Corrispondenza riforma militare con inabilità

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antoniori
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Corrispondenza riforma militare con inabilità

Messaggio da antoniori »

Buongiorno a tutti,
io ho cessato dal servizio per infermità e collocato in congedo assoluto ai sensi art. 929 comma 1 lettera 4 del D. L. n. 66 del 15/03/2010, reimpiegabile a domanda nelle aree funzionali del personale civile. Controindicate mansioni/attività che comportano esposizione a situazioni stressanti.
Nel pubblico impiego ci sono tre casi di inabilità:
Inabilità assoluta e permanente alla mansione,
inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro,
inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa.
Questa curiosità è venuta fuori oggi mentre facevo il modello ISEEE presso un CAF, il quale non mi ha saputo rispondere.
La mia situazione art. 929 comma 1 lettera a, a quale delle tre corrisponde??? e da che cosa si evince.


gino59
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Re: Corrispondenza riforma militare con inabilità

Messaggio da gino59 »

antoniori ha scritto:Buongiorno a tutti,
io ho cessato dal servizio per infermità e collocato in congedo assoluto ai sensi art. 929 comma 1 lettera 4 del D. L. n. 66 del 15/03/2010, reimpiegabile a domanda nelle aree funzionali del personale civile. Controindicate mansioni/attività che comportano esposizione a situazioni stressanti.
Nel pubblico impiego ci sono tre casi di inabilità:
Inabilità assoluta e permanente alla mansione,
inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro,
inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa.
Questa curiosità è venuta fuori oggi mentre facevo il modello ISEEE presso un CAF, il quale non mi ha saputo rispondere.
La mia situazione art. 929 comma 1 lettera a, a quale delle tre corrisponde??? e da che cosa si evince.
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Dal 1996 ai dipendenti pubblici è stata estesa la pensione di inabilità prevista per la generalità dei lavoratori del settore privato.
La Pensione di Invalidità nel Pubblico Impiego
Il dizionario di PensioniOggi.it

L'ordinamento nel pubblico impiego riconosce più trattamenti di inabilità, le cui differenze sostanziali attengono i requisiti di accesso, gli organismi preposti agli accertamenti sanitari e le modalità di calcolo. Ad esempio, a differenza del settore privato, i dipendenti pubblici non possono chiedere l'assegno ordinario di invalidità, inoltre, in caso di riconoscimento dello stato di inabilità pensionabile, il dipendente pubblico iscritto all’INPDAP viene dispensato dal servizio.
In questa breve guida esaminiamo le prestazioni previste dall'ordinamento nei confronti dei quei lavoratori che conseguono una invalidità non a causa di servizio (perchè altrimenti in tal caso si può ottenere la pensione privilegiata) iscritti alla Cassa Stato e alle altre Casse dell'ordinamento pubblico (Cpdel, Cps, Cpi e Cpug).

Indice
L'Inabilità Assoluta e Permanente alla Mansione
L'inabilità Assoluta e Permanente a Proficuo Lavoro
L'Inabilità Assoluta e Permanente a Qualsiasi Attività Lavorativa

L'Inabilità Assoluta e Permanente alla Mansione
L’inabilità alla mansione è un tipo di inabilità specifica, connessa cioè al tipo di attività espletata dal pubblico dipendente (artt. 71 e 129 del DPR 3/1957) Ad esempio può verificarsi laddove il dipendente perda uno requisiti fisici o psichici che risultano essenziali per lo svolgimento di un determinato incarico. Questo tipo di invalidità dà luogo al trattamento di pensione soltanto nell’ipotesi in cui il dipendente pubblico non possa essere adibito a mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica. Non si ha diritto alla prestazione se l’invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Requisiti sanitari e contributivi per il diritto. Per ottenere l’inabilità alla mansione occorrono i seguenti requisiti: 1) riconoscimento medico legale da parte delle competenti Commissioni ASL dal quale risulti che il dipendente pubblico è permanentemente inidoneo allo svolgimento della propria mansione; 2) almeno 15 anni servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) per i dipendenti dello Stato. Per i dipendenti di Enti locali o della Sanità occorrono, invece, almeno 20 anni di servizio (19 anni, 11 mesi e 16 giorni); 3) risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità (cfr: articolo 7 della legge 379/1955 e articolo 42 del Dpr 1092/1973).

