corona virus - Decreto Legge

Feed - CARABINIERI

anco2010
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 477
Iscritto il: mar ott 22, 2019 1:36 pm

Re: corona virus - Decreto Legge

Messaggio da anco2010 »

Coronavirus Inps i dati di mortalità Protezione civile poco attendibili", mancano circa i ventimila vittime del coronavirus nel conteggio della Protezione Civile.


anco2010
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 477
Iscritto il: mar ott 22, 2019 1:36 pm

Re: corona virus - Decreto Legge

Messaggio da anco2010 »

Pappalardo, la pandemia non esiste.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: corona virus - Decreto Legge

Messaggio da panorama »

da Oltre.TV

Medici scrivono al governo: «Se non risponde è grave, faremo un esposto»

Denise Baldi 1 Giugno 2020


I contagi e i decessi calano ma qui si continua a parlare di restrizioni fino al prossimo autunno. Diversi medici scrivono al Governo per avere delle spiegazioni chiare.

Esistono esperti che hanno un’idea totalmente differente rispetto a quella del famigerato Comitato tecnico scientifico del Governo.

Tra questi ci sono medici e scienziati che non hanno più intenzione di tacere e hanno inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità e, in conoscenza, ai Governatori delle Regioni, un’istanza in autotutela.

Nell’elenco figurano esperti che abbiamo già incontrato come il dottor Pasquale Bacco e il dottor Mariano Amici. oltre a loro hanno firmato anche la dottoressa Antonietta Gatti, la professoressa Carmela Rescigno, il dottor Fabio Milani e la dottoressa Maria Grazia Dondini.

La lettera riporta quelli che, secondo i firmatari, sono gli aspetti problematici nella gestione dell’emergenza Covid-19, sotto il profilo medico-scientifico ed epidemiologico.

I medici che scrivono al Governo sono «professionisti che operano quotidianamente a contatto con la realtà sanitaria e che hanno quindi conoscenza diretta dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo».

Per prima cosa pretendono che sia chiarito che la Covid-19 non è altro che una forma influenzale non più grave degli altri coronavirus stagionali. Hanno affermato «Le cifre ufficiali dei deceduti, dei contagiati e dei guariti contraddicono la definizione stessa di “pandemia”».

In particolare i medici chiedono che ci sia trasparenza nelle notizie che devono essere date nel modo più corretto possibile, senza creare allarmismi.

Medici scrivono al Governo: altri punti da chiarire

Tra gli argomenti che andrebbero precisati troviamo il totale dei deceduti, la reale percentuale delle morti solo per Covid-19 e l’efficacia dei tamponi che, con falsi positivi e falsi negativi, sfalsano i dati e non di poco.

Ritengono sia importante verificare la possibile presenza di conflitti di interesse tra i membri della Commissione di esperti al Governo. Inoltre hanno richiesto spiegazione in merito ai criteri delle proiezioni, da loro create, che ci hanno costretti a misure di contenimento.

Hanno parlato anche della completa indifferenza di studi e rilievi di medici e specialisti impegnati sul campo, privilegiando quelli di altri esperti.

Devono essere chiariti i ritardi e l’esclusione di profilassi e terapie conosciute ed efficaci (come il plasma iperimmune).

Per quanto riguarda le autopsie è da capire perché siano state sconsigliate caldamente quando potevano rivelare importanti indizi.

Non hanno trascurato il tema controverso delle mascherine che ancora oggi è al centro di molte discussioni.

I medici e gli scienziati che scrivono al Governo contestano la scelta di blindare il Paese, generando una gravissima crisi sociale ed economica che molto probabilmente si sarebbe potuta evitare o quantomeno limitare.

La richiesta è quella di «revocare i provvedimenti fino a oggi emessi sulla base di una dichiarazione di uno stato di emergenza di cui oggi non sussistano più nemmeno i presupposti di fatto».

Abbiamo raggiunto telefonicamente il dottor Bacco che con grande disponibilità ha risposto ad alcune nostre domande in merito all’istanza in autotutela inviata alle istituzioni.

Il dottor Bacco spiega come è visto in laboratorio il virus SARS-CoV-2

Da inizio emergenza nessun medico o scienziato con pensiero diverso da quello imposto dal Governo è stato interpellato in TV o sui media. I pochi che hanno avuto modo di parlare sono stati screditati e infangati, come è successo a Tarro. Ieri solo il TGCOM, tra le testate di spicco, ha pubblicato la notizia della vostra istanza. Fa così paura un’opinione fuori dal coro?

