Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici

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Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
DOTT.SSA (omissis)
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA N. 1539/2010
RICORSO 30188 M – UDIENZA 7 LUGLIO 2010

Giudizio promosso da:
D. P. A. nato a omissis rappresentato e difeso dall’Avv. Stefano Pellegrino del Foro di Marsala, come da delega in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Roberto Genna, sito in Palermo, Via Siracusa n. 30
CONTRO
MINISTERO DELLA DIFESA in persona del Ministro pro tempore
VISTI
il R.D. 13 agosto 1933 n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993 n. 453, convertito con Legge 14 gennaio 1994 n. 19 e con Legge 14 gennaio 1994 n. 20; la Legge 21 luglio 2000 n. 205;
ESAMINATI
gli atti ed i documenti del fascicolo processuale;
All’udienza del 7 luglio 2010 le parti sono assenti.
Al termine dell’udienza, previa camera di consiglio, il Giudicante ha dato lettura del dispositivo della presente decisione
FATTO
Il Sig. D. P. A., Appuntato dei Carabinieri e’ in congedo dal 29 ottobre 1997. In data 31 ottobre 1994, lo stesso ebbe ad inoltrare all’Amministrazione di appartenenza, istanza volta ad ottenere i benefici di cui agli artt. 117 e 120 R.D. 3458 e L. 539/1950; solo in data 27 marzo 1998 il Sig. D. P. A. veniva sottoposto a visita medica a seguito della quale veniva diagnosticata la seguente infermita’:”spondiloartrosi dorsale”.
Con rifermento alla istanza volta ad ottenere i benefici di cui agli artt. 117 e 120 R.D. 3458 e L. 539/1950, pero’, con provvedimento del 4 marzo 2003, l’Amministrazione procedente rappresentava che non si poteva dare corso alla erogazione del beneficio richiesto in quanto la constatazione della dipendenza da causa di servizio della infermita’ riscontrata non era avvenuta in costanza di servizio.
Avverso il provvedimento suddetto il sig. D. P. depositava ricorso presso questa Sezione giurisdizionale in data 5 maggio 2003.
Con nota 15 settembre 2003, il Comando Regione Carabinieri Sicilia rappresentava che il provvedimento adottato dall’Amministrazione medesima doveva ritenersi pienamente valido in quanto adottato in conformita’ dei criteri dettati dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, con Circolare applicativa n. DGPM/IV/11^/CD139758 del 9 novembre 2001 di recepimento del parere del Consiglio di Stato 452/1999 che richiedeva, tra l’altro, che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermita’ dovesse avvenire in costanza di servizio.
Con memoria del 9 giugno 2010, pervenuta presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale il 22 giugno 2010, il Comando Legione Carabinieri Sicilia, nell’illustrare il contenuto della gia’ menzionata Circolare del Ministero della Difesa del 2001, in via preliminare, chiede che sia dichiarata la prescrizione quinquennale dei ratei di pensione precedentemente maturati e, nel merito, il rigetto del gravame.
All’udienza del 7 luglio 2010, assenti le parti, la causa viene trattenuta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
preliminarmente deve essere affermata, dopo un pressoche’ consolidato indirizzo contrario anche di questa Sezione giurisdizionale, la giurisdizione in subiecta materia di questa Corte, in quanto nella più recente giurisprudenza della Corte dei conti (si vedano, tra le altre, Sez. giur. Reg. Campania 330/2010; Sez. giur. reg. Sardegna, 22 maggio 2008, n. 1195; Sez. giur. reg. Piemonte, 23 luglio 2008, n. 196; Sez. giur. Veneto, 11 settembre 2007, n. 754), la giurisdizione è stata affermata sulla considerazione che nei casi quali quello oggetto della presente controversia, si disputi esclusivamente di questioni inerenti al rapporto pensionistico, senza che vengano in rilievo provvedimenti attinenti al pregresso rapporto di pubblico impiego.
Pertanto la Cassazione ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti ogni volta che, analizzando il c.d. “petitum sostanziale” si rilevava che cio’ che veniva dedotto era “esclusivamente la prestazione pensionistica e la sua quantificazione, presupponendo, bensi’ diritti maturati nel contesto del rapporto di lavoro, ma deducendo come causa petendi non quest’ultimo, bensì il diverso rapporto previdenziale che ad esso si ricollega” . (cfr. Appelli Sicilia 268/2009; Cass. Sez. Un. 3061/1993; 13058/1997; 20/2000; 10973/2001; 9343/2002;14171/2004; 6404/2005; 14/2007).
Nel merito, dunque, il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento, ai fini pensionistici, dei benefici economici di cui agli articoli 43 e ss. del r.d. 1290 del 1922 (omologhi a quelli previsti dagli artt. 117 e 120 del r.d. 31.12.12928 n. 3458 per il personale militare) estesi al personale invalido per servizio ai sensi della legge 15.7. 1950, n. 539.
È necessario, per una migliore comprensione della questione dedotta in giudizio, ricostruire l’evoluzione normativa (e delle disposizioni relative alla pratica applicazione del dettato legislativo) concernente il beneficio richiesto.
L’art. 117 del regio decreto n.3458/1928 recita: “Agli ufficiali in servizio permanente ed a quelli delle categorie in congedo è concessa, agli effetti della determinazione dello stipendio:
a) l'abbreviazione di due anni, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguito ricompense al valor militare per fatto di guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie giusta la tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70;
b) l'abbreviazione di un anno, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguita la croce di guerra o abbiano riportato ferite in guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie giusta la tabella indicata alla precedente lettera a), e alla terza categoria giusta l'art. 101 del testo unico predetto.
In applicazione del presente articolo non può essere concessa che una sola delle abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in più di una delle cennate condizioni.
Le ricompense al valore militare e la croce di guerra di cui alle precedenti lettere a) e b) valgono agli effetti del presente articolo anche quando la relativa pubblicazione sul Bollettino ufficiale sia posteriore al 1° aprile 1922”.
L’art.120 del citato regio decreto n.3458/1928 stabilisce. “Gli ufficiali delle categorie in congedo chiamati in servizio, i quali non abbiano mai goduto (pure avendone diritto) dei benefici indicati agli artt. 115, 116 e 117 avranno il trattamento stabilito dagli articoli stessi in occasione del loro primo richiamo alle armi, fatta eccezione per il periodo di richiamo di cui al primo comma del precedente art. 51”.
Occorre, inoltre, considerare che l’art. 1 della legge n. 539/1950 ha esteso l’applicazione dei benefici previsti a favore dei mutilati ed invalidi di guerra anche ai mutilati ed invalidi per servizio.
La normativa citata prevede – per la parte che interessa nel presente giudizio – che venga concessa, ai fini della determinazione dello stipendio, l’abbreviazione di due anni ovvero di un solo anno a seconda che il dipendente pubblico sia stato riconosciuto mutilato o invalido in relazione ad infermità ascritte alle prime sei categorie di pensione, ovvero alle ultime due. Tali norme stabiliscono, altresì, che può essere concessa una sola delle abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in più di una delle accennate condizioni. Dette disposizioni, inizialmente previste per i soli mutilati e invalidi di guerra, sono state estese anche ai mutilati e invalidi per servizio per effetto dell’entrata in vigore della legge 15 luglio 1950 n. 539, il cui articolo 1, primo comma, ha disposto testualmente che “I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati e invalidi di guerra .. si applicano anche ai mutilati e invalidi per servizio”.
Il beneficio in parola si traduceva, sostanzialmente, sino al 31 dicembre 1986, in un’abbreviazione del tempo necessario alla maturazione del successivo aumento stipendiale.
Successivamente, peraltro, l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 (norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 13 febbraio 1987 per il personale della Polizia di Stato, esteso all’Arma dei Carabinieri e agli altri Corpi di polizia dal decreto legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 20 novembre 1987 n. 472) ha soppresso, a decorrere dal 1 gennaio 1987, il meccanismo di progressione economica fondato sulle classi e sugli scatti biennali e lo ha sostituito con la retribuzione individuale di anzianità. Il nuovo sistema retributivo ha posto il problema del permanere della possibilità di applicare il beneficio per cui è causa (che, come detto, si sostanziava in un incremento economico valutato, nel precedente sistema retributivo, mediante l’attribuzione di classi e scatti nel trattamento economico di attività).
Il Consiglio di Stato, consultato al riguardo, ha indicato le modalità da seguire per continuare a concedere il beneficio in questione anche nel periodo successivo al 1 gennaio 1987 (vds. circolare ministeriale n. 78283 del 25 maggio 1994). Le stesse si sono concretizzate nell’attribuzione di una somma pari al 2,50% del valore iniziale della retribuzione del livello posseduto dall’invalido con infermità ascritta alle prime sei categorie, o nella concessione di una somma pari all’1,25% agli invalidi ascritti alle ultime due categorie. Sempre a decorrere dal 1987, in virtù del disposto di cui all’articolo 5bis della legge n. 472 dello stesso anno, per ottenere la speciale provvidenza in argomento, è divenuto sufficiente il verbale redatto dalla Commissione medica ospedaliera che dichiara la dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta dall’interessato e la sua ascrizione a una delle categorie di pensione privilegiata, senza necessità di ottenere l’adozione del decreto concessivo dell’equo indennizzo.
Nel caso in esame, risulta che il ricorrente era stato giudicato affetto da infermità dipendente da c.s. dalla C.M.O. di Palermo solo in data 27 marzo 1998, quindi ben cinque mesi dopo la data di congedo, ma ben oltre tre anni dalla presentazione della istanza.
E’ opportuno ricordare che, in sede di prima applicazione della normativa in parola, con Circolare 386/1997, il Ministero della Difesa intendeva riconoscere il beneficio in parola solo al personale in servizio ed al personale in congedo solo in caso di richiamo.
Ben presto, pero’, la disparita’ di trattamento tra personale in congedo e personale in servizio (o richiamato) divenne evidente al punto che il Ministero della Difesa con la gia’ menzionata Circolare del 2001, ha ben chiarito - assumendo a riferimento il parere della Commissione speciale pubblico impiego del Consiglio di Stato – che i benefici in parola debbono esser attribuiti d’ufficio appena avuto notizia del verbale della Commissione medico Ospedaliera che riconosce al militare l’infermità, ascritta a categoria, dipendente da causa di servizio e che il personale in quiescenza, che ha ottenuto in attività di servizio il riconoscimento della malattia invalidante da parte della C.M.O., ha diritto al beneficio anche se ha prodotto istanza non in costanza di servizio.
Cio’ rappresenta, senza dubbio, una previsione di favore nei confronti del personale in quiescenza che vedeva riconosciuta la facolta’ di presentare la domanda per l’accesso ai benefici per cui e’ causa, anche successivamente alla cessazione dal servizio, sempre che vi fosse un precedente verbale della CMO, redatto in costanza di servizio, attestante la dipendenza da causa di servizio della infermita’ sofferta.
La contestualita’ del verbale della CMO rispetto al rapporto di servizio, quindi, va letta nell’ottica di questa previsione di favore accordata al personale in quiescenza al fine di giustificare, legittimare, le domande posteriori alla cessazione dal servizio che in sede di prima applicazione della normativa in esame erano state tagliate fuori.
Certamente la contestualita’ del verbale della CMO rispetto al rapporto di servizio non puo’ essere considerata una condicio sine qua non nel caso di domande tempestivamente presentate in costanza del rapporto di servizio la cui assenza porta, quindi, al rigetto della domanda.
Soccorrono, a tale proposito, i piu’ banali principi di buon andamento ed efficienza dell’attivita’ della Pubblica Amministrazione che, in piena vigenza della L. 241/1990, ha l’obbligo di agire e, quindi, di concludere i procedimenti, in tempi certi e brevi.
Nel caso in esame, pertanto, l’Amministrazione, rigettando l’istanza del ricorrente perche’ la costatazione della dipendenza da causa di servizio della infermita’ di cui lo stesso era affetto e’ avvenuta dopo la cessazione dal servizio, sebbene il procedimento sia stato tempestivamente attivato, significherebbe addossare ingiustamente al privato cittadino le inerzie ed il mal funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Alla luce di quanto sin qui’ rappresentato, ritiene, dunque, questo Giudice che, ai fini pensionistici, il ricorso presentato dal sig. D. P. A. deve essere accolto in quanto la pretesa, tempestivamente avanzata nei confronti della competente Amministrazione, nel merito risulta fondata; per l’effetto, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione della pensione previa valorizzazione nella base pensionabile di uno scatto dell’1,25 per cento, (essendo l’infermita’ riscontrata ascrivibile alla 8^ categoria ) a decorrere dal momento del collocamento a riposo.
Sulle somme costituite da differenze a titolo di pensione l’Amministrazione corrisponderà al D. P. A. il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 429 comma 3 c.p.c. cosi’ come interpretato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza 10/2002/QM .
Il Comando Regione Carabinieri Sicilia e’ condannato, altresi’, al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 ed Euro 800,00 per onorari, oltre il rimborso forfettario per spese generali pari del 12,5%, IVA e CPA
PER QUESTI MOTIVI
il Giudice delle pensioni della
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
DELLA CORTE DEI CONTI
ACCOGLIE
il ricorso in epigrafe, introduttivo del giudizio iscritto al n. 30188 del registro di Segreteria, proposto D.P. A., nel senso e con le statuizioni di cui in parte motiva e, per l’effetto condanna il Comando Regione Carabinieri Sicilia alla riliquidazione del trattamento pensionistico, previa valorizzazione nella base pensionabile di uno scatto dell’1,25 per cento per l’inclusione dei benefici di cui agli artt. 117 e 120 R.D. 3458/1928, a decorrere dal momento del collocamento a riposo. Sulle somme arretrate il Comando Regione Carabinieri Sicilia dovra’ corrispondere interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 429 comma 3 c.p.c. cosi’ come interpretato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza 10/2002/QM .
Il Comando Regione Carabinieri Sicilia e’ condannato, altresi’, al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 ed Euro 800,00 per onorari, oltre il rimborso forfettario per spese generali pari del 12,5%, IVA e CPA
Cosi’ deciso in Palermo, 7 luglio 2010
IL GIUDICE
F.to Dott.ssa (omissis)
Depositato in Segreteria nei modi di legge
Palermo, li 08 luglio 2010

Il Funzionario Amministrativo
F.to (omissis)


