corona virus - Decreto Legge
Re: corona virus - Decreto Legge
Giunti alla 4 dose. Come sempre si inizia con alcuni per poi proseguire con tutti coloro che hanno già fatto la 3 dose cd. 1° booster.
11/07/2022 CIRCOLARE del Ministero della Salute
Estensione della platea vaccinale destinataria della seconda dose di richiamo (second booster) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID19. Over 60.
....... purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del test diagnostico positivo), a tutte le persone di età ≥ 60 anni.
Una seconda dose di richiamo (second booster) è, altresì, raccomandata alle persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti di cui alla tabella in allegato 2, di età ≥ 12 anni, con vaccino a mRNA ai dosaggi autorizzati per la dose booster e per età (dai 12 ai 17 anni con il solo vaccino Comirnaty al dosaggio di 30 mcg in 0,3 mL, a partire dai 18 anni con vaccino a mRNA, al dosaggio di 30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty e di 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax), purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del test diagnostico positivo).
N.B.: allego anche l'Ordinanza del Tribunale di Firenze - Seconda sezione civile - del 12 Luglio 2022
11/07/2022 CIRCOLARE del Ministero della Salute
Estensione della platea vaccinale destinataria della seconda dose di richiamo (second booster) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID19. Over 60.
....... purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del test diagnostico positivo), a tutte le persone di età ≥ 60 anni.
Una seconda dose di richiamo (second booster) è, altresì, raccomandata alle persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti di cui alla tabella in allegato 2, di età ≥ 12 anni, con vaccino a mRNA ai dosaggi autorizzati per la dose booster e per età (dai 12 ai 17 anni con il solo vaccino Comirnaty al dosaggio di 30 mcg in 0,3 mL, a partire dai 18 anni con vaccino a mRNA, al dosaggio di 30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty e di 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax), purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del test diagnostico positivo).
N.B.: allego anche l'Ordinanza del Tribunale di Firenze - Seconda sezione civile - del 12 Luglio 2022
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: corona virus - Decreto Legge
Si inizia così per poi toccare ........
Vaccini Covid bivalenti. La circolare del Ministero: “Raccomandati come quarta dose anche a operatori sanitari, ospiti Rsa e donne in gravidanza e come terza dose per tutti over 12”
È quanto prevede la nuova circolare del Ministero della Salute che definisce l’utilizzo dei nuovi vaccini adattati alla sotto variante Omicron Ba.1 appena approvati da Ema e Aifa. L’obiettivo sottolinea il Ministero è di rendere prontamente disponibili le prime indicazioni relative al proseguimento della campagna vaccinale, tenuto conto della dichiarazione congiunta ECDC-EMA sulla vaccinazione di richiamo con i vaccini bivalenti COVID-19 adattati a Omicron del 6/9/2022.
Il ministero sottolinea che la nuova formulazione è raccomandata prioritariamente:
- a coloro che sono ancora in attesa di ricevere la seconda dose di richiamo, in base alle raccomandazioni e le tempistiche già previste per la stessa (cfr. circolare n° 32664 del 11/07/2022), includendo anche operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza;
- a tutti i soggetti di età uguale o superiore a 12 anni ancora in attesa di ricevere la prima dose di richiamo, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il completamento del ciclo primario, con le tempistiche già previste per la stessa.
Vaccini Covid bivalenti. La circolare del Ministero: “Raccomandati come quarta dose anche a operatori sanitari, ospiti Rsa e donne in gravidanza e come terza dose per tutti over 12”
È quanto prevede la nuova circolare del Ministero della Salute che definisce l’utilizzo dei nuovi vaccini adattati alla sotto variante Omicron Ba.1 appena approvati da Ema e Aifa. L’obiettivo sottolinea il Ministero è di rendere prontamente disponibili le prime indicazioni relative al proseguimento della campagna vaccinale, tenuto conto della dichiarazione congiunta ECDC-EMA sulla vaccinazione di richiamo con i vaccini bivalenti COVID-19 adattati a Omicron del 6/9/2022.