Siamo cinque ricercatori e solo fino a ieri eravamo arrivati a più di 2000 adesioni da parte di colleghi medici e scienziati. Solo il TGCOM 24 di Mediaset ha ripreso la notizia della nostra istanza. Non c’è stato un solo altro giornale istituzionale che ne abbia parlato.

Dall’inizio ci sono state imposte delle idee e delle visioni che si sono rivelate completamente sbagliate. Hanno interpellato sempre gli stessi, ormai noti, esperti ma non hanno mai messo in evidenza gli elementi principali di questa emergenza.

Ho visto il SARS, l’H1N, e i peggiori virus. Quando vediamo un virus in laboratorio ci rendiamo conto immediatamente se è un virus aggressivo o no.
Nel caso del SARS ci siamo accorti subito dell’aggressività. A livello tessutale creava delle emorragie che erano implacabili. Quando abbiamo visto il SARS-CoV-2 siamo rimasti basiti: un virus banale, piccolo, assolutamente inespressivo, con letalità bassissima.

Medici scrivono al Governo: perché non sono state fatte le autopsie

La cosa più ovvia sarebbe stata quella di effettuare subito delle autopsie. Non è stata detta la verità, noi abbiamo fatto immediatamente richiesta di farle ma ci è stato impedito con una circolare che dichiarava una possibilità di infezione. Ma il virus è un parassita, non vive senza una cellula e quando una persona muore, il virus muore con lei. Le autopsie avrebbero salvate migliaia di vite.

Il virus in Cina non è stato prodotto in laboratorio, è naturale. Loro lo hanno isolato ad agosto, probabilmente dai mercati animali, e hanno fatto un errore: lo hanno sottovalutato.

I medici hanno ucciso involontariamente i pazienti perché all’inizio si pensava che il virus agisse a livello dell’apparato respiratorio. Hanno commesso tre errori: non davano antinfiammatori, hanno effettuato la ventilazione profonda e non hanno usato l’eparina.

Quando finalmente abbiamo effettuato le autopsie, già dalla prima abbiamo capito che l’apparato respiratorio non c’entrava nulla. In realtà le morti da Covid-19, e solo in soggetti con patologie concomitanti, avvenivano per una tromboembolia superficiale degli organi vitali. Avevano sbagliato tutto.

Quando si sono resi conto che questa era la vera follia, hanno iniziato a sparare questi numeri al lotto. Questo terrorismo di adesso è del tutto ingiustificato. L’unica attenzione che dobbiamo avere anche in questo momento è per le persone che hanno delle patologie importanti e per i soggetti più deboli.

Ecco perché continuano a propinare uno scenario pandemico

I chiarimenti che chiedete al presidente del Consiglio Conte, e soprattutto al suo Comitato tecnico scientifico, sono tutti supportati da studi scientifici. Qual è l’idea che vi siete fatti sul perché si insista su questo scenario pandemico? Ci sono interessi diversi e forse maggiori?

Io credo che i motivi siano due. Il primo è che, se cedessero adesso, dovrebbero spiegare troppe cose e ammettere di aver sbagliato tutto. Il secondo motivo, che è quello che mi fa pensare un po’ di più, è che siano stati fatti degli investimenti importanti sulla ricerca e i vaccini. Questo non è complottismo, io sono vaccinato ma non farei mai questo antinfluenzale. Tutte le strade portano a questo vaccino.

Una risposta affermativa a vari quesiti presenti nella vostra istanza sarebbe come un’ammissione di colpa. Se tra 30 giorni non riceverete risposta avete preso in considerazione altre vie per far sentire la vostra posizione?

Faremo un esposto alla magistratura. La lettera è indirizzata anche ai Governatori delle Regioni che ci hanno già risposto che avrebbero consegnato il materiale all’ufficio competente per poi ricontattarci.

Io ritengo che sia un dovere dello Stato risponderci, noi abbiamo il diritto di sapere visto che questa emergenza ha condizionato la vita di tutti. Se il Governo non risponde è una cosa grave. Foto: YouTube e YouTube


qui il Link

https://www.oltre.tv/medici-scrivono-al ... knc7zFk0hY
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
anco2010
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 477
Iscritto il: mar ott 22, 2019 1:36 pm

Re: corona virus - Decreto Legge

Messaggio da anco2010 »

Dopo aver letto il contenuto " I medici scrivono al governo" sarebbe opportuno, che in un paese democratico, ci sia un confronto in tv in diretta tra le parti. Fatto ciò ogni italiano si farà una propria idea sull'attuale situazione.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: corona virus - Decreto Legge

Messaggio da panorama »

Strano ma vero: COVID-19 e PRIVACY

PRIVACY: Quando eravamo in piena emergenza COVID-19, sin da subito era vietato rendere noti i nomi e cognomi delle persone Positive e di quelle messe in isolamento domiciliare, mentre, viceversa, sarebbe stato molto utile e collaborativo renderli noti pubblicamente sull’Albo Comunale e sul sito della ASL, così si evitavano eventuali contagi tra la popolazione. Che c’era di male renderli pubblici? Con l’emergenza sanitaria in atto doveva essere la prima cosa da fare a tutela della salute altrui. Cos’era più importante per il Governo e per il Ministero della Salute: frenare la Pandemia o farla dilagare a macchia d’olio?

Nel caso della Pandemia, rendere noti i nomi completi ed il luogo di residenza, era molto più vantaggioso e celere nel ricostruire la catena dei contatti intercorsi nei giorni precedenti, poiché la persona Positiva al COVID non certamente poteva ricordare i luoghi ove si era recata e le persone tutte incontrate ed ecco che rendendo pubblici i nomi, sarebbero state le persone stesse a farsi avanti nel dire di aver avuto contatti anche saltuariamente o per un solo e semplice saluto con anche una stretta di mano con la persona Positiva al COVID o con altro familiare convivente.

Quando tutto sembra rallentare, ecco che il Governo e il Ministero della Salute, mettono in atto 2 operazioni strategiche:

- la 1^ è l’indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2;

- la 2^ si tratta dell’App Immuni per il tracciamento dei contagi.

Con queste 2 modalità, la PRIVACY comunque viene superata perché fa comodo al Governo e al Ministero della Salute per il futuro.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: corona virus - Decreto Legge

Messaggio da panorama »

Attenzione, dal sito del Governo.it - FAQ -


È possibile l'utilizzo di automobili e altri mezzi di locomozione tra persone non conviventi?

Sì, purché siano rispettati le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

Tuttavia nessuno di questi limiti si applica se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: corona virus - Decreto Legge

Messaggio da panorama »

LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021
.

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (nota come Legge di bilancio 2019) è stata emanata durante il Governo Conte I.

art. 1, commi 261
261. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di cinque anni, i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di un'aliquota di
riduzione pari al 15 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro,
pari al 25 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro,
pari al 30 per cento per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro,
pari al 35 per cento per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000 euro
e pari al 40 per cento per la parte eccedente 500.000 euro.
----------------------------------------------------------------------------------------------

SEZIONE GIURISDIZIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – TN Anno 2020 Numero 4

REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA N. 4/2020
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO - ALTOADIGE/SÜDTIROL
SEDE DI TRENTO
Nella persona del Consigliere dott.ssa Grazia Bacchi, in funzione di giudice monocratico in materia di ricorsi pensionistici, ai sensi dell’art. 151 del codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174.

Esaminati gli atti e documenti di causa.
All’udienza del 15 gennaio 2020, con l’assistenza del Segretario dott. Bruno Mazzon, uditi l’avv. Beatrice Tomasoni per i ricorrenti e l’avv. Carlo Costantino de Pompeis per l’INPS, ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE - ORDINANZA

nel giudizio in materia pensionistica, iscritto al n. 4385 del Registro di segreteria, instaurato dai dottori G.M.F. , nato a OMISSIS il OMISSIS, residente in OMISSIS, al OMISSIS, cod. fisc. OMISSIS e L.P. , nata a OMISSIS il OMISSIS , residente in OMISSIS, alla via OMISSIS , cod. fisc. OMISSIS; rappresentati e difesi dagli avv.ti Prof. Massimo Luciani (cod. fisc. LCNMSM52L23H501G), Beatrice Tomasoni (cod. fisc. TMSBRC64C56L378H), Piermassimo Chirulli (cod. fisc. CHRPMS73C28C424J) e Patrizio Ivo D’Andrea (cod. fisc.: DNDPRZ83E18D773E) ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dell’Avv. Beatrice Tomasoni in Trento (TN), Via Grazioli, n. 5, avverso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Costantino De Pompeis (c.f. DPMCLC58E12G482I) e Marta Odorizzi (DRZMRT65B63C794A), e nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore.

RITENUTO IN FATTO

I ricorrenti, magistrati ordinari in quiescenza, hanno proposto il presente gravame rappresentando che, in conseguenza dell’applicazione della normativa recata dall’art. 1, commi 260 e ss., della l. 30 dicembre 2018, n. 145, hanno subito una consistente riduzione del trattamento di quiescenza, e ne hanno lamentato l’illegittimità sotto il profilo della violazione degli articoli 2, 3, 23, 36, 38, 42, 53, 81, 97, 101, 104 e 117 della Costituzione, nell’interpretazione che di essi ha dato nel tempo il Giudice delle leggi, in relazione agli interventi normativi nel settore previdenziale; hanno quindi sviluppato ampi argomenti e articolati richiami alla giurisprudenza costituzionale ed hanno chiesto che, in accoglimento del ricorso, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 260 a 268, della l. n. 145 del 2018, sia accertato e dichiarato: “il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico spettante senza la riduzione imposta dall’art. 1, comma 261, della l. 30 dicembre 2018, n. 145; il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico rivalutato senza il blocco di cui all’art. 1, comma 260, della l. 30 dicembre 2018, n. 145; l’illegittimità del silenzio serbato dall’INPS sulle diffide inviate dai ricorrenti in data 3 giugno 2019; che venga altresì annullato o dichiarato nullo, invalido e/o inefficace, in parte qua, il cedolino pensionistico dei ricorrenti del mese di giugno 2019, nonché di quelli futuri recanti anch’essi le illegittime riduzioni qui contestate; che venga condannato l’INPS alla restituzione delle somme indebitamente non erogate ai ricorrenti dal mese di giugno 2019, ivi compresa la quota relativa alle mensilità da gennaio 2019 a maggio 2019, nonché di tutte le somme che nelle more della definizione del presente giudizio fossero indebitamente non erogate in applicazione dell’art. 1, commi 260 e 261, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo; con vittoria di spese, onorari e accessori come per legge”.

L’INPS si è costituito in giudizio con il patrocinio dei difensori indicati in epigrafe, eccependo, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva e chiedendo, in subordine, l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto il ricorso verte sulla questione di costituzionalità dell’art. 1, commi 260-268, della legge n. 145/2018, norma che l’Ente previdenziale è tenuto ad applicare; nel merito ha chiesto, previa reiezione dell’eccezione di incostituzionalità della normativa applicata, il rigetto delle domande spiegate in ricorso perché infondate e/o comunque improcedibili data in ogni caso la non configurabilità di un’ipotesi di soccombenza dell’INPS ma eventualmente del Ministero convenuto, quale Organo istituzionale in rappresentanza dello Stato Italiano; con rifusione delle spese processuali.

Alla odierna udienza l’avv. Tomasoni per i ricorrenti ha affermato la sussistenza della legittimazione passiva dell’INPS in quanto ente erogatore della pensione, sostenendo, viceversa, l’inutilità dell’integrazione del contraddittorio con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed indicando di ritenere che il contraddittorio stesso sia correttamente integrato; ha quindi richiamato i contenuti dell’atto introduttivo del giudizio, insistendo nelle relative conclusioni e sostenendo che l’ordinanza di rimessione n. 6/2019 della Sezione giurisdizionale per il Friuli non avrebbe approfondito la questione dell’affidamento evidenziata in ricorso; ha, comunque, richiesto la sospensione impropria del presente giudizio in attesa dell’esito della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 260 a 268, della legge n. 145/2018 pendente in conseguenza dell’ordinanza di rimessione alla Consulta n. 6/2019 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia.

L’avv. De Pompeis ha ribadito invece la carenza di legittimazione passiva dell’INPS perché l’Ente previdenziale non avrebbe altro ruolo che quello di applicare la norma; ha, altresì, dichiarato di rinunciare alla richiesta di integrazione del contraddittorio con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rilevando che è stato, comunque, correttamente chiamato in giudizio anche il MEF; infine, evidenziando che solo la Corte Costituzionale può decidere la questione in esame, si è associato alla richiesta di sospensione impropria del presente giudizio avanzata dalla difesa dei ricorrenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare, a norma degli artt. 7 e 102 D. Lgs 26 agosto 2016, n. 174 e s.m., si esamina l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva dell’I.N.P.S., atteso che alla odierna udienza l’Istituto previdenziale ha rinunciato alla subordinata richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Al proposito, come evidenziato dal Giudice Monocratico presso questa stessa Sezione Giurisdizionale Regionale con sentenza parziale – ordinanza n. 79 del 24 dicembre 2019, alla quale si deve fare integrale rinvio, il ricorso in esame verte sull’asserita illegittimità costituzionale della disciplina di cui all’art. 1, commi 260-268, della legge n. 145/2018, la cui applicazione da parte dell’I.N.P.S ha comportato una decurtazione del trattamento di pensione dei ricorrenti, e quindi la causa petendi attiene all’accertamento della lesione diretta di un diritto soggettivo ad opera di una disposizione di legge, di cui essi affermano l’incostituzionalità; come argomentato nel citato provvedimento, “il Giudice delle leggi ritiene ammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate nell’ambito di giudizi di mero accertamento, quando si sia in presenza di una legge il cui contenuto dispositivo si ponga in modo oggettivamente incompatibile con l’affermazione della titolarità di un diritto soggettivo, che dalla stessa si ritenga direttamente menomato (Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 1/2014). Sussiste, pertanto, l’interesse ad agire del ricorrente nei confronti dell’Ente previdenziale erogatore del trattamento pensionistico decurtato, per far valere la presunta lesione del diritto ad una corretta liquidazione del trattamento pensionistico avverso provvedimenti adottati in conformità a norme di legge di cui viene affermata l’incostituzionalità (cfr. Corte conti, Sezione Giurisdizionale Trentino Alto Adige – sede di Bolzano, n. 40/2016; Sezione Giurisdizionale Trentino Alto Adige – sede di Trento, n. 3/2017; Sezione Giurisdizionale per la Calabria n. 59/2017)”.

Pertanto, i ricorrenti correttamente hanno identificato l’I.N.P.S. quale soggetto legittimato a resistere nell’odierno giudizio, trattandosi dell’Ente deputato alla liquidazione del trattamento pensionistico.

Così esaminata e risolta la eccezione preliminare relativa alla legittimazione passiva sollevata dall’INPS, si evidenzia che con ordinanza n. 6/2019 la Sezione Giurisdizionale per il Friuli ha dichiarato “rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale: dell’art. 1, comma 260, della legge 30/12/2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, per contrasto con gli articoli 3, 36 e 38 Cost., in relazione all’intervento di riduzione per un triennio della rivalutazione automatica delle pensioni di elevato importo; dell’art. 1, commi da 261 a 268, della legge 30/12/2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, per contrasto con gli articoli 3, 23, 36, 38 e 53 Cost., in relazione all’intervento di decurtazione percentuale per un quinquennio dell’ammontare lordo annuo dei medesimi trattamenti”, trasmettendo gli atti del giudizio alla Corte costituzionale.

A tal riguardo, si osserva che alla odierna udienza le difese delle parti hanno concordato sulla necessità di sospendere il presente giudizio in attesa dell’esito della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 260 a 268, della legge n. 145/2018 pendente in conseguenza dell’ordinanza di rimessione alla Consulta n. 6/2019 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia .

Al proposito, come evidenziato con la citata sentenza parziale – ordinanza n. 79 del 24 dicembre 2019, “I più recenti arresti della giurisprudenza contabile, richiamando l’ordinanza n. 28/2014 del Consiglio di Stato, Ad. Plen., hanno evidenziato che la sospensione del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa, è conforme sia al principio di economia dei mezzi processuali che a quello di ragionevole durata del processo, in quanto, da un lato, si evitano agli uffici, alle parti ed alla medesima Corte costituzionale dispendiosi adempimenti correlati alla rimessione della questione di costituzionalità e, dall’altro, si previene il rischio di prolungare la durata del giudizio di costituzionalità ( e di riflesso di quelli a quo) (Corte conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale di Appello n. 106/2016; id. Sezione Giurisdizionale Toscana n. 159/2017; id. Sezione Giurisdizionale Umbria n. 4/2019; id. Sezione Giurisdizionale Liguria n. 8/2019)” In senso analogo, si è pronunciata la sezione Giurisdizionale Regionale Puglia con ordinanza n. 105 del 9 dicembre 2019; v. anche S.G. Puglia, n. 105 del 9 dicembre 2019; Toscana, n. 76 del 27 novembre 2019; n. 77 del 16 dicembre 2019; Lombardia, n. 70 del 18 dicembre 2019.

Si tratta, inoltre, nel giudizio di costituzionalità pendente, di fattispecie pienamente sovrapponibile a quella dell’odierno giudizio, “anche in considerazione del fatto che il collegio di difesa dei ricorrenti è sostanzialmente identico (tre difensori su quattro) a quello del giudizio dinanzi alla Sezione Friuli-Venezia Giulia nel corso del quale è stata sollevata la q.l.c., in modo che lo stesso ha già la possibilità di interloquire davanti al giudice delle leggi, la sospensione del presente giudizio non comporta la lesione del contraddittorio” (Sez. Giur. Puglia, n. 105 del 9 dicembre 2019).

Infine, questo Giudice ritiene che la questione dell’affidamento dei ricorrenti nella erogazione del trattamento previdenziale in relazione alla sua costante erosione per effetto di interventi legislativi reiterati nel tempo sia già stata rappresentata alla Consulta nei corretti termini dalla Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia con ordinanza n. 6/2019, e non ravvisa ulteriori profili di incostituzionalità nella normativa recata dall’art. 1, commi da 260 a 268 della legge n. 145/2018, oltre a quelli diffusamente trattati con detta ordinanza di rimessione, in modo che non residuano altri profili da evidenziare alla Corte Costituzionale.

Ciò posto, viste le concordi richieste delle parti, il giudizio è sospeso in attesa della pronunzia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale rimessa con ordinanza della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia n. 6/2019.

Ai fini della prosecuzione del giudizio, venuta meno la causa della sospensione, si assegna alle parti, per la riassunzione del giudizio, il termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte Costituzionale.

Spese al definitivo.

PER QUESTI MOTIVI


La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol Sede di Trento, in composizione monocratica, parzialmente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

- in via preliminare, dichiara la legittimazione passiva dell’I.N.P.S.;

- impregiudicata e riservata al prosieguo ogni ulteriore decisione, ordina la sospensione del presente giudizio, in attesa della pronunzia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 260 a 268, della legge n. 145/2018, rimessa alla Consulta con ordinanza n. 6/2019 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia e assegna alle parti, per la riassunzione del giudizio in epigrafe, il termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta decisione della Corte Costituzionale;

- riserva la statuizione delle spese al definitivo;

- fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza con contestuale ordinanza.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Trento, nella pubblica udienza del 15 gennaio 2020.
IL GIUDICE MONOCRATICO
Grazia BACCHI

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 29 gennaio 2020

Il Direttore della Segreteria
dott. Bruno Mazzon
DECRETO
Il Giudice Unico, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
IL GIUDICE MONOCRATICO
Grazia BACCHI

Depositato in Segreteria il 29 gennaio 2020

Il Direttore della Segreteria
dott. Bruno Mazzon
In esecuzione di quanto disposto dal Giudice Unico, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Trento, 29 gennaio 2020
Il Direttore della Segreteria
dott. Bruno Mazzon
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: corona virus - Decreto Legge

Messaggio da panorama »

Lockdown incostituzionale?

Per il giudice di pace di Frosinone, il Dpcm che ha dichiarato l'emergenza sanitaria Covid 19 è illegittimo perché un atto amministrativo non può imporre un obbligo di permanenza domiciliare.

Sanzione per violazione del lockdown

Il Giudice di Pace di Frosinone con la sentenza n. 516/2020 (sotto allegata) accoglie il ricorso di un cittadino, multato per aver violato il divieto di spostamento imposto durante il lockdown, in quanto il Dpcm che ha dichiarato lo stato di emergenza e i successivi, che hanno imposto un obbligo generalizzato di permanenza domiciliare sono illegittimi.

Vediamo per quali ragioni il GdP è giunto a una simile conclusione.

Lo Stato di emergenza dichiarato per il Covid19 è illegittimo

Per il Giudice di Pace di Frosinone Avv. Emilio Manganiello lo Stato di emergenza dichiarato per l'emergenza sanitaria Covid19 è illegittimo per le seguenti ragioni:

1) - prima di tutto perché il dlgs n. 1/2018 contenente il Codice della Protezione Civile all'art. 7 qualifica come eventi emergenziali quelli legati a eventi calamitosi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo, senza che vengano menzionati fenomeni di natura sanitaria;

2) - in secondo luogo perché in base al testo della Costituzione il Governo può esercitare poteri peculiari solo in stato di guerra.

3) - La dichiarazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 quindi è illegittima perché esercitata in assenza di una legittimazione legale o costituzionale.

4) - Stante l'illegittimità del Dpcm iniziale, che è un atto di Alta Amministrazione e quindi non un atto legislativo, devono considerarsi illegittimi tutti gli atti amministrativi conseguenti emanati nei mesi successivi, con conseguente disapplicazione da parte del Giudice di Pace.

5) - Il GdP segnala infine come i Dpcm sono illegittimi perché emanati in assenza di una preventiva delega, come accade invece per i decreti legislativi.

Da rigettare la tesi secondo cui il Dpcm del 4 aprile 2020 trarrebbe la sua efficacia dal decreto legge n. 19/2020, così come gli atti delle Regioni. Non solo perché il Dpcm che ha dichiarato lo stato di emergenza è anteriore al suddetto decreto legge, ma anche perché emesso in assenza di una delega specifica.

I Dpcm violano l'art. 13 della Costituzione

Per il Giudice di Pace occorre inoltre considerare che, per contrastare la diffusione del Covid19, è stata limitata fortemente la libertà di movimento dei cittadini, salvi i casi di comprovate esigenze lavorative, di saluti o di necessità.

Un divieto così ampio e generale ha imposto nella sostanza un obbligo di permanenza domiciliare, che è una misura sanzionatoria restrittiva della libertà personale contemplata dal nostro ordinamento penale. L'art. 13 della Costituzione prevede infatti che le misure restrittive personali possono essere imposte solo su atto motivato del giudice. Nemmeno una legge quindi può imporre un obbligo di permanenza domiciliare generale a tutti i cittadini. Poiché nel caso di specie tale obbligo è stato imposto da un Dpcm, che è un atto amministrativo, il giudice deve procedere alla sua disapplicazione perché illegittimo.

Non è condivisibile la teoria di chi, per sostenerne legittimità,, considera le limitazioni da esso previsto come alla circolazione e non alla libertà personale. La Corte Costituzionale infatti ha chiarito che la libertà di circolazione si riferisce a limiti di accesso a luoghi determinati, senza che questo comporti l'obbligo di permanenza domiciliare.

Durante il lockdown invece è stato imposto un divieto di spostamento delle persone dalle proprie abitazioni, tale per cui è indubbio che si sia configurata una limitazione della libertà personale che può essere imposto, come già ricordato, solo da un provvedimento del Giudice. Il GdP conclude quindi per l'illegittimità del Dpcm deliberato il 31 gennaio 2020 richiamato nel verbale opposto per violazione dell'art. 13 della Costituzione, con conseguente disapplicazione dello stesso e annullamento dell'atto opposto.

Allego sentenza n. 516/2020.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: corona virus - Decreto Legge

Messaggio da panorama »

Consultazioni elettorali e referendarie di settembre 2020: le misure di prevenzione anti Covid-19

Il protocollo sanitario Ministero Interno - Ministero Salute


N.B.: a questo particolare riportato a pagina n. 2:

1) - Prima dell'insediamento del seggio elettorale, deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare svolgimento del processo di voto.
Le operazioni di pulizia devono essere effettuate secondo le direttive dell'Istituto Superiore di Sanità previste nel documento dell'8 maggio 2020 e di quelle contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020.

AVVISO per i colleghi che andranno ha farvi servizio di O.P. - Vigilanza: vegliate se tali pulizie verranno fatte effettivamente, altrimenti ribellatevi.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: corona virus - Decreto Legge

Messaggio da panorama »

13 Agosto 2020 - Sicurezza Cittadinanza e altri diritti civili

Ultimo aggiornamento Giovedì 13 Agosto 2020, ore 17:25

Cauto ritorno alla normalità: le indicazioni del Comitato tecnico scientifico

È un primo passo per tornare a partecipare alle celebrazioni liturgiche con la necessaria cautela, quello che emerge dalla nota del Comitato tecnico scientifico che il dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del Viminale ha inviato ai prefetti con la circolare firmata ieri dal capo dipartimento Michele di Bari.

Nel rispondere ad alcuni quesiti della Conferenza episcopale italiana (CEI), il Comitato segnala che “… sulla base degli attuali indici epidemiologici, è possibile la reintroduzione dei cori e dei cantori, i cui componenti dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. L'eventuale interazione tra cantori e fedeli deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali e in particolare il distanziamento di almeno 2 metri.”

Durante lo svolgimento delle funzioni religiose – prosegue la nota - non sono tenuti all'obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi/congiunti, parenti con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi e/o svolgono vita sociale in comune”.


Celebrazioni: la risposta del Viminale ai quesiti posti dalla CEI

Pur con le necessarie attenzioni, è possibile reintrodurre cori e cantori nelle celebrazioni liturgiche. E cade l’obbligo del distanziamento interpersonale per “i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi/congiunti, parenti con stabile frequentazione, persone legate non da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi e/o svolgono vita sociale in comune”.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: corona virus - Decreto Legge

Messaggio da panorama »

Misure anti-Covid per il voto: in arrivo nelle prefetture i dispositivi di protezione individuale da destinare agli oltre 60mila seggi

Dal sito del Ministero dell’Interno

2 Settembre 2020

Forniti gratuitamente dal Commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri

Inizierà venerdì prossimo la consegna alle Prefetture dei dispositivi di protezione individuale forniti gratuitamente dal Commissario Straordinario per l'Emergenza Covid-19, Domenico Arcuri e destinati agli oltre 60mila seggi per le consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre. La fornitura è stata predisposta nell’ambito delle misure di prevenzione dei rischi di contagio per garantire lo svolgimento del voto nelle condizioni di massima sicurezza.
In particolare, saranno distribuiti 15,1 milioni di mascherine chirurgiche, 3,4 milioni di guanti e 315.000 litri di gel igienizzante che verranno utilizzati per tutelare adeguatamente i cittadini che si recano al voto, i componenti del seggio elettorale e gli operatori coinvolti, secondo le disposizioni contenute nel protocollo sanitario e di sicurezza sottoscritto dai ministri dell'Interno e della Salute il 7 agosto.

Ulteriori misure precauzionali sono contenute nel decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: corona virus - Decreto Legge

Messaggio da panorama »

Circolare n.41 del 20 agosto 2020

Osservanza delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza durante lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: corona virus - Decreto Legge

Messaggio da panorama »

Circolare n.39 del 14 agosto 2020

Decreto-legge 14 agosto 2020, n.103, recante «Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020» – Disposizioni attuative.


ALLEGATI
Circolare n.39/2020 680.81 KB
Circolare Ministero della Salute del 14 agosto 2020 232.07 KB
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
anco2010
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 477
Iscritto il: mar ott 22, 2019 1:36 pm

Re: corona virus - Decreto Legge

Messaggio da anco2010 »

Ho letto un articolo: covid allarme interpol i ferretti delle mascherine aprono le manette.
Effettivamente si possono aprire. Nel 1982 mi capitò un caso in cui un fermato a bordo di autoradio cercò di sganciarsi le manette ma fu subito bloccato poichè si senti lo scatto della manetta. L'l'operazione che mise in atto per sganciarla era stata quella di inserire un fiammifero minerva nella fessura dove si stringono le manette.
Al fine di rendere vani tali tentativi, una volta messe le manette, basta bloccarle con la chiusura di sicurezza.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12849
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: corona virus - Decreto Legge

Messaggio da panorama »

Smart working nella pubblica amministrazione: lavoro agile per almeno il 50 % del personale

La Ministra Fabiana Dadone ha firmato il 19 ottobre il decreto ministeriale sullo smart working (che attua le norme del decreto Rilancio, alla luce dei Dpcm del 13 e 18 ottobre).

Il testo contempera l’esigenza di contrasto alla pandemia con la necessità di continuità nell’erogazione dei servizi.

Questi i punti salienti, sintetizzati in un nota del dicastero della Pubblica Amministrazione.

Ciascuna amministrazione con immediatezza assicura su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale lo svolgimento del lavoro agile almeno al 50% del personale impegnato in attività che possono essere svolte secondo questa modalità. Può farlo in modalità semplificata ancora fino al 31 dicembre 2020.

Gli enti, tenendo anche conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, assicurano in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le loro potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato.

Il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto, con una equilibrata flessibilità e comunque alla luce delle prescrizioni sanitarie vigenti e di quanto stabilito dai protocolli di sicurezza.

Le amministrazioni adeguano i sistemi di misurazione e valutazione della performance alle specificità del lavoro agile. Il dirigente, verificando anche i feedback che arrivano dall’utenza e dal mondo produttivo, monitora le prestazioni rese in smart working da un punto di vista sia quantitativo sia qualitativo.

Lo smart working si svolge di norma senza vincoli di orario e luogo di lavoro, ma può essere organizzato per specifiche fasce di contattabilità, senza maggiori carichi di lavoro. In ogni caso, al lavoratore sono garantiti i tempi di riposo e la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

Inoltre, i dipendenti in modalità agile non devono subire penalizzazioni professionali e di carriera.

Le amministrazioni si adoperano per mettere a disposizione i dispositivi informatici e digitali ritenuti necessari, ma comunque rimane consentito l’utilizzo di strumentazione di proprietà del dipendente.

L’amministrazione favorisce il lavoro agile per i lavoratori disabili o fragili anche attraverso l’assegnazione di mansioni diverse e di uguale inquadramento. In ogni caso, promuove il loro impegno in attività di formazione.

Nella rotazione del personale, l’ente fa riferimento a criteri di priorità che considerino anche le condizioni di salute dei componenti del nucleo familiare del dipendente, della presenza di figli minori di quattordici anni, della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, ma anche del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza.

Data l’importanza della continuità dell’azione amministrativa e della rapida conclusione dei procedimenti, l’ente individua comunque ulteriori fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita rispetto a quelle adottate.
Rispondi