suddetto era stata liquidata solo ex post con DM 253/2010 per effetto di una sentenza della Corte dei conti.
3. All’udienza del 21 giugno 2012, la causa era trattenuta in decisione.
Considerato in

DIRITTO
1. In primo luogo deve procedersi alla riunione dei giudizi in epigrafe per connessione oggettiva, afferendo alla medesima pretesa, ai sensi dell’art. 274 c.p.c.

2. L’odierna domanda appare fondata e deve essere accolta.

Ai ricorrenti è stata negata la liquidazione della tredicesima mensilità e dell’IIS in misura intera sulla pensione perché contestualmente titolari di trattamento retributivo.

La tesi dell’amministrazione, secondo la quale permarrebbe il divieto di cumulo della doppia IIS per il lavoratore titolare di pensione privilegiata che presta opera retribuita non trova riscontro nel dato normativo, né nelle pronunce della Consulta. Pertanto, nella fattispecie trovano in pieno applicazione i principi elaborati dalla Consulta e dalla costante giurisprudenza contabile, che non lascia spazio ad equivoci ovvero a difformità interpretative, come invece sostenuto dall’amministrazione.

Deve rammentarsi che la Corte Costituzionale ha censurato tutte le norme in materia che vietavano il cumulo dell’indennità integrativa speciale percepita dal pensionato che presta opera retribuita ( l’art. 99, comma 5 del DPR 1092/73; l’art. 17 co. 1° della legge 21.12.1978 n. 843; l’art. 15 del decreto legge n. 663/1979, convertito in legge n. 33/1980).

Le predette disposizioni prevedevano una sostanziale decurtazione del trattamento di quiescenza in godimento, senza che fosse stato fissato il limite minimo della retribuzione in relazione alla quale la decurtazione divenisse operante.

Su tale materia è intervenuta, appunto, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 204/1992 che, richiamando la precedente n. 566/1989 (che ha abrogato il comma 5 dell’art. 99, DPR 1092/73), ha dichiarato il contrasto delle citate disposizioni normative con l’art. 36 co. 1° della Costituzione, nella parte in cui non determinavano la misura della retribuzione, oltre la quale diventavano operanti l’esclusione e il congelamento dell’indennità integrativa speciale, rimettendo tale determinazione e quella della relativa decorrenza al legislatore.

Dalla lettura delle citate pronunce, unitamente alle ordinanze n.438/1998 e n.517/2000 e della sentenza n.516 del 2000, sempre della Consulta, relative ad ipotesi analoghe, si evince che è rimessa al legislatore l’individuazione del limite al di sopra del quale diventa operante il divieto di cumulo, salvaguardando così il disposto dell’art. 36 della Costituzione (Corte dei conti, Sez. Giurisd. Sicilia 27.10.2009 n. 2552).

Allo stato, l’auspicato intervento normativo non si è verificato e, pertanto, le sopra citate disposizioni legislative non sono in grado di incidere negativamente sulla sfera giuridica dei pensionati, essendo venuto meno il divieto di cumulo e/o congelamento dell’indennità integrativa speciale nei confronti di pensionati in rapporto di lavoro con lo Stato o altri enti pubblici ovvero con i privati.

Pertanto, in assenza di un espresso intervento legislativo nella materia de qua, deve quindi ritenersi consentito, concordando con la giurisprudenza costantemente orientata di questa Corte ( ex multis, Sez. Giurisd. Campania 14.4.2012 n.444 e 10.4.2012 n.442; Sez. Giurisd. Lazio 16.4.2012 n.409 e 17.2.2012 n.204), il cumulo di una doppia indennità integrativa speciale in misura intera, afferente l'una a trattamento pensionistico, e l'altra a un trattamento stipendiale.

3. Per quanto riguarda, poi, la domanda relativa alla tredicesima mensilità, va tenuto conto della sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 25/98/QM (si vedano, anche, le sentenze Corte conti, Sez. III, n. 106/1999, Sez. II Centr. n. 86/2000, Sez. giur. Molise, n. 95/2003 e n. 112/2000), nella quale si trova affermato, fra l'altro, che “successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 232/1993 è venuto meno il divieto fissato dall'art. 97, comma 1, del t.u. n. 1092/1973 di corresponsione della tredicesima mensilità ai soggetti che percepiscano trattamenti pensionistici (o assimilati) a carico dello Stato e che prestino contemporaneamente opera retribuita alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico”. Le Sezioni riunite, sul punto, hanno concluso che “non sussistendo alcuna norma di divieto di cumulo tra più assegni per tredicesima mensilità, questa spetta in ogni caso al pensionato”.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, anche con riferimento alla domanda di liquidazione della tredicesima mensilità, in difetto di un intervento legislativo che preveda espressamente il divieto della corresponsione della tredicesima mensilità nei confronti del pensionato che presti opera retribuita, deve ritenersi consentito, senza alcuna limitazione reddituale, il cumulo di una doppia tredicesima mensilità afferente l'una ad un trattamento pensionistico ed altra ad un trattamento di attività.

4. Per l’effetto deve essere riconosciuto il diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità in misura intera sulla pensione in godimento, e, per l’effetto, deve essere riconosciuto il diritto di B. anche ai ratei arretrati a decorrere dal 13.7.2005 (quinquennio antecedente la data della istanza amministrativa del 13.7.2010 in ragione della fondatezza dell’eccezione di prescrizione), il diritto di M. anche ai ratei arretrati a decorrere dal 20.7.2005 (quinquennio antecedente la data della istanza amministrativa del 20.7.2010 in ragione della fondatezza dell’eccezione di prescrizione) e il diritto di A. anche ai ratei arretrati a decorrere dall’1.3.1993 ( non essendosi compiuta la prescrizione nei suoi confronti in virtù del fatto che la pensione tabellare, seppure con decorrenza antecedente, gli è stata concessa con decreto del 2010). Su dette somme spettano a B. e M. gli interessi legali e rivalutazione monetaria, ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, da liquidarsi cumulativamente, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS.RR. 10/2002); ad A., trattandosi di pensione decorrente dal 1993, gli accessori devono essere liquidati in applicazione dei principi espressi nella sentenza n. 6/QM/2008 che tiene conto del discrimine temporale del 10.8.2000 ( in cui è stato chiarito che l’estensione alle pensioni militari-tabellari e di guerra dell’art. 429, comma 3, nel testo modificato dall’art. 16, comma 6, della l. n°412/1991 (e successive disposizioni che ad esso fanno riferimento), opera anche per i giudizi in corso, ma solo dalla data di entrata in vigore della l. n°205/2000, ossia dal 10/8/2000. Conseguentemente, per i giudizi in corso e che si riferiscono a fattispecie di ritardo verificatesi prima dell’entrata in vigore della l. n°205/2000, le disposizioni del precitato art. 429, comma 3, c.p.c. – nella dimensione normativa di cui alla ricordate disposizioni speciali – si applicano ai soli ratei maturati dopo il 10/8/2000. Per i ratei maturati prima, invece, continuano a trovare applicazione i principi affermati da queste Sezioni Riunite con le sentenze SS.RR. n°525-A/1987, n°84-C/1990, n°97-C/1993, n°17-QM/1995 e n°4-QM/1998. Trattasi di principi elaborati in perfetta adesione al “diritto vivente” che – per il risarcimento dei danni nelle obbligazioni pecuniarie, ex art. 1224 c.c. – operava prima del 10/8/2000, perciò da applicare in luogo dei nuovi principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sent. n°19499/2008 SS.UU. Cass.).

5. In considerazione della soccombenza, l’Amministrazione resistente deve essere condannata alla liquidazione delle spese legali che questo giudice liquida in € 1.424,25, di cui € 570,00 per diritti, € 696,00 per onorari e € 158,25 per spese generali, oltre IVA e CAP. In considerazione del vuoto normativo creato dall'art. 9 del D.L. 20 gennaio 2012 n.1 che ha abrogato le tariffe professionali senza prevedere una disposizione transitoria sino all’adozione della normativa di dettaglio, tali somme si determinano sulla base del tariffario forense, preso a riferimento a norma dell’art. 2233 c.c., il quale richiama, per la definizione del compenso al professionista, anche gli "usi", che possono essere ricavati, per l'appunto, dalle tariffe professionali. In particolare, tale calcolo è effettuato sulla base del tariffario forense per cause collettive, con riferimento alla tariffa minima e valore indeterminato.

P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana – in composizione monocratica – definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, previa riunione ai sensi dell’art. 274 c.p.c., accoglie, nei termini di cui in motivazione, i ricorsi iscritti al n. 58787PM, proposto da B. B., al n. 58788PM, proposto da M. D. e al n. 58861PM, proposto da A. G..

Condanna, infine, l’Inps al pagamento delle spese legali nei termini di cui in parte motiva.

Così deciso in Firenze all’udienza 21 giugno 2012 ai sensi dell’art. 429 cod. proc. civ., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Trasmessa in pari data per il deposito tempestivo in segreteria.
IL GIUDICE UNICO
F.TO Dr.ssa Paola Briguori

Depositata in Segreteria il 4 LUGLIO 2012

Il Direttore di segreteria
F.TO PAOLA ALTINI


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Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici

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Sentenza di quasi identiche problematiche dell'altra di cui sopra.


Diritto alla concessione della indennità integrativa speciale e della tredicesima mensilità in misura intera sul trattamento pensionistico tabellare in costanza di prestazione lavorativa.

1) - In particolare, riferiva di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della PA fino al 30.8.2009; pertanto, dall’1.9.2009 era titolare di pensione Inps liquidata ai sensi della legge 335/95 con la IIS (indennità integrativa speciale) conglobata.

2) - Poiché durante l’attività lavorativa aveva percepito una pensione tabellare non comprensiva della IIS e della tredicesima mensilità, in data 20.7.2010 formulava istanza di liquidazione di dette voci. Nel settembre 2010 la DTEF provvedeva a liquidare solo gli arretrati per il periodo da settembre 2009 – ovvero, dalla data di cessazione dal servizio – senza alcun interesse e rivalutazione.

Per il resto dei motivi potete leggerli qui sotto.

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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA Sentenza 346 2012 Pensioni 03-07-2012


SENTENZA N. 346/2012


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
IL GIUDICE UNICO
Nella persona della dr.ssa Paola Briguori, nella pubblica udienza del 21 giugno 2012 ha pronunciato la seguente


SENTENZA
sul giudizio introdotto con ricorso iscritto al n. 58777PC del registro di segreteria, proposto da D. C., come in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Lippi – unitamente e disgiuntamente – all’avv. Simonetta Marchetti, elettivamente domiciliato nello studio del primo, sito in Roma alla Baiamonti n.4

CONTRO
• DIREZIONE TERRITORIALE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DI LIVORNO

per
il riconoscimento e l’accertamento del diritto alla concessione della indennità integrativa speciale e della tredicesima mensilità in misura intera sul trattamento pensionistico tabellare in costanza di prestazione lavorativa.

Visto l'art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205;
Esaminati gli atti e i documenti di causa.
Ritenuto in

FATTO
1. Con il ricorso odierno D C., titolare di trattamento pensionistico privilegiato liquidato a decorrere dal 12.1.1972, impugnava il diniego opposto dall’Amministrazione avverso le richiesta 20.7.2010 di liquidazione della IIS in misura intera e della tredicesima mensilità in costanza di opera retribuita su detto trattamento.

In particolare, costui riferiva di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della PA fino al 30.8.2009; pertanto, dall’1.9.2009 era titolare di pensione Inps liquidata ai sensi della legge 335/95 con la IIS (indennità integrativa speciale) conglobata.

Poiché durante l’attività lavorativa aveva percepito una pensione tabellare non comprensiva della IIS e della tredicesima mensilità, in data 20.7.2010 formulava istanza di liquidazione di dette voci. Nel settembre 2010 la DTEF provvedeva a liquidare solo gli arretrati per il periodo da settembre 2009 – ovvero, dalla data di cessazione dal servizio – senza alcun interesse e rivalutazione.

Ciò premesso, con l’odierna domanda chiedeva a questa Corte:
- di dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione della Indennità Integrativa Speciale, della 13 mensilità in misura intera sul trattamento di pensione tabellare in costanza di opera retribuita e fino all’1.9.2009, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all’effettivo soddisfo;
di dichiarare la spettanza degli interessi e rivalutazione sulla somma arretrata liquidata solo a settembre 2010 e spettante a titolo di arretrati di IIs per il periodo da settembre 2009 in poi, ai seni del combinato disposto degli artt. 1219, 1222, 1224, 1280, 1282, 1283 e 1284 c.c., nonché dell’art. 429 c.p.c. e sul solco della sentenza delle SSRR n. 10/2002/QM; di concedere, altresì, gli interessi legali e la rivalutazione sulle somme da liquidarsi a titolo di interessi sulla scorta della sent. 8/2007/QM e fino alla data del materiale soddisfo.

2. La Ragioneria Territoriale dello Stato di Livorno si costituiva con nota in data 28.3.2012, nella quale concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, eccependo la prescrizione dei ratei pensionistici ai sensi dell’art. 2948 c.c.

3. All’udienza del 21 giugno 2012, la causa era trattenuta in decisione.
Considerato in

DIRITTO
1. L’odierna domanda appare fondata e deve essere accolta.

Al ricorrente è stata negata la liquidazione della tredicesima mensilità e dell’IIS in misura intera sulla pensione perché contestualmente titolare di trattamento retributivo.

La tesi dell’amministrazione, secondo la quale permarrebbe il divieto di cumulo della doppia IIS per il lavoratore titolare di pensione privilegiata che presta opera retribuita non trova riscontro nel dato normativo, né nelle pronunce della Consulta. Vero è che nella fattispecie trovano in pieno applicazione i principi elaborati dalla Consulta e dalla costante giurisprudenza contabile, che non lascia spazio ad equivoci ovvero a difformità interpretative, come invece sostenuto dall’amministrazione.

Al riguardo si osserva che la Corte Costituzionale ha censurato tutte le norme in materia che vietavano il cumulo di indennità integrativa speciale percepita dal pensionato che presta opera retribuita ( l’art. 99, comma 5 del DPR 1092/73; l’art. 17 co. 1° della legge 21.12.1978 n. 843; l’art. 15 del decreto legge n. 663/1979, convertito in legge n. 33/1980).

Le predette disposizioni prevedevano una sostanziale decurtazione del trattamento di quiescenza in godimento, senza che fosse stato fissato il limite minimo della retribuzione in relazione alla quale la decurtazione divenisse operante.

Su tale materia è intervenuta, appunto, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 204/1992 che, richiamando la precedente n. 566/1989 (che ha abrogato il comma 5 dell’art. 99, DPR 1092/73), ha dichiarato il contrasto delle citate disposizioni normative con l’art. 36 co. 1° della Costituzione, nella parte in cui non determinavano la misura della retribuzione, oltre la quale diventavano operanti l’esclusione e il congelamento dell’indennità integrativa speciale, rimettendo tale determinazione e quella della relativa decorrenza al legislatore.

Dalla lettura delle citate pronunce della Corte Costituzionale, unitamente alle ordinanze n.438/1998 e n.517/2000 e della sentenza n.516 del 2000, relative ad ipotesi analoghe, si evince che è rimessa al legislatore l’individuazione del limite al di sopra del quale diventa operante il divieto di cumulo, salvaguardando così il disposto dell’art. 36 della Costituzione (Corte dei conti, Sez. Giurisd. Sicilia 27.10.2009 n. 2552). Allo stato, l’auspicato intervento normativo non si è verificato e, pertanto, le sopra citate disposizioni legislative non sono in grado di incidere negativamente sulla sfera giuridica dei pensionati, essendo venuto meno il divieto di cumulo e/o congelamento dell’indennità integrativa speciale nei confronti di pensionati in rapporto di lavoro con lo Stato o latri enti pubblici ovvero con i privati.
Per tutto quanto sopra esposto, ed in assenza di un espresso intervento legislativo nella materia de qua, deve quindi ritenersi consentito, concordando con la giurisprudenza costantemente orientata di questa Corte ( ex multis, Sez. Giurisd. Campania 14.4.2012 n.444 e 10.4.2012 n.442; Sez. Giurisd. Lazio 16.4.2012 n.409 e 17.2.2012 n.204), il cumulo di una doppia indennità integrativa speciale in misura intera, afferente l'una a trattamento pensionistico, e l'altra a un trattamento stipendiale.

3. Per quanto riguarda, poi, la domanda relativa alla tredicesima mensilità, va tenuto conto della sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 25/98/QM (si vedano, anche, le sentenze Corte conti, Sez. III, n. 106/1999, Sez. II Centr. n. 86/2000, Sez. giur. Molise, n. 95/2003 e n. 112/2000), nella quale si trova affermato, fra l'altro, che “successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 232/1993 è venuto meno il divieto fissato dall'art. 97, comma 1, del t.u. n. 1092/1973 di corresponsione della tredicesima mensilità ai soggetti che percepiscano trattamenti pensionistici (o assimilati) a carico dello Stato e che prestino contemporaneamente opera retribuita alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico”. Le Sezioni riunite, sul punto, hanno concluso che “non sussistendo alcuna norma di divieto di cumulo tra più assegni per tredicesima mensilità, questa spetta in ogni caso al pensionato”.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, anche con riferimento alla tredicesima mensilità, in difetto di un intervento legislativo che preveda espressamente il divieto della corresponsione della tredicesima mensilità nei confronti del pensionato che presti opera retribuita, deve ritenersi consentito, senza alcuna limitazione reddituale, il cumulo di una doppia tredicesima mensilità afferente l'una ad un trattamento pensionistico ed altra ad un trattamento di attività.

4. Pertanto, deve essere riconosciuto il diritto dell’istante a percepire l’indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità in misura intera sulla pensione in godimento, e, per l’effetto, deve essere riconosciuto il diritto anche ai ratei arretrati a decorrere dal 20.7.2005 (quinquennio antecedente la data della istanza amministrativa del 20.7.2010 in ragione della fondatezza dell’eccezione di prescrizione), comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria, ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, da liquidarsi cumulativamente, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS.RR. 10/2002).

5. Infine, per quanto riguarda la richiesta di liquidazione degli accessori sulle somme arretrate spontaneamente liquidate a tale titolo dalla data di cessazione dal servizio, al ricorrente spettano gli interessi e la rivalutazione da liquidarsi cumulativamente, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS.RR. 10/2002). Sugli interessi legali già maturati per periodi superiori ai sei mesi – in virtù della sentenza n. 8/2007/QM - spettano solo gli ulteriori interessi legali ai sensi dell’art.1283 del codice civile, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, con esclusione di ogni forma di rivalutazione monetaria.
5. In considerazione della soccombenza, l’Amministrazione resistente deve essere condannata alla liquidazione delle spese legali che questo giudice liquida in € 1000,0 oltre IVA, CAP e spese genarali.

P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana – in composizione monocratica – definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, accoglie il ricorso iscritto al n. 58777PC del registro di segreteria, proposto da C. D., e, per l’effetto:
- riconosce il suo diritto a percepire l’I.I.S. e le tredicesime mensilità in misura intera sulla pensione tabellare in godimento sino all’1.9.2009 a decorrere dal 20.7.2005; condanna, pertanto, l’Inps a liquidare al ricorrente la IIS e le tredicesime mensilità in misura intera sulla pensione tabellare, con conseguente diritto ai benefici accessori nei limiti di legge, come meglio precisato in parte motiva;

- condanna, altresì, l’Inps a liquidare gli interessi e la rivalutazione sulle somme liquidate al predetto da settembre 2009 a titolo di IIS e tredicesima mensilità su detto trattamento tabellare (sente. n. 10/QM/2002); su tali somme spettano gli interessi come in parte motiva ( sent.n. 8/QM/2007)
- condanna, infine, l’Inps al pagamento delle spese legali nei termini di cui in parte motiva.