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SENT. N. 183/10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE
In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Consigliere T. P., quale Magistrato a ciò delegato;
Visto il ricorso in materia di pensioni militari iscritto al nr. 18600/M del Registro di Segreteria, promosso da B. V., nato a Omissis il Omissis, rappresentato e difeso dall’Avvocato Silvana Borelli, presso il cui studio in Torino, Via del Carmine nr. 2, ha eletto domicilio, avverso la determinazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze di Omisis nr. ……./PR del 27.04.2010 ed il prefato Dicastero;
Uditi, nella pubblica Udienza dell’11.11.2010, il relatore Dr. T. P., l’Avvocato Silvana Borelli e la D.ssa Nadia Q. per la Direzione Territoriale di Omissis;
Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;
Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214 ed il relativo Regolamento di procedura;
Visto il decreto legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella legge 14 gennaio 1994 nr. 19;
Visto il decreto legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella legge 20 dicembre 1996 nr. 639;
Vista la legge 21 luglio 2000 nr. 205;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Fatto e Diritto
Il ricorrente, militare di leva in congedo affetto da infermità contratta per causa di servizio, ha impugnato la determinazione in epigrafe con la quale la suddetta Amministrazione ha respinto l’istanza in data 16.04.2010, con cui l’interessato aveva chiesto la corresponsione dell’I.I.S. in misura intera sulla pensione privilegiata tabellare, iscrizione nr. Omissis, e relativa tredicesima mensilità, in quanto lo stesso ha prestato attività subordinata alle dipendenze di datore di lavoro privato sino al 31.12.2008, per la quale ha percepito l’I.I.S..
Dagli atti risulta che il Ministero della Difesa, Direzione Generale delle pensioni, con Decreto nr. …. del 14.06.1979 ha attribuito al ricorrente il trattamento privilegiato tabellare a vita, a decorrere dal 06.12.1978, in relazione ad infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Nel citato ricorso parte attrice, dopo aver precisato di aver percepito l’I.I.S. e la tredicesima mensilità sulla pensione privilegiata entro il limite corrispondente al minimo INPS, richiama espressamente le Sentenze della Corte Costituzionale nr. 566 del 1989, nr. 376 del 1994 e nr. 516 del 2000, nonché l’Ordinanza della Consulta nr. 517 del 2000, chiedendo la corresponsione dell’I.I.S. in misura intera sulla menzionata pensione privilegiata tabellare, iscrizione nr. ……., e relativa tredicesima mensilità, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria, a partire dalla data in cui è sorto il diritto.
L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 29.06.2010, chiedendo il rigetto del ricorso sul rilievo che il divieto di cumulo in parola, nelle more dell’intervento del legislatore, deve considerarsi tuttora operante nonostante i principi fissati dalla Consulta in materia; in subordine, eccepisce la prescrizione quinquennale con la compensazione delle spese.
Ciò premesso, il ricorso si appalesa parzialmente fondato.
Come si evince dalla precedente narrativa la questione sottoposta all’attenzione di questo Giudice riguarda, in sostanza, la legittimità o meno del cumulo di I.I.S. in ipotesi di concorso tra pensione e retribuzione.
Al riguardo, questo Giudice osserva, in via preliminare, che in merito all’originario divieto di cumulo per l’ipotesi di pensionato che prestava opera retribuita alle dipendenze di datori di lavoro pubblici, si è avuto l’intervento della Corte Costituzionale, che, con Sentenza nr. 566 del 1989, dichiarava l’illegittimità costituzionale, per incompatibilità con il primo comma dell’articolo 36 della Costituzione, dell’articolo 99, comma 5, del D.P.R. nr. 1092 del 1973, in quanto non era ivi stabilito il limite minimo dell’ “emolumento percepito per la nuova attività”, dovendosi ritenere ammissibile, al di sotto di tale limite, il cumulo integrale fra trattamento pensionistico e retribuzione, senza che sia sospesa la corresponsione dell’I.I.S..
Identico principio veniva affermato dalla successiva Sentenza nr. 204 del 1992, con riferimento all’ipotesi di pensionato che presti opera retribuita alle dipendenze di datori di lavoro privati.
In seguito a tali pronunce vi sono stati altri interventi della Corte Costituzionale sulla specifica tematica, culminati con l’Ordinanza nr. 517 del 2000, con la Sentenza nr. 516 sempre del 2000, con l’Ordinanza nr. 89 del 2005 e, da ultimo, con la Sentenza nr. 197 del 2010 che ha indirettamente avvalorato il canone sopra enucleato.
In particolare, con la citata Ordinanza nr. 517, è stato ancora una volta precisato con estrema chiarezza che la disciplina di cui ai commi due e cinque dell’articolo 99 del D.P.R. nr. 1092 del 1973 era già stata dichiarata costituzionalmente illegittima.
Alla luce di tale cornice ricostruttiva, questo Giudice, attesa la natura retributiva dell’I.I.S., ormai riconosciuta anche dalla Corte Costituzionale con la Sentenza nr. 243 del 1993, non ravvisa alcuna possibilità di ritenere ancora valido, nel contesto interpretativo in rassegna, il divieto di cumulo di I.I.S. in ipotesi di concorso tra pensione e retribuzione (ex multis Sentenze della Corte dei Conti, II Sezione Centrale nnrr. 78, 93 e 131 del 2000, III Sezione Centrale, nnrr. 403 del 2003 e 10 del 2006).
Invero, la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale e di questa Corte ha espressamente e chiaramente affermato l’assunto che deve ritenersi espunta dall’ordinamento giuridico ogni norma limitativa dell’integrale cumulo di più indennità integrative speciali nell’ipotesi di concorso tra pensione e retribuzione.
Relativamente alla domanda concernente la richiesta di ottenere la tredicesima mensilità in misura intera sulla cennata pensione privilegiata tabellare, soccorre la Sentenza della Corte Costituzionale nr. 232 del 1992, che ha dichiarato illegittimo il primo comma dell’articolo 97 del D.P.R. nr. 1092 del 1973, potendosi considerare applicabile il principio enunciato nella citata pronuncia alla fattispecie in esame.
Per quanto concerne l’eccezione sollevata in via subordinata dall’Amministrazione resistente, la stessa merita accoglimento, con l’effetto che il pagamento degli arretrati dovrà essere effettuato nei limiti della prescrizione quinquennale anteriore al primo atto giudiziale o stragiudiziale di esercizio del diritto vantato dal ricorrente.
Non sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi del novellato articolo 92 del C.P.C., per disporre la compensazione delle spese, alla luce del principio di diritto sopra tratteggiato ormai da lungo tempo assolutamente pacifico e granitico nella giurisprudenza di questa Corte, l’Amministrazione resistente deve essere condannata alla rifusione dei diritti ed onorari a favore della difesa del ricorrente per l’importo forfetario, in assenza dell’apposita notula, di Euro 500,00.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
ACCOGLIE PARZIALMENTE
il ricorso proposto da B. V. e, per l’effetto, dichiara il diritto dello stesso a percepire l’I.I.S. in misura intera sulla pensione privilegiata tabellare in godimento, e relativa tredicesima mensilità, nei limiti della prescrizione quinquennale anteriore al primo atto giudiziale o stragiudiziale di esercizio del diritto, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo Legge.
Le spese legali a favore della difesa del ricorrente, liquidate in Euro 500,00, sono a carico dell’Amministrazione soccombente.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio dell’11.11.2010.

IL GIUDICE UNICO
( F.to Dr. T. P. )
Depositata in Segreteria il 14 Dicembre 2010
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Sent. 812/2010

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI Sent. 812/10
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI
dott. S. G. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di pensione, iscritto al n 30081/PM del registro di segreteria, promosso
ad istanza di
X GIUSEPPE, nato a Omissis (BA) il Omissis ed elettivamente domiciliato in Bari, presso lo studio legale dell’Avv. V.A. Martelli che lo rappresenta e difende

contro
INPDAP in persona del Presidente pro tempore.
MINISTERO DELLA DIFESA – Direzione Generale delle Pensioni Militari del collocamento al Lavoro dei Congedati e della Leva II reparto 4 divisione – in persona del legale rapp.te pro tempore
VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; la legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205;
VISTI: il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;
Alla pubblica udienza del 01.12.2010 presente per il ricorrente l’Avv. Rossana X che insiste per l’accoglimento del ricorso; presente per l’Inpdap il dott. Omissis. Non comparso il Ministero della Difesa.
FATTO
Il ricorrente è titolare di trattamento pensionistico privilegiato.
Con provvedimento della direzione generale del Ministero della Difesa del 11.12.2009, pervenuto in data 05.01.2010, a seguito di parere n. …../1997 del 15.04.1997, si declassava l’ascrizione del complesso morboso dalla ottava categoria di tab. A alla tab. B disponendo all’Inpdap di sospendere, ora per allora, con decorrenza immediata, la corresponsione dell’aumento del decimo sul trattamento di pensione normale riconosciuto al ricorrente con lettera del 18.07.1996.
L’INPDAP – Direzione provinciale di Omissis – , pertanto, con provvedimento del 08.03.2010 comunicava al ricorrente che è presuntivamente debitore della complessiva somma di Euro 38.045,11 e che si provvedeva in via cautelativa al recupero dello stesso mediante ritenuta mensile di Euro 466, 66 dal 01.02.2010 al 31.03.2010 e di Euro 501,32 dal 01.04.2010 al 31.03.2015.
Il ricorrente, dunque, in data 21.05.2010, proponeva ricorso innanzi a questa Corte perché, in via cautelare sospendesse l’efficacia del provvedimento MD del 11.12.2009 e conseguentemente del provvedimento INPDAP del 08.03.2010, e nel merito accertasse la illegittimità dell’operato dell’amministrazione.
Nella Camera di Consiglio del 15.07.2010 il Giudice accoglieva l’istanza cautelare.
Il 19.11.2010 il ricorrente presentava ulteriore memoria difensiva.
Il 12.11.2010 perveniva memoria difensiva da parte dell’Inpdap eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva.

DIRITTO
In via preliminare va disattesa la eccezione dell’Inpdap di difetto di legittimazione passiva in quanto mero ordinatore secondario di spesa.

Può al riguardo richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “le attribuzioni di ordinatore principale e secondario di spesa nell’erogazione del trattamento pensionistico costituiscono una ripartizione di competenze all’interno di un unico apparato che risulta obbligato, sotto il profilo soggettivo, tanto all’emissione del decreto di liquidazione della pensione, quanto all’esecuzione dei relativi pagamenti” (Sez. giur. reg. Veneto 13.4.2010 n. 261). “Ne consegue che tra i suddetti soggetti pubblici viene a configurarsi una situazione di litisconsorzio, posto che, in relazione al complesso procedimento di liquidazione della pensione entrambi tali soggetti conservano, sia pur in fasi diverse, una propria competenza: interna e afferente l’emissione del decreto di pensione quella dell’Amministrazione centrale; esterna e relativa alla gestione dei pagamenti dei ratei di pensione quella dell’INPDAP. Va peraltro aggiunto che lo status di coobbligato va riconosciuto all’I.N.P.D.A.P. anche in considerazione delle previsioni di cui all’art. 4 del D.lvo 30.6.1994 n. 479 e dell’art. 2 della L. 8.8.1995 n. 335 nonchè degli attuali processi di trasferimento di competenze, anche liquidatorie, in favore dell’ente di previdenza: situazione, questa, che a maggior ragione depone nel senso della legittimazione dell’ente ad essere parte del giudizio come soggetto destinatario delle domande attrici ma anche come titolare dell’ interesse a contrastare tali pretese. L’interpretazione propugnata deve ritenersi, del resto, pienamente conforme ai principi di garanzia del diritto di difesa in giudizio (art. 24, 2° co., Cost.), di economia e di ragionevole durata del processo (art. 111, 2° co., Cost.) e di diritto all’assistenza sociale (art. 38, 1° co., Cost.)” (Sez. giur. reg. Abruzzo 29.3.2010 n. 212).

Nel merito la controversia all’esame di questo Giudice è incentrata sull’accertamento della sussistenza dei presupposti dell’irripetibilità delle somme erogate indebitamente dall’Amministrazione e percepite dall'interessato nella convinzione che le stesse facessero parte del proprio trattamento pensionistico.

Il recupero dell’indebito trova, infatti, la sua fonte giuridica nel parere n. …./1997 del 15.04.1997, con il quale si è declassata l’ascrizione del complesso morboso dalla ottava categoria di tab. A alla tab. B con conseguente rideterminazione del trattamento pensionistico spettante.

Orbene, al di là del giudizio in ordine alla correttezza del provvedimento di declassamento citato, quel che nella fattispecie rileva quale motivo assorbente è il conseguente debito maturato a seguito dello stesso e la legittimità dell’operato da parte dell’amministrazione nell’aver disposto il recupero dell’importo di Euro 38.045, 11 nei confronti del ricorrente.

Risulta, a parere di questo Giudice, che il rilevante lasso di tempo trascorso – tredici anni – tra l’adozione del parere del CPPO che ha determinato il declassamento dell’ascrizione del complesso morboso dalla ottava categoria di tab. A alla tab. B ( parere del 15.04.1997), l’adozione del provvedimento della Direzione generale del Ministero della Difesa con cui si è disposto che l’INPDAP sospendesse la corresponsione dell’aumento del decimo sul trattamento di pensione normale riconosciuto al ricorrente con lettera del 18.07.1996 ( provvedimento del 11.12.2009) e il provvedimento dell’INPDAP di comunicazione di già adottata ritenuta mensile in via cautelativa con decorrenza dal 01.02.2010 e sino al 31.03.2015 ( provv. del 08.03.2010) , oltre che la mancata prova di un comportamento doloso del ricorrente, ostano a ritenere legittima l’azione di recupero dell’amministrazione, in considerazione del ragionevole affidamento riposto in ordine alla sua convinzione che l'importo erogatogli fosse quello dovuto.

Superiori principi, anche di derivazione comunitaria, tra i quali è da annoverare il principio della tutela del legittimo affidamento riposto dall’amministrato in ordine alla stabilità delle situazioni giuridiche a seguito del trascorrere di un ragionevole lasso di tempo, unitamente alla necessaria presenza di una buona fede dello stesso, precludono, a fronte di situazioni di vantaggio riconosciute, l’esercizio di un potere incondizionato di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c.

Contemperando, pertanto, tale principio del legittimo affidamento con l’altrettanto fondamentale principio della ripetizione di quanto erogato in assenza di una causa giustificatrice l’erogazione stessa, emerge dalla fattispecie sottoposta all'esame di questo Giudice una prevalenza del primo rispetto alla doverosità del recupero e ciò tenuto conto, come esposto, del rilevante lasso di tempo trascorso tra l’adozione del parere del CPPO che ha determinato il declassamento( parere del 15.04.1997) - l’adozione del provvedimento della Direzione generale del Ministero della Difesa (provvedimento del 11.12.2009) - e il provvedimento dell’INPDAP di comunicazione di già adottata ritenuta mensile in via cautelativa con decorrenza dal 01.02.2010 e sino al 31.03.2015 ( prov. del 08.03.2010), oltre che della mancata prova di un comportamento doloso del ricorrente.

Ne è da sottacere che l’elevato importo della ritenuta mensile effettivamente appare suscettibile di arrecare al ricorrente un pregiudizio, anche in termini di sconvolgimento degli ordinari equilibri finanziari e di vita del pensionato.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte la pretesa appare fondata e va accolta dichiarando, per l’effetto, la non ripetibilità della somma corrisposta al ricorrente in eccedenza a quanto spettante ed il suo diritto alla restituzione degli importi che l’amministrazione ha recuperato mediante le ritenute mensili a far data dal 01.02.2010.

Sulle somme da restituire non andranno corrisposti interessi e rivalutazione..
Trattasi, infatti, di importi che, pur se irripetibili, mancano di una causa originaria giustificativa e sono stati, pertanto, indebitamente percepiti dal ricorrente( Cfr. Corte conti, Sezione I, sentenze n. 262 del 24-04-2009 e n. 216 del 2-04-2009; Sezione II, sentenza n. 215 del 20-06-2007 per cui va esclusa la spettanza di interessi legali e rivalutazione monetaria sugli assegni pensionistici indebitamente riscossi oggetto prima di trattenuta e, poi, di restituzione. Ciò in quanto in ipotesi quali quella in esame, non verrebbe in rilievo un credito pensionistico, non erogato, fondato su una norma di legge, quanto, invece, un correttivo che la giurisprudenza ha delineato in tutti i casi in cui il pensionato abbia percepito in buona fede assegni non dovuti).
Sussistono giusti motivi, attesa la complessità della materia ed i risalenti non univoci indirizzi giurisprudenziali, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie la pretesa di A. G. e, per l'effetto,
dichiara l'irripetibilità del debito di € 38.045,11 con diritto del ricorrente alla restituzione di quanto fino ad ora trattenuto dall’INPDAP mediante ritenuta cautelare.

