Corte dei Conti e causa di servizio

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Re: Corte dei Conti e causa di servizio

Messaggio da naturopata »

spikebn ha scritto: mar gen 08, 2019 8:07 pm appunto….il giudice della corte dei conti di genova si rivolgera alla cml di genova….quindi la domanda a sto punto cambia in: Esiste una cml che abbia maggiori possibilità di accogliere i ricorsi in questione??o è solo questione di fortuna??
Solo questione di fortuna, le CML sono del Ministero della Difesa, ovunque esse siano e già che demandano a queste e non all'UML, le possibilità di vincita diminuiscono sensibilmente.


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Re: Corte dei Conti e causa di servizio

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La CdC Sez. 3^ con la sentenza n. 182/2018 e depositata il 28/05/2018, dichiara nuovamente la propria competenza a decidere sul riconoscimento della causa di servizio.
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Re: Corte dei Conti e causa di servizio

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Accolto,

- La CdC Veneto, per il personale ancora in servizio, riconosce la competenza propria per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, quale presupposto necessario ed inderogabile del diritto al riconoscimento della pensione privilegiata.

Nella sentenza si legge:

1) - L’amministrazione resistente ha eccepito, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione della Corte dei conti ritenendo che il decreto avversato dovesse essere impugnato dinanzi al TAR competente, essendo il ricorrente ancora in servizio e riguardando la domanda l’equo indennizzo.

2) - Ciò stante, poiché il decreto impugnato è stato reso espressamente ai sensi del DPR 29 ottobre 2001 n. 461 (richiamato nelle premesse del decreto), il mancato riconoscimento della dipendenza in ordine all’equo indennizzo è valevole anche ai fini della P.P.O., e qualora l’interesse (desumibile dal petitum sostanziale) del ricorrente sia – come nella specie - quello di ottenere l’accertamento della dipendenza quale diretto presupposto, una volta cessato dal servizio, per la concessione della pensione privilegiata, esso deve farsi valere davanti al Giudice competente per le pensioni.

3) - A tal fine, deve rammentarsi che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4325/14 hanno precisato che, ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti, non rileva la circostanza che il ricorrente sia ancora in servizio, non potendosi negare al personale ancora in servizio il diritto alla tutela giurisdizionale volta all’accertamento del presupposto necessario – il riconoscimento della causa di servizio, appunto – per poter successivamente fare valere in giudizio il diritto a pensione privilegiata.

4) - In conclusione, la domanda di accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato e limitatamente a tale aspetto, incardina la giurisdizione della Corte dei conti, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla “materia” (cfr. Cass. SS.UU. n. 5467/2009; n. 152/1999 e n. 12722/2005; Corte conti, Sez. I app., n. 171/2005; Sez. Lazio, n. 825/2014, App. Sicilia, n. 120/2015).

5) - L’eccezione volta a contestare la giurisdizione di questa Corte sollevata dall’amministrazione resistente va conseguentemente rigettata.
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Re: Corte dei Conti e causa di servizio

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La CdC accoglie il ricorso per il riconoscimento della CdS ma non dell'Equo indennizzo, il quale è competente il Giudice Amministrativo.

“ipoacusia percettiva bilaterale sui toni acuti maggiore a sx con acufene a sx”

1) - (trauma contusivo cranico da colluttazione ed esplosione accidentale di colpo da arma da fuoco a brevissima distanza)

2) - Il Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa – Sezione istituita presso la Sede centrale di Roma della Corte dei conti ha trasmesso via p.e.c., in data 7 giugno 2019, il proprio parere nel quale ha accertato che l’infermità “ipoacusia percettiva bilaterale sui toni acuti maggiore a sx con acufene a sx”, non ascrivibile ad alcuna categoria di tabella utile, è da ritenersi dipendente da causa di servizio sotto il profilo della concausa efficiente e determinante.

3) - In particolare, quanto all’ambito di cognizione di questa Corte, alla luce del consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 5467/2009; id n. 4325/2014) – condiviso dal Giudice contabile (ex multis, Corte conti, Sezione Prima Centrale d’Appello n. 291/2016, id. n. 171/2015; Sezione Terza Centrale d’Appello n. 20/2016; Sez. Sicilia n. 345/2016) - è stata affermata la giurisdizione sulla domanda del ricorrente di accertamento della dipendenza da causa di servizio, quale presupposto ai fini del futuro riconoscimento della pensione privilegiata,

Leggete il tutto qui sotto.
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Re: Corte dei Conti e causa di servizio

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Anche la CdC T.A.A. Sez. di Bolzano con Sentenza/Ord. n. 96/2019 , afferma la propria competenza sul riconoscimento della CdS, ancorché in servizio attivo, di poter invocare senza limiti di tempo decadenziali la giurisdizione della Corte dei Conti per richiedere, ai fini di un (futuro) diritto alla pensione privilegiata, l'accertamento della dipendenza da causa di servizio negata precedentemente in sede amministrativa.”

