Corso di dottorato e congedo straordinario per motivi di studio

Feed - CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Rispondi
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Corso di dottorato e congedo straordinario per motivi di studio

Messaggio da panorama »

Il CdS Accoglie l'appello del ricorrente.

1) - il ricorrente era collocato in congedo straordinario per motivi di studio dal 6 marzo 2007 al 5 febbraio 2009 con perdita della retribuzione dell’anzianità di servizio, nonché dei provvedimenti che disponevano la ripetizione delle retribuzioni erogate;

2) - ed i motivi aggiunti proposti per l’annullamento della determinazione del credito erariale su partita di stipendio n. -OMISSIS- del 2 marzo 2010;

3) - Per oltre due anni egli aveva regolarmente frequentato i corsi di dottorato, con svolgimento delle connesse attività di studio e di ricerca.

4) - In data 7 dicembre 2009, l’appellante presentava una domanda per rientrare in servizio, poiché impossibilitato a frequentare il corso di dottorato, in conseguenza di sopravvenuti impegni familiari, e chiedeva, dunque, nel contempo di usufruire dei previsti periodi di aspettativa per educazione ed assistenza a figli minori dal 6 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009.

5) - In data 4 marzo 2009, l’Amministrazione gli notificava il decreto, oggetto di gravame, col quale disponeva il collocamento in aspettativa senza assegni per motivi di studio, per il precedente biennio (dal 6 febbraio 2007 al 5 febbraio 2009); contestualmente gli comunicava la trattenuta mensile dello stipendio, fino all’integrale ripetizione delle somme dovute.

Il CdS precisa:

6) - Infatti, lo studio e la ricerca trovano una protezione a livello costituzionale e, nel caso in cui essi non possano continuare, non può essere disposto retroattivamente il recupero di quanto è stato corrisposto: diversamente opinando, si giungerebbe al paradosso per cui coloro che si sono dedicati allo studio ed alla ricerca, e poi trovino un posto di lavoro, dovrebbero restituire quanto ricevuto ove intendano svolgere l’attività lavorativa.

7) - Anche in questo caso, le scelte di vita non possono essere condizionate dalla prospettiva di dover restituire quanto percepito durante una fase di studio e di ricerca, la cui rilevanza non può essere retroattivamente eliminata.

8) - Ne discende che l’appello è fondato, non sussistendo un fondamento normativo alla pretesa della p.a. di recupero degli assegni, nell'ipotesi di mancato conseguimento del titolo.


N.B.: Congratulazioni al collega che ha lottato fino in fondo. Bravo.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.


Rispondi