corretto iter ricorso
corretto iter ricorso
Buongiorno. Chiedo gentilmente di conoscere quale è l’iter corretto per l’eventuale ricorso sui presunti errori di calcolo dei parametri spettanti agli arruolati anni 1981, 1982 e 1983 ovvero per il riconoscimento del supemontante nel caso di riforma per invalidità (dipendente o meno da causa di servizio). Ovviamente è possibile fare ricorso direttamente allo stesso INPS - Gestione Cassa Pensioni nei termini di trenta giorni dall’erogazione della prestazione. Difficilmente INPS si degnerà di rispondere nel termine dei 90 giorni, per cui lo stesso si deve intendere respinto. A questo punto passo al ricorso alla Corte dei conti. Fin qui è corretto? Nel caso non ho presentato il ricorso entro i trenta giorni dal pagamento della prestazione, se ho ben capito devo mettere in diffida l’INPS. Trascorso ovviamente invano il termine concesso che succede: devo fare ricorso all’INPS – Cassa Pensioni ecc. ecc. – aspettare altri 90 giorni che non mi risponde e poi fare ricorso alla corte dei conti oppure posso fare ricorso direttamente alla corte dei conti sulla scorta della sola diffida? Le procedure sono alternative? E’ sorta questa discussione con un collega che insiste sulla procedura diffida-ricorso INPS- ricorso Corte dei conti. La domanda farà sicuramente sorridere più di uno. Ringrazio.
-
- Sostenitore
- Messaggi: 1774
- Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm
Re: corretto iter ricorso
Messaggio da naturopata »
mbetto ha scritto:Buongiorno. Chiedo gentilmente di conoscere quale è l’iter corretto per l’eventuale ricorso sui presunti errori di calcolo dei parametri spettanti agli arruolati anni 1981, 1982 e 1983 ovvero per il riconoscimento del supemontante nel caso di riforma per invalidità (dipendente o meno da causa di servizio). Ovviamente è possibile fare ricorso direttamente allo stesso INPS - Gestione Cassa Pensioni nei termini di trenta giorni dall’erogazione della prestazione. Difficilmente INPS si degnerà di rispondere nel termine dei 90 giorni, per cui lo stesso si deve intendere respinto. A questo punto passo al ricorso alla Corte dei conti. Fin qui è corretto? Nel caso non ho presentato il ricorso entro i trenta giorni dal pagamento della prestazione, se ho ben capito devo mettere in diffida l’INPS. Trascorso ovviamente invano il termine concesso che succede: devo fare ricorso all’INPS – Cassa Pensioni ecc. ecc. – aspettare altri 90 giorni che non mi risponde e poi fare ricorso alla corte dei conti oppure posso fare ricorso direttamente alla corte dei conti sulla scorta della sola diffida? Le procedure sono alternative? E’ sorta questa discussione con un collega che insiste sulla procedura diffida-ricorso INPS- ricorso Corte dei conti. La domanda farà sicuramente sorridere più di uno. Ringrazio.
Il Ricorso all'INPS va fatto al Comitato di Vigilanza on-line, ma non è obbligatorio, solo facoltativo. La cosa che non si capisce è se hai un decreto o un provvedimento conclusivo da parte dell'INPS. Se la risposta è positiva, puoi fare direttamente ricorso, laddove fosse negativa, devi fare istanza, se rispondono puoi ricorrere direttamente, se non rispondono, dopo 30 gg., fai formale diffida e dopo ulteriori 90gg. senza risposta si è formato il silenzio diniego e puoi ricorrere.
Re: corretto iter ricorso
Messaggio da GRlosa »
ciao naturopata.
Non ho ben capito la sequenza istanza - diffida - ricorso...
Per istanza intendi il ricorso amministrativo?
Non ho ben capito la sequenza istanza - diffida - ricorso...
Per istanza intendi il ricorso amministrativo?