Spese compensate
Così deciso in Bari, nell'udienza del 01.12. 2010


IL GIUDICE
F.to dott. S. G.

Depositata in Segreteria il 10/12/2010
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Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici

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Questa è molto interessante e la metto per non incorrere negli stessi errori di questo erede circa l'autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che hanno attitudine certificativa e probatoria soltanto nei confronti della pubblica amministrazione in determinate attività e procedure amministrative, ma è priva di efficacia in sede giurisdizionale, considerato che alla parte non è dato trarre elementi di prova dalle sue stesse dichiarazioni

Sent. n. 789/2010

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI Sent. 789/10
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI
dott. S. G. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di pensione, iscritto al n. 9882/PM del registro di segreteria, promosso
ad istanza di
OMISSIS
contro
MINISTERO DEL TESORO, Direzione Generale servizi vari;
INPDAP - Taranto
VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; la legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205;
VISTI: il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;
NON COMPARSE le amministrazioni alla pubblica udienza del 30.11. 2010; presente per il ricorrente, per delega agli atti, Omissis che insiste per l’accoglimento del ricorso.
FATTO
Premesso che il ricorrente con il ricorso in esame presentato presso la IV Sezione Giurisdizionale – pensioni militari – il 02.06.1988, lamentava il mancato riconoscimento del diritto al rimborso di quanto indebitamente trattenuto in conto “Entrata Tesoro” per il periodo trascorso nella posizione di ausiliaria dal 20.03.1976 al 20.03.1984.
Dato atto che a seguito della trasmissione del fascicolo processuale per competenza territoriale a questa Sezione Giurisdizionale, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge n. 19 del 14 gennaio 1994, il giudizio è stato dichiarato interrotto per constato decesso del ricorrente e di ciò è stata data notizia, ai sensi dell’art. 5, comma 5 della Legge 21 luglio 2000, n. 205, sulla Gazzetta Ufficiale del 30.05.2009.
Con atto depositato in data 09.07.2009 è stata inoltrata istanza per la riassunzione del ricorso dal figlio del ricorrente comprovando la sua qualità di erede con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 47 e 3, comma 2, del d.p.r. 28.12.2000 n. 445.
Con memoria del 30.09.2010 l’Inpdap chiede la interruzione del giudizio e in subordine rinvio.
DIRITTO
Orbene, tutto ciò premesso, questo Giudice ritiene di dichiarare la impossibilità che la qualità di erede possa essere provata in giudizio mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Infatti, per unanime e costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, a cui ha aderito altresì la giurisprudenza di questa Corte ( cfr. Corte conti, sez. giur. Puglia sentenza 705/2009) e da cui non vi è motivo per dissentire, l’autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà hanno attitudine certificativa e probatoria soltanto nei confronti della pubblica amministrazione in determinate attività e procedure amministrative, ma è priva di efficacia in sede giurisdizionale, considerato che alla parte non è dato trarre elementi di prova dalle sue stesse dichiarazioni (in tal senso, con specifico riguardo alla prova della qualità di erede, Cass., sez. 3^, n. 18856/2004 e n. 6221/1991).
Mancando, pertanto, la prova della qualità di erede del riassuntore, ne consegue che l’atto di riassunzione deve essere dichiarato inammissibile ed essendo inutilmente spirato il termine di cui all’art. 5, 3° comma della legge n. 205/2000 il presente giudizio deve essere dichiarato estinto.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P. Q. M.
La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia, in composizione monocratica con funzioni di Giudice Unico per le Pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l’atto di riassunzione e per l’effetto dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.

Così deciso in Bari, il 30 novembre 2010.
IL GIUDICE
F.to dott. S. G.
Depositata in Segreteria il 09/12/2010
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Per opportuno orientamento a chi interessa per non fare errori.



N. 00587/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00951/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 951 del 2008, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso ……. in Genova, via Maragliano, ……;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;
per l'annullamento
DECRETO DI DICHIARAZIONE DI NON PERTINENZA DI INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2011 il dott. Enzo Di Sciascio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento dirigenziale n. ……. dd. 3.7.2008 della Direzione generale delle pensioni militari del Ministero della difesa, con cui le infermità da lui denunciate ai fini della concessione della pensione privilegiata sono state riconosciute non dipendenti da causa di servizio.
Nei confronti del citato provvedimento ha dedotto numerosi e articolati motivi di eccesso di potere per difetto di presupposto, di istruttoria e motivazione, per contraddittorietà e perplessità, nonché di violazione di legge (art. 1 e 3 DPR 461/01, artt. 64 e ss. DPR 1092/73, artt. 11 e12 DPR 461/01, DPR n. 834/81) ampiamente illustrati con successive memorie.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, che ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Invero le controversie che attengono al riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria per infermità conseguenti a causa di servizio appartengono alla giurisdizione della Corte dei Conti in qualità di giudice delle pensioni, come riconosciuto dalla Corte regolatrice (cfr. p. es. Cass. SS. UU. 6.3.2009 n. 5467)
Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente, Estensore
Raffaele Prosperi, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/04/2011
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA Sentenza 130 2011 Pensioni 14-04-2011


SENT. N. 130/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
IL GIUDICE UNICO
Nella persona della dr.ssa Paola Briguori, nella pubblica udienza del 30 marzo 2011 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul giudizio introdotto con ricorso iscritto al n. 51528PM del registro di segreteria, proposto da B. S., come in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Ceni, ed elettivamente domiciliato nello studio di questi, sito in Firenze alla via dei Servi n.12
CONTRO
• INPDAP Grosseto
per
il riconoscimento e l’accertamento del diritto alla concessione della indennità integrativa speciale in misura intera su entrambi i trattamenti pensionistici in godimento.
Visto l'art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205;
Uditi, per il ricorrente, l’avv. Stefano Ceni, per l’Inpdap, la dr.ssa Rosa Caira;
Esaminati gli atti e i documenti di causa.
Ritenuto in
FATTO
1. Con il ricorso odierno e con successiva memoria del 21.3.2011, B. S., titolare di duplice trattamento pensionistico, chiedeva la corresponsione della indennità integrativa speciale ( di seguito denominata IIS ) in misura intera su entrambi i trattamenti pensionistici in godimento ed, in particolare, su quello erogato dall’Inpdap.
Nella memoria del 21.3.2011 il ricorrente precisava la domanda siccome circoscritta, appunto, alla richiesta di cumulo della doppia IIS sul duplice trattamento previdenziale in godimento, richiamando la giurisprudenza di questa Corte formatasi in materia di trattamento pensionistico di guerra tabellare e assimilato e mostrando di non avere più interesse per l’altro capo della domanda relativo alla richiesta di cumulo della IIS in costanza di rapporto di lavoro.
2. All’udienza del 3.11.2010 questo Giudice pronunciava l’ordinanza n.173/2010 con la quale ordinava a tutte le parti in giudizio di chiarire la natura del trattamento pensionistico militare percepito dal ricorrente ed, in particolare, di far conoscere <<se si tratta di pensione Privilegiata ordinaria tabellare, assimilabile al trattamento privilegiato di guerra, spettante ai militari in servizio di leva i quali, abbiano subito una menomazione dell’integrità personale invalidante, allegando – ove in possesso – copia del relativo provvedimento>>.
3. L’Inpdap si costituiva tempestivamente eccependo l’infondatezza della domanda ed in subordine, in caso di accoglimento, la prescrizione quinquennale dei ratei maturati. Eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione passiva per quanto riguarda le doglianze mosse sull’erogazione della pensione tabellare in costanza di rapporto di lavoro.
Con successiva memoria in data 19.4.2010, nel richiamare la memoria già depositata, in riferimento all'ordinanza n° 173/10, precisava che la pensione n° OMISSIS intestata al signor S.B., erogata dall’istituto, era stata conferita in qualità di ex dipendente dell'Amministrazione Comunale di OMISSIS e, pertanto, trattasi di pensione ordinaria diretta. In particolare, si trattava di pensione diretta con decorrenza 05/09/1989, liquidata pertanto in applicazione della normativa previgente alla Legge n. 335/1995, già erogata in misura superiore al minimo INPS e completa di tredicesima mensilità, sulla quale non viene corrisposta la IIS a seguito del divieto di cumulo recato dall'art. 99 Legge n. 1092/1973. Precisava, altresì, che B. gode di pensione privilegiata militare tabellare amministrata dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Grosseto in ordine alla quale rinnovava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Pertanto, la richiesta di corresponsione di somme riferite al periodo durante il quale il B. ha prestato attività lavorativa, e cioè fino al 04/09/1989, non avrebbe potuto essere avanzata nei confronti dell'INPDAP, in quanto non competente ad adottare alcun corrispondente provvedimento utile, a beneficio del ricorrente, ma solo alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Grosseto.
La Direzione Territoriale dell’Economia e Finanze di Arezzo, con nota 19.1.2011 ed il Ministero della Difesa con nota 18.12.2011, in esecuzione dell'ordinanza n.173/2010, comunicavano che al ricorrente viene erogata la pensione privilegiata ordinaria tabellare concessa dal Ministero della Difesa.
Pertanto, dagli atti risultava chiaro che il ricorrente percepisce due trattamenti pensionistici, di cui uno militare tabellare: a) la pensione ordinaria diretta n. OMISSIS erogata dall’Inpdap, conferita in qualità di ex dipendente dell'Amministrazione Comunale del Comune di OMISSIS con decorrenza 05/09/1989, liquidata in applicazione della normativa previgente alla Legge n. 335/1995, sulla quale viene corrisposta la tredicesima mensilità ma non la Indennità Integrativa Speciale; b) la pensione militare privilegiata tabellare n. OMISSIS, concessa dal Ministero della Difesa, su cui la IIS è erogata in misura intera.
4. Alla successiva udienza del 30 marzo 2011 la causa era trattenuta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Preliminarmente, si rileva – sulla base delle dichiarazioni rese dalla parte attrice - che la domanda deve intendersi circoscritta alla richiesta di liquidazione della IIS in misura intera sul duplice trattamento pensionistico in godimento. Dal che deriva che non si procede all’esame delle argomentazioni svolte e delle eccezioni sollevate in ordine alla domanda di riconoscimento del cumulo della IIS in costanza di rapporto di servizio.
2. Ciò premesso, ritiene questo giudice che la domanda odierna meriti accoglimento in considerazione della particolare natura del trattamento militare tabellare.
Deve rilevarsi che, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, le pensioni privilegiate ordinarie per eventi dannosi subiti durante il servizio militare presentano natura di trattamento risarcitorio, indennitario e non previdenziale, che esclude l'applicazione del divieto di cumulo sulle pensioni di trattamenti collegati al costo della vita ( Cass. sez. lavoro, 11.2.2010 n. 3109; 13.5.2009 n. 11010 ). La Corte di Cassazione ha, tra l’altro, evidenziato che tale trattamento si differenzia dalla pensione privilegiata ordinaria, diretta o indiretta, spettante ai dipendenti dello Stato, o ai loro superstiti, attesa la natura previdenziale di quest'ultima, alla stregua degli artt. 65, 66 e 67 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, che presuppone l'esistenza di un rapporto di servizio con la P.A. in dipendenza del quale sia stata contratta un'infermità.
Nonostante la giurisprudenza di legittimità citata si sia formata in relazione alla disciplina di adeguamento al costo della vita delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria fondata sulla corresponsione di quote aggiuntive, ritiene questo Giudice che non possa essere messa in dubbio la valenza generale del principio espresso e la sua applicazione anche nell’ambito della pensionistica pubblica in materia del divieto di cui all’art. 99, TU 1092/73 e art. 19, comma, L. n. 843 del 1978.
Ne consegue che anche nel suddetto ambito la natura non previdenziale del trattamento tabellare rende inoperante il divieto di cumulo di doppia IIS, che resta riferito solo all’ipotesi di percezione di duplice trattamento previdenziale.
3. Ciò considerato, poiché il ricorrente ha in godimento un trattamento pensionistico ordinario ed un trattamento militare tabellare, nei suoi confronti non può trovare in alcun modo applicazione il divieto di cumulo suddetto.
Pertanto, l’odierna pretesa risulta fondata e, per l’effetto, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire l’indennità integrativa speciale su entrambe le pensioni in godimento senza l’operatività di decurtazioni, fatti salvi gli effetti dell’eccepita prescrizione quinquennale per i ratei antecedenti la data della notifica della domanda introduttiva del presente giudizio, non essendo stata rinvenuta in atti copia di una previa istanza trasmessa in via amministrativa.
Su quanto dovuto spettano, interessi legali e rivalutazione monetaria, ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, da liquidarsi cumulativamente, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS.RR. 10/2002).
4. Trattandosi di controversia che coinvolge una materia di particolare complessità, si ritengono sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana – in composizione monocratica – definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, accoglie il ricorso iscritto al n. 51528PM del registro di segreteria, proposto da B. S., e, per l’effetto:
- riconosce il suo diritto a percepire l’I.I.S. in misura intera su entrambi i trattamenti pensionistici in godimento;
- condanna l’Inpdap a liquidare in suo favore la IIS in misura intera sulla pensione ordinaria n° OMISSIS , fatti salvi gli effetti dell’eccepita prescrizione quinquennale per i ratei antecedenti la data della notifica della domanda introduttiva del presente giudizio (18.3.2002), con conseguente diritto ai benefici accessori nei limiti di legge, come meglio precisato in parte motiva;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Firenze, all’udienza del 30 marzo 2011.
IL GIUDICE UNICO
F.to Paola Briguori
Depositata in Segreteria il 14 APRILE 2011
IL DIRETTORE DI SEGRETERIA
F.to Paola Altini
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
ABRUZZO Sentenza 122 2011 Pensioni 04-04-2011