Il ministero sottolinea che la nuova formulazione è raccomandata prioritariamente:
- a coloro che sono ancora in attesa di ricevere la seconda dose di richiamo, in base alle raccomandazioni e le tempistiche già previste per la stessa (cfr. circolare n° 32664 del 11/07/2022), includendo anche operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza;
- a tutti i soggetti di età uguale o superiore a 12 anni ancora in attesa di ricevere la prima dose di richiamo, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il completamento del ciclo primario, con le tempistiche già previste per la stessa.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: corona virus - Decreto Legge
Mattarella nomina Marco D’Alberti nuovo giudice della Corte costituzionale
Il giuramento si terrà a Palazzo del Quirinale il prossimo 20 settembre
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con decreto in data odierna, ha nominato giudice della Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 135 della Costituzione, il Professor Marco D’Alberti, in sostituzione del Professor Giuliano Amato, il quale cessa dalle sue funzioni di giudice e di Presidente della Corte costituzionale il prossimo 18 settembre. Lo riferisce la presidenza della Repubblica in una nota. Il decreto è stato controfirmato dal presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi.
Della nomina del nuovo giudice costituzionale il Capo dello Stato ha dato comunicazione al presidente del Senato della Repubblica, al presidente della Camera dei deputati e al presidente della Corte costituzionale. Il Professor Marco D’Alberti presterà il giuramento dinanzi al presidente della Repubblica martedì 20 settembre al Palazzo del Quirinale.
N.B.: sarà lui a decidere
Il giuramento si terrà a Palazzo del Quirinale il prossimo 20 settembre
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con decreto in data odierna, ha nominato giudice della Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 135 della Costituzione, il Professor Marco D’Alberti, in sostituzione del Professor Giuliano Amato, il quale cessa dalle sue funzioni di giudice e di Presidente della Corte costituzionale il prossimo 18 settembre. Lo riferisce la presidenza della Repubblica in una nota. Il decreto è stato controfirmato dal presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi.
Della nomina del nuovo giudice costituzionale il Capo dello Stato ha dato comunicazione al presidente del Senato della Repubblica, al presidente della Camera dei deputati e al presidente della Corte costituzionale. Il Professor Marco D’Alberti presterà il giuramento dinanzi al presidente della Repubblica martedì 20 settembre al Palazzo del Quirinale.
N.B.: sarà lui a decidere
Re: corona virus - Decreto Legge
Ordinanza Collegiale del C.G.A.R. Siciliana n. 947 del 12/09/2022 su "psicoterapeuta" iscritto all’Albo degli psicologi della Sicilia
ALLA CONSULTA ULTERIORI QUESITI IN TEMA DI OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE SANITARIO
CGA - SEZ. GIURISDIZIONALE - ORDINANZA 12 settembre 2022 N. 947
MASSIMA
Ritenute le questioni rilevanti e non manifestamente infondate, in relazione alle condizioni dettate dalla Corte in tema di compressione della libertà di autodeterminazione sanitaria dei cittadini in ambito vaccinale, ossia non nocività dell’inoculazione per il singolo paziente e beneficio per la salute pubblica, il CGARS, ai sensi dell’art. 23 comma 2 l. 11 marzo 1953 n. 87, ritenendole rilevanti e non manifestamente infondate, solleva la questione di legittimità costituzionale de:
a) l’art. 4 commi 1 e 2 del d.l. n. 44/2021 (convertito in l. n. 76/2021), nella parte in cui prevedono l’obbligo vaccinale per il personale sanitario, per contrasto con gli artt. 3, 4, 32, 33, 34, 97 della Costituzione, sotto il profilo che il numero di eventi avversi, la inadeguatezza della farmacovigilanza passiva e attiva, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinale e comunque la mancanza nella fase di triage di approfonditi accertamenti e persino di test di positività/negatività al Covid non consentono di ritenere soddisfatta, allo stadio attuale di sviluppo dei vaccini antiCovid e delle evidenze scientifiche, la condizione, posta dalla Corte costituzionale, di legittimità di un vaccino obbligatorio solo se, tra l’altro, si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze “che appaiano normali e, pertanto, tollerabili”;
b) l’art.1 della l. 217/2019, nella parte in cui non prevede l’espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell’art. 4, del d.l. n. 44/2021, nella parte in cui non esclude l’onere di sottoscrizione del consenso
informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, per contrasto con gli artt. 3 e 21 della Costituzione;
c) l’art. 4 comma 4, laddove prevede che l’inadempimento all’obbligo vaccinale comporta la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, per contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, di cui all’art. 3 della Costituzione, anche in riferimento alla violazione degli art. 1, 2, 4, 32 comma 1, 33, 35 comma 1 e 36 comma 1 della Costituzione.
