Controllo festa di compleanno, ricevimenti privati, alimenti

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Controllo festa di compleanno, ricevimenti privati, alimenti

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Controllo festa di compleanno, ricevimenti privati, alimenti e bevande.

Per notizia.

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14/08/2012 201104323 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 23/05/2012


Numero 03599/2012 e data 14/08/2012


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 23 maggio 2012

NUMERO AFFARE 04323/2011
OGGETTO:
Ministero della salute Dipartimento sanità pubblica.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da G. Z. contro Azienda Sanitaria Locale Bari, avverso sospensione con effetto immediato preparazione e somministrazione alimenti e bevande;

LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 0031296 28896 in data 03/10/2011 con la quale il Ministero della salute Dipartimento sanità pubblica ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesca Quadri;

Premesso:
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensiva, dell’ordinanza n. 111-1DPIC del 20.1.2011, con cui l’Azienda Sanitaria locale di Bari gli ha ingiunto, nella qualità di proprietario dei locali siti in Corato (BA), via Alemanni, n. 68, a seguito del rapporto redatto dai Carabinieri di Corato in occasione di un controllo effettuato durante lo svolgimento di una festa di compleanno, la sospensione immediata di qualsiasi operazione connessa al deposito, alla preparazione, alla manipolazione ed alla somministrazione di alimenti e bevande all’interno di essi.

Espone il ricorrente di essere proprietario dei locali interessati dall’ordinanza e di concederli in locazione per uso temporaneo, per un massimo di 24 ore, per lo svolgimento di feste e ricevimenti privati, con esclusione di qualsiasi attività di somministrazione di alimenti e bevande, che vengono serviti in occasione di tali eventi privati a cura – e, sovente, preparazione- dei conduttori.

Impugna , pertanto, il provvedimento , chiedendone la sospensione in via cautelare, per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, per violazione dell’obbligo di motivazione, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti nonchè per violazione della legge 25.8.1991, n.287 e del decreto legislativo n. 193 del 2007, sotto il profilo della inapplicabilità alla fattispecie della normativa, nazionale e comunitaria, riguardante somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Il Ministero della salute, nel richiedere il parere , riferisce le argomentazioni dell’Azienda resistente, secondo la quale il provvedimento sarebbe scaturito dall’accertamento di violazioni dell’allegato II del regolamento CE n. 852/2004, applicabile “a tutti gli operatori del settore alimentare”, ai quali apparterrebbe anche il ricorrente.

Sostiene, inoltre, la legittimità dei controlli effettuati nell’ambito dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta dal ricorrente, in quanto funzionalmente collegata all’attività di feste e riunioni.
Considerato:
In punto di fatto, dal rapporto dei Crabinieri di Corato da cui trae origine il procedimento di accertamento di violazioni in materia igienico sanitaria, per mancanza delle relative autorizzazioni, risulta che il giorno 7.12.2010 veniva accertato che nei locali di proprietà del ricorrente “erano in atto festeggiamenti di compleanno di una minore assistita dai propri genitori” e venivano somministrati alimenti “asseritamente preparati dai genitori della festeggiata”.

Inoltre, il materiale pubblicitario invocato a dimostrazione della somministrazione al pubblico da parte del ricorrente di alimenti e bevande reca il seguente testo “AFFITTO ampio locale climatizzato per uso giornaliero” con la precisazione che il locale potrà essere destinato a feste di compleanno, riunioni e “mega banchetti”.

La legge 25 agosto 1991, n. 287 prevede che l’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sia soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente , sottoposta a silenzio-assenso a partire dall’entrata in vigore della legge n. 80 del 2005, nel rispetto delle norme in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria.

Del pari, il regolamento n.852/2004 CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari chiarisce che tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita, svolte da ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, siano soggette ai requisiti di igiene da applicarsi a tutti gli “operatori del settore alimentare”.

Per operatore del settore alimentare si intende, ai sensi del regolamento, “la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo”.

Il nono considerando del regolamento stabilisce che “le norme comunitarie non dovrebbero applicarsi alla produzione primaria per uso privato domestico, né alla preparazione, alla manipolazione o alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo privato domestico”.

Sia alla luce del diritto interno, sia di quello europeo, assume allora preminente rilievo stabilire se la somministrazione di alimenti effettuata nei locali del ricorrente rientrasse tra quella sottoposta ad autorizzazione ( successivamente dichiarazione di inizio di attività ed ora segnalazione certificata di inizio di attività) , nella specie non posseduta, ovvero fosse da considerarsi come “destinata al consumo privato domestico”.