Si legge:

- prendendo spunto dalla pronuncia dell'Ordinanza della Corte di Cassazione, n. 4325/14 del 24.02.2014.

1) - il sig. Omissis, sottufficiale dell’Esercito in procinto di essere collocato a riposo (il 14 agosto prossimo) per limite di età, chiede la declaratoria della dipendenza da causa di servizio di una serie di infermità (trattasi di quattro voci, analiticamente indicate nella documentazione di causa), all’uopo contestando il mancato riconoscimento della stessa (oltre che dell’equo indennizzo) espresso con decreto del Ministero della Difesa n. 2357/N del 2 novembre 2015.

e, bacchetta il Ministero:

2) - Invero – preme evidenziarlo –, la c.d. pregiudiziale amministrativa di cui all’art. 153, lett. b, c.g.c. è stata nella specie (seppure) implicitamente definita (stante, appunto, la definitività dell’accertamento ex art. 12, d.P.R. n. 461/2001), mentre la censura di aver architettato (v. pag. 3 della comparsa) un “abile ‘escamotage’ per bypassare la competenza” del TAR (quasi configurato come una sorta di ‘giudice naturale’ della dipendenza da causa di servizio) rivela tutta la sua debolezza a fronte della corretta considerazione delle potestà intestate alla Magistratura contabile in ambito pensionistico.

Rinvia all’udienza del 20 novembre 2019.
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Re: Corte dei Conti e causa di servizio

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La CdC Sezione 3^ d'Appello con la sentenza n. 218/2019 accoglie l'Appello proposto dal ricorrente PolStato in servizio, tendente al riconoscimento della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata, dichiarando la propria giurisdizione ed Altro, e rinvia il tutto alla CdC Emilia Romagna.

La CdC scrive:

1) - In altri termini, la domanda del ricorrente, di cui il giudice di merito poteva e doveva accertare e valutare il contenuto sostanziale senza vincolare detta attività interpretativa alle espressioni utilizzate, dovendo prendere in esame il tenore letterale degli atti in una con la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte e al tipo di provvedimento concretamente richiesto, era da intendere come volta all’accertamento della dipendenza da fatti di servizio delle infermità in diagnosi, richiesta al fine di ottenere il pagamento della suddetta prestazione alla cessazione del rapporto di impiego, la cui verifica presupponeva l’espletamento di un apposito iter procedurale rimesso chiaramente all’Amministrazione di appartenenza (Corte conti, Sez. I, n. 9/’15/A)

2) - Sicché, poteva dirsi sussistente un interesse concreto ed attuale, anche per un soggetto in attività di servizio, come l’Ispettore Superiore XX, all’accertamento delle condizioni propedeutiche al vitalizio privilegiato, da far valere al verificarsi degli ulteriori presupposti (Corte conti, Sez. app. per la Regione Siciliana, n. 120/A/’15, Sez. I di app., n. 9/A/’15, n. 171/A/’15, n. 343/’16)

3) - Per tutte le suindicate ragioni, l’appello è da accogliere e la prima sentenza da annullare anche in punto di spese di lite, non perché le stesse non fossero argomentate, poiché le ragioni della pronuncia risiedevano nella soccombenza della parte privata, ma perché la statuizione di annullamento travolgeva l’intero deciso di prime cure. In conseguenza, gli atti devono ritornare al primo giudice che, in diversa composizione, valuterà le altre questioni e il merito (non oggetto della precedente disamina) e statuirà sulle spese di questo grado, siccome previsto dal combinato disposto degli artt. 170, co. 3, e 199, co. 2, del C.G.C.
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altra sentenza d'Appello come sopra

- Assistente Capo poi Vice Sovrintendente PolStato in servizio

si legge anche:

1) - Il 15 dicembre 2015 il Vice Sovrintendente XX XX formulava al Ministero dell’Interno richiesta di riesame dell’accertamento, in quanto altro collega, nello stesso periodo, aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza per analoga patologia, disattesa il 22 dicembre seguente, per non risultare agli atti elementi nuovi.
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Sezione TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA

Anno 2019 Numero 219 Pubblicazione 11/11/2019

Omissis per spazio.
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Re: Corte dei Conti e causa di servizio

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Come sopra indicato,

L'interessato impugna la sentenza n. 223/’17/C, della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia - Romagna, pubblicata l’8 novembre 2017.
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Re: Corte dei Conti e causa di servizio

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Il Ministero della Difesa perde nuovamente l'Appello da lui stesso proposto, che aveva chiesto ancora una volta il rigetto per difetto di giurisdizione e che l'interessato era ancora in servizio.
Sono anni ormai che perde gli appelli su questa motivazione e ancora ci tenta, ma come si fa!!