Così deciso in Firenze all’udienza 21 giugno 2012 ai sensi dell’art. 429 cod. proc. civ., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Trasmessa in pari data per il deposito tempestivo in segreteria.
IL GIUDICE UNICO
F.to Paola Briguori

Depositata in Segreteria il 3 LUGLIO 2012

Il Direttore di segreteria
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Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici

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1) - Oggetto del presente giudizio è il riconoscimento, in capo al ricorrente, del beneficio di cui all’art. 3 della legge n. 539/1950 con specifico riferimento al momento in cui tale diritto si perfeziona: se all’atto del formale riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta ovvero se possa ritenersi sufficientemente la sola pronuncia, in proposito, della Commissione medica ospedaliera.

2) - E’ questo, dunque (anche secondo condivisa giurisprudenza: TAR Toscana, n. 5923/2003; TAR Lazio, n. 1995/2006; sez. giur. Liguria, n. 541/2008 e sez. giur. Toscana n. 118/2011), il momento in cui si verifica, ferma restando la permanenza in servizio, la condizione costitutiva dello specifico beneficio.

Ricorso Accolto.

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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA Sentenza 343 2012 Pensioni 03-07-2012


SENTENZA N. 343/2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico delle pensioni, Consigliere Francesco D’ISANTO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso, iscritto al n. 58655 PC. del registro di Segreteria, promosso da R. G. – nato a “omissis”e residente a “omissis”, nei confronti del Ministero dell’Interno.

Nella pubblica udienza del 07/06/2012, non rappresentata l’Amministrazione.

Presente il ricorrente.
Visti gli atti ed i documenti della causa;
Visto il D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito in Legge 14.1.1994, n. 19;
Visto il D.L. 23.10.1996 n. 543, convertito in Legge 20.12.1996, n. 639;
Vista la Legge 27.7.2000, n. 205
Visto l’art. 132 c.p.c.

FATTO
1. Con ricorso qui pervenuto l’1.10.2010, il sig. R. – già appartenente alla Polizia di Stato, cessato dal servizio il 03.02.2000 per inabilità fisica – impugnava la nota ministeriale n. 333/17/7220B, datata 30.07.2010, con cui gli veniva negato il beneficio di cui all’art. 3 della legge n. 539/1950 in quanto il riconoscimento dell’infermità relativa non era avvenuto in costanza di servizio, ma, in data 18.02.2000, dopo l’avvenuto congedamento (CMO 1^ Firenze, verbale n. 409 del 18.02.2000).

Il ricorrente asseriva che:
- il verbale, datato 18.02.2000, sarebbe stato firmato, da lui, nella predetta data;

- l’organo collegiale aveva retrodatato (al precedente giorno 2) la dichiarazione della sua non idoneità al servizio;

- l’istanza fu presentata il 22.02.2000 quando era ancora in servizio (fino al successivo giorno 29) in quanto “a disposizione della CMO di Firenze” (come da attestato da questa rilasciato).

2. Il Ministero dell’Interno, costituitosi il 24.05.2012, nel chiedere il rigetto del ricorso, eccepisce la prescrizione quinquennale.

3. A conclusione dell’odierna udienza di discussione, questo Giudice, ai sensi dell’art. 429 c.p.c., ha dato lettura del dispositivo della presente decisione riservandosi il deposito entro il termine prefissato.

DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è il riconoscimento, in capo al ricorrente, del beneficio di cui all’art. 3 della legge n. 539/1950 con specifico riferimento al momento in cui tale diritto si perfeziona: se all’atto del formale riconoscimento (con l’emissione del relativo provvedimento) della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta ovvero se possa ritenersi sufficientemente la sola pronuncia, in proposito, della Commissione medica ospedaliera.

In merito, questo Giudice Unico ritiene che la norma richiamata, di cui è doverosa l’interpretazione letterale, contenga un chiaro riferimento all’ “ascrivibilità” dell’infermità sofferta.

La suddetta dizione – che, non a caso, è la stessa contenuta nei verbali in uso alle CMO – ha un chiaro significato: la possibilità che l’infermità, oggetto della valutazione medico-legale, possa, poi, al termine del relativo procedimento amministrativo, essere ascritta ad una determinata tabella ed alla correlata categoria.

E’ questo, dunque (anche secondo condivisa giurisprudenza: TAR Toscana, n. 5923/2003; TAR Lazio, n. 1995/2006; sez. giur. Liguria, n. 541/2008 e sez. giur. Toscana n. 118/2011), il momento in cui si verifica, ferma restando la permanenza in servizio, la condizione costitutiva dello specifico beneficio.

2. Per quanto, più in dettaglio, concerne il caso oggi all’esame, questo Giudice Unico – indipendentemente da ogni altra considerazione circa la singolarità della procedura adottata dalla CMO che, pur attestando di avere eseguito la visita medica del R….. il 18.02.2000, retrocede, al precedente giorno 02.02.2000, l’inidoneità al servizio, e le ripetute discrasie concernenti la datazione degli atti – osserva che il ricorrente, secondo le risultanze agli atti (nota n. C/01039/0014, datata 29.02.2000, della CMO diretta alla Questura di Prato), risultava, di fatto, in servizio, fino al 29.02.2000, in quanto “a disposizione” della più volte citata commissione per l’espletamento di accertamenti medico-legali riferiti al p.v. n. 495 del 29.02.2000, non presente nel fascicolo processuale. Sul punto, nulla ha controdedotto l’amministrazione convenuta.

In tale ottica, dunque, l’istanza finalizzata all’attribuzione dello specifico beneficio (datata 22.02.2000), è da considerarsi tempestiva sia perché la stessa non poteva essere prodotta prima che la decisione medico-legale fosse resa nota, all’odierno ricorrente (il 19.02.2000) sia in considerazione della sua perdurante presenza, di fatto, in servizio.

3. Conclusivamente, il ricorso va accolto con riconoscimento, al sig. R. G., del diritto ai benefici di cui alla legge n. 539/1950, dal momento del suo effettivo collocamento a riposo.

Su quanto dovuto spettano, inoltre, interessi legali e rivalutazione monetaria, ex. artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, da liquidarsi cumulativamente, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS.RR. Q.M. n. 10/2002).

4. Nulla per le spese, attesa la mancanza, in capo al ricorrente, di difesa tecnica.

P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana – in composizione monocratica – definitivamente pronunciando sul ricorso (n. 58655/PC), proposto dal sig. R. G. nei confronti del Ministero dell’Interno, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie lo stesso e, per l’effetto dispone, a suo favore, l’attribuzione del beneficio di cui alla legge n. 539/1950, a decorrere dalla data di effettiva cessazione dal servizio (29.02.2000). Accessori nei limiti di legge, come meglio precisato in parte motiva.
Dispone la trasmissione degli atti all’Amministrazione, per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Spese compensate.

Così deciso, in Firenze, previa lettura del dispositivo, nella Camera di Consiglio del 07/06/2012.
In esito alla riserva ivi contenuta, la presente sentenza, emessa nella Camera di Consiglio del 26/06/2012, in pari data viene comunicata alla Segreteria, per il seguito di competenza

IL GIUDICE UNICO
F.TO Cons. Francesco D’ISANTO

Depositata in Segreteria il 3 luglio 2012

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA
F.TO PAOLA ALTINI
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Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici

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Importante sentenza della Corte dei Conti a Sezioni Riunite.
Al riguardo faccio presente che il presente sito non mi da la possibilità né di allegarla né di postarla nella sua interezza, poichè comprende 30 pagine complessive e, pertanto, posto solo alcuni punti per far capire l'argomento, mentre la parte finale P.Q.M. la metto completa per lumeggiare. Cmq. tutti voi con gli estremi da me indicati, nel caso siate interessati all'argomento potete reperirla in Banca Dati della Corte.

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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SEZIONI RIUNITE Sentenza 2 2012 Responsabilità 02-07-2012


REPUBBLICA ITALIANA N. 2/2012/QM
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

OMISSIS

SENTENZA
nel giudizio sulla questione di massima iscritta al n. 348/SR/QM del registro di Segreteria delle Sezioni riunite, deferita dalla Sezione Terza giurisdizionale d’appello con ordinanza n. 6/2012 del 22 febbraio 2012 resa nel giudizio di appello iscritto al n. 32412 del registro di Segreteria della stessa Sezione Terza giurisdizionale d’appello

OMISSIS

Uditi all’udienza del 23 maggio 2012, con l’assistenza della Segretaria Cinzia Paolone, il Consigliere relatore, dott. Tommaso Miele, gli Avv.ti Edoardo Urso e Filippo Mangiapane per l’INPS – Gestione ex INPDAP (succeduta all’INPDAP per effetto dell’art. 21 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – c.d. decreto “salva Italia”, che ha disposto la soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS), il dott. Umberto Nucci e il dott. Alfredo Venditti per il Ministero della Difesa, e il Pubblico Ministero nella persona del Vice Proc. gen. dott. Francesco D’Amaro.

OMISSIS

Con l’ordinanza in epigrafe, resa nel giudizio di appello OMISSIS, la Sezione Terza giurisdizionale centrale d’appello ha deferito a queste Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 1, comma 7, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, come integrato dall’art. 42, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, una questione di massima articolata nei seguenti distinti, ma connessi, quesiti:
“1) se lo spirare del termine regolamentare per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo muti o meno il rapporto fra privato e Amministrazione e privi questa della possibilità di ripetere le somme indebitamente erogate, facendo sorgere in capo al privato un potere oppositivo, avuto riguardo alla buona fede del medesimo, all’apparenza e al lungo decorso del termine;
2) qualora si ritenesse corretto il principio della dovuta ripetibilità delle somme, secondo quanto detto in parte motiva (dell’ordinanza di remissione – ndr), se l’Amministrazione o il giudice sia legittimato, per esigenze solidaristiche, in caso dunque di affermata valenza dell’art. 162 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e dell’art. 2033 c.c., a rateizzare con ampia discrezionalità le somme da restituire”.

OMISSIS

PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti a Sezioni riunite in sede giurisdizionale
definitivamente pronunciando ai sensi dell’art. 1, comma 7, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, come integrato dall’art. 42, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, disattesa ogni contra¬ria istanza, deduzione ed eccezione, dichiara che al primo quesito prospettato con la questione di massima iscritta al n. 348/SR/QM del registro di Segreteria delle Sezioni Riunite, deferita dalla Sezione Terza giurisdizionale centrale d’appello con l’ordinanza in epigrafe, debba essere data soluzione nel modo seguente:
“Lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’amministrazione del diritto – dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell’indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall’interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo”.
Dichiara inammissibile il secondo quesito prospettato dal remittente con l’ordinanza in epigrafe per difetto di rilevanza dello stesso nel giudizio a quo.
Dispone la restituzione degli atti alla Sezione remittente per la definizione del relativo giudizio.

Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Roma, nella Camera di Con¬siglio del 23 maggio 2012.
L’estensore Il Presidente
Tommaso Miele Arturo Martucci di Scarfizzi

Depositata in Segreteria il giorno 2 luglio 2012

p. Il Dirigente della Segreteria
Pietro Montibello
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Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici

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Per notizia, questa sentenza (ricorso respinto per i motivi in esso indicati) tratta anche il discorso dell'aliquota pensionistica, oltre al fatto dei benefici di cui agli artt. 117 e 120 del regio decreto 3458 del 1928 nella base di calcolo dei c.d. “sei scatti” stipendiali, nonché in ordine all'aliquota di pensione da applicare alle anzianità maturate fino al 31.12.1992.

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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA Sentenza 390 2012 Pensioni 01-08-2012


SENTENZA N. 390/2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
IL GIUDICE UNICO
nella persona della dr.ssa Paola Briguori, alla pubblica udienza del 21 giugno 2012, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul giudizio introdotto con ricorso iscritto al n. 58856PM del registro di Segreteria, proposto da F. C., come in atti generalizzato

CONTRO
-CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO CARABINIERI

Visto l'art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205;
Esaminati gli atti e i documenti di causa.

FATTO E DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, F. C., brigadiere in congedo dell’Arma dei C.C., chiedeva a questa Corte di condannare il Direttore pro-tempore del Centro Nazionale Amministrativo Carabinieri a:
1) “revisionare il proprio decreto di pensione ordinaria n.472”;
2) “corrispondergli il conguaglio economico scaturito dal riesame delle attribuzioni dei benefici di cui agli artt. 117 e 120 del R.D. 3458/28 (se dovuti)”;
3) “corrispondergli il conguaglio economico adeguato ai parametri stabiliti per legge e disciplinato, nella fattispecie, dal contratto collettivo di lavoro a partire dal 1° gennaio 1996 ad oggi, nel rispetto del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092”; 4) “corrispondergli gli interessi legali e la rivalutazione monetaria”.

Nello specifico, costui prendeva spunto da un articolo apparso nel 2009 su “Il Giornale dei Carabinieri” (in tema di inclusione del beneficio di cui agli artt. 117 e 120 del regio decreto 3458 del 1928 nella base di calcolo dei c.d. “sei scatti” stipendiali, nonché in ordine all'aliquota di pensione da applicare alle anzianità maturate fino al 31.12.1992), dolendosi del fatto che il C.N.A. dei Carabinieri non avesse revisionato il decreto di pensione ordinaria n. 472/96 per verificare se egli rientrasse tra i destinatari dei benefici delineati nell'articolo di stampa e in altre fonti di prassi amministrativa (testualmente, lamenta che il C.N.A. non si sia “aperto ad una fattiva collaborazione informativa, anche se con esito negativo, volta a garantire la conoscenza specifica e l'attribuzione dei benefici con la certezza di una sopravvivenza di un organo amministrativo primario che originariamente era nato come fiore all'occhiello dell'Arma dei Carabinieri”).

2. L'Arma dei Carabinieri, ritualmente costituitasi in giudizio e riesaminato il decreto di pensione del ricorrente, aveva fornito ogni utile delucidazione in merito alle modalità di applicazione delle norme citate dal ricorrente medesimo; ne aveva quindi contestato in rito e nel merito la pretesa, chiedendone la declaratoria d'inammissibilità o il rigetto per infondatezza.

3. All'udienza pubblica odierna non sono comparse le parti, come da verbale.

4. Ciò premesso, come già rilevato dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte (Sez. Abruzzo, n. 14/2012), il ricorso in epigrafe si inserisce nel solco di una serie di iniziative, intraprese sia in sede amministrativa, sia in questa sede giurisdizionale, con cui alcuni Carabinieri in congedo esprimono dubbi, pretese e considerazioni di vario genere sulla legittimità dell'operato del Centro Nazionale Amministrativo dell'Arma, avvalendosi a tal fine di una proteiforme “modulistica” elaborata dal M.llo in congedo V. C. (si tratta di ricorsi, tutti redatti “a stampone”, in maggioranza presentati innanzi alla Sezione Giurisdizionale per l’Abruzzo).

Questo Giudice deve rilevare che l’operato dell’amministrazione risulta del tutto corretto, come risulta chiaro dalla memoria dell’amministrazione.

Lo stesso C.N.A. aveva ad ogni buon fine comunicato all'interessato (con nota in data 16.3.2010; doc. E di parte resistente) che “non sono rilevabili, alla data odierna, caso od ipotesi di revisione e/o modifica del trattamento di pensione normale, ai sensi degli artt. 203 e seguenti del D.P.R. 1092/1973” (cfr. anche Sez. Seconda, sent. 113 del 2001);

Risultava che il Comando Regione CC Abruzzo e Molise in data 05.02.2001, aveva provveduto all'adozione del decreto di liquidazione di pensione ordinaria n. 41, vistato dalla Ragioneria Provinciale dello Stato di L'Aquila e registrato alla Corte dei Conti — Delegazione Regionale per l'Abruzzo.

Poi, l'Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza, in data 10.05.2004, aveva redatto il decreto di riliquidazione di pensione ordinaria n. 472, concernente i benefici di cui agli art. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928, vistato dalla Ragioneria Provinciale dello Stato di L'Aquila e registrato alla Corte dei Conti — Delegazione Regionale per l'Abruzzo.

Il C.N.A. aveva dichiarato di aver fatto applicazione dei seguenti criteri di calcolo:

- nella base di calcolo del beneficio dei sei scatti stipendiali, di cui all'art. 4 del D.Lvo n. 165/1997, non è incluso l'importo relativo alla posta stipendiale di cui artt. 117 e 120 del R.D. 3458/1928; nel caso di specie, peraltro, i sei scatti non erano stati applicati poiché il ricorrente era cessato a domanda.

- l'aliquota di pensione nel sistema retributivo (in quota A e B) o misto (retributivo e contributivo) per le anzianità maturate fino alla data del 31/12/1992, nel caso in cui tale anzianità sia inferiore ai 20 anni, viene valorizzata al 2,20% annua, secondo quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. 1092/1973 sia per le anzianità sino a 15 anni che quelle comprese tra i 15 ed i 20.

I predetti criteri applicativi sono puntualmente conformi alle disposizioni legislative e regolamentari.

La percentuale di aliquota da applicare, per le anzianità sino al ventesimo anno di servizio maturate entro il 31/12/1992, rimane disciplinata, in via residuale e per il solo personale militare, dall'art. 54, comma 1, del D.P.R. 1092/73. La disposizione prevede che per una anzianità di almeno 15 e non più di 20 anni di servizio spetti il 44% della base pensionabile, come definita dal precedente art. 53 (ultimo stipendio e assegni o indennità pensionabili integralmente percepiti). In sintesi, per l'intero periodo dei venti anni, (sempre fino al 31/12/1992) si applica l'aliquota del 44%, mentre per un periodo inferiore l'aliquota del 44% viene frazionata di 1/20° ovvero al 2,20 annuo ( non come preteso, al 3,60%). La correttezza di tale criterio trova conferma nel successivo comma 9 dell'art. 54 citato, il quale dispone che qualora il militare raggiunga il diritto a pensione (per raggiungimento del limite di età) con meno di 15 anni (art. 52) la pensione è pari al 2,20% per ogni anno di servizio utile.

Pertanto, il ricorso deve essere respinto, poichè il trattamento pensionistico del ricorrente è stato liquidato in modo corretto.

2. Considerata la complessità della materia, sussistono eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso iscritto al n. 58856PM del registro di Segreteria, proposto da F. C..
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Firenze all’udienza 21 giugno 2012, con riserva di deposito della sentenza entro sessanta giorni ai sensi dell’art. 429 cod. proc. civ.

Trasmessa in Segreteria per il deposito il 12 luglio 2012.
IL GIUDICE UNICO
F.TO Paola Briguori

Depositata in segreteria il 1° agosto 2012

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benefici combattentistici legge 11 dicembre 1962, n.1746



ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
VALLE D'AOSTA Sentenza 5 2012 Pensioni 30-05-2012


SENTENZA N. 5/2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA VALLE D’AOSTA
nella persona del
Giudice unico
dr. Paolo COMINELLI
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 726 del registro di Segreteria, proposto da M. C. D., nato… omissis…. contro il Ministero della Difesa e il Comando Generale Arma dei Carabinieri;

Non rappresentate le parti nella pubblica udienza del 30 maggio 2012;

Visti gli atti di causa;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il sig. M.C.D., già appartenente all’Arma dei Carabinieri, con ricorso pervenuto il 3 giugno 2008 aveva reclamato il riconoscimento dei benefici combattentistici di cui alla legge 11 dicembre 1962 n. 1746, relativamente alle missioni all’estero alle quali egli aveva partecipato (in Cambogia e in Albania), sotto l’egida dell’ONU.

Questa Sezione giurisdizionale ha pronunciato la sentenza n. 1 del 14 gennaio 2010, passata in giudicato, con la quale, in accoglimento di detto ricorso, ha riconosciuto il diritto dell’interessato ai benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti, ai sensi dell’articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746, con riferimento all’ambito pensionistico, con interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme da corrispondergli.

E’ poi pervenuto, il 16 giugno 2011, un ulteriore gravame, oggetto dell’odierno giudizio. Nel testo di tale secondo ricorso vengono ripresentate le stesse richieste che erano state oggetto della pronuncia n. 1 del 14 gennaio 2010, anziché essere proposta una nuova e diversa domanda giudiziale, oppure essere affermata e illustrata la totale o parziale mancata esecuzione del disposto della pronuncia stessa (nel caso di ricorso per ottemperanza).