Procedimento. La visita medica per il riconoscimento della prestazione può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Ente datore di lavoro. Il parere sanitario viene espresso dalla competente Commissione medica ASL ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 della legge 274/1991. Una volta ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l’inidoneità alla mansione, l'ente datore di lavoro verifica la possibilità di utilizzare il dipendente in mansioni diverse ma equivalenti a quelle della propria qualifica. Se non ci sono possibilità di ricollocazione in mansioni equivalenti, può proporre di ricollocare il lavoratore anche in mansioni di posizione funzionale inferiore.

Nel caso in cui il lavoratore non dia il proprio consenso alla nuova collocazione in posizione funzionale inferiore interviene la risoluzione del rapporto di lavoro che si configura come dispensa dal servizio per inabilità. Dispensato dal servizio, il lavoratore deve presentare domanda di pensione per inabilità relativa alla mansione sia all’INPDAP che al datore di lavoro.

Calcolo della prestazione. I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. Si applicano le norme generali in materia di integrazione al trattamento minimo. Il conseguimento della prestazione risulta comunque compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.



L'Inabilità Assoluta e Permanente a Proficuo Lavoro
Si tratta di una inabilità analoga a quella precedente che impedisce tuttavia la possibilità di continuare a svolgere una attività lavorativa continua e remunerativa del dipendente pubblico (cfr: articolo 129 DPR 3/1957). Anche in tal caso non si ha diritto alla prestazione se l’invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Requisiti sanitari e contributivi per il diritto. Per ottenere l’inabilità al proficuo lavoro occorrono i seguenti requisiti: 1) riconoscimento medico legale redatto dalle competenti Commissioni ASL nel quale risulti che il dipendente pubblico non è più idoneo a svolgere in via permanente attività lavorativa; 2) almeno 15 anni servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) sia per i dipendenti dello Stato, che per i dipendenti degli Enti locali o Sanità; 3) risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità permanente a proficuo lavoro (cfr: articolo 7 della legge 379/1955 e articolo 42 del Dpr 1092/1973).

Procedimento. La visita medica può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Ente datore di lavoro. Il parere sanitario viene espresso dalla competente Commissione medica ASL ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 della legge 274/1991. Una volta ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l’inidoneità al proficuo lavoro, l'ente datore di lavoro dispensa dal servizio per inabilità il dipendente pubblico. Dispensato dal servizio, il lavoratore deve presentare domanda di pensione per inabilità sia all’INPDAP che al datore di lavoro.

Calcolo della prestazione. I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. Si applicano le norme generali in materia di integrazione al trattamento minimo. Il conseguimento della prestazione risulta comunque compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.


L'Inabilità Assoluta e Permanente a Qualsiasi Attività Lavorativa
Dal 1° gennaio 1996 l'art. 2, comma 12, della legge 335/1995 ha esteso la pensione di inabilità per i lavoratori privati di cui alla legge 222/1984 anche al pubblico impiego. Questo tipo di pensione, a differenza dei trattamenti di cui si è appena parlato, richiede una inabilità ben piu' grave, tale da determinare una "inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa". Per ottenere la prestazione in parola è necessario che l'iscritto abbia maturato un minimo di cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio e che risulti inabile in via assoluta allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa (cfr: Circolare Inpdap 57/1997).

Procedimento. La prestazione è erogabile solo a domanda da parte dell'interessato. La domanda, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, deve essere presentata all’ente presso il quale il lavoratore presta o ha prestato l’ultimo servizio. Il certificato medico, a firma del proprio medico curante, deve essere obbligatoriamente redatto secondo il modello allegato 1 al Decreto Ministeriale 187/97.

Ricevuta la domanda, l’ente: 1) dispone l’accertamento sanitario presso le Commissioni mediche degli Ospedali Militari di verifica; nei casi di particolare gravità delle condizioni di salute dell’interessato può essere disposta la visita domiciliare; 2) ricevuto il verbale attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente e la sede provinciale dell’INPDAP alla liquidazione della pensione.

