corona virus - Decreto Legge

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Re: corona virus - Decreto Legge

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Il Tar di Milano con l'Ordinanza Cautelare del 14/02/2022 riferita ad una Dott.ssa Psicologa,

1) - ha ritenuto di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 4, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni nella legge 28 maggio 2021, n. 76, così come modificato dal decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, nella parte in cui prevede, quale effetto dell’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale, <<l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie>>.

N.B.: per completezza dell'argomento invito a leggere l'allegata Ordinanza.
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Per notizia, informo che il TAR Marche nella propria sentenza n. 60/2022 pubblicata il 27/01/2022 e che riguarda la posizione di un Dottore, al punto n. 5, fa presente quanto segue:

1) - Va altresì evidenziato che il Giudice del Lavoro di Padova, con ordinanza del 7 dicembre 2021, ha operato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia U.E. relativamente ad alcune delle questioni sollevate dal dott. -OMISSIS- nel presente giudizio (ritenendo con ciò che la giurisdizione in subiecta materia appartenga all’A.G.O., anche se va lealmente dato atto della circostanza che in quel caso la ricorrente aveva agito contro il provvedimento di sospensione dal lavoro adottato dall’A.S.L. di cui è dipendente, introducendo in tal modo una controversia che appartiene senza ombra di dubbio alla giurisdizione del Tribunale ordinario in funzione del Giudice del Lavoro).

Concludendo così in merito al Rapporto di Lavoro di questa categoria:

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e compensa le spese del giudizio.
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Allego 2 Ordinanze Cautelari del Tar Lazio:

- 1 riguarda la Anmo - Associazione Nazionale Magistrati Onorari;

- 1 riguarda diversi Avvocati in merito alla circolare del Ministero della Giustizia del 13 Gennaio 2022 che ha istituzionalizzato l'obbligo del Green Pass rafforzato per l'accesso degli avvocati sopra i 50 anni di età nei Tribunali.

N.B.: aggiornamento del 29/03/2022 > allego anche una ordinanza Cautelare del Tar Lazio che riguarda un Avvocato Over 50 di 1 Associazione.
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Il Tar Lazio (Sezione Terza Quater) oggi ha reso pubblica una lunga sentenza e compensando le spese, la n. 2455/2022, rigettando il ricorso proposto da ricorrenti, tutti esercenti professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali, hanno impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe con cui sono è stato disposto l’obbligo vaccinale ex art. 4, d.l. 1° aprile 2021 n. 44.

Il Tar precisa:

Il ricorso è infondato sulla base della giurisprudenza che, in relazione a un ricorso del tutto analogo, ha affrontato in maniera approfondita tutte le censure poste dai ricorrenti.

In particolare, con sentenza n. 7045 del 2021, il Consiglio di Stato ha rilevato:

Omissis in quanto lunghi commenti (tutti i punti descritti dal CdS)
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Per notizia,
- il CdS con la sentenza n. 1381/2022 pubblicato il 28/02/2022 in Rif. alla sentenza del Tar F.V.G. di Trieste n. 262/2021 del 10/09/2021, rigetta l'Appello della ricorrente, infermiera dipendente dell'Azienda, concernente l’adempimento dell’obbligo vaccinale imposto dall'art. 4 del D.L. n. 44/2021.

Gli atti sono uguali per tutti e chi vuole leggere tutte le motivazioni, basta cercare e scaricare la sentenza direttamente dal sito.
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CIRCOLARE del Ministero della Salute del 03/03/2022 n. 0015743-03/03/2022-DGPRE-DGPRE-P

Crisi Ucraina - Prime Indicazioni per Aziende Sanitarie Locali

Vedi allegato.
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A decorrere dal 1° di Aprile,

Le tappe principali del percorso di superamento delle restrizioni, con particolare riguardo al Green pass e alle mascherine.

Misure anti Covid, via il Green pass dal 1° maggio

Il decreto rimodula l’utilizzo del green pass base e rafforzato per attività e servizi. In particolare, dal 1 aprile cade l’obbligo del green pass per i servizi di ristorazione all’aperto e per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale. Inoltre non sarà più richiesto alcun green pass in poste, banche, negozi e uffici pubblici.

Per accedere a servizi di ristorazione al chiuso, consumare al banco o al tavolo sarà necessario invece il Green pass base, fino al 30 aprile.

Fino al 30 aprile resta, inoltre, l’obbligo del Green pass rafforzato per accedere ad alcuni luoghi, come:

- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;

- convegni e congressi;

- centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

- feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;

- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

- attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

Dal 1° maggio il Green pass verrà eliminato per tutte le attività, ad eccezione di RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali (per i quali rimarrà l’obbligo di green pass fino al 31 dicembre 2022).

Mascherine FFp2, cambiano le regole

Novità in arrivo anche per quanto riguarda le mascherine FFp2, che resteranno obbligatorie fino al 30 aprile per:

- mezzi di trasporto (aerei, treni, autobus, servizi di noleggio con conducente, impianti di risalita);

- spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive;

Dal 1 aprile, nei luoghi di lavoro, sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche. Lo stesso vale per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. E resta l’obbligo di mascherine al chiuso, ad esclusione delle abitazioni private.

Misure anti Covid, quarantene e isolamento

Dal 1° aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell’autosorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto).
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Tar Lazio - Ordinanza Cautelare pubblicata il 30/03/2022 - su ricorso Avvocato, in merito all'obbligo del consenso informato utilizzato in relazione alla somministrazione dei vaccini anti COVID-19,

Il Tar precisa:

Considerato, altresì, che non sembrerebbe sussistere il fumus di fondatezza, atteso che:

- in presenza di un obbligo vaccinale non è necessario che vi sia un consenso in senso tecnico;

- il d.l. n. 4/2022 ha esteso l’indennizzo di cui alla L. n. 210/1992 a favore di tutti i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, anche a coloro, che, non obbligati, si siano sottoposti alla vaccinazione Sars-CoV2 raccomandata dall’autorità e che “abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica” (art. 20);

N.B.: Decreto Legge che deve essere convertito in Legge.

60 giorni
Entra in vigore il giorno stesso o il giorno successivo alla pubblicazione. Il decreto legge deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti perde efficacia sin dall'inizio. Le Camere, tuttavia, possono regolare con una legge i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge.
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Finalmente una saggia decisione valutata dal Tar per l'Abruzzo con l'Ordinanza Cautelare sul personale Sanitario circa l'assegno alimentare, visto che, per la sospensione dal servizio, è prevista la sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati

La ricorrente, è una dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di operatore tecnico

Il TAR nel dare ragione alla ricorrente, precisa:

- Per giurisprudenza costante, l’assegno alimentare di cui all’art. 82 del citato D.P.R. n. 3/1957 non ha natura retributiva, in quanto non rappresenta il corrispettivo dell’attività lavorativa svolta, bensì assistenziale, in quanto è volto ad assicurare il solo minimo sostentamento dell’impiegato e della sua famiglia, ed ha altresì carattere temporaneo, in quanto limitato al periodo di efficacia della sospensione dal servizio (in tali termini, ex multis, Cons. Stato Sez. V Sent., 29/03/2010, n. 1781).

- L’applicazione del trattamento economico assistenziale al caso in decisione è quindi espressione di un principio generale desumibile da previsioni positive nell’ambito della disciplina del pubblico impiego (art. 920 del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare); art. 10 del D.Lgs. n. 109/2006; art. 500 del D.Lgs. n. 297/1994; art. 5 del D.Lgs. n. 449/1992; art. 108 della L. n. 1196/1960; art. 68 del CCNL del comparto Sanità) il cui punto di emersione più recente ed eloquente è ravvisabile nell’art. 55 quater, comma 3 bis del D.Lgs. n. 165/2001 (introdotto dal D.Lgs. n. 116/2016) che, in ipotesi di sospensione cautelare senza stipendio del dipendente pubblico, fasalvo il diritto all’assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti”, laddove presuppone chiaramente <l’esistenza di tale diritto> e fa rinvio al dato positivo per la sola determinazione della misura dell’assegno.

- Se pertanto il Legislatore ha deciso di “concedere” un sostegno economico al lavoratore sospeso per motivi disciplinari, dimostrando di ritenere che la riprovevolezza dell’addebito disciplinare receda di fronte all’esigenza di garantirne la sussistenza, detto principio, chiaramente evocativo dei valori di solidarietà espressi dall’art. 2 Cost., esige che il medesimo trattamento sia attribuito al lavoratore che sia stato sospeso dal servizio ope legis per esigenze di tutela della salute pubblica collettiva a causa di un fatto che, come in specie, neppure costituisce un illecito disciplinare.

Inoltre, fissa la trattazione di merito del ricorso all’udienza pubblica del 19 aprile 2023.

N.B.: il resto potete leggerlo direttamente nell'allegato.
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Firmata dal ministro Brunetta la Circolare n. 1/2022 sull'uso delle mascherine negli uffici pubblici

29 aprile 2022

Sulla base dell’ordinanza emanata ieri dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che contiene la raccomandazione all’utilizzo delle mascherine nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico senza tuttavia prevedere alcun obbligo specifico, il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ha appena firmato una circolare indirizzata a tutte le amministrazioni pubbliche.

La circolare contiene indicazioni di carattere generale per una corretta e omogenea applicazione dell’ordinanza del ministro Speranza nei luoghi di lavoro pubblici. Sarà cura di ogni amministrazione impartire tempestivamente le necessarie misure operative, tenendo conto delle condizioni concrete dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti.