In concreto, il ricorso si presenta come una reiterazione di quello già accolto, e va pertanto dichiarato inammissibile, in forza dell’effetto preclusivo proprio del giudicato, a norma dell’art. 2909 del Codice Civile, essendo già intervenuta la citata pronuncia n. 1 del 14 gennaio 2010 nei confronti delle stesse parti dell’odierno giudizio, ed essendo i medesimi sia il petitum che la causa petendi.

Sussistono adeguati motivi per disporre la compensazione delle spese di giustizia.

P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Valle d’Aosta, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.

Così deciso in Aosta, il 30 maggio 2012.

IL GIUDICE
(Cominelli)
DEPOSITATO E PUBBLICATO IL 30/05/2012
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Anche se la sentenza è del 2010 potrebbe interessare a qualcuno, poichè tratta l'argomento per la Riliquidazione del trattamento pensionistico ordinario diretto di inabilità e riferita al periodo di sospensione cautelare dal servizio.

La Corte dei Conti ha precisato:
1) - In altri termini solo la sospensione dalla qualifica incide sul sinallagma del rapporto di lavoro del dipendente, interrompendolo per la durata della misura sanzionatoria, laddove la sospensione cautelare determina una sorta di “quiescenza” del rapporto di lavoro che rivive in toto dopo la conclusione del procedimento disciplinare.

2) - Spetta, pertanto, alla parte ricorrente il computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del periodo corrispondente alla sospensione cautelare dal servizio eccedente sia la sospensione dalla qualifica sia gli eventuali periodi limitativi della libertà personale.

Il resto potete leggerlo in sentenza per capire i fatti.

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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA Sentenza 1 2010 Pensioni 07-01-2010


SENTENZA N. 1/2010


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 57453/PM del registro di Segreteria, proposto dal sig. L. S., rappresentato e difeso dall’avv. Michele Cataldo, presso cui è elettivamente domiciliato in Firenze, via Mazzini n. 60, per la declaratoria della riliquidazione del trattamento pensionistico ordinario diretto di inabilità.

Nella pubblica udienza del 28 ottobre 2009 sono comparsi il legale difensore della parte ricorrente e la dott.ssa Paola Petracchi per l’I.N.P.D.A.P..

Visti gli atti e documenti di causa;

FATTO
Con ricorso pervenuto presso questa Sezione la parte ricorrente lamentava l’erronea liquidazione del trattamento pensionistico.

Deduceva la parte attorea, ex dipendente del Ministero della Difesa, la sussistenza del diritto a vedersi corrisposto il trattamento pensionistico e di fine rapporto risultante dall’inserimento, nella base di calcolo della “quota A” di cui all’art. 13 D.L.vo 20 dicembre 1992 n. 503, del periodo di sospensione cautelare dal servizio con decorrenza dal 4 agosto 1984 al 2 marzo 1990.

Il sig. L. S., che aveva svolto il periodo di servizio militare obbligatorio dal 3 settembre 1979 al 30 agosto 1980, veniva in seguito assunto come dipendente di ruolo - ex allievo operaio presso l’Accademia Navale di Livorno.

A seguito di procedimento penale avviato nei suoi confronti, veniva disposta la sospensione cautelare dello stesso con decorrenza 4 agosto 1984, mentre il Tribunale di Pisa in data 23 settembre 1987 condannava il ricorrente alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, sentenza integralmente confermata in sede di appello.

La sospensione cautelare veniva poi revocata a far data dall’1 marzo 1990, mentre l’amministrazione avviava un procedimento disciplinare che si concludeva con la sanzione disciplinare di sei mesi di sospensione dal servizio.

Il ricorrente rientrava in servizio l’1 aprile 1993.

L’Amministrazione comunicava al sig. S. il provvedimento di decadenza dal servizio che, impugnato, determinava il reinserimento del ricorrente nel posto di lavoro e la cessazione del rapporto di servizio in data 25 maggio 2007 per inabilità.

Il ricorrente lamentava il mancato computo, nella determinazione di conferimento della pensione di inabilità, del periodo di sospensione cautelare dal 4 agosto 1984 al 2 marzo 1990, ai sensi dell’art. 8 d.P.R. n. 1092/1973, e dell’art. 96 e 97 del t.u. 3/57, atteso che solo la sospensione disciplinare incide sul rapporto di lavoro del dipendente, mentre la sospensione cautelare determina una sorta di “quiescenza” del rapporto di lavoro che rivive in toto dopo la conclusione del procedimento disciplinare.

Concludeva per l’accoglimento della domanda con il computo, nel periodo di servizio utile ai fini pensionistici quello di sospensione cautelare del servizio da lui subito (periodo 3 agosto 1984 – 2 marzo 1990), oltre interessi legali e rivalutazione come per legge dal di del dovuto sino all’effettivo soddisfo, oltre spese, diritti ed onorari.

L’Amministrazione (I.N.P.D.A.P. di Livorno) con memoria del 22 ottobre 2009 deduceva, di converso, che non essendo nella specie stata corrisposta alcuna retribuzione, nulla spettava ai fini del trattamento di quiescenza, visto il rapporto tra regola generale (art. 96) e la eccezione (art. 97) prevista dalla normativa di specie su richiamata.

Concludeva, l’Amministrazione, per il rigetto del ricorso e, in via subordinata, per il riconoscimento del solo periodo di sospensione cautelare non compreso nella sanzione disciplinare e nella detenzione.

Nell’odierna udienza di discussione il legale difensore chiedeva l’accoglimento del ricorso, mentre la rappresentante dell’Amministrazione chiedeva il rigetto dello stesso; quindi la causa veniva introitata per la decisione.

DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto parzialmente nei sensi di cui in motivazione.

La giurisprudenza contabile ha avuto modo di statuire che la disposizione posta nell’art. 8, secondo capoverso, lett. b), relativa alla non computabilità ai fini del trattamento di quiescenza del tempo trascorso durante la sospensione dalla qualifica o in posizione corrispondente, si riferisce alla sola ipotesi di sospensione dalla qualifica per effetto dell’applicazione di una sanzione disciplinare definitiva ed irrevocabile, non essendo assimilabile ad essa la sospensione dal servizio a soli fini cautelari.

Né rileva in senso contrario, osserva la Sez. III Centr. 6 luglio 2006 n. 277, la eventuale obbligatorietà di tale evenienza, atteso che in tal caso si verifica una situazione provvisoria suscettibile di venir o meno revocata al termine del procedimento disciplinare (cfr. anche Sez. III 10 febbraio 1981 n. 46639 e 9 dicembre 1987 n. 61509 e la giurisprudenza prevalente, oltre alla giurisprudenza citata da parte attorea).

In altri termini solo la sospensione dalla qualifica incide sul sinallagma del rapporto di lavoro del dipendente, interrompendolo per la durata della misura sanzionatoria, laddove la sospensione cautelare determina una sorta di “quiescenza” del rapporto di lavoro che rivive in toto dopo la conclusione del procedimento disciplinare.

Sulla specifica questione la giurisprudenza amministrativa ha statuito che vanno corrisposti all’impiegato tutti gli assegni non percepiti, per il tempo eccedente la durata della punizione dovuta a periodi di restrizione della libertà personale per misura di custodia cautelare o di espiazione di pena detentiva (cfr. anche Cons. Stato, Sez. IV 13 novembre 1995 n. 924).

Pertanto questo giudice ritiene di accogliere il ricorso dichiarando la spettanza alla parte attorea dei periodi corrispondenti alla sospensione cautelare (nel caso di specie vanno sottratti i sei mesi della sospensione irrogati a titolo di sanzione disciplinare e gli eventuali periodi di restrizione della libertà personale per misure di custodia cautelare o di espiazione di pena detentiva).

Spetta, pertanto, alla parte ricorrente il computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del periodo corrispondente alla sospensione cautelare dal servizio eccedente sia la sospensione dalla qualifica sia gli eventuali periodi limitativi della libertà personale.

Per quanto riguarda il calcolo degli accessori, gli stessi vanno riconosciuti secondo i criteri ed i limiti di cui alla sentenza delle Sezioni Riunite n. 10/QM/2002, salvi i limiti di prescrizione.

In considerazione del parziale accoglimento del ricorso, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Regione Toscana – Giudice Unico delle Pensioni - definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. L. S., respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Le spese del giudizio sono compensate tra le parti.

Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 28 ottobre 2009.
Il Giudice Unico
F.TO Cons. Angelo BAX


Depositata in Segreteria il 07/01/2010

P. P. IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO DI SEGRETERIA
F.TO DOTT.SSA PAOLA ALTINI
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Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici

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1) - Costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS in applicazione dell’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, il diritto alla maggiorazione prevista dall’art. 19 dello stesso d.P.R. per il servizio prestato a bordo di navi.

Fatta chiarezza sui contributi ai fini pensionistici sul termine: “servizio utile” e “servizio effettivo”.

Vi invio ha leggere la sentenza n 8/2011/QM datata 27.05.2011 DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

Molto importante poichè precisa: “Ai fini della costituzione della posizione assicurativa prevista dall’art. 124, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, l’espressione <periodo di servizio prestato>, ivi contenuta, deve intendersi come <servizio effettivo> e non come <servizio utile>”.

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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SEZIONI RIUNITE Sentenza 8 2011 Responsabilità 27-05-2011


N. 8/2011/QM


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE
composta dai magistrati
dott. Arturo Martucci di Scarfizzi Presidente
dott. Alberto Avoli Consigliere
dott. Stefano Imperiali Consigliere relatore
dott. Angela Silveri Consigliere
dott. Piergiorgio Della Ventura Consigliere
dott. Luigi Cirillo Consigliere
dott. Leonardo Venturini Consigliere

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sulla questione di massima n. 339/SR/QM del registro di segreteria, rimessa dalla Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello nel giudizio di appello n. 31127, proposto dal Ministero della Difesa nei confronti del sig. T. C., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Taviano, per la riforma della sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Liguria n. 720 del 25.10.2007.

Visti gli atti del giudizio;
Uditi nella pubblica udienza dell’11.5.2011, con l’assistenza del segretario sig.ra Adele Mei, il consigliere relatore dott. Stefano Imperiali, il vice procuratore generale dott. Franco D’Amaro, il dott. Umberto Nucci e il dott. Michele Grisolia per il Ministero della Difesa, l’avv. Antonio Taviano;

Ritenuto in
FATTO
1. Il sig. T. C., capitano di corvetta del genio navale della marina militare, cessò dal servizio permanente effettivo il 1°.7.1979 senza aver conseguito il diritto all’attribuzione della pensione.

Con sentenza n. 720 del 25.10.2007, la Sezione Giurisdizionale per la Liguria ha riconosciuto al sig. C….., ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS in applicazione dell’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, il diritto alla maggiorazione prevista dall’art. 19 dello stesso d.P.R. per il servizio prestato a bordo di navi.

La Sezione ligure ha infatti affermato che il “servizio prestato” richiamato dal citato art. 124 va “inteso con riferimento al complessivo servizio che assume rilevanza in sede pensionistica e ai fini pensionistici”; ha rilevato che nella disposizione in questione non viene usata “l’espressione restrittiva <per l’effettivo periodo di servizio prestato>”, utilizzata invece dall’art. 128 dello stesso d.P.R. per la costituzione della posizione assicurativa INPS del “personale militare volontario”; ha precisato infine che l’identificazione del “servizio prestato” con il “servizio utile” previsto dal precedente art. 40 si pone “in armonia con la finalità dell’istituto della posizione assicurativa, diretta senza dubbio a trasferire nell’assicurazione generale obbligatoria il complessivo <patrimonio previdenziale> che il dipendente pubblico ha acquisito nel corso dell’attività svolta e che avrebbe potuto legittimamente utilizzare se avesse maturato il diritto a pensione”.

2. Il Ministero della Difesa ha proposto appello avverso la sentenza n. 720 del 2007 della Sezione Giurisdizionale per la Liguria.

In particolare, l’appellante ha affermato che il “servizio prestato”, cui fa riferimento l’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973, è solo quello che risulta “effettivamente coperto da contribuzione, con esclusione degli aumenti di favore, quali il terzo del volo, il quinto dell’operativa, il quinto del servizio d’istituto, le campagne di guerra, ecc.”. Ha sostenuto che l’interpretazione proposta dalla sentenza impugnata comporterebbe un’“ingiustificata disparità di trattamento tra i militari in servizio permanente o continuativo cui si riferisce l’art. 124 e i militari volontari dell’Esercito e dell’Aeronautica, che, ai sensi del successivo art. 128, vedono valorizzato ai medesimi fini il solo servizio effettivo”, e renderebbe inoltre “concretamente inapplicabile” la disposizione del secondo comma dell’art. 124 che stabilisce che “l’importo complessivo delle quote di contributi da versare all’INPS” va “portato in detrazione dall’indennità una tantum spettante agli interessati, e, solo laddove la contribuzione risulti maggiore, l’onere differenziale” fa “carico allo Stato”. Ha precisato che “le maggiorazioni del servizio ai fini pensionistici connesse all’espletamento di specifici compiti operativi” costituiscono un beneficio che “trova una sua giustificazione con la maturazione del diritto a pensione corrisposto dal polo previdenziale pubblico (INPDAP), e non anche dal polo previdenziale privato (INPS)”.

Il sig. T. C. ha invece sostenuto, citando la sentenza della Sezione Prima d’Appello n. 142 del 2006, che il “servizio prestato” è “un dato di fatto di non immediata utilizzabilità e che, ai fini della liquidazione del trattamento previdenziale, va depurato dei periodi non computabili (aspettative per motivi di famiglia, detenzione per condanna penale, sospensione dalla qualifica e dallo stipendio: confronta articolo 8), rimodulato con gli aumenti di legge e, infine, ricomposto in un unico corpo, che forma l'<anzianità pensionabile>. Questa viene a costituire patrimonio previdenziale del dipendente che può essere utilizzato anche ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria, ma senza svilimento, perché dalla lettura dell'articolo 124, nonostante la comprensibile incertezza interpretativa, non è dato desumere alcun intento punitivo o riduttivo del Legislatore verso colui che passa all'impiego privato”.

Con ordinanza n. 2 del 17.2.2011, la Sezione Terza d’Appello ha rilevato che secondo alcune sentenze, anche di secondo grado, il “servizio prestato” da considerare ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS, in applicazione del citato art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973, è il “servizio utile” e secondo altre, invece, il “servizio effettivo”. Ha pertanto rimesso a queste Sezioni Riunite la decisione della seguente questione di massima:
“Se, ai fini della costituzione della posizione assicurativa, di cui all’art. 124, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, l’espressione periodo di servizio prestato, ivi contenuta, debba intendersi come servizio effettivo ovvero come servizio utile”.

3. Con memoria del 12.4.2011, la Procura Generale ha in primo luogo affermato che la questione proposta dalla Sezione Terza d’Appello va ritenuta ammissibile, in ragione dell’esistenza di un effettivo contrasto giurisprudenziale sulla materia e della sua rilevanza per la decisione del giudizio a quo. Ha poi sostenuto che le disposizioni dell’art. 17, comma 35 novies, del d.l. n. 78 del 2009 convertito nella legge n. 102 del 2009, che hanno “ripristinato il requisito dei 40 anni contributivi, anziché di effettivo servizio, per il collocamento a riposo d’ufficio”, hanno “valenza generale” e inducono pertanto a ritenere che il “servizio prestato” richiamato dall’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 sia il “servizio utile” e non quello “effettivo”. Ha aggiunto che secondo questa interpretazione non vi è “possibilità di duplicazioni o sovrapposizioni”, laddove una diversa soluzione “renderebbe, oltretutto, ininfluenti i benefici previsti dalle varie norme speciali”.

Con memoria depositata il 29.4.2011, il Ministero della Difesa ha ribadito le argomentazioni dell’appello, affermando anche che l’identificazione del “servizio prestato” con il “servizio utile”, ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS in applicazione del citato art. 124, comporterebbe un’indebita doppia valutazione delle maggiorazioni riconosciute per particolari servizi, sia ai fini del calcolo dell’indennità una tantum, che ai fini appunto della costituzione della posizione assicurativa.

4. All’udienza dell’11.5.2011, il vice procuratore generale dott. Franco D’Amaro ha ribadito l’ammissibilità della questione proposta all’esame di queste Sezioni Riunite; ha nuovamente richiamato le disposizioni del d.l. n. 78 del 2009 ricordate nella memoria; ha affermato che il “servizio prestato” a bordo di navi deve essere sempre computato con la maggiorazione prevista dall’art.19 del d.P.R. n. 1092 del 1973; ha evidenziato che l’ordinamento si richiama all’“effettivo periodo di servizio prestato” per la costituzione della posizione assicurativa solamente - ubi voluit lex dixit - nella disposizione dell’art. 128 del d.P.R. n. 1092 del 1973 concernente il “personale militare volontario”; ha sostenuto che una parità di trattamento nella costituzione della posizione assicurativa andrebbe eventualmente conseguita assicurando un miglior regime per il personale militare volontario e non certo interpretando in senso restrittivo le più favorevoli disposizioni dettate per i militari in servizio permanente; ha evidenziato come l’identificazione del servizio “prestato” dell’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 col servizio “effettivo” comporti la perdita dei benefici attribuiti dagli artt. 18 e segg. dello stesso d.P.R.; ha sostenuto in definitiva che il “servizio prestato” dell’art. 124 va identificato col “servizio utile”.

Il dott. Umberto Nucci, per il Ministero della Difesa, ha invece affermato che la maggiorazione di servizio prevista dall’art. 19 del d.P.R. n. 1092 del 1973 non può essere utilizzata per la costituzione della posizione assicurativa INPS; ha sostenuto che questa interpretazione ministeriale è stata confermata dall’art. 1861 del d.lgs. n. 66 del 15.3.2010 che ha approvato il “codice dell’ordinamento militare”; ha ribadito che una diversa interpretazione comporterebbe una violazione del principio del ne bis in idem; ha chiesto che il “servizio prestato” cui si richiama il citato art. 124 sia identificato nel “servizio effettivo”.
Il dott. Michele Grisolia, sempre in rappresentanza del Ministero della Difesa, si è parimenti richiamato all’art. 1861 del d.lgs. n. 66 del 2010; ha evidenziato le diverse modalità di calcolo ai fini della determinazione dell’indennità una tantum e ai fini della costituzione della posizione assicurativa, ribadendo che l’identificazione del “servizio prestato” nel “servizio utile” renderebbe sostanzialmente inapplicabile la disposizione dell’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 che considera come meramente eventuale il caso in cui i contributi da versare risultino superiori all’indennità una tantum e la differenza resti pertanto a carico dell’Amministrazione; ha chiesto in definitiva che il “servizio prestato” cui si riferisce l’art. 124 sia identificato col “servizio effettivo”.

L’avv. Antonio Taviano ha affermato che il quadro normativo è di agevole interpretazione, poiché solo l’art. 128 del d.P.R. n. 1092 del 1973 - ubi voluit lex dixit - si riferisce per la costituzione della posizione assicurativa all’“effettivo periodo di servizio prestato”; ha sostenuto che un’anomalia va eventualmente rilevata nel citato art. 128 e non nel precedente art. 124, che risulta appunto diversamente formulato; ha affermato che la sentenza della Sezione ligure n. 720 del 2007 ha giustamente rilevato, come già aveva fatto la decisione della Sezione Prima d’Appello n. 142 del 2006, che il “servizio utile” comporta l’acquisizione di un “patrimonio previdenziale” che va necessariamente utilizzato anche ai fini della costituzione della posizione assicurativa; ha sostenuto che le diversità di calcolo ai fini dell’indennità una tantum e della costituzione della posizione assicurativa non rilevano per la soluzione della questione in esame; ha chiesto in definitiva che il “servizio prestato” cui si riferisce l’art. 124 sia identificato col “servizio utile”.

