corona virus - Decreto Legge

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Re: corona virus - Decreto Legge

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Vaccini Covid. Il Tar a favore del differimento a 35 giorni del richiamo del Pfizer

Con due distinte sentenze iI tribunale amministrativo ha respinto il ricorso contro la disposizione della Regione Lazio che, recependo le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico (Cts), differiva da 21 a 35 giorni la somministrazione della seconda dose di Pfizer. Il Tar ricorda che l’indicazione del Cts si basa sulla raccomandazione dell’OMS e, di riflesso, su una serie di accreditati studi scientifici. Mentre “mancano più approfondite analisi e studi di natura scientifica in grado di suffragare la tesi dei ricorrenti”. LE SENTENZE odierne (4 giugno) in allegato.

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È legittima la decisione di differire da 21 a 35 giorni la somministrazione della seconda dose del vaccino anti Covid della Pfizer. Lo ha deciso il Tar del Lazio, che con due distinte sentenze ha rigettato due ricorsi proposti contro la nota della Regione Lazio del 10 maggio scorso con cui, recependo le indicazioni del Cts, si comunicava lo slittamento del richiamo del vaccino a 5 settimane.

Nelle sentenze, in via preliminare, fa notare come la motivazione alla base dei provvedimenti impugnati sia stata quella “di ampliare il più possibile lo spettro dei soggetti da sottoporre a prima vaccinazione”. Tra le motivazioni alla base del rigetto del ricorso, poi, evidenzia come la decisione di tale slittamento sia stata presa sulla base della “raccomandazione dell’OMS dell’8 gennaio 2021 (la quale, giova rammentare, consente l’estensione sino a 6 settimane – poi ridotte a 5 dalla Regione Lazio – per la somministrazione della seconda dosa di vaccino PFIZER) e di riflesso su una serie di accreditati studi scientifici”.

La tesi dei ricorrenti si basavano su quanto riportato nel foglietto illustrativo del farmaco stesso ma in esso, evidenzia il Tar, c’è solo “una mera ‘raccomandazione’” e "non piuttosto una ‘controindicazione’” allo slittamento del richiamo, “manifestando a tal fine un ruolo sostanzialmente irrilevante”.
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Re: corona virus - Decreto Legge

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Fonte dal sito OMV

05/20/2021

Pfizer/BioNTech illegale perchè sperimentale : sentenza dell'Alta Corte della Nuova Zelanda

S. Pedrazzini S. Pedrazzini

Grazie alla sentenza dell' Alta Corte, il Governo della Nuova Zelanda ha modificato ieri la legge sulla distribuzione del vaccino Pfizer / BioNTech; la sentenza afferma che l'accesso al vaccino era illegale e in violazione del Medicines Act in quanto ancora sperimentale.

La Nga Kaitiaki Tuku Ihu Medical Action Society si era rivolta all'Alta Corte sostenendo che il vaccino Pfizer non avesse completato la sua fase di sperimentazione clinica e non dovesse essere reso disponibile alla popolazione più ampia in conformità con la sezione 23 dell' atto.
Infatti il vaccino è stato approvato per più di due terzi della popolazione della Nuova Zelanda, nonostante la sperimentazione clinica primaria per il vaccino ancora da completare è prevista per aprile 2023.
KTI ha rilasciato una lettera aperta firmata da 43 medici neozelandesi che delinea il caso e ha espresso preoccupazione per la promozione del vaccino nonostante la mancanza di prove che ne dimostrino la sicurezza.
Dalla lettera si evince che "Nessuno al momento sa quanto sia sicura o efficace questa nuova tecnologia di mRNA a medio e lungo termine. Esperti medici altamente credibili in tutto il mondo, e persino alcuni stessi sviluppatori di vaccini, prevedono problemi e sollevano preoccupazioni urgenti da segnalare.
Obbligare pazienti o lavoratori a ricevere farmaci, medicine o vaccini che sono ancora in fase di sperimentazione costituirebbe un significativo precedente medico, che sarebbe in contrasto con tutti i codici internazionali di etica medica dal Codice di Norimberga del 1947 e dalla Dichiarazione di Helsinki del 1952"
L'Alta Corte si è pronunciata a favore di KTI e l'atto ha ricevuto un emendamento immediato, infatti ieri è stata introdotta e approvata la legge.
La sezione 23 (1) della legge sui medicinali stabiliva inizialmente che il consenso provvisorio dato dal ministro della Salute alla fornitura di un nuovo medicinale doveva essere utilizzato su base limitata e solo per il trattamento di un numero limitato di pazienti.