Secondo le risultanze del rapporto sopra citato e l’oggetto dell’offerta al pubblico , pure assunta dall’autorità sanitaria quale indizio della somministrazione al pubblico, non è in alcun modo dimostrato che , oltre all’affitto dei locali, il ricorrente svolgesse – o abbia svolto in occasione della festa di compleanno turbata dall’irruzione dei Carabinieri – attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

Tutti i suddetti elementi, invero, depongono a favore della tesi del ricorrente, secondo cui egli si limitasse ad affittare i locali , permettendo che gli stessi venissero utilizzati, ad uso privato, dai detentori per l’organizzazione di feste private e l’allestimento da parte di questi ultimi di banchetti a consumo proprio e dei propri ospiti, in forma evidentemente diversa dalla vendita al pubblico.

E’ dunque assorbente il motivo del ricorso con cui si lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato per travisamento del fatto, non rinvenendosi i presupposti per la configurazione di un’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Il ricorso deve, pertanto , essere accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi e dell’istanza di sospensiva.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, con assorbimento dell’istanza di sospensiva.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Quadri Alessandro Pajno




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà


panorama
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Re: Controllo festa di compleanno, ricevimenti privati, alim

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Ma quanti problemi ci creano gli uffici ???? Menomale che il nostro collega si è dato da fare subito.

Ricorso straordinario per:
- ) - collocamento in aspettativa per infermità per un totale di 56 giorni, effettuati in tre periodi di assenza , quali non dipendenti da causa di servizio.

RISVOLTI:

1) - Il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, nella relazione istruttoria, riferisce che la legione carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, in data 10 luglio 2009, ha proceduto a rettificare il provvedimento impugnato , comunicando al Centro nazionale amministrativo del Comando generale ed al ricorrente che 3 dei 56 giorni sopra citati, relativi al primo dei tre periodi di assenza, dovevano essere considerati dipendenti da causa di servizio.
2) - Lo stesso Comando del corpo ha proceduto successivamente ad adottare due nuovi provvedimenti, notificati in data 7 gennaio 2010, con i quali rettificando ulteriormente il provvedimento in origine impugnato ,
) - ha proceduto a determinare il collocamento in aspettativa per infermità da causa di servizio anche dei primi due periodi di assenza effettuati dal ricorrente;
) - ha determinato altresì la non dipendenza da causa di servizio, allo stato attuale, dell’ultimo periodo di assenza effettuato dal ricorrente, in quanto l’istruzione relativa al riconoscimento della causa di servizio non è ancora terminata.

Il resto potete leggerlo qui sotto:

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15/11/2012 201002367 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 06/06/2012


Numero 04833/2012 e data 15/11/2012


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 6 giugno 2012

NUMERO AFFARE 02367/2010

OGGETTO:
Ministero della difesa. .

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da F. C., per chiedere l’annullamento del provvedimento n. 3627/7 , in data 6 febbraio 2009 , che ha determinato il suo collocamento in aspettativa per infermità per un totale di 56 giorni, effettuati in tre periodi di assenza , quali non dipendenti da causa di servizio.

LA SEZIONE
Vista la relazione n.266633 09/02/2010 in data 7 maggio 2010 , con la quale il Ministero della difesa , comando generale dell’ arma carabinieri , ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere Paolo De Ioanna;

Premesso e considerato.
1. Il ricorrente, F. C., chiede l’annullamento del provvedimento n. 3627/7 , in data 6 febbraio 2009 , che ha determinato il suo collocamento in aspettativa per infermità per un totale di 56 giorni, effettuati in tre periodi di assenza , quali non dipendenti da causa di servizio.

2. Il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, nella relazione istruttoria, riferisce che la legione carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, in data 10 luglio 2009, ha proceduto a rettificare il provvedimento impugnato , comunicando al Centro nazionale amministrativo del Comando generale ed al ricorrente che 3 dei 56 giorni sopra citati, relativi al primo dei tre periodi di assenza, dovevano essere considerati dipendenti da causa di servizio. Lo stesso Comando del corpo ha proceduto successivamente ad adottare due nuovi provvedimenti, notificati in data 7 gennaio 2010, con i quali rettificando ulteriormente il provvedimento in origine impugnato , ha proceduto a determinare il collocamento in aspettativa per infermità da causa di servizio anche dei primi due periodi di assenza effettuati dal ricorrente; ha determinato altresì la non dipendenza da causa di servizio, allo stato attuale, dell’ultimo periodo di assenza effettuato dal ricorrente, in quanto l’istruzione relativa al riconoscimento della causa di servizio non è ancora terminata.

