Corte dei Conti e causa di servizio

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Re: Corte dei Conti e causa di servizio

Messaggio da mixmax »

@briscola: momentaneamente non riesco a rispondere al tuo messaggio​ pvt. Ho anche contattato gli amministratori. .....


Briscola
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Re: Corte dei Conti e causa di servizio

Messaggio da Briscola »

Ciao mixmax. Ok.
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Re: Corte dei Conti e causa di servizio

Messaggio da Dott.ssa Astore »

Mi faccia sapere come sta andando la sua pratica.
Cordialmente
Lucia Astore
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Re: Corte dei Conti e causa di servizio

Messaggio da panorama »

Diniego equo indennizzo

Accolto.
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1) - Avverso tali negative determinazioni il ricorrente ha proposto due distinti ricorsi: uno alla Corte dei Conti per il riconoscimento della pensione privilegiata ed uno al giudice amministrativo per l’annullamento del provvedimento che ha rifiutato l’attribuzione dell’equo indennizzo.

2) - La Corte dei Conti con Sentenza n. 1631/2010 ( in atti ), ha accolto il gravame avanzato dall’attuale ricorrente e riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle patologie accertate dalla CMO.

3) - L'art. 12 del D.P.R. 461/01, testualmente recita: "II riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio".

4) - Ne consegue che la Sentenza che accerti la dipendenza da causa di servizio di una infermità ha peculiare valenza anche ai fini del riconoscimento del diritto all'equo indennizzo.

Leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201708852, - Public 2017-07-21 –

Pubblicato il 21/07/2017


N. 08852/2017 REG.PROV.COLL.
N. 13064/2002 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13064 del 2002, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lgtevere dei Mellini, 17 Sc B Int 10;

contro
Ministero della Difesa non costituito in giudizio;

per l'annullamento
del Decreto n. 118/N del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile Divisione 16^ (Equo Indennizzo) datato 15 aprile 2002.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2017 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente avanzava richiesta, alla amministrazione di appartenenza, per il riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo per le riconosciute patologie : “-OMISSIS-“.

La parte resistente, mutuando il parere espresso al riguardo dal Comitato per le pensioni privilegiate, ha respinto entrambe le istanze.

Avverso tali negative determinazioni il ricorrente ha proposto due distinti ricorsi: uno alla Corte dei Conti per il riconoscimento della pensione privilegiata ed uno al giudice amministrativo per l’annullamento del provvedimento che ha rifiutato l’attribuzione dell’equo indennizzo.

La Corte dei Conti con Sentenza n. 1631/2010 ( in atti ), ha accolto il gravame avanzato dall’attuale ricorrente e riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle patologie accertate dalla CMO.

Alla udienza del 3 maggio 2017 il ricorso relativo alla contestazione del diniego all’equo indennizzo è passato in decisione.

Osserva il Collegio.

L'art. 12 del D.P.R. 461/01, testualmente recita: "II riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio".

Ne consegue che la Sentenza che accerti la dipendenza da causa di servizio di una infermità ha peculiare valenza anche ai fini del riconoscimento del diritto all'equo indennizzo.

E’ noto e non merita peculiare disquisizione il fatto che sussiste autonomia funzionale delle diverse procedure per l'attribuzione dell'equo indennizzo e del trattamento pensionistico privilegiato.

Si tratta, all’evidenza, di procedimenti teleologicamente diversamente orientati: previdenziale l'uno e pensionistico l'altro, i quali hanno come presupposto l'unicità dell'accertamento, perché afferente al medesimo fatto patogenetico ed alla sussistenza di un nesso eziologico tra il fatto di servizio e l'infermità del dipendente.

Pertanto, ritenuta la valenza plurima di tale accertamento, in relazione ai diversi benefici previsti dal sistema normativo, il riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio deve ritenersi acquisito, anche ai fini dell'equo indennizzo, una volta che sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale della Corte dei Conti - come nel caso in esame - dichiarativa del diritto del ricorrente a pensione privilegiata, in base alla stessa infermità ( V. Cons. Stato sez. V, 17 maggio 1996, n. 566 e Sez. IV, 30 aprile 1999 n. 746 )” ( Tar Lazio, sez. II, 7 luglio 2004,n. 9803 ).