ALLA CONSULTA ULTERIORI QUESITI IN TEMA DI OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE SANITARIO
CGA - SEZ. GIURISDIZIONALE - ORDINANZA 12 settembre 2022 N. 947
MASSIMA
Ritenute le questioni rilevanti e non manifestamente infondate, in relazione alle condizioni dettate dalla Corte in tema di compressione della libertà di autodeterminazione sanitaria dei cittadini in ambito vaccinale, ossia non nocività dell’inoculazione per il singolo paziente e beneficio per la salute pubblica, il CGARS, ai sensi dell’art. 23 comma 2 l. 11 marzo 1953 n. 87, ritenendole rilevanti e non manifestamente infondate, solleva la questione di legittimità costituzionale de:
a) l’art. 4 commi 1 e 2 del d.l. n. 44/2021 (convertito in l. n. 76/2021), nella parte in cui prevedono l’obbligo vaccinale per il personale sanitario, per contrasto con gli artt. 3, 4, 32, 33, 34, 97 della Costituzione, sotto il profilo che il numero di eventi avversi, la inadeguatezza della farmacovigilanza passiva e attiva, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinale e comunque la mancanza nella fase di triage di approfonditi accertamenti e persino di test di positività/negatività al Covid non consentono di ritenere soddisfatta, allo stadio attuale di sviluppo dei vaccini antiCovid e delle evidenze scientifiche, la condizione, posta dalla Corte costituzionale, di legittimità di un vaccino obbligatorio solo se, tra l’altro, si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze “che appaiano normali e, pertanto, tollerabili”;
b) l’art.1 della l. 217/2019, nella parte in cui non prevede l’espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell’art. 4, del d.l. n. 44/2021, nella parte in cui non esclude l’onere di sottoscrizione del consenso
informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, per contrasto con gli artt. 3 e 21 della Costituzione;
c) l’art. 4 comma 4, laddove prevede che l’inadempimento all’obbligo vaccinale comporta la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, per contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, di cui all’art. 3 della Costituzione, anche in riferimento alla violazione degli art. 1, 2, 4, 32 comma 1, 33, 35 comma 1 e 36 comma 1 della Costituzione.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: corona virus - Decreto Legge
23/09/2022 CIRCOLARE del Ministero della Salute
Aggiornamento delle indicazioni sull’utilizzo dei vaccini a m-RNA bivalenti
0040319-23/09/2022-DGPRE-DGPRE-P
Aggiornamento delle indicazioni sull’utilizzo dei vaccini a m-RNA bivalenti
0040319-23/09/2022-DGPRE-DGPRE-P
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: corona virus - Decreto Legge
Il Coordinamento Internazionale di Associazioni a Tutela dei Diritti dei Minori scrive all'Onorevole GIORGIA MELONI ed altri
Leggi/scarica allegato
Leggi/scarica allegato
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: corona virus - Decreto Legge
Comunicato Stampa N°68/2022 Gravidanza e allattamento: vaccinazione anti COVID-19, aggiornate le indicazioni dell’ISS
Pubblicato 07/10/2022 - Modificato 07/10/2022
L’Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS) - Istituto Superiore di Sanità ha aggiornato le indicazioni sulla vaccinazione contro il COVID-19 in gravidanza e allattamento, alla luce dei nuovi vaccini disponibili e dell’introduzione della seconda dose booster (quarta dose) anche per questa categoria di persone. Ecco le principali indicazioni, a supporto di quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute del 7 settembre 2022.