Giud. 17635 SENT. N.122/2011

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo
IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n. 17635 del registro di Segreteria proposto da C. D., nato il omissis , elettivamente domiciliato in Roma, via Mordini n. 14, presso lo studio dell’avv. Pasquale Vivolo che lo rappresenta e difende,
CONTRO
Il Ministero dell’Economia e Finanze – Dir. Prov. Pescara,
l’INPDAP e
il Ministero della Difesa
AVVERSO
la mancata corresponsione dell’indennità integrativa speciale sul trattamento pensionistico privilegiato militare in godimento in costanza di attività retribuita.
VISTI il ricorso e gli atti di causa;
UDITI nella pubblica udienza dell’ 8 febbraio 2011, con l’assistenza del segretario Sig.ra Silvana Ciatti, l'avv. Carmine Miele, su delega dell’avv. Vivolo, per il ricorrente e il dott. Donato Menna per il M.E.F.
FATTO
Il ricorrente usufruisce di pensione militare privilegiata di 8^ ctg., iscr. n. OMISSIS (conseguente a servizio di leva) dal 1° ottobre 2003. Presta inoltre attività retribuita presso privati, e per tale motivo la pensione privilegiata gli è stata erogata priva dell’indennità integrativa speciale, con la sola integrazione al c.d. “minimo INPS”.
L'Interessato ha presentato istanza all’INPDAP per la corresponsione di detta IIS e della 13^ mensilità in data 4 giugno 2007; a tale istanza l’INPDAP ha dato risposta negativa datata 26 giugno 2007.
Con il ricorso si chiede dunque che l’indennità integrativa speciale venga corrisposta integralmente sulla pensione tabellare, affermandosi che gli interventi della Corte costituzionale sull'art. 99 del D.lgs 1093/1972 hanno fatto venir meno il divieto di cumulo di due IIS e richiamando favorevole giurisprudenza della Corte dei conti. Si chiede altresì la corresponsione della 13^ mensilità.
Il Ministero dell'Economia ha risposto alla richiesta di fascicolo con nota in data 21 luglio 2008 che afferma il difetto di notifica del ricorso nei suoi confronti e rileva la assenza, fra i propri atti, di documenti relativi al nominativo del ricorrente.
Il Ministero della Difesa con nota depositata il 23 giugno 2008 ha dichiarato la propria carenza di legittimazione passiva e ha chiesto di essere estromessa dal giudizio.
L’INPDAP si è costituita depositando memoria in data 16 luglio 2008, deducendo la persistenza del divieto di cumulo di più I.I.S. e concludendo per il rigetto del ricorso, in subordine per il riconoscimento del solo “minimo INPS”, già corrisposto e in ulteriore subordine eccependo la prescrizione quinquennale dei ratei.
Parte ricorrente ha fatto pervenire in data 14 gennaio 2011 ulteriore memoria che conferma la domanda.
Alla odierna udienza di discussione l’avv. Miele ribadisce le argomentazioni già esposte per iscritto; il rappresentante del Ministero dell' Economia dichiara di costituirsi in giudizio al solo fine della estromissione dal giudizio. L’INPDAP conferma la richiesta di rigetto e la subordinata eccezione di prescrizione, così come da conclusioni dell'atto scritto.
DIRITTO
1. Effettivamente la controversia è instaurata esclusivamente fra il sig. D. e l’INPDAP, che amministra la pensione militare del suddetto. Sia il Ministero della Difesa che il Ministero dell’Economia e Finanze sono privi di alcuna competenza amministrativa in proposito e quindi difettano di legittimazione passiva nel presente giudizio. Se ne dispone pertanto l’estromissione.
2. La sostanziale materia del contendere concerne l’esistenza o meno, nel nostro ordinamento, di un generale divieto di cumulo di più indennità integrative speciali, essendo chiaro che la pretesa del ricorrente di ottenere tale emolumento sulla pensione privilegiata militare può trovare accoglimento solo nell’ipotesi di risposta negativa a tale quesito.
La questione è stata, in varie occasioni, valutata dalla Corte Costituzionale ed ha formato oggetto di numerosi interventi di questa Corte con riferimento alle distinte ipotesi del pensionato che sia titolare di più trattamenti di quiescenza, ovvero che presti opera retribuita presso lo Stato, le Amministrazioni pubbliche o gli Enti pubblici.
Orbene, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 566 del 1989 e n. 204 del 1992, con le quali è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative di cui all’art. 99, comma 5, del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 e di cui all’art. 17 della legge n. 843 del 1979, contenenti il divieto di cumulo di due indennità integrative speciali, non vi è più alcuna norma nell’ordinamento giuridico che consenta di sospendere la corresponsione della indennità integrativa speciale nei confronti del pensionato che presti opera retribuita (cfr., in tal senso, Corte dei conti – Sez. II Centr. d’appello, n. 93 del 21 marzo 2000; Id., n. 78 del 15 marzo 2000). Tale indirizzo giurisprudenziale ha ricevuto ulteriore conferma ed è stato avallato dalla stessa Corte Costituzionale che, con ordinanza n. 517 del 21 novembre 2000, ha ancora una volta ribadito che il divieto di cumulo deve ritenersi «ormai caducata», e che esso «non può rivivere, sotto forma di interpretazione, senza un intervento del legislatore, cui deve restare la scelta tra le diverse soluzioni» possibili (cfr. ordinanza Corte Costituzionale n. 517 del 21 novembre 2000).
Alla luce di tali considerazioni, in difetto di un intervento legislativo che preveda espressamente il divieto della corresponsione della indennità integrativa speciale nei confronti del pensionato che presti attività retribuita, deve ritenersi consentito, senza alcuna limitazione reddituale, il cumulo di una doppia indennità integrativa speciale. In tal senso, peraltro, si era andato consolidando l’orientamento della giurisprudenza più recente del giudice delle pensioni presso tutte le Sezioni giurisdizionali regionali e presso questa stessa Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo chiamata a pronunciarsi su casi analoghi a quello in esame.
Le pronunce (più recenti di quella invocata dall’INPDAP) rese dalle Sezioni Riunite (14/QM/2003, 2/QM/2006 e 1/QM/2009) pongono delle questioni complesse e problematiche in ordine al cumulo di IIS relative a due trattamenti pensionistici, ma non hanno posto sostanzialmente in discussione la consolidata giurisprudenza in questioni di cumulo di IIS relative ad un trattamento pensionistico e ad una retribuzione lavorativa.
In conclusione, le pretese del ricorrente, relative al riconoscimento del diritto a fruire sulla pensione militare privilegiata, in costanza di attività retribuita, l’indennità integrativa speciale per intero devono essere accolte, secondo quanto innanzi precisato.
2. Sulla corresponsione della 13^ mensilità il percorso giurisprudenziale risulta maggiormente lineare, essendo pervenute tutte le Sezioni giurisdizionali di questa Corte ad affermare la spettanza di detta tredicesima mensilità sui trattamenti pensionistici in costanza di lavoro, nell' assunto che con la sentenza n. 232 del 1992 la Corte Costituzionale, dichiarando l' illegittimità costituzionale dell' articolo 97, primo comma del DPR n. 1092 del 1973, aveva creato un vuoto legislativo non colmabile da alcuno strumento ermeneutico. L’Amministrazione peraltro nulla deduce in contrario. Dal prospetto allegato alla memoria di costituzione dell’INPS la 13^ risulta regolarmente corrisposta
Si ribadisce comunque l'affermazione della spettanza di tale voce.
3. L’eccezione di prescrizione quinquennale nel presente caso non ha pregio. La decorrenza del trattamento privilegiato (ottobre 2003) risale infatti a neanche quattro anni prima dell’interruzione del decorso prodottasi nel giugno 2007 con la domanda del ricorrente. Nessun rateo è dunque colpito da prescrizione quinquennale.
4. Sulle somme dovute in esecuzione della presente decisione competono, infine, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
In proposito, la giurisprudenza di questa Corte (si veda, per tutte, Sez. III - Pens. Civ., n. 64143 del 25.7.1990; id, 13 settembre 1990, n. 64164) ha da tempo chiarito, in coerenza peraltro con quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale 12 aprile 1991, n. 156 che nella materia delle pensioni ordinarie la rivalutazione e gli interessi hanno lo scopo di conservare il valore originario dell'obbligazione pensionistica: la rivalutazione esprime allora il tantundem in termini di valore attuale, intendendosi per valore quello ottenuto con il meccanismo previsto dall'art. 429, 3° comma, c.p.c. (art.150 disposizioni di attuazione del medesimo c.p.c.); gli interessi (corrispettivi) trovano poi la loro ragion d'essere nella naturale fecondità del denaro non corrisposto alle scadenze d'obbligo.
Va poi chiarito che, sempre secondo condivisa giurisprudenza (Corte cass. S.U. 26.6.1996, n.5895; Cons. St. ad. plen. 17 novembre 1997, n.21; Corte dei conti Sez. 2^ centrale 8 aprile 1997, n.31), le conseguenze del ritardo nell'adempimento dell'obbligazione devono essere valutate in rapporto alla scadenza dei singoli ratei. Ed infatti, dal rapporto previdenziale non scaturisce una singola e complessiva obbligazione, avente ad oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, ma deriva una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta per quel determinato periodo, per cui ogni rateo della prestazione è soggetto, in caso di inadempimento, al regime previsto dalla legislazione vigente al momento della sua maturazione, e la nozione di maturazione del credito coincide con quella di esigibilità, giacché non è configurabile ritardo nell'adempimento, quale presupposto per l'attribuzione della rivalutazione e degli interessi, anteriormente alla scadenza dell'obbligazione stessa.
Nella materia, devono poi essere tenute presente le sopravvenute disposizioni normative dell’art. 45, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, norma di interpretazione autentica dell’art. 16 L. n. 412/1990 e dell’art. 5 della legge n. 205/2000, il quale a sua volta ha richiamato l’applicazione dell’art. 429 c.p.c. per i giudizi pensionistici innanzi a questo Giudice.
Un opportuno chiarimento in ordine all’ esatta portata ed alla corretta interpretazione delle norme su dette è stato recato dalle Sezioni riunite di questa Corte dei conti con la sentenza n. 10 del 18 ottobre 2002.
In particolare, hanno precisato le SS.RR. che il richiamo all’art. 429, 3° comma, c.p.c., operato dall’art. 5 L. 205/2000, cit. – oltre ad introdurre un unitario criterio riparatorio del danno da tardivo adempimento per tutti i trattamenti pensionistici il cui contenzioso rientri nel potere di cognizione di questo Giudice – comporta altresì una sostanziale rilettura della precedente normativa in materia (leggi n. 412/90 e 448/98), nel senso che gli interessi vanno calcolati, nel settore pensionistico, sulla maggiore somma nominale, mentre la rivalutazione spetta a titolo di maggior danno (cfr. Corte Costituzionale, n. 349/1992); vale a dire, quella parte di danno non coperta dagli interessi legali.
Tale maggiore danno (consistente nella differenza tra il saggio degli interessi e quello della rivalutazione monetaria), aggiungono sempre le SS.RR., deve essere calcolato tenendo conto dell’indice ISTAT annuo, da applicare agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze a far data dalla maturazione del diritto a pensione fino al soddisfacimento del credito, fatta salva l’eventuale prescrizione del diritto.
In applicazione dei suindicati criteri operativi, dunque, vanno riconosciuti a favore del ricorrente gli interessi nella misura legale sulle maggiori somme spettanti a seguito della ritardata corresponsione degli arretrati di IIS, e la rivalutazione monetaria, eventualmente, qualora ecceda l’importo degli interessi, nella misura differenziale, con decorrenza da ogni singola scadenza e fino al soddisfo.
5. La natura della controversia e la travagliata elaborazione della specifica questione negli orientamenti giurisprudenziali, impongono la compensazione fra le parti delle spese legali.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo,
in composizione monocratica, nella persona del dott. Giacinto DAMMICCO, quale Giudice Unico delle pensioni,
definitivamente pronunciando
ACCOGLIE
Il ricorso e per l’effetto
- riconosce la spettanza della corresponsione per l’intero della indennità integrativa speciale e della 13^ sul trattamento pensionistico militare privilegiata in costanza di attività retribuita;
- riconosce altresì la spettanza degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme in questione, nella misura specificata in motivazione;
Così deciso, in L’Aquila, 8 febbraio 2011.
IL GIUDICE UNICO
(f.to dott. Giacinto Dammicco)

Depositata in Segreteria il 04/04/2011
panorama
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Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici

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Buoni questi testi:
1)- "il ricorrente ha allegato una relazione del dott. L. S. ed una perizia redatta dal prof. A. M., in cui, pur ammettendosi che il M era stato un forte fumatore nonché un individuo dotato di una “personalità dinamico-iperattiva”, si sottolinea che la moderna scienza medica attribuisce rilevanza concausale nell’insorgenza e nell’evoluzione della cardiopatia ischemica anche agli stress particolarmente intensi e prolungati nel tempo".

2)- "D’altro canto, secondo le teorie mediche più recenti, nell’ambito dei fattori di rischio rilevanti nell’insorgenza e nell’evoluzione della cardiopatia ischemica, lo stress psico-fisico può assumere un ruolo significativo soltanto se derivante da situazioni di emotività particolarmente intense e protratte nel tempo o di ponderoso ed inusuale sforzo fisico".

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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA Sentenza 1535 2011 Pensioni 20-04-2011