Re: corretto iter ricorso
Per Naturopata Intanto grazie per la risposta
Tu mi chiedi """se hai un decreto o un provvedimento conclusivo da parte dell'INPS"""" io ti rispondo che allo stato ho solamente il modello SM5007 sulla scorta del quale a suo è stato presentato (entro trenta giorni dalla ricezione del pagamento della prestazione) ricorso on-line al CVG competente. Inps non ha mai risposto e sono già trascorsi i termini dei 90 giorni per cui ritengo il ricorso sia da intendersi respinto a tutti gli effetti. A questo punto posso dare mandato ad un legale per proporre ricorso alla corte dei conti regionale? Oppure (come afferma il mio collega) devo mettere in diffida l'INPS (aspettare i 30 giorni) INPS non risponde o risponde picche; presentare ricorso di nuovo al CVG (aspettare ancora 90 giorni) Inps non risponde o risponde picche e a questo punto do mandato al legale per ricorso alla CDC? Non mi è chiaro questo passaggio: se a seguito di una diffida all'inps (ovviamente disattesa e scaduta) si possa subito procedere davanti alla corte dei conti o no?
Tu mi chiedi """se hai un decreto o un provvedimento conclusivo da parte dell'INPS"""" io ti rispondo che allo stato ho solamente il modello SM5007 sulla scorta del quale a suo è stato presentato (entro trenta giorni dalla ricezione del pagamento della prestazione) ricorso on-line al CVG competente. Inps non ha mai risposto e sono già trascorsi i termini dei 90 giorni per cui ritengo il ricorso sia da intendersi respinto a tutti gli effetti. A questo punto posso dare mandato ad un legale per proporre ricorso alla corte dei conti regionale? Oppure (come afferma il mio collega) devo mettere in diffida l'INPS (aspettare i 30 giorni) INPS non risponde o risponde picche; presentare ricorso di nuovo al CVG (aspettare ancora 90 giorni) Inps non risponde o risponde picche e a questo punto do mandato al legale per ricorso alla CDC? Non mi è chiaro questo passaggio: se a seguito di una diffida all'inps (ovviamente disattesa e scaduta) si possa subito procedere davanti alla corte dei conti o no?
-
- Sostenitore
- Messaggi: 1774
- Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm
Re: corretto iter ricorso
Messaggio da naturopata »
Allora, se hai presentato già ricorso (deve essere ricorso) e quindi ti è stato tacitamente respinto, puoi procedere direttamente alla Corte dei Conti.
Ciao.
Ciao.
Re: corretto iter ricorso
===Mi sembra di aver letto che la riforma della 241 abbia abolito il silenzio assenso\negativo e che la pubblica amministrazione è tenuta a fornire risposte sempre.naturopata ha scritto:Allora, se hai presentato già ricorso (deve essere ricorso) e quindi ti è stato tacitamente respinto, puoi procedere direttamente alla Corte dei Conti.
Ciao.
Re: corretto iter ricorso
Ciao Angri62 e grazie anche a te.
In effetti già sul modello SM5007 è scritto, dopo le modalità ed i termini per inoltrare ricorso al CDV, testualmente """qualora non intervenga alcuna decisione nei successivi novanta giorni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti. In ogni caso la S,V. potrà proporre ricorso, nei termini di legge, innanzi alla Autorità giudiziaria competente in materia, da notificare direttamente a questa sede. """
Tra l'altro, se interrogo tramite portale INPS il mio ricorso, mi risulta ancora in lavorazione presso la sede centrale pur essendo stato preso in carico alla sede centrale dal 13/03/2017.
In effetti già sul modello SM5007 è scritto, dopo le modalità ed i termini per inoltrare ricorso al CDV, testualmente """qualora non intervenga alcuna decisione nei successivi novanta giorni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti. In ogni caso la S,V. potrà proporre ricorso, nei termini di legge, innanzi alla Autorità giudiziaria competente in materia, da notificare direttamente a questa sede. """
Tra l'altro, se interrogo tramite portale INPS il mio ricorso, mi risulta ancora in lavorazione presso la sede centrale pur essendo stato preso in carico alla sede centrale dal 13/03/2017.