Donne in gravidanza
• La vaccinazione primaria anti COVID-19 e le dosi di richiamo (terza e quarta dose) con vaccini a mRNA sono raccomandate a tutte le donne in gravidanza in qualsiasi momento della gestazione, specialmente in caso di maggior rischio di sviluppare una malattia grave da COVID-19 (donne con fattori di rischio come età ≥30 anni, BMI >30 kg/m2, comorbidità, cittadinanza di Paesi ad alta pressione migratoria).
• La dose di richiamo con formulazione bivalente dei vaccini a mRNA Comirnaty Original/Omicron e Spikevax Original/Omicron (quarta dose) è raccomandata in gravidanza nei dosaggi autorizzati allo scopo.
• Tra la somministrazione della dose di richiamo e l’ultima dose precedente di un vaccino anti-COVID-19 o la precedente infezione da SARS-CoV-2 deve trascorrere un intervallo di almeno 120 giorni.
• La vaccinazione primaria e le dosi di richiamo (terza e quarta dose) possono essere somministrate contestualmente alle vaccinazioni raccomandate in gravidanza contro l’influenza e la pertosse.
Donne che allattano
• La vaccinazione primaria anti COVID-19 e le dosi di richiamo (terza e quarta dose) con vaccini a mRNA sono raccomandate a tutte le donne che allattano, senza necessità di interrompere l’allattamento.
• La dose di richiamo con formulazione bivalente dei vaccini a mRNA Comirnaty Original/Omicron e Spikevax Original/Omicron (quarta dose) è raccomandata in allattamento nei dosaggi autorizzati allo scopo.
• Tra la somministrazione della dose di richiamo e l’ultima dose precedente di un vaccino anti-COVID-19 o la precedente infezione da SARS-CoV-2 deve trascorrere un intervallo di almeno 120 giorni.
• La vaccinazione primaria e le dosi di richiamo (terza e quarta dose) con vaccini a mRNA non espongono il lattante a rischi e gli permettono di assumere anticorpi contro SARS-CoV-2 tramite il latte.
• Il calendario vaccinale di un neonato allattato da madre vaccinata non prevede alcuna modifica.
“Come per la popolazione generale, anche per le donne in gravidanza i vaccini a mRNA sono risultati particolarmente efficaci nel prevenire la malattia grave da COVID-19. Grazie all’attuale disponibilità di dati numericamente consistenti - ricordano gli autori-, le agenzie internazionali di salute pubblica sostengono che la vaccinazione, con ciclo primario e richiamo (terza e quarta dose), sia il modo più sicuro ed efficace per proteggere dal COVID-19 le donne in gravidanza e i loro bambini”.
N.B.: volendo potete scaricare il documento originale in PDF.
Pubblicato 07/10/2022 - Modificato 07/10/2022
L’Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS) - Istituto Superiore di Sanità ha aggiornato le indicazioni sulla vaccinazione contro il COVID-19 in gravidanza e allattamento, alla luce dei nuovi vaccini disponibili e dell’introduzione della seconda dose booster (quarta dose) anche per questa categoria di persone. Ecco le principali indicazioni, a supporto di quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute del 7 settembre 2022.
Donne in gravidanza
• La vaccinazione primaria anti COVID-19 e le dosi di richiamo (terza e quarta dose) con vaccini a mRNA sono raccomandate a tutte le donne in gravidanza in qualsiasi momento della gestazione, specialmente in caso di maggior rischio di sviluppare una malattia grave da COVID-19 (donne con fattori di rischio come età ≥30 anni, BMI >30 kg/m2, comorbidità, cittadinanza di Paesi ad alta pressione migratoria).
• La dose di richiamo con formulazione bivalente dei vaccini a mRNA Comirnaty Original/Omicron e Spikevax Original/Omicron (quarta dose) è raccomandata in gravidanza nei dosaggi autorizzati allo scopo.
• Tra la somministrazione della dose di richiamo e l’ultima dose precedente di un vaccino anti-COVID-19 o la precedente infezione da SARS-CoV-2 deve trascorrere un intervallo di almeno 120 giorni.
• La vaccinazione primaria e le dosi di richiamo (terza e quarta dose) possono essere somministrate contestualmente alle vaccinazioni raccomandate in gravidanza contro l’influenza e la pertosse.
Donne che allattano
• La vaccinazione primaria anti COVID-19 e le dosi di richiamo (terza e quarta dose) con vaccini a mRNA sono raccomandate a tutte le donne che allattano, senza necessità di interrompere l’allattamento.
• La dose di richiamo con formulazione bivalente dei vaccini a mRNA Comirnaty Original/Omicron e Spikevax Original/Omicron (quarta dose) è raccomandata in allattamento nei dosaggi autorizzati allo scopo.
• Tra la somministrazione della dose di richiamo e l’ultima dose precedente di un vaccino anti-COVID-19 o la precedente infezione da SARS-CoV-2 deve trascorrere un intervallo di almeno 120 giorni.
• La vaccinazione primaria e le dosi di richiamo (terza e quarta dose) con vaccini a mRNA non espongono il lattante a rischi e gli permettono di assumere anticorpi contro SARS-CoV-2 tramite il latte.
• Il calendario vaccinale di un neonato allattato da madre vaccinata non prevede alcuna modifica.
“Come per la popolazione generale, anche per le donne in gravidanza i vaccini a mRNA sono risultati particolarmente efficaci nel prevenire la malattia grave da COVID-19. Grazie all’attuale disponibilità di dati numericamente consistenti - ricordano gli autori-, le agenzie internazionali di salute pubblica sostengono che la vaccinazione, con ciclo primario e richiamo (terza e quarta dose), sia il modo più sicuro ed efficace per proteggere dal COVID-19 le donne in gravidanza e i loro bambini”.
N.B.: volendo potete scaricare il documento originale in PDF.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: corona virus - Decreto Legge
Corte Costituzionale
Elenco Udienze Pubbliche del 30 Novembre 2022
In tutto 8 ricorsi su SARS-CoV-2, ognuno con i propri riferimenti (vaccinazioni ecc. ecc.)
1) - rif. artt. 1, 2, 3, 4, 32, c. 1°, 35, c. 1°, e 36, c. 1°, Costituzione;
2) - rif. artt. 2 e 3 Costituzione
3) - rif. artt. 2, 3 e 4 Costituzione
4) - rif. artt. 3, 4, 32 e 35 Costituzione; art. 52, c. 1°, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
5) - rif. artt. 3 e 4 Costituzione
6) - rif. artt. 2, 3 e 4 Costituzione
7) - rif. artt. 2, 3 e 4 Costituzione
- rif. artt. 3, 4, 21, 32, 33, 34 e 97 Costituzione
Vds elenco allegato.
Elenco Udienze Pubbliche del 30 Novembre 2022
In tutto 8 ricorsi su SARS-CoV-2, ognuno con i propri riferimenti (vaccinazioni ecc. ecc.)
1) - rif. artt. 1, 2, 3, 4, 32, c. 1°, 35, c. 1°, e 36, c. 1°, Costituzione;
2) - rif. artt. 2 e 3 Costituzione
3) - rif. artt. 2, 3 e 4 Costituzione
4) - rif. artt. 3, 4, 32 e 35 Costituzione; art. 52, c. 1°, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
5) - rif. artt. 3 e 4 Costituzione
6) - rif. artt. 2, 3 e 4 Costituzione
7) - rif. artt. 2, 3 e 4 Costituzione
- rif. artt. 3, 4, 21, 32, 33, 34 e 97 Costituzione
Vds elenco allegato.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: corona virus - Decreto Legge
OBBLIGO VACCINALE A TUTELA DELLA SALUTE
Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 1° dicembre 2022
OBBLIGO VACCINALE A TUTELA DELLA SALUTE
La Corte ha ritenuto inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa alla impossibilità, per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiano adempiuto all’obbligo vaccinale, di svolgere l’attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali.