In una breve replica, il vice procuratore generale dott. Franco D’Amaro ha affermato che l’art. 1861 del codice dell’ordinamento militare non ha in realtà apportato innovazioni all’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e ha poi ricordato che la disposizione richiamata dal quinto comma dello stesso art. 124, che faceva riferimento all’“effettiva prestazione di lavoro subordinato”, è stata dichiarata incostituzionale.
Il dott. Umberto Nucci ha invece aggiunto che il “servizio prestato” richiamato dall’art. 124 non può essere identificato nel “servizio utile”, perché ai fini della costituzione della posizione assicurativa non possono essere considerati gli aumenti di servizio che non risultano coperti da contributi.
L’avv. Antonio Taviano ha infine aggiunto che i militari interessati alla costituzione della posizione assicurativa INPS sono certo disponibili a versare i contributi necessari affinché a tal fine sia considerato il servizio “utile” e non solo quello “effettivo”.

Considerato in
DIRITTO
1. L'art. 1, comma 7, del d.l. n. 453 del 15.11.1993, convertito nella legge n. 19 del 14.1.1994, ha stabilito: “Le sezioni riunite della Corte dei conti decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali ovvero su richiesta del procuratore generale”. L’art. 42, comma 2, della legge n. 69 del 18.6.2009 ha aggiunto i seguenti periodi: “Il presidente della Corte può disporre che le sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza. Se la sezione giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio”.

Orbene, le “questioni di massima” che possono essere sottoposte all’esame di queste Sezioni Riunite consistono in problematiche giuridiche di obiettiva complessità e diffusa applicazione. La complessità della questione può essere poi attestata - ed è ciò che in concreto accade più di frequente - dall’esistenza di contrasti giurisprudenziali, i quali rendono appunto evidente che la norma consente più interpretazioni tra loro contrastanti (cfr., ex multis, Sezioni Riunite n. 5/QM del 2004, n. 1/QM del 2007, n. 11/QM del 2007, n. 3/QM del 2008, n. 4/QM del 2010). Deve peraltro trattarsi di un contrasto c.d. orizzontale, ovverosia fra decisioni dello stesso grado, poiché il contrasto c.d. verticale, dato dalla difformità d’indirizzo tra Sezioni di primo grado e Sezioni d’appello, “viene risolto fisiologicamente con i superiori poteri di riforma del Giudice di ultime cure” (cfr., in ultimo, Sezioni Riunite n. 6/QM del 2011).

Inoltre, deve trattarsi di una questione la cui soluzione è rilevante per la decisione della controversia sottoposta al giudice a quo (cfr., ex multis, Sezioni Riunite n. 1/QM del 2001, n. 6/QM del 2003, n. 8/QM del 2006, n. 2/QM del 2009).

Nella fattispecie in esame, sussistono ambedue i requisiti di ammissibilità appena evidenziati.
Infatti, dalla soluzione della questione proposta dalla Sezione Terza dipende la decisione del giudizio a quo. E la stessa questione ha dato inoltre luogo a contrastanti decisioni, anche delle Sezioni d’Appello di questa Corte. Hanno in particolare ritenuto che il “servizio prestato” cui fa riferimento l’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 vada individuato nel “servizio utile”, comprensivo degli aumenti di anzianità riconosciuti per particolari servizi, le sentenze della Sezione Prima d’Appello n. 142 del 2006 e n. 164 del 2008, della Sezione Seconda d’Appello n. 225 del 1999, della Sezione Terza d’Appello n. 465 del 2009 e n. 193 del 2010. E hanno invece identificato il “servizio prestato” nel “servizio effettivo” le sentenze della Sezione Prima d’Appello n. 235 del 2009 e quelle della Sezione Seconda d’Appello n. 235 del 2008, n. 426 del 2010, n. 432 del 2010, n. 58 del 2011, n. 165 del 2011.

2. Va anche precisato che l’art. 12, comma 12 undecies, del d.l. n. 78 del 31.5.2010, convertito nella legge n. 122 del 30.7.2010, ha abrogato alcune disposizioni che prevedevano la costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS a favore di dipendenti pubblici cessati dal servizio senza diritto a pensione e, tra queste, anche l’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973.

Ma si tratta di un’innovazione che riguarda solo i dipendenti cessati dal servizio dopo il 31.7.2010, data di entrata in vigore della nuova normativa, e non rileva pertanto per la controversia che ha dato origine alla questione di massima in esame, proposta da un militare in congedo fin dal 1°.7.1979.

3. Tutto ciò premesso, non appare convincente il richiamo da parte della Procura Generale all’art. 17, comma 35 novies, del d.l. n. 78 del 1°.7.2009 convertito nella legge n. 102 del 3.8.2009, che ha modificato l’art. 72 comma 11 del d.l. n. 112 del 25.6.2008 convertito nella legge n. 133 del 6.8.2008.

In effetti, la nuova disposizione stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono risolvere con un preavviso di sei mesi il rapporto di lavoro di dipendenti che abbiano compiuto l’“anzianità massima contributiva di 40 anni”, laddove la precedente formulazione della stessa disposizione faceva riferimento, nel testo già modificato dall’art. 6 comma 3 della legge n. 15 del 4.3.2009, a un’“anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni”.

Sennonché si tratta, come ha riconosciuto la stessa Procura Generale, di un’“altra fattispecie (risoluzione unilaterale del rapporto pubblico)”. E comunque, il citato art. 17, comma 35 novies, ha portata innovativa e non interpretativa, per cui non può influire sulla soluzione di controversie che hanno per oggetto situazioni pregresse.

4. Non convincente, perché sostanzialmente tautologica, sembra anche l’argomentazione, sempre della Procura Generale, secondo la quale la tesi che identifica il servizio “prestato” con il servizio “effettivo” renderebbe “ininfluenti i benefici previsti dalle varie norme speciali”.

In tal modo, ci si limita infatti ad affermare che gli aumenti di anzianità (i “benefici”) per particolari servizi previsti dal d.P.R. n. 1092 del 1973, che concorrono a formare il “servizio utile”, devono essere necessariamente computati non solo nel calcolo della pensione corrisposta per tale servizio, ma anche ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS a favore del dipendente cessato dal servizio senza aver conseguito il diritto a pensione. E ciò costituisce invece proprio l’oggetto della questione in esame.

5. Parimenti non convincente appare l’argomentazione della sentenza della Sezione ligure n. 720 del 2007 (ma v. anche, ex aliis, Sezione Prima n. 142 del 2006) secondo la quale l’identificazione del “servizio prestato” di cui all’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 col “servizio utile” del precedente art. 40 “si pone in armonia con la finalità dell’istituto della posizione assicurativa, diretta senza dubbia a trasferire nell’assicurazione generale obbligatoria il complessivo <patrimonio previdenziale>, che il dipendente pubblico ha acquisito nel corso dell’attività svolta e che avrebbe potuto legittimamente utilizzare se avesse maturato il diritto a pensione”.

Infatti, il “servizio utile” cui fa riferimento l’art. 40 del d.P.R. n. 1092 del 1973 - comprensivo delle maggiorazioni riconosciute per particolari servizi (v. infra) - non è un servizio rilevante a tutti gli effetti pensionistici in sostituzione di quello “effettivo”, come avverrebbe se si trattasse appunto di un intangibile “patrimonio previdenziale”; espressione - quest’ultima - che, pur suggestiva, non ha una valenza di diritto positivo, conseguendone che non è concetto sempre e comunque utilizzabile.

Nel sistema delineato dal d.P.R. n. 1092 del 1973, ad esempio, il “servizio utile” viene considerato dall’art. 54 per la misura della pensione spettante al militare. Ma per la misura della “pensione spettante al personale civile” viene considerato dall’art. 44 solo dopo “l’anzianità di quindici anni di “servizio effettivo”, al fine di determinare gli aumenti spettanti appunto per ogni “ulteriore anno di servizio utile”.

Il “servizio utile” è poi considerato per il conseguimento del diritto a pensione del personale militare, ma insieme con il “servizio effettivo”, dal primo comma dell’art. 52, che richiede appunto “una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile di cui dodici di servizio effettivo”. Per l’art. 42, il “servizio utile” non rileva invece per il conseguimento del diritto alla “pensione normale” del “dipendente civile che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di età o per infermità non dipendente da causa di servizio” (primo comma) e “nei casi di dimissioni, di decadenza, di destituzione e in ogni altro caso di cessazione dal servizio” (secondo comma). E non viene parimenti in alcun modo considerato dall’art. 52 per il conseguimento del diritto a pensione da parte dei militari che “cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado” (terzo comma) e da parte dei “militari non appartenenti al servizio permanente e continuativo” (quarto comma).

Insomma, in tutti i casi in cui il d.P.R. n. 1092 del 1973 si riferisce, per un qualche effetto pensionistico, al servizio prestato dal dipendente civile o militare, può trattarsi in concreto sia di servizio “effettivo” che di servizio “utile”: in genere, è la stessa disposizione che lo precisa chiaramente.

6. Nemmeno risulta utile il richiamo, fatto dal rappresentante della Procura Generale in udienza, alla sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 9.5.2001, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del “combinato disposto” del quinto comma dell’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e dell’art. 40 della legge n. 1646 del 22.11.1962, “nella parte in cui, per i periodi di studi che sono stati oggetto di riscatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del citato d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092 - subordinano la costituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alla condizione che, per gli stessi periodi, <vi sia stata effettiva prestazione di lavoro subordinato>”.

Si tratta infatti di disposizioni che attengono ai “servizi computabili a domanda” - questione diversa da quella qui in esame - e comunque la sentenza della Corte costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale solo in parte, in vista di particolari finalità: “incentivare l’accesso nella pubblica amministrazione di personale idoneo per preparazione e cultura”, “evitare la penalizzazione dei lavoratori che abbiano dovuto ritardare l’inizio della loro attività onde acquisire il titolo necessario per essere ammessi all’impiego”.

7. Per converso, non risulta convincente l’argomentazione del Ministero della Difesa secondo la quale l’identificazione del “servizio prestato” con il “servizio utile”, comprensivo cioè degli aumenti di anzianità attribuiti per particolari servizi, comporterebbe una sostanziale disapplicazione della disposizione del secondo comma dell’art. 124 secondo la quale “l’importo complessivo delle quote di contributi da versare all’INPS” va “portato in detrazione dall’indennità una tantum spettante agli interessati, e, solo laddove la contribuzione risulti maggiore, l’onere differenziale” fa “carico allo Stato”.

Poiché infatti lo stesso Ministero riconosce, implicitamente, che per i dipendenti che non possono vantare maggiorazioni di servizio l’indennità una tantum può essere superiore all’importo dei contributi calcolati per il solo “servizio effettivo”, almeno in questi casi la disposizione che prevede la mera detrazione dei contributi dall’indennità potrebbe comunque avere una sua applicazione.

8. Nemmeno appare convincente l’argomentazione ministeriale secondo la quale il “servizio utile” non potrebbe essere considerato sia ai fini del calcolo dell’indennità una tantum che ai fini della costituzione della posizione assicurativa. Si tratta infatti di una doppia valutazione che, al di là della possibilità di utilizzare poi in concreto l’indennità una tantum per pagare i contributi necessari per la costituzione della posizione assicurativa, comunque si verifica anche prendendo in considerazione il solo “servizio effettivo”.

9. Non appare utile nemmeno il richiamo, fatto dai rappresentanti del Ministero della Difesa in udienza, alle disposizioni del d.lgs. n. 66 del 15.3.2010, che ha approvato il “codice dell’ordinamento militare”.

Basti considerare che sul “diritto alla costituzione di posizione assicurativa” il primo comma dell’art. 1861 del codice si limita a stabilire che “la costituzione della posizione assicurativa per il militare in servizio permanente è effettuata ai sensi dell’art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092”; il comma successivo del citato art. 1861 sul “personale volontario in ferma che cessa dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione” sostituisce l’art. 128 del d.P.R. del 1973, stabilendo tra l’altro che la costituzione della posizione assicurativa è effettuata integralmente “a spese dell’INPDAP”, ma facendo comunque ancora riferimento all’“effettivo periodo di servizio prestato”; le nuove disposizioni non sono comunque applicabili ai militari cessati in servizio prima dell’entrata in vigore del codice.

10. Per definire il significato dell’espressione “servizio prestato”, nell’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973, occorre invece considerare in primo luogo l’articolo unico della legge n. 322 del 2.4.1958, espressamente abrogato solamente dal già citato art. 12 comma 12 undecies del d.l. n. 78 del 2010 convertito nella legge n. 122 del 2010.

La legge n. 322 del 1958 aveva infatti stabilito:
“In favore dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all’esclusione da detta assicurazione, dev’essere provveduto, quando viene a cessare il rapporto di lavoro che aveva dato luogo alla iscrizione alle suddette forme o trattamenti di previdenza senza il diritto a pensione, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nella assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L’importo di tali contributi è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell’eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all’avente diritto”.

Come può notarsi, veniva fatto espresso riferimento al “corrispondente periodo di iscrizione” presso “forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti”, senza considerare alcuna maggiorazione per particolari servizi.

Orbene, se l’art. 124 d.P.R. n. 1092 del 1973 avesse voluto modificare radicalmente questo criterio, l’avrebbe affermato espressamente, facendo appunto esplicito riferimento al “servizio utile” definito dal precedente art. 40, che stabilisce: “La somma dei servizi e periodi computabili in quiescenza, considerati senza tener conto degli aumenti del precedente capo III” - per campagne di guerra, servizi di navigazione, di volo, di confine etc. - “costituisce il servizio effettivo; con l’aggiunta di tali aumenti, costituisce il servizio utile”.

11. L’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 risulta invece così formulato:
“1. Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato. 2. L'importo complessivo delle quote dei relativi contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro, da versarsi al predetto istituto, è portato in detrazione dall'indennità per una volta tanto spettante agli interessati; l'eventuale onere differenziale fa carico allo Stato. 3. Ove non spetti l'indennità suddetta, l'intero onere è assunto dallo Stato …”.

In tal modo, viene fatto riferimento al “periodo” in cui il militare ha “prestato” servizio, senza alcuna menzione delle maggiorazioni nel computo di periodi di servizio previste, ma non per tutti i fini (v. supra al punto 4), dal capo III dello stesso d.P.R. (o anche da leggi speciali).

In sostanza, ai fini dell’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 viene in rilievo l’art. 8 dello stesso d.P.R., per il quale il computo dei “servizi prestati” dai militari “si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dal servizio stesso”, senza tener conto dei periodi “in aspettativa per motivi privati ovvero in licenza senza assegni concessa a domanda ovvero in qualità di richiamati senza assegni”, senza considerare il periodo trascorso in “detenzione per condanna penale”, computando infine “in ragione della metà il tempo trascorso dal militare durante la sospensione dall’impiego o dal servizio”.

12. In effetti, per la costituzione della posizione assicurativa a favore del “personale militare volontario” l’art. 128 del d.P.R. n. 1092 del 1973 aggiunge all’espressione “periodo di servizio prestato” l’aggettivo “effettivo”, che non si rinviene nel precedente art. 124

Questa differente formulazione si spiega col fatto che l’art. 128, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 in realtà ha riprodotto pedissequamente l’art. 6, comma 1, della legge n. 447 del 10.6.1964 sulla costituzione della posizione assicurativa INPS per i “volontari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica”: una disposizione ove era appunto già contenuta l’espressione “per l’effettivo periodo di servizio prestato”.

Si tratta pertanto di una tralatizia ridondanza priva in realtà di effetti pratici, in quanto sia per la costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS a favore dei militari in servizio permanente e continuativo, che per l’analoga costituzione di posizione assicurativa a favore di volontari, il d.P.R. n. 1092 del 1973 intende comunque riferirsi al servizio realmente, in concreto, effettivamente prestato, senza alcuna maggiorazione in ragione della particolare gravosità di alcuni servizi.

13. Infine, appare indubbio che l’interpretazione appena delineata comporta un differenza di trattamento tra i militari che cessano dal servizio avendo conseguito il diritto a pensione - a favore dei quali il “servizio utile” di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 1092 del 1973 viene considerato nel calcolo della misura del trattamento pensionistico (art. 54 del d.P.R.) - e quelli invece che non hanno conseguito il diritto a pensione, a favore dei quali la costituzione della posizione assicurativa INPS considera il solo “servizio effettivo”.

Ma si tratta solo di uno dei vari mutamenti di regime cui era soggetto, e in parte lo è ancora, il militare passato dal regime pensionistico “pubblico” a quello “privato”. Basti considerare, sul punto, le varie e rilevanti diversità tra un sistema pensionistico di tipo retributivo, quale quello a suo tempo delineato dal d.P.R. n. 1092 del 1973, e uno invece di tipo contributivo, quale quello vigente presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall’INPS.

P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale, decide la questione di massima n. 339/SR/QM, proposta dalla Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello, dichiarando:
“Ai fini della costituzione della posizione assicurativa prevista dall’art. 124, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, l’espressione <periodo di servizio prestato>, ivi contenuta, deve intendersi come <servizio effettivo> e non come <servizio utile>”.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11.5.2011.

L'estensore Il Presidente
(Stefano Imperiali) (Arturo Martucci di Scarfizzi)


Depositata in Segreteria il 27 MAGGIO 2011

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Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici

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Questa sentenza della Corte dei Conti a Sezioni Riunite richiama la precedente ossia la n. 8/QM del 2011 e che riguarda la maggiorazione del quinto del servizio prestato, prevista dall’art. 3 della legge n. 284 del 27.5.1977.

Per il resto potete leggere la sentenza qui sotto.

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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SEZIONI RIUNITE Sentenza 11 2011 Responsabilità 21-06-2011


N. 11/2011/QM


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dai magistrati
dott. Pasquale Iannantuono Presidente
dott. Alberto Avoli Consigliere
dott.ssa Luciana Savagnone Consigliere
dott. Stefano Imperiali Consigliere relatore
dott. Tommaso Miele Consigliere
dott.ssa Angela Silveri Consigliere
dott. Luigi Cirillo Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sulla questione di massima n. 340/SR/QM del registro di segreteria, rimessa dalla Terza Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello nel giudizio di appello n. 31254, proposto dal Ministero della Difesa nei confronti del sig. P. R., rappresentato e difeso dagli avvocati Rolando Pini e Guido Romanelli, per la riforma della sentenza della Sezione Giurisdizionale per l’Emilia Romagna n. 759 del 2.10.2007.

Visti gli atti del giudizio;
Uditi nella pubblica udienza del 15.6.2011, con l’assistenza del segretario sig.ra Adele Mei, il consigliere relatore dott. Stefano Imperiali, il dott. Michele Grisolia in rappresentanza del Ministero della Difesa, l’avv. Guido Romanelli e il vice procuratore generale dott. Franco D’Amaro;
Ritenuto in

FATTO
1. Con sentenza n. 759 del 2.10.2007, e ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS in applicazione dell’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, la Sezione giurisdizionale per l’Emilia Romagna ha riconosciuto al colonnello P. R., cessato dal servizio permanente effettivo il 30.5.2003 senza diritto a pensione, la maggiorazione del quinto del servizio prestato, prevista dall’art. 3 della legge n. 284 del 27.5.1977.

La Sezione emiliana ha infatti affermato che “dal tenore letterale della norma di cui all’ultimo comma dell’art. 3 della l. n. 284 del 1977” si evince che “l’unica condizione posta dal legislatore perché l’ex militare possa beneficiare dell’aumento in esame è l’aver svolto un servizio in condizioni di impiego operativo, vale a dire un servizio che abbia comportato la percezione della relativa indennità per servizio di istituto (o equiparate)”. E la maggiorazione così riconosciuta “rappresenta un beneficio che entra a far parte stabilmente dello status previdenziale dell’interessato, e che non può essere poi escluso, qualunque siano le vicende successive alla cessazione del servizio militare”.

Il Ministero della Difesa ha proposto appello avverso la sentenza della Sezione emiliana.