-
- Sostenitore
- Messaggi: 1774
- Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm
Re: corretto iter ricorso
Messaggio da naturopata »
Puoi tranquillamente presentare ricorso giurisdizionale. Quello che afferma l'amico Angri, è da sempre esistito, ovvero che l'Amministrazione sarebbe sempre tenuta a rispondere, ma questo spesso non accade e quindi si forma il silenzio scaduti i termine in base alle diverse procedure. Se però, c'è interesse ad ottenere una risposta esplicita (io ritengo che esista solo un caso), allora di deve adire il Giudice (di regola TAR) per obbligare alla risposta l'Amministrazione anche mediante commissario ad acta. Visto che nel tuo caso, la risposta sarebbe certamente negativa, ritengo che sia inutile perdita di tempo e denaro (almeno come anticipo) obbligare l'amministrazione alla risposta, tramite giudice.mbetto ha scritto:Ciao Angri62 e grazie anche a te.
In effetti già sul modello SM5007 è scritto, dopo le modalità ed i termini per inoltrare ricorso al CDV, testualmente """qualora non intervenga alcuna decisione nei successivi novanta giorni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti. In ogni caso la S,V. potrà proporre ricorso, nei termini di legge, innanzi alla Autorità giudiziaria competente in materia, da notificare direttamente a questa sede. """
Tra l'altro, se interrogo tramite portale INPS il mio ricorso, mi risulta ancora in lavorazione presso la sede centrale pur essendo stato preso in carico alla sede centrale dal 13/03/2017.
Riporto di seguito, l'unico caso che io ritengo possa valere la pena di ricorrere:
Pubblicato il 13/10/2017
N. 10340/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03233/2017 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3233 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Tafuro in Roma, via Orazio, 3;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Per la declaratoria
- dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza avanzata in data 24 giugno 2015, per il risarcimento del danno subito a causa dell’insorgenza di affezione patologica e infermità riconosciuta dipendente da servizio;
- dell’obbligo a provvedere all’istanza prodotta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2017 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente, Maresciallo 1^ Cl. in comando presso il 6° Reparto Manutenzione Elicotteri di Pratica di Mare, formulava alla propria Amministrazione istanza di risarcimento danni, patrimoniali e non, anche sotto il profilo biologico, asseritamente subiti a seguito della patologia, riconosciutagli dipendente da causa di servizio.
Detta richiesta, avanzata in data 24 giugno 2015, riceveva iniziali risposte interlocutorie (cfr. missive datate 8 luglio 2015, 17 agosto 2015 e 18 settembre 2015) e, in data 25 febbraio 2016, veniva riscontrata con nota della Direzione Generale del Personale Militare I Reparto Reclutamento e Disciplina.
Non ritenendo, tuttavia, tale missiva definitiva, quanto piuttosto elusiva e fuorviante nella parte in cui l’Amministrazione avrebbe mal interpretato il danno biologico con quello da ritardo, il ricorrente inoltrava una nuova nota con cui forniva ulteriori precisazioni e chiarimenti e sollecitava l’Amministrazione ad assumere un’espressa determinazione sul punto (cfr. lettere del 2 maggio 2016 e 31 ottobre 2016).
In assenza di riscontro, il militare ha infine adito questo TAR, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., per ottenere una conclusione espressa al procedimento avviato su istanza.
L’Amministrazione della Difesa si è costituita con mero atto formale.
Alla camera di consiglio del 27 settembre 2017, la causa è stata introitata per la decisione.
Il ricorso è fondato e meritevole di positivo apprezzamento alla stregua delle considerazioni che seguono.