3. Sulla base degli elementi in atti e della ricostruzione della vicenda che è possibile operare sulla base di tali elementi, la Sezione ritiene che il ricorso è in parte improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse , in quanto i nuovi provvedimenti adottati in autotutela appaiono satisfativi delle richieste avanzate dal ricorrente in ordine al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dei primi due periodi di assenza, effettuati dal 5 novembre 2007 al 7 novembre 2007 e dal 29 novembre 2007 al 7 dicembre 2007; ritiene altresì inammissibile per la restante parte il ricorso in quanto allo stato il periodo di assenza relativo ai giorni dal 28 settembre 2008 al 10 novembre 2008 è oggetto, sulla base degli elementi di conoscenza a disposizione della Sezione, del giudizio degli organi medico-legali competenti, per cui non sussiste una capacità direttamente lesiva dei provvedimenti impugnati: infatti non si è verificata alcuna delle condizioni normativamente previste perché tale ultimo periodo, sub judice dal punto di vista della verifica sanitaria, possa incidere negativamente sullo status economico e stipendiale del ricorrente.

P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto debba essere dichiarato in parte improcedibile ed in parte inammissibile.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Paolo De Ioanna Roberto Garofoli




IL SEGRETARIO
Elvira Pallotta
panorama
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Re: Controllo festa di compleanno, ricevimenti privati, alim

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Speriamo che Admin cancella il Parere del Consiglio di Stato inserito poco fa da me erroneamente in questo post.
Mi scuso con i lettori.
panorama
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Diabolikus
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Re: Controllo festa di compleanno, ricevimenti privati, alim

Messaggio da Diabolikus »

Per quanto riguarda il post della festa privata:

Preso atto del contenuto della sentenza favorevole al ricorrente in virtù della mancanza di elementi comprobanti l'attività di somministrazione al pubblico, terrei a fare alcune precisazioni sull'intervento e sugli accertamenti effettuati dai colleghi e sui rischi che avrebbero potuto correre (augurandomi per loro che si sia risolto tutto per il meglio):

L'art.13 della Legge 689/81, al comma 1°, recita testualmente:

"Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica."

Giurisprudenza consolidata è concorde nell'affermare che nel novero di "privata dimora", sono da ricomprendere tutti quei luoghi ove il privato può svolgere un'attività privata.

Da quanto si rileva in sentenza, consegue, per deduzione logica, che i locali del ricorrente potrebbero tranquillamente essere definiti "privata dimora" e che, pertanto, gli accertamenti esperiti potrebbero essere definiti illegittimi, con probabili violazioni di carattere penale quali "violazione di domiclio" e quant'altro configurabile.

Morale (se mi è permesso):

Cerchiamo di stare più attenti.

P.S.: Il presente post non ha finalità critica nei confronti dell'operato dei colleghi, bensì costituisce solo ed esclusivamente un parere/consiglio personale che possa servire a tutti NOI, per evitare di incappare in situazioni che possano rivelarsi spiacevoli nonostante la nostra buona fede e la nostra convinzione di operare legittimamente.

Saluti.

Diabolikus.
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
panorama
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Re: Controllo festa di compleanno, ricevimenti privati, alim

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diritti SIAE

Ecco alcune notizie d’interesse.

Andando sul sito della SIAE vi sono altre notizie sui costi o meno per la musica.

Esecuzioni Pubbliche
1. Vorrei installare un videoregistratore nella sala di attesa di uno studio professionale. Sono dovuti i compensi per diritto d'autore?
Sì, poiché si tratta di pubblica esecuzione. I diritti sono corrisposti forfetariamente, stipulando un abbonamento presso l'Ufficio SIAE competente per il territorio.

2. Per esigenze didattiche, vorrei far vedere in classe ai miei studenti delle videocassette. Sono dovuti i compensi per diritto d'autore?
No, purché la visione sia riservata esclusivamente agli studenti e sia a titolo assolutamente gratuito.