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
composta dal magistrato:
dott. VALTER DEL ROSARIO
in funzione di Giudice monocratico in materia pensionistica, ai sensi della L.21/7/2000, n.205, ha pronunciato la seguente
SENTENZA 1535/2011
sul ricorso iscritto al n.40325/C del registro di segreteria, proposto da M.G., nato a OMISSIS il OMISSIS, ivi residente in via OMISSIS, difeso dall’avv. Giuseppe Palmeri (con studio legale in via Notarbartolo, n.5, Palermo), avverso l’I.N.P.D.A.P. di Agrigento ed il Comitato di Vigilanza dell’I.N.P.D.A.P. (ex C.P.D.E.L.) di Roma;
visti il D.L. 15.11.1993, n.453, convertito, con modificazioni, in L. 14.1.1994, n.19, e la L. 21.7.2000, n.205;
visti tutti gli atti e documenti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 30.11.2010 l’avv. Giuseppe Palmeri per il M ed il funzionario Francesco Russo per l’I.N.P.D.A.P..
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe indicato, notificato alla controparte il 18.7.2005, M.G. (ex dipendente del Comune di Sciacca, in quiescenza dal 30.8.1997) ha impugnato:
la determinazione n…….., datata 19.11.2002, dell’I.N.P.D.A.P. di Agrigento;
la deliberazione del Comitato di Vigilanza dell’I.N.P.D.A.P. (ex C.P.D.E.L.) n…… del 10.5.2005;
mediante le quali gli era stata negata la concessione della pensione privilegiata ordinaria per le infermità: “cardiopatia ischemica; pregresso infarto del miocardio <non Q> laterale, recidivato, in soggetto con ischemia residua scintigraficamente accertata e con attendibili episodi di angor; ipertensione arteriosa”, dichiarate non dipendenti da causa di servizio.
Dal rapporto informativo redatto il 21.10.1997 dal capo del Dipartimento Affari Generali e dal segretario generale del Comune di ………. si desume che il M:
fu assunto come vigile urbano il 17.5.1965;
dal 12.11.1971 divenne impiegato di concetto presso l’Ufficio Tecnico;
dall’1.1.1983 fu nominato istruttore direttivo presso il Dipartimento Assetto del Territorio, espletando dal 14.9.1983 al novembre 1989 le mansioni di segretario della Commissione Edilizia Comunale;
a partire dal 6.11.1989, avendo cessato di prestare tale servizio, fu incaricato di curare (sotto la direzione ed il controllo del Segretario Generale del Comune) gli adempimenti preparatori per il censimento del 1991 nonchè di ricevere eventuali segnalazioni inerenti a disservizi amministrativi;
dal 12.6.1991, in aggiunta a tali incombenze, fu incaricato di curare gli adempimenti per l’istituzione della sezione Statistica presso il Dipartimento Assetto del Territorio;
dal 27.7.1994 al febbraio 1996 espletò le mansioni di dirigente dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e dall’8.2.1996 in poi quelle di dirigente dell’Ufficio Elettorale;
nel corso degli anni 1996 e 1997, in aggiunta alla direzione dell’Ufficio Elettorale, svolse, per periodi limitati, compiti di funzionario preposto al Mercato Ittico comunale;
nell’agosto 1997 fu colpito da “infarto miocardico <non Q> laterale in soggetto affetto da ipertensione arteriosa”;
con decorrenza dal 30.8.1997 rassegnò le dimissioni dal servizio per gravi motivi di salute.
Avendo il M inoltrato domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate, su tale questione si pronunziò in senso favorevole all’interessato la Commissione Medica presso l’ospedale militare di Palermo.
Infatti, nel verbale n……/99 del 4.5.1999 (redatto nell’ambito della procedura per l’attribuzione dell’equo indennizzo) la C.M.O.:
formulò diagnosi di: “cardiopatia ischemica; pregresso infarto miocardico acuto <non Q> laterale in compenso emodinamico; ipertensione arteriosa sotto controllo farmacologico”;
dichiarò che il M poteva essere considerato ancora idoneo a prestare servizio, con riferimento all’epoca in cui era stato collocato a riposo (30.8.1997);
espresse il giudizio secondo cui, pur essendo notorio che nell’eziopatogenesi dell’ipertensione arteriosa essenziale e della cardiopatia ischemica un ruolo assai rilevante viene assunto dai fattori endogeno-costituzionali individuali, tuttavia poteva ritenersi che gli stress psico-fisici ed i disagi di tipo ambientale, ai quali il M era stato sottoposto nell’espletamento delle sue mansioni di funzionario comunale, avevano influito in maniera concausale efficiente e determinante nell’insorgenza e/o nell’evoluzione peggiorativa di tali infermità.
Con successivo verbale n….. del 22.3.2002 (nell’ambito del procedimento per la concessione della pensione privilegiata, chiesta dal M con istanza del 13.7.2000) la medesima C.M.O.:
formulò diagnosi definitiva di: “cardiopatia ischemica; pregresso infarto del miocardio <non Q> laterale, recidivato, in soggetto con ischemia residua scintigraficamente accertata e con attendibili episodi di angor; ipertensione arteriosa”;
confermò che trattavasi di patologie dipendenti da concausa di servizio e, rettificando il precedente giudizio medico-legale, dichiarò che il M doveva considerarsi, già all’epoca del suo collocamento a riposo (30.8.1997), permanentemente inidoneo a prestare servizio nell’Amministrazione d’appartenenza.
Di contrario avviso fu, invece, il Comitato Tecnico per le Pensioni Privilegiate dell’I.N.P.D.A.P., il quale nel parere n…… del 26.9.2002:
evidenziò che la cardiopatia ischemica è determinata essenzialmente da aterosclerosi delle coronarie, processo degenerativo che insorge e si evolve per effetto di fattori genetico-ereditari, dismetabolici, ipertensivi o di abitudini di vita ad elevata valenza lesiva per l’apparato cardiovascolare, come il fumo di tabacco;
osservò che dall’esame della documentazione acquisita risultava chiaramente che il M era un soggetto affetto da parecchi anni da ipertensione arteriosa e soprattutto era stato un forte fumatore (circa 25 sigarette al giorno);
affermò quindi che le patologie cardiovascolari lamentate dall’interessato erano riconducibili eminentemente all’azione nociva di tali “fattori di rischio” mentre non poteva riconoscersi alcun concreto e specifico ruolo concausale agli eventi di servizio riferiti dal M (stress psico-fisici, disagi ambientali ecc.).
Da qui la determinazione n……, datata 19.11.2002, dell’I.N.P.D.A.P. di Agrigento, confermata con la deliberazione del Comitato di Vigilanza n.561 del 10.5.2005, negative di concessione della pensione privilegiata.
Il M ha contestato il parere del Comitato Tecnico per le Pensioni Privilegiate dell’I.N.P.D.A.P., sostenendo che tale Organo non avrebbe tenuto conto delle concrete caratteristiche dei vari servizi che egli aveva prestato durante parecchi anni come funzionario del Comune di ……….
Infatti:
nell’espletamento di complesse mansioni, spesso comportanti l’assunzione di rilevanti responsabilità operative, egli era stato sottoposto a notevoli e prolungati stress psico-fisici nonchè a disagi di tipo socio-ambientale;
tali stress e disagi si accentuarono nell’ultimo periodo (anni …….), quando egli rimase coinvolto in un procedimento penale per abuso d’ufficio (che venne poi archiviato) e fu, altresì, chiamato ripetutamente a testimoniare in procedimenti penali riguardanti altri funzionari ed amministratori del Comune;
tale complesso di fattori avrebbe quindi esplicato un’influenza preponderante nell’insorgenza o perlomeno nell’evoluzione peggiorativa delle suddette gravi patologie cardiovascolari.
A sostegno delle proprie tesi il ricorrente ha allegato una relazione del dott. L. S. ed una perizia redatta dal prof. A. M., in cui, pur ammettendosi che il M era stato un forte fumatore nonché un individuo dotato di una “personalità dinamico-iperattiva”, si sottolinea che la moderna scienza medica attribuisce rilevanza concausale nell’insorgenza e nell’evoluzione della cardiopatia ischemica anche agli stress particolarmente intensi e prolungati nel tempo.
Conclusivamente, il M ha chiesto che gli sia riconosciuto il diritto a percepire una congrua pensione privilegiata ordinaria, previo espletamento di consulenza tecnica d’ufficio.
Con memoria prot. n………… del 4.12.2008 l’I.N.P.D.A.P. ha chiesto il rigetto del ricorso, facendo riferimento al parere espresso dal Comitato Tecnico per le Pensioni Privilegiate.
* * * * *
Tenuto conto della notevole complessità della questione controversa, il Giudice ha reputato necessario (v. l’ordinanza istruttoria n.208/2010) chiedere consulenza tecnica alla Commissione Medico-Legale operante presso questa Sezione Giurisdizionale, affinché esprimesse un motivato ed esaustivo parere:
sulla dipendenza o meno da causa o concausa efficiente e preponderante di servizio della cardiopatia ischemica e degli esiti dell’infarto miocardico lamentati dal M, valutando comparativamente l’incidenza dei vari fattori di rischio individuali presentati dal medesimo (quali il fumo di sigarette, l’ipertensione arteriosa, la personalità dinamico-iperattiva) e lo stress lavorativo da lui asseritamente subito (tenendo presenti, in tale ottica, le varie mansioni svolte, le correlative responsabilità ed il contesto ambientale in cui il M si trovò ad operare nell’ambito del Comune di ………);
sull’eventuale classifica ai fini pensionistici delle malattie giudicate dipendenti da concausa di servizio, con riferimento sia all’epoca del collocamento a riposo del M (30.8.1997) sia all’epoca attuale.
* * * * *
Nella relazione n……../2010 del 5.11.2010 l’Organo di consulenza:
ha effettuato un’accurata disamina della documentazione sanitaria ed amministrativa già acquisita al fascicolo processuale;
ha riferito d’aver visionato il referto della visita cardiologica con relativo elettrocardiogramma, recentemente eseguiti sul M in data 28.6.2010 presso l’ospedale civile di ……….., in cui è stata formulata diagnosi di: “cardiopatia ischemica cronica; esiti di pregresso infarto miocardico acuto <non Q>; aterosclerosi coronarica multivasale; insufficienza cardiaca rientrante in classe funzionale NYHA II”.
Ciò premesso, la Commissione Medica ha evidenziato che il M presentava indubbiamente fattori di rischio importanti per le patologie cardiovascolari, essendo fumatore di sigarette nonchè affetto da ipertensione arteriosa e da ipercolesterolemia.
D’altro canto, secondo le teorie mediche più recenti, nell’ambito dei fattori di rischio rilevanti nell’insorgenza e nell’evoluzione della cardiopatia ischemica, lo stress psico-fisico può assumere un ruolo significativo soltanto se derivante da situazioni di emotività particolarmente intense e protratte nel tempo o di ponderoso ed inusuale sforzo fisico.
Orbene, nel caso di specie, risulta dimostrato che il M negli ultimi anni di servizio fu sottoposto in maniera intensa e prolungata a notevoli stress psico-fisici, correlati ai vari incarichi che gli furono affidati nel Comune di ………. ed alle connesse responsabilità operative, ai quali si aggiunsero le forti tensioni emotive scaturenti dal suo coinvolgimento in alcuni procedimenti penali (o come soggetto indagato, poi definitivamente prosciolto, o come testimone).
Secondo la Commissione Medica, tali fattori stressanti, strettamente correlati all’attività lavorativa prestata dal M presso il Comune di ………., hanno indubbiamente svolto un ruolo concausale efficiente e determinante nell’insorgenza e nell’evoluzione della cardiopatia ischemica e del conseguente episodio infartuale.
Considerato che il M risulta tuttora affetto da disturbi cardiovascolari, determinanti un’insufficienza cardiaca rientrante nella “classe funzionale NYHA II”, l’Organo di consulenza ha conclusivamente affermato che al medesimo spetta, con decorrenza dall’epoca di cessazione dal servizio, la pensione privilegiata ordinaria, vitalizia, di 6^ categoria.
* * * * *
Il Giudice reputa pienamente condivisibile il parere espresso dall’Organo di consulenza, in quanto basato su un’accurata disamina della documentazione acquisita e su solide teorie scientifiche.
Conseguentemente, va riconosciuta la dipendenza da concausa di servizio della patologia cardiovascolare lamentata dal M (per la quale il medesimo fu ritenuto permanentemente inidoneo a prestare attività lavorativa nell’Amministrazione d’appartenenza) e, tenuto conto della sua valenza invalidante, dev’essere dichiarata la sua ascrivibilità ai fini pensionistici alla 6^ categoria della tabella A annessa al D.P.R. n.834/1981.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, riconosce il diritto di M.G. a percepire, a carico dell’I.N.P.D.A.P. di Agrigento, la pensione privilegiata ordinaria di 6^ categoria, a decorrere dal 30.8.1997 e da durare a vita.
Previa imputazione di quanto nel frattempo erogato al M a titolo di pensione normale, sulle somme arretrate dovute al medesimo l’I.N.P.D.A.P. dovrà calcolare separatamente (tenuto conto dei principii enunciati nella sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n.10/2002/Q.M.), con decorrenza dalla maturazione dei singoli ratei e sino al soddisfo, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (quest’ultima da corrispondersi, però, limitatamente al maggior danno derivante dall’eventuale differenza tra la svalutazione monetaria, calcolata anno per anno in base agli indici di cui all’art. 150 disp. att. del c.p.c., e gli interessi legali).
Considerata la complessità tecnica della questione controversa, sussistono idonei motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso a Palermo, nell’udienza del 30.11.2010.
II giudice unico
F.to dott. Valter Del Rosario

sentenza pubblicata a Palermo in data 20 aprile 2011
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Re: Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici

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IMPORTANTE:
1)- "trattamento pensionistico di inabilità fondandosi sulla tardività della medesima interpretando il disposto degli art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell’art. 2 D.M. 8 maggio 1997, n. 187".


2)- trattamento pensionistico di inabilità fondandosi sulla tardività della medesima interpretando il disposto degli art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell’art. 2 D.M. 8 maggio 1997, n. 187,

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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
CAMPANIA Sentenza 905 2011 Pensioni 17-05-2011



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 56109 del registro di segreteria, proposto dal Prof. A. D. L., rappr.ta e dif.sa dall’Avv. Massimo D’Alessandro
Visto l’atto introduttivo del giudizio.
Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.
Uditi all’udienza dell’11 maggio 2011 il difensore della ricorrente ed il rappresentante dell’INPDAP.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto al n. 56109 del registro di segreteria la Prof. A. D. L., rappr.ta e dif.sa dall’Avv. Massimo D’Alessandro, ha impugnato la determina 18 maggio 2006, Prot. ……… con cui l’INPDAP ha rigettato l’istanza testa alla fruizione del trattamento pensionistico di inabilità fondandosi sulla tardività della medesima interpretando il disposto degli art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell’art. 2 D.M. 8 maggio 1997, n. 187, nel senso che la domanda di concessione del menzionato trattamento pensionistico dovrebbe essere presentata dai dipendenti già cessati dal servizio entro due anni dalla data di collocamento a riposo.
La ricorrente ha chiesto la corresponsione del trattamento pensionistico con decorrenza dalla domanda di pensione del 29 dicembre 2002 o dalla data di cessazione dal servizio del 31 agosto 2003.
L’INPDAP, costituendosi, ha, quindi, contestato la fondatezza della pretesa.
Analoga argomentazione ha prospettato il Ministero dell’economia e delle finanze.
Va preliminarmente dichiarata l’inesistenza di alcuna decadenza in considerazione della natura tassativa ed esplicita che le relative previsioni normative che la contemplano devono rivestire.
Le disposizioni normative richiamate, difatti, non prevedono alcun termine decadenziale che, per converso, costituisce il frutto di una circolare interpretativa dell’INPDAP (del 24 ottobre 1997, n. 57) che va disattesa in quanto non trova corrispondenza nel dettato normativo.
In relazione alla pretesa avente ad oggetto il trattamento pensionistico di inabilità questa Corte, quindi, attesa la natura tecnica della questione, ha ordinato (ord. 23 novembre 2009, n. 402) al Ministero della Salute (Ufficio Medico Legale) di esprimere motivato parere medico legale circa il riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente ad infermità non dipendenti da causa di servizio.
Secondo il ministero della salute alla ricorrente (affetta da “una neoplasia a sede orbitaria bilaterale maligna, (linfoma non Hodgkin), trattata chirurgicamente e con radioterapia. Inoltre su tale patologia si sovrapponevano altre infermità quali una ipoacusia bilaterale grave, necessitante protesi acustiche, una ipertensione arteriosa datante circa 20 anni ed una epatite C cronica con crioglobulinemia”) doveva essere riconosciuta inabile al 100% già al momento della cessazione dal servizio (“riguardo il quesito dell’inabilità, si può ritenere che la ricorrente al momento della cessazione dal servizio fosse da giudicare inabile a qualsiasi attività lavorativa sia considerata l’entità del quadro morboso di cui sopra, sia poiché al momento della stessa non era possibile indicare con certezza una prognosi a breve termine, considerato che l’intervento chirurgico ablativo, seguito da radioterapia, era stato eseguito di recente. Va inoltre rilevato che in atti è presente il verbale della Commissione di invalidità della ASL Napoli 1 distretto 47 in cui la D. L. veniva riconosciuta inabile al 100% con giudizio di ricevibilità dopo 4 anni. E’ ben noto infatti in letteratura che una patologia neoplastica, tranne rari casi, non può mai considerarsi del tutto guarita se non a distanza di anni (almeno 5 o 10 dall’evento morboso) e che, comunque, le recidive sono, purtroppo, sempre possibili, come del resto sembra esser avvenuto nel caso in esame considerata la presenza di “ripetizioni” a sede cutanea, come risulta dalla cartella clinica del ……… 2007 dall’Azienda universitaria policlinico Federico II di Napoli ”).
Non vi è ragione per discostarsi dalle valutazioni tecniche espresse dall’organo consultivo che appaiono adeguate e conferenti al caso di specie.
Va, quindi, condannata l’INPDAP a corrispondere alla ricorrente il trattamento pensionistico di inabilità con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio (31 agosto 2003).
Sulle somme dovute vanno corrisposti interessi e rivalutazione monetaria come da costante giurisprudenza (C. conti, 18 ottobre 2002, 10/QM/2002; Cass. civ., sez. un., 16 luglio 2008, n. 19499).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 2.500,00.
P.Q.M.
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Campania, accoglie il ricorso e condanna l’INPDAP a corrispondere al ricorrente il trattamento pensionistico di inabilità con decorrenza di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché le spese di lite pari a € 2.500,00.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del 11 maggio 2011.
Il giudice
Pasquale Fava
Consegnata in segreteria il ______________