Conseguentemente il positivo accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia da cui era affetto il ricorrente con la sentenza della Corte dei Conti sopra costituisce, dunque, titolo giuridico idoneo anche al riconoscimento dell’ equo indennizzo.

Pertanto, il rigetto della relativa istanza, deve ritenersi, allo stato dei fatti, viziato sotto i denunciati profili della violazione di legge e dell’eccesso di potere.

Per tutte le ragioni espresse, il Collegio accoglie il ricorso e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che, a mente del D.M. 55/2014, complessivamente liquida in euro 1.500,00 ( millecinquecento), oltre IVA, CPA e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere
Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Concetta Anastasi





IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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Re: Corte dei Conti e causa di servizio

Messaggio da Dott.ssa Astore »

Se vuole la possiamo aiutare con ottimi avv. sia di Grnet che della regione in cui si trova.
E' necessario-e l'avv.lo sa benissimo- che Lei si faccia assistere anche da un medico legale competente per il nesso di causa/ concausa e il valore tabellare conseguente,tramite documentazione medica e amministrativa.
Se vuole mi chiami o mi mandi un e.mail e ne parliamo.
In questa settimana sono ad un convegno sull'Amianto e torno il 16/8 ...poi spero in ferie.
Aspetto un suo messaggio.
Cordialmente
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Re: Corte dei Conti e causa di servizio

Messaggio da Briscola »

L'articolo 12 del D.P.R.461/01 e' chiaro il riconoscimento della causa di servizio e' titolo valido anche ai fini di equo indennizzo, pertanto a seguito di VITTORIA di un ricorso per la P.P.O. presso la Corte dei Conti entro 6 mesi dal rilascio del Decreto della causa di servizio va presentata la domanda di equo indennizzo.
Buona giornata.
Briscola.
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Re: Corte dei Conti e causa di servizio

Messaggio da Dott.ssa Astore »

Ha sentito il legale.?
Dopo aver avuto un confronto ,sentiamoci,anche sulla posta peivata.
Dove abita?
Cordialmente
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Re: Corte dei Conti e causa di servizio

Messaggio da panorama »

Ricorso Accolto.
----------------------

1) - il Ministero della Difesa ha confermato quanto già stabilito con il precedente decreto n. 1705 del 16 dicembre 1994 relativamente al diniego del beneficio dell’equo indennizzo;

2) - con decreto n. 1705 del 1994 tale istanza veniva respinta in conformità ai pareri del C.P.P.O. e del C.M.L., escludenti la dipendenza dell’indicata infermità “da causa di servizio”;

3) - - proposto anche ricorso al fine di ottenere la corresponsione della c.d. “pensione privilegiata indiretta”, con sentenza n. 333/2006 la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per il Veneto si pronunciava positivamente e, segnatamente, dichiarava “il diritto della ricorrente” a tale pensione “in relazione al decesso del coniuge”, in quanto l’infermità causativa di quest’ultimo era riconosciuta “dipendente da causa di servizio”;

4) - in ragione del positivo accertamento effettuato dalla Corte dei Conti in ordine alla dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta dal marito, divenuto, peraltro, definitivo in virtù del passaggio in giudicato della sentenza di cui sopra, in data 6 dicembre 2007 avanzava una nuova richiesta di equo indennizzo all’Amministrazione competente;

Il TAR precisa:

5) - In ogni caso, ritiene che – a fronte dell’avvenuto accertamento in sede giurisdizionale, seppure ad opera di una diversa magistratura e, precipuamente, della Corte dei Conti, della dipendenza di un’infermità da causa di servizio – l’Amministrazione non possa limitarsi a confermare un provvedimento di diniego dell’equo indennizzo già espresso in epoca antecedente all’emissione della pronuncia in trattazione e ciò sulla base dei seguenti motivi: N.B.: OMISSIS leggere direttamente in sentenza.

