Corresponsione del premio di fine ferma

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Corresponsione del premio di fine ferma

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Ricorso perso.

N.B.: di questo genere ne stanno diversi e tutti persi.
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1) - riconoscimento del diritto del ricorrente alla corresponsione del premio di fine ferma ex art. 38 l. 574/80.

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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201806983, - Public 2018-06-22 -

Pubblicato il 22/06/2018


N. 06983/2018 REG. PROV. COLL.
N. 05891/2008 REG. RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5891 del 2008, proposto da
Murello Valerio rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Stefano Monti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,
della nota della Marina Militare – Direzione di Commissariato Marina Militare di Taranto, prot. n. 1/n4/22470 datata 27/03/2008;

della nota della Marina Militare – Direzione di Commissariato Marina Militare di Ancona, prot. n. 1/9755 datata 06/05/2008;

di ogni altro atto presupposto e conseguente, conosciuto e non, comunque connesso, ivi espressamente compresi:

il dispaccio della Direzione Generale per il Personale Militare prot.n. M_D GMIL IV 13° 4 098207 del 20/02/2008, allegato alla nota prot.n. 01/9755 datata 06/05/2008;

il parere, non cognito, espresso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per il Ordinamenti del Personale e l’Analisi dei costi del lavoro pubblico;

e per il riconoscimento del diritto del ricorrente alla corresponsione del premio di fine ferma ex art. 38 l. 574/80 oltre interessi e rivalutazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 1 giugno 2018 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il presente ricorso il Sig. Valerio Murello ha impugnato (unitamente agli atti presupposti) il provvedimento del 27 marzo 2008 (prot. n.1/N4/22470) con il quale la Marina Militare - Direzione commissariato di Taranto- ha rigettato l’istanza diretta ad ottenere il premio di fine ferma dopo che il ricorrente si era congedato da ufficiale a ferma prefissata.

Si evidenzia che il Sig. Valerio Murello, dopo essere risultato vincitore del relativo concorso, aveva svolto per tutti i trenta mesi previsti le funzioni di Ufficiale con Ferma Prolungata dapprima presso l’Accademia Navale di Livorno e, in seguito, presso la Scuola Allievi Marescialli di Taranto, congedandosi in data 6 marzo 2007.

Allo scadere di detto periodo il Sig. Murello aveva presentato un’istanza per ottenere il premio di fine ferma, istanza in relazione al quale era stato emanato il provvedimento di rigetto del 27 marzo 2008 (prot. n.1/N4/22470), motivato in considerazione del fatto che “il premio di fine ferma può essere corrisposto solo agli ufficiali in ferma prefissata che abbiano contratto un’ulteriore ferma successiva a quella iniziale, giusta quanto disposto dal Dp n.M_DGMIL IV 13° 4098207 del 20/02/2008 di Persomil”.

Nell’impugnare detto ultimo provvedimento, unitamente agli atti presupposti, si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:

A. la violazione degli artt. 3, 24, 35 e 97 della Costituzione e dell’art. 3 della L. 241/90; a parere della ricorrente, agli ufficiali a ferma prefissata, in quanto diretti a sostituire i vecchi ufficiali di complemento, si applicherebbe l’art. 38 della L. 574/1980 nella parte in cui prevede che agli ufficiali di complemento sia corrisposto un premio del 15 per cento dello stipendio iniziale;

B. la violazione dell’art. 24 comma 1 e dell’art. 28 comma 4 della L. 215/2001;

C. la violazione dell’art. 38 della L. n. 574/1980;

C. la violazione del Mgs. Di Maristat n. 1003177/A/2/1;

D. la violazione dei principi di correttezza dell’azione amministrativa e il venire in essere di vari profili di eccesso di potere.

Si è costituito il Ministero della Difesa, depositando una relazione.

All’udienza straordinaria del 1° giugno 2018, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va respinto.

1.1 In primo luogo è necessario premettere che la sostanziale analogia delle argomentazioni proposte consente una trattazione unitaria delle diverse censure e, ciò, peraltro analogamente a quanto posto in essere dalla ricorrente.

1.2 Devono ritenersi infondate, infatti, le argomentazioni dirette a sostenere che agli ufficiali a ferma prefissata (come il Sig. Valerio Murello) si applicherebbe l’art. 38 della L. 574/1980 nella parte in cui prevede che agli stessi ufficiali di complemento sia corrisposto un premio del 15 per cento dello stipendio iniziale.

1.3 Sempre a parere del ricorrente sarebbe erronea l’interpretazione dell’Amministrazione nella parte in cui subordina la corresponsione del premio all’aver contratto una ferma ulteriore e successiva a quella iniziale.

1.4 A tal fine è necessario premettere che il premio di fine ferma è stato introdotto dall'art. 38 della legge n. 574/1980 in favore degli ufficiali di complemento in rafferma, ossia che vengano congedati dopo avere svolto un periodo di servizio aggiuntivo ulteriore e connotato dalla volontarietà, allo scopo di premiare l'ammissione ad ulteriore ferma con l'erogazione di un emolumento.

1.5 La sostanziale analogia della posizione di detti ufficiali rispetto alla categoria degli ufficiali in ferma prefissata, introdotta dal D.lgs. 8 maggio 2001, n. 215, ha consentito il formarsi di un orientamento giurisprudenziale che ha confermato la correttezza dell'assimilazione tra le due figure professionali (T.a.r. Lazio - Roma, sez. I bis, n. 4630/2012; Cons. Stato Sez. IV, 27-01-2014, n. 379; T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 30-07-2012, n. 1057).

1.6 Sulla base di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 24, comma 1 e 28 del D.lgs. 8 maggio 2001, n. 215 (che estendono agli ufficiali in ferma prefissata le norme di stato giuridico e di trattamento economico dettate per gli ufficiali di complemento), e dell'art. 38 della L. 20 settembre 1980, n. 574 (che riconosce il premio di fine ferma agli ufficiali di complemento esclusivamente nel caso in cui questi siano stati ammessi alla ulteriore ferma volontaria di due anni), è possibile desumere che il premio di fine ferma volontaria va corrisposto agli ufficiali in ferma prefissata alle stesse condizioni alle quali esso viene concesso agli ufficiali di complemento.

1.7 In particolare il premio di cui si tratta va riconosciuto qualora sussistono i seguenti presupposti: a) aver contratto, a domanda, una ferma ulteriore e successiva a quella iniziale; b) non essere stati prosciolti da detta rafferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento; c) aver portato a termine almeno un semestre della rafferma contratta.

1.8 Orbene, si deve rilevare che nel caso di specie il ricorrente non risulta aver usufruito dell'ulteriore periodo di rafferma annuale di cui all'art. 24, comma 6, lett. a) del D.lgs. 8 maggio 2001, n. 215, e che costituisce uno dei presupposti giuridici per la corresponsione del suddetto premio agli ufficiali in ferma prefissata.

1.9 Non sussistono, infatti, argomentazioni logiche o disposizioni ulteriori che consentano di ritenere che il riferimento alla rafferma debba essere inteso solo per gli ufficiali di complemento, non sussistendo ragioni per disciplinare in modo differente categorie sostanzialmente analoghe.

2. Nemmeno è utile il richiamo all’art. 40 della legge del 24 dicembre 1986 n.958, nella parte in cui disciplina il premio di congedamento previsto per i militari di truppa in ferma prefissata e per i sergenti di complemento trattenuti in servizio, contestualmente all’invio in congedo.

2.1 Se è pur vero che detta disciplina non subordina la corresponsione del beneficio anche al compimento di un ulteriore periodo di ferma, deve ritenersi che il premio di fine ferma previsto dall’art. 3 della L. 371/1968 richiede presupposti differenti dal premio di congedamento.

2.2 Si è già avuto modo di anticipare, infatti, che il premio di fine ferma è stato istituito a favore dei soli ufficiali di complemento raffermati che lasciano il servizio e viene commisurato ad ogni semestre ulteriore rispetto alla durata della ferma di leva.

2.3 Al contrario il premio di congedamento per i militari di truppa costituisce una gratifica spettante a tutti coloro che escono dalla vita militare senza aver maturato il diritto a pensione (Cons. Stato Sez. IV Sent., 12-05-2008, n. 2172), disciplina quest’ultima che, in ragione delle proprie peculiarità, deve ritenersi non suscettibile di essere estesa alle altre categorie di militari (ufficiali e sottufficiali).

2.4 Le considerazioni giuridiche innanzi svolte e l'analisi delle specifiche circostanze fattuali sopra rilevate inducono, pertanto, il Collegio a ritenere che, nella specie, non sussistano i requisiti per ottenere la corresponsione del suddetto premio.

2.5 Il ricorso va, quindi, respinto, in quanto infondato.

Attesa la peculiarità della fattispecie controversia, sussistono, tuttavia, giustificati motivi per compensare, tra le parti in causa, le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Ricchiuto Germana Panzironi





IL SEGRETARIO


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