corona virus - Decreto Legge

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panorama
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Re: corona virus - Decreto Legge

Messaggio da panorama »

lino ha scritto: lun dic 06, 2021 2:56 pm Si inizia la spintanea scelta x il richiamo al 3^ vaccino, nonostante si abbia il super Green
pass!!!

Draghi l'aveva già detto nella conferenza stampa in TV del giorno 8 Aprile 2021, preannunciando che a causa delle varianti nascenti i vaccini si faranno per diversi anni, quindi, ciò sta a significare 2 cose, ossia, che si tratta di un Virus imbattibile da parte delle case Farmaceutiche e dai Governi, in alternativa, cosa c'è sotto?


lino
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Re: corona virus - Decreto Legge

Messaggio da lino »

Caro Amico e collega PANORAMA, sotto sotto ,sono riusciti ad arrivare al sogno di una vita di ogni grande multinazionale, se i disegni non sono ancora peggiori!!!

Ogni 3/5 mesi, iniettare una sorta di vaccino ad 8 miliardi di persone.
Il tutto senza spese, senza ricerca, senza sperimentazione animale (costosissima e può durare decenni) e in particolare senza la sperimentazione umana .
Sono riusciti anche nell'avere la piena immunità penale e civile da parte dei paesi di tutto l'emisfero....
Hanno la stragrande maggioranza degli scienziati ,dalla loro parte.
I media inoltre che bombardano h24, e ogni parere contrario viene demolito, addirittura sono state chiuse trasmissioni televisive di successo, contro ogni principio di una tv commerciale, fatto avvenuto nel pieno silenzio, secondo me , cosa gravissima.

Chi si ribella viene screditato e ridotto al silenzio in ogni modo, democratico o meno.
Che dire, il potere unico , che sovrasta democrazie e dittature più o meno velate.
Il tutto nelle mani di pochi, pochissimi, nessuno c'era mai riuscito prima !!!
Un saluto e un abbraccio.
IO SPERIAMO CHE ME LA CAVO!!!
Per Aspera ad Astra!!!!
panorama
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Re: corona virus - Decreto Legge

Messaggio da panorama »

Link

https://fimmg.bari.it/articoli/Z11PQ


Scheda tecnica del vaccino Covid 19 di Pfizer (Comirnaty) e modulo di consenso informato.

Riassunto delle caratteristiche del prodotto - modulo di consenso informato

domenica 27 dicembre 2020


N.B.: nella sceda tecnica possiamo leggere:

4.4
Durata della protezione
La durata della protezione offerta dal vaccino non è nota; sono tuttora in corso studi clinici volti a stabilirla

5.1 (vds. pag. 9)
Questo medicinale è stato autorizzato con procedura “subordinata a condizioni”. Ciò significa che devono essere forniti ulteriori dati su questo medicinale. L’Agenzia europea dei medicinali esaminerà almeno annualmente le nuove informazioni su questo medicinale e il riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) verrà aggiornato, se necessario.

"B" pag. 17
B. CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZO
Medicinale soggetto a prescrizione medica.

"E" pag. 18 e 19

E. OBBLIGO SPECIFICO DI COMPLETARE LE ATTIVITÀ POST-AUTORIZZATIVE PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO SUBORDINATA A
CONDIZIONI
(vedi descrizione e tempistica)

Dicembre 2023 - Per confermare l’efficacia e la sicurezza di Comirnaty, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve fornire la relazione finale sullo studio clinico relativa allo studio C4591001 randomizzato, controllato verso placebo, in cieco per l’osservatore.


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panorama
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Re: corona virus - Decreto Legge

Messaggio da panorama »

Non si riesce a capisce perché fuori casa, con la 1^ e la 2^ dose (completa), bisogna ugualmente attenersi alle regole di igiene e di comportamento generalmente raccomandate (mascherina, distanza, igiene) e devono continuare a essere rispettate prima, durante e anche dopo la vaccinazione.

Ora Identica raccomandazione viene imposta anche con la 3^ dose (protettiva), Ma allora che senso ha tutto questo?
lino
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Re: corona virus - Decreto Legge

Messaggio da lino »

Semplice PANORAMA, il vaccino non imunizza....
Dovrebbe evitare gli effetti più gravi della malattia, ma si ci contagia e si può contagiare.
Così dicono gli scienziati..
Per il resto dobbiamo solo sperare, che ci abbiano preso,con le nuove terapie che verranno.
Per Aspera ad Astra!!!!
panorama
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Re: corona virus - Decreto Legge

Messaggio da panorama »

DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221
Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
(GU Serie Generale n.305 del 24-12-2021)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/12/2021

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto Covid: in vigore dal giorno di Natale le nuove norme.

Entra ufficialmente in vigore da oggi, sabato 25 dicembre, il decreto-legge Covid che amplia l'uso del super green pass, chiude le discoteche e impone le mascherine Ffp2 sui mezzi pubblici e nei locali al chiuso.

Il Consiglio dei ministri del 23 dicembre ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 a fronte dell'aumento dell'incidenza del numero dei casi e della diffusione della nuova variante Omicron. Il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 è stato pubblicato ieri, alla vigilia di Natale, in Gazzetta Ufficiale ed entra quindi in vigore da oggi, sabato 25 dicembre 2021. Contestualmente, viene formalizzata la proroga fino al 31 marzo 2022 dello "stato di emergenza".

Green pass
Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose è stato ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Il resto potete leggerlo direttamente dalla G.U.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id ... 1G00244/sg
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Re: corona virus - Decreto Legge

Messaggio da panorama »

Pare che l'emergenza si prolunga fino al 31/12/2022

Disegni di legge

Atto Senato n. 2448-quinquies
XVIII Legislatura

PROROGA DI TERMINI , MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE , INFORMAZIONE , APPARECCHI TELEFONICI
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Marco Bosia
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Re: corona virus - Decreto Legge

Messaggio da Marco Bosia »

Per Panorama. Tutto è possibile. Secondo il canale Telegram free vax, però, non sarebbe così, bensì:

STATO DI EMERGENZA AL 31 DICEMBRE? NO!

In molti ci state chiedendo se è vero che con un disegno di legge lo stato di emergenza sarà prorogato al 31/12/2022.

Come sempre vi forniamo i link alle fonti in modo che possiate verificare in autonomia:

Il ddl di chi si parla è il 2448 consultabile a questo link

Effettivamente si parla di spostare la data dal 31.12.2021 al 31.12.2022 ma come vedete dall’oggetto il termine NON si riferisce allo stato di emergenza ma “al termine per l’utilizzo del sistema di allerta covid 19”.

Cosa si intende? Tutto quello contenuto nel DL 28/2020 (link)che riguarda “L'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali” ovvero tutto quello che riguarda il “sistema di allerta COVID-19” (app immuni, tracciamento positivi, eccetera).

Niente a che vedere con lo stato di emergenza insomma, del resto questo è già al 31 marzo e non al 31 dicembre scorso...

Staff C.Li.Va. Toscana

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Re: corona virus - Decreto Legge

Messaggio da panorama »

Per Marco Bosia; secondo me potrebbe esserci la proroga fino al 19 Giugno 2022, tenuto conto del termine dell'obbligo vaccinale per i lavoratori Over 50, in più per chi deve effettuare la 4^ dose.
Marco Bosia
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Re: corona virus - Decreto Legge

Messaggio da Marco Bosia »

Per Panorama. Secondo me, domani sarebbe già troppo! Speriamo in San Giorgio!
E grazie per l'opera preziosa che svolgi nel forum
panorama
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Re: corona virus - Decreto Legge

Messaggio da panorama »

Per Marco Bosia,

Fascicolo Iter
DDL S. 2488
Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID


Ecco il link


https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede ... /54679.pdf
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Re: corona virus - Decreto Legge

Messaggio da Marco Bosia »

Grazie Panorama. Speriamo in San Giorgio, che di Draghi si intendeva e sapeva come trattarli!
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Re: corona virus - Decreto Legge

Messaggio da panorama »

Gestione domiciliare dei pazienti in “vigilante attesa” e somministrazione di fans e paracetamolo.

Sentenza Tar Lazio e Decreto Cautelare del CdS che sospende l’esecutività della sentenza appellata fino alla discussione collegiale che fissa alla camera di consiglio del 3 febbraio 2022.



vedi anche questo link

https://www.buongiornosuedtirol.it/2022 ... i6LNL3wsv4

ATTENZIONE:

- Oggi 11/02/2022 allego la sentenza definitiva del CdS in merito alla seguente questione: “vigilante attesa” e la somministrazione di fans e paracetamolo (Tachipirina).
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Re: corona virus - Decreto Legge

Messaggio da panorama »

Ricorso n. 1272/2021

Il Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia chiede chiarimenti al ministero su obbligo vaccinale, si valuta costituzionalità

Il contenzioso in commento riguarda uno studente iscritto al corso di Laurea d’Infermieristica presso l’Università degli Studi di Palermo e che, al fine di completare gli studi, avrebbe dovuto partecipare al tirocinio formativo all’interno delle strutture sanitarie, espone che ciò gli è stato impedito dall’Università, con gli atti impugnati in primo grado, perché non vaccinato contro il virus Sars-CoV-2. Si pronuncia con ordinanza 38/2022 del 17/1/22 il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana intervenendo sulla questione dell’obbligo vaccinale, ponendo dei quesiti specifici al Ministero competente per valutare complessivamente se la normativa vigente sia conforme alla Costituzione o meno. Si tratta di una novità che interviene in un contesto giuridico confusionario ed emergenziale ben noto, quello dell’obbligo vaccinale che ha interessato una platea ben definita di soggettività.

La questione

Con l’appello tramite i propri difensori ha impugnato l’appellante l’ordinanza del T.A.R. Sicilia che ha respinto la domanda cautelare nel ricorso. L’appellante deduce, come si legge negli atti, “di non potersi sottoporre all’inoculazione del vaccino sia per la natura sperimentale dello stesso, sia perché in passato ha contratto il virus Sars-CoV-2 ed è guarito, per cui ritiene di godere di memoria anticorpale e di immunità naturale perenne, e d’altra parte, ove si sottoponesse all’inoculazione, rischierebbe di morire per A.D.E. (acronimo per Antibody Dependent Enhancement), fenomeno (dettagliatamente descritto nella consulenza tecnica di parte prodotto dal ricorrente) di grave reazione del sistema immunitario, che ha condotto ad un decesso nel Comune Augusta, secondo le risultanze delle indagini penali. L’appellante evidenzia che il Tribunale adito ha respinto la domanda cautelare avendo ritenuto “(…) che, in un’ottica di bilanciamento dei contrapposti interessi e allo stato dei fatti, appare prevalente l’interesse pubblico a evitare di fare frequentare le strutture sanitarie da soggetti non vaccinati esponendo al rischio di contagio operatori sanitari e pazienti ivi presenti”.

La vaccinazione è obbligatoria anche per i tirocinanti

Come condivisibilmente affermato da Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 20 ottobre 2021, n. 7045, affermano i giudici, la vaccinazione obbligatoria selettiva introdotta dall’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 per il personale medico e, più in generale, di interesse sanitario risponde ad una chiara finalità di tutela non solo – e anzitutto – di questo personale sui luoghi di lavoro e, dunque, a beneficio della persona, ma a tutela degli stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e privata, secondo il principio di solidarietà (art. 2 Costituzione), e più in particolare delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili, che sono bisognosi di cura ed assistenza, spesso urgenti, e proprio per questo sono di frequente o di continuo a contatto con il personale sanitario o sociosanitario nei luoghi di cura e assistenza. Pertanto, ad avviso del collegio, l’art. 4 del d.l. n. 44/2021 laddove prevede l’obbligo vaccinale per “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43” deve interpretarsi nel senso che include i tirocinanti che, nell’ambito del percorso formativo, vengano a contatto con l’utenza in ambito sanitario, ricorrendo le medesime ragioni di tutela dei pazienti.

Quando la vaccinazione obbligatoria è conforme all’articolo 32 della Costituzione?

La giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di vaccinazioni obbligatorie è salda nell’affermare che l’art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute della singola persona (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto delle altre persone e con l’interesse della collettività.

In particolare, la Corte ha precisato che – ferma la necessità che l’obbligo vaccinale sia imposto con legge – la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost. alle seguenti condizioni:

(i) se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri;

(ii) se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze “che appaiano normali e, pertanto, tollerabili”;

(iii) e se, nell’ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria (sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990).

Spetta al legislatore valutare se ricorrere all’obbligo o alla sola raccomandazione

Come affermato con la decisione 18 gennaio 2018 n. 5, il contemperamento di questi molteplici principi lascia spazio alla discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell’obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l’effettività dell’obbligo. Questa discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte (sentenza n. 268 del 2017) <e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell’esercizio delle sue scelte in materia (così, la giurisprudenza costante della Corte sin dalla fondamentale sentenza n. 282 del 2002)>. Da ricordare comunque che il Consiglio d’Europa ha avuto occasione di occuparsi della tematica della vaccinazione Covid; con la Risoluzione 2361 (2021)

Necessario effettuare alcuni approfondimenti per valutare la conformità alla Costituzione dell’obbligo vaccinale

Il Collegio, ha dunque valutato di ritenere che, ai fini della valutazione della non manifesta infondatezza della prospettata questione di costituzionalità, si debbano accertare i seguenti 4 punti:

1) le modalità di valutazione di rischi e benefici operata, a livello generale, nel piano vaccinale e, a livello individuale, da parte del medico vaccinatore, anche sulla basa dell’anamnesi pre-vaccinale; se vengano consigliati all’utenza test pre-vaccinali, anche di carattere genetico (considerato che il corredo genetico individuale può influire sulla risposta immunitaria indotta dalla somministrazione del vaccino); chiarimenti sugli studi ed evidenze scientifiche (anche eventualmente emerse nel corso della campagna vaccinale) sulla base dei quali venga disposta la vaccinazione a soggetti già contagiati dal virus;