6) - non sussistono elementi per dubitare che, nel rispetto di criteri di ragionevolezza, sia stata statuita la valenza plurima di tale accertamento in relazione ai diversi benefici previsti dal sistema normativo, sicché “il riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio” non può che “ritenersi acquisito, anche ai fini dell’equo indennizzo, una volta che sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale della Corte dei Conti - come nel caso in esame - dichiarativa del diritto della ricorrente a pensione privilegiata, in base alla stessa infermità (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 maggio 1996, n. 566 e Sez. IV, 30 aprile 1999 n. 746)” (Tar Lazio, Sez. II, 27 settembre 2004, n. 9803; in termini anche TAR Lazio, Sez. I bis, 21 luglio 2017, n. 8852);

N.B.: rileggi i punti n. 5 e 6.

P.S.: leggete il tutto direttamente qui sotto in sentenza.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201807398, - Public 2018-07-04 -

Pubblicato il 04/07/2018


N. 07398/2018 REG. PROV. COLL.
N. 04726/2008 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4726 del 2008, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Manzi e Mario Testa, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Manzi in Roma, via F. Confalonieri n. 5;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., n.c.;

per l’annullamento
del provvedimento M_D GPREV n. prot. 0035756 del 13 febbraio 2008, con cui il Ministero della Difesa ha confermato quanto già stabilito con il precedente decreto n. 1705 del 16 dicembre 1994 relativamente al diniego del beneficio dell’equo indennizzo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 1 giugno 2018 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 22 aprile 2008 e depositato il successivo 16 maggio 2008, la ricorrente, in qualità di vedova del Ten. Colonnello -OMISSIS-, deceduto in data 8 gennaio 1988 “per -OMISSIS-”, impugna il provvedimento con cui, in data 13 febbraio 2008, il Ministero della Difesa – nel fornire riscontro alla nuova richiesta dalla predetta presentata in data 6 febbraio 2007 per chiedere ed ottenere la concessione del beneficio dell’equo indennizzo - ha confermato il diniego già opposto in data 16 dicembre 1994.

In particolare, la ricorrente espone quanto segue:

- con domanda inoltrata in data 25 gennaio 1989 chiedeva la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “-OMISSIS-” che, in data 8 gennaio 1988, aveva provocato “la morte del proprio marito”, tenente colonnello dell’Aeronautica Militare;

- con decreto n. 1705 del 1994 tale istanza veniva respinta in conformità ai pareri del C.P.P.O. e del C.M.L., escludenti la dipendenza dell’indicata infermità “da causa di servizio”;

- proposto anche ricorso al fine di ottenere la corresponsione della c.d. “pensione privilegiata indiretta”, con sentenza n. 333/2006 la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per il Veneto si pronunciava positivamente e, segnatamente, dichiarava “il diritto della ricorrente” a tale pensione “in relazione al decesso del coniuge”, in quanto l’infermità causativa di quest’ultimo era riconosciuta “dipendente da causa di servizio”;

- in ragione del positivo accertamento effettuato dalla Corte dei Conti in ordine alla dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta dal marito, divenuto, peraltro, definitivo in virtù del passaggio in giudicato della sentenza di cui sopra, in data 6 dicembre 2007 avanzava una nuova richiesta di equo indennizzo all’Amministrazione competente;

- in riscontro a tale richiesta, l’Amministrazione adottava il provvedimento in epigrafe, di conferma del diniego già opposto sulla base del rilievo che “il giudicato” formatosi sulla pronuncia della Corte dei Conti, “sia pur concernente per incidens la declaratoria di dipendenza dell’infermità da fatto di servizio, può essere fatto valere limitatamente all’atto impugnato” (ossia, il D.M. n. 18/91 di rigetto della richiesta di “pensione privilegiata”) e, dunque, non vale in alcun modo a interferire sul decreto n. 1705 del 1994, ormai “consolidato per inoppugnabilità” e, “in altri termini, divenuto definitivo”.

Avverso tale provvedimento la ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di diritto:

1. VIOLAZIONE ART. 12 DEL D.P.R. 461/2001, atteso che quest’ultimo definisce il “riconoscimento della dipendenza da causa di servizio” un “accertamento definitivo”, valevole in caso di richiesta sia di equo indennizzo che di pensione privilegiata, ossia statuisce “l’unicità dell’accertamento”, sicché il parere dell’U.M.L., “sulla base del quale si è riconosciuto il trattamento pensionistico di privilegio, è idoneo presupposto anche per il riconoscimento dell’equo indennizzo” e l’Amministrazione avrebbe, dunque, dovuto tenerne necessariamente conto, precisando – in aggiunta – che nessuna rilevanza può essere attribuita alla mancata impugnativa del diniego risalente al 1994, in ragione del disposto dell’art. 14 del D.P.R. n. 461 del 2001 e del rilievo che lo “stesso Consiglio di Stato ha avuto modo di ammettere la revisione” di provvedimenti di concessione di equo indennizzo divenuti inoppugnabili.

2. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ E CARENZA DI MOTIVAZIONE, in ragione dell’assoluta idoneità del parere dell’U.M.L. a superare i pareri in precedenza resi dal C.P.P.O. e dalla C.M.L. e, comunque, della carenza – nel corpo del provvedimento - di valide ragioni giuridiche, atte a giustificare “l’adesione al parere del C.P.P.O.” e non a quello dell’U.M.L..

3. VIOLAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 241/90, per mancata indicazione del termine per proporre impugnazione e dell’organo “davanti al quale essa deve essere proposta”.

L’Amministrazione intimata – ancorché ritualmente evocata in giudizio – non si è costituita.

All’udienza pubblica di smaltimento dell’1 giugno 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni di seguito indicate.

2.1. Come si trae dalla narrativa che precede, la ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento con cui, in data 13 febbraio 2008, il Ministero della Difesa ha nuovamente negato la concessione dell’equo indennizzo in relazione all’infermità “-OMISSIS-” contratta dal marito e, anzi, causativa del decesso di quest’ultimo, dalla predetta richiesto con l’ulteriore istanza avanzata in data 6 dicembre 2007, formulata a seguito della sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale del Veneto, n. 333/2006, di attribuzione della “pensione privilegiata” sulla base del positivo accertamento della dipendenza dell’infermità de qua da causa di servizio.

A tali fini la ricorrente denuncia, tra l’altro, la violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 461 del 2001, statuente la definitività dell’accertamento inerente il riconoscimento della “dipendenza da causa di servizio” di un’infermità, ossia l’unicità di esso e la sua connessa validità sia nell’ipotesi di richiesta di equo indennizzo che in caso di domanda del trattamento pensionistico di privilegio, e, comunque, lamenta che l’Amministrazione non poteva limitarsi a confermare il diniego già adottato bensì avrebbe dovuto tenere in considerazione i fatti sopravvenuti (tra cui – in particolare - il parere emesso dell’U.M.L.).

Tali censure sono meritevoli di positivo riscontro.

2.2. Il Collegio è certamente a conoscenza che - secondo un orientamento affatto isolato della giurisprudenza in materia (cfr., tra le altre, C.d.S., 29 gennaio 2018, n. 574) - la pensione privilegiata e l’equo indennizzo costituiscono e, dunque, debbono essere intesi come istituti autonomi, “ancorati a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate norme”.

In ogni caso, ritiene che – a fronte dell’avvenuto accertamento in sede giurisdizionale, seppure ad opera di una diversa magistratura e, precipuamente, della Corte dei Conti, della dipendenza di un’infermità da causa di servizio – l’Amministrazione non possa limitarsi a confermare un provvedimento di diniego dell’equo indennizzo già espresso in epoca antecedente all’emissione della pronuncia in trattazione e ciò sulla base dei seguenti motivi:

- come noto, in virtù dell’introduzione dell’art. 12 del D.P.R. 461/01 il legislatore ha stabilito che “II riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio”;

- come già osservato da questo Tribunale (ex plurimis, Tar Lazio, I, 9 gennaio 2014, n. 206; Tar Lazio, II, 27 settembre 2004, n. 9803), la previsione de qua – per come formulata – conduce non solo ad escludere che l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio rivesta carattere meramente “incidentale”, con valenza conseguentemente limitata al procedimento amministrativo e/o al giudizio in cui è stato effettuato, ma anche a riconoscere - in relazione a tale rilievo - l’obbligo per l’Amministrazione di prendere in considerazione accertamenti di tale genere, effettuati per la definizione di richieste di pensione privilegiata, anche ai fini del riconoscimento dell’equo indennizzo;