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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
EMILIA ROMAGNA Sentenza 221 2011 Pensioni 28-04-2011

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
la
Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale Regionale
per l'Emilia-Romagna
in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, in persona del Consigliere dott. Francesco Maria Pagliara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio instaurato con il ricorso n. 41219/PM R.G. presentato da A.P., nato il omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Gazzola ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Loredana Rossi in Bologna via Castiglione n. 43, contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’annullamento del decreto negativo n. OMISSIS in data 8 novembre 2007 della Guardia di Finanza e la diagnosi funzionale della persona disabile in data 5 marzo 2007 della Azienda USL di OMISSIS;
Udito nella pubblica udienza del 16 marzo 2011, con l’assistenza del Segretario dott.ssa Maria Cassadonte, il Maggiore OMISSIS per la Guardia di Finanza; assente e non rappresentato il ricorrente;
Visti gli atti di causa;
Ritenuto in
FATTO
Con il decreto richiamato in epigrafe è stata respinta, per ritenuta insussistenza della condizione di cui all’art. 12 della legge n. 9 del 1980, la domanda di assegno di incollocabilità presentata dal Maresciallo in congedo della Guardia di Finanza A.P..
Risulta in atti che con verbale n. OMISSIS in data 21 giugno 2001 l’Ospedale Militare di Caserta - Sezione Distaccata C.M.O. di Napoli riscontrava il Maresciallo A. affetto da “OMISSIS - Ipertensione arteriosa con segni di iniziale danno d’organo”, e giudicava il medesimo non idoneo permanentemente al servizio incondizionato nella Guardia di Finanza in modo assoluto.
In relazione alle sopraindicate infermità, ritenute ascrivibili per cumulo (7^ + 5^ = 4^) alla 4^ ctg. Tab. A ai fini di p.p.o. e giudicate dipendenti da causa di servizio dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con parere del 29 gennaio 2004, il sig. A. presentava istanza in data 29 maggio 2006 volta ad ottenere l’erogazione, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo (21 giugno 2001), dell’assegno di incollocabilità di cui agli artt. 104 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e 12 della legge n. 9 del 1980.
Il Comando Generale della Guardia di Finanza chiedeva quindi alla Azienda USL di OMISSIS di sottoporre il sig. A. ad accertamenti sanitari per la concessione o meno dell’assegno in questione, e di stabilire: 1) se il richiedente, per la natura ed il grado di invalidità, fosse da ritenere di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti; 2) l’eventuale durata del suddetto assegno.
La Commissione per l’Accertamento dell’Handicap (di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992) della Azienda USL sopra citata, con verbale del 5 marzo 2007 – nel quale sono riportati il giudizio diagnostico della C.M.O. di Napoli (“Ipertensione arteriosa con segni di iniziale danno d’organo; OMISSIS”) nonché aggiornamento anamnestico ed esame obiettivo (“Nel 2000 ESA in ipertensione, trattato chirurgicamente. Attuale terapia: Tenoretic, Norvasc, Cardura, Triatec, Gardenale”) - formulava le seguenti conclusioni: 1) Livelli di limitazione crescente della potenzialità lavorativa: possibile soltanto per determinati tipi di attività lavorativa: “Evitare sforzi fisici, stress e perfrigerazioni”, evitare turni notturni”; 2) Suggerimenti per l’inserimento al/o il mantenimento al lavoro: Necessità di collocamento mirato senza interventi di supporto; 3) insussistenza delle condizioni di cui agli artt. 9, comma 4, e 13, comma 1, lettera a) della legge n. 68 del 1999.
Il predetto verbale era trasmesso alla Commissione medica di Verifica di OMISSIS del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, che nella seduta collegiale del 7 maggio 2007 approvava gli effetti degli accertamenti clinico-sanitari, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295.
Seguiva l’impugnato decreto negativo n. OMISSIS in data 8 novembre 2007, con il quale l’Amministrazione, che con precedente decreto n. OMISSIS del 29 maggio 2007 aveva concesso al sig. A. la pensione privilegiata di 4^ categoria a decorrere dal 21 giugno 2001 e da durare a vita, respingeva la domanda per assegno di incollocabilità in conformità a quanto deliberato dalla Azienda USL di OMISSIS e dalla Commissione Medica di Verifica sopra indicata.
Nel proposto ricorso – depositato il 20 febbraio 2008 – si eccepisce l’illegittimità dell’impugnato provvedimento per contrasto con le norme del procedimento fissato dall’art. 12 della legge n. 9 del 1980 e dall’art. 104 del d.P.R. n. 1092 del 1973, osservandosi che l’assegno di incollocabilità è attribuito, sospeso o revocato secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra, e cioè in base a quanto disposto dall’art. 20 del d.P.R. n. 915/1978, il quale prevede che l’incollocabilità è riconosciuta previo parere del collegio medico provinciale di cui all’art. 7 della legge n. 375 del 1950.
Si evidenzia che, nel caso di specie, il sig. A. era sottoposto a visita dalla Commissione Medica per l’Accertamento dell’Handicap, che provvedeva ad una diagnosi funzionale della persona disabile ex art. 1, comma 4, della legge n. 68 del 1999, per cui sarebbe di tutta evidenza l’errore procedurale nel quale è incorsa l’Amministrazione, che sottoponeva il ricorrente, invalido per servizio, ad una visita presso una struttura medica non competente per legge, destinata invece al collocamento obbligatorio delle persone disabili.
Si deduce che tale Commissione non poteva, quindi, esprimere il parere richiesto in merito all’incollocabilità, in quanto riferibile solamente agli invalidi civili e non anche agli invalidi per servizio, sicché il ricorrente, già visitato dalla C.M.O. di Napoli per l’attribuzione della pensione privilegiata, non doveva essere giudicato dalla Azienda USL di OMISSIS ma da una commissione militare.
Nel merito, si richiama l’allegato parere medico legale del dott. Massimo Pagliara, secondo cui le infermità del ricorrente, ed in particolare quella derivante dallo stato epilettico residuato dopo la rottura della MAV cerebrale ed il susseguente trattamento chirurgico della stessa, hanno reso, di fatto, il ricorrente “non più ricollocabile nell’ambito lavorativo per l’oggettiva grave menomazione fisica e per la terapia barbiturica in corso, che inibisce l’uso di macchinari speciali, di veicoli e che richiede un costante monitoraggio a livello ematico del farmaco stesso, vista la pericolosità di un eventuale sovradosaggio della terapia stessa” e “sussistendo, quindi, infermità neurologica con stato comiziale residuo, sussistendo terapia barbiturica con pesanti controindicazioni nell’uso di macchinari pericolosi e con calo delle prestazioni attentive ed essendo di fatto il periziando incollocato, vi è sicuramente il diritto alla fruizione dell’assegno di incollocabilità, con i tempi ed i rinnovi previsti dalla legge”.
Conclusivamente, si chiede che questa Corte voglia: annullare gli atti impugnati in quanto illegittimi; accertare il diritto del ricorrente alla corresponsione dell’assegno di incollocabilità come per legge, compresi interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si è costituito in giudizio il Comando Generale della Guardia di Finanza con memoria presentata il 1° giugno 2010 nella quale, riepilogata la vicenda di causa, si sostiene la legittimità dell’operato dell’Amministrazione deducendosi, con richiamo alla normativa di riferimento, che la concessione dell’assegno di incollocabilità per qualsiasi tipo di infermità è subordinato alla contestuale sussistenza di due presupposti fondamentali: il riconoscimento, a soggetto mutilato o invalido per servizio, di pensione privilegiata dalla 2^ alla 8^ categoria; la dichiarazione di “incollocabilità dell’interessato ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482.
Si sottolinea che la legge 12 marzo 1999, n. 68 ha abrogato la citata legge n. 482 del 1968, rivisitando il sistema di accertamento del requisito della incollocabilità: in particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 4 della novella legislativa, “l’accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo…è effettuato dalle Commissioni di cui all’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”, ossia gli accertamenti in parola “sono effettuati dalle Unità Sanitarie Locali [ora Aziende Sanitarie Locali] mediante le Commissioni Mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali”.
Nella fattispecie – si soggiunge – dell’istanza formulata dal ricorrente è stata interessata l’Azienda Sanitaria Locale di Reggio Emilia – OMISSIS, il cui Collegio Medico ha ritenuto, con congrua motivazione, che l’interessato risulti avere residua capacità lavorativa, parere tra l’altro confermato dalla Commissione Medica di Verifica di OMISSIS.
Si afferma che, dunque, nessun error in procedendo è riscontrabile nel modo di operare dell’Amministrazione, e nel caso di specie risulta quindi soddisfatto solo il primo dei due citati presupposti fondamentali per la concessione del beneficio in questione, ossia il riconoscimento di pensione privilegiata dalla 2^ alla 8^ categoria, ma non il secondo, in quanto l’interessato, a seguito degli opportuni accertamenti medico-legali esperiti dagli Organi previsti dalla legge, risulta conservare una capacità lavorativa di tipo impiegatizio.
Si osserva, inoltre, che neanche la richiamata perizia medica di parte è in grado di “scalfire e/o prevalere” sui giudizi tecnici discrezionali degli organismi accertatori, “in quanto tali giudizi sono resi da Organi pubblici per definizione imparziali” (Consiglio di Stato - Sezione IV, 11 maggio 2007 n. 2177).
Pertanto, si esprime l’avviso che il ricorso debba essere respinto in quanto infondato, con conseguenziale condanna della controparte alle spese di giudizio ex artt. 91 e 96 c.p.c.
In esecuzione di ordinanza istruttoria resa all’esito della pubblica udienza del 30 giugno 2010, il Collegio Medico Legale, nella seduta del 18 ottobre 2010, ha espresso il seguente parere: a) alla data di presentazione della domanda del 29 maggio 2006 per assegno di incollocabilità il ricorrente, già in fruizione di 4^ ctg. per i detti esiti neurologici ed affezione cardiovasale, poteva ritenersi, per la natura ed il grado della sua invalidità, “di pregiudizio alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti” essendo, quindi, giudicabile “incollocabile” ai sensi art. 104 del d.P.R. n. 1092 del 1973; b) dalla stessa precedente data del 2006 era concedibile assegno di incollocabilità per anni sei (quattro + due), poi da rivedere per ulteriore assegnazione fino al massimo della rinnovabilità ed eventualmente fino al 65° anno di età.
Il consulente d’ufficio ha assunto tale parere sulla base delle seguenti considerazioni medico-legali: <<…Ai fini della valutazione medico-legale di incollocabilità si deve pertanto valutare la presenza, nel contesto delle infermità ammesse a beneficio pensionistico, di quadri clinici che possano recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nonché alla sicurezza degli impianti, con particolare riguardo alle gravi malattie infettive trasmissibili ed alle affezioni neurologiche e/o psichiatriche responsabili di rilevanti compromissioni del comportamento, delle capacità cognitive e dello psichismo. Autorevole giurisprudenza ha affermato potersi considerare anche infermità di carattere non professionale che facciano perdere al soggetto ogni capacità lavorativa …Al 2001 il predetto (il sig. P. A.) presentava esiti di OMISSIS, a sinistra, OMISSIS; l’assunzione di terapia antiepilettica (fenobarbitale) – attestata al 2001 dalla CMO Caserta e riportata ancora in atto al 2008 (CTP Dr. Pagliara) – non si evince, agli atti, se effettivamente assunta a scopo preventivo (profilattico) ovvero per oggettive crisi comiziali (imprecisate per natura, cadenza e tipologia clinica). Sul piano dell’obiettività neurologica, inoltre, non risultavano, nelle stesse occasioni, segni riconducibili a detti esiti da rottura OMISSIS, cefalea ed annebbiamenti visivi. Fin dal 2001, poi, sussisteva ipertensione arteriosa in trattamento polifarmacoterapeutico (anche con antitrombotici) in soggetto con correlata cardiopatia; a posteriori (ASL OMISSIS), tale ipertensione risultava scarsamente controllabile in soggetto con patologia nodulare tiroidea (?) ed ipertrofia ventricolare sx.
Da notare come, alla visita nel 2007 alla Comm/ne Handicap c/o USL OMISSSIS, si confermava la citata polifarmacoterapia antipertensiva (4 farmaci) e l’assunzione di barbiturico (Gardenale); il soggetto appariva autosufficiente e constava spostarsi con mezzi propri; risultò, peraltro, capacità “minima” di affrontare disagi causati dal ritmo lavorativo, dall’ambiente e dall’attività svolta nonché di piegarsi sulle ginocchia, rimanervi e stare in equilibrio sui talloni oltre che di piegare la schiena ed il corpo, spostarsi su piano inclinato o superficie non piano…e compiere lavori richiedenti sforzi fisici, sopportare lo sforzo per periodi più o meno lunghi, sopportare il ritmo lavorativo e mantenerne la velocità di esecuzione; risultò anche capacità “assente” di sopportare l’alternanza durante la giornata lavorativa.
Da quanto sopra, i detti esiti neurologici (area malacica insulare, OMISSIS, attendibile sindrome cefalalgica) con costante assunzione di barbiturico anticomiziale non sembrano compatibili con l’assunto dell’incolumità dei compagni di lavoro o della sicurezza degli impianti. Non trascurabile è anche la concomitante cardiopatia ipertensiva in precario controllo polifarmacoterapeutico dal momento che tale affezione rappresentò certamente momento fondamentale per la rottura OMISSIS de quo continuando a configurare, inoltre, stato a rischio per accidente vascolare (stroke) a vari eventuali livelli, a parte le dette minime o assenti capacità di capacità lavorativa operativa già accertate in sede ASL >>.
Con breve memoria depositata in data 4 gennaio 2011 il Comando Generale della Guardia di Finanza ha confermato il contenuto dell’atto di costituzione a suo tempo depositato e le conclusioni ivi riportate.
Nell’udienza odierna il Maggiore OMISSIS, per la Guardia di Finanza, ha ribadito le già dedotte conclusioni.
La causa è quindi passata in decisione, con conseguente lettura del dispositivo.
Considerato in
DIRITTO
La controversia portata all’esame di questa Corte concerne la sussistenza, o meno, in capo al ricorrente, del requisito dell’incollocabilità al lavoro; ciò ai fini della (eventuale) concessione del relativo assegno oggetto dell’impugnato diniego.
Al riguardo occorre ricordare che ai sensi dell’art. 12, primo comma (come sostituito dall’art. 6 legge 2 maggio 1984, n. 111), della legge 26 gennaio 1980 n. 9 (Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915”), “ai mutilati e agli invalidi per servizio, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla seconda all'ottava, che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, è attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno rinnovabile per servizio, e fino al compimento del 65° anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento corrispondente a quello previsto per gli invalidi ascritti alla prima categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera h), esclusa l'indennità di assistenza e di accompagnamento, e quello complessivo di cui sono titolari”.
Per il successivo terzo comma dello stesso citato art. 12, il previsto trattamento di incollocabilità è attribuito, sospeso o revocato, secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.
A tale ultimo proposito, l’art. 20, quarto comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) dispone che l’assegno di incollocabilità è liquidato per periodi di tempo non inferiori a due anni e non superiori a quattro, e che entro sei mesi anteriori alla scadenza di ciascun periodo, l'invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari ai fini dell'eventuale ulteriore liquidazione dell'assegno; qualora, poi, all'invalido sia riconosciuto il diritto all'assegno di incollocabilità per periodi complessivamente superiori ad anni otto, anche se non continuativi, l'assegno stesso viene liquidato fino al compimento del 65° anno di età senza ulteriori accertamenti sanitari.
Resta da aggiungere, per quel che occupa, che la legge 2 aprile 1968, n. 482 (e successive modificazioni), testualmente richiamata dal sopra citato art. 12, primo comma, della legge n. 9 del 1980, è stata poi espressamente abrogata dall’art. 22 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) nella quale tra l’altro, all’art. 1, quarto comma, si prevede che “gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali”, con conseguente affidamento dell’accertamento dello stato di incollocazione, già di competenza del collegio medico provinciale previsto dall’art. 20 della legge n. 482 del 1968, alle commissioni appena menzionate.
Tanto premesso, per il caso concreto va rilevato che la Commissione per l’Accertamento dell’Handicap della Azienda USL di OMISSIS, con il verbale in data 5 marzo 2007 di cui si è detto in narrativa, ha accertato nei confronti del ricorrente “Livelli di limitazione crescente della potenzialità lavorativa: possibile soltanto per determinati tipi di attività lavorativa” e “Necessità di collocamento mirato senza interventi di supporto”, con conseguente insussistenza delle condizioni di cui agli artt. 9, comma 4, e 13, comma 1, lettera a) della legge n. 68 del 1999.
Al riguardo, giova peraltro osservare che la condizione di incollocabilità al lavoro, necessaria al riconoscimento del diritto all’assegno di cui si discute, non è incompatibile con la presenza di una residua capacità lavorativa, ma anzi la implica, nel senso che l’accertamento dello stato di incollocazione presuppone una tale residua capacità il cui esercizio, però, costituisca ragione di pericolo per la salute ed incolumità dei compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti.
Orbene, il Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa, nell’acquisito parere riportato in narrativa, ha espresso l’avviso che il ricorrente, alla data di presentazione della domanda del 29 maggio 2006 di concessione dell’assegno di incollocabilità, potesse giudicarsi “incollocabile”, risultando “di pregiudizio alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti” in ragione della natura e della gravità dell’invalidità derivantegli dalle infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ed ascritte alla 4^ categoria di pensione.
Tale parere risulta, peraltro, congruamente e convincentemente motivato con le adeguate ed esaustive considerazioni medico legali testualmente riportate nella suesposta narrativa (cui si rinvia), che supportano pienamente la conclusione cui il consulente d’ufficio è pervenuto.
Considerazioni, invero, che appaiono del tutto condivisibili e, come tali, da intendersi qui integralmente recepite e condivise ai fini della decisione tenuto conto, in particolare, degli evidenziati esiti neurologici (“area malacica insulare, OMISSIS, attendibile sindrome cefalalgica”) “con costante assunzione di barbiturico anticomiziale”, da ritenersi incompatibili con il predetto assunto “dell’incolumità dei compagni di lavoro o della sicurezza degli impianti”.
Ciò, con la precisazione che, per il quarto comma del già citato art. 20 del d.P.R. n. 915 del 1978, l’assegno di incollocabilità è concedibile per un periodo massimo di quattro anni salva, ovviamente, ulteriore liquidazione alla sua scadenza.
Conclusivamente, si deve dunque ritenere sussistente in capo al ricorrente, alla data di presentazione della domanda del 29 maggio 2006, il requisito della incollocabilità al lavoro, con conseguente riconoscimento, con decorrenza - ex art. 15, comma 8, d.P.R. 915/1978 - dal primo giorno del mese successivo alla predetta data, del diritto all’attribuzione del relativo assegno per anni quattro, salvo rinnovo, per il complesso delle infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ed ascritte alla 4^ categoria di pensione.
Inoltre, in conformità all’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, sulle somme dovute in forza della presente pronuncia va riconosciuto al ricorrente il diritto al “maggior importo” tra interessi e rivalutazione ex art. 429, comma 3, cod. proc. civ., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell’indice ISTAT ex art. 150 disp. att. cod. proc. civ. rilevati anno per anno; tale importo va corrisposto a far data dal decreto n. OMISSIS in data 8 novembre 2007 della Guardia di Finanza.
Nei sensi e nei termini delle considerazioni che precedono il ricorso de quo deve giudicarsi fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.
In relazione alla peculiarità ed alla natura eminentemente tecnica della questione controversa, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, disattesa ogni contraria domanda e deduzione, definitivamente pronunciando
ACCOGLIE
il ricorso in epigrafe nei sensi e nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
- riconosce e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda del 29 maggio 2006, assegno di incollocabilità per anni quattro – salvo rinnovo - per il complesso delle infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ed ascritte alla 4^ categoria di pensione;
- riconosce inoltre, sulle somme accordate in forza della odierna pronuncia, il diritto agli accessori da calcolarsi nei modi indicati in motivazione.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bologna il 16 marzo 2011.
Il giudice
(Francesco Maria Pagliara)
f.to Francesco Maria Pagliara
Depositata in Segreteria il 28 aprile 2011
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PRIMA APPELLO Sentenza 98 2011 Pensioni 14-03-2011