Come sopra visto, la parte chiede l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero della Difesa, in ordine al procedimento avviato su istanza, per il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della patologia insorta per causa di servizio, avendo ricevuto finora – secondo la tesi difensiva – unicamente note interlocutorie e non definitive: la stessa missiva del febbraio 2016, oltre a confondere la richiesta di risarcimento del danno biologico, con quella per danno da ritardo (già proposta innanzi al Tar Piemonte e da questo respinta), non recherebbe alcuna indicazione di determinazione definitiva, con l’espressione dei termini per impugnare e l’Autorità preposta, non presentando affatto quelle caratteristiche minime di idoneità per poter comprendere la chiara e definitiva volontà dell’Amministrazione.
Osserva il Collegio che il ricorso avverso il silenzio, previsto dall’art. 117 c.p.a., è diretto ad accertare la violazione dell'obbligo dell’Amministrazione a provvedere su un’istanza del privato, volta a sollecitare l'esercizio di un pubblico potere, rispetto al quale l’Amministrazione sia rimasta inerte, configurandosi un silenzio-inadempimento tutte le volte in cui l'Amministrazione contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere, derivante da una norma di legge, di regolamento o da un atto amministrativo, ovvero dai principi informatori dell’azione amministrativa, quando in particolari fattispecie ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2468/2012; Sez. V, n. 4235/2016).
Scopo di tale ricorso è invero ottenere un provvedimento esplicito, che elimini lo stato di inerzia e assicuri al privato una decisione, che investa la fondatezza o meno della sua pretesa, non potendo a tal fine ritenersi satisfattivi atti endoprocedimentali meramente preparatori.
In altri termini, come è stato più volte affermato (ex multis, questa Sezione, sent. n. 700/2017), la situazione di inerzia permane, non solo se l'Amministrazione non conclude il procedimento (quale ne sia il contenuto) nel termine di riferimento, ma anche se adotta un atto infra-procedimentale o, peggio, soprassessorio; tanto, nel decisivo presupposto che una tale attività non dà vita ad un autentico provvedimento ultimativo del procedimento che l’Amministrazione ha l’obbligo di concludere, ma ad un rinvio sine die.
Applicando quanto premesso al caso in esame, non può dubitarsi del fatto che il ricorrente vanti, nella specie, un interesse differenziato e qualificato al bene della vita preteso, a fronte del quale corrisponde l’obbligo della p.a. di pronunciarsi.
Obbligo che, allo stato, non può tuttavia dirsi del tutto eseguito, atteso che con l’ultima nota del 25 febbraio 2016 – rappresentando chiaramente le precedenti, meri atti istruttori, di trasmissione della pratica tra organi per le relative valutazioni di competenza – l’Amministrazione non ha invero risposto integralmente e specularmente a quanto richiesto dal ricorrente con l’istanza iniziale, tesa ad ottenere il risarcimento di tutti i danni asseritamente provocati allo stato di salute psico-fisica del Maresciallo, conseguenti alle problematiche vissute in ambito lavorativo, senza alcun riferimento alla diversa voce del danno da ritardo (la cui richiesta è già stata respinta in sede giudiziale, con sentenza n. 904/2013 del Tar Piemonte e passata in giudicato).
A ciò si aggiungono le ulteriori missive inoltrate dall’interessato ad integrazione di quanto fino ad allora esposto e dirette da ultimo a diffidare il Ministero all’adozione di un provvedimento definitivo, che sono rimaste ancora prive di riscontro.
Pertanto, il ricorso va accolto con riguardo alla pretesa di parte ad ottenere una risposta definitiva sulla domanda risarcitoria relativa al danno biologico - senza alcun vincolo conformativo per l’Amministrazione relativamente al merito della pretesa sostanziale azionata - la quale dovrà, per l’effetto, esprimersi e concludere il procedimento avviato su istanza del ricorrente, entro 30 giorni decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente decisione, con l’avvertimento che, in caso di ulteriore inerzia, si provvederà, su istanza, alla nomina di un Commissario ad acta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di concludere il procedimento avviato su istanza del ricorrente con provvedimento espresso entro 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente decisione.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori per legge e rimborso CU.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, D.lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere
Paola Patatini, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paola Patatini Concetta Anastasi
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE