Convocazione per transito ruoli tecnici
Re: Convocazione per transito ruoli tecnici
Buongiorno,
A me ieri è arrivato il decreto del ministero con indicato "servizi interni diurni in relazione a quanto disposto dalla CMO" nonché ripresa del servizio lunedì 17 luglio.
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Re: Convocazione per transito ruoli tecnici
Messaggio da albino1960 »
Ciao a tutti, per Oliviab, cosa ti hanno chiesto al colloquio? Grazie
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Re: Convocazione per transito ruoli tecnici
Messaggio da albino1960 »
O qualcun altro che ha sostenuto il colloquio per informatica, cosa gli hanno chiesto nello specifico? grazie
Re: Convocazione per transito ruoli tecnici
Messaggio da ciccioross »
Albino1960, quando ti chiameranno a Roma, vai super tranquillo, il colloquio forse non supera i 3 minuti, almeno per me è durato così, non ti interrogano, a me hanno chiesto cosa so usare nei pc dell'amministrazione, dove voglio andare da tecnico, stop, non hanno bocciato nessuno, e tutti sono usciti dal colloquio, felici e sorridenti, vai tranquillo sono molto tranquilli e disponibili, è solo una prassi per transitare nei tecnici, in bocca al lupo
Re: Convocazione per transito ruoli tecnici
Ciao Albino ti confermo quel che ha detto ciccioross, tutto molto tranquillo. Avrei invece una domanda per Ludo62: hai già ripreso servizio??? Ma eri con noi l 11 luglio?? Dacci più notizie, grazie e ciao a tutti
Re: Convocazione per transito ruoli tecnici
Messaggio da ciccioross »
Per sapare la data dei decreti che devono arrivare, bisognerebbe telefonare al servizio tecnici a Roma, li spediscono loro come hanno spedito le convocazioni per il transito. Io non posso chiamare, perchè ho chiamato tanto prima per sapere il giorno delle convocazioni, per motivi di organizzazione in anticipo mie ferie, che il mio nome e cognome lo sanno a memoria, ormai mi conoscevano dalla voce, e non vorrei che mi mandano a quel paese, anche se sono molto gentili, se qualcuno vuole chiamare posso dare il numero diretto dell'ufficio e chiedere se si sa la data di rientro in servizio, dovrebbe essere uguale per tutti noi che eravamo a Roma e fatti idonei ai ruoli tecnici, comunque il numero è 0646573730, la data si sa già visto che la commissione si è riunita il 12 luglio, se qualcuno sa qualcosa lo scriva quà.
Re: Convocazione per transito ruoli tecnici
Non chiamate per carità fatemi godere questi giorni come se non avessero fineee....
Io vi dico infatti:
se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli
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Re: Convocazione per transito ruoli tecnici
Buonasera a tutti i partecipanti,
rispondo principalmente a OliviaB, non ero stato convocato per l'11 luglio in quanto. come già indicato in precedenza, non sono transitato nel ruolo tecnico bensì rimasto in quello ordinario. Ho ripreso servizio il 17 luglio scorso. Credo che nel mio caso, non avendo appunto sostenuto alcun esame, il nuovo insediamento è stato più veloce (comunque mi avevano già avvisato che entro un paio di settimane dalla riunione avrei ripreso). Ho lavorato 4 giorni e poi in ferie con rientro il 4 settembre poiché devo fruire di tutto il congedo 2015!!!. Una domanda: nel periodo di questa aspettativa speciale (nel mio caso breve in quanto dimesso dalla CMO il 6 marzo) si matura il congedo ordinario? Ho letto pareri contrastanti (anche di indicazioni dei vari uffici) e peraltro all'ufficio personale non mi hanno detto nulla. Se qualcuno è a conoscenza anche con eventuali riferimenti normativi.
Grazie
rispondo principalmente a OliviaB, non ero stato convocato per l'11 luglio in quanto. come già indicato in precedenza, non sono transitato nel ruolo tecnico bensì rimasto in quello ordinario. Ho ripreso servizio il 17 luglio scorso. Credo che nel mio caso, non avendo appunto sostenuto alcun esame, il nuovo insediamento è stato più veloce (comunque mi avevano già avvisato che entro un paio di settimane dalla riunione avrei ripreso). Ho lavorato 4 giorni e poi in ferie con rientro il 4 settembre poiché devo fruire di tutto il congedo 2015!!!. Una domanda: nel periodo di questa aspettativa speciale (nel mio caso breve in quanto dimesso dalla CMO il 6 marzo) si matura il congedo ordinario? Ho letto pareri contrastanti (anche di indicazioni dei vari uffici) e peraltro all'ufficio personale non mi hanno detto nulla. Se qualcuno è a conoscenza anche con eventuali riferimenti normativi.
Grazie
Re: Convocazione per transito ruoli tecnici
Messaggio da ciccioross »
Purtroppo in aspettativa speciale non si maturano ferie, non si prendono gli 80 euro del governo, non si prende il premio di produzione e non si maturano giorni ai fini dell'assegno di funzione, in parole povere una in....ta in tutti i sensi, come se la colpa fosse nostra che ci si ammala o ci si infortuna
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Re: Convocazione per transito ruoli tecnici
Messaggio da albino1960 »
Grazie per le risposte. per ludo62 e ciccioross si maturano ferie progressione grado e tutto il resto, non spetta solo il premio produzione perché legato alle presenze. Leggi circolare.
Buona lettura.
DPR 11 Settembre 2007 N 170
Art. 12. Congedi straordinari e aspettativa
1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, con esclusione delle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall’articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
2.Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato.
3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore.
Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l’aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera.
[/b] Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa.
Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.
DPR 16 Aprile 2009 N 51
Art. 16. Congedi straordinari e aspettativa
1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, con esclusione delle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall’articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile.
2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato.
3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero é collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore.Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l’aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa.
Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.
4. A decorrere dall’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, fermi restando i limiti di cui all’articolo 68, comma 3, e all’articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, e fatte salve le disposizioni di maggior favore, al personale collocato in aspettativa per infermità, in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera.
Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
Buona lettura.
DPR 11 Settembre 2007 N 170
Art. 12. Congedi straordinari e aspettativa
1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, con esclusione delle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall’articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
2.Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato.
3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore.
Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l’aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera.
[/b] Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa.
Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.
DPR 16 Aprile 2009 N 51
Art. 16. Congedi straordinari e aspettativa
1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, con esclusione delle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall’articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile.
2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato.
3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero é collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore.Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l’aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa.
Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.
4. A decorrere dall’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, fermi restando i limiti di cui all’articolo 68, comma 3, e all’articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, e fatte salve le disposizioni di maggior favore, al personale collocato in aspettativa per infermità, in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera.
Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
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Re: Convocazione per transito ruoli tecnici
Messaggio da albino1960 »
Grazie anche a oliviab. Per le ferie te lo confermo con certezza perché io e 23 mesi che sono in aspettativa e sto prendendo tutto.
ciao
ciao
Re: Convocazione per transito ruoli tecnici
Messaggio da ciccioross »
In aspettativa ( i primi 12 mesi ) e congedo straordinario si prendono i giorni di congedo ordinario, appena si entra nella aspettativa speciale non si prendono più, fonte Ministero, chiamato dall'ufficio matricola di dove lavoro io, se poi è diverso meglio
Re: Convocazione per transito ruoli tecnici
Buonasera a tutti,
da ciò che hanno scritto "albino1960" e "ciccioross" permane ancora un'incertezza sulla fruizione del congedo ordinario nel periodo di aspettativa cosiddetta speciale.
Per "albino1960" grazie di aver postato le normative, ma in esse è contemplata solamente la parte economica e giuridica mentre nessun riscontro si trova sul congedo ordinario.
Per "ciccioross" il tuo ufficio si è rivolto al Ministero dove ha appreso che durante l'aspettativa in questione non si maturano ferie.
Come vedete i pareri sono discordanti. Peraltro credo che al Ministero abbiano tutto l'interesse ad indicare che non si maturano ferie, però avrei piacere di capire qual'è la normativa di riferimento che esclude questa ipotesi.
Perdonatemi l'insistenza, sarà che per deformazione professionale (ho lavorato per 25 anni con i PM) sono abituato ad attenermi a specifiche normative che però in questo caso non riscontro. Ho cercato invano qualcosa di più specifico senza ottenere nulla. Anch'io, rivolgendomi ad una persona della direzione sanitaria, ho appreso che non si maturano ferie (fermo restando tutto il resto), però senza alcun riferimento.
Peraltro su questo forum ho già letto, in argomento simile, che alcuni rispondono in maniera diversa in base alle indicazioni che ricevono dall'ufficio personale. Difatti alcune questure lasciano tutto invariato, altre scomputano il periodo di aspettativa speciale dalle ferie. Personalmente, dato che dalla CMO sono uscito il 6.3.2017 e ripreso servizio il 17.7.2017, non maturerei ferie per quest'anno limitatamente a 4/5 mesi, anche se al momento, come già indicato nel precedente post, l'ufficio personale non mi ha comunicato nulla. Neanche specifiche informazioni sono riportate nel decreto del direttore risorse umane che si limita ad indicare le prescrizioni di impiego in base a quanto accertato dalla CMO (nel mio caso servizi interni diurni).
Io proverò ancora ad effettuare ricerche, se qualcuno è nella possibilità di fare altrettanto sarà ben accetto, magari una volta per tutte ne veniamo a capo.
Buona serata a tutti.
da ciò che hanno scritto "albino1960" e "ciccioross" permane ancora un'incertezza sulla fruizione del congedo ordinario nel periodo di aspettativa cosiddetta speciale.
Per "albino1960" grazie di aver postato le normative, ma in esse è contemplata solamente la parte economica e giuridica mentre nessun riscontro si trova sul congedo ordinario.
Per "ciccioross" il tuo ufficio si è rivolto al Ministero dove ha appreso che durante l'aspettativa in questione non si maturano ferie.
Come vedete i pareri sono discordanti. Peraltro credo che al Ministero abbiano tutto l'interesse ad indicare che non si maturano ferie, però avrei piacere di capire qual'è la normativa di riferimento che esclude questa ipotesi.
Perdonatemi l'insistenza, sarà che per deformazione professionale (ho lavorato per 25 anni con i PM) sono abituato ad attenermi a specifiche normative che però in questo caso non riscontro. Ho cercato invano qualcosa di più specifico senza ottenere nulla. Anch'io, rivolgendomi ad una persona della direzione sanitaria, ho appreso che non si maturano ferie (fermo restando tutto il resto), però senza alcun riferimento.
Peraltro su questo forum ho già letto, in argomento simile, che alcuni rispondono in maniera diversa in base alle indicazioni che ricevono dall'ufficio personale. Difatti alcune questure lasciano tutto invariato, altre scomputano il periodo di aspettativa speciale dalle ferie. Personalmente, dato che dalla CMO sono uscito il 6.3.2017 e ripreso servizio il 17.7.2017, non maturerei ferie per quest'anno limitatamente a 4/5 mesi, anche se al momento, come già indicato nel precedente post, l'ufficio personale non mi ha comunicato nulla. Neanche specifiche informazioni sono riportate nel decreto del direttore risorse umane che si limita ad indicare le prescrizioni di impiego in base a quanto accertato dalla CMO (nel mio caso servizi interni diurni).
Io proverò ancora ad effettuare ricerche, se qualcuno è nella possibilità di fare altrettanto sarà ben accetto, magari una volta per tutte ne veniamo a capo.
Buona serata a tutti.
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Re: Convocazione per transito ruoli tecnici
Messaggio da albino1960 »
Per ludo62, lo dice la costituzione ,l' Europa e il TAR ""L’art. 7, par. 1, della direttiva 03/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta a norme o a prassi nazionali che prevedono che il diritto alle ferie annuali retribuite sia subordinato a un periodo di lavoro effettivo minimo durante il periodo di riferimento. (Corte di Giustizia CE, Grande Sez., 24/1/2012, C-282/10, Pres. Skouris, Rel. Levits, in Riv. It. Dir. lav. 2012, con nota di A. Riccardi, “La Corte di Giustizia interviene nuovamente sul diritto alle ferie e sul rapporto tra ferie e malattia”, 551)
Le ferie maturano durante il periodo di aspettativa per infermità e di malattia, atteso che il diritto del lavoratore alle ferie annuali tutelato dall’art. 36 Cost., è ricollegabile non solo a una funzione di corrispettivo dell’attività lavorativa, ma anche al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore; in particolare il diritto alla maturazione (e alla fruizione) delle ferie – a prescindere dall’effettività della prestazione lavorativa –TAR. Lecce n.497/2011"""
Ciao
Le ferie maturano durante il periodo di aspettativa per infermità e di malattia, atteso che il diritto del lavoratore alle ferie annuali tutelato dall’art. 36 Cost., è ricollegabile non solo a una funzione di corrispettivo dell’attività lavorativa, ma anche al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore; in particolare il diritto alla maturazione (e alla fruizione) delle ferie – a prescindere dall’effettività della prestazione lavorativa –TAR. Lecce n.497/2011"""
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