https://www.worldlifeo.com/news/pfizer- ... va-zelanda
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Re: corona virus - Decreto Legge

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green pass

TESTO RICERCA in rete: - Regolamento UE 2021/953 del parlamento Europeo e del Consiglio

REGOLAMENTO (UE) 2021/953 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2021

su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19

al punto n. 36 è scritto quanto segue:

(36) È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati.
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Re: corona virus - Decreto Legge

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Emittenti pagati per COVID

Fondo emittenti locali - Contributo straordinario per la trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionali (emergenza sanitaria)
Avviso - Elenchi definitivi contributo straordinario fondo emergenze (Art. 195 DL 34/2020)

La Divisione V della DGSCERP sta procedendo alla predisposizione degli atti finalizzati alla erogazione del contributo straordinario previsto dall’art. 195 del decreto legge 34/2020. Sono 789 le emittenti radiotelevisive locali che hanno presentato domanda di accesso al contributo straordinario secondo le modalità previste dal decreto direttoriale del 13 novembre 2020, tramite la piattaforma SICEM, entro la data del 28 novembre 2020.

Stanziati 50 milioni di euro per l’istituzione del “Fondo emergenze emittenti locali” per l'erogazione di un contributo straordinario in favore delle emittenti radiotelevisive locali che si impegnano a trasmettere messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. (art. 195 del DL 19 maggio 2020, n. 34).

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020 il decreto che riconosce alle emittenti radiofoniche e televisive locali un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19.
Il decreto direttoriale del 13 novembre 2020, previsto dal decreto del 12 ottobre 2020, disciplina le modalità di presentazione della domanda di accesso al contributo straordinario previsto dall’art. 195 del decreto legge 34/2020 (Fondo emergenze emittenti locali).
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anco2010
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Re: corona virus - Decreto Legge

Messaggio da anco2010 »

L'Italia ha vinto gli europei. Tutti felici. La vittoria presto ci chiederà il conto tramite il signor covid-19. Macherine, distanza sicurezza zero. Tra un mese cosa succederà? Ci richiudono di NUOVO?
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Re: corona virus - Decreto Legge

Messaggio da anco2010 »

Roma sfilata degli azzurri e corteo di persone a seguito. Il virus non dorme mai. Cari signori scienziati la variante delta oggi è a riposo settimanale?
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Re: corona virus - Decreto Legge

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DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. (21G00117) (GU Serie Generale n.175 del 23-07-2021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/2021

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Art. 5

Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi

1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il protocollo tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di eta' compresa tra i 12 e i 18 anni.

2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei testi antigenici rapidi di cui al comma 1, e' autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 3.

3. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «2021 e 2022» sono sostituite dalle parole «2021, 2022 e 2023»;
b) al secondo periodo, le parole: «, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e a 55 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023».

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
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Re: corona virus - Decreto Legge

Messaggio da anco2010 »

Chi è senza Green pass non può fare determinate cose al momento ed a breve non ne potrà fare molte altre. Ad ottobre ci sono le votazioni e come riportato da organi di stampa non ci vuole il green pass per votare. Scusatemi qualcuno mi può dire in quale nazione mi trovo?
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Re: corona virus - Decreto Legge

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Green Pass, come averlo o scaricarlo

Senza internet posso avere il green pass?

Nel caso non si possegga un computer o uno smartphone, o si sia temporaneamente impossibilitati alla navigazione internet, oppure per qualche motivo non si sia più in possesso di uno dei codici univoci necessari all’ottenimento del Green Pass, è possibile recarsi dal proprio medico di famiglia o in farmacia esibendo la Tessera Sanitaria e il Codice Fiscale.

Se si vuole recuperare il proprio codice univoco mai arrivato via SMS o e-mail a seguito della vaccinazione o di un tampone negativo o dell’avvenuta guarigione, è possibile chiamare il numero di telefono 1500 o scrivere all’indirizzo e-mail dedicato (codice.dgc@sanita.it) indicando il proprio Codice Fiscale, la data dell’evento (es vaccinazione, tampone negativo, data primo tampone positivo per i guariti) e l’email a cui si vuole ricevere l’AUTHCODE.

Come ottenere online il Green Pass (Certificazione verde COVID-19)

Usare il sito dedicato per scaricare il Green Pass

Il governo ha istituto già da più di un mese una piattaforma online dedicata a tale scopo: è un sito web raggiungibile anche con lo smartphone.

https://www.dgc.gov.it/web/

Se si ha SPID o CIE

Se si procede alla richiesta del Green Pass usando la propria identità digitale (SPID o CIE), dopo la verifica dei dati da parte del sistema si potrà scaricare direttamente la certificazione verde COVID-19 in formato PDF.

Se si usa la tessera sanitaria

Se invece non si è in possesso di SPID o CIE si può usare la Tessera Sanitaria per inoltrare la richiesta. Si avrà bisogno di indicare gli ultimi 8 numeri della Tessera Sanitaria, la sua data di scadenza e almeno uno di questi codici univoci: CUN, NRFE, NUCG o AUTHCODE. Dopo le verifiche del sistema, sarà possibile scaricare la Certificazione verde COVID-19 digitale in formato PDF.

Cosa sono i codici CUN, NRFE, NUCG o AUTHCODE, e dove li trovo?


CUN (Codice Univoco Nazionale) è il codice ricevuto a fronte di un tampone molecolare negativo.

NRFE (Numero di Referto Elettronico) è il codice ricevuto a fronte di un tampone antigenico negativo.

NUCG (Numero Univoco Certificato Guarigione) è il codice ricevuto a fronte di un certificato di guarigione da COVID-19.

AUTHCODE è il codice autorizzativo ricevuto via e-mail o SMS quando è avvenuta la vaccinazione, o il test antigenico/molecolare, o è stato emesso il certificato di guarigione da COVID-19.

Usare il Fascicolo Sanitario Elettronico per scaricare il Green Pass

Si può ottenere la Certificazione verde COVID-19 digitale anche attraverso il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).

L’accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico avviene con le stesse modalità previste per le altre tipologie di documenti gestiti da FSE. Dopo avere avuto accesso al sistema, la Certificazione verde COVID-19 sarà disponibile tra i nuovi documenti scaricabili e sarà in formato PDF.

Usare l’app Immuni per scaricare il Green Pass

Il Green Pass può essere ottenuto anche attraverso l’app Immuni. È sufficiente aprire l’app, toccare “EU Digital Covid Certificate”, poi su “Recupera EU Digital Covid Certificate”, quindi selezionare il tipo di codice univoco che si vuole usare tra CUN, NRFE, NUCG o AUTHCODE, e indicare le ultime 8 cifre della Tessera Sanitaria e la sua data di scadenza. A questo punto Immuni permette la consultazione della Certificazione verde COVID-19 valida e il suo scaricamento sul telefono.

Usare l’app IO per scaricare il Green Pass

Anche l’app IO per i pagamenti e le notifiche delle Pubbliche Amministrazioni consente l’ottenimento della Certificazione verde COVID-19 digitale.

L’utente accede all’app IO nel modo consueto, utilizzando la propria identità digitale (SPID o CIE) e la App mostrerà tra i “Messaggi ricevuti” la Certificazione verde COVID-19 digitale che potrà essere anche scaricata sul telefono.
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Re: corona virus - Decreto Legge

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Il Ministero della Salute ha emanato una circolare che regola i requisiti che le certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate da Stati Terzi devono riportare affinché siano utilizzabili regolarmente sul territorio italiano. La stessa validità «prevista per la certificazione verde Covid-19 (Certificato Covid digitale dell’Ue) emessa dallo Stato italiano».
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Re: corona virus - Decreto Legge

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Senato della Repubblica

Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-02756
Atto n. 3-02756

Pubblicato il 28 luglio 2021, nella seduta n. 352
Svolto nella seduta n. 353 dell'Assemblea (29/07/2021)

ZAFFINI , CIRIANI - Al Ministro della salute. –

Premesso che:

in Italia è in corso, in alcune regioni, la campagna vaccinale anche degli under 16, e nel mese di maggio 2021 è arrivato il via libera da parte delle agenzie EMA e AIFA per la vaccinazione anche dei bambini in fascia d'età compresa tra i 12 e i 15 anni, per i quali sono già state avviate le prenotazioni per la somministrazione del vaccino Comirnaty (Pfizer-Biontech); ciò dopo che, i primi di giugno, molte Regioni avevano addirittura attivato il "vaccino day" somministrando Astrazeneca, su espressa indicazione del Ministero della salute, salvo poi dover smentire clamorosamente tale iniziativa;

gli studi clinici evidenziano che, per i vaccini COVID-19, mentre sono chiari i potenziali benefici per la popolazione adulta, anziani e vulnerabili, per i bambini l'equilibrio tra beneficio e rischio sarebbe molto diverso e discusso, tanto che eminenti esponenti del mondo scientifico ricordano che, in primis, bisogna "garantire che non si ripetano tragedie passate", verificatesi, ad esempio, col vaccino contro l'influenza suina (Pandemrix) nel 2010;

inoltre, è stato osservato che vaccinare i minori, poco più che bambini, richiede inevitabilmente tempi più lunghi e complessi di quelli per gli adulti, a causa della diversa risposta immunitaria e della necessità che la vaccinazione sia autorizzata dai genitori, giustamente preoccupati e timorosi di dare il consenso alla vaccinazione pediatrica, in assenza di un piano vaccinale adeguatamente informato ed una comunicazione efficace e rassicurante;

nel corso di un question time svolto alla Camera dei deputati, lo scorso 19 maggio, il Ministro in indirizzo ha già sottolineato come "la vaccinazione per le fasce più giovani è altamente strategica e noi la riteniamo essenziale, soprattutto in vista della ripresa del prossimo anno scolastico", aggiungendo che "Il Governo è al lavoro con il commissario straordinario per costruire un adeguamento del piano a questa disposizione, che ci aspettiamo per la fine del mese da EMA, che ci metta anche nelle condizioni di costruire un'informazione e una comunicazione che renda consapevoli le persone di un elemento che, ormai, penso sia di dominio comune nel nostro Paese, cioè che la campagna di vaccinazione è l'arma più rilevante di cui disponiamo per chiudere definitivamente questa stagione così difficile";

oggi le importanti implicazioni sul piano etico e psicofisico rendono necessario e non rinviabile l'intervento del Comitato etico, organo con funzione consultiva nei riguardi dell'ISS in relazione a questioni etiche connesse con le attività scientifiche, assistenziali, didattiche e amministrative, allo scopo di proteggere e promuovere i valori etici e il rispetto della persona umana, come evidenziato nella mozione presentata da Fratelli d'Italia, in Senato, in data 16 giugno 2021, 1-00388;

considerato che:

uno degli studi più completi sugli effetti del COVID-19 nei minori di 18 anni, pubblicato all'inizio di luglio 2021 sulla rivista "Public health England", evidenzia che in un anno, in Inghilterra, sono stati ricoverati per l'infezione 6.000 tra bambini e adolescenti e tra loro le vittime sono state 25, con un tasso di mortalità, dunque, di appena due su un milione;

la Gran Bretagna ha deciso che non procederà con le vaccinazioni di massa per bambini e adolescenti, eccetto quelli considerati vulnerabili al COVID (per malattie preesistenti) oppure che vivono con adulti immunodepressi o per altre cause considerati a rischio virus, come già previsto per gli over 16;

in Germania la commissione permanente per le vaccinazioni (Stiko) non consiglia la somministrazione di Pfizer ai giovanissimi e, addirittura, nelle raccomandazioni ufficiali diffuse sul sito del Robert Koch Institut, che è l'equivalente dell'Istituto superiore di sanità italiano, si legge che: "'uso di Comirnaty in bambini e adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni senza precedenti malattie è attualmente generalmente non raccomandato";

Francia e Spagna hanno aperto il 15 giugno le vaccinazioni degli adolescenti di età compresa fra i 12 e i 17 anni, a condizione che i ragazzi siano volontari e che i genitori siano d'accordo e uno di loro sia fisicamente presente alla somministrazione;

in Portogallo, Norvegia ed altri Stati scandinavi i minorenni sono esclusi del tutto dalla campagna vaccinale;

considerato, dunque, che:

l'idea e la volontà di vaccinare gli under 16 pone interrogativi irrisolti di natura etica, scientifica e giuridico-politica, dato che, ad esempio, nel modulo del consenso informato del vaccino della Pfizer (disponibile sul sito del Ministero della salute) si legge testualmente che "non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza", per cui non è possibile calcolare adeguatamente il rapporto tra rischi e benefici che comporterebbe la vaccinazione dei bambini e degli adolescenti;

il Governo attuale, come i precedenti, al di là degli annunci, non ha ancora posto in essere nessuna iniziativa volta a mettere in sicurezza il comparto scuola, garantendo ad esempio i tamponi salivari gratuiti per docenti, personale ATA e studenti, a aumentare le sedi scolastiche (per evitare le "classi pollaio"), a regolare il trasporto pubblico locale, a trovare soluzioni atte a conciliare gli orari di lavoro dei genitori e quelli scolastici al fine di incentivare l'utilizzo dell'auto privata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda procedere con la vaccinazione di massa dei minori dai 12 ai 17 anni nonostante le evidenze citate e, in caso affermativo, se il Governo sia pronto ad assumersi la responsabilità circa l'incognita, riportata nel modulo del consenso informato, sui possibili "danni a lunga distanza", senza pretendere di scaricarla sui genitori;

quali iniziative pronte e concrete il Governo intenda adottare, entro i prossimi 40 giorni, per garantire il ritorno in sicurezza delle attività scolastiche in presenza.
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Re: corona virus - Decreto Legge

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"Green pass", Dpcm 17.06.2021: Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17.06.2021
venerdì 18 giugno 2021

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2021

Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19». (GU Serie Generale n.143 del 17-06-2021)


Allego su unico foglio
:
- DECRETO CAUTELARE del CdS sezione 3^ del 30/06/2021

- DECRETO CAUTELARE Tar Lazio sede di ROMA, sezione 1^ del 28/06/2021
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Re: corona virus - Decreto Legge

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Quando sotto un certo aspetto obbligano per la vaccinazione per COVID potete scrivere questa postilla a penna: "sono costretta/o a sottopormi a questo trattamento ma esprimo dissenso. Seguita da firma propria del cittadino". In tal modo, sembra che il Medico stesso vaccinatore non si prenderà la responsabilità di vaccinare.

Poi fate una foto col cellulare del foglio ove risulta la dichiarazione e chiedete al medico il suo nome e cognome, dopo tornate presso il luogo di lavoro a dire che siete andati per il vaccino esprimendo però il dissenso ma è stato il medico a non volerlo fare e il problema diventerà del medico e non più vostro.
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Re: corona virus - Decreto Legge

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vaccino Vaxzevria,

Cosa contiene Vaxzevria

Una dose (0,5 mL) contiene:

Adenovirus di scimpanzé che codifica per la glicoproteina spike del SARS-CoV-2 ChAdOx1-S * , non inferiore a 2,5 x 108 unità infettive
*Prodotto in cellule renali embrionali umane geneticamente modificate (HEK) 293 e mediante tecnologia del DNA ricombinante.

Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati (OGM).

Gli altri eccipienti sono L-istidina, L-istidina cloridrato monoidrato, cloruro di magnesio esaidrato, polisorbato 80 (E 433), saccarosio, disodio edetato (diidrato), acqua per preparazioni iniettabili (vedere paragrafo 2 "Vaxzevria contiene sodio e alcol").
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Re: corona virus - Decreto Legge

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Quando dura il green pass per i non vaccinati?

Ho letto che, per chi si sottopone al test durerà 48 se il tampone è antigenico, 72 ore se è molecolare.

Ho letto anche che, dura appena 48 ore nel caso di un tampone antigenico o molecolare risultato negativo.

N.B.: quanta confusione.
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