L’uso delle mascherine FFP2 è raccomandato, in particolare, per il personale a contatto con il pubblico sprovvisto di idonee barriere protettive, per chi è in fila a mensa o in altri spazi comuni, per chi condivide la stanza con personale “fragile”, negli ascensori e nei casi in cui gli spazi non possano escludere affollamenti.
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infermiera

Sentenza NEGATIVA del CdS n. 1381, ricorso discusso il 27 gennaio 2022; menziona il recente rapporto dell’Iss aggiornato al 5 febbraio 2022 indica che l’efficacia del vaccino nel prevenire la diagnosi di infezione da SarsCoV2 è pari al 63% entro 90 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, del 51% tra i 91 e 120 giorni, del 40% oltre 120 giorni dalla seconda dose e del 67% in chi ha avuto la terza dose.

Riporta che: Pubblicato il 28/02/2022 >> ma in effetti resa disponibile sul sito oggi 30/05/2022 (3 mesi)
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Bonus psicologo, firmato il decreto.

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato, in data 27 maggio, il decreto che attiva il “bonus psicologo“, finanziato dal Parlamento con 10 milioni di euro. Lo ha annunciato il ministro stesso con un post sulle sue pagine social.

Si tratta di uno strumento destinato alle persone che hanno bisogno di intraprendere un percorso terapeutico per problematiche causate dai due anni di pandemia. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possibile, per chi ha un ISEE fino a 50mila euro, richiedere un contributo da utilizzare presso psicologi iscritti all’albo.

Come funziona il bonus psicologo?

Il “bonus psicologo”, che potrà essere richiesto tramite il portale INPS, sarà utilizzabile per le spese sostenute per le sedute di psicoterapia, fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi, e avrà un importo massimo di 600 euro a persona, calcolato in base alle diverse fasce ISEE. In particolare, il finanziamento previsto riguarderà una platea di circa 16.000 persone. (Senato.it) https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/ ... id=1346677

Per quanto riguarda le fasce ISEE, fino a 15.000 sarà possibile usufruire di un beneficio fino a 50 euro per ogni seduta, per un importo massimo di 600 euro per ogni beneficiario. Con Isee compreso tra 15.000 e 30.000 euro, il contributo potrà ammontare fino a 50 euro per ogni seduta, per un importo massimo di 400 euro per ogni beneficiario. Infine con Isee superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, si potrà usufruire di un contributo fino a 50 euro per ogni seduta, per un importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario. ( vedi La Repubblica https://www.repubblica.it/cronaca/2022/ ... 351529731/
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Idrossiclorochina per il trattamento del COVID-19

Il Tar Lazio così conclude:

1) - In conclusione - preso atto che, nelle more del giudizio, si è dunque verificata una situazione di fatto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza per essere venuta meno, per la ricorrente, qualsiasi utilità, anche solo strumentale o morale comunque residua, della pronuncia giurisdizionale - dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1 c.p.a.
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Re: corona virus - Decreto Legge

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Il Tar Lombardia sede di Milano con ORDINANZA COLLEGIALE n.1397 con riferimento al personale sanitario, sospensione il giudizio sino alla definizione del giudizio incidentale sulla questione di legittimità costituzionale e Dispone altresì l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Motivo: <<Per il periodo di sospensione dall’esercizio della professione sanitaria non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato>>
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COVID-19

Obbligo vaccinale, la Corte Costituzionale fissa l'udienza

La legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale anti Covid-19 sarà esaminata dalla Corte Costituzionale il 29 novembre prossimo.

Svariati Tribunali, nel contenzioso giudiziario sull'obbligo di profilassi anti SARS CoV-2, hanno ritenuto "non infondata" la questione di legittimità costituzionale e hanno rinviato alla Consulta l'espressione dell'ultima parola. La Corte Costituzionale ha fissato al 29 novembre prossimo la data in cui gli Ermellini diranno se l'obbligo vaccinale -che incombe su alcune categorie di cittadini - es. personale scolastico, cittadini over 50 e tutti gli esercenti le professioni sanitarie- sia conforme ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta.

Per i promotori delle cause, l'obbligo vaccinale violerebbe almeno otto articoli della Costituzione (3, 4, 11, 32, 33, 34, 97 e 117), ponendosi in contrasto con una serie di diritti fondamentali della persona e dei trattati internazionali.

La Corte Costituzionale avrà davanti a sè un ampio scenario sul quale basare il giudizio di compatibilità costituzionale dell'obbligo vaccinale. In sintesi gli Ermellini dovranno valutare l'efficienza ed efficacia dello strumento a perseguire il fine normativo di tutela della salute pubblica, in relazione a diritti - parimenti tutelati- che vanno dall'autodeterminazione terapeutica fino alla privazione del lavoro e della retribuzione.
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