2. Con sentenza non definitiva-ordinanza n. 20 del 14.3.2011, la Terza Sezione d’appello ha rilevato che secondo alcune sentenze, anche di secondo grado (Seconda Sezione d’appello n. 225 del 1999, Prima Sezione d’appello n. 142 del 2006, idem n. 164 del 2008, Terza Sezione d’appello n. 465 del 2009, idem n. 193 del 2010), il “servizio prestato” da considerare per la costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS in applicazione del citato art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 è il “servizio utile”; secondo altre (Prima Sezione d’appello n. 235 del 2009, Seconda Sezione d’appello n. 235 del 2008, idem n. 426 del 2010, idem n. 58 del 2011) è invece il “servizio effettivo”. Ha pertanto rimesso a queste Sezioni Riunite la decisione della seguente questione di massima:
“Se all’ufficiale cessato dal servizio permanente effettivo per dimissioni volontarie, senza aver maturato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico normale, debba essere riconosciuto il diritto, ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps, all’aumento del quinto (previsto dall’ultimo comma dell’art. 3 della legge 27 maggio 1977, n. 284) del periodo di servizio prestato con percezione dell’indennità di istituto”.

3. Con memoria depositata il 18.5.2011, la difesa del sig. P. R. ha affermato che “l’aumento del quinto sul servizio (comunque) prestato rappresenta un beneficio che entra a far parte stabilmente dello status previdenziale dell’interessato, indipendentemente dalle vicende successive alla cessazione del servizio militare. Non a caso, infatti, l’art. 3, comma 5, della legge n. 284/1977 parla di aumento che spetta <ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni>, con ciò riferendosi inequivocabilmente a tutte le tipologie di trattamento previdenziale che riguardano l’interessato”. Ha sostenuto che “il provvedimento con cui si costituisce la posizione assicurativa del dipendente ha certamente natura previdenziale e, come tale, deve essere assunto secondo i principi del sistema pensionistico previsto per i dipendenti pubblici” dal d.P.R. n. 1092 del 1973. Ha concluso che “sarebbe iniquo e ingiustamente discriminante - al punto tale da far ritenere l’art. 124 del d.P.R. n. 1092/1973 incostituzionale per violazione dell’art. 3 della Costituzione - ritenere che il passaggio all’impiego privato precluda la possibilità del dipendente di avvalersi delle disposizioni di favore che, ai fini del computo del trattamento pensionistico, assumono come riferimento il cosiddetto servizio utile”.

Con memoria del 25.5.2011, la Procura Generale ha in primo luogo affermato che la questione proposta dalla Terza Sezione d’Appello va ritenuta ammissibile, in ragione dell’esistenza di un effettivo contrasto giurisprudenziale sulla materia e della rilevanza della questione stessa per la decisione del giudizio a quo. Ha evidenziato la “diversa disciplina” prevista dall’art. 128 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e ora dall’art. 1861 del d.lgs. n. 66 del 2010, che per la costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS a favore dei “militari volontari” cessati dal servizio senza aver conseguito il diritto a pensione hanno espressamente richiesto “l’effettività del servizio reso”. Ha sostenuto che le disposizioni dell’art. 17, comma 35 novies, del d.l. n. 78 del 2009 convertito nella legge n. 102 del 2009, che hanno “ripristinato il requisito dei 40 anni contributivi, anziché di effettivo servizio, per il collocamento a riposo d’ufficio”, inducono a ritenere che il “servizio prestato” richiamato dall’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 sia il “servizio utile” e non quello “effettivo”.

Con memoria depositata il 6.6.2011, il Ministero della Difesa ha invece affermato che l’identificazione del “servizio prestato” con il “servizio utile”, ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS in applicazione del citato art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973, comporterebbe un’indebita doppia valutazione delle maggiorazioni riconosciute per particolari servizi, ai fini del calcolo dell’indennità una tantum e ai fini appunto della costituzione della posizione assicurativa, e renderebbe inoltre “concretamente inapplicabile” la disposizione del secondo comma dello stesso art. 124 che “prevede che l’importo complessivo delle quote di contributi da versare all’I.N.P.S. venga portato in detrazione dall’indennità una tantum spettante agli interessati e che solo laddove la contribuzione risulti maggiore, l’onere differenziale faccia carico allo Stato”. Ha sostenuto che non è ammissibile una “disparità di trattamento tra i militari in servizio permanente o continuativo ed i militari volontari in ferma”, per i quali “viene valorizzato ai fini della costituzione della posizione assicurativa il solo <effettivo periodo di servizio prestato>”. Ha affermato che la considerazione ai fini pensionistici del servizio “utile”, anziché di quello “effettivo”, “trova una sua coerenza con la maturazione del diritto a pensione corrisposto dal polo previdenziale pubblico (INPDAP) e non anche dal polo previdenziale privato (INPS)”. Si è richiamato alla sentenza di queste Sezioni Riunite n. 8/QM del 2011, che ha deciso una questione di massima analoga a quella ora in esame. Ha chiesto in definitiva che ai fini della costituzione della posizione assicurativa del militare cessato dal servizio senza aver maturato il diritto al trattamento pensionistico ordinario non sia considerato l’aumento di servizio previsto dall’art. 3 della legge n. 284 del 1977.

4. All’udienza del 15.6.2011, il dott. Michele Grisolia, in rappresentanza del Ministero della Difesa, si è richiamato alle considerazioni e alle richieste della memoria depositata il 6.6.2011. In particolare, ha sostenuto che l’aumento del servizio disposto dall’art. 3 della legge n. 284 del 1977 non ha natura diversa dai vari aumenti previsti per particolari servizi dal d.P.R. n. 1092 del 1973. E ha rilevato che in tutti i casi di costituzione di posizione assicurativa presso l’INPS si ha un mero trasferimento di contributi già accantonati, non anche il versamento di ulteriori contributi in ragione del riconoscimento di maggiorazioni di servizi.

Anche l’avv. Guido Romanelli si è richiamato alle considerazioni della memoria, depositata per il sig. R….. il 18.5.2011. In particolare, ha sostenuto che l’espletamento dei servizi indicati dall’art. 3 della legge n. 284 del 1977 comporta una maggiorazione che entra a far parte dello status previdenziale del militare e che pertanto non può non essere considerata anche ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS.

Il vice procuratore generale dott. Franco D’Amaro ha rilevato che la questione sull’eventuale considerazione dell’aumento del servizio previsto dall’art. 3 della legge n. 284 del 1977, ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS, è indubbiamente diversa da quella già esaminata dalle Sezioni Riunite con la sentenza n. 8/QM del 2011. Poiché peraltro tale ulteriore questione riguarda ugualmente la considerazione del cosiddetto servizio utile ai fini previsti dall’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973, non può essere risolta diversamente dalla precedente. In difformità dalle richieste formulate con la memoria del 25.5.2011, ha chiesto pertanto che la maggiorazione del servizio prevista dall’art. 3 della legge n. 284 del 1977 non sia considerata ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS prevista dall’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973.

Considerato in
DIRITTO
1. La questione di massima proposta dalla Terza Sezione d’appello con la sentenza-ordinanza n. 20 del 2011 ha per oggetto la possibilità di computare ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS la maggiorazione prevista dall’ultimo comma dell’art. 3 della legge n. 284 del 27.5.1977, che stabilisce: “ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell’indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da esse assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969 n. 967, è computato con l’aumento del quinto”.

E’ una questione senza dubbio ammissibile, perché ha dato luogo, come ha evidenziato la Sezione rimettente, a un contrasto anche nella giurisprudenza delle Sezioni d’appello di questa Corte (cfr., ex multis, Sezioni Riunite n. 5/QM del 2004, n. 1/QM del 2007, n. 11/QM del 2007, n. 3/QM del 2008, n. 4/QM del 2010, n. 6/QM del 2011) e perché inoltre la sua soluzione è rilevante per la decisione della controversia sottoposta al giudice a quo (cfr., ex multis, Sezioni Riunite n. 1/QM del 2001, n. 6/QM del 2003, n. 8/QM del 2006, n. 2/QM del 2009).

Inoltre, si tratta di una questione che non risulta superata dall’art. 12, comma 12 undecies, del d.l. n. 78 del 31.5.2010, convertito nella legge n. 122 del 30.7.2010, che ha abrogato le disposizioni sulla costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS. L’abrogazione riguarda infatti solo i dipendenti cessati dal servizio senza diritto a pensione dopo il 31.7.2010, data di entrata in vigore della nuova normativa, e non rileva pertanto sulla controversia che ha dato origine alla questione di massima in esame, proposta da un militare in congedo dal 30.5.2003.

2. Ciò premesso, va peraltro anche rilevato che la questione ora in esame è analoga a quella in precedenza proposta dalla stessa Terza Sezione d’appello con ordinanza n. 2 del 17.2.2011: “Se, ai fini della costituzione della posizione assicurativa, di cui all’art. 124, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, l’espressione periodo di servizio prestato, ivi contenuta, debba intendersi come servizio effettivo ovvero come servizio utile”.

Appare pertanto opportuno richiamare alcune considerazioni della sentenza n. 8/QM del 2011, che ha appunto deciso la precedente questione di massima.

3. Per accertare se ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS prevista dall’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 occorre considerare il solo servizio “prestato” dal militare o invece anche le maggiorazioni previste per particolari servizi da varie disposizioni, non appare utile, come ha fatto la Procura Generale nella sua memoria del 25.5.2011 - le cui richieste sono state peraltro modificate in udienza -, richiamarsi all’art. 17, comma 35 novies, del d.l. n. 78 del 1°.7.2009 convertito nella legge n. 102 del 3.8.2009, che ha modificato l’art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 25.6.2008 convertito nella legge n. 133 del 6.8.2008.

In effetti, la nuova disposizione appena citata stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono risolvere con un preavviso di sei mesi il rapporto di lavoro di dipendenti che abbiano compiuto l’“anzianità massima contributiva di 40 anni”, laddove la precedente formulazione della stessa disposizione faceva riferimento, nel testo già modificato dall’art. 6 comma 3 della legge n. 15 del 4.3.2009, a un’“anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni”. Ma si tratta, come ha riconosciuto la stessa Procura Generale, di un’“altra fattispecie (risoluzione unilaterale del rapporto pubblico)”. E comunque, il citato art. 17, comma 35 novies, ha portata innovativa e non interpretativa, per cui non può influire sulla soluzione di controversie che hanno per oggetto situazioni pregresse.

4. Per la risoluzione della questione di massima in esame,
va considerato che l’articolo unico della legge n. 322 del 2.4.1958, abrogato solo dal già citato art. 12, comma 12 undecies, del d.l. n. 78 del 2010 convertito nella legge n. 122 del 2010, aveva stabilito: “In favore dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all’esclusione da detta assicurazione, dev’essere provveduto, quando viene a cessare il rapporto di lavoro che aveva dato luogo alla iscrizione alle suddette forme o trattamenti di previdenza senza il diritto a pensione, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nella assicurazione obbligatoria per l’invalidità, le vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L’importo di tali contributi è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell’eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all’avente diritto”. In tal modo, il legislatore aveva fatto espresso riferimento al “periodo di iscrizione” presso “forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti”, senza prevedere alcuna maggiorazione per particolari servizi.

Orbene, se l’art. 124 d.P.R. n. 1092 del 1973 avesse voluto abbandonare questo criterio e riferirsi invece al “servizio utile”, comprensivo delle maggiorazioni previste per particolari servizi, l’avrebbe affermato espressamente. Ha invece disposto: “1. Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato. 2. L'importo complessivo delle quote dei relativi contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro, da versarsi al predetto istituto, è portato in detrazione dall'indennità per una volta tanto spettante agli interessati; l'eventuale onere differenziale fa carico allo Stato. 3. Ove non spetti l'indennità suddetta, l'intero onere è assunto dallo Stato …”. In sostanza, viene fatto riferimento al “periodo” in cui il militare ha “prestato” servizio, senza alcuna menzione delle maggiorazioni nel computo di periodi di servizio previste dallo stesso d.P.R. o anche, come nella fattispecie in esame, da una legge speciale.

5. D’altra parte, va evidenziato che nel sistema delineato dal d.P.R. n. 1092 del 1973 il “servizio utile”, comprensivo cioè delle maggiorazioni riconosciute per particolari servizi, non è un servizio rilevante a tutti gli effetti pensionistici in sostituzione di quello “effettivo”, come avverrebbe se si trattasse di un intangibile “patrimonio” o “status” previdenziale, sempre e comunque utilizzabile.

Ad esempio, il “servizio utile” viene considerato dall’art. 54 per la misura della pensione spettante al militare. Ma per la misura della “pensione spettante al personale civile” viene considerato dall’art. 44 solo dopo “l’anzianità di quindici anni di “servizio effettivo”, al fine di determinare gli aumenti spettanti appunto per ogni “ulteriore anno di servizio utile”. Il “servizio utile” viene poi considerato, insieme con quello “effettivo” e per il conseguimento del diritto a pensione del personale militare, dal primo comma dell’art. 52, che richiede appunto “una anzianità di almeno quindici ani di servizio utile di cui dodici di servizio effettivo”. Ma per l’art. 42, il “servizio utile” non rileva per il conseguimento del diritto alla “pensione normale” del “dipendente civile che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di età o per infermità non dipendente da causa di servizio” (primo comma) e “nei casi di dimissioni, di decadenza, di destituzione e in ogni altro caso di cessazione dal servizio” (secondo comma). E non viene parimenti in alcun modo considerato dall’art. 52 per il conseguimento del diritto a pensione da parte dei militari che “cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado” (terzo comma) e da parte dei “militari non appartenenti al servizio permanente e continuativo” (quarto comma).

6. In definitiva, ai fini della costituzione della posizione assicurativa prevista dall’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973, e in mancanza di qualsiasi richiamo alle maggiorazioni previste per specifici servizi, l’espressione “periodo di servizio prestato” deve intendersi come “servizio effettivo” e non come “servizio utile”.

7. Questa conclusione non contrasta con il fatto che per la costituzione della posizione assicurativa a favore del “personale militare volontario” sia l’art. 128 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che l’art. 1861, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 15.3.2010, che ha approvato il “codice dell’ordinamento militare”, aggiungono all’espressione “periodo di servizio prestato” l’aggettivo “effettivo”, che non si rinviene nell’art. 124 del d.P.R.

Si tratta di una tralatizia ridondanza - l’art. 128 del d.P.R. n. 1092 del 1973 deriva dall’art. 6, comma 1, della legge n. 447 del 10.6.1964 sulla costituzione della posizione assicurativa INPS per i “volontari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica” ove era appunto già contenuta l’espressione “per l’effettivo periodo di servizio prestato” - priva in realtà di effetti pratici.

Infatti, sia per la costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS a favore dei militari in servizio permanente e continuativo, che per l’analoga costituzione di posizione assicurativa a favore di volontari, il d.P.R. n. 1092 del 1973 intende comunque riferirsi al servizio realmente, in concreto, effettivamente prestato, senza alcuna maggiorazione in ragione della particolare gravosità di alcuni servizi.

8. In effetti, l’interpretazione appena delineata comporta un differenza di trattamento per i dipendenti che cessano dal servizio avendo conseguito il diritto a pensione - a favore dei quali il “servizio utile”, comprensivo delle maggiorazioni riconosciute per alcuni servizi, viene considerato nel calcolo della misura del trattamento pensionistico (v. supra) - e per quelli invece che non hanno conseguito il diritto pensione, a favore dei quali la costituzione della posizione assicurativa INPS considera il solo “servizio effettivo”.

Ma si tratta solo di uno dei vari cambiamenti di regime cui era soggetto, e in parte lo è ancora, il militare passato dal regime pensionistico “pubblico” a quello “privato”. Basti considerare le rilevanti diversità tra un sistema pensionistico di tipo retributivo, quale quello a suo tempo delineato dal d.P.R. n. 1092 del 1973, e uno invece di tipo contributivo, quale quello vigente presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall’INPS.

9. Le considerazioni appena riportate, formulate come si è detto nella sentenza n. 8/QM del 2011 con riferimento in genere alla costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS prevista dall’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973, valgono in effetti anche per escludere che agli stessi fini possa essere considerato l’aumento del servizio previsto dall’art. 3, ultimo comma, della legge n. 284 del 25.5.1977, che ha disposto: “ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell’indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da esse assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969 n. 967, è computato con l’aumento del quinto”.

Va solo evidenziato, ad abundantiam, che nella disposizione appena riportata viene espressamente precisato che l’aumento del “servizio comunque prestato” rileva (unicamente) “ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni”. E la “costituzione della posizione assicurativa” presso l’INPS evidentemente non consiste in una liquidazione o riliquidazione di pensione, ma solo in una ricongiunzione di servizi, come affermava espressamente il titolo della legge n. 322 del 2.4.1958.

10. In conclusione, come le varie maggiorazioni nel computo di particolari servizi previste dal d.P.R. n. 1092 del 1973, anche la maggiorazione riconosciuta dall’art. 3 della legge n. 284 del 1977 per il servizio prestato con percezione dell’indennità di istituto non può essere considerata ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS in applicazione dell’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973, ma solo ai fini della liquidazione dell’indennità una tantum prevista dallo stesso art. 124.

P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale, decide la questione di massima n. 340/SR/QM, proposta dalla Terza Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello, dichiarando:
“All’ufficiale cessato dal servizio permanente effettivo senza aver maturato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico normale, non spetta, ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS prevista dall’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, l’aumento del quinto del periodo di servizio prestato con percezione dell’indennità di istituto, previsto dall’art. 3 della legge n. 284 del 27.5.1977”.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.6.2011.

L'estensore Il Presidente
(Stefano Imperiali) (Pasquale Iannantuono)


Depositata in Segreteria il 21 giugno 2011

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Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici

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Somme indebitamente percepite.

1) - In data 26/9/1997, il Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, veniva posto in congedo permanente, iniziando a fruire del trattamento provvisorio di pensione.

2) - Con decreto del 12/6/2008 il Comando Regione Carabinieri Sicilia determinava il trattamento di pensione definitivo.

3) - La controversia concerne la ripetibilità di un indebito previdenziale originato dalla determinazione del trattamento definitivo di pensione dopo che per un lungo lasso di tempo (dal 26/9/1997 – data del collocamento in quiescenza – al 6/7/2009 – data di avvio del procedimento recupero conseguente all’emissione del provvedimento definitivo di pensione)

La Corte dei Conti precisa:

4) - Ai fini della soluzione della vertenza assumono rilievo i principi enunciati dalle SS.RR. di questa Corte con la sentenza n. 2 del 2/7/2012.

5) - Nel caso di specie, il lungo intervallo intercorso tra la determinazione provvisoria e quella definitiva del trattamento di pensione travalica i confini temporali, individuati dalle SS.RR., entro cui è destinata ad avere luogo l’azione dell’Amministrazione.

6) - Ne consegue che l’intervento amministrativo che ha portato alla rilevazione di un indebito pensionistico non può avere effetto nei confronti del pensionato, siccome tardivo.

7) - Non può, invece, essere accolta la domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla erogazione del trattamento pensionistico nella consistenza più elevata provvisoriamente stabilita.

Il resto potete leggerlo in sentenza qui sotto.

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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA Sentenza 2727 2012 Pensioni 09-10-2012

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Dott. Roberto Rizzi ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 2727/2012

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. 56163 del registro di segreteria, promosso
ad istanza di
B. S., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Amato e Salvatore Salmeri, elettivamente domiciliato in Palermo, via Cimabue, n. 41, presso lo studio dell’Avv. Giovanni Tesoriere

nei confronti di
INPS (già INPDAP)
VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205;
VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;
UDITO, nella pubblica udienza del 3 ottobre 2012, l’Avv. Antonino Rizzo, in sostituzione dell’Avv. Gaetana Angela Marchese, in rappresentanza dell’INPS.

FATTO
In data 26/9/1997, il Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri B. S., veniva posto in congedo permanente, iniziando a fruire del trattamento provvisorio di pensione.

Con decreto n. 241 del 12/6/2008 il Comando Regione Carabinieri Sicilia determinava il trattamento di pensione definitivo.