- come già affermato nei precedenti giurisprudenziali oggetto di richiamo, la previsione de qua non pone affatto “in discussione l’autonomia funzionale della procedura per l’attribuzione dell’equo indennizzo, rispetto a quella concessiva del trattamento pensionistico privilegiato” ma – comunque – sancisce l’unicità dell’accertamento di cui si discute, il quale è alla base di entrambi;

- risultando evidente che, pur nella diversità degli effetti dei due procedimenti, previdenziale l’uno e pensionistico l’altro, “i due istituti hanno a presupposto l’unicità dell’accertamento, relativo al medesimo fatto patogenetico ed alla sussistenza di un nesso eziologico tra il fatto di servizio e l’infermità del dipendente”, non sussistono elementi per dubitare che, nel rispetto di criteri di ragionevolezza, sia stata statuita la valenza plurima di tale accertamento in relazione ai diversi benefici previsti dal sistema normativo, sicché “il riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio” non può che “ritenersi acquisito, anche ai fini dell’equo indennizzo, una volta che sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale della Corte dei Conti - come nel caso in esame - dichiarativa del diritto della ricorrente a pensione privilegiata, in base alla stessa infermità (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 maggio 1996, n. 566 e Sez. IV, 30 aprile 1999 n. 746)” (Tar Lazio, Sez. II, 27 settembre 2004, n. 9803; in termini anche TAR Lazio, Sez. I bis, 21 luglio 2017, n. 8852);

Ciò detto e preso, ancora, atto che, nell’ipotesi in trattazione, l’accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia da cui era affetto il militare, marito della ricorrente, è avvenuto con la sentenza della Corte dei Conti n. 333/2006, passata in giudicato (in esito alla quale l’INPDAP ha, poi, erogato il trattamento di pensione privilegiata), il Collegio ritiene di affermare che il richiamato principio dell’unicità dell’accertamento, relativo al medesimo fatto patogenetico ed alla sussistenza di un nesso eziologico tra il fatto di servizio e l’infermità del dipendente, imponeva valutazioni da parte del Ministero della Difesa ben diverse da quelle riportate nel provvedimento gravato e, precipuamente, valutazioni atte a prendere - comunque – in considerazione l’intervento di nuovi fattori, connotati, tra l’altro, da sicura rilevanza giuridica, all’uopo addotti dall’interessata a supporto della richiesta avanzata (rectius: la sentenza della Corte dei Conti che ha accertato la dipendenza da causa di servizio della patologia del marito di quest’ultima sulla base del parere reso da un organo di consulenza medico legale, individuato nell’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute).

3. Tanto è sufficiente per l’accoglimento del ricorso, con assorbimento delle ulteriori censure formulate.

Tenuto conto delle peculiarità della vicenda in esame, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4726/2008, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento gravato.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8, D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2018 con l’intervento dei Magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonella Mangia Germana Panzironi





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
gis63
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Re: Corte dei Conti e causa di servizio

Messaggio da gis63 »

gis63 ha scritto: mar apr 04, 2017 7:34 pm
Briscola ha scritto:Buon pomeriggio CARMINIELLLO, nel sopra riportato alla pagina 2,gis63 ha riferito di aver presentato il ricorso alla Corte dei Conti di Roma, a quanto pare il Ministero della Salute non ha provveduto a convocarlo a visita medica diretta entro 120 giorni CTU/CPT.
Ciao Briscola e Carminiello,
il ricorso è stato presentato presso la Corte dei Conti di Bologna e sono in attesa di essere convocato a Roma per le visite mediche. L'ordinanza della Corte mi è arrivata tramite l'avvocato lo scorso novembre. Adesso io non so quando la Corte ha notificato l'ordinanza al Ministero della salute per la decorrenza dei 120 giorni. In settimana ricontatto l'avvocato per fare il punto della situazione
Volevo comunicare a chi fosse interessato ed in particolare a Briscola e Carminiello che finalmente la Corte dei Conti con sentenza, dopo circa tre anni e mezzo (e quattro dal congedo) mi ha riconosciuto la patologia "Coxartrosi dx in attuale necrosi asettica della testa femorale in trattamento iperbarico" dipendente da causa di servizio, assegnandomi la cat. 8 tab A a vita.
E' stata lunga ma ne è valsa la pena.
Un caro saluto a tutti gli utenti del forum
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Re: Corte dei Conti e causa di servizio

Messaggio da peppuzzo »

Briscola ha scritto: dom nov 01, 2015 12:06 am Ovviamente qualora la Corte dei Conti ti riconosce la causa di servizio avrai diritto anche a l'equo indennizzo se l'Amministrazione lo negato Ai sensi dell'Articolo 12 d.p.r.461/01.
Mi confermi se la causa di servizio to e' stats riconosciuta falls C.M.O. e NON accolta dal Comitato di Verifica Cause di Servizio.
Saluti.
La competenza dell'E.I. è del TAR, mentre per la PPO è della Corte dei Conti per il personale in quiescenza (anche per quelli in servizio grazie a una non più recente ordinanza "N. 4325-14 " della suddetta C.dei C.).
Questo è il link: http://www.avvocatoguerra.it/sites/defa ... 5_2014.pdf
gino59
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Re: Corte dei Conti e causa di servizio

Messaggio da gino59 »

gis63 ha scritto: gio dic 13, 2018 3:54 pm
gis63 ha scritto: mar apr 04, 2017 7:34 pm
Briscola ha scritto:Buon pomeriggio CARMINIELLLO, nel sopra riportato alla pagina 2,gis63 ha riferito di aver presentato il ricorso alla Corte dei Conti di Roma, a quanto pare il Ministero della Salute non ha provveduto a convocarlo a visita medica diretta entro 120 giorni CTU/CPT.
Ciao Briscola e Carminiello,
il ricorso è stato presentato presso la Corte dei Conti di Bologna e sono in attesa di essere convocato a Roma per le visite mediche. L'ordinanza della Corte mi è arrivata tramite l'avvocato lo scorso novembre. Adesso io non so quando la Corte ha notificato l'ordinanza al Ministero della salute per la decorrenza dei 120 giorni. In settimana ricontatto l'avvocato per fare il punto della situazione
Volevo comunicare a chi fosse interessato ed in particolare a Briscola e Carminiello che finalmente la Corte dei Conti con sentenza, dopo circa tre anni e mezzo (e quattro dal congedo) mi ha riconosciuto la patologia "Coxartrosi dx in attuale necrosi asettica della testa femorale in trattamento iperbarico" dipendente da causa di servizio, assegnandomi la cat. 8 tab A a vita.
E' stata lunga ma ne è valsa la pena.
Un caro saluto a tutti gli utenti del forum
================= :wink: :arrow: Congratulazioni============================
gis63
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Re: Corte dei Conti e causa di servizio

Messaggio da gis63 »

Grazie Gino :D
spikebn
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Re: Corte dei Conti e causa di servizio

Messaggio da spikebn »

ragazzi scusate....ma secondo voi esistono delle sezioni della corte dei conti dove è piu facile che possano accettare il ricorso per la ppo confronto ad altre??ad esempio se o vivo in veneto e in abruzzo la corte dei conti è piu propensa ad accogliere il ricorso posso cambiare residenza per presentarla li??voi avete notizie in merito???in campania le respingono quasi tutte....
naturopata
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Re: Corte dei Conti e causa di servizio

Messaggio da naturopata »

spikebn ha scritto: mer dic 19, 2018 1:33 am ragazzi scusate....ma secondo voi esistono delle sezioni della corte dei conti dove è piu facile che possano accettare il ricorso per la ppo confronto ad altre??ad esempio se o vivo in veneto e in abruzzo la corte dei conti è piu propensa ad accogliere il ricorso posso cambiare residenza per presentarla li??voi avete notizie in merito???in campania le respingono quasi tutte....
Assolutamente no, anche perché il Giudice, quasi sempre si rivolge o al collegio medico legale alla sede o altra sede (oramai raramente) o all'UML con sede a Roma (e questo è unico per tutti), quindi è la "commissione medico legale" che decide l'esito e quasi mai il giudice che al suo parere si rifà.
spikebn
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Re: Corte dei Conti e causa di servizio

Messaggio da spikebn »

appunto….il giudice della corte dei conti di genova si rivolgera alla cml di genova….quindi la domanda a sto punto cambia in: Esiste una cml che abbia maggiori possibilità di accogliere i ricorsi in questione??o è solo questione di fortuna??
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