Il CdS Accoglie l'appello del ricorrente.
1) - il ricorrente era collocato in congedo straordinario per motivi di studio dal 6 marzo 2007 al 5 febbraio 2009 con perdita della retribuzione dell’anzianità di servizio, nonché dei provvedimenti che disponevano la ripetizione delle retribuzioni erogate;
2) - ed i motivi aggiunti proposti per l’annullamento della determinazione del credito erariale su partita di stipendio n. -OMISSIS- del 2 marzo 2010;
3) - Per oltre due anni egli aveva regolarmente frequentato i corsi di dottorato, con svolgimento delle connesse attività di studio e di ricerca.
4) - In data 7 dicembre 2009, l’appellante presentava una domanda per rientrare in servizio, poiché impossibilitato a frequentare il corso di dottorato, in conseguenza di sopravvenuti impegni familiari, e chiedeva, dunque, nel contempo di usufruire dei previsti periodi di aspettativa per educazione ed assistenza a figli minori dal 6 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009.
5) - In data 4 marzo 2009, l’Amministrazione gli notificava il decreto, oggetto di gravame, col quale disponeva il collocamento in aspettativa senza assegni per motivi di studio, per il precedente biennio (dal 6 febbraio 2007 al 5 febbraio 2009); contestualmente gli comunicava la trattenuta mensile dello stipendio, fino all’integrale ripetizione delle somme dovute.
Il CdS precisa:
6) - Infatti, lo studio e la ricerca trovano una protezione a livello costituzionale e, nel caso in cui essi non possano continuare, non può essere disposto retroattivamente il recupero di quanto è stato corrisposto: diversamente opinando, si giungerebbe al paradosso per cui coloro che si sono dedicati allo studio ed alla ricerca, e poi trovino un posto di lavoro, dovrebbero restituire quanto ricevuto ove intendano svolgere l’attività lavorativa.
7) - Anche in questo caso, le scelte di vita non possono essere condizionate dalla prospettiva di dover restituire quanto percepito durante una fase di studio e di ricerca, la cui rilevanza non può essere retroattivamente eliminata.
- Ne discende che l’appello è fondato, non sussistendo un fondamento normativo alla pretesa della p.a. di recupero degli assegni, nell'ipotesi di mancato conseguimento del titolo.
N.B.: Congratulazioni al collega che ha lottato fino in fondo. Bravo.
Corso di dottorato e congedo straordinario per motivi di studio
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