Con nota prot. n. 38284 del 6/7/2009, l’INPDAP comunicava al pensionato l’avvenuto accertamento a suo carico di un debito € 12.059,22 derivante dal conguaglio tra quanto erogato a titolo di trattamento provvisorio e quanto dovuto a titolo di trattamento definitivo, determinando l’ammontare della ritenuta in € 389,01 da applicare dal 16/6/2009 al 31/12/2011.

Con ricorso depositato in data 16/12/2009, il pensionato impugnava la nota dell’INPDAP di partecipazione del debito contestando la legittimità del recupero dell’indebito generato a seguito della percezione, in buona fede e per un significativo lasso di tempo, di emolumenti pensionistici in misura asseritamente superiore al dovuto.

Con memoria di costituzione depositata in data 11/3/2010, l’INPDAP, dopo aver illustrato le ragioni che avevano determinato la formazione dell’indebito previdenziale, chiedeva, fra l’altro, il rigetto del ricorso.
Con Ordinanza omissis, questa Sezione accoglieva l’istanza cautelare con la consequenziale sospensione delle allora effettuande ritenute mensili.

A seguito dell’interruzione del giudizio, dichiarata all’udienza del 26/1/2012 in conseguenza della soppressione dell’INPDAP, ex art. 21 del DL 201/2011, convertito in L. 214/2011, i difensori della parte ricorrente riassumevano il processo nei confronti dell’INPS.

Con memoria depositata in data 14/6/2012, l’INPS (successore ex lege dell’INPDAP) formulava considerazioni in merito alla ripetibilità dell’indebito previdenziale.

All’udienza pubblica del 20 settembre 2012, la trattazione del giudizio veniva differita a causa dell’adesione, da parte del difensore dell’Ente previdenziale, all’astensione dalle udienze proclamata dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana (OUA).

All’udienza pubblica del 3 ottobre 2012, l’Avv. Antonino Rizzo, in sostituzione dell’Avv. Gaetana Angela Marchese, in rappresentanza dell’INPS, reiterava le conclusioni formulate in atti.

La causa veniva, quindi, posta in decisione.

Previa camera di consiglio, il Giudice, al termine dell’udienza, dava lettura del dispositivo e procedeva al deposito della sentenza.

DIRITTO
La controversia concerne la ripetibilità di un indebito previdenziale originato dalla determinazione del trattamento definitivo di pensione dopo che per un lungo lasso di tempo (dal 26/9/1997 – data del collocamento in quiescenza – al 6/7/2009 – data di avvio del procedimento recupero conseguente all’emissione del provvedimento definitivo di pensione) era stata erogata la pensione nella misura provvisoriamente liquidata, maggiore rispetto a quella risultata definitivamente spettante. Concerne altresì la pretesa spettanza del diritto all’erogazione della pensione nella più elevata misura provvisoriamente stabilita.

Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e, come tale, merita accoglimento nei termini appresso specificati.

Ai fini della soluzione della vertenza assumono rilievo i principi enunciati dalle SS.RR. di questa Corte con la sentenza n. 2 del 2/7/2012.

L’organo della nomofilachia, cui, ai sensi dell’art. 1, comma 7, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, come integrato dall’art. 42, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, era stata deferita, fra l’altro, la risoluzione della seguente questione di massima «1) se lo spirare del termine regolamentare per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo muti o meno il rapporto fra privato e Amministrazione e privi questa della possibilità di ripetere le somme indebitamente erogate, facendo sorgere in capo al privato un potere oppositivo, avuto riguardo alla buona fede del medesimo, all’apparenza e al lungo decorso del termine», ha preliminarmente chiarito, ribadendo quanto già affermato nella sentenza n. 7/2011/QM, che lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’amministrazione del diritto-dovere di modificare l’originario provvedimento di pensione provvisoria e di procedere, in sede di conguaglio, al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio.

Peraltro, il medesimo Organo ha affermato che «il diritto – dovere (recte: potere) dell’amministrazione di procedere, in sede di conguaglio fra trattamento di pensione provvisoria e trattamento di pensione definitiva, al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio, anche dopo la scadenza dei termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo, può essere attenuato dalla situazione di legittimo affidamento del privato consolidatasi attraverso un lungo decorso del tempo, e cioè, la plausibile convinzione, da parte del pensionato, di avere titolo ad un vantaggio conseguito in un arco di tempo tale da persuadere il beneficiario stesso della sua stabilità».

Inoltre, rimeditando la soluzione precedentemente adottata con la sentenza 7/2007/QM, ha chiarito che l’affidamento del percipiente che può legittimare, nel ricorso delle altre circostanze, l’irripetibilità dell’indebito da parte dell’amministrazione, non si configura, in capo al pensionato, in maniera “automatica” e “presuntiva” alla scadenza del termine procedimentale previsto dalla legge n. 241 del 1990 e dai regolamenti attuativi di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo, e “solo” al verificarsi di tale circostanza, ma si configura con il protrarsi del tempo sulla base di una serie di elementi oggettivi e soggettivi, fra cui “anche” la scadenza del predetto termine procedimentale per l’adozione del provvedimento definitivo di pensione previsto dalla legge o dai regolamenti di attuazione.

Sicché il legittimo affidamento del percettore in buona fede, va individuato attraverso una serie di elementi oggettivi e soggettivi, quali:

a) il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque con riferimento al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche;

b) la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione (così, ad esempio, non sarà ravvisabile alcun affidamento nella ipotesi in cui il rateo della pensione provvisoria sia addirittura maggiore rispetto al rateo dello stipendio che l’interessato percepiva in servizio);

c) le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo, sì che possa escludersi che l’amministrazione fosse già in possesso, ab origine, degli elementi necessari alla determinazione del trattamento pensionistico.

Sulla scorta di tali affermazione e all’esito di articolate considerazioni (alle quali si rinvia anche agli effetti dell’art. 118, comma 1, disp. att. cpc), le SS.RR. hanno enunciato il principio di diritto secondo cui «Lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedi-mento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’amministrazione del diritto – dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell’indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall’interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque al ter-mine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo».

Il principio di diritto enunciato dalle SS.RR., peraltro dotato dell’efficacia nomofilattica prevista dall’ultimo periodo dell’art. 1, comma 7, del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, conv. con modif. dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, nel testo novellato dall'art. 42 della legge 18 giugno 2009, n. 69, appare pienamente condivisibile.

Nel caso di specie, il lungo intervallo intercorso tra la determinazione provvisoria e quella definitiva del trattamento di pensione travalica i confini temporali, individuati dalle SS.RR., entro cui è destinata ad avere luogo l’azione dell’Amministrazione.

Ne consegue che l’intervento amministrativo che ha portato alla rilevazione di un indebito pensionistico non può avere effetto nei confronti del pensionato, siccome tardivo.

Deve quindi essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla ritenzione degli importi indebitamente erogati in via provvisoria.

Deve essere altresì riconosciuto il diritto della medesima alla restituzione le somme eventualmente ritenute in esecuzione del provvedimento di recupero (prima della sospensione cautelare della sua efficacia) maggiorate degli accessori. Questi ultimi, infatti, sono dovuti, attesa la natura della prestazione e le regole che governano il pagamento dell’indebito.

Non può, invece, essere accolta la domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla erogazione del trattamento pensionistico nella consistenza più elevata provvisoriamente stabilita.

Ciò in quanto, il trattamento provvisoriamente erogato è modificabile da parte dell’Amministrazione al momento dell’adozione di quello definitivo, non essendo assistito dalle garanzie tipiche di quest’ultimo: intangibilità e modificabilità solo nei casi espressamente previsti, come risulta dagli artt. 203 ss del d.p.r. n. 1092/1973.

Conseguentemente, non essendoci specifiche preclusioni normative, deve ritenersi non preclusa la correzione di eventuali errori, commessi al momento della provvisoria liquidazione.

In forza delle superiori statuizioni, l’INPS deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente degli importi riconosciuti dovuti, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria da liquidare secondo la regola dell'assorbimento, nel senso che l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata alla stregua degli indici ISTAT ex art. 150 disp. att. c.p.c. rilevati anno per anno da applicare alle somme spettanti dalla insorgenza del diritto e fino al soddisfo.

In ordine alle spese, la complessità della questione trattata, della quale sono sintomatici i reiterati interventi delle SS.RR., induce il giudicante a compensarle integralmente tra le parti.

PQM
La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e per l’effetto:

- dichiara irripetibili le somme indebitamente percepite;

- condanna l'INPS alla restituzione delle somme trattenute, maggiorate di interessi e rivalutazione da computarsi, avendo riguardo alla regola dell'assorbimento, nel senso che l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata alla stregua degli indici ISTAT ex art. 150 disp. att. c.p.c. rilevati anno per anno da applicare alle somme spettanti dalla insorgenza del diritto fino al soddisfo;

- rigetta la domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla erogazione del trattamento pensionistico nella consistenza più elevata provvisoriamente stabilita.

Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2012.
IL GIUDICE
F.to Dott. Roberto Rizzi
Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.
Palermo, 03 ottobre 2012

Pubblicata il 09 ottobre 2012
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Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici

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Per notizia e se può interessare.

Trattamento provvisorio di reversibilità della pensione di inabilità richiesta dal coniuge quand'era in vita, poi deceduto.

1) - Con nota del 27.07.2006, l'INPDAP (oggi INPS) comunicava alla sig.ra T. che a seguito delle riliquidazioni del trattamento pensionistico per cui è causa era emerso un debito a suo carico di € 12.129,54, corrispondente alla differenza tra la pensione di reversibilità definitiva di cui al D.M. n. 2539 del 26.10.2004 (pari a € 21.514,09 annua lorda) e quella erogata nel periodo dall’1.05.1999 al 31.08.2006. Con la medesima nota, l’Istituto previdenziale annunciava il recupero di tale somma mediante trattenute mensili di € 356,75 da operarsi dall’1.09.2006 al 30.06.2009.

2) - Tra un atto e l'altro aveva determinato l’indebito e con ricorso alla Corte dei Conti, chiedeva il riconoscimento della irripetibilità delle somme in più corrisposte dal 1.05.1999 al 31.08.2006 (pari a € 12.129,54) in quanto percepite in buona fede.

La Corte dei Conti precisa:

1) - La prima domanda non è meritevole di accoglimento (leggete i motivi).

2) - La seconda questione attiene invece alla legittimità del recupero della differenza tra l’importo della pensione provvisoriamente erogata e l’importo della pensione definitiva.

3) - Sul punto il ricorso è fondato e, come tale, merita accoglimento (leggete i motivi).

Il resto potete leggerlo in sentenza qui sotto.

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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA Sentenza 2714 2012 Pensioni 08-10-2012

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Dott. Antonio NENNA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N.2714/2012

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 46738 del registro di segreteria, depositato il 15 febbraio 2007, promosso

ad istanza di
T. P., rappresentata e difesa, giusta delega a margine dell'atto di ricorso, dall'Avv. Giuseppe Ribaudo, elettivamente domiciliato in Palermo, via Mariano Stabile n. 241,

nei confronti di
• INPS (ex INPDAP)
• MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore

VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205;
VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;
UDITO, nella pubblica udienza del 3 ottobre 2012, l’Avv. Antonino Rizzo in rappresentanza dell’INPS; assente la difesa della ricorrente; non costituito il Ministero dell’Interno;

FATTO
La Sig.ra T. P. è vedova del dott. F. M. V. L., vice Prefetto deceduto in attività di servizio il 17.04.1999.
Dall’esame degli atti esistenti nel fascicolo processuale emerge quanto segue.

Con provvedimento ministeriale n. 20544 del 3.07.1999 veniva conferito alla sig.ra T. P. il trattamento provvisorio di reversibilità (modificato con provvedimento del 28.09.1999) della pensione di inabilità richiesta dal coniuge F. M. V. L. in data 13.04.1999 (poi deceduto il 17.04.1999).

Con D.M. n. 4529 del 28.06.2000 veniva conferita alla sig.ra T. P. la pensione di inabilità reversibile definitiva a decorrere dal 17.04.1999. Tuttavia, a seguito di esito negativo del prescritto controllo di legittimità della Corte dei conti (foglio di osservazioni n. 467 del 3.07.2003), il Ministero dell’Interno annullava il D.M. n. 4529 del 28.06.2000 e, al fine di adeguarsi alle osservazioni dell’Organo di controllo, emanava il D.M. n. 4722 del 10.09.2003, a sua volta non registrato dalla Corte dei conti (con rilevo n. 83 del 28.01.2004).

Pertanto con D.M. n. 2539 del 26.10.2004 veniva annullato anche il D.M. n. 4722 del 10.09.2003 e determinato il definitivo trattamento pensionistico reversibile di inabilità, regolarmente registrato dalla Corte dei conti.

Con nota del 27.07.2006, l'INPDAP (oggi INPS) comunicava alla sig.ra T. che a seguito delle riliquidazioni del trattamento pensionistico per cui è causa era emerso un debito a suo carico di € 12.129,54, corrispondente alla differenza tra la pensione di reversibilità definitiva di cui al D.M. n. 2539 del 26.10.2004 (pari a € 21.514,09 annua lorda) e quella erogata nel periodo dall’1.05.1999 al 31.08.2006. Con la medesima nota, l’Istituto previdenziale annunciava il recupero di tale somma mediante trattenute mensili di € 356,75 da operarsi dall’1.09.2006 al 30.06.2009.

Con ricorso depositato in data 15.02.2007, la sig.ra T. impugnava il provvedimento di recupero del credito previdenziale affermando che il trattamento pensionistico conferito con D.M. n. 4722 del 10.09.2003, annullato a seguito di rilievo della Corte dei conti e sostituito con D.M. n. 2539 del 26.10.2004, non poteva essere modificato poiché non è consentita la revoca o modifica di un provvedimento pensionistico per errore di diritto (come costantemente affermato dalla giurisprudenza contabile).

Pertanto chiedeva il ripristino del trattamento pensionistico conferito con il D.M. n. 4722 del 10.09.2003 il cui annullamento aveva determinato l’indebito e, in via subordinata, affermando l’assenza di dolo nella percezione del trattamento provvisorio, chiedeva il riconoscimento della irripetibilità delle somme in più corrisposte dal 1.05.1999 al 31.08.2006 (pari a € 12.129,54) in quanto percepite in buona fede.

Con memoria del 25.01.2012 la ricorrente insisteva per l’accoglimento delle domande formulate in ricorso.
All’udienza dell’8.02.2012 il giudizio veniva dichiarato interrotto per soppressione dell’INPDAP ai sensi della legge n. 214 del 22.12.2011.

Con atto depositato il 3 aprile 2012 la ricorrente riassumeva il processo interrotto, ribadendo le conclusioni già rappresentate nell’atto introduttivo.

Con memoria depositata il 21.09.2012 l’INPS (ex INPDAP) comunicava che l’indebito previdenziale era stato generato dalla necessità per il Ministero dell’Interno (dopo una prima riliquidazione di un provvedimento del 3.7.1999 che conferiva un trattamento pensionistico provvisorio pari a 20.536,54 euro annui lordi che venivano aumentati, con provvedimento, sempre provvisorio, del 28.09.1999, a euro 23.170,83 annui lordi) di procedere alla riliquidazione della conferita pensione definitiva (provvedimento del 28.06.2000 che conferiva una pensione definitiva pari a euro 23.163,50 annui lordi ridotti a euro 21.514,09 annui lordi con provvedimento del 26.10.2004) a seguito di esito negativo del prescritto controllo successivo di legittimità della Corte dei conti. Pertanto, nel caso di specie, secondo la stessa giurisprudenza della Corte dei conti, risultava non invocabile l’art. 203 del D.P.R. 1092/1973 circa la inammissibilità della revoca o modifica di un provvedimento pensionistico per errore di diritto e anche il recupero disposto doveva ritenersi pienamente legittimo. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda inerente l’irripetibilità delle somme asseritamente indebitamente percepite, l’INPS chiedeva la condanna del Ministero dell’Interno, in via di rivalsa (essendo tutti i provvedimenti di liquidazione/riliquidazione a quest’ultimo riferibili ed essendo l’ente previdenziale mero ordinatore secondario di spesa). Al riguardo chiedeva un rinvio dell’udienza e la fissazione di un termine in favore del predetto Ministero per integrare le proprie difese.

Alla pubblica udienza del 3.10.2012, l’Avv. Antonino Rizzo, in rappresentanza dell’INPS, reiterava le conclusioni rassegnate in atti.

La causa veniva, quindi, posta in decisione.

DIRITTO
L’odierno giudizio concerne la richiesta di ripristino del più favorevole trattamento pensionistico definitivo conferito prima con D.M. n. 4529 del 28.06.2000 e poi con il D.M. n. 4722 del 10.09.2003, entrambi annullati a seguito di successivi rilievi della Corte dei conti e (il D.M. n. 4722/2003) infine sostituito con D.M. n. 2539 del 26.10.2004 (regolarmente vistato e registrato dalla Corte dei conti) nonché la irripetibilità di un indebito previdenziale (€ 12.129,54) originato dalla determinazione del trattamento definitivo di pensione di reversibilità dopo che per un lungo lasso di tempo (dall’1.05.1999 al 31.08.2006) era stata erogata la pensione nella misura maggiore rispetto a quella risultata definitivamente spettante.

La prima domanda non è meritevole di accoglimento.

Con D.M. n. 4529 del 28.06.2000 veniva conferita alla sig.ra T. P. la pensione di inabilità reversibile definitiva a decorrere dal 17.04.1999. A seguito di esito negativo del prescritto controllo di legittimità della Corte dei conti (foglio di osservazioni n. 467 del 3.07.2003) il Ministero dell’Interno annullava il D.M. n. 4529 del 28.06.2000 e, al fine di adeguarsi alle osservazioni dell’Organo di controllo, emanava il D.M. n. 4722 del 10.09.2003, a sua volta non registrato dalla corte dei conti (con rilevo n. 83 del 28.01.2004).

Quindi con D.M. n. 2539 del 26.10.2004 veniva annullato anche il D.M. n. 4722 del 10.09.2003 e determinato il definitivo trattamento pensionistico reversibile di inabilità, regolarmente registrato dalla Corte dei conti.

Pertanto il provvedimento pensionistico di cui la ricorrente chiede il ripristino (D.M. n. 4722 del 10.09.2003) è stato annullato e sostituito con altro (D.M. n. 2539 del 26.10.2004) emesso al fine di dare riscontro alle osservazioni mosse in sede di controllo successivo di legittimità della Corte dei conti (con rilievo n. 83 del 28.01.2004), così come il precedente D.M. n. 4529 del 28.06.2000.

Orbene nel caso di specie non sono invocabili gli artt. 203 e ss. del D.P.R. n.1092/1973 circa la inammissibilità della revoca o modifica di un provvedimento pensionistico per errore di diritto in quanto il provvedimento pensionistico soggetto a controllo successivo di legittimità della Corte dei conti ex art. 166 della legge n. 312/1980, pur immediatamente efficace, non è provvedimento definitivo ai fini dell'irripetibilità di cui all'art. 203 e ss. citati.

<In proposito va osservato, infatti, che i decreti di trattamento pensionistico soggetti al controllo successivo della Corte dei conti ed immediatamente efficaci ai sensi dell'art. 166 della legge n. 312 del 1980 sono definitivi in quanto concernono un trattamento definitivo (non provvisorio) di pensione, ma tuttavia, in pendenza del procedimento di riscontro successivo, ed in relazione all'eventuale negatività del suo esito, non possono anche ritenersi compiutamente definitivi nel senso richiesto per l'applicabilità degli artt. 203 e ss. e segnatamente dell'art. 206 del DPR 1092/1973, non potendosi ritenere sottratti all'originaria disponibilità negoziale dell'Amministrazione che li ha emessi e quindi al potere di questa di rettificarli o ritirarli del tutto con effetto ex tunc> (Sez. Giur. Friuli Venezia Giulia, sentenza n.12/2007).

E ancora: <Invero, “i decreti di trattamento pensionistico, soggetti al controllo successivo della Corte dei Conti e immediatamente efficaci in virtù dell'art. 166 della legge n. 312 del 1980, sono definitivi in quanto concernono un trattamento definitivo (non provvisorio) di pensione, ma, in pendenza del procedimento di riscontro o in relazione all'eventuale negatività del suo esito, non possono ritenersi sottratti all'originaria disponibilità negoziale dell'Amministrazione che li ha emessi e quindi al potere di questa di rettificarli o ritirarli del tutto con effetto ex tunc; ne discende che, in tali ipotesi, non può trovare applicazione l'art. 206 del T.U. n. 1092 del 1973 bensì i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di recupero di somme indebitamente riscosse (quali la buona fede del percepiente, il protrarsi nel tempo dell'erogazione, la presunzione dell'impiego delle somme ai bisogni fondamentali, che il recupero non costituisca per l'Amministrazione un atto assolutamente vincolato)” (Sez. Giur. Lazio, sentenza n. 1378/1997)> (Sez. Giur. Campania, sentenza n. 1969/2011).

La seconda questione attiene invece alla legittimità del recupero della differenza tra l’importo della pensione provvisoriamente erogata e l’importo della pensione definitiva.

Sul punto il ricorso è fondato e, come tale, merita accoglimento.

Ai fini della soluzione della vertenza assume rilievo, come riconosciuto anche nell’autorevole interpretazione resa dalle SS.RR. di questa Corte con la sentenza n. 7 del 7.8.2007, (anche) la valutazione degli effetti che, nell'ambito del procedimento di liquidazione della pensione definitiva, si irradiano dall’operatività della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Proprio in considerazione della indubbia rilevanza che ormai ha, nel nostro ordinamento, il principio dell’affidamento e dei principi affermati dalla legge n. 241 del 1990 in materia di conclusione del procedimento entro termini certi e prestabiliti, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, allo scopo di contemperare il diritto–dovere dell’Amministrazione di procedere al recupero dell’indebito pensionistico con i suddetti principi, pervennero, con la ricordata sentenza n. 7/2007/QM, ad affermare l’irripetibilità dell’indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, una volta decorso il termine posto per l’emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza, per il consolidarsi della situazione esistente fondato sull’affidamento riposto nell’Amministrazione (cfr. Corte dei conti, Sez. riun., n. 7/2007/QM).

Tuttavia con la decisione n. 2/2012/QM, le SS.RR. hanno rivisitato i termini della questione e affermato che <<la configurazione dell’affidamento non può identificarsi “solo” con la scadenza del termine procedimentale previsto dalla legge n. 241 del 1990 e dai regolamenti attuativi di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo, fermo restando che tale circostanza – e cioè, la scadenza del termine procedimentale per l’adozione del provvedimento definitivo di pensione – ben può assurgere ad uno degli elementi attraverso i quali l’affidamento può formarsi e consolidarsi nel tempo, ricorrendo comunque gli altri elementi necessari alla sua configurazione>>. Pertanto <<l’affidamento del percipiente che può legittimare, nel ricorso delle altre circostanze, l’irripetibilità dell’indebito da parte dell’amministrazione, non si configura, in capo al pensionato, in maniera “automatica” e “presuntiva” alla scadenza del termine procedimentale previsto dalla legge n. 241 del 1990 e dai regolamenti attuativi di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo, e “solo” al verificarsi di tale circostanza, ma si configura con il protrarsi del tempo sulla base di una serie di elementi oggettivi e soggettivi, fra cui “anche” la scadenza del predetto termine procedimentale per l’adozione del provvedimento definitivo di pensione previsto dalla legge o dai regolamenti di attuazione>>.

Quindi <<Lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’amministrazione del diritto – dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell’indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall’interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo>>.

Orbene tenendo conto dell’orientamento manifestato dalle SS.RR. di questa Corte dei conti con la menzionata decisione n.2/2012/QM, le condizioni di irripetibilità possono, nell’odierno giudizio, reputarsi sussistenti.

Tutto ciò considerato, deve essere riconosciuto, nel caso di specie, il diritto della ricorrente alla ritenzione degli importi indebitamente erogati.

Deve essere altresì riconosciuto il diritto della medesima alla restituzione delle somme ritenute in esecuzione del provvedimento impugnato maggiorate degli accessori.

In forza delle superiori statuizioni, l’I.N.P.S. (ex I.N.P.D.A.P.) deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente degli importi riconosciuti dovuti, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria da liquidare secondo la regola dell'assorbimento, nel senso che l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata alla stregua degli indici ISTAT ex art. 150 disp. att. c.p.c. rilevati anno per anno da applicare all'indennità spettante dalla insorgenza del diritto fino al soddisfo.

Non può essere accolta la richiesta dell’INPS di condanna del Ministero dell’Interno, in via di rivalsa, previo rinvio dell’udienza di merito e con la fissazione di un termine in favore del Ministero perché questi possa integrare le proprie difese.

Innanzitutto, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale dominante, ritiene questo Giudice che la distinzione tra ordinatore primario e secondario di spesa non assuma alcuna rilevanza esterna, afferendo essa esclusivamente al riparto interno di competenza tra apparati della pubblica amministrazione, comunque costituenti, nel loro complesso, la figura di obbligato passivo (cfr. Corte dei Conti sez. 3^ appello, n. 175/2001, Corte dei Conti sez. Friuli n. 335/2005). Nel caso di specie sussiste un concreto interesse a contraddire, ex art. 100 c.p.c., in capo all’INPDAP (ora INPS), sia in quanto esclusivo soggetto promotore, per previsione normativa, della relativa procedura recuperatoria, sia per i conseguenti propri adempimenti che scaturirebbero da un eventuale accoglimento della domanda di irripetibilità dell’indebito.

Inoltre sulla questione della rivalsa vi è un interesse solo ipotetico dell’INPS (ex INPDAP): allo stato non vi sono evidenze del fatto che l’ex Amministrazione datrice di lavoro dell’odierna ricorrente si opporrà alla richiesta dell’Istituto previdenziale di rifondere le somme eccedentariamente corrisposte.

Dunque, difetta la condizione dell’azione richiesta dall’art. 100 c.p.c. dell’interesse concreto ed attuale che postula l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.

Secondariamente, poi, l’eventuale approfondimento della questione della rivalsa finirebbe per ostacolare la celere definizione della controversia, involgendo, peraltro, profili di non immediata rilevanza per la ricorrente.

Infine, non trascurabile è pure la circostanza che la domanda di condanna per rivalsa non è corredata da una compiuta ed esaustiva esposizione delle ragioni di fatto su cui è fondata.

Pertanto, ove l’INPS reputasse sussistenti le condizioni per esercitare detta azione, potrà, constatata l’indisponibilità dell¹Amministrazione ritenuta responsabile dell’indebita erogazione a rifondere spontaneamente gli importi eccedentariamente erogati alla pensionata, instaurare un autonomo giudizio innanzi a questa Corte, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.P.R. 8/8/1986, n. 538 (Cass. SS.UU., Sent. n. 23731 del 16/11/2007).

Sussistono giusti motivi per compensare, integralmente fra le parti, le spese del giudizio.
PQM
La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, assorbite le ulteriori questioni

- rigetta la richiesta di ripristino del trattamento pensionistico conferito prima con D.M. n. 4529 del 28.06.2000 e poi con il D.M. n. 4722 del 10.09.2003, entrambi annullati a seguito di successivi rilievi della Corte dei conti e (il D.M. n. 4722/2003) infine sostituito con D.M. n. 2539 del 26.10.2004;

- dichiara irripetibili le somme indebitamente percepite;

- condanna l’INPS (ex INPDAP) alla restituzione delle somme eventualmente trattenute maggiorate di interessi e rivalutazione da computarsi, avendo riguardo alla regola dell'assorbimento, nel senso che l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata alla stregua degli indici ISTAT ex art. 150 disp. att. c.p.c. rilevati anno per anno da applicare all'indennità spettante dalla insorgenza del diritto fino al soddisfo.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2012.
IL GIUDICE
F.to Dott. Antonio Nenna
Depositata in Segreteria nei modi di legge.
Palermo, 03 Ottobre 2012.

Pubblicata il 08 Ottobre 2012.

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Recupero dell’indebito pensionistico di € 5.477,22

FATTO.
1) - Risultava che il debito traeva origine dal conguaglio pensione provvisoria/pensione definitiva in sede di liquidazione del trattamento definitivo.

2) - In particolare, il signor ... risultava essere stato collocato in ausiliaria dall’1.7.1996, in riserva dall’1.7.2002 e in pensione dall’1.1.2003 (sotto la gestione Inpdap/Inps), giusta il prov. 30.9.2002, con cui l’Aeronautica Militare liquidava in via provvisoria la pensione spettante al ricorrente.

3) - Il trattamento definitivo gli veniva liquidato con decreto del 2.4.2007 del Ministero della Difesa. L’Inpdap accertava, nel contempo, l’indebito che comunicava all’interessato con nota 30.8.2007.

DIRITTO.
4) - La domanda non merita accoglimento alla luce anche dei principi espressi di recente dalle Sezioni Riunite con la sentenza n. 2/2012/QM del 2 luglio 2012, da cui questo Giudice non ha motivo di discostarsi, mostrando di esprimere, pertanto, un’opzione interpretativa diversa rispetto a quella sin ora seguita in tema di ripetibilità di somme indebitamente percepite e accertate in sede di conguaglio tra pensione provvisoria e pensione definitiva ai sensi dell’art. 162, TU 10902/73, ispirata ai dicta della sentenza n. 7/2007/QM delle stesse Sezioni.

5) - Passando ad esaminare il caso di specie, si osserva che non sussistono in capo al sig. .... le condizioni per dichiarare irripetibili le somme indebitamente percepite.

6) - deve precisarsi che solo successivamente al collocamento dell'ufficiale in riserva, con il collocamento a riposo dall’1.1.2003 è sorto per l'Amministrazione l'obbligo di liquidare il trattamento pensionistico definitivo

7) - Ne consegue che il decreto attributivo del trattamento definitivo di pensione è stato emesso entro termini ragionevoli (quattro anni 2003-2007), tali da non poter ingenerare alcun affidamento incolpevole in ordine alla stabilità della misura della pensione provvisoria, in considerazione anche del fatto che la posizione pensionistica del P. era particolarmente complessa e in fieri in considerazione della particolare carriera che spetta al militare cessato e collocato in ausiliaria.

8) - In tale contesto, la liquidazione della pensione definitiva intervenuta dopo quattro anni dalla liquidazione provvisoria deve ritenersi, appunto, giustificabile e non tale da ingenerare la tutela dell’affidamento incolpevole dell’accipiens.

Il resto potete leggerlo qui sotto in sentenza.
(N.B.: importanti i punti 7 e 8 di cui sopra).

Ricorso perso.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA Sentenza 460 2012 Pensioni 04-10-2012


SENTENZA N. 460/2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
IL GIUDICE UNICO

nella persona della dr.ssa Paola Briguori, all’udienza del 27 settembre 2012, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nel giudizio introdotto con ricorso iscritto al n.58538PM del registro di segreteria, proposto da P. S., come in atti generalizzato e domiciliato.

contro
-INPS (già INPDAP)
-MINISTERO DELLA DIFESA Previmil
Visto l'art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205;
Udito l’avv. Alessandro Funari per l’Inps;
Esaminati gli atti e i documenti di causa.
Considerato in

FATTO
1. Con la domanda odierna il nominato in epigrafe impugnava il provvedimento dell’Inpdap (ora Inps) Grosseto in data 30.8.2007, con il quale era stato disposto il recupero dell’indebito pensionistico di € 5.477,22 mediante trattenute mensili sul trattamento di pensione in godimento.

Risultava che il debito traeva origine dal conguaglio pensione provvisoria/pensione definitiva in sede di liquidazione del trattamento definitivo. In particolare, il signor P. risultava essere stato collocato in ausiliaria dall’1.7.1996, in riserva dall’1.7.2002 e in pensione dall’1.1.2003 (sotto la gestione Inpdap/Inps), giusta il prov. 30.9.2002 n.15181, con cui l’Aeronautica Militare liquidava in via provvisoria la pensione spettante al ricorrente. Il trattamento definitivo gli veniva liquidato con decreto n. 150 del 2.4.2007 del Ministero della Difesa. L’Inpdap accertava, nel contempo, l’indebito che comunicava all’interessato con nota 30.8.2007.

2. All’udienza del 19 aprile 2012 questo giudice pronunciava ordinanza chiedendo chiarimenti alle amministrazioni resistenti in ordine alla procedura di recupero dell’indebito.

3. All’udienza del 27 settembre 2012 la causa era trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO
La domanda non merita accoglimento alla luce anche dei principi espressi di recente dalle Sezioni Riunite con la sentenza n. 2/2012/QM del 2 luglio 2012, da cui questo Giudice non ha motivo di discostarsi, mostrando di esprimere, pertanto, un’opzione interpretativa diversa rispetto a quella sin ora seguita in tema di ripetibilità di somme indebitamente percepite e accertate in sede di conguaglio tra pensione provvisoria e pensione definitiva ai sensi dell’art. 162, TU 10902/73, ispirata ai dicta della sentenza n. 7/2007/QM delle stesse Sezioni.

2. In particolare, deve precisarsi che con la sentenza n. 2/2012/QM il supremo consesso ha espresso il seguente principio:

“Lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’amministrazione del diritto – dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell’indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall’interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo”.

Ne consegue che, nella sostanza, ciascuna fattispecie di indebito previdenziale deve essere esaminata in concreto e tenendo conto di una serie di circostanze che possono verosimilmente giustificare l’operato dell’Amministrazione. Ne deriva, altresì, che il solo ritardo procedimentale – più o meno protratto nel tempo - non fa sorgere tout court il diritto alla irripetibilità di dette somme in virtù del principio di tutela dell’affidamento del percettore.

2. Passando ad esaminare il caso di specie, si osserva che non sussistono in capo al sig. P. le condizioni per dichiarare irripetibili le somme indebitamente percepite.

Come anche chiarito dalla documentazione in atti, risulta che costui, Aiutante A.M., è cessato dal servizio permanente effettivo in data 1.7.1996 ed è stato collocato in posizione di ausiliaria; è transitato poi definitivamente nella riserva a far data dal 1.7.2002. La relativa partita pensionistica è stata amministrata dal Centro Amministrativo dell'Esercito Italiano di Roma durante il periodo di ausiliaria e sino al 1.1.2003.

Detta partita è stata successivamente trasferita all’Inps— Gestione ex I.N.P.D.A.P. - di Firenze.

A seguito dell'applicazione del decreto n. 150 del 2.4.2007, effettuato il conguaglio con quanto corrisposto in via provvisoria, l'I.N.P.S. - Gestione ex I.N.P.D.A.P. - ha accertato un debito pari ad € 5.477,22 per somme riscosse in eccedenza, procedendo, ai sensi dell'art. 162 del D.P.R. 1092/1973, al relativo recupero, con trattenuta mensile di € 304,29.

Al riguardo deve precisarsi che solo successivamente al collocamento dell'ufficiale in riserva, con il collocamento a riposo dall’1.1.2003 è sorto per l'Amministrazione l'obbligo di liquidare il trattamento pensionistico definitivo. L'art. 3 — comma 5 — L. 468/1987 prevede, infatti, che il personale militare che transita nella posizione di ausiliaria venga amministrato, durante tale periodo, in via provvisoria, dai competenti uffici amministrativi di Forza Armata al fine di consentire un costante e tempestivo aggiornamento dell'indennità di ausiliaria.

Ne consegue che il decreto attributivo del trattamento definitivo di pensione è stato emesso entro termini ragionevoli (quattro anni 2003-2007), tali da non poter ingenerare alcun affidamento incolpevole in ordine alla stabilità della misura della pensione provvisoria, in considerazione anche del fatto che la posizione pensionistica del P. era particolarmente complessa e in fieri in considerazione della particolare carriera che spetta al militare cessato e collocato in ausiliaria.

Tali elementi di fatto lasciano emergere un quadro chiaro e inequivoco – sicuramente peculiare per la particolare disciplina del personale militare cessato dal servizio permanente effettivo - da cui risulta che il percettore nel caso di specie non poteva ritenersi in uno stato di consolidato affidamento circa l’importo di pensione definitiva spettante. Non v’è dubbio che il collocamento in ausiliaria per circa sei anni sino al collocamento in riserva non può aver seriamente ingenerato alcuna certezza circa il quantum dovutogli a titolo di pensione definitiva. In tale contesto, la liquidazione della pensione definitiva intervenuta dopo quattro anni dalla liquidazione provvisoria deve ritenersi, appunto, giustificabile e non tale da ingenerare la tutela dell’affidamento incolpevole dell’accipiens.

A fronte di ciò, sussiste e permane, invece, il dovere dell’Amministrazione di recuperare somme indebitamente erogate ai sensi dell’art. 2033 cod. civ.

In conclusione, nel caso di specie appare legittimo l’operato dell’Inpdap, che, accertato l’indebito d’ufficio, ne ha disposto il recupero.

Si rammenta, infatti, il costante orientamento del Consiglio di Stato, secondo il quale costituisce “jus receptum il principio secondo cui il recupero di somme indebitamente erogate dalla Pubblica Amministrazione ai propri dipendenti ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile, di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate”(ex pluribus Cons. Giust. Ammin. Sicilia, sez. giurisd., 15 gennaio 2002, n. 8; C.d.S., sez. IV, 17 dicembre 2003, n. 8274; sez. VI, 12 dicembre 2002, n. 6787; 20 dicembre 2005, n. 7221; 4 febbraio 2008, n. 293).

Il Consiglio di Stato, peraltro, ha affrontato anche la delicata questione della buona fede accipientis, che nel caso di specie non sussiste, e sul punto ha rilevato che questa “non può rappresentare un ostacolo all’esercizio da parte dell’amministrazione del recupero dell’indebito, comportando in capo all’Amministrazione solo l’obbligo di procedere al recupero stesso con modalità tali da non incidere significativamente sulle esigenze di vita del debitore”.

Per quanto detto, il ricorso deve essere respinto.

In considerazione della complessità della materia, che coinvolge aspetti squisitamente interpretativi della norma vigente, sui quali la giurisprudenza si è espressa in termini non uniformi e di recente con la sentenza n. 2/QM/2012, sussistono eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana – in composizione monocratica – definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, respinge il ricorso iscritto al n. 58538PM del registro di segreteria, proposto da P. S..
Compensa le spese di lite.

Così deciso in Firenze all’udienza del 27 settembre 2012 ai sensi dell’art. 429 cod. proc. civ, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
IL GIUDICE UNICO
F.TO dr.ssa Paola Briguori
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Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici

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Giusto per orientamento.

Noto sempre più, sentenze NEGATIVE di questo genere (non solo per il personale dell'Arma dei CC ma anche che riguardano altri Corpi) ed è per questo che oggi per dare TRASPARENZA a tutti posto questa sentenza.

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) - posto in stato di quiescenza in data 10 febbraio 2006, con il grado di Brigadiere e chiedeva l’accertamento giudiziale del diritto alla inclusione, nella base pensionabile, dell’ assegno di funzione con la maggiorazione del 18% .

La Corte dei Conti chiarisce il concetto:

1) - Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, l'assegno personale di funzione, introdotto per le forze militari e di polizia dalla legge n.468/1987, non è suscettibile della maggiorazione del 18% prevista dall'art.16 della legge n.177/1976, in quanto tale norma elenca espressamente gli emolumenti che devono essere assoggettati all'aumento del 18% ai fini della determinazione della base pensionabile, non ricomprendendovi l'assegno in argomento: tale elencazione deve ritenersi tassativa poiché proviene da norma eccezionale, tale dovendosi qualificare l'art.16 della legge n.177/1976 che costituisce deroga al principio generale di cui all'art.53 del TU n.1092/1973 e, pertanto, non suscettibile di applicazione estensiva ad istituti retributivi creati dopo la sua emanazione, come l'assegno in parola.