3. Se ascolto musica dal mio CD portatile devo pagare i diritti alla SIAE?
No, poiché si tratta di ascolto privato.

4. Nella nostra azienda intendiamo installare un centralino telefonico con attesa musicale. Sono dovuti i compensi per diritto d'autore?
Sì. E' dovuto un compenso forfetario in abbonamento, che varia in base al numero di linee utilizzate.

5. Durante il mio pranzo di nozze, nel ristorante, vorrei ascoltare della musica. Devo pagare la SIAE?
Si, perché l’esecuzione avviene in luogo pubblico.
I compensi dovuti per l'utilizzazione di brani musicali nel corso di feste private (matrimoni, battesimi, compleanni ecc.) sono differenziati a seconda che il trattenimento avvenga con o senza festa da ballo. Gli importi sono calcolati in misura forfetaria in base al numero degli invitati e della categoria del locale dove avviene il ricevimento.

6. In un circolo privato vorrei installare degli apparecchi musicali e vorrei organizzare delle manifestazioni riservate ai soci. Sono dovuti i compensi per diritto d'autore?
Sì. Gli accordi stipulati con l'Associazionismo nazionale prevedono specifici compensi ridotti, che variano a seconda del numero dei soci e, in caso di installazione di apparecchi musicali, anche del tipo di apparecchio installato.

7. Vorrei organizzare una manifestazione musicale a scopo benefico. Devo corrispondere comunque i diritti alla SIAE?
Si: il diritto d’autore è un diritto privato e costituisce il compenso dovuto all’autore per l’utilizzazione delle sue opere.

La beneficenza è un atto di liberalità e, proprio per questo, non può essere un obbligo a carico degli autori delle opere dell’ingegno.

Tuttavia, la legge sul Diritto d'Autore (art. 15 bis L. 633/41), prevede che agli autori spetti un compenso ridotto quando l'utilizzazione delle loro opere avvenga “nella sede dei centri o degli istituti di assistenza formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché /le esecuzioni o le rappresentazioni siano/ destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro”.

8. Devo rappresentare uno spettacolo di prosa con delle utilizzazioni di brevi composizioni musicali. Devo corrispondere i diritti per ogni brano eseguito?
Per le "musiche di scena" il diritto d'autore viene calcolato (a prescindere da quanti brani vengono eseguiti) in misura percentuale sull'incasso realizzato, oppure in misura forfetaria nel caso in cui lo spettacolo sia gratuito. E' prevista, tuttavia, l'applicazione di una percentuale ridotta se la durata complessiva della musica non supera i 4'.

9. Devo organizzare un concerto con brani di autori deceduti da più di 70 anni. Devo pagare il diritto d'autore?
No, purché i brani non siano stati composti con la collaborazione di altri coautori ancora tutelati, oppure siano eseguiti nella versione originale e non in una versione rielaborata da un compositore ancora tutelato.

10. Per utilizzare il testo di una canzone tutelata devo corrispondere i diritti d'autore e richiedere qualche permesso?
Se l’utilizzazione consiste nella stampa del testo (in antologie, riviste ecc...) occorre richiedere l’autorizzazione all’editore o, eventualmente, direttamente all’autore.

Se si vuole utilizzare il testo in forma recitativa, deve essere richiesta la specifica autorizzazione alla SIAE e deve essere corrisposto il diritto d’autore.

11. Sono un imprenditore e vorrei inserire una specifica musica d’attesa nel centralino telefonico per abbinarla alla denominazione della mia azienda ovvero ad un mio marchio. Cosa devo fare?

Nel caso in cui venga scelto un brano musicale tutelato per l’ abbinamento stabile nel messaggio telefonico ad una Ditta, denominazione sociale o ad un marchio, l’utilizzatore deve in primo luogo dotarsi dell’autorizzazione preventiva degli aventi diritto dell’opera (editore/autori). Una volta in possesso della suddetta autorizzazione e preventivamente all’utilizzazione, l’interessato deve recarsi al punto territoriale Siae per il pagamento dei compensi in abbonamento.
panorama
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Re: Controllo festa di compleanno, ricevimenti privati, alim

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dal sito della SIAE ecco alcune tariffe per il 2014.

vedi allegati.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
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Re: Controllo festa di compleanno, ricevimenti privati, alim

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Questo è un altro genere di controllo per quanto riguarda le concessionarie di autovetture ed altro.

(diniego di vidimazione del registro del commercio di beni usati, antichità e preziosi).
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Con questo Parere espresso dal CdS a seguito di un ricorso straordinario al P.D.R. ha chiarito quanto segue:

1) - Deve rilevarsi che il termine “registro”, dalla data di pubblicazione del R.D. n. 635/1940, a seguito dell’informatizzazione degli uffici e della gestione computerizzata dei dati, ha subìto variazioni interpretative nel senso che con tale parola può, oggi, indicarsi non soltanto una serie di fogli rilegati a libro, ma anche un sistema di tenuta di determinati fatti o notizie secondo un ordine determinato e tuttavia non alterabile, come previsto dalla richiamata circolare del ministero dell’interno, che ammette la possibilità di utilizzare supporti informatici per la loro compilazione.

2) - Di conseguenza, deve ammettersi la possibilità di usare fogli staccati, o comunque non rilegati, purché ogni operazione conclusa sia immediatamente stampata su supporto cartaceo e ogni pagina sia preventivamente bollata, numerata e vidimata dall’autorità di pubblica sicurezza, la quale deve attestare il numero totale delle pagine sull’ultima di esse ai sensi, dell’art. 16 del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Ricorso Accolto.
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15/05/2014 201303343 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 04/12/2013


Numero 01550/2014 e data 15/05/2014


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 4 dicembre 2013

NUMERO AFFARE 03343/2013

OGGETTO:
Ministero dell’interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società OMISSIS Auto srl, con sede a Matera, in persona del signor M. C., contro il provvedimento del comune di Matera 11 aprile 2011 n. …./PL/2011, notificatogli il 27 aprile 2011, di diniego di vidimazione del registro del commercio di beni usati, antichità e preziosi.

LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione 19 settembre 2013 prot. n. 13244 con la quale il ministero dell’interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, datato 17 maggio 2011;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Adolfo Metro.

Premesso:

il signor C…, in qualità di legale rappresentante della società “OMISSIS Auto srl” chiedeva al sindaco del comune di Matera la vidimazione di un “registro del commercio di beni usati, antichità e preziosi”, composto da 100 pagine, non rilegate, numerato dal n. 1 alla n. 100.

Il comando di polizia locale, con provvedimento n. …./PL//2011, negava la vidimazione ritenendo che la richiesta non potesse essere accolta perché in contrasto con la previsione dell’art. 247 del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 (regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931 n. 773), che richiama la parola “registro”, l’interessato aveva presentato un insieme di fogli non rilegati.

Avverso tale provvedimento, con il ricorso straordinario in esame si richiama il contenuto della circolare del ministero dell’interno div. I, sez. III, prot. n. 559/C.27003-12982.D, che prevede la possibilità di autorizzare la tenuta informatica dei registri previsti dalle leggi di pubblica sicurezza utilizzando sia carta a modulo continuo che fogli staccati, purché preventivamente bollati, numerati, e vidimati dall’autorità di pubblica sicurezza e conservati in appositi raccoglitori da esibire su richiesta della stessa autorità.

Il ministero ha sostenuto la fondatezza dei motivi di ricorso.

Considerato:

Deve rilevarsi che il termine “registro”, dalla data di pubblicazione del R.D. n. 635/1940, a seguito dell’informatizzazione degli uffici e della gestione computerizzata dei dati, ha subìto variazioni interpretative nel senso che con tale parola può, oggi, indicarsi non soltanto una serie di fogli rilegati a libro, ma anche un sistema di tenuta di determinati fatti o notizie secondo un ordine determinato e tuttavia non alterabile, come previsto dalla richiamata circolare del ministero dell’interno, che ammette la possibilità di utilizzare supporti informatici per la loro compilazione.

Di conseguenza, deve ammettersi la possibilità di usare fogli staccati, o comunque non rilegati, purché ogni operazione conclusa sia immediatamente stampata su supporto cartaceo e ogni pagina sia preventivamente bollata, numerata e vidimata dall’autorità di pubblica sicurezza, la quale deve attestare il numero totale delle pagine sull’ultima di esse ai sensi, dell’art. 16 del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il ricorso, pertanto, è fondato e va accolto, annullando l’atto impugnato.

P.Q.M.

esprime il parere che ricorso debba essere accolto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Adolfo Metro Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
Francesca Albanesi
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