Calcolo della Prestazione. A differenza dei due precedenti trattamenti l'importo della pensione in questione viene calcolato sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla quale però viene riconosciuto una maggiorazione virtuale che determina il vantaggio di poter conseguire un assegno piu' elevato. In sostanza la contribuzione viene incrementata virtualmente tra l'età alla cessazione dal servizio e il compimento dell'età pensionabile di vecchiaia per chi è nel sistema retributivo (almeno 18 anni di contributi entro il 1995); oppure sino al compimento del sessantesimo anno di età per i lavoratori che sono nel sistema misto e contributivo.

Liquidazione. La pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro se presentata dal lavoratore in attività di servizio, ovvero, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Se dagli accertamenti sanitari scaturisce, invece, un giudizio di inabilità permanente al servizio, non si dà luogo ad ulteriori accertamenti, e da parte dell’ente datore di lavoro vengono attivate le procedure contrattuali finalizzate alla collocazione del dipendente in altra mansione, fino ad arrivare alla risoluzione del rapporto di lavoro. In questo caso, al lavoratore spetta la pensione se ha maturato il requisito contributivo di 20 anni, se dipendente degli enti locali, 15 anni se dipendente statale.

Da ricordare inoltre che tale prestazione, è del tutto incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi lavoro dipendente o autonomo, sia esso in Italia o all'estero. In linea generale la pensione può essere richiesta anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, dato che sono richiesti almeno tre anni di contributi nell'ultimo quinquennio, l'istanza in sostanza non può essere presentata dopo i due anni dalla cessazione dell'attività lavorativa.
lino
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Re: Corrispondenza riforma militare con inabilità

Messaggio da lino »

antoniori ha scritto:Buongiorno a tutti,
io ho cessato dal servizio per infermità e collocato in congedo assoluto ai sensi art. 929 comma 1 lettera 4 del D. L. n. 66 del 15/03/2010, reimpiegabile a domanda nelle aree funzionali del personale civile. Controindicate mansioni/attività che comportano esposizione a situazioni stressanti.
Nel pubblico impiego ci sono tre casi di inabilità:
Inabilità assoluta e permanente alla mansione,
inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro,
inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa.
Questa curiosità è venuta fuori oggi mentre facevo il modello ISEEE presso un CAF, il quale non mi ha saputo rispondere.
La mia situazione art. 929 comma 1 lettera a, a quale delle tre corrisponde??? e da che cosa si evince.
NELLE PRIME RIGHE DELLA TUA DOMANDA... C'È LA RISPOSTA !!!!!!
Per Aspera ad Astra!!!!
CATER
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Re: Corrispondenza riforma militare con inabilità

Messaggio da CATER »

scusate allora mi chiedo nel caso della terza opzione , quella in pratica dove ti abbonano gli anni mancati per il calcolo della pensione, non si perde nulla ?
oppure c'è sempre una relativa differenza nel caso di effettivo servizio prestato?
CATER
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Re: Corrispondenza riforma militare con inabilità

Messaggio da CATER »

cioè, mi spiego meglio
se si ha 38 anni di servizio, abbonandoti i 2 anni mancanti, ti calcolano la pensione come se avessi fatto i 40 e viene una certa cifra questa stessa è la stessa se faresti i 40 tutti in servizio?
antoniori
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Re: Corrispondenza riforma militare con inabilità

Messaggio da antoniori »

lino ha scritto:
antoniori ha scritto:Buongiorno a tutti,
io ho cessato dal servizio per infermità e collocato in congedo assoluto ai sensi art. 929 comma 1 lettera 4 del D. L. n. 66 del 15/03/2010, reimpiegabile a domanda nelle aree funzionali del personale civile. Controindicate mansioni/attività che comportano esposizione a situazioni stressanti.
Nel pubblico impiego ci sono tre casi di inabilità:
Inabilità assoluta e permanente alla mansione,
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NELLE PRIME RIGHE DELLA TUA DOMANDA... C'È LA RISPOSTA !!!!!!
Lino, anche secondo me, il mio caso è assimilabile ad "inabilità assoluta e permanente alla mansione", però il caf leggendo la classificazione delle disabilità allegata al modello ISEE non vedeva la corrispondenza. poichè nello specchio delle disabilità medie c'è menzionato "inabili alle mansioni (L.379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011) mentre sul mio verbale leggeva "collocato in congedo assoluto ai sensi art. 929 comma 1 lettera 4 del D. L. n. 66 del 15/03/2010".
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giovanni53
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Re: Corrispondenza riforma militare con inabilità