2) - Dirimente appare poi la soluzione offerta dalle Sezioni Riunite, con sentenza n.9/2011/QM del 31 maggio 2011, con la quale si è cristallizzato l’orientamento negativo (maggioritario) già espresso dalla giurisprudenza della Corte.

3) - Per completezza espositiva si richiama la pronunzia di questo Giudice ( n. 1714/2012) alle cui motivazioni ( ulteriori) si rimanda.

Il resto leggetelo direttamente qui sotto, ove vengono richiamate ulteriori sentenze da parte della Corte dei Conti.

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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA Sentenza 3003 2012 Pensioni 05-11-2012

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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Guido Petrigni

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 3003/2012

I N F O R M A S E M P L I F I C A T A
ai sensi dell’art.9 della legge 21 luglio 2000, n.205

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 51263 del registro di segreteria, promosso da I. A., rappresentato e difeso dall’avv. Biagio A. Falzone, elettivamente domiciliato nel suo studio in Isola delle Femmine, Via Cutino n. 48 nei confronti del Ministero della Difesa- Comando Regione Carabinieri.

Visti gli artt. 118 disp. att. cpc, comma primo, come sostituito dal comma 5 dell’art. 52, L. 18 giugno 2009, n. 69 e gli artt.5 e 9 della legge 21 luglio 2000, n.205.

Udito, alla pubblica udienza del 24 ottobre 2012, il colonnello Mario Di Iulio per il Comando Regione Carabinieri.

Visto l’atto introduttivo del giudizio, depositato il 17 novembre 2008, con il quale il ricorrente ( posto in stato di quiescenza in data 10 febbraio 2006, con il grado di Brigadiere) chiedeva l’accertamento giudiziale del diritto alla inclusione, nella base pensionabile, dell’ assegno di funzione con la maggiorazione del 18% .
Vista la memoria difensiva depositata in data 21 settembre 2012 con la quale il Comando Regione Carabinieri ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa.

Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, l'assegno personale di funzione, introdotto per le forze militari e di polizia dalla legge n.468/1987, non è suscettibile della maggiorazione del 18% prevista dall'art.16 della legge n.177/1976, in quanto tale norma elenca espressamente gli emolumenti che devono essere assoggettati all'aumento del 18% ai fini della determinazione della base pensionabile, non ricomprendendovi l'assegno in argomento: tale elencazione deve ritenersi tassativa poiché proviene da norma eccezionale, tale dovendosi qualificare l'art.16 della legge n.177/1976 che costituisce deroga al principio generale di cui all'art.53 del TU n.1092/1973 e, pertanto, non suscettibile di applicazione estensiva ad istituti retributivi creati dopo la sua emanazione, come l'assegno in parola.

Conclusivamente, l’assegno di che trattasi, benché pensionabile, tuttavia non può considerarsi elemento essenziale o costitutivo dello stipendio, bensì solo parte della retribuzione nel suo complesso e, quindi, in definitiva, assegno di natura accessoria o additiva dello stipendio non suscettibile, in sede di liquidazione o riliquidazione del trattamento di quiescenza, dell'incremento del 18% in parola ( In terminis, ex multis, Corte dei Conti in sede di controllo, con delibere n. 23/90 del 1° marzo 1990 e n. 52/2000 del 18 maggio 2000 ed ancora Corte Conti, sez. riun., 27 aprile 2004, n. 6/Q; Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Appello III Centrale n. . 99 del 26 marzo 2008;Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Appello II Centrale nn. 336/2003 del 18 novembre 2003, Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Appello I Centrale n.156 dell’8 aprile 2008.

Dirimente appare poi la soluzione offerta dalle Sezioni Riunite, con sentenza n.9/2011/QM del 31 maggio 2011, con la quale si è cristallizzato l’orientamento negativo (maggioritario) già espresso dalla giurisprudenza della Corte.

Per completezza espositiva si richiama la pronunzia di questo Giudice ( n. 1714/2012) alle cui motivazioni ( ulteriori) si rimanda.

In adesione a tali pronunce e alle dedotte considerazioni, il ricorso si appalesa, nella profilata domanda , infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.

Sussistono,comunque, giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese.
P. Q. M.
La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana – Il Giudice Unico delle Pensioni, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2012.
IL GIUDICE UNICO
F.to Guido Petrigni
Depositata oggi, 24 ottobre 2012,
in Segreteria nei modi di legge.

Pubblicata in data 05 novembre 2012

Il Funzionario di Cancelleria
F.to Piera Maria Tiziana Ficalora
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Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici

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L'Appello del collega è stato perso.

Maggiorazione del 18%, nella base pensionabile.

1) - Il conflitto giurisprudenziale, sul punto, è stato risolto dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 9/2011 la quale ha statuito che «l'assegno funzionale, previsto per i sottufficiali delle Forze Armate dall'art. 1, comma 9, del decreto legge 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987 n. 468 (nonché l'analogo assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti ai Corpi di Polizia dall'art. 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472), e l'indennità di ausiliaria, di cui all’art. 67 della legge 10 aprile 1954 n. 113 e all'art. 46 della legge 10 maggio 1983 n. 212, non beneficiano della maggiorazione del 18 per cento prevista dall’art 53 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, come modificato dall’art. 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177».

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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
APPELLI SICILIA Sentenza 262 2012 Pensioni 26-10-2012

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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE D’APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:
dott. Salvatore CILIA Presidente
dott. Luciana SAVAGNONE Consigliere
dott. Salvatore CULTRERA Consigliere
dott. Pino ZINGALE Consigliere relatore
dott. Valter Camillo DEL ROSARIO Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N. 262/A/2012

nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. 4111 del registro di segreteria promosso ad istanza di L. R., rappresentato e difeso dall’avv. Nino Bullaro, nei confronti del Comando Legione Carabinieri Sicilia, per la riforma della sentenza n. 279/2012 emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana.
Visto l’atto introduttivo del giudizio depositato il 4 aprile 2012.
Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.
Uditi alla pubblica udienza del 25 ottobre 2012 il relatore Consigliere Pino Zingale; non rappresentate le parti e posto il giudizio in decisione.

F A T T O
Con la sentenza in epigrafe la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, il Giudice Unico per le pensioni rigettava il ricorso proposto dall’odierno appellante, sottufficiale a riposo dell’Arma dei Carabinieri, teso ad ottenere l’inserimento dell’assegno funzionale nella base pensionabile con la maggiorazione del 18% di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 1092/1973.

Avverso tale sentenza ha interposto appello l’interessato, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 9, legge n. 468/87, nonché dell’art. 16 della legge n. 177/76.

Il Ministero della Difesa non si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2012, assenti le parti, il giudizio è stato posto in decisione.

D I R I T T O
Il thema decidendum sottoposto all’esame di questa Sezione è quello relativo al diritto alla maggiorazione del 18%, nella base pensionabile, di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 1092/1973, del c.d. “assegno funzionale” previsto per i sottufficiali delle Forze Armate dall'art. 1, comma 9, del decreto legge 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987 n. 468.

Il conflitto giurisprudenziale, sul punto, è stato risolto dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 9/2011 la quale ha statuito che «l'assegno funzionale, previsto per i sottufficiali delle Forze Armate dall'art. 1, comma 9, del decreto legge 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987 n. 468 (nonché l'analogo assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti ai Corpi di Polizia dall'art. 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472), e l'indennità di ausiliaria, di cui all’art. 67 della legge 10 aprile 1954 n. 113 e all'art. 46 della legge 10 maggio 1983 n. 212, non beneficiano della maggiorazione del 18 per cento prevista dall’art 53 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, come modificato dall’art. 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177».

Ai sensi dell’art. 42 della legge n. 69/2009, il quale ha modificato l’art.1, comma 7, del D.L. n.453/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.19/94, la sezione giurisdizionale che ritenga di non condividere il principio enunciato dalle Sezioni Riunite ha solo la facoltà di rimettere, a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio, quest’ultimo da intendersi, come chiarito dalle stesse Sezioni Riunite, non già riferito al merito della causa, ma al principio di diritto in precedenza affermato, per un riesame della questione.

Questa Sezione non ravvisa, però, motivi per doversi discostare dal principio enunciato dalle Sezioni Riunite, anche alla luce dell’ormai pacifica e consolidata giurisprudenza di tutte le Sezioni di appello (ex multis, v. Sezione I app., 7 febbraio 2011, n. 41; Sezione II app., 28 settembre 2011, n. 448; Sezione III app., 11.7.2007, n. 227).

Conclusivamente, quindi, l'appello va respinto con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.

Alla luce della pregressa (ora superata) favorevole giurisprudenza di questa Sezione e nella contumacia dell’appellato, si ravvisano giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P. Q. M.
La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2012.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.TO (Pino Zingale) F.TO (Salvatore Cilia)

Depositata in segreteria nei modi di legge
Palermo, 26/10/2012

Per Il Direttore della Segreteria
(Nicola Daidone)
F.TO Giancarlo Lentini
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Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici

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Glaucoma O.D.

Ricorso Accolto.

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ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PUGLIA Sentenza 670 2012 Pensioni 25-05-2012

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REPUBBLICA ITALIANA SENT 670/2012
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico
Consigliere dott. Pasquale Daddabbo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15208/PM (ex 5657/M) del Registro di Segreteria, proposto dal sig. XX, nato il X a X, ivi residente alla via X rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro De Matteis, elettivamente domiciliato in Bari alla via Cardassi n. 36 presso lo studio dell’avv. Gennaro Ricchetti,

contro
Ministero della difesa e
Ministero del Tesoro, ora Ministero dell’Economia e delle Finanze,

avverso
il decreto n. 393 in data 23.9.1998 del Direttore della 11^ Divisione della Direzione Generale delle Pensioni del Ministero della Difesa.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;
Vista la legge n. 205/2000;
Udito, nella pubblica udienza del 16 aprile 2012, l’avv. Antonio Salvia, su delega dell’avv. Alessandro De Matteis, per il ricorrente; non comparsi i Ministeri convenuti.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato tra il 4 ed il 5 luglio 2000 e depositato presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale in data 4.8.2000, il sig. X X – aviere scelto di leva dal 25.10.1986 al 24.10.1987 - ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Ministero della Difesa ha respinto la domanda di pensione privilegiata (presentata il 27.9.1989 in relazione all’infermità “glaucoma O.D.”) non ritenendo tale infermità dipendente da causa di servizio, come da pareri del Comitato per le Pensioni Privilegiate ordinarie (n. 9902/95 del 15.6.1995) e del Collegio Medico Legale (. 243/96 dell’11.6.1998).

Il ricorrente ha sostenuto la sussistenza dei presupposti per la concessione dell’invocato trattamento privilegiato deducendo di aver iniziato a soffrire di disturbi visivi subito dopo le esercitazioni di lancio delle bombe a mano del 9.12.1986 e di avere perciò ricevuto una menomazione quantitativamente e qualitativamente qualificata della capacità lavorativa generica. Ha sostenuto la sussistenza di numerosi riscontri probatori circa il collegamento etiologico della malattia al servizio richiamando a tal fine le conclusioni del perito di parte, dott. Zippo; tale consulente conclude il suo elaborato nel senso che i fatti di servizio hanno avuto un ruolo concausale efficiente e determinante nell’insorgenza della malattia in questione da ascriversi alla 5^ categoria. Il ricorrente, infine, deducendo la carenza di motivazione del decreto impugnato, per non aver esplicitato le ragioni per cui erano stati preferiti i pareri contrari del CPPO e del CML rispetto a quello dell’IML dell’Aeronautica Militare di Napoli – favorevole alla dipendenza da causa di servizio – ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con il riconoscimento del diritto all’invocato trattamento pensionistico privilegiato.

Il Ministero della Difesa, costituito in giudizio con memoria in data 19.10.2011, ha rappresentato che stante la divergenza tra il parere dell’I.M.L. di Napoli (che aveva riconosciuto dipendente da causa di servizio l’infermità “glaucoma ed esoftalmo O.D.”) e quello del CPPO (che aveva negato tale dipendenza) era stato acquisito il parere del Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa che, a sua volta, aveva ritenuto l’infermità come affezione dovuta ad anomalie congenite o per cause esogene, che non rientrano tra quelle invocate dal ricorrente in rapporto al servizio prestato. Nel dedurre che l’attività del Ministero è vincolata sotto il profilo medico legale e si base sul parere del CML, che presuppone la conoscenza di nozioni scientifiche e dati dell’esperienza propri della disciplina di carattere squisitamente tecnico, ha chiesto il rigetto del ricorso.

All’esito dell’ordinanza disposta all’udienza del 8.11.2011, l’U.M.L. del Ministero della Salute, con relazione del 9.3.2012, ha espresso il proprio parere concludendo per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia oculare destra, infermità da ascrivere alla VI^ ctg. Tab. A.

All’udienza del 25 febbraio 2011 l’avv. Antonio Salvia ha insistito per l’accoglimento del ricorso ed il giudizio, non comparse le amministrazioni convenute, è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.

In punto di fatto deve richiamarsi quanto appresso, già evidenziato dall’U.M.L. del Ministero della Salute.

Il X, chiamato alle armi il 25.10.1986, il 13.12.1986 venne ricoverato presso l’infermeria del corpo per “tonsillite febbrile” e dimesso il 16.12.1986, giudicato guarito ed abile al servizio.

Accusando disturbi all’occhio destro, il militare, il 13.1.1987, si recava a vista dal prof. Balacco-Gabrieli che osservava la presenza di modico esoftalmo all’OD con modesto turgore venoso e visus di 8/10 e consigliava ricovero ospedaliero.

Il X venne, quindi, ricoverato presso il Policlinico di Bari dal 21.1.1987 al 5.2.1987: nella cartella clinica è riferito che il paziente, da circa un mese, aveva notato gonfiore e arrossamento all’OD; all’esame obiettivo si constatava un visus di 10/10 in entrambi gli occhi con presenza in OD di una pupilla rotonda ma iporeagente (riflessi presenti ma torpidi sia il diritto che il consensuale); gli esami fluorangiografico, ecografico, ERG e PEV apparivano nella norma. Il paziente veniva dimesso con diagnosi di “esoftalmo di n.d.d.” e terapia cortisonica e cronassial.

Ad una visita di controllo del 14.10.1987 si rilevava, in OD esoftalmo di n.d.d., ed in entrambi gli occhi un visus naturale di 10/10, lieve iperemia congiuntivale con ipertrofia papillare tarsale; veniva posta diagnosi di “esoftalmo OD quale esito di pregresso processo infiammatorio orbitale congiuntivale follicolare”.
Il 9.11.1987 il dott. Motolese riscontrava in OD esoftalmo con ipertono (36mmHg), escavazione centrale della papilla con esclusione della macchia cieca alla perimetria.

In data 9.2.1989 il ricorrente si ricoverava presso la Casa di Cura “Madre Fortunata Toniolo” per essere sottoposto ad intervento di trabeculectomia protetta in OD ed in tale occasione si constatava in OD un tono oculare di 54 mmHg con cornea edematosa, pupilla in media midriasi e angolo irido-corneale 2 con canale non iniettabile.

Alla visita presso l’IML di Napoli, a seguito della domanda di pensione privilegiata, si diagnosticava “esoftalmo post-infiammatorio OD e conseguente glaucoma omolaterale già trattato chirurgicamente con marcata riduzione del campo visivo (OD v 4/40 n.m.c.l.)”.

Alla recente visita presso l’UML del Ministero della Salute, all’esame obiettivo dell’OD, è stato rilevato esoftalmo irriducibile, bulbo exodeviato, presenza di bozza filtrante (esito di intervento di trabeculectomia) nel settore superiore, iridectomia basale superiore; fondo oculare: papilla ottica pallida ed escavata; visus: percezione luminosa nel settore temporale.

L’UML ha posto diagnosi di “OD: esiti di intervento di trabeculectomia, pseudotumor infiammatorio con glaucoma secondario”.

La tesi dell’UML del Ministero della Salute, che inquadra la patologia oculare del ricorrente nell’ambito di una infiammazione dei tessuti orbitari, appare condivisibile perché si basa sui dati clinici riscontrati nel ricovero del 21.1.1987 (presenza nell’OD di esoftalmo e pupilla iporeagente) e sulla ritenuta origine secondaria e non primaria del glaucoma; valutazione, quest’ultima, anch’essa condivisa perchè basata sull’esatta considerazione che la terapia antiglaucomatosa prescritta nel novembre del 1987, che nell’esperienza clinica funziona per anni, nella specie non ha portato ad alcun risultato posto che dopo un breve periodo è stato necessario l’intervento chirurgico in quanto il tono oculare era abnormemente elevato.

Ciò posto, risultano di conseguenza parimenti condivisibili le coerenti conclusioni dell’UML del Ministero della Salute secondo cui il processo infiammatorio iniziale ha potuto trovare la sua causa o quanto meno la concausa nelle condizioni climatiche a cui l’interessato è stato sottoposto durante il servizio; in tal senso è stato correttamente evidenziato che il ricorrente aveva svolto il servizio di piantone, durante la notte, sia il 4 che il 7 dicembre 1986 e che il 13 dicembre era stato ricoverato per tonsillite febbrile, ossia per un processo infettivo in cui poteva essere presente anche una sinusite, malattia capace di innescare il processo infiammatorio orbitarlo manifestatosi qualche giorno dopo.

Il parere dell’UML del Minsero della Salute è anche da condividersi in relazione alla critica dei pareri negativi resi dal CPPO e dal CML avendo posto logicamente in evidenza che a differenza di quanto sostenuto da tali organi di consulenza medico-legale, il glaucoma, nel ricorrente è insorto in età adulta, dopo la comparsa dell’esoftalmo, di tal ché tale ultima patologia non può essere stata la conseguenza della prima, come sostenuto espressamente dal CML del Ministero della Difesa.

Alla luce di quanto fin qui esposto, deve riconoscersi il diritto del sig. X a conseguire, a decorrere dal congedo, in relazione all’infermità “esoftalmo post infiammatorio OD e conseguente glaucoma omolaterale, già trattato chirurgicamente con marcata riduzione del campo visivo”, come diagnosticata dall’IML dell’A.M. di Napoli, la pensione privilegiata prevista per i militari di leva.

Quanto alla classifica appare corretta l’ascrizione alla VI^ categoria tabella A, indicata sempre dall’UML, considerato che l’ampiezza visiva dell’occhio destro è limitata alla sola percezione luminosa nel settore temporale e che la presenza dell’esoftalmo e dell’exodeviazione del bulbo oculare comportano ricorrenti infiammazioni dell’occhio.

Spettano al ricorrente, in accoglimento del presente gravame, le somme arretrate costituite dai ratei pensionistici decorrenti dal congedo.

Condividendosi la sentenza delle Sezioni Riunite n. 6/QM/2008, sulle somme arretrate relative ai ratei pensionistici maturati prima del 10.8.2000 sono dovuti gli interessi legali, non avendo il ricorrente provato la sussistenza di maggiori danni; per quelle relative ai ratei successivi sono dovuti gli interessi legali ed eventualmente, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria.

Stante la peculiarità della controversia per la cui soluzione si è resa necessaria l’acquisizione di un parere medico legale, reputa equo questo giudice disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto riconosce il diritto del sig. X X a conseguire, a decorrere dal congedo, in relazione all’infermità “esoftalmo post infiammatorio OD e conseguente glaucoma omolaterale, già trattato chirurgicamente con marcata riduzione del campo visivo”, riconosciuta dipendete da concausa di servizio ed ascrivibile alla VI^ cat. Tab. A, la pensione privilegiata prevista per i militari di leva.

Sulle somme arretrate relative ai ratei maturati sino al 10.8.2000 sono dovuti gli interessi legali; su quelli relativi ai ratei successivi a tale data sono dovuti gli interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggiore importo differenziale, la rivalutazione monetaria.

Spese compensate.
Così deciso, in Bari, all’esito della pubblica udienza del 16 aprile 2012.
IL GIUDICE
F.to (Pasquale Daddabbo)

Depositata in Segreteria il 25/05/2012

IL DIRIGENTE
(il funzionario di Cancelleria)
F.to (Dott. Maurizio Pizzi)
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