Corsi di formazione interni di vice sovrintendente

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Corsi di formazione interni di vice sovrintendente

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per opportuna notizia se qualcuno si riconosce nell'elenco,

1) - I ricorrenti, tutti dipendenti della Polizia di Stato, lamentano il conferimento, al termine dei corsi di formazione dai medesimi frequentati (rispettivamente, il 15°, 16°, 17° 18° e 19°) della qualifica di vice sovrintendente anziché di quella superiore di vice ispettore, con irragionevole discriminazione rispetto ad altri dipendenti che, invece, all’esito della partecipazione a identici corsi o addirittura agli stessi, hanno ottenuto il superiore inquadramento.
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Pubblicato il 25/02/2019

N. 02483/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02146/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2146 del 2008, proposto da Amato Eugenio Pietro, Baccara Fulvio, Ballo Maurizio, Bellofiore Sebastiano, Berti Vittorio, Bonello Gioacchino, Bonini Gianni, Bortoloni Andrea, Boscarato Fabio, Bruno Liborio, Burato Danilo, Cabras Giuseppe, Cali' Andrea, Campo Germana, Canziani Luca, Cavalli Fabio, Cerra Carmelo, Cerrai Massimiliano, Ciccarelli Guido, Ciccarelli Sergio, Cipolla Marco, Consolato Emilio Enrico, Curci Salvatore, D'Alba Andrea, De Gennaro Michele, De Piante Alessandro, Di Giacinto Francesco, Di Gregorio Pasquale, Di Loreto Paolo, Diaferio Antonio, D'Urso Mario, Ercolani Enrica, Falsone Paolo, Fanelli Paolo, Faranda Antonio, Florio Claudio, Forlani Mauro, Forti Vincenzo, Foschi Carlo, Fragassi Lorenzo, Gaglione Filippo Maria, Galandrini Ennio, Galli Ornella, Gallo Augusto, Gallo Tommaso, Gaudino Pasquale, Gauglio Giovanni, Gerardi Leonardo, Getti Mario, Gianmoena Paride, Giannini Alberto, Giannini Luca, Giordano Pietro Rosario, Girone Tindaro, Giuliani Lucia, Giustizieri Antonio, Granati Gianluca, Grassi Gianna, Guadagnino Enrico, Guadagnoli Enrico, Italiano Angelo, La Rocca Matteo, Ladislao Benedetto, Liberto Giuseppe Giovanni Marco, Librizzi Manlio, Lisai Federico, Marchiori Andrea, Mariani Giampiero, Martinelli Dario, Maurizi Giuseppe, Menchi Antonio, Minardi Maurizio, Montecchiani Massimo, Nesto Maurizio, Nonnato Andrea, Olivieri Carlo, Pagliarella Maurizio, Pantaleoni Gianluca, Paone Cosimo, Parisi Gaetano, Pecora Paolo Davide, Pecoraro Guido, Pecoraro Michele, Pennacchietti Bruno, Petrucci Fulvio, Pizzuto Ivan, Porcu Marco, Renso Giorgio, Rigirozzo Vincenzo, Rossitti Desiderio Diego, Rosso Roberto, Rufino Fernando Pietro, Sanfilippo Antonino, Sanfilippo Giovanni, Sannai Giuseppe, Scarpaci Calogero, Siracusano Antonino, Tosato Claudio, Vassallo Danilo, Ventroni Stefano Salvatore, Zarbano Antonino, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Fiamingo e Arrigo Giorgini, con domicilio eletto presso il loro studio Giorgio Antonini in Roma, via G. Ferrari, 2;
e da Guarnaccia Mario, Ederli Alfredo, Porcaro Giuseppe, Mariani Mirella, Maimone Giuseppe, Rauco Giorgio, Scarano Elena, D'Andrea Concettina, Gravante Francesca, Rossignoli Paola, Kaluza Mauro, Megna Pantaleone Salvatore, Fersini Massimo, Tamburini Alessandro, La Terra Giuseppe, Polito Sabrina, Reggimenti Claudio, Della Tommasa Antonio, Formisano Massimiliano, Franchini Fabio, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonino Galletti e Antonio Cortese, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Galletti in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni, 9;

contro
Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti, previa declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme di cui in narrativa, all'inquadramento nel ruolo ispettori con qualifica di vice ispettore;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2018 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

I ricorrenti, tutti dipendenti della Polizia di Stato, lamentano il conferimento, al termine dei corsi di formazione dai medesimi frequentati (rispettivamente, il 15°, 16°, 17° 18° e 19°) della qualifica di vice sovrintendente anziché di quella superiore di vice ispettore, con irragionevole discriminazione rispetto ad altri dipendenti che, invece, all’esito della partecipazione a identici corsi o addirittura agli stessi, hanno ottenuto il superiore inquadramento.

Denunciano, in proposito, il comportamento osservato dall’Amministrazione sotto il profilo della disparità di trattamento, peraltro acuita dall’intervento di varie disposizioni normative (ad es. il d.lgs. 53/2001, legge n. 3/2003, legge n. 263/2004) con cui non è stata attenuata la situazione determinatasi in applicazione del decreto legislativo n. 197 del 1995.

Deducono, pertanto, l’illegittimità dell’agire amministrativo per violazione della legge 121/1981, 216/1992 d.lgs. 197/1995 e d.lgs. 53/2001 e per eccesso di potere, lamentando come all’esito, quantomeno, dei corsi 15°, 16° e 17° alcuni operatori di PS hanno ottenuto la qualifica di vice ispettore, altri, tra cui i ricorrenti, quella di vice sovrintendente. Peraltro, l’Amministrazione avrebbe tollerato tale disparità di trattamento a fronte del quadro normativo succedutosi nel tempo con cui è stato previsto l’inquadramento automatico a vice ispettore solo al personale che, all’entrata in vigore del d.lgs. 197/1995, possedeva la qualifica di vice sovrintendente o di sovrintendente, in quanto, in forza di una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione transitoria recata dall’art. 16, testo normativo in esame, tale automatismo avrebbe presupposto un quid pluris rispetto alla partecipazione ai concorsi interni banditi anteriormente alla vigenza del richiamato decreto legislativo. I ricorrenti sviluppano, poi, argomentazioni da cui traggono le lamentate illegittimità anche dalla normativa succedutasi nel tempo che, a partire dal decreto legislativo n. 197 del 1995, ha determinato la denunciata discriminazione.

Deducono, al riguardo, l’illegittimità costituzionale degli artt. 13 e 16 del d. lgs. n. 197 del 1995 per violazione degli artt. 3, 36, 76 e 97 della Costituzione, atteso che la precedente disciplina regolante l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente prevedeva concorsi interni con l’espletamento di prove e formazione di livello inferiore rispetto a quella acquisita dai ricorrenti; ancora, l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 12 del d.lgs. n. 53 del 2001 per violazione degli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione, atteso che sarebbero stati introdotti ulteriori elementi di disomogeneità nella unitaria categoria di vincitori di concorsi a vice sovrintendente banditi dopo il 1995, prevedendo solo per i futuri concorsi la più favorevole disciplina in tema di decorrenza giuridica della relativa nomina.

Reclamano, altresì, l’accertamento della responsabilità dell’Amministrazione, a prescindere dal fatto che la stessa avrebbe applicato norme di dubbia costituzionalità, atteso che il comportamento dalla medesima serbato avrebbe ingenerato un’aspettativa poi disattesa, a causa delle modalità applicative del richiamato art. 16 del d.lgs. 197/1995, omettendo di circoscrivere la norma transitoria al ricorrere di un quid pluris, rispetto alla mera partecipazione di concorsi interni, e consentendo ai vincitori di dette selezioni di partecipare ai medesimi corsi di formazione cui hanno partecipato i ricorrenti, che però non hanno acquisito la superiore qualifica, in luogo di predisporre separate procedure.

Lamentano, pertanto, il pregiudizio di carattere patrimoniale conseguente alla mancata nomina a vice ispettore, sotto il profilo retributivo e di aspettativa di progressione in carriera; e quello di carattere non patrimoniale sotto l’aspetto esistenziale e dell’immagine professionale.

Chiedono, in conclusione, nel caso del mancato inquadramento nel ruolo degli ispettori, il risarcimento dei danni patiti e patendi, sotto i profili retributivo-contributivo e di progressione di carriera, previa quantificazione mediante CTU; il risarcimento dei danni non patrimoniali in ragione dell’operato imputabile alla P.A., previa quantificazione in via equitativa, e il ristoro dei pregiudizi conseguenti alla scorrettezza comportamentale imputabile alla P.A., previa quantificazione in via equitativa.

Si è costituita in resistenza l’Avvocatura Generale dello Stato che, con rituale memoria, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui è qualificabile quale azione di accertamento in ragione della reale causa petendi consistente nella contestazione dei provvedimenti di inquadramento, non impugnati nei termini di decadenza; nel merito, ha dedotto, comunque l’infondatezza delle pretese introdotte, in ragione della piena legittimità costituzionale della normativa cui il resistente Ministero dell’interno ha dato corretta applicazione.

A seguito di avviso di perenzione del ricorso, hanno presentato la dichiarazione di interesse al ricorso e la fissazione di udienza solo i seguenti ricorrenti: Mario Guarnaccia; Giuseppe Porcaro; Alfredo Ederli; Mirella Mariani; Giuseppe Maimone; Giorgio Rauco; Elena Scarano; Concettina D'andrea; Francesca Gravante; Paola Rossignoli; Mauro Kaluza; Salvatore Pantaleone Megna; Massimo Persini; Alessandro Tamburini; Giuseppe La Terra; Sabrina Polito; Claudio Reggimenti; Antonio Della Tommasa; Massimiliano Formisano; Fabio Franchini.

Quindi, in vista della discussione nel merito della causa, le parti hanno presentato memorie e repliche e, alla pubblica udienza del 23 gennaio 2018, la causa è stata trattenuta a sentenza.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale si dà atto che, a seguito di avviso di perenzione ai sensi dell’art. 82, comma 1, c.p.a., hanno presentato nuova domanda di fissazione di udienza solo i ricorrenti Mario Guarnaccia; Giuseppe Porcaro; Alfredo Ederli; Mirella Mariani; Giuseppe Maimone; Giorgio Rauco; Elena Scarano; Concettina D'andrea; Francesca Gravante; Paola Rossignoli; Mauro Kaluza; Salvatore Pantaleone Megna; Massimo Persini; Alessandro Tamburini; Giuseppe La Terra; Sabrina Polito; Claudio Reggimenti; Antonio Della Tommasa; Massimiliano Formisano; Fabio Franchini, per i quali, dunque il giudizio prosegue, mentre, per gli altri, il giudizio si è ormai estinto per perenzione ultraquinquennale.

2. Come esposto brevemente in fatto, i ricorrenti, in qualità di vincitori dei 15°, 16°, 17°, 18° e 19° concorsi interni per titoli ed esami, banditi dal Ministero dell’Interno rispettivamente con d. m. 18.1.1997, d. m. 31.7.1998, d. m. 3.7.1999, d. m. 30.1.2003 e d. m. 21.12.2004, in forza dei quali hanno frequentato e superato i relativi corsi di formazione per allievi vice sovrintendenti e conseguentemente sono stati inquadrati nella qualifica di vice sovrintendente a decorrere dalle rispettive date di conclusione dei predetti corsi di formazione, chiedono, in via principale, previa declaratoria di incostituzionalità degli articoli 13 e 16 del decreto legislativo n. 197/1995 in relazione agli articoli 3, 35, 76 e 97 della Costituzione, l’accertamento e la declaratoria del diritto all’inquadramento nel ruolo degli Ispettori con la qualifica di vice Ispettore; in via subordinata, l’accertamento della responsabilità extracontrattuale e/o da contatto dell’intimata Amministrazione e, per l’effetto, la condanna al risarcimento dei danni subiti (quantomeno in favore dei ricorrenti frequentatori dei corsi di formazione 15°, 16° e 17°), ai sensi e per gli effetti dell’art. 1226 c.c.; in via ulteriormente subordinata, l’accertamento e declaratoria del diritto, previa declaratoria di incostituzionalità degli articoli 2 e 12 del d.lgs. n. 53/2001, alla retrodatazione della decorrenza giuridica della conseguita nomina a vice sovrintendente, per i frequentatori dei corsi di formazione 15°, 16° e 17°, al 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui, per ciascuno dei bandi di concorso a vice sovrintendente considerati, si sono verificate le vacanze.

3. Preliminarmente ritiene il Collegio di precisare che in tema di avanzamento in carriera le posizioni soggettive rivestono la consistenza di interesse legittimo, cui è correlato il dovere dell’Amministrazione di applicare le norme al riguardo emanate in modo vincolato con determinazioni costitutive. Da quanto sopra consegue che non possono trovare ingresso azioni di accertamento in ordine al conferimento della invocata qualifica (ovvero, ad una diversa decorrenza della stessa), ma solo azioni di carattere impugnatorio degli atti lesivi delle aspettative ad esse collegate, essendo il vaglio del giudice amministrativo circoscritto alla legittimità delle determinazioni adottate al riguardo.

Con riferimento alla controversia in esame, il Collegio rileva che i ricorrenti assumono una pretesa disparità di trattamento da parte dell’Amministrazione dell’interno in ordine alla propria posizione di status, lamentando, al riguardo una applicazione delle norme rilevanti nella fattispecie non conforme ad una lettura costituzionalmente orientata, tralasciando, peraltro, di precisare che i medesimi hanno conseguito la deteriore qualifica in anni precedenti alla proposizione del ricorso (per i ricorrenti che hanno frequentato il 17° e 18° corso di formazione le nomine risalgono al 2004, per gli altri le stesse sono ancora più risalenti).

Posto che non è controversa la risalente conoscenza degli atti con cui, al termine della frequenza dei rispettivi corsi di formazione, è stata conferita la qualifica di vice sovrintendente, e che questi stessi non sono stati a suo tempo impugnati, emerge all’evidenza che non è ammissibile introdurre in sede giurisdizionale censure di legittimità avverso tali conferimenti, ben oltre il termine decadenziale di legge, attraverso l'espediente della proposizione di azione di accertamento del diritto alla superiore qualifica, così come non è ammissibile la richiesta di retrodatazione della decorrenza della qualifica già conseguita, stante la ormai intervenuta consolidazione della posizione giuridica ed economica dei ricorrenti collegata a “status” cui hanno prestato acquiescenza.

Ed invero, la consolidata giurisprudenza amministrativa, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi con riferimento alla controversia in esame, ritiene che non sia ammissibile il ricorso proposto per l'accertamento del diritto del pubblico dipendente ad una qualifica funzionale superiore a quella attribuitagli e non tempestivamente contestata, atteso che la materia dell'inquadramento nel pubblico impiego si caratterizza per la presenza di atti autoritativi, con la conseguenza che ogni pretesa al riguardo, in quanto radicata su posizioni di interesse legittimo, può essere azionata soltanto mediante tempestiva impugnazione dei provvedimenti ritenuti illegittimamente incidenti su di esse, così come sono soggette al termine decadenziale le pretese patrimoniali fondate sulla contestazione della legittimità di atti amministrativi autoritativi che hanno determinato la posizione economica del dipendente.

Va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità dell’azione di accertamento introdotta dai ricorrenti sia per la parte in cui è reclamato, in via principale, il diritto alla superiore promozione sia per quella in cui è richiesta, in via subordinata, una decorrenza anteriore della qualifica attribuita; ne consegue, per altrettanto, l’inammissibilità della connessa azione di accertamento in ordine alle conseguenti differenze retributive, siccome collegata ai provvedimenti attributivi di status divenuti medio tempore inoppugnabili non solo quanto ad effetti giuridici ma anche a quelli economici.

4. La questione giuridica introdotta dai ricorrenti deve essere comunque esaminata al fine di valutare l’azione risarcitoria, pure introdotta in via subordinata, connessa al comportamento della resistente Amministrazione, così come declinata in fatto.

Contestano, infatti, l’attività espletata al riguardo, a causa della quale sarebbe stata perpetrata una palese disparità di trattamento tra i ricorrenti e quanti, pure avendo partecipato al medesimo corso di formazione, hanno conseguito la superiore qualifica, anche a causa della contestata legittimità costituzionale degli artt. 13 e 16 del d. lgs. n. 197 del 1995 per violazione degli artt. 3, 36, 76 e 97 della Costituzione.

La tesi non ha pregio.

Ferma l’incontestabilità degli inquadramenti disposti nei confronti dei ricorrenti, osserva il Collegio che l’Amministrazione resistente correttamente non ha applicato ai ricorrenti l’art. 16 del decreto legislativo n. 197 del 12 maggio 1995, recante “Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato”.

Ed invero, la citata norma dispone testualmente: “Sono fatti salvi le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni e agli scrutini di promozione del personale appartenente ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale suddetto, ove consegua nomine o promozioni ai sensi del periodo precedente è inquadrato secondo le modalità di cui agli articoli 12, 13 e 14”.

I ricorrenti sono pacificamente vincitori di concorsi indetti negli anni 1997, 1998, 1999, 2003 e 2004, in date ampiamente successive a quella di entrata in vigore del decreto legislativo n. 197/1995; ne discende la sostanziale differenza di posizione degli stessi, sulla base di quanto dispone l’art. 16 ora richiamato, rispetto a quella di altri colleghi, che pur avendo frequentato i medesimi corsi di formazione, lo hanno fatto, però, in qualità di vincitori di concorsi per l’ammissione ad analoghi corsi professionali banditi antecedentemente all’entrata in vigore del richiamato decreto delegato.

Dunque, è il legislatore che, prevedendo uno specifico regime transitorio secondo il meccanismo descritto dal ridetto art. 16, ha inteso discrezionalmente far salve le procedure ed i benefici di carriera relativi a concorsi interni banditi prima della entrata in vigore del decreto legislativo n. 157 del 1995; pertanto, ai ricorrenti, partecipanti ai corsi professionali 15°, 16°, 17° 18° e 19°, in quanto vincitori delle relative procedure selettiva indette negli anni dal 1997 al 2004, successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo in esame, non si applica la disposizione di cui all’art. 16, siccome relativa a diversa fattispecie, con l’ulteriore conseguenza che il passaggio dal precedente regime di regolamentazione delle carriere a quello nuovo non solo non integra alcuna disparità di trattamento, ma vieppiù, nemmeno connota di illegittimità l’agire amministrativo. Ne deriva che nessuna pretesa risarcitoria può scaturire dalla vincolata applicazione di norme di legge, sulla cui portata applicativa, peraltro, non sussiste alcun dubbio.

Nemmeno quanto dedotto dai ricorrenti circa l’incoerenza dell’operato dell’Amministrazione, che ha consentito ai vincitori di precedenti procedure concorsuali, di frequentare il medesimo corso di formazione seguito dai ricorrenti, salvo poi conseguire la superiore qualifica relativa al ruolo degli ispettori, coglie nel segno.

In proposito soccorre l’insegnamento del giudice delle leggi che già si è espresso sulle questioni di legittimità costituzionale inerenti gli artt. 13,14,15 del d. lgs. n. 197 del 1995, ritenendole infondate nelle parti in cui disciplinano le modalità di avanzamento all’interno del relativo ordinamento e, in via transitoria, le modalità di inquadramento del personale già appartenente alla data del 1° settembre 1995 ai precedenti ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori, in quanto non contrastanti con le rubricate norme costituzionali, né esorbitanti dai criteri e principi della legge delega n. 216; la Consulta, nell’esaminare anche la conformità a Costituzione della disposizione transitoria di cui all’art. 16 del medesimo d. lgs. n. 197 del 1995, ha ritenuto indenne dalle censure di illegittimità con le disposizioni costituzionali, ora invocate pure dalla parte ricorrente, l’introduzione di un regime transitorio riguardo ai vincitori dei concorsi indetti prima del richiamato termine del 1.9.1995, anche al fine di evitare che ingiustificati ritardi nello svolgimento delle procedure selettive potessero avere ripercussioni sulla progressione di carriera dei dipendenti. Sul punto, pertanto, il Collegio non può che rinviare alle pronunce della Corte Costituzionale che ha già ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale pure proposte con il ricorso in esame, con sentenza 17 marzo 1998, n. 63 e con ordinanze 26 aprile 1999, n. 151 e 23 giugno 1999, n. 254.

5. In conclusione, il ricorso è estinto, in parte qua, per perenzione, nei confronti dei ricorrenti che non hanno presentato nuova domanda di fissazione di udienza, ai sensi dell’art. 82, comma 1, c.p.a. e, segnatamente, nei confronti di: Amato Eugenio Pietro, Baccara Fulvio, Ballo Maurizio, Bellofiore Sebastiano, Berti Vittorio, Bonello Gioacchino, Bonini Gianni, Bortoloni Andrea, Boscarato Fabio, Bruno Liborio, Burato Danilo, Cabras Giuseppe, Cali' Andrea, Campo Germana, Canziani Luca, Cavalli Fabio, Cerra Carmelo, Cerrai Massimiliano, Ciccarelli Guido, Ciccarelli Sergio, Cipolla Marco, Consolato Emilio Enrico, Curci Salvatore, D'Alba Andrea, De Gennaro Michele, De Piante Alessandro, Di Giacinto Francesco, Di Gregorio Pasquale, Di Loreto Paolo, Diaferio Antonio, D'Urso Mario, Ercolani Enrica, Falsone Paolo, Fanelli Paolo, Faranda Antonio, Florio Claudio, Forlani Mauro, Forti Vincenzo, Foschi Carlo, Fragassi Lorenzo, Gaglione Filippo Maria, Galandrini Ennio, Galli Ornella, Gallo Augusto, Gallo Tommaso, Gaudino Pasquale, Gauglio Giovanni, Gerardi Leonardo, Getti Mario, Gianmoena Paride, Giannini Alberto, Giannini Luca, Giordano Pietro Rosario, Girone Tindaro, Giuliani Lucia, Giustizieri Antonio, Granati Gianluca, Grassi Gianna, Guadagnino Enrico, Guadagnoli Enrico, Italiano Angelo, La Rocca Matteo, Ladislao Benedetto, Liberto Giuseppe Giovanni Marco, Librizzi Manlio, Lisai Federico, Marchiori Andrea, Mariani Giampiero, Martinelli Dario, Maurizi Giuseppe, Menchi Antonio, Minardi Maurizio, Montecchiani Massimo, Nesto Maurizio, Nonnato Andrea, Olivieri Carlo, Pagliarella Maurizio, Pantaleoni Gianluca, Paone Cosimo, Parisi Gaetano, Pecora Paolo Davide, Pecoraro Guido, Pecoraro Michele, Pennacchietti Bruno, Petrucci Fulvio, Pizzuto Ivan, Porcu Marco, Renso Giorgio, Rigirozzo Vincenzo, Rossitti Desiderio Diego, Rosso Roberto, Rufino Fernando Pietro, Sanfilippo Antonino, Sanfilippo Giovanni, Sannai Giuseppe, Scarpaci Calogero, Siracusano Antonino, Tosato Claudio, Vassallo Danilo, Ventroni Stefano Salvatore, Zarbano Antonino; per il resto, deve essere dichiarato in parte inammissibile e, in parte, deve essere respinto.

Sussistono motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio, in relazione alla natura della fattispecie esaminata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
-lo dichiara estinto nei confronti dei ricorrenti indicati in parte motiva;

-per il resto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge, giusta quanto specificato in parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Donatella Scala, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Donatella Scala Salvatore Mezzacapo





IL SEGRETARIO


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