Messaggio da giovanni53 »

Buongiorno,

Antoniori
indubbiamente la CMO ha indicato l'articolo del codice ordinamento militare al quale riferire la nuova posizione di stato - il congedo assoluto - ovvero riferendosi agli effetti dell'inabilità riscontrata e non alla sua gravità nei 3 casi previsti...certo è che indicando la possibilità di transito nel personale civile possiamo dire che il terzo caso, il più grave, a qualsiasi attività lavorativa viene di fatto escluso.
Di seguito il link di un articolo dove puoi leggere le differenze tra le prime 2 - mansioni e proficuo lavoro -
http://www.medisoc.it/invalidita-p-a-in ... inabilita/
che l'INPS considera di fatto un unica tipologia, visto che giuridicamente ed economicamente producono gli stessi effetti.
Saluti.
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Re: Corrispondenza riforma militare con inabilità

Messaggio da giovanni53 »

CATER ha scritto:cioè, mi spiego meglio
se si ha 38 anni di servizio, abbonandoti i 2 anni mancanti, ti calcolano la pensione come se avessi fatto i 40 e viene una certa cifra questa stessa è la stessa se faresti i 40 tutti in servizio?
A grandi linee è così, cioè più si vicino ai 40 e meno ci perdi.
Nel mio caso 37 anni e 7 mesi ho avuto il bonus di 2 anni e 5 mesi rimanenti...la differenza è stata di 91€ al mese tra la pensione effettiva e quella maggiorata che mi è stata riconosciuta...considerando invece se fossi rimasto in servizio fino ai 40 contribuivi (che poi ora sono 41 e 10mesi ma questo è un altro discorso...) tranne il caso di promozioni, aumenti, quote accessorie rilevanti che avrebbero aumentato i contributi versati, ritengo che non c'è differenza.
Ciao.
CATER
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Re: Corrispondenza riforma militare con inabilità

Messaggio da CATER »

grazie giovanni , scusami se insisto, giusto per capire , in pratica se la differenza è 90 euro, questo abbuono degli anni mancanti non è al 100% ?
sempre una differenza c'è ...
quindi se tu non riuscivi ad avere questo abbuono , quanto sarebbe stata la differenza rispetto ai 40/41? certamente più di 90, ma quanto di più?
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Re: Corrispondenza riforma militare con inabilità

Messaggio da giovanni53 »

CATER ha scritto:grazie giovanni , scusami se insisto, giusto per capire , in pratica se la differenza è 90 euro, questo abbuono degli anni mancanti non è al 100% ?
sempre una differenza c'è ...
quindi se tu non riuscivi ad avere questo abbuono , quanto sarebbe stata la differenza rispetto ai 40/41? certamente più di 90, ma quanto di più?
Scusami CATER, mi ero perso questa tua domanda...
dunque, il bonus si calcola prendendo la media delle contribuzioni che derivano dalle retribuzioni maggiorate e rivalutate degli ultimi 5 anni prima della riforma, e moltiplicandola per il periodo che mi mancava ai 40 anni, simulando che abbia proseguito a versare contributi anzichè terminare con la riforma ai 37A 7M.
La sola differenza che potrebbe esserci è che magari negli ultimi 2 anni e mezzo aumenti di stipendio, promozioni, quote accessorie potrebbero in realtà far aumentare le retribuzioni, rispetto alla media dei 5 anni precedenti, e quindi cresce il montante contributivo della quota C di pensione, ma appunto è una differenza potenziale e minima e se tieni conto che in pensione d'anzianità ai 41/42 ti trovi poi la trattenuta mensile per i 6 scatti (che non paghi da riformato) vedi che questa differenza se c'è si riduce ancor di più.
Ti ricordo che voci di corridoio degli addetti dei patronati affermano che 1 anno in più di anzianità - per il regime contributivo e per stipendi come i nostri - si traduce mediamente in suppergiù 40€ in più sulla mensilità di pensione.
Ciao.
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Re: Corrispondenza riforma militare con inabilità

