Corresponsione dell’indennità di aerosoccorso

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Corresponsione dell’indennità di aerosoccorso

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corresponsione dell’indennità di aerosoccorso di cui all’art. 9 della L.78/83.

Accolti 5 ricorsi.
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I ricorrenti, B., U., C. e D. sono ufficiali dell’Aeronautica militare, mentre il ricorrente G. riveste, sempre nella stessa Arma, la qualifica di sottufficiale.

1) - L’amministrazione resistente, in buon sostanza, con distinti provvedimenti di identico tenore, ha negato l’attribuzione della indicata indennità in quanto gli istanti difettavano del brevetto di incursore o operatore subacqueo e non avevano prestato servizio presso il centro di aerosoccorso, individuato dalla p.a., nella esclusiva sede di Furbara.

Il TAR LAZIO precisa:

2) - Ciò consente di pervenire alla migliore soluzione ermeneutica, in linea con quella già praticata dal Consiglio di Stato nelle decisioni per ultimo riportate, precisando, però, che tale indennità, non può essere limitata a quei militari che, in possesso della qualifica di aerosoccorritore, non siano titolati dei due ulteriori brevetti di incursore o di subacqueo.

3) - In altre parole, il legislatore ha chiaramente e logicamente distinto due ipotesi:
- la prima che si riferisce ai militare in possesso dei titoli, oltre di aerosoccoritore, anche di incursore e subacqueo e che dà titolo, se in servizio presso un Centro di Aeorosoccorso, alla attribuzione della riportata indennità,
- la seconda, invece, riguarda, in via generalizzata, tutti quei militari, in servizio presso gli indicati reparti, a prescindere dai titoli conseguiti, ma concretamente impiegati in attività di aerosoccorso che, pertanto, beneficiano della riportata indennità solo e nei limiti dell’effettivo impiego di aerosoccorso.

4) - Secondo la p.a., così come espresso nei provvedimenti di diniego, l’unico reparto abilitato alla indicata attività è quello di stanza a Furbara.

5) - In realtà, l’Amministrazione della difesa, in riscontro alla attività istruttoria disposta al G.A. nel ricorso 5095/2000, ha chiarito che i reparti destinati ad attività di aerosoccorso, sono, per quanto in questa sede interessa, anche quello di stanza a Decimomannu ed Istrana, ossia i reparti di servizio dei ricorrenti.

6) - Pertanto, alla luce delle suindicate premesse, il ricorso deve essere accolto nei termini sopra indicati.

Per completezza cmq. leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201610020, - Public 2016-10-03 -
Pubblicato il 03/10/2016


N. 10020/2016 REG.PROV.COLL.
N. 14346/2000 REG.RIC.
N. 10345/2001 REG.RIC.
N. 10347/2001 REG.RIC.
N. 10350/2001 REG.RIC.
N. 04581/2002 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14346 del 2000, proposto da:
G. Giovanni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Parillo C.F. PRLLCU68R02G541P, con domicilio eletto presso Luigi Parillo Luca C/ Comito in Roma, via F. di Donato, 10;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

sul ricorso numero di registro generale 10345 del 2001, proposto da:
B. Mario, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Parillo C.F. PRLLCU68R02G541P, con domicilio eletto presso Luigi Parillo Luca C/ Comito in Roma, via F. di Donato, 10;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Reparto Sperimentale Presso Aeroporto di Decimomannu non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 10347 del 2001, proposto da:
U. Marco, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Parillo C.F. PRLLCU68R02G541P, con domicilio eletto presso Luigi Parillo Luca C/ Comito in Roma, via F. di Donato, 10;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Reparto Sperimentale Presso Aeroporto di Decimomannu non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 10350 del 2001, proposto da:
C. Mirko, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Parillo C.F. PRLLCU68R02G541P, con domicilio eletto presso Luigi Parillo Luca C/ Comito in Roma, via F. di Donato, 10;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Reparto Sperimentale Presso Aeroporto di Decimomannu non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 4581 del 2002, proposto da:
D. Francesco, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Parillo C.F. PRLLCU68R02G541P, con domicilio eletto presso Luigi Parillo Luca C/ Comito in Roma, via F. di Donato, 10;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento,

quanto al ricorso n. 14346 del 2000:
del diritto alla corresponsione dell’indennità di aerosoccorso di cui all’art. 9 della L.78/83;

quanto al ricorso n. 10345 del 2001:
del diritto alla corresponsione dell’indennità di aerosoccorso di cui all’art. 9 della L.78/83;

quanto al ricorso n. 10347 del 2001:
del diritto alla corresponsione dell’indennità di aerosoccorso di cui all’art. 9 della L.78/83;

quanto al ricorso n. 10350 del 2001:
del diritto alla corresponsione dell’indennità di aerosoccorso di cui all’art. 9 della L.78/83;

quanto al ricorso n. 4581 del 2002:
del diritto alla corresponsione dell’indennità di aerosoccorso di cui all’art. 9 della L.78/83.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2016 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Preliminarmente il Collegio dispone la riunione, a mente dell’art. 70 cpa, dei suindicati ricorsi per ragioni di connessione oggettiva.

I ricorrenti, B., U., C. e D. sono ufficiali dell’Aeronautica militare, mentre il ricorrente G. riveste, sempre nella stessa Arma, la qualifica di sottufficiale.

I predetti, titolati della qualifica di aerosoccorritori, riferiscono di aver prestato servizio presso la sede di Decimomannu ( ad eccezione del ricorrente D. che ha prestato servizio presso le sedi di Villafranca e, sino al 1998, a Istrana) svolgendo tutti anche attività di aerosoccorso.

Conseguentemente i predetti hanno chiesto alla resistente la corresponsione della indennità di cui all’art. 9 della L. 78/83.

L’amministrazione resistente, in buon sostanza, con distinti provvedimenti di identico tenore, ha negato l’attribuzione della indicata indennità in quanto gli istanti difettavano del brevetto di incursore o operatore subacqueo e non avevano prestato servizio presso il centro di aerosoccorso, individuato dalla p.a., nella esclusiva sede di Furbara.

Avverso tale negativa determinazione, i ricorrenti hanno avanzato il ricorso giurisdizionale oggetto del presente scrutino.

Alla udienza del giorno 28 giugno 2016 i ricorsi in epigrafe indicati sono stati, previa riunione, trattenuti in decisione.

Sostengono i predetti ricorrenti che il possesso degli indicati brevetti di incursore o operatore subacqueo non sono essenziali per il riconoscimento della indicata indennità supplementare, proprio in ragione del dato letterale del secondo periodo del 2° comma dell’art. 9 che testualmente recita : “ … La stessa indennita' supplementare spetta anche agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i predetti reparti, centri e nuclei, ma non in possesso del brevetto di incursore o di subacqueo o di aerosoccorritore, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni”.

La parte ricorrente ha rappresentato, nei motivi di gravame, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, anche altri reparti dell’Aeronautica svolgono tale attività di aerosoccorso e, a conforto di tale opinione, ha invocato un risalente orientamento giurisprudenziale, espresso dalla Sentenza ( assunta in sede di revocazione ) della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 936/98 ( invero la vicenda è stata definitiva anche con due altre ed omogenee sentenze della stessa Sezione : 937 e 938), che ha riconosciuto l’esistenza di altri reparti, oltre quello di Furbara, adibiti ad attività di aerosoccorso.

In realtà, la successiva giurisprudenza, sempre del Consiglio di Stato, ha disatteso tale orientamento adottando una interpretazione che ha limitato l’erogazione di tale indennità solo agli appartenenti al reparto di stanza a Furbara : “…ai fini della spettanza dell’indennità per l’attività di aerosoccorso prevista per il personale militare dall’art. 9, secondo comma, della legge 23 marzo 1983 n. 78, non è sufficiente l’effettivo esercizio di detta attività, comunque ed ovunque prestata, ma occorre che essa sia svolta dal militare incardinato nella struttura che l’Amministrazione ha individuato come strumento operativo per lo specifico compito” ( Cons. St., Sez. IV, 24 giugno 2002, n. 3419).

Osserva il Collegio.

Sul punto, è, poi, intervenuto un diverso orientamento che, di contro, ha ritenuto che la esclusività nominale del reparto, cui è stato affidato il servizio di soccorso aereo, non corrispondeva al dato fattuale e che il possesso degli indicati ed ulteriori brevetti non rilevava per l’attribuzione della indicata indennità limitatamente ai giorni di effettivo impiego ( Tar Veneto, n. 1125/04).

Tale orientamento è stato recepito anche da questa Sezione, che ha indicato due condizioni : la titolarità del brevetto di aerosoccorso in uno con l’effettivo servizio presso nei Centri di aerosoccorso, comportino l’attribuzione della indennità in via ordinaria e non soltanto per i giorni di effettivo impegno ( Tar Lazio-Roma, Sez. 1° Bis, 24 maggio 2005, n. 4111).

In termini più ristretti, invece, si è espressa la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che, incidentalmente, ha confermato, in presenza dei due requisiti sopra indicati, la spettanza della indennità in questione, seppure per il solo periodo di effettivo impiego : “Invero, ai fini della spettanza dell’indennità di aerosoccorso non è sufficiente l’effettivo esercizio di detta attività, comunque ed ovunque prestata, ma occorre che essa sia svolta dal militare incardinato nella struttura che l’amministrazione ha individuato come strumento operativo per lo specifico compito (cfr. Cons. St., sez. IV, 24 giugno 2002, n. 3419)… fermo restando che quella di aerosoccorso è calcolata per i soggetti privi del brevetto di incursore, subacqueo o aerosoccorritore in relazione ai giorni di effettiva partecipazione ad esercitazioni o operazioni, ex art. 9. co. 2, ultimo periodo cit.” ( Cons. St,, Sez.IV, 1° marzo 2006, n. 1006; id, 6 marzo 2006, n.1157).

Il Collegio, pertanto, ritiene, alla luce dei riportati insegnamenti, che una più aderente interpretazione del citato secondo periodo del 2° comma del citato articolo 9, consegua, esclusivamente, partendo dal dato letterale della norma in uno con una sua collocazione nel sistema.

Ciò consente di pervenire alla migliore soluzione ermeneutica, in linea con quella già praticata dal Consiglio di Stato nelle decisioni per ultimo riportate, precisando, però, che tale indennità, non può essere limitata a quei militari che, in possesso della qualifica di aerosoccorritore, non siano titolati dei due ulteriori brevetti di incursore o di subacqueo.

In altre parole, il legislatore ha chiaramente e logicamente distinto due ipotesi: la prima che si riferisce ai militare in possesso dei titoli, oltre di aerosoccoritore, anche di incursore e subacqueo e che dà titolo, se in servizio presso un Centro di Aeorosoccorso, alla attribuzione della riportata indennità, la seconda, invece, riguarda, in via generalizzata, tutti quei militari, in servizio presso gli indicati reparti, a prescindere dai titoli conseguiti, ma concretamente impiegati in attività di aerosoccorso che, pertanto, beneficiano della riportata indennità solo e nei limiti dell’effettivo impiego di aerosoccorso.

Ciò detto, è necessario scrutinare la questione relativa ai reparti che effettivamente svolgono la indicata attività di aerosoccorso.

Secondo la p.a., così come espresso nei provvedimenti di diniego, l’unico reparto abilitato alla indicata attività è quello di stanza a Furbara.

In realtà, l’Amministrazione della difesa, in riscontro alla attività istruttoria disposta al G.A. nel ricorso 5095/2000, ha chiarito che i reparti destinati ad attività di aerosoccorso, sono, per quanto in questa sede interessa, anche quello di stanza a Decimomannu ed Istrana, ossia i reparti di servizio dei ricorrenti.

Pertanto, alla luce delle suindicate premesse, il ricorso deve essere accolto nei termini sopra indicati.

Conseguentemente, ai ricorrenti dovrà essere corrisposta la indicata indennità unicamente per i periodi di effettivo impiego in attività di aerosoccorso, che la p.a. dovrà individuare per ciascun ricorrente, avendo cura di considerare il periodo quinquennale di prescrizione del credito.

A tal fine, la p.a. dovrà aver riguardo alla data di notifica del ricorso, se non preceduta da formali istanze interruttive.

Sulle somme liquidate dovranno essere corrisposti i soli interessi legali, atteso che la rivalutazione monetaria richiesta, non è cumulabile con gli indicati interessi legali a mente dell’art. 16, della L. 412 del 1991 ed art. 22, comma 36 della L. 724 del 1994 ( Cons. St. A.P. n.3/1998).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sui ricorsi, così come riuniti e come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti censurati e contestualmente dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità di cui all’art.9 della L. 78/83 nei termini indicati nella parte motiva.

Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che complessivamente e forfettariamente quantifica in euro 5.000,00 ( cinquemila), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere
Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Concetta Anastasi


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