2) le modalità di raccolta del consenso informato;

3) l’articolazione del sistema di monitoraggio, che dovrebbe consentire alle istituzioni sanitarie nazionali, in casi di pericolo per la salute pubblica a causa di effetti avversi, la sospensione dell’applicazione dell’obbligo vaccinale; chiarimenti sui dati relativi ai rischi ed eventi avversi raccolti nel corso dell’attuale campagna di somministrazione e sulla elaborazione statistica degli stessi (in particolare, quali criteri siano stati fissati, e ad opera di quali soggetti/istituzioni, per raccogliere i dati su efficacia dei vaccini ed eventi avversi; chiarimenti circa i criteri di raccolta ed elaborazione dei dati e la dimensione territoriale, se nazionale o sovranazionale; chi sono i soggetti ai quali confluiscano i dati e modalità di studio), e sui dati relativi alla efficacia dei vaccini in relazione alle nuove varianti del virus.

4) articolazione della sorveglianza post-vaccinale e sulle reazioni avverse ai vaccini, avuto riguardo alle due forme di sorveglianza attiva (con somministrazione di appositi questionari per valutare il risultato della vaccinazione) e passiva (segnalazioni spontanee, ossia effettuate autonomamente dal medico che sospetti reazioni avverse).

I quesiti sottoposti al Ministero competente

Disponendo apposita istruttoria, affidata ad un collegio composto dal Segretario generale del Ministero della Salute, dal Presidente del Consiglio superiore della sanità operante presso il Ministero della salute e dal Direttore della Direzione generale di prevenzione sanitaria, con facoltà di delega o di farsi coadiuvare per la raccolta dei dati; l’Organo incaricato dell’istruttoria provvederà ad inoltrare una dettagliata relazione sui quesiti sopraindicati; ad ulteriore specificazione dei quali, si precisa che la relazione dovrà anche partitamente chiarire:

con riferimento al primo quesito, se ai medici di base siano state fornite direttive prescrivendo loro di contattare i propri assistiti ai quali, eventualmente, suggerire test pre-vaccinali;

1.2. modalità in virtù delle quali venga data comunicazione al medico di base dell’avvenuta vaccinazione spontanea di un proprio assistito (presso hub vaccinali e simili);

2.1. quanto al secondo quesito, si richiedono chiarimenti circa la documentazione offerta alla consultazione dell’utenza al momento della sottoscrizione del consenso informato;

2.2. chiarimenti circa il perdurante obbligo di sottoscrizione del consenso informato anche in situazione di obbligatorietà vaccinale;

3.1. con riferimento al terzo quesito, si richiede la trasmissione dei dati attualmente raccolti dall’amministrazione in ordine all’efficacia dei vaccini, con specifico riferimento al numero dei vaccinati che risultino essere stati egualmente contagiati dal virus (ceppo originario e/o varianti), sia il totale sia i numeri parziali di vaccinati con una due e tre dosi; i dati sul numero di ricovero e decessi dei vaccinati contagiati; i dati di cui sopra comparati con quelli dei non vaccinati;

4.1. Con riferimento al quarto quesito, si chiede di conoscere se sia demandato ai medici di base:

4.1.1. di comunicare tutti gli eventi avversi (letali e non) e patologie dai quali risultino colpiti i soggetti vaccinati, ed entro quale range temporale di osservazione; ovvero

4.1.2. di comunicare solo eventi avversi espressamente elencati in direttive eventualmente trasmesse ai sanitari; ovvero

4.1.3. se sia a discrezione dei medici di base comunicare eventi avversi che, a loro giudizio, possano essere ricollegabili alla vaccinazione;

4.2. si richiede, altresì, di specificare con quali modalità i medici di base accedano alla piattaforma per dette segnalazioni, chi prenda in carico dette segnalazioni, da chi vengano elaborate e studiate.

I chiarimenti di cui sopra, articolati in una relazione alla quale dovranno essere allegati i documenti di riferimento, dovranno pervenire entro il 28 febbraio 2022. Con l’udienza rinviata al 16 marzo 2022.

N.B.: quanto sopra è riportato in questo link

https://www.orizzontescuola.it/il-consi ... zionalita/


N.B.: integrato con la pronuncia del 22.03.2022 inviata alla Corte Costituzionale.
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Re: corona virus - Decreto Legge

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Allego la sentenza definitiva del CdS in merito alla seguente questione: “vigilante attesa” e la somministrazione di fans e paracetamolo (Tachipirina).

Il CdS ha dato ragione al Ministero della Salute
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