- L'appello era contro la sentenza della CdC Sardegna n. 130/2017 pubblicata il 3 novembre 2017.

1) - la Sezione giurisdizionale per la Sardegna ha accertato la “dipendenza da causa di servizio della patologia di cui alla lettera b) di parte motiva, ai fini del percepimento di trattamento privilegiato pari a quattro annualità di tabella B dalla data del congedo”

La CdC precisa:

2) - Al riguardo occorre evocare i principi enunciati dalla Corte di cassazione e condivisibilmente richiamati dall’appellato, a tenore dei quali è devoluta alla Corte dei conti “la domanda di mero accertamento della causa di servizio proposta ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento per materia, senza che assuma rilievo la circostanza che il dipendente pubblico sia ancora in servizio attivo, trattandosi di profilo suscettibile solo di rilevare sull'ammissibilità della domanda, la cui valutazione è rimessa al giudice speciale” (cfr. Corte cass. sezioni unite, n. 5467/2009, n.4325/2014; idem n.1306/2017).

Cmq. leggete il tutto nell'allegato per comprendere meglio.
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Re: Corte dei Conti e causa di servizio

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La 1^ Sez. d'Appello della Corte dei Conti, con la sentenza n. 105/2020 in rif. CdC Calabria n. 103/2019, ha Accolto anch'essa, la tesi del ricorrente secondo cui la Corte dei Conti è competente ha pronunciarsi sui ricorsi dei "dinieghi" sul riconoscimento delle cause di servizio per il personale ancora in servizio.

N.B.: Atti rimessi al primo giudice - in diversa composizione - per la prosecuzione del giudizio sul merito .....

Personale PolPen
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Re: Corte dei Conti e causa di servizio

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La CdC Accoglie il ricorso dichiarandone la propria competenza, e fissa per la trattazione del merito l’udienza del 10 dicembre 2020

1) - il Comitato di Verifica dichiarava l’infermità “capsulite adesiva alla spalla dx in esiti di trauma distrattivo” non dipendente da causa di servizio e sulla scorta del menzionato parere il Ministero dell’Interno emanava il decreto in questa sede impugnato.

La CdC precisa anche:

2) - L’ INPS ha eccepito, inoltre, la inammissibilità del giudizio, vista la permanenza del soggetto in servizio, ma anche questa eccezione è infondata in quanto come precisato dalla giurisprudenza contabile (Sez. I Centr. n. 171/2015), in virtù dell’entrata in vigore del d.p.r. n. 461/2001, le procedure per il riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, precedentemente diverse e separate tra loro, sono state unificate, per cui il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce ora accertamento definitivo anche nella successiva richiesta di equo indennizzo e trattamento pensionistico di privilegio (cfr. Sez. III Centr. n. 20/2016 e Sezione giurisdizionale Friuli Venezia Giulia n. 21/2017), e quindi si ritiene dalla giurisprudenza che l’accertamento sulla dipendenza causale possa richiedersi anche dal personale in servizio attivo, al fine di ottenere il pagamento della prestazione di privilegio: in termini Sez. III Centr. n. 219/2019. Ne deriva che la domanda, sotto tale profilo, è ammissibile.

3) - Ritenuto di affidare tale consulenza all’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, affinché valuti il quadro patologico alla data del 18 gennaio 2018 (data del parere reso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio), in data 20 aprile 2019 (data di presentazione della domanda per la pensione privilegiata) ed in data 8 marzo 2016 (data del parere reso presso la C.M.O. Interforze di La Spezia);
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CdC Sez. d’Appello Siciliana n. 199/2021 (Ribadisce ancora una volta la propria competenza al riconoscimento anche se si è in servizio)

(Si richiama l'ordinanza n.4325/2014, emessa dalle SS.UU. della Corte di Cassazione)

SI LEGGE:

1) - La giurisprudenza delle Sezioni d’appello di questa Corte e, in particolare, di questo Giudice di seconda istanza ha, infatti, affermato la giurisdizione della Corte dei conti per i giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di patologie lamentate, anche quando non è stata presentata una specifica richiesta di pensione privilegiata, nonché quando l’interessato è ancora in servizio.

2) - L’accertamento in questione, infatti, non può che avere come finalità il riconoscimento di un equo indennizzo (nei casi meno gravi e nelle ipotesi in cui il ricorrente sia ancora in servizio) ovvero di trattamento pensionistico privilegiato, fermo restando che l’istanza volta ad ottenere quest’ultimo ben può essere avanzata in un secondo momento, sulla base di una dipendenza già accertata dall’amministrazione o dal Giudice contabile.

3) - Chiara, in questo senso, tra le altre, la sentenza di questa Sezione d’Appello n. 120/2015, nell’ambito della quale si legge che “sussiste sempre un interesse concreto ed attuale, anche per il soggetto in attività di servizio, all’accertamento delle condizioni che potrebbero, in ogni momento, poi, consentirgli l’esercizio del diritto alla pensione privilegiata.
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CdC Sezione 3^ d'Appello n. 103 rigetta l'Appello del Ministero della Difesa circa la propria giurisdizione

1) - In 1° grado chiedeva che venisse riconosciuta la “dipendenza casuale diretta o concausale del servizio prestato, “ai fini della pensione privilegiata” é , dunque , evidente la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti.

Il Giudice conclude con:

2) - l’appello è rigettato e la impugnata sentenza confermata.
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La CdC sez. d’Appello per la Sicilia n. 92 in Rif. alla CdC Sicilia n. 847/2021, ANNULLA la citata sentenza, la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal ricorrente finalizzato al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto necessario per poter ottenere successivamente l’attribuzione della pensione privilegiata, poiché ancora in servizio, rinviando il giudizio alla Sezione di primo grado in diversa composizione per una nuova pronuncia.

Il motivo è questo

1) - Ricorso in appello in materia pensionistica, proposto nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 171 del C.G.C., dall’Ufficio di Procura Generale presso la Sezione Giurisdizionale d'Appello della Corte dei Conti per la Regione Siciliana nei confronti di:

Omissis, difeso ……. ;

Ministero della Giustizia- Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria- Direzione Generale del Personale, in persona del dirigente generale pro tempore;

I.N.P.S.- Gestione ex I.N.P.D.A.P., difeso OMISSIS…..,

per ottenere l’annullamento della sentenza n. 847/2021, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana in data 19.7.2021;

Alle fine la CdC d’Appello precisa:

Il Collegio Giudicante reputa conclusivamente che, in accoglimento dell’appello proposto nell’interesse della legge dall’Ufficio di Procura Generale, la sentenza n. 847/2021, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal omissis, debba essere annullata; conseguentemente, il giudizio va rinviato alla Sezione di primo grado, affinchè, in diversa composizione, si pronunzi sulla questione concernente la dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata dal omissis, quale presupposto per la successiva spettanza al medesimo della pensione privilegiata.

E, conclude così:

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, in accoglimento dell’appello proposto nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 171 del C.G.C., dall’Ufficio di Procura Generale:
annulla la sentenza n.847/2021, emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana in data 19.7.2021; rinvia la causa alla medesima Sezione, affinchè, in diversa composizione, si pronunzi, nel merito, sulle richieste contenute nel ricorso originariamente inoltrato da omissis.
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Re: Corte dei Conti e causa di servizio

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CdC Sez. 1^ d'Appello n. 479 e 483 definite a seguito sentenza SS.RR. n. 12/2023.

N.B.: si parla pure sul principio della unicità dell’accertamento di cui all’art. 12 del d.P.R. 461/2001.

Per opportuna notizia,

Le SS.RR. della CdC sono state incaricate per la risoluzione della seguente questione di massima «se sia o no ammissibile, ai sensi dell’art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata».

Le stesse hanno concluso con questo giudizio finale:

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti a Sezioni riunite in sede giurisdizionale e in sede di questione di massima, danno soluzione al quesito posto dal Presidente della Corte dei conti, con atto di deferimento depositato in data 20/3/2023, enunciando il seguente principio di diritto: «è ammissibile, ai sensi dell’art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata».

Nulla sulle spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 maggio 2023.

IL RELATORE
Roberto Rizzi
f.to digitalmente

IL PRESIDENTE
Piergiorgio Della Ventura
f.to digitalmente f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 17 agosto 2023.

Il Dirigente
Antonio FRANCO
f.to digitalmente
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