Messaggio da lino »

giovanni53 ha scritto:Buongiorno,

Antoniori
indubbiamente la CMO ha indicato l'articolo del codice ordinamento militare al quale riferire la nuova posizione di stato - il congedo assoluto - ovvero riferendosi agli effetti dell'inabilità riscontrata e non alla sua gravità nei 3 casi previsti...certo è che indicando la possibilità di transito nel personale civile possiamo dire che il terzo caso, il più grave, a qualsiasi attività lavorativa viene di fatto escluso.
Di seguito il link di un articolo dove puoi leggere le differenze tra le prime 2 - mansioni e proficuo lavoro -
http://www.medisoc.it/invalidita-p-a-in ... inabilita/
che l'INPS considera di fatto un unica tipologia, visto che giuridicamente ed economicamente producono gli stessi effetti.
Saluti.
IN effetti Giovanni ha ragione le inabilita' alle mansioni ed ogni proficuo lavoro, producono gli stesi effetti.
Non capisco come mai INPS stessa oppone resistenza quando qualcuno di noi vuole rientrare nel circuito lavorativo, tanto che alcuni colleghi hanno dovuto richiedere la modifica di tale dicitura.
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Re: Corrispondenza riforma militare con inabilità

Messaggio da mixmax »

Però anche inabile al transito al ruolo civile di qualsiasi amministrazione dello stato non dovrebbe esserci impedimento al lavoro privato. Se poi la riforma è avvenuta ndcs si avrebbe anche diritto a pensione d'inabilita....
Folgore77
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Re: Corrispondenza riforma militare con inabilità

Messaggio da Folgore77 »

Ho letto solo adesso questo post molto interessante.
Non sono però riuscito a capire sotto quale dei 3 casi di inabilità (INPS) rientri il nostro "congedo assoluto", anche perché non si evince dal verbale CMO:
1. Inabilità assoluta e permanente alla mansione,
2. inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro,
3. inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa.

Qualcuno, per esperienza personale con l'Inps, può dare una mano a chiarire questo dubbio, anche per chi sarà riformato e dovrà imbattersi in questo problema per tentare di rientrare nel circuito lavorativo.
Credo che sia un aspetto molto importante, e si capisce anche dal fatto che qualcuno, come leggevo, "ha dovuto chiedere la modifica della dicitura" :shock:
Quindi sarebbe meglio saperlo prima del provvedimento di riforma, per poterlo farlo presente e non dover arrancare dopo per ottenere modifiche (con tutte le rogne e le scocciature che ne conseguono) ed avere sempre problemi futuri nell'inquadrare la tipologia di inabilità.
Ringrazio sin da ora chi vorrà fornire un suo contributo o la propria esperienza personale con l'Inps di zona.
Folgore77
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Re: Corrispondenza riforma militare con inabilità

Messaggio da Folgore77 »

Qualche "buon anima" può fornire il suo contributo?
Grazie mille.
valt62
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Re: Corrispondenza riforma militare con inabilità

Messaggio da valt62 »

Salve a tutti , sono un ex maresciallo A.M. riformato per inv.ass.e perm.qualsiasi proficuo lavoro con una pensione ordinaria di inabilita' sistema misto dal 14.11.2014 con 38 anni e 4 mesi di contributi e 52 anni e 3 mesi di eta' . Vorrei chiedere da dove si puo' evincere nel prospetto di liquidazione dell'inps per capire se mi sono stati calcolati virtualmente i 40 anni di contributi o l'eta' massima di 60 anni . Guardando la tabella del foglio di liquidazione vedo solo che i calcoli sono stati fatti solo con i 38 anni e 4 mesi di contributi.....
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