Sentenza n.. 98/2011 A

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
composta dai seguenti magistrati:
Piera MAGGI Presidente
Alberto AVOLI Consigliere relatore
Nicola LEONE Consigliere
Rita LORETO Consigliere
Pier Giorgio DELLA VENTURA Consigliere
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia pensionistica militare, iscritto al numero 32102 del registro di segreteria, proposto dal Sig. G. O. - con il ministero degli avvocati DOMENICO e PAOLO BONAIUTI – nei confronti della sentenza n. 193/M/07 della Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria in composizione monocratica, con la quale è stato accolto il ricorso a suo tempo presentato dal medesimo e per l’effetto riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico di privilegio dalla data del congedo, salva la prescrizione quinquennale.
Uditi alla pubblica udienza del 23 novembre 2010 il relatore consigliere ALBERTO AVOLI e l’avvocato DOMENICO BONAIUTI per la parte appellante. Non presente l’Amministrazione (Ministero della difesa), pur costituita.
FATTO
Il militare di leva G. O. è stato congedato in data 20 dicembre 1971.
Con decreto n. OMISSIS del 18 gennaio 1974 il Ministero della Difesa concedeva due annualità di ottava categoria di tabella B.
Il 19 ottobre 2005 era attivato il contenzioso giurisdizionale per contestare la correttezza del trattamento assegnato.
Come evidenziato, il Giudice di prime cure dalla data del congedo ha riconosciuto sussistente il suo diritto al trattamento privilegiato di quinta categoria, salvi gli effetti della prescrizione quinquennale dei ratei.
Il 19 marzo 2008 il Sig. G. O. depositava atto di appello, chiedendo la riforma della sentenza territoriale nella parte in cui aveva pronunciato in punto di prescrizione.
Si è costituito in resistenza il Ministero della Difesa con comparsa depositata il 15 novembre 2010.
DIRITTO
Preliminarmente il Collegio deve valutare l’eccezione formulata dall’Amministrazione in sede di comparsa secondo la quale il ricorso in primo grado sarebbe stato tardivo (“Si precisa che il Sig. O. ha ricevuto copia del decreto n. ….. del 18 gennaio 1974 in data 6 maggio 1974…però ha presentato ricorso oltre i cinque anni dalla notifica e cioè in data 3 ottobre 2005”).
Questa eccezione, siccome formulata per la prima volta in appello, non è però ammissibile.
La sentenza a quo dà conto che l’Amministrazione, con memoria depositata il 18 ottobre 2006, si è costituita in primo grado per confermare nel merito la validità del provvedimento adottato, eccependo la prescrizione quinquennale.
Dagli atti risulta che effettivamente nessuna eccezione di intempestività del ricorso è stata formulata in primo grado (nota di costituzione n. 717913/9 del 12 ottobre 2010)
Tanto premesso, il Collegio ritiene nel merito l’appello meritevole di accoglimento, sulla base del seguente ragionamento decisorio e con le precisazioni che seguono.
Deve innanzi tutto essere richiamato il principio della non prescrittibilità del diritto a pensione.
Si prescrivono invece i singoli ratei nel termine di cinque anni, così come previsto dall’articolo 2 della legge 428 de 1985.
Il dies a quo di tale prescrizione segue le regole generali, per cui comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
In fattispecie quindi il Collegio ritiene che la data da valorizzare ai fini della prescrizione è quella della proposizione del ricorso giurisdizionale (19 ottobre 2005), con la quale è stata contestata la correttezza del trattamento precedentemente stabilito in via amministrativa con il Decreto …../74 (due annualità di tab. B).
Ne consegue che debbono essere considerati prescritti tutti i ratei venuti a maturazione – per effetto della sentenza a quo – nel quinquennio antecedente alla proposizione del ricorso.
Le spese legali debbono essere poste a carico della parte soccombente (Ministero della difesa) in favore della vincitrice e vengono liquidate in complessivi mille euro.
Non è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità posto dall’articolo 10 della legge 11 agosto 1973 n. 533, anche considerando che nei giudizi in questione non si applica la disciplina del contributo unificato di cui al d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115.l
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti – Sezione prima giurisdizionale centrale di appello- definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie l’appello e, per l’effetto, riconosce il diritto del Sig. G. O. a percepire il titolo di trattamento privilegiato di quinta categoria dalla data del congedo, oltre accessori riconosciutogli con la sentenza in epigrafe con prescrizione interrotta dall’atto di proposizione del ricorso.
Pone a carico dell’Amministrazione appellata soccombente le spese legali , liquidate in complessivi euro 1000 (mille)..
Non luogo a pronuncia per le spese di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 novembre 2010
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Alberto Avoli f.to Piera Maggi


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Sentenze in Appello della Corte dei Conti

ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PRIMA APPELLO Sentenza 103 2011 Pensioni 14-03-2011


Sentenza n.. 103/2011/A

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
composta dai seguenti magistrati:
Piera MAGGI Presidente
Alberto AVOLI Consigliere relatore
Maria FRATOCCHI Consigliere
Mauro OREFICE Consigliere
Pier Giorgio DELLA VENTURA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia pensionistica militare, iscritto al numero 37138 del registro di segreteria, proposto dal Ministero della difesa nei confronti della sentenza n. 1143/09 della Sezione giurisdizionale per la Regione CAMPANIA, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso presentato dagli eredi del Sig. A. R. (Sig.ra G. S., vedova e Signori D., M. C., C. e C. R., figli), in relazione al diritto agli accessori sul trattamento pensionistico tabellare spettanti al de cuius.
Uditi nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2011 il relatore consigliere ALBERTO AVOLI e l’avv. MARCO PINTUS per la parte appellata. Non presente l’Amministrazione attrice.
FATTO E DIRITTO
Con Decreto n. OMISSIS del 31 marzo 2004 il Ministero della difesa ha concesso al Sig. A. R. e, lui defunto, agli eredi il trattamento pensionistico di ottava categoria dal 26 ottobre 1947 al 22 ottobre 1998 (data del decesso).
Venivano altresì attribuiti gli interessi legali, ma solo dal 1 gennaio 1992, avendo l’Amministrazione applicato la prescrizione .
Gli eredi del Sig. R. hanno quindi attivato il contenzioso davanti a questa Corte per il riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria a far data dalla maturazione del diritto (26 ottobre 1947).
Il giudice monocratico campano , con la sentenza in epigrafe, ha parzialmente accolto il ricorso , riconoscendo il diritto a percepire con decorrenza dal 1 settembre 1965 sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali, limitando il cumulo dei benefici al solo credito differenziale da svalutazione.
Il Ministero della Difesa il 26 febbraio 2010 ha depositato atto di appello, censurando la sentenza impugnata per non aver dato applicazione ai criteri contenuti nella sentenza n. 10/QM/02 pronunciata dalle Sezioni Riunite di questa Corte.
Contestualmente veniva chiesta la sospensione dell’esecutività della sentenza.
Con memoria in resistenza del 21 dicembre 2010, gli eredi R. hanno chiesto la conferma della sentenza impugnata.
Ai sensi dell’articolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, le Sezioni della Corte dei conti, comprese quelle d’appello, possono adottare decisioni in forma semplificata, nel caso in cui si rinvengano i presupposti indicati dal primo comma del citato articolo (manifesta fondatezza o infondatezza, irricevibilità, improcedibilità).
In fattispecie si procede con il menzionato rito semplificato, dovendosi ritenere sussistente il presupposto della fondatezza.
L’appello è infatti meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
Con il richiamo operato dall’articolo 5 della legge n. 205/00, è stata estesa (dalla data di entrata in vigore di tale norma) la regola prevista dall’articolo 429 terzo comma del codice civile.
Come è pacifico, tale regola implica la cumulabilità degli interessi e della rivalutazione, sino a coprire la svalutazione monetaria.
Ovvero - in termini ancora più semplici – è stata ammesso il diritto alla rivalutazione monetaria, in aggiunta agli interessi, solo nella misura necessaria a coprire la svalutazione.
L’articolo 5 della legge n. 205 non ha carattere retroattivo e, pertanto, i diritti connessi con l’articolo 429 c.p.c. vengono introdotti nell’ordinamento pensionistico ed insorgono solo dalla data in vigore di tale novella (10 agosto 2000).
Ne consegue che, in fattispecie, la rivalutazione monetaria può essere attribuita solo applicando i menzionati criteri, con decorrenza dal 10 agosto 2000, come del resto ammesso da un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale ed, in particolare, dalla sentenza n. 10/QM/02 delle Sezioni Riunite, correttamente richiamata anche dalla parte appellante.
Il trattamento pensionistico per cui è causa è cessato il 22 ottobre 1998 con il decesso del Sig. A. R., con la conseguenza che non trova applicazione la ricordata normativa, in vigore da data posteriore.
Per la particolarità della materia, sussistono le eccezionali condizioni per la compensazione delle spese legali
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale centrale di appello- definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, accerta il diritto degli eredi del Sig., A. R. a percepire gli accessori sul trattamento privilegiato concesso come in parte motiva e, in particolare, solo gli interessi, dal 1 settembre 1965, ma non la rivalutazione.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Alberto Avoli F.to Piera Maggi

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Importante sentenza in quanto precisa quanto segue:

"E’ ben noto infatti in letteratura che una patologia neoplastica, tranne rari casi, non può mai considerarsi del tutto guarita se non a distanza di anni (almeno 5 o 10 dall’evento morboso) e che, comunque, le recidive sono, purtroppo, sempre possibili, come del resto sembra esser avvenuto nel caso in esame considerata la presenza di “ripetizioni” a sede cutanea, ".

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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
CAMPANIA Sentenza 905 2011 Pensioni 17-05-2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 56109 del registro di segreteria, proposto dal Prof. A. D. L., rappr.ta e dif.sa dall’Avv. Massimo D’Alessandro
Visto l’atto introduttivo del giudizio.
Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.
Uditi all’udienza dell’11 maggio 2011 il difensore della ricorrente ed il rappresentante dell’INPDAP.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto al n. 56109 del registro di segreteria la Prof. A. D. L., rappr.ta e dif.sa dall’Avv. Massimo D’Alessandro, ha impugnato la determina 18 maggio 2006, Prot. OMISSIS con cui l’INPDAP ha rigettato l’istanza testa alla fruizione del trattamento pensionistico di inabilità fondandosi sulla tardività della medesima interpretando il disposto degli art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell’art. 2 D.M. 8 maggio 1997, n. 187, nel senso che la domanda di concessione del menzionato trattamento pensionistico dovrebbe essere presentata dai dipendenti già cessati dal servizio entro due anni dalla data di collocamento a riposo.
La ricorrente ha chiesto la corresponsione del trattamento pensionistico con decorrenza dalla domanda di pensione del 29 dicembre 2002 o dalla data di cessazione dal servizio del 31 agosto 2003.
L’INPDAP, costituendosi, ha, quindi, contestato la fondatezza della pretesa.
Analoga argomentazione ha prospettato il Ministero dell’economia e delle finanze.
Va preliminarmente dichiarata l’inesistenza di alcuna decadenza in considerazione della natura tassativa ed esplicita che le relative previsioni normative che la contemplano devono rivestire.
Le disposizioni normative richiamate, difatti, non prevedono alcun termine decadenziale che, per converso, costituisce il frutto di una circolare interpretativa dell’INPDAP (del 24 ottobre 1997, n. 57) che va disattesa in quanto non trova corrispondenza nel dettato normativo.
In relazione alla pretesa avente ad oggetto il trattamento pensionistico di inabilità questa Corte, quindi, attesa la natura tecnica della questione, ha ordinato (ord. 23 novembre 2009, n. 402) al Ministero della Salute (Ufficio Medico Legale) di esprimere motivato parere medico legale circa il riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente ad infermità non dipendenti da causa di servizio.
Secondo il ministero della salute alla ricorrente (affetta da “una neoplasia a sede orbitaria bilaterale maligna, (linfoma non Hodgkin), trattata chirurgicamente e con radioterapia. Inoltre su tale patologia si sovrapponevano altre infermità quali una ipoacusia bilaterale grave, necessitante protesi acustiche, una ipertensione arteriosa datante circa 20 anni ed una epatite C cronica con crioglobulinemia”) doveva essere riconosciuta inabile al 100% già al momento della cessazione dal servizio (“riguardo il quesito dell’inabilità, si può ritenere che la ricorrente al momento della cessazione dal servizio fosse da giudicare inabile a qualsiasi attività lavorativa sia considerata l’entità del quadro morboso di cui sopra, sia poiché al momento della stessa non era possibile indicare con certezza una prognosi a breve termine, considerato che l’intervento chirurgico ablativo, seguito da radioterapia, era stato eseguito di recente. Va inoltre rilevato che in atti è presente il verbale della Commissione di invalidità della ASL Napoli 1 distretto ….. in cui la D. L. veniva riconosciuta inabile al 100% con giudizio di ricevibilità dopo 4 anni. E’ ben noto infatti in letteratura che una patologia neoplastica, tranne rari casi, non può mai considerarsi del tutto guarita se non a distanza di anni (almeno 5 o 10 dall’evento morboso) e che, comunque, le recidive sono, purtroppo, sempre possibili, come del resto sembra esser avvenuto nel caso in esame considerata la presenza di “ripetizioni” a sede cutanea, come risulta dalla cartella clinica del 20 novembre 2007 dall’Azienda universitaria policlinico Federico II di Napoli ”).
Non vi è ragione per discostarsi dalle valutazioni tecniche espresse dall’organo consultivo che appaiono adeguate e conferenti al caso di specie.
Va, quindi, condannata l’INPDAP a corrispondere alla ricorrente il trattamento pensionistico di inabilità con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio (31 agosto 2003).
Sulle somme dovute vanno corrisposti interessi e rivalutazione monetaria come da costante giurisprudenza (C. conti, 18 ottobre 2002, 10/QM/2002; Cass. civ., sez. un., 16 luglio 2008, n. 19499).
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 2.500,00.
P.Q.M.
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Campania, accoglie il ricorso e condanna l’INPDAP a corrispondere al ricorrente il trattamento pensionistico di inabilità con decorrenza di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché le spese di lite pari a € 2.500,00.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del 11 maggio 2011.
Il giudice
Pasquale Fava
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Quanto sotto è un Interessante giudizio medico-legale:

1)-"l’Organo di consulenza, dopo aver sottoposto a visita diretta il sig. E. T., alla presenza di consulente tecnico di parte, e formulato il seguente giudizio diagnostico «Esiti stabilizzati di ricostruzione LCA ginocchio destro», evidenziava che: «(…) benché la frattura della spina tibiale con la verosimile lesione parziale del legamento crociato anteriore al ginocchio destro del ricorrente siano state antecedenti all’arruolamento, il servizio militare svolto dallo stesso, caratterizzato dall’effettuazione delle marce e di tutte le attività addestrative previste, benché limitato a circa un mese, può essere considerato, avendo agito su un “locus minoris resistentiae” quale il ginocchio destro già traumatizzato e con lassità legamentosa, una concausa efficiente e determinante a produrre la lesione completa del legamento crociato anteriore stesso che determinò l’intervento di legamento-plastica durante il successivo ricovero"

2)- "Pertanto, esprimeva il parere secondo cui «l’infermità “Esiti di ricostruzione del LCA ginocchio destro a lieve incidenza funzionale” possa ritenersi dipendente da concausa di servizio» "

3)- Detto parere appare fondato su attendibili elementi di fatto, su visita diretta del ricorrente, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su adeguato supporto medico-scientifico, adeguatamente motivato, nonché coerente con le premesse in fatto nel medesimo menzionate"

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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA Sentenza 2017 2011 Pensioni 23-05-2011


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Unico delle Pensioni
Dott. Antonio NENNA
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N° 2017/2011
sul ricorso in materia di pensione iscritto al n° 46519 del registro di segreteria, depositato in data 24.01.2007, proposto da
T. E., rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Salvatore e Rosario Restivo, presso lo studio dei quali, in Cefalù, via M.O. Gen. P. Prestisimone, n. 17, è elettivamente domiciliato
contro
MINISTERO DELLA DIFESA
Visti il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205, ed in particolare gli artt. 5 e 9;
Esaminati gli atti ed i documenti della causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 17.05.2011, l’avvocato Giuseppa Restivo, su delega degli Avv.ti Salvatore e Rosario Restivo, rappresentanza del ricorrente. Non presente l’Amministrazione;
Ritenuto in
F A T T O
Con istanza pervenuta all’amministrazione il 17.04.1997, il sig. T. E., soldato in congedo, chiedeva la pensione privilegiata tabellare per asserita dipendenza da causa di servizio dell’infermità «Esiti di ricostruzione del L.C.A. ginocchio destro (per pregressa lesione) a lieve incidenza funzionale».
Con parere n……/2006 del 26.04.2006 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, a seguito del verbale n. …….. del 9.07.2003 della CMO di Palermo, l’infermità sopra menzionata veniva considerata non dipendente da causa di servizio in quanto la lesione ritenuta dagli atti preesistente all’arruolamento e ascritta alla tab. B per 3 annualità una tantum.
Il Ministero della Difesa, a seguito di parere negativo del Comitato di verifica per le Cause di Servizio, con decreto n. ….. del 12.09.2006, rigettava la domanda di pensione privilegiata.
Avverso tale provvedimento l’ex militare, con atto depositato in data 24.01.2007, proponeva ricorso auspicando il riconoscimento giudiziale, con maggiorazione di oneri accessori, del diritto alla pensione privilegiata previa dichiarazione della dipendenza dell’infermità da causa di servizio.
Con memoria, depositata in data 3.11.2010, il ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso.
Con memoria, depositata il 12.11.2010, il Ministero della Difesa, confermando quanto disposto con decreto n. ….. del 12.09.2006, chiedeva il rigetto della domanda, eccependo in subordine, in caso di accoglimento, la prescrizione quinquennale e l’applicazione dei principi affermati dalla sentenza n.6/QM/2008 delle Sezioni Riunite di questa Corte in ordine agli eventuali oneri accessori.
All’udienza del 16.11.2010, il Giudicante ritenendo che, allo stato degli atti, tenuto conto delle divergenti valutazioni medico-legali documentate negli atti di causa, non fosse possibile esprimere un sicuro giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio dell’infermità patita dal ricorrente, con Ordinanza n. 388/2010, disponeva la trasmissione degli atti alla Commissione Medico Legale istituita presso la Sezione affinché si pronunciasse sul seguente quesito:
1. “indicare – alla luce di tutta la documentazione disponibile, compresa quella di parte, - se l’infermità « Esiti di ricostruzione del L.C.A. ginocchio destro (per pregressa lesione) a lieve incidenza funzionale» può ritenersi dipendente da causa di servizio;
2. Ove la patologia di cui al primo quesito fosse ritenuta dipendente da causa di servizio, indicare la classificazione, specificandone la decorrenza”;
La CML espletava l’incombente istruttorio depositando il parere medico-legale n. R/3359/2010 del 22.02.2011.
In particolare, l’Organo di consulenza, dopo aver sottoposto a visita diretta il sig. E. T., alla presenza di consulente tecnico di parte, e formulato il seguente giudizio diagnostico «Esiti stabilizzati di ricostruzione LCA ginocchio destro», evidenziava che: «(…) benché la frattura della spina tibiale con la verosimile lesione parziale del legamento crociato anteriore al ginocchio destro del ricorrente siano state antecedenti all’arruolamento, il servizio militare svolto dallo stesso, caratterizzato dall’effettuazione delle marce e di tutte le attività addestrative previste, benché limitato a circa un mese, può essere considerato, avendo agito su un “locus minoris resistentiae” quale il ginocchio destro già traumatizzato e con lassità legamentosa, una concausa efficiente e determinante a produrre la lesione completa del legamento crociato anteriore stesso che determinò l’intervento di legamento-plastica durante il successivo ricovero, presso l’Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia di Messina».
Pertanto, esprimeva il parere secondo cui «l’infermità “Esiti di ricostruzione del LCA ginocchio destro a lieve incidenza funzionale” possa ritenersi dipendente da concausa di servizio» e quindi che «la suddetta infermità – a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza pensionistica (25.10.1995) – per la modestia degli esiti stabilizzati, fosse ascrivibile alla tab. B per un indennizzo una tantum, a titolo definitivo, pari a due annualità di VIII ctg.».
Con memoria depositata in data 2.05.2011, il ricorrente, in via principale, con osservazioni critiche sul parere medico legale formulato dalla CML, chiedeva il riconoscimento del diritto a fruire della pensione privilegiata.
In subordine, chiedeva che fosse riconosciuta almeno un’indennità pari a tre annualità.
All’udienza pubblica del 17.05.2011, l’avv. Giuseppa Restivo, in rappresentanza dell’istante, ha ribadito le conclusioni rassegnate in atti.
La causa veniva, quindi, posta in decisione.
Considerato in
D I R I T T O
Con il ricorso in epigrafe indicato è stato impugnato il decreto Il Ministero della Difesa n. ….. del 12.09.2006, a seguito di parere negativo del Comitato di verifica per le Cause di Servizio, con cui veniva rigettata la domanda di pensione privilegiata in relazione all’infermità «Esiti di ricostruzione del L.C.A. ginocchio destro (per pregressa lesione) a lieve incidenza funzionale».
Il ricorso è parzialmente fondato e va conseguentemente accolto nei termini appresso specificati.
Il Giudicante, non essendo possibile esprimere un sicuro giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio dell’infermità patita dal ricorrente in considerazione delle divergenti valutazioni medico-legali documentate negli atti di causa e ravvisata la natura eminentemente tecnica delle questioni in rilievo, con Ordinanza 388/2010, ha disposto che la Commissione Medico Legale istituita presso la Sezione chiarisse se l’infermità lamentata dal ricorrente potesse essere considerata dipendente da causa di servizio.
L’Organo di consulenza medico-legale incaricato, con parere n. R/3359/2010 del 22.02.2011, ha espresso l’avviso secondo cui «l’infermità “Esiti di ricostruzione del LCA ginocchio destro a lieve incidenza funzionale” possa ritenersi dipendente da concausa di servizio» e quindi che «la suddetta infermità – a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza pensionistica (25.10.1995) – per la modestia degli esiti stabilizzati, fosse ascrivibile alla tab. B per un indennizzo una tantum, a titolo definitivo, pari a due annualità di VIII ctg.».
Detto parere appare fondato su attendibili elementi di fatto, su visita diretta del ricorrente, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su adeguato supporto medico-scientifico, adeguatamente motivato, nonché coerente con le premesse in fatto nel medesimo menzionate.
In particolare, le conclusioni, circa la dipendenza da concausa di servizio, cui è pervenuto l’organo di consulenza si basano su un congruo apprezzamento, fondato su elementi obiettivi di valutazione, delle caratteristiche del servizio e delle concrete modalità con le quali il medesimo venne espletato.
Congrua, inoltre, appare la classificazione della infermità avuto riguardo al riscontrato quadro nosologico.
Peraltro, l’Amministrazione, omettendo di assolvere l’onere probatorio sulla medesima incombente ai sensi dell’art. 2697 c.c., non ha contestato le conclusioni cui è pervenuto l’organo di consulenza né ha evidenziato elementi tali da indurre a dubitare dell’attendibilità delle lineari risultanze del parere dal medesimo espresso.
Il ricorso, dunque, merita accoglimento nei limiti indicati nel parere medico-legale.
Conseguentemente, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente all’indennità una volta tanto pari a due annualità (ex art. 69, comma 1, D.P.R. n.1092/1973) di 8^ Ctg. e, correlativamente, condannata l’Amministrazione convenuta alla liquidazione in favore del ricorrente della differenza tra il trattamento pensionistico fruito e quello riconosciuto spettante in forza della presente decisione, maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, a termini dell'art. 429, comma 3, c.p.c. con applicazione della regola dell'assorbimento secondo cui l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata alla stregua degli indici ISTAT ex art. 150 disp. att.c.p.c. rilevati anno per anno da applicare all' importo delle somme da rimborsare con riferimento alle singole scadenze dei ratei.
Per ciò che attiene alle spese giudiziali di cui all’art. 91 cpc, tenuto conto della complessità della questione trattata, di cui è sintomo la circostanza che è stato necessario l’espletamento di un incombente istruttorio, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto, riconosce il diritto del ricorrente all’indennità una volta tanto pari a due annualità di 8^ Ctg.
Condanna l’Amministrazione convenuta alla liquidazione in favore del ricorrente della differenza tra il trattamento pensionistico temporaneo fruito e quello riconosciuto spettante in forza della presente decisione, maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, a termini dell'art. 429, comma 3, c.p.c. con applicazione della regola dell'assorbimento secondo cui l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata alla stregua degli indici ISTAT ex art. 150 disp. att.c.p.c. rilevati anno per anno da applicare all' importo delle somme da rimborsare con riferimento alle singole scadenze dei ratei.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 17 maggio 2011 Il Giudice
F.to dott. Antonio NENNA

Depositata in Segreteria nei modi di legge
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La Corte dei Conti - Sezione Toscana- ha riconosciuto che l'infarto, causato da fattori esterni e da sbalzi di temperatura con esposizione a temperature bassissime, può essere riconosciuto come fattore invalidante dovuto al servizio.
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