Sono state ritenute invece non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull’obbligo vaccinale del personale sanitario.
Ugualmente non fondate, infine, sono state ritenute le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso; e ciò, sia per il personale sanitario, sia per il personale scolastico.
È quanto rende noto l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale, in attesa del deposito delle sentenze.
Roma, 1° dicembre 2022
Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 - Roma - Tel. 06.46981/06.4698224/06-4698378
Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 1° dicembre 2022
OBBLIGO VACCINALE A TUTELA DELLA SALUTE
La Corte ha ritenuto inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa alla impossibilità, per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiano adempiuto all’obbligo vaccinale, di svolgere l’attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali.
Sono state ritenute invece non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull’obbligo vaccinale del personale sanitario.
Ugualmente non fondate, infine, sono state ritenute le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso; e ciò, sia per il personale sanitario, sia per il personale scolastico.
È quanto rende noto l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale, in attesa del deposito delle sentenze.
Roma, 1° dicembre 2022
Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 - Roma - Tel. 06.46981/06.4698224/06-4698378
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: corona virus - Decreto Legge
Covid, la circolare del ministero della Salute: "Il Paese si prepari", mascherine e smart working se la situazione peggiora
Il documento con le indicazioni per le regioni: in caso di aggravamento del quadro epidemiologico, sì al lavoro da casa, ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie al chiuso e alla riduzione degli assembramenti. Raccomandate le quarte dosi per le categorie a rischio
30 DICEMBRE 2022
Il documento con le indicazioni per le regioni: in caso di aggravamento del quadro epidemiologico, sì al lavoro da casa, ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie al chiuso e alla riduzione degli assembramenti. Raccomandate le quarte dosi per le categorie a rischio
30 DICEMBRE 2022
Re: corona virus - Decreto Legge
Notizia del 22/12/2022
Search Results for: corte costituzionale
Corte costituzionale, a sorpresa nuova udienza pubblica su obbligo vaccinale
La notizia ha lasciato di stucco prima di tutto gli avvocati che, appena poche ore fa, ne hanno ricevuto comunicazione: la Corte Costituzionale ha convocato una nuova udienza pubblica per discutere di obbligo vaccinale, che si andrà dunque ad aggiungere a quella già svolta il 30 novembre, e di cui la Consulta ha già promulgato l’ormai noto dispositivo, in attesa di pubblicazione delle motivazioni. Si terrà il 4 aprile 2023.
Ripercorriamo i fatti: nella precedente udienza, la Corte presieduta da Silvana Sciarra era stata chiamata ad esprimersi su 8 delle 14 ordinanze emesse da diversi tribunali italiani. La prima era stata quella datata 18 marzo 2022 ed emessa dal Consiglio amministrativo della regione Sicilia, il quale ne aveva poi emanata una seconda il 12 settembre. A queste due se erano aggiunte altre dal tribunale di Brescia, di Catania, di Padova, di Genova, dal tribunale militare di Napoli, dal Tar di Milano.
Le ordinanze interrogavano la Corte su diversi quesiti, tutti relativi all’obbligo vaccinale per i lavoratori in campo sanitario e scolastico. Ad esempio la legittimità costituzione della sospensione dal lavoro, la mancata erogazione degli assegni alimentari o ancora il surreale divieto di lavorare da remoto. Proprio per via della varietà delle materie e del cospicuo numero di ordinanze di remissione, la Corte ne aveva scartate alcune e accorpate altre quando i diversi temi si sovrapponevano tra loro.
Ora però è arrivata la notizia che la Consulta intende discutere l’ordinanza 118 del CGA siciliana, la seconda emessa dal tribunale amministrativo isolano. Si tratta peraltro di un’ordinanza molto articolata, che vede contrapposti uno psicologo non vaccinato e l’ordine professionale della regione. Nell’ordinanza il tribunale sollevava quesiti di fondamentale importanza, come la “validità e sufficienza del sistema di farmacovigilanza”, e poi la sicurezza dei vaccini ed anche alla loro effettiva capacità di “preservare lo stato di salute degli altri”. Presupposti considerati finora indispensabili dalla giurisprudenza costituzionale per imporre obblighi di natura sanitaria.
Search Results for: corte costituzionale
Corte costituzionale, a sorpresa nuova udienza pubblica su obbligo vaccinale
La notizia ha lasciato di stucco prima di tutto gli avvocati che, appena poche ore fa, ne hanno ricevuto comunicazione: la Corte Costituzionale ha convocato una nuova udienza pubblica per discutere di obbligo vaccinale, che si andrà dunque ad aggiungere a quella già svolta il 30 novembre, e di cui la Consulta ha già promulgato l’ormai noto dispositivo, in attesa di pubblicazione delle motivazioni. Si terrà il 4 aprile 2023.
Ripercorriamo i fatti: nella precedente udienza, la Corte presieduta da Silvana Sciarra era stata chiamata ad esprimersi su 8 delle 14 ordinanze emesse da diversi tribunali italiani. La prima era stata quella datata 18 marzo 2022 ed emessa dal Consiglio amministrativo della regione Sicilia, il quale ne aveva poi emanata una seconda il 12 settembre. A queste due se erano aggiunte altre dal tribunale di Brescia, di Catania, di Padova, di Genova, dal tribunale militare di Napoli, dal Tar di Milano.
Le ordinanze interrogavano la Corte su diversi quesiti, tutti relativi all’obbligo vaccinale per i lavoratori in campo sanitario e scolastico. Ad esempio la legittimità costituzione della sospensione dal lavoro, la mancata erogazione degli assegni alimentari o ancora il surreale divieto di lavorare da remoto. Proprio per via della varietà delle materie e del cospicuo numero di ordinanze di remissione, la Corte ne aveva scartate alcune e accorpate altre quando i diversi temi si sovrapponevano tra loro.
Ora però è arrivata la notizia che la Consulta intende discutere l’ordinanza 118 del CGA siciliana, la seconda emessa dal tribunale amministrativo isolano. Si tratta peraltro di un’ordinanza molto articolata, che vede contrapposti uno psicologo non vaccinato e l’ordine professionale della regione. Nell’ordinanza il tribunale sollevava quesiti di fondamentale importanza, come la “validità e sufficienza del sistema di farmacovigilanza”, e poi la sicurezza dei vaccini ed anche alla loro effettiva capacità di “preservare lo stato di salute degli altri”. Presupposti considerati finora indispensabili dalla giurisprudenza costituzionale per imporre obblighi di natura sanitaria.
Re: corona virus - Decreto Legge
Garante per la privacy
NEWSLETTER N. 499 del 24 gennaio 2023
Sanità: Garante sanziona tre Asl friulane per uso algoritmo
Il Garante per la privacy ha sanzionato tre Asl friulane [doc. web n. 9844989, 9845156, 9845312] che, attraverso l’uso di algoritmi, avevano classificato gli assistiti in relazione al rischio di avere o meno complicanze in caso di infezione da Covid-19.
Le Asl avevano elaborato i dati presenti nelle banche dati aziendali allo scopo di attivare nei confronti degli assistiti opportuni interventi di medicina di iniziativa e individuare per tempo i percorsi diagnostici e terapeutici più idonei.
Nel corso dell’istruttoria dell’Autorità, che si era mossa dopo la segnalazione di un medico, è infatti emerso che i dati degli assistiti erano stati trattati in assenza di una idonea base normativa, senza fornire agli interessati tutte le informazioni necessarie (in particolare sulle modalità e finalità del trattamento) e senza aver effettuato preliminarmente la valutazione d'impatto prevista dal Regolamento Ue in materia di protezione dati.
L’Autorità ha ribadito che la profilazione dell’utente del servizio sanitario, sia regionale o nazionale, determinando un trattamento automatizzato di dati personali volto ad analizzare e prevedere l’evoluzione della situazione sanitaria del singolo assistito e l’eventuale correlazione con altri elementi di rischio clinico, può essere effettuata solo in presenza di un idoneo presupposto normativo, nel rispetto di requisiti specifici e garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli interessati, mancanti nel caso di specie.
Accertate dunque le violazioni e valutato che nel caso specifico le operazioni, attraverso l’uso di algoritmi, avevano riguardato dati sulla salute di un ingente numero di assistiti, il Garante ha ordinato a ognuna delle tre Aziende di pagare la sanzione di 55.000 euro e di procedere alla cancellazione dei dati elaborati.
NEWSLETTER N. 499 del 24 gennaio 2023
Sanità: Garante sanziona tre Asl friulane per uso algoritmo
Il Garante per la privacy ha sanzionato tre Asl friulane [doc. web n. 9844989, 9845156, 9845312] che, attraverso l’uso di algoritmi, avevano classificato gli assistiti in relazione al rischio di avere o meno complicanze in caso di infezione da Covid-19.
Le Asl avevano elaborato i dati presenti nelle banche dati aziendali allo scopo di attivare nei confronti degli assistiti opportuni interventi di medicina di iniziativa e individuare per tempo i percorsi diagnostici e terapeutici più idonei.
Nel corso dell’istruttoria dell’Autorità, che si era mossa dopo la segnalazione di un medico, è infatti emerso che i dati degli assistiti erano stati trattati in assenza di una idonea base normativa, senza fornire agli interessati tutte le informazioni necessarie (in particolare sulle modalità e finalità del trattamento) e senza aver effettuato preliminarmente la valutazione d'impatto prevista dal Regolamento Ue in materia di protezione dati.
L’Autorità ha ribadito che la profilazione dell’utente del servizio sanitario, sia regionale o nazionale, determinando un trattamento automatizzato di dati personali volto ad analizzare e prevedere l’evoluzione della situazione sanitaria del singolo assistito e l’eventuale correlazione con altri elementi di rischio clinico, può essere effettuata solo in presenza di un idoneo presupposto normativo, nel rispetto di requisiti specifici e garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli interessati, mancanti nel caso di specie.
Accertate dunque le violazioni e valutato che nel caso specifico le operazioni, attraverso l’uso di algoritmi, avevano riguardato dati sulla salute di un ingente numero di assistiti, il Garante ha ordinato a ognuna delle tre Aziende di pagare la sanzione di 55.000 euro e di procedere alla cancellazione dei dati elaborati.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: corona virus - Decreto Legge
Il CdS con la sentenza n. 1884/2023 pubblicata il 23/02/2023 rigetta l'appello proposto dall’Associazione Diritti Umani e Salute in relazione al diniego di accesso ai documenti amministrativi, i cui motivi potete leggerli direttamente nell'allegata sentenza.
1) - In data 15 dicembre 2021, l’Associazione odierna appellante – che istituzionalmente si prefigge di incentivare ogni possibile e legittima attività di ausilio in favore e per sostenere i soggetti in crisi in conseguenza delle normative emergenziali anti COVID – ha chiesto alla ASL Roma 4 il rilascio di copia di una serie di documenti, sottolineando che “la conoscenza di tali dati consente di maturare una scelta consapevole riguardo alla scelta di vaccinarsi o non vaccinarsi e, altrimenti, viene direttamente leso il diritto alla salute sancito dall’art. 32 della Costituzione”.
1) - In data 15 dicembre 2021, l’Associazione odierna appellante – che istituzionalmente si prefigge di incentivare ogni possibile e legittima attività di ausilio in favore e per sostenere i soggetti in crisi in conseguenza delle normative emergenziali anti COVID – ha chiesto alla ASL Roma 4 il rilascio di copia di una serie di documenti, sottolineando che “la conoscenza di tali dati consente di maturare una scelta consapevole riguardo alla scelta di vaccinarsi o non vaccinarsi e, altrimenti, viene direttamente leso il diritto alla salute sancito dall’art. 32 della Costituzione”.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Rispondi
458 messaggi
-
Pagina 30 di 31
- Vai alla pagina:
- Precedente
- 1
- …
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- Prossimo
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ LEXETICA - IL LEGALE RISPONDE
- ↳ LEXETICA - IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- ↳ LEXETICA - LA